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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 289/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NONIS DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 15/11/2024 e cioè
per parte ricorrente “Nel merito, a) pronunziarsi l'addebito della separazione personale dei coniugi e a carico del secondo;
b) a Parte_1 Controparte_1
conferma dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi in data 17/04/2023, disporsi che versi ad l'importo Controparte_1 Parte_1
1 di euro 500,00.-, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da febbraio
2023. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat,
se in aumento;
c) disporsi che la società – (c.f. – p. IVA CP_2
) – in persona del legale rappresentante pro-tempore - con sede P.IVA_1
legale in Venezia, Santa Croce n. 489, versi direttamente ad Parte_1
(c.f. ), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, C.F._1
mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ricorrente, la somma mensile di € 500,00.- (cinquecento/zerozero), ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale Istat, se in aumento
(prima rivalutazione maggio 2025), stabilita a titolo di concorso nel suo mantenimento, detraendola dagli emolumenti comunque corrisposti ad quale dipendente della suddetta società. In via Controparte_1
istruttoria, per mero scrupolo difensivo atteso che i fatti di causa rilevanti per la decisione risultano provati dalle produzioni istruttorie di parte ricorrente, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, c. 6 n. 2, c.p.c. di data 26/02/2024. Con vittoria di spese legali e compenso di patrocinio, oltre accessori di legge. La sottoscritta procuratrice dichiara di rinunciare al deposito di memoria conclusionale e replica”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 59/2024 pubblicata il 30 gennaio 2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 novembre 2024,
tenutasi mediante trattazione scritta, con rinuncia ai termini di cui all'art.190
2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie è provato che il marito ha sottoposto la moglie a ripetute vessazioni nel corso della vita matrimoniale, come
3 percosse, lesioni personali, ingiurie, minacce di morte, controllo ossessivo,
abusi sessuali, tali da cagionarle sofferenze e umiliazioni.
È documentato, infatti, che con sentenza n. 512/2023, depositata il 4 maggio
2023 (in atti), ex art. 444 c.p.p. è stata applicata al marito la Controparte_1
pena su accordo delle parti per maltrattamenti verso la moglie in stato di ubriachezza, con numerose condotte ivi riportate ai danni della moglie e risalenti agli anni dal 2016 al 2023.
Anche se la sentenza penale di patteggiamento non comporta un accertamento sulla responsabilità penale, nondimeno dalla stessa e dagli atti del procedimento il giudice civile può trarre elementi per formare il proprio convincimento, considerando che nell'ordinamento processuale civile,
mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo;
in senso conforme vi è condivisibile principio di diritto in forza del quale “Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi,
vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico
di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo
elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della
separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile,
secondo il suo prudente apprezzamento” (Cass. civ. n. 40796 del 20/12/2021).
Nel caso di specie, nella sentenza di patteggiamento a carico del marito è stato escluso il proscioglimento per le condotte ai danni della moglie;
inoltre,
durante l'interrogatorio di garanzia (in atti) si evince che il marito ha ammesso la propria colpevolezza e i fatti sono stati confermati, per di più, dalle persone sentite a sommarie informazioni (e cioè e ). CP_3 Persona_1
La condotta violenta usata nei confronti della moglie è di per sé sufficiente ad
4 integrare l'addebito allo stesso della separazione, senza necessità di comparare una simile reazione alla sussistenza o meno dell'affectio coniugalis al tempo in cui fu commessa, perché è già di per sé stessa condotta riprovevole e antigiuridica da essere sufficiente a porre fine al matrimonio. In senso favorevole ad una simile valutazione depone consolidata giurisprudenza di legittimità “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili
dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole –quand'anche
concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal
dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante
la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; in senso conforme Sez. 6 - 1, Ord.
n. 3925 del 19/02/2018;Sez. 1 , Ord. n. 31351 del 24/10/2022).
2. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Per quanto concerne la domanda avanzata da circa l'attribuzione, Parte_1
a proprio favore, di un assegno di mantenimento, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
5 lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Ciò premesso, nel caso di specie la moglie ha dichiarato di essere invalida civile al 50% e di aver percepito nell'anno di imposta 2021 redditi inferiori ai
500,00 euro mensili;
ha documentato di essere attualmente assunta come addetta alle pulizie e di percepire una retribuzione netta pari ad una media di
750,00 mensili;
ha dichiarato in udienza di aver intrapreso ulteriore prestazione lavorativa come badante per circa dieci ore settimanali;
ha dichiarato di versare un canone di locazione pari ad euro 560,00 mensili ma non ha prodotto alcun documento;
ha dichiarato che il marito lavora come operaio con reddito mensile netto pari a circa 1.400,00 mensili, che svolge anche ulteriore attività di pescatore da cui trae ulteriori entrate e che sarebbe,
attualmente, ospite presso parenti.
Considerato che
nell'interrogatorio di garanzia reso nel processo penale (in atti) il marito ha dichiarato di avere quale titolo di studio la seconda media, di fare l'operatore ecologico presso
SC LE (all'epoca) e di essere ospite presso un nipote (non sostenendo così esborsi per una sistemazione abitativa), appare agevolmente presumibile ritenere che egli possa percepire un reddito mensile netto medio pari a quello di un operaio non specializzato e dunque coerente con quanto dichiarato la ricorrente.
Pertanto, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, il Tribunale ritiene equo determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 500,00, a
6 dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Essendo stato positivamente esperito in corso di causa il procedimento ex art. 156, quinto comma c.p.c., va ribadito l'ordine al datore di lavoro del resistente di pagare direttamente all'avente diritto l'assegno di mantenimento.
3. Spese.
La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito e al mantenimento dovuto alla moglie, comporta la condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese processuali liquidate in dispositivo – a favore dell'Erario in quanto la ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio - ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, trattazione, due sub-procedimenti ex art. 156,
quinro comma, c.p.c., fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione è addebitabile ad Controparte_1
determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per Controparte_1
il mantenimento della moglie, da corrispondere ad , presso il di lei Parte_1
domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
Ordina A – (c.f. – p. IVA ) – in persona del legale CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore - con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 489 di
7 pagare direttamente ad , in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ricorrente, la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat, se in aumento, quale mantenimento a favore della stessa stabilito dal Tribunale
di Pordenone, detraendola dagli emolumenti comunque corrisposti ad quale dipendente della suddetta società. Controparte_1
Condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di Controparte_1
lite del presente procedimento, che liquida nell'importo di € 4.000,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e C.N.A.
come per legge, ed alla rifusione in favore dello Stato ex art. 133 DPR n.
115/2002 di ogni altra somma anticipata e/o prenotata a debito.
Così deciso in Pordenone, in data 10/12/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 289/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NONIS DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 15/11/2024 e cioè
per parte ricorrente “Nel merito, a) pronunziarsi l'addebito della separazione personale dei coniugi e a carico del secondo;
b) a Parte_1 Controparte_1
conferma dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi in data 17/04/2023, disporsi che versi ad l'importo Controparte_1 Parte_1
1 di euro 500,00.-, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da febbraio
2023. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat,
se in aumento;
c) disporsi che la società – (c.f. – p. IVA CP_2
) – in persona del legale rappresentante pro-tempore - con sede P.IVA_1
legale in Venezia, Santa Croce n. 489, versi direttamente ad Parte_1
(c.f. ), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, C.F._1
mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ricorrente, la somma mensile di € 500,00.- (cinquecento/zerozero), ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale Istat, se in aumento
(prima rivalutazione maggio 2025), stabilita a titolo di concorso nel suo mantenimento, detraendola dagli emolumenti comunque corrisposti ad quale dipendente della suddetta società. In via Controparte_1
istruttoria, per mero scrupolo difensivo atteso che i fatti di causa rilevanti per la decisione risultano provati dalle produzioni istruttorie di parte ricorrente, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, c. 6 n. 2, c.p.c. di data 26/02/2024. Con vittoria di spese legali e compenso di patrocinio, oltre accessori di legge. La sottoscritta procuratrice dichiara di rinunciare al deposito di memoria conclusionale e replica”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 59/2024 pubblicata il 30 gennaio 2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 novembre 2024,
tenutasi mediante trattazione scritta, con rinuncia ai termini di cui all'art.190
2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie è provato che il marito ha sottoposto la moglie a ripetute vessazioni nel corso della vita matrimoniale, come
3 percosse, lesioni personali, ingiurie, minacce di morte, controllo ossessivo,
abusi sessuali, tali da cagionarle sofferenze e umiliazioni.
È documentato, infatti, che con sentenza n. 512/2023, depositata il 4 maggio
2023 (in atti), ex art. 444 c.p.p. è stata applicata al marito la Controparte_1
pena su accordo delle parti per maltrattamenti verso la moglie in stato di ubriachezza, con numerose condotte ivi riportate ai danni della moglie e risalenti agli anni dal 2016 al 2023.
Anche se la sentenza penale di patteggiamento non comporta un accertamento sulla responsabilità penale, nondimeno dalla stessa e dagli atti del procedimento il giudice civile può trarre elementi per formare il proprio convincimento, considerando che nell'ordinamento processuale civile,
mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo;
in senso conforme vi è condivisibile principio di diritto in forza del quale “Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi,
vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico
di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo
elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della
separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile,
secondo il suo prudente apprezzamento” (Cass. civ. n. 40796 del 20/12/2021).
Nel caso di specie, nella sentenza di patteggiamento a carico del marito è stato escluso il proscioglimento per le condotte ai danni della moglie;
inoltre,
durante l'interrogatorio di garanzia (in atti) si evince che il marito ha ammesso la propria colpevolezza e i fatti sono stati confermati, per di più, dalle persone sentite a sommarie informazioni (e cioè e ). CP_3 Persona_1
La condotta violenta usata nei confronti della moglie è di per sé sufficiente ad
4 integrare l'addebito allo stesso della separazione, senza necessità di comparare una simile reazione alla sussistenza o meno dell'affectio coniugalis al tempo in cui fu commessa, perché è già di per sé stessa condotta riprovevole e antigiuridica da essere sufficiente a porre fine al matrimonio. In senso favorevole ad una simile valutazione depone consolidata giurisprudenza di legittimità “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili
dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole –quand'anche
concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal
dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante
la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; in senso conforme Sez. 6 - 1, Ord.
n. 3925 del 19/02/2018;Sez. 1 , Ord. n. 31351 del 24/10/2022).
2. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Per quanto concerne la domanda avanzata da circa l'attribuzione, Parte_1
a proprio favore, di un assegno di mantenimento, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
5 lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Ciò premesso, nel caso di specie la moglie ha dichiarato di essere invalida civile al 50% e di aver percepito nell'anno di imposta 2021 redditi inferiori ai
500,00 euro mensili;
ha documentato di essere attualmente assunta come addetta alle pulizie e di percepire una retribuzione netta pari ad una media di
750,00 mensili;
ha dichiarato in udienza di aver intrapreso ulteriore prestazione lavorativa come badante per circa dieci ore settimanali;
ha dichiarato di versare un canone di locazione pari ad euro 560,00 mensili ma non ha prodotto alcun documento;
ha dichiarato che il marito lavora come operaio con reddito mensile netto pari a circa 1.400,00 mensili, che svolge anche ulteriore attività di pescatore da cui trae ulteriori entrate e che sarebbe,
attualmente, ospite presso parenti.
Considerato che
nell'interrogatorio di garanzia reso nel processo penale (in atti) il marito ha dichiarato di avere quale titolo di studio la seconda media, di fare l'operatore ecologico presso
SC LE (all'epoca) e di essere ospite presso un nipote (non sostenendo così esborsi per una sistemazione abitativa), appare agevolmente presumibile ritenere che egli possa percepire un reddito mensile netto medio pari a quello di un operaio non specializzato e dunque coerente con quanto dichiarato la ricorrente.
Pertanto, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, il Tribunale ritiene equo determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 500,00, a
6 dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Essendo stato positivamente esperito in corso di causa il procedimento ex art. 156, quinto comma c.p.c., va ribadito l'ordine al datore di lavoro del resistente di pagare direttamente all'avente diritto l'assegno di mantenimento.
3. Spese.
La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito e al mantenimento dovuto alla moglie, comporta la condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese processuali liquidate in dispositivo – a favore dell'Erario in quanto la ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio - ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, trattazione, due sub-procedimenti ex art. 156,
quinro comma, c.p.c., fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione è addebitabile ad Controparte_1
determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per Controparte_1
il mantenimento della moglie, da corrispondere ad , presso il di lei Parte_1
domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
Ordina A – (c.f. – p. IVA ) – in persona del legale CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore - con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 489 di
7 pagare direttamente ad , in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ricorrente, la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat, se in aumento, quale mantenimento a favore della stessa stabilito dal Tribunale
di Pordenone, detraendola dagli emolumenti comunque corrisposti ad quale dipendente della suddetta società. Controparte_1
Condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di Controparte_1
lite del presente procedimento, che liquida nell'importo di € 4.000,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e C.N.A.
come per legge, ed alla rifusione in favore dello Stato ex art. 133 DPR n.
115/2002 di ogni altra somma anticipata e/o prenotata a debito.
Così deciso in Pordenone, in data 10/12/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8