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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere
Dottor Corrado Croci ConIGliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 672/23, promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Bertacchi e C. Bertacchi;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. S. Fogliati;
CP_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, voglia la Corte d'Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n. 192/2023 del Giudice del Tribunale di Asti, dott. Giuseppe Amoroso, pubblicata in data 23 marzo 2023, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, respingere l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dalla IGnora con CP_1 ricorso 24 gennaio 2020 oggetto di tale sentenza ed in ogni caso le avversarie domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, CPA, IVA ed accessori di legge compresi. pagina 1 di 8
Per parte appellata:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino:
-nel merito, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa,
l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Asti nr. Parte_2
193/2023 del 23.3.2023, pubblicata in pari data, emessa nella causa civile nr. 3512/2020 R.G., confermando integralmente i capi e i punti della decisione oggetti di appello e mandando conseguentemente assolta l'appellata IG.ra da ogni pretesa;
CP_1 in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione attiva in capo a . accertata la decorrenza del termine do cui all'art. 2953 cc, dichiarare Parte_2 prescritto il diritto dell'appellante ad azionare il titolo esecutivo per cui è causa e, per l'effetto, inefficace l'atto di pignoramento presso terzi 10.12.2019 e gli atti successivi ad esso conseguenti;
-in ogni caso, con il favore delle spese di causa, onorari e diritti di patrocinio, rimborso forfettario ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto emesso in data 2.2.2007, il Tribunale di Alba, su ricorso della TE
, ingiungeva a e ad altri condebitori il pagamento di euro 22.937,90 oltre
[...] CP_1 accessori e spese di procedura. Il decreto poi notificato non veniva opposto e diveniva esecutivo.
In data 27.06.2013 il credito veniva ceduto dalla alla , la TE Parte_2 quale successivamente inviava alla IG.ra la raccomandata 27.10.15, indicando il credito a CP_1 tale data in euro 9.595,40. Seguiva una lettera del precedente legale della IG.ra , CP_1 sottoscritta anche da quest'ultima, in cui veniva proposto il pagamento di complessivi euro
4.000,00 attraverso un pagamento rateale. Avendo la IG.ra eseguito solamente il CP_1 pagamento di tre rate, con atto di precetto del 21.11.2019 la intimava alla stessa il Parte_2 pagamento della complessiva somma di euro 11.154,30 oltre e le spese.
A seguito di atto di pignoramento presso terzi, proponeva opposizione all'esecuzione e Parte_3 con ordinanza 12.2.2020 il GE sospendeva la procedura esecutiva suddetta, assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con successivo atto di citazione GEST.IN. Pt_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione promossa dalla IG.ra ; quest'ultima si costituiva CP_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo alla e proponendo querela di Parte_2 falso avverso l'avviso di ricevimento del decreto ingiuntivo dichiarando che la firma apposta sullo stesso non apparteneva al di lei marito ma verosimilmente ad altri soggetti che nel periodo frequentavano la casa coniugale.
Dichiarata inammissibile l'istanza afferente la querela di falso, con la sentenza n. 192/2023 il
Tribunale di Asti: i) accoglieva l'opposizione della IG.ra ; ii) accertava l'insussistenza del CP_1
pagina 2 di 8 diritto di di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della stessa;
iii) Parte_2 condannava alla rifusione in favore della IG.ra delle spese processuali. Parte_2 CP_1
2.Con la predetta sentenza, il Tribunale - confermati, in via preliminare, tutti i provvedimenti resi in sede istruttoria – accoglieva l'opposizione presentata da in quanto: (i) l'eccezione CP_1 di difetto di legittimazione attiva di . risultava fondata dal momento che Pt_1 Pt_2 quest'ultima non aveva depositato in atti il contratto di cessione stipulato con TE
, non potendosi così dimostrare che la cessione di cui è causa fosse avvenuta ai sensi
[...] dell'art. 1260 c.c. e non ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993. L'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte di . risultava, nel caso di specie, particolarmente rilevante in Pt_1 Pt_2 quanto, qualora la cessione fosse avvenuta ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la società creditrice avrebbe dovuto produrre in giudizio l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in GU. Non costituivano elementi idonei far ritenere assolto l'onere probatorio vertente in capo alla società attrice né la produzione in giudizio dell'avviso di cessione del credito, né il deposito della nota di riscontro alla richiesta di pagamento a . dal precedente legale di , che Pt_1 Pt_2 CP_1 non conteneva alcun espresso riconoscimento del credito di controparte, avendo il legale della debitrice solo proposto, in via meramente conciliativa, la corresponsione, a titolo di saldo e stralcio, della somma di euro 4.000,00, da versarsi in venti rate dal 31.12.2015 al 31.07.2017 (ii) dichiarava assorbita, in applicazione del principio della ragione più liquida, ogni ulteriore domanda, deduzione, argomentazione o eccezione;
(iii) condannava a rimborsare alla Parte_2 controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa.
3.Avverso detta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
chiedendone la totale riforma. Parte_2
3.1.Con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erronea statuizione del giudice di primo grado in merito all'asserita carenza di legittimazione attiva della Secondo Parte_2 parte appellante risulta errato ritenere, come ha fatto il giudice di primo grado, non sussistente la prova della cessione e ancor di più ritenere che la stessa sia avvenuta non ai sensi dell'art. 1260
c.c. (come è in effetti avvenuta), bensì in forza dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 che può essere utilizzato solamente dalle società di cartolarizzazione;
non vi è alcun elemento che smentisca che la cessione di cui è causa non sia avvenuta ai sensi degli artt. 1260 ss c.c. Per questo, secondo parte appellante, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere inadempiente la . con Pt_1 riferimento al presunto mancato assolvimento dell'onere della prova-
3.2.Con il secondo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha reputato che la non avrebbe prodotto in giudizio la Parte_2
pagina 3 di 8 documentazione idonea a dimostrare la titolarità del credito dedotto in sede esecutiva e nel non aver preso nella corretta considerazione la produzione dell'originale del decreto ingiuntivo e dei pagamenti menzionati nell'atto di precetto. La lettera del 13.09.2013 della cedente
[...]
ai debitori ed alla stessa . non “costituisce una mera comunicazione al TE Pt_1 debitore”, ma è proprio la rituale notifica della cessione così come prevista dall'art. 1264 cc.
Risalendo il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo all'anno 2007 ed essendo la cessione del credito avvenuta sei anni dopo, parte appellante osserva che il pretendere una coincidenza numerica tra i due crediti dedotti IGnificherebbe ignorare diverse variabili, tra cui il normale decorso degli interessi. In merito alla missiva della IG.ra e del suo precedente legale del CP_1
17.11.2015 parte appellante sottolinea in primis come siffatta missiva non sia esclusivamente imputabile all'avv. , avendo la IGnora sottoscritto la stessa, e in secondo luogo come CP_3 CP_1 tale lettera contenga riferimenti tali da attribuirle inequivocabilmente la qualità di espresso riconoscimento di debito.
3.3.Con il terzo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado in merito alle spese processuali che devono essere poste a carico integrale della IG.ra
. CP_1
4. , come in epigrafe rappresentata e difesa, si è ritualmente costituita in giudizio. CP_1
4.1.In merito al primo motivo d'appello, parte appellata rammenta che l'art. 58 comma 7 d.lgs.
385/1993 estende l'applicazione di detta norma “anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106” e sottolinea la mancata prova dell'avvenuta cessione.
4.2.Sul secondo motivo d'appello, parte appellata precisa che la comunicazione dell'intervenuta cessione ai sensi dell'art. 1264 c. 1 c.c. assolve al solo ed unico scopo di consentire al debitore ceduto di individuare, ai fini della propria liberazione, il destinatario dei pagamenti e non, invece,
a quello di produrre effetti traslativi del diritto di credito in caso di contestazioni, da parte del debitore medesimo, in ordine alla titolarità dello stesso. Nel caso di specie, a fronte dell'intervenuta contestazione da parte della IG.ra in merito all'esistenza del contratto di CP_1 cessione, parte appellata sottolinea come avrebbe avuto l'onere di dimostrarne Parte_2
l'effettiva sussistenza. Infatti, dagli atti del giudizio non risulta alcun elemento idoneo a porre in relazione la somma portata dall'ingiunzione su cui si è fondato il processo esecutivo nr. 66/2020
R.G.E. con la documentazione da cui la parte appellante pretenderebbe di far discendere la prova dell'avvenuta cessione del credito. In merito alla lettera dell'Avv. , parte appellata CP_3
pagina 4 di 8 sottolinea come, a prescindere dalla sottoscrizione della IG.ra , essa sia in realtà una mera CP_1 proposta transattiva che non esclude la questione della legittimità attiva in capo alla Pt_2
e a cui non può essere attribuito il IGnificato di riconoscimento di debito. Da ultimo, nella
[...] denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente la legittimazione attiva di parte appellante,
rinnova l'eccezione di prescrizione del titolo esecutivo ex art. 2953 c.c. di cui esclude CP_1
l'interruzione in quanto la raccomandata del 27.10.2015 a cui parte appellante fa riferimento come atto interruttivo non reca elementi riconducibili al titolo esecutivo del caso di specie.
4.3. In merito alle spese processuali, parte appellata ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato il principio di soccombenza, in virtù della totale reiezione della domanda dell'odierno appellante.
5. All'esito della prima udienza, la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc all'udienza del 21.1.25 con assegnazione del termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito della predetta udienza, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza e rimessa al Collegio per la decisione.
6. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
7. In ordine al primo e al secondo motivo di appello che possono essere congiuntamente esaminati la Corte osserva quanto segue.
7.1. Premesso che la cessione ex art. 58 d. lgs. 1993 n. 385 non esclude la cessione codicistica di cui agli artt. 1260 e sgg. c.c. e che quest'ultima non richiede alcuna forma scritta, la legittimazione della società cessionaria risulta adeguatamente provata da una pluralità di elementi convergenti. Nel caso di specie, la prova della cessione risulta infatti - oltre che dal possesso materiale dell'originale del decreto ingiuntivo - dalla lettera 13.9.13 della TE
con la quale viene comunicato (anche) alla IG.ra che ogni ragione di credito nei suoi
[...] CP_1 confronti era stata ceduta in data 27.6.13 a : tale dichiarazione del cedente (allegata Parte_2 anche alla raccomandata del 2015 dell'odierna appellante all'appellata) rappresenta la prova più liquida di conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata da non avendo Parte_2 alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (da ultimo, App. Milano n.
220 del 24.1.2023).
Del resto, lo stesso comportamento dell'appellata conferma l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione, avendo la stessa effettuato pagamenti a che sono stati Parte_2 regolarmente contabilizzati dal cessionario senza alcuna contestazione circa la loro imputazione.
Infine, non si può prescindere dal contesto in cui la questione della legittimazione e/o della pagina 5 di 8 titolarità del credito per effetto della cessione è stata sollevata, ovvero in sede di opposizione ex art. 615 comma 2 cpc. In tale contesto, l'interesse del debitore ceduto è eminentemente quello di conseguire un pagamento a carattere liberatorio;
tale interesse, attraverso la dichiarazione della cedente d'intervenuta cessione in favore della cessionaria è pienamente conseguito e, con esso, quello della legittimità dell'esecuzione forzata ex adverso intrapresa.
7.2. Quanto alle discrasie rilevate in ordine ai crediti ceduti, le stesse sono frutto di una errata lettura degli atti: (i) il ricorso monitorio riguarda il contratto di conto corrente n. 1506998
(successivamente remunerato 18/01/06998) stipulato tra la banca e l Parte_4
e un contratto di finanziamento stipulato sempre dalla predetta società; (ii) nella
[...] già citata lettera del 2013, la banca comunica di aver ceduto all'odierna appellante “tutte le ragioni di credito nei Vostri confronti” e in calce alla missiva viene descritto il credito (conto corrente e mutuo): i numeri che contraddistinguono le ragioni di credito non sono il numero di conto corrente e il numero del finanziamento, bensì il numero delle relative posizioni in sofferenza, come chiaramente indicato nella comunicazione;
(iii) anche il numero riportato nella parte iniziale raccomandata 2015 di (con la quale viene ritrasmessa alla anche la Parte_2 CP_1 comunicazione 2013 della ) - “oggetto: TE Parte_4
Contratto n. 110026856 stipulato con la CR Bra” - si riferisce chiaramente al contratto
[...] cedente/cessionario e non già alle posizioni debitorie dell'odierna appellata. Non vi è dunque alcuna incertezza sui crediti ceduti.
7.3. Resta solo da aggiungere che con la lettera 17.11.15 in risposta alla raccomandata di l'odierna appellata (che ha sottoscritto la lettera) ha inequivocabilmente Pt_5 Pt_1 riconosciuto il debito – che è quello oggetto di causa - con ogni conseguenza anche in punto di eccezione di prescrizione ex art. 2944 c.c.: quando si scrive, come è avvenuto, che “sul complessivo ammontare della somma richiesta a saldo per il credito ceduto e relativo al contratto
n. 18/88700746 [in realtà, come già esposto, posizione in sofferenza] – Banca Cassa di Risparmio di Bra – sono emerse delle perplessità relativamente al calcolo degli interessi e delle spese”, ciò IGnifica che chi sottoscrive non ha dubbi sull'esistenza del proprio debito (ma solo sul conteggio di interessi e spese, questione qui non riproposta) e che il debito è riconosciuto. L'importo oggetto di causa è peraltro quello riconosciuto di cui alla predetta missiva, con interessi e spese successivi.
8. L'accoglimento dei primi due motivi comporta la riforma della sentenza e l'accoglimento del terzo motivo afferente le spese del primo grado di giudizio che vanno poste a carico di CP_1 nella stessa misura liquidata a suo favore dal Tribunale.
pagina 6 di 8 9. Le spese del grado - liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, valori medi e attività effettivamente espletate - seguono la soccombenza dell'appellata.
pqm
La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, in riforma della sentenza n. 192/2023 del Tribunale di Asti così provvede:
Respinge le domande formulate da nei confronti di con l'opposizione ex CP_1 Parte_2 art. 615 comma 2 cpc;
Condanna a rimborsare a , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_2 tempore, le spese dei due gradi del giudizio, che liquida:
• quanto al primo grado, in complessivi euro 5.077,00, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
• quanto al secondo grado, in complessivi euro 3.966,00, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di conIGlio del
14.2.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere
Dottor Corrado Croci ConIGliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 672/23, promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Bertacchi e C. Bertacchi;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. S. Fogliati;
CP_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, voglia la Corte d'Appello di Torino, in totale riforma della sentenza n. 192/2023 del Giudice del Tribunale di Asti, dott. Giuseppe Amoroso, pubblicata in data 23 marzo 2023, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, respingere l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta dalla IGnora con CP_1 ricorso 24 gennaio 2020 oggetto di tale sentenza ed in ogni caso le avversarie domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario, CPA, IVA ed accessori di legge compresi. pagina 1 di 8
Per parte appellata:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino:
-nel merito, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa,
l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale di Asti nr. Parte_2
193/2023 del 23.3.2023, pubblicata in pari data, emessa nella causa civile nr. 3512/2020 R.G., confermando integralmente i capi e i punti della decisione oggetti di appello e mandando conseguentemente assolta l'appellata IG.ra da ogni pretesa;
CP_1 in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione attiva in capo a . accertata la decorrenza del termine do cui all'art. 2953 cc, dichiarare Parte_2 prescritto il diritto dell'appellante ad azionare il titolo esecutivo per cui è causa e, per l'effetto, inefficace l'atto di pignoramento presso terzi 10.12.2019 e gli atti successivi ad esso conseguenti;
-in ogni caso, con il favore delle spese di causa, onorari e diritti di patrocinio, rimborso forfettario ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto emesso in data 2.2.2007, il Tribunale di Alba, su ricorso della TE
, ingiungeva a e ad altri condebitori il pagamento di euro 22.937,90 oltre
[...] CP_1 accessori e spese di procedura. Il decreto poi notificato non veniva opposto e diveniva esecutivo.
In data 27.06.2013 il credito veniva ceduto dalla alla , la TE Parte_2 quale successivamente inviava alla IG.ra la raccomandata 27.10.15, indicando il credito a CP_1 tale data in euro 9.595,40. Seguiva una lettera del precedente legale della IG.ra , CP_1 sottoscritta anche da quest'ultima, in cui veniva proposto il pagamento di complessivi euro
4.000,00 attraverso un pagamento rateale. Avendo la IG.ra eseguito solamente il CP_1 pagamento di tre rate, con atto di precetto del 21.11.2019 la intimava alla stessa il Parte_2 pagamento della complessiva somma di euro 11.154,30 oltre e le spese.
A seguito di atto di pignoramento presso terzi, proponeva opposizione all'esecuzione e Parte_3 con ordinanza 12.2.2020 il GE sospendeva la procedura esecutiva suddetta, assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con successivo atto di citazione GEST.IN. Pt_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione promossa dalla IG.ra ; quest'ultima si costituiva CP_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo alla e proponendo querela di Parte_2 falso avverso l'avviso di ricevimento del decreto ingiuntivo dichiarando che la firma apposta sullo stesso non apparteneva al di lei marito ma verosimilmente ad altri soggetti che nel periodo frequentavano la casa coniugale.
Dichiarata inammissibile l'istanza afferente la querela di falso, con la sentenza n. 192/2023 il
Tribunale di Asti: i) accoglieva l'opposizione della IG.ra ; ii) accertava l'insussistenza del CP_1
pagina 2 di 8 diritto di di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della stessa;
iii) Parte_2 condannava alla rifusione in favore della IG.ra delle spese processuali. Parte_2 CP_1
2.Con la predetta sentenza, il Tribunale - confermati, in via preliminare, tutti i provvedimenti resi in sede istruttoria – accoglieva l'opposizione presentata da in quanto: (i) l'eccezione CP_1 di difetto di legittimazione attiva di . risultava fondata dal momento che Pt_1 Pt_2 quest'ultima non aveva depositato in atti il contratto di cessione stipulato con TE
, non potendosi così dimostrare che la cessione di cui è causa fosse avvenuta ai sensi
[...] dell'art. 1260 c.c. e non ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993. L'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte di . risultava, nel caso di specie, particolarmente rilevante in Pt_1 Pt_2 quanto, qualora la cessione fosse avvenuta ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la società creditrice avrebbe dovuto produrre in giudizio l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in GU. Non costituivano elementi idonei far ritenere assolto l'onere probatorio vertente in capo alla società attrice né la produzione in giudizio dell'avviso di cessione del credito, né il deposito della nota di riscontro alla richiesta di pagamento a . dal precedente legale di , che Pt_1 Pt_2 CP_1 non conteneva alcun espresso riconoscimento del credito di controparte, avendo il legale della debitrice solo proposto, in via meramente conciliativa, la corresponsione, a titolo di saldo e stralcio, della somma di euro 4.000,00, da versarsi in venti rate dal 31.12.2015 al 31.07.2017 (ii) dichiarava assorbita, in applicazione del principio della ragione più liquida, ogni ulteriore domanda, deduzione, argomentazione o eccezione;
(iii) condannava a rimborsare alla Parte_2 controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 5.077,00, oltre spese generali, iva e cpa.
3.Avverso detta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
chiedendone la totale riforma. Parte_2
3.1.Con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erronea statuizione del giudice di primo grado in merito all'asserita carenza di legittimazione attiva della Secondo Parte_2 parte appellante risulta errato ritenere, come ha fatto il giudice di primo grado, non sussistente la prova della cessione e ancor di più ritenere che la stessa sia avvenuta non ai sensi dell'art. 1260
c.c. (come è in effetti avvenuta), bensì in forza dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 che può essere utilizzato solamente dalle società di cartolarizzazione;
non vi è alcun elemento che smentisca che la cessione di cui è causa non sia avvenuta ai sensi degli artt. 1260 ss c.c. Per questo, secondo parte appellante, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere inadempiente la . con Pt_1 riferimento al presunto mancato assolvimento dell'onere della prova-
3.2.Con il secondo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha reputato che la non avrebbe prodotto in giudizio la Parte_2
pagina 3 di 8 documentazione idonea a dimostrare la titolarità del credito dedotto in sede esecutiva e nel non aver preso nella corretta considerazione la produzione dell'originale del decreto ingiuntivo e dei pagamenti menzionati nell'atto di precetto. La lettera del 13.09.2013 della cedente
[...]
ai debitori ed alla stessa . non “costituisce una mera comunicazione al TE Pt_1 debitore”, ma è proprio la rituale notifica della cessione così come prevista dall'art. 1264 cc.
Risalendo il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo all'anno 2007 ed essendo la cessione del credito avvenuta sei anni dopo, parte appellante osserva che il pretendere una coincidenza numerica tra i due crediti dedotti IGnificherebbe ignorare diverse variabili, tra cui il normale decorso degli interessi. In merito alla missiva della IG.ra e del suo precedente legale del CP_1
17.11.2015 parte appellante sottolinea in primis come siffatta missiva non sia esclusivamente imputabile all'avv. , avendo la IGnora sottoscritto la stessa, e in secondo luogo come CP_3 CP_1 tale lettera contenga riferimenti tali da attribuirle inequivocabilmente la qualità di espresso riconoscimento di debito.
3.3.Con il terzo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado in merito alle spese processuali che devono essere poste a carico integrale della IG.ra
. CP_1
4. , come in epigrafe rappresentata e difesa, si è ritualmente costituita in giudizio. CP_1
4.1.In merito al primo motivo d'appello, parte appellata rammenta che l'art. 58 comma 7 d.lgs.
385/1993 estende l'applicazione di detta norma “anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106” e sottolinea la mancata prova dell'avvenuta cessione.
4.2.Sul secondo motivo d'appello, parte appellata precisa che la comunicazione dell'intervenuta cessione ai sensi dell'art. 1264 c. 1 c.c. assolve al solo ed unico scopo di consentire al debitore ceduto di individuare, ai fini della propria liberazione, il destinatario dei pagamenti e non, invece,
a quello di produrre effetti traslativi del diritto di credito in caso di contestazioni, da parte del debitore medesimo, in ordine alla titolarità dello stesso. Nel caso di specie, a fronte dell'intervenuta contestazione da parte della IG.ra in merito all'esistenza del contratto di CP_1 cessione, parte appellata sottolinea come avrebbe avuto l'onere di dimostrarne Parte_2
l'effettiva sussistenza. Infatti, dagli atti del giudizio non risulta alcun elemento idoneo a porre in relazione la somma portata dall'ingiunzione su cui si è fondato il processo esecutivo nr. 66/2020
R.G.E. con la documentazione da cui la parte appellante pretenderebbe di far discendere la prova dell'avvenuta cessione del credito. In merito alla lettera dell'Avv. , parte appellata CP_3
pagina 4 di 8 sottolinea come, a prescindere dalla sottoscrizione della IG.ra , essa sia in realtà una mera CP_1 proposta transattiva che non esclude la questione della legittimità attiva in capo alla Pt_2
e a cui non può essere attribuito il IGnificato di riconoscimento di debito. Da ultimo, nella
[...] denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente la legittimazione attiva di parte appellante,
rinnova l'eccezione di prescrizione del titolo esecutivo ex art. 2953 c.c. di cui esclude CP_1
l'interruzione in quanto la raccomandata del 27.10.2015 a cui parte appellante fa riferimento come atto interruttivo non reca elementi riconducibili al titolo esecutivo del caso di specie.
4.3. In merito alle spese processuali, parte appellata ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato il principio di soccombenza, in virtù della totale reiezione della domanda dell'odierno appellante.
5. All'esito della prima udienza, la causa è stata rinviata ex art. 352 cpc all'udienza del 21.1.25 con assegnazione del termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito della predetta udienza, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza e rimessa al Collegio per la decisione.
6. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
7. In ordine al primo e al secondo motivo di appello che possono essere congiuntamente esaminati la Corte osserva quanto segue.
7.1. Premesso che la cessione ex art. 58 d. lgs. 1993 n. 385 non esclude la cessione codicistica di cui agli artt. 1260 e sgg. c.c. e che quest'ultima non richiede alcuna forma scritta, la legittimazione della società cessionaria risulta adeguatamente provata da una pluralità di elementi convergenti. Nel caso di specie, la prova della cessione risulta infatti - oltre che dal possesso materiale dell'originale del decreto ingiuntivo - dalla lettera 13.9.13 della TE
con la quale viene comunicato (anche) alla IG.ra che ogni ragione di credito nei suoi
[...] CP_1 confronti era stata ceduta in data 27.6.13 a : tale dichiarazione del cedente (allegata Parte_2 anche alla raccomandata del 2015 dell'odierna appellante all'appellata) rappresenta la prova più liquida di conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata da non avendo Parte_2 alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (da ultimo, App. Milano n.
220 del 24.1.2023).
Del resto, lo stesso comportamento dell'appellata conferma l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione, avendo la stessa effettuato pagamenti a che sono stati Parte_2 regolarmente contabilizzati dal cessionario senza alcuna contestazione circa la loro imputazione.
Infine, non si può prescindere dal contesto in cui la questione della legittimazione e/o della pagina 5 di 8 titolarità del credito per effetto della cessione è stata sollevata, ovvero in sede di opposizione ex art. 615 comma 2 cpc. In tale contesto, l'interesse del debitore ceduto è eminentemente quello di conseguire un pagamento a carattere liberatorio;
tale interesse, attraverso la dichiarazione della cedente d'intervenuta cessione in favore della cessionaria è pienamente conseguito e, con esso, quello della legittimità dell'esecuzione forzata ex adverso intrapresa.
7.2. Quanto alle discrasie rilevate in ordine ai crediti ceduti, le stesse sono frutto di una errata lettura degli atti: (i) il ricorso monitorio riguarda il contratto di conto corrente n. 1506998
(successivamente remunerato 18/01/06998) stipulato tra la banca e l Parte_4
e un contratto di finanziamento stipulato sempre dalla predetta società; (ii) nella
[...] già citata lettera del 2013, la banca comunica di aver ceduto all'odierna appellante “tutte le ragioni di credito nei Vostri confronti” e in calce alla missiva viene descritto il credito (conto corrente e mutuo): i numeri che contraddistinguono le ragioni di credito non sono il numero di conto corrente e il numero del finanziamento, bensì il numero delle relative posizioni in sofferenza, come chiaramente indicato nella comunicazione;
(iii) anche il numero riportato nella parte iniziale raccomandata 2015 di (con la quale viene ritrasmessa alla anche la Parte_2 CP_1 comunicazione 2013 della ) - “oggetto: TE Parte_4
Contratto n. 110026856 stipulato con la CR Bra” - si riferisce chiaramente al contratto
[...] cedente/cessionario e non già alle posizioni debitorie dell'odierna appellata. Non vi è dunque alcuna incertezza sui crediti ceduti.
7.3. Resta solo da aggiungere che con la lettera 17.11.15 in risposta alla raccomandata di l'odierna appellata (che ha sottoscritto la lettera) ha inequivocabilmente Pt_5 Pt_1 riconosciuto il debito – che è quello oggetto di causa - con ogni conseguenza anche in punto di eccezione di prescrizione ex art. 2944 c.c.: quando si scrive, come è avvenuto, che “sul complessivo ammontare della somma richiesta a saldo per il credito ceduto e relativo al contratto
n. 18/88700746 [in realtà, come già esposto, posizione in sofferenza] – Banca Cassa di Risparmio di Bra – sono emerse delle perplessità relativamente al calcolo degli interessi e delle spese”, ciò IGnifica che chi sottoscrive non ha dubbi sull'esistenza del proprio debito (ma solo sul conteggio di interessi e spese, questione qui non riproposta) e che il debito è riconosciuto. L'importo oggetto di causa è peraltro quello riconosciuto di cui alla predetta missiva, con interessi e spese successivi.
8. L'accoglimento dei primi due motivi comporta la riforma della sentenza e l'accoglimento del terzo motivo afferente le spese del primo grado di giudizio che vanno poste a carico di CP_1 nella stessa misura liquidata a suo favore dal Tribunale.
pagina 6 di 8 9. Le spese del grado - liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, valori medi e attività effettivamente espletate - seguono la soccombenza dell'appellata.
pqm
La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, in riforma della sentenza n. 192/2023 del Tribunale di Asti così provvede:
Respinge le domande formulate da nei confronti di con l'opposizione ex CP_1 Parte_2 art. 615 comma 2 cpc;
Condanna a rimborsare a , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_2 tempore, le spese dei due gradi del giudizio, che liquida:
• quanto al primo grado, in complessivi euro 5.077,00, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
• quanto al secondo grado, in complessivi euro 3.966,00, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di conIGlio del
14.2.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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