Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 02420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2022, proposto da
WIND TRE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI BINASCO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;
nei confronti
CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0362424 del 26 novembre 2021, con il quale il SUAP del Comune di Binasco – in riferimento alla SCIA, ex art. 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, per adeguamento dell'impianto MI445 alla tecnologia 5G – preso atto che alla data odierna non risulta essere stata prodotta la verifica della conformità urbanistica dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 delle norme del Piano delle Regole del PGT, ha escluso la legittimità dell'intervento già realizzato;
se del caso, dell'art. 57 del Piano delle Regole del PGT – applicato nel provvedimento sub. a) – nella parte in cui, ai commi 5 e 6, pone, per le infrastrutture tecnologiche, un inderogabile regime delle distanze dai confini particellari, dal ciglio stradale e da altri manufatti e/o impianti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Binasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con SCIA dell’11 gennaio 2021, presentata ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, WIND TRE s.p.a. (odierna ricorrente) ha comunicato al Comune di Binasco l’intenzione di eseguire un intervento su una stazione radio base installata su un’area sita nel territorio del predetto Comune in via Turati snc, al fine di implementarvi la tecnologia 5G.
Il Comune di Binasco, con provvedimento del 26 novembre 2021, ha inibito la suddetta SCIA. Tale atto è stato adottato in quanto, a parere dell’Amministrazione, l’innalzamento della struttura (resasi necessaria per consentirne l’adeguamento tecnologico) l’avrebbe posta in contrasto con la prescrizione in materia di distanze dalle strade contenuta nell’art. 57, commi 5 e 6, delle norme di attuazione del piano delle regole del vigente PGT, in base al quale le infrastrutture tecnologiche devono essere poste ad una distanza minima dal ciglio stradale, da edifici e/o manufatti e/o impianti pari alla loro altezza.
Contro questo provvedimento è diretto il ricorso in esame.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Binasco.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 29 maggio 2025.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il primo motivo con il quale parte ricorrente sostiene che il provvedimento di inibitoria della SCIA in questa sede impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, senza che siano state esplicitate le superiori ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere tale decisione.
In proposito si osserva che l’art. 87-bis del d.lgs. 259 del 2003 disciplina il procedimento semplificato finalizzato al conseguimento del titolo necessario per la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico su impianti di radiotelefonia esistenti. Stabilisce questa norma che, a tal fine, è sufficiente la presentazione al comune di una segnalazione certificata di inizio attività la quale perde efficacia solo nel caso in cui, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione stessa, intervenga un provvedimento di diniego comunale o dell’organo preposto alle funzioni di controllo e di vigilanza in materia sanitaria e ambientale (ARPA).
Deve quindi ritenersi che, una volta decorso il termine di 30 giorni, le amministrazioni interessate possano intervenire esclusivamente esercitando il potere previsto dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 il quale, come noto, stabilisce che, qualora l’amministrazione non intervenga tempestivamente per inibire la segnalazione certificata di inizio attività ad essa presentata, questa può ancora inibirne gli effetti ma solo in presenza delle condizioni previste dal successivo art. 21-nonies e cioè solo nel caso in cui si debba tutelare un superiore interesse pubblico, diverso da quello al mero rispristino della legalità violata, di cui occorre dare conto nella motivazione del provvedimento.
Ciò precisato, va ora osservato che, come anticipato, la SCIA di cui si discute riguarda un intervento di adeguamento tecnologico di un impianto esistente ed è dunque disciplinata dall’art. 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003. La stessa SCIA è stata presentata al Comune di Binasco in data 11 gennaio 2021 mentre il provvedimento che ne ha inibito gli effetti è stato adottato in data 26 novembre 2021, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla suindicata norma, senza che nel citato provvedimento siano state illustrate le superiori ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere tale decisione.
Risulta pertanto evidente il contrasto dell’atto impugnato con la disciplina sopra illustrata.
Nelle proprie difese il Comune di Binasco sostiene che, nel caso concreto, il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio sarebbe iniziato a decorrere non dal giorno di presentazione della SCIA ma dal giorno di presentazione della “denuncia sismica” di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 posto che, solo dall’esame della documentazione allegata a questa denuncia, si sarebbe potuto rilevare l’innalzamento dell’impianto.
Questa argomentazione è infondata in punto di fatto posto che dalla documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente (cfr. doc. 3) emerge che l’innalzamento dell’impianto era chiaramente rilevabile dalle tavole presentate a corredo della SCIA.
Va pertanto ribadita la fondatezza della censura.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto comunale adottato in data 26 novembre 2021 con cui è stata disposta l’inibitoria della SCIA presentata dalla ricorrente.
La particolarità della situazione fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO