Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 28/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
827 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827.2022 RG promossa da
, CF , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.12.1959, residente a [...]in Contrada Favarella n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Piccolo, elettivamente domiciliata in Grammichele, Piazza
Gioacchino Attaguile.
- Opponente -
Contro
in persona dei Sindaco pro tempore, con sede legale presso Controparte_1
il Palazzo Municipale, Piazza Municipio n.5 Caltagirone, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Mantello.
- Opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 32 D.LGS.
150.2011, notificata a mezzo pec, conveniva innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale il premettendo che: Controparte_1
• In data 15/06/2022 il comune di Caltagirone notificava all'opponente ordinanza ingiunzione n. 6/2022 Prot. n. 26297 del 09/06/2022, emessa dal Dirigente dell'Area 3 del Comune di Caltagirone, con cui si intimava alla stessa il pagamento, in favore del l'ente locale opposto, della somma di € 27.331,16, oltre interessi legali maturandi e spese legali.
• L'ordinanza ingiunzione di cui sopra veniva emessa in forza del combinato disposto del R.D. n. 639/1910, della L.R. n. 17/1994 e del DPR n. 380/2001, a
Caltagirone, giusta nota di trascrizione del 10/03/2014 reg. gen. 8966, reg. part.
N. 6989, stante la mancata richiesta dell'opponente, entro 90 giorni ex art. 4 della
L.R. 17/94, del diritto di abitazione.
• L'abuso edilizio, rilevato dal distaccamento della Guardia Forestale di
Caltagirone, individuato in catasto al Foglio 195, Particella 441 sub. 2 (ex 15) e part. 487 (ex 15), C/da Favarella, consiste in:
A) una tettoia con struttura portante in ferro scatolare e copertura in lamiera zincata ad unica falda inclinata di dimensioni ml. 30,00x20,00 ed altezza al colmo di ml. 5,50 ed alla gronda di ml. 4,50, adibita al ricovero di bovini, con corsia centrale in cemento di cm 70 che consente la distribuzione di foraggi;
B) fabbricato in blocchi di tufo e con tetto in pannelli coibentati ad unica falda, di dimensioni 11,00x7,00 e con altezza al colmo di ml. 3,18 ed alla gronda
2,56.
• La superiore ingiunzione deve essere annullata per il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente atteso che la medesima non è l'autrice dell'abuso contestato essendo titolare della sola nuda proprietà del terreno sul quale sono state realizzate le opere abusive.
• Il procedimento penale a suo carico è stato annullato senza rinvio dalla Corte di
Cassazione per intervenuta prescrizione.
• L'erronea applicazione da parte dell'ente impositore della L.R. 17.1994, che attribuisce al sindaco la facoltà di concedere all'autore dell'abuso il diritto di abitazione sull'immobile, sussistendo determinati requisiti, atteso che: 1) il manufatto abusivamente realizzato non è mai astato adibito ad abitazione civile, essendo il medesimo un ricovero di animali;
2) la zona ove insiste il manufatto è priva di opere di urbanizzazione;
3) le opere realizzate sono state acquisite al patrimonio edilizio comunale dal 21.11.2007.
• La mancanza di requisiti oggettivi su cui il comune ha quantificato la somma ingiunta.
• L'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto a chiedere la somma di €
27.331,16 per l'occupazione sine titulo degli immobili
• Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1
annullare e/o dichiarare nulla, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'ordinanza ingiunzione n. 6/2022 Prot. n. 26297 del 09/06/2022, emessa dal
Dirigente dell'Area 3 del Comune di Caltagirone, con condanna del
[...]
, in persona del Sindaco p.t. CP_1
Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di risposta ritualmente depositata, il il quale chiedeva il rigetto della avverse domande Controparte_1
deducendo:
• In via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, atteso che l'opponente ha contestato la validità del procedimento amministrativo e degli atti presupposti posti in essere dall'ente locale, ragion per cui la cognizione della presente controversia deve essere devoluta al Giudice Amministrativo.
• L'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente alla luce dell'autonomia fra giudizio penale e responsabilità civile/amministrativa.
• L'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'ingiunzione impugnata, per assenza delle condizioni previste dall'art. 5 del d. lgs. 150.2011.
Tanto premesso il ha chiesto: Controparte_1
✓ l'inammissibilità dell'istanza di sospensione ex art. 5 D.l.gs. 150/2011
✓ il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;
✓ nel merito, il rigetto delle domande avverse.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, il Tribunale con ordinanza del
30.05.2023 rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione in uno all'istanza di sospensione dell'ingiunzione opposta. Successivamente, il procedimento veniva istruito tramite escussione testi. La causa, quindi, veniva trattenuta per la decisone con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'opponente. , infatti, ha sempre dichiarato di non essere stata Parte_1
autrice dei fatti contestati considerato che il terreno, ove sono stati realizzati i manufatti abusivi, è stato concesso in usufrutto al di lei padre giusto atto di donazione rogato dal notaio in data 11.09.1997 Rep. 796. A sostegno della Per_1 tesi testé citata, l'opponente assume di essere stata prosciolta nel procedimento penale promosso nei suoi confronti per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio.
Pertanto, il comune di Caltagirone, avrebbe dovuto notificare l'ordinanza opposta solamente all'autore dell'illecito e non anche alla nuda proprietaria. Come è noto, il legislatore del 1988 ha profondamente inciso sui rapporti tra processo civile e penale, scalfendo il principio dell'unitarietà della giurisdizione e ridimensionando parzialmente il pregiudizio dell'azione penale su quella civile. La circostanza che la
Corte di Cassazione abbia prosciolto per intervenuta prescrizione l'opponente dai reati alla medesima contestati (e relativi agli abusi edilizi di cui all'ordinanza opposta) non riverbera i propri effetti anche sull'azione civile che ci occupa, né sulla validità ed efficacia del procedimento amministrativo (e dei propedeutici atti presupposti) che hanno portato all'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta in questa sede. La sopravvenuta causa estintiva del reato, dichiarata dal Giudie
Penale, comporta il divieto di riesaminare la responsabilità penale dell'imputata per gli stessi fatti, ma non compromette il potere della pubblica amministrazione di accertare e riscuotere coattivamente l'obbligazione risarcitoria dipendente dagli illeciti commessi. In tal modo, il legislatore del 1988 ha voluto operare un bilanciamento tra opposte esigenze: da un lato quella dell'imputato a non subire conseguenze pregiudizievoli se sopravviene una causa di estinzione del reato, dall'altro, quella attinente ai profili risarcitori e/o sanzionatori derivanti dalle conseguenze civili del reato. Il delicato rapporto tra giudicato penale e attività di vigilanza in materia edilizia è stato esplorato dal massimo organo della Giustizia
Amministrativa, secondo cui, il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando la pubblica amministrazione non si sia costituita parte civile nel processo penale. Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell'accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi. Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale.
Non, quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti ad esso estranei, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda penale. Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell'amministrazione (Consiglio di Stato Sez. VI n. 9656 del 3 novembre 2022). In subiecta materia, si deve, inoltre, rilevare il granitico e sedimentato indirizzo interpretativo della Giurisprudenza di legittimità secondo cui, In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651,
653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente. Da ciò consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione. (Cass. SS.UU. civ. sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011). Fatta questa doverosa digressione, in merito all'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'opponente si osserva quanto segue. La circostanza dalla addotta dall'opponente, di essere nuda proprietaria del terreno su cui sono stati realizzati i manufatti abusivi e di non essere stata autrice degli stessi, non altera la correttezza del procedimento amministrativo presupposto all'ordinanza opposta che ha individuato in il soggetto obbligato Controparte_2
al pagamento del quantum ingiunto. Ed invero, il nudo proprietario, che abbia concesso in usufrutto ad altri il proprio fondo, non perde, sic et simpliciter, ogni potere di controllo e vigilanza sulla res immobiles, residuando in capo allo stesso tutta una serie di facoltà che gli permettono di intervenire e di far cessare condotte incompatibili con la concessione del diritto reale. Ciò, del resto, è desumibile sia dall'art. 1005 c.c. che pone a carico del proprietario le riparazioni straordinarie, che dall'art. 1015 c.c. secondo il quale le condotte dell'usufruttario che si concretizzino in un abuso, possono dare luogo alla decadenza dell'usufrutto stesso. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che, il nudo proprietario di un terreno non perde la disponibilità del bene, sebbene concesso in usufrutto a terzi, tant'è che la giurisprudenza riconosce la legittimazione del nudo proprietario ad agire in giudizio contro tutti coloro che mettono in atto ingerenze sulla cosa oggetto di usufrutto: il nudo proprietario, quindi, non si trova affatto in posizione tale da non potersi opporre alla realizzazione, sull'immobile concesso in usufrutto, di opere abusive, né gli è precluso di agire direttamente, o per via giudiziale, per procedere al ripristino dello stato dei luoghi (Consiglio di Stato Sez. VI, Sentenza
n. 8289.2024; conforme Cons. di Stato sez. VI, Sent. n. 2769.2023). A ciò si aggiunga che l'opponente, nel corso dell'iter procedimentale, che ha prima riscontrato gli abusi edilizi e successivamente irrogato la sanzione pecuniaria, non ha mai interloquito con l'ente locale convenuto al fine di escludere qualsiasi coinvolgimento della medesima in ordine alla realizzazione dei manufatti de quo.
Come messo in evidenza nella sentenza penale di I grado allegata, il silenzio dell'opponente è al contrario indicativo di un'implicita adesione della stessa all'illecito compiuto e di una piena consapevolezza del carattere antigiuridico della condotta posta in essere. Non è possibile, pertanto, per quel che in questa sede interessa, attribuire alcun valore alla nota del 06.04.2021 con la quale CP_2
ha contestato il quantum ingiuntole adducendo di non risiedere presso gli
[...]
immobili de quo. Si rileva, inoltre, che lo stesso art 31 comma 2^ del DPR 380.2001, dispone che Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. La doppia intimazione (al proprietario e all'autore dell'illecito) è volta ad evitare conseguenze pregiudizievoli in capo al proprietario in caso di mancato adempimento spontaneo (ossia nel ripristino dello status quo ante dei luoghi), indicate nell'art. 31 comma 3^ DPR 380.01 e consistenti nell'acquisizione dell'opera abusiva e della relativa area di sedime al patrimonio del comune (ex pluribus, Consiglio di Stato sez. VI, Sent. 8289.2024). L'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'opponente è infondata e va, pertanto, rigettata. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione a richiedere le somme ingiunte sollevata dalla . Nessuna Pt_1 allegazione o argomentazione di prova, infatti, è stata portata all'attenzione di questo
Tribunale per dimostrare quanto meramente accennato dall'opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni appresso indicate. In materia edilizia e di contrasto alle relative condotte illecite, costituisce principio di diritto consolidato il dovere da parte degli enti preposti alla tutela e salvaguardia del territorio, di reprimere gli abusi. Parimenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale l'occupante senza titolo di un bene appartenente ad un terzo
(nel caso di specie il Comune di Caltagirone), deve corrispondere al medesimo un'indennità di occupazione. Nel caso di immobili realizzati senza la necessaria licentia aedificandi, l'ordine di demolizione, l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime e l'irrogazione dell'ingiunzione di pagamento rappresentano tutti aspetti della medesima risposta repressiva dell'ordinamento giuridico contro condotte che alterano il territorio urbano ed extra urbano che, in quanto patrimonio collettivo,
è tutelato dall'art. 9 della Costituzione e alla cui protezione è deputata la pubblica amministrazione, di volta in volta individuata nello Stato, nelle Sovraintendenze o negli Enti Locali. Nel caso di specie, a causa del mancato esercizio da parte dell'opponente della facoltà di poter utilizzare i manufatti abusivi, ai sensi dell'art. 4 della l.r. Sicilia 17/1994, la stessa va considerata occupante sine titulo di un bene acquisito al patrimonio comunale per effetto della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione ex art.31 d.P.R. n. 380.2001. Su tale specifico aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare che, L'occupazione abusiva di immobili di proprietà del Comune determina la sussistenza di una situazione di fatto che obbliga l'Amministrazione a richiedere, se non un canone di locazione ai prezzi di mercato, quanto meno una indennità per l'illecita occupazione.
(Tar Palermo Sent. n. 1324/2023). In tal caso, la normativa regionale parametra la sanzione pecuniaria all'indennità da corrispondersi a titolo di oneri di urbanizzazione oltre ad una somma pari al canone annuo minimo dovuto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica calcolata per ogni anno di occupazione illegittima. Ritiene il
Tribunale non vi sia alcuna idiosincrasia tra le caratteristiche degli abusi che ci occupano (rispettivamente destinati a ricovero per animali e magazzino), e i criteri attraverso cui è stata determinata la sanzione amministrativa opposta in questa sede.
Il legislatore regionale ha solamente ancorato la determinazione della pena pecuniaria a parametri oggettivi e facilmente misurabili. Giova ribadire che essa discende dal fatto dell'abuso e dall'occupazione abusiva dell'opponente proprietaria del suolo. Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituisce costruzione, richiedente il titolo edificatorio, qualunque intervento implicante una stabile, sebbene non irreversibile, trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, finalizzata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell'immobile (Consiglio di Stato Sez. III, 6 novembre 2013, n. 5313; Sez. IV, 24 luglio 2012, n. 4214; Sez. V, 20 giugno 2011
n. 3683; Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 986). Le deposizioni testimoniali vanno considerate ininfluenti ai fini del decidere. In primo luogo, costituisce un fatto non controverso la realizzazione di manufatti abusivi sui luoghi oggetto di causa, in spregio delle regole urbanistiche e di tutela del paesaggio. In secondo luogo, la circostanza, riferita da tutti i testi, in ordine all'esistenza delle opere di urbanizzazione, non influisce sul carattere illecito delle opere realizzate, né sulla legittimità dell'ordinanza opposta a imputare una parte della somma ingiunta agli oneri di urbanizzazione. Ciò perché quest'ultimi rappresentano costi che i soggetti privati (come i costruttori o i proprietari di immobili) sono tenuti a versare al comune quando realizzano interventi edilizi che comportano un incremento del consumo del suolo o un aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi. Da ciò si deduce che essi sono dovuti ogniqualvolta sia realizzata una nuova costruzione. Si rileva, inoltre, che la tesi del mancato uso dei manufatti de quo, non trova riscontro dall'esame della deposizione del teste Quest'ultimo, infatti, escusso in data 06.11.2023 Testimone_1
ha dichiarato che le strutture realizzate, Sono state utilizzate da mio zio Per_2
(…) posso solo riferire che mio zio da lì a poco iniziò a dismettere la
[...] propria attività e nell'ultimo periodo circa cinque sei anni fa ha collocato le ultime vacche che gli erano rimaste presso la nostra azienda sino a quando le ha vendute.!
Da quest'ultima affermazione, in particolare, si rileva che i manufatti abusivi siano stati ragionevolmente utilizzati dal 21.11.2007, (data in cui vi è stata l'immissione nel possesso del comune opposto) al 2018 (l'anno individuato dal teste nel quale lo zio - - ha dismesso l'attività di allevamento bovino). Corretta Persona_2
appare, pertanto, la valutazione del comune opposto in ordine alla condotta dell'opponente come occupante abusiva sine titulo di manufatti abusivi acquisiti al patrimonio dell'ente e della determinazione della relativa sanzione amministrativa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. Le spese, liquidate secondo i parametri del dm 55.14, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Respinge, per le ragioni in parte motiva, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
6.2022 emessa dal nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e notificata alla stessa in data 15.06.2022.
• Condanna a pagare in favore del le Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio che vengono liquidate in € 7.617,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltagirone il 28.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello