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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4435 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Disconzi
e
PI NA, C.F. , nata a [...] il C.F._2
04.10.1981 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Varotto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale adito:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da NA PI e Pt_1
celebrato con rito civile in DA, in data 20.11.2003, con atto
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DA al n. 20, anno
2003, parte 1, alle seguenti
CONDIZIONI:
-CONDIZIONI inerenti alla prole:
a. affidarsi il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1
che eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente dello stesso minore presso la madre, nell'abitazione sita in DA - via Regina Margherita n. 52, nella quale manterrà la sua residenza anagrafica;
b. assegnarsi a PI NA l'abitazione indicata sub capo che precede,
censita al Catasto Fabbricati Comune di DA: Sezione A Foglio 4
Particella 566 subalterno 9, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti;
c. regolarsi i tempi di frequentazione tra padre e figlio come a seguire, con la precisazione che : A. ogni giorno, finita la scuola, eccetto i giovedì previsti col padre, tornerà a casa per fare il cambio del materiale scolastico;
B. Per_1
durante le vacanze e le festività, quando è prevista la permanenza di pomeriggio di col padre (martedì, giovedì alterni e venerdì alterni) e il Per_1
2 minore ha svolto attività extrascolastiche, sportive o ricreative, sarà il signor o persona di fiducia a prelevarlo nella sede delle predette attività; C. il Pt_1
minore, di 12 anni, potrà utilizzare i mezzi pubblici in paese per gli spostamenti,
come già oggi consentito dai genitori e, al compimento del sedicesimo anno di età - o prima su accordo dei genitori- potrà utilizzare i mezzi pubblici anche al di fuori di DA ) :
I. a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.00 - accompagnato dalla mamma, dalla nonna materna, da altra persona di fiducia o giunto autonomamente coi mezzi pubblici- fino al lunedì mattina, quando il padre lo riporterà a scuola o - nel periodo delle vacanze scolastiche o altre festività- a casa della madre entro le ore 16.30 (con mezz'ora circa di tolleranza);
II. il pomeriggio del martedì di ogni settimana dalle 16.00 - accompagnato dalla mamma, dalla nonna materna, da altra persona di fiducia o giunto in autonomia coi mezzi pubblici- con una tolleranza di mezz'ora circa in caso di contrattempi, prontamente comunicati al signor fino a quando lo Pt_1
riporterà a scuola il mercoledì successivo;
durante le vacanze scolastiche il mercoledì pomeriggio si sposterà in autobus dalla casa del padre, Per_1
oppure sarà prelevato dalla sig.ra PI, dalla nonna materna o altra persona di fiducia, entro le ore 16.30 ( con una tolleranza di mezz'ora o anche maggiore compatibilmente con gli orari dell'autobus);
III. il pomeriggio del giovedì a settimane alterne (quando nel fine settimana starà con la madre), - accompagnato dalla mamma, dalla nonna Per_1
materna, da altra persona di fiducia o giunto in autonomia coi mezzi pubblici-
3 con una tolleranza di mezz'ora circa in caso di contrattempi, prontamente comunicati al signor fino a quando lo riporterà a scuola il giorno Pt_1
successivo . Lo zaino col materiale scolastico necessario per il venerdì mattina sarà prelevato dal padre presso l'abitazione familiare di viale Regina
Margherita n. 52 in DA all'ingresso condominiale fra le 16.30 e le 20.00
del mercoledì sera e gli verrà consegnato dal figlio o, in assenza del Per_1
medesimo, da persona di fiducia che indicherà la madre . Il ritiro dello zaino,
col materiale già utilizzato la mattina del giovedì, verrà effettuato a cura della sig.ra NA PI, che si recherà presso l'abitazione del sig. il Pt_1
giovedì in un orario compreso tra le 16.30 e le 19.00, ove lo zaino le verrà
consegnato dal figlio o, in assenza del medesimo, da persona di fiducia Per_1
che indicherà il padre.
IV. Durante le vacanze scolastiche il venerdì pomeriggio si sposterà in Per_1
autobus dalla casa del padre, oppure sarà prelevato dalla sig.ra PI, dalla nonna materna o altra persona di fiducia, entro le ore 16.30 ( con una tolleranza di mezz'ora o anche maggiore compatibilmente con gli orari dell'autobus). IV. per due settimane, anche non consecutive, d'estate, in periodo che i due genitori dovranno concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
V. per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dalle 11.00 del 25 dicembre alle 16.00 del primo gennaio
(settimana che spetterà nel corrente anno) e l'anno successivo dalle 16 del primo gennaio alle 16.00 del 6 gennaio, prelevandolo e riportandolo a casa della madre;
4 VI. per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con intesa tra i due genitori da definirsi entro il 1
febbraio di ogni anno;
VII. durante le vacanze estive, potrà trascorrere due settimane Persona_1
consecutive con la madre e dieci giorni con i nonni materni, sempre in periodi che i due genitori dovranno concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
VIII. Previo accordo tra i sigg.ri PI e ciascuno dei due potrà, Pt_1
nell'arco dell'anno, trascorrere 3-4 giorni consecutivi insieme a , Per_1
indipendentemente dalle vacanze estive, natalizie o pasquali.
d. Disporsi che il minore possa espatriare soltanto con il consenso esplicito di entrambi i genitori.
e. Disporsi che , nei fine settimana di pertinenza della madre, potrà Parte_1
telefonare al figlio solo il sabato, dalle 20.00 alle 20.30, e che lo stesso potrà
fare PI NA nei fine settimana trascorsi dal minore presso il padre, con l'ulteriore previsione che, durante i periodi di vacanza estiva che Persona_1
trascorrerà con i genitori o con i nonni materni, le telefonate a lui del padre e /
o della madre potranno essere due ogni settimana, sempre dalle 20,00 alle
20,30, sempre che i genitori, di volta in volta e a seconda di particolari esigenze, non concordino diversamente.
-CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici:
A) Disporsi l'obbligo ad , di contribuire al mantenimento di Parte_1
: Persona_1
5 I) corrispondendo a PI NA, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alle condizioni di cui al presente ricorso, la somma di € 290,00,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'1.01.2026;
II) partecipando, nella misura della metà, alle spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse dello stesso minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo adottato, in materia di Famiglia, da questo Tribunale di Vicenza, con la precisazione che il costo dei farmaci da banco da tenere di scorta per il minore in ogni abitazione, quali antipiretici e simili sarà sostenuto da ogni genitore in via esclusiva, così come il costo dell'abbigliamento base per il minore, da tenere in ogni abitazione, quali pigiami, biancheria, tute, felpe, jeans, giubbetti e scarpe;
B) Nulla a titolo di assegno divorzile reciproco, non sussistendone i presupposti.
2. -Prendersi atto delle seguenti ulteriori pattuizioni fra i coniugi:
01. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi, il signor si impegna a cedere alla signora PI Parte_1
NA a titolo gratuito, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, la propria quota indivisa di proprietà pari al 50% della casa familiare di Viale Regina Margherita 52
(C. F. Comune di DA: Sezione A Foglio 4 Particella 566
6 subalterno 9). La signora PI, dalla data del rogito per la cessione della quota, provvederà a accollarsi il residuo mutuo ipotecario. Il tutto senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, nello spirito di riassetto dei rapporti familiari in occasione del divorzio, secondo una sistemazione
“solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale;
con richiesta di totale esenzione da imposte e tasse ex l. 1987/74 e ss.
modifiche. Il signor dichiara di non aver nulla a pretendere Parte_1
dalla signora PI NA quanto alle rate del mutuo predetto dal medesimo versate dall'accensione dello stesso al rogito, rinunciando espressamente alla richiesta di rimborso delle stesse. Le spese notarili saranno a carico della sig.ra PI.
02. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi, senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, le parti danno atto che, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, gli immobili di Via Crosara n. 12 in DA,
contrada Crosara (Comune di DA Foglio 21 Part. 737 sub 1, Part. 737 sub 2, Part. 772) in comproprietà al 50% fra loro, saranno messi in vendita al prezzo minimo di Euro 60.000,00 o a diverso prezzo concordato fra i medesimi. Il ricavato della vendita sarà suddiviso al
7 50% ; le parti convengono che tutte le spese, compresa la provvigione dell'agenzia immobiliare, andranno suddivise al 50% .
03. Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, si impegna ad accettare la rinuncia a Parte_1
spese compensate agli atti e all'azione della causa n. 7031/2020,
promossa dai genitori della signora PI NA al signor Parte_1
davanti al Tribunale di Vicenza, avente parzialmente ad oggetto il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile di cui al punto che precede. Non verrà invece rinunciata la domanda riguardante la somma già pagata dal signor in virtù dell' ordinanza art. 186 ter c.p.c. Parte_1
emessa nell'ambito di tale procedimento, che pertanto non verrà
restituita dai suoceri PI e ad . Pt_2 Parte_1
04. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi, senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, la signora PI NA rinuncerà al recupero delle spese legali di cui alla condanna ex sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Vicenza nel proc. n. 2036/2018 R,G.e a richiedere il risarcimento del danno endofamiliare derivante dalla relativa pronuncia di addebito;
8 05. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, la signora PI NA rinuncerà al recupero delle spese straordinarie non pagate, comprese le spese dentistiche fino al
30/06/2024, ad eccezione di quelle già oggetto del pignoramento dello stipendio del marito, con reciproca rinuncia negli stessi tempi a far valere debiti crediti per il pregresso, con riferimento alla separazione personale;
06. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, la signora PI NA revocherà tempestivamente la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1405/18 RG. N.R. 1316/19 RG
a carico di , a spese compensate e dichiarando di ritenere il Parte_1
danno di parte civile assorbito nell'ambito dei rapporti di dare/avere di cui agli accordi patrimoniali del divorzio.
3. Spese del presente procedimento compensate;
9 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in DA (VI) in data 20.11.2003.
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1013/2022 pubblicata il 08.06.2022 (irrevocabile il
10.01.2023) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
10 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in DA in favore di PI NA quale genitore convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia
11 da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da PI Parte_1
NA in DA (VI) il 20.11.2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DA (VI) al n. 20, parte
I, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente est.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4435 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Disconzi
e
PI NA, C.F. , nata a [...] il C.F._2
04.10.1981 rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Varotto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale adito:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da NA PI e Pt_1
celebrato con rito civile in DA, in data 20.11.2003, con atto
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DA al n. 20, anno
2003, parte 1, alle seguenti
CONDIZIONI:
-CONDIZIONI inerenti alla prole:
a. affidarsi il figlio minore in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1
che eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente dello stesso minore presso la madre, nell'abitazione sita in DA - via Regina Margherita n. 52, nella quale manterrà la sua residenza anagrafica;
b. assegnarsi a PI NA l'abitazione indicata sub capo che precede,
censita al Catasto Fabbricati Comune di DA: Sezione A Foglio 4
Particella 566 subalterno 9, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti;
c. regolarsi i tempi di frequentazione tra padre e figlio come a seguire, con la precisazione che : A. ogni giorno, finita la scuola, eccetto i giovedì previsti col padre, tornerà a casa per fare il cambio del materiale scolastico;
B. Per_1
durante le vacanze e le festività, quando è prevista la permanenza di pomeriggio di col padre (martedì, giovedì alterni e venerdì alterni) e il Per_1
2 minore ha svolto attività extrascolastiche, sportive o ricreative, sarà il signor o persona di fiducia a prelevarlo nella sede delle predette attività; C. il Pt_1
minore, di 12 anni, potrà utilizzare i mezzi pubblici in paese per gli spostamenti,
come già oggi consentito dai genitori e, al compimento del sedicesimo anno di età - o prima su accordo dei genitori- potrà utilizzare i mezzi pubblici anche al di fuori di DA ) :
I. a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16.00 - accompagnato dalla mamma, dalla nonna materna, da altra persona di fiducia o giunto autonomamente coi mezzi pubblici- fino al lunedì mattina, quando il padre lo riporterà a scuola o - nel periodo delle vacanze scolastiche o altre festività- a casa della madre entro le ore 16.30 (con mezz'ora circa di tolleranza);
II. il pomeriggio del martedì di ogni settimana dalle 16.00 - accompagnato dalla mamma, dalla nonna materna, da altra persona di fiducia o giunto in autonomia coi mezzi pubblici- con una tolleranza di mezz'ora circa in caso di contrattempi, prontamente comunicati al signor fino a quando lo Pt_1
riporterà a scuola il mercoledì successivo;
durante le vacanze scolastiche il mercoledì pomeriggio si sposterà in autobus dalla casa del padre, Per_1
oppure sarà prelevato dalla sig.ra PI, dalla nonna materna o altra persona di fiducia, entro le ore 16.30 ( con una tolleranza di mezz'ora o anche maggiore compatibilmente con gli orari dell'autobus);
III. il pomeriggio del giovedì a settimane alterne (quando nel fine settimana starà con la madre), - accompagnato dalla mamma, dalla nonna Per_1
materna, da altra persona di fiducia o giunto in autonomia coi mezzi pubblici-
3 con una tolleranza di mezz'ora circa in caso di contrattempi, prontamente comunicati al signor fino a quando lo riporterà a scuola il giorno Pt_1
successivo . Lo zaino col materiale scolastico necessario per il venerdì mattina sarà prelevato dal padre presso l'abitazione familiare di viale Regina
Margherita n. 52 in DA all'ingresso condominiale fra le 16.30 e le 20.00
del mercoledì sera e gli verrà consegnato dal figlio o, in assenza del Per_1
medesimo, da persona di fiducia che indicherà la madre . Il ritiro dello zaino,
col materiale già utilizzato la mattina del giovedì, verrà effettuato a cura della sig.ra NA PI, che si recherà presso l'abitazione del sig. il Pt_1
giovedì in un orario compreso tra le 16.30 e le 19.00, ove lo zaino le verrà
consegnato dal figlio o, in assenza del medesimo, da persona di fiducia Per_1
che indicherà il padre.
IV. Durante le vacanze scolastiche il venerdì pomeriggio si sposterà in Per_1
autobus dalla casa del padre, oppure sarà prelevato dalla sig.ra PI, dalla nonna materna o altra persona di fiducia, entro le ore 16.30 ( con una tolleranza di mezz'ora o anche maggiore compatibilmente con gli orari dell'autobus). IV. per due settimane, anche non consecutive, d'estate, in periodo che i due genitori dovranno concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
V. per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dalle 11.00 del 25 dicembre alle 16.00 del primo gennaio
(settimana che spetterà nel corrente anno) e l'anno successivo dalle 16 del primo gennaio alle 16.00 del 6 gennaio, prelevandolo e riportandolo a casa della madre;
4 VI. per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con intesa tra i due genitori da definirsi entro il 1
febbraio di ogni anno;
VII. durante le vacanze estive, potrà trascorrere due settimane Persona_1
consecutive con la madre e dieci giorni con i nonni materni, sempre in periodi che i due genitori dovranno concordare entro il 31 marzo di ogni anno;
VIII. Previo accordo tra i sigg.ri PI e ciascuno dei due potrà, Pt_1
nell'arco dell'anno, trascorrere 3-4 giorni consecutivi insieme a , Per_1
indipendentemente dalle vacanze estive, natalizie o pasquali.
d. Disporsi che il minore possa espatriare soltanto con il consenso esplicito di entrambi i genitori.
e. Disporsi che , nei fine settimana di pertinenza della madre, potrà Parte_1
telefonare al figlio solo il sabato, dalle 20.00 alle 20.30, e che lo stesso potrà
fare PI NA nei fine settimana trascorsi dal minore presso il padre, con l'ulteriore previsione che, durante i periodi di vacanza estiva che Persona_1
trascorrerà con i genitori o con i nonni materni, le telefonate a lui del padre e /
o della madre potranno essere due ogni settimana, sempre dalle 20,00 alle
20,30, sempre che i genitori, di volta in volta e a seconda di particolari esigenze, non concordino diversamente.
-CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici:
A) Disporsi l'obbligo ad , di contribuire al mantenimento di Parte_1
: Persona_1
5 I) corrispondendo a PI NA, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alle condizioni di cui al presente ricorso, la somma di € 290,00,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'1.01.2026;
II) partecipando, nella misura della metà, alle spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse dello stesso minore, così come individuate e disciplinate dal Protocollo adottato, in materia di Famiglia, da questo Tribunale di Vicenza, con la precisazione che il costo dei farmaci da banco da tenere di scorta per il minore in ogni abitazione, quali antipiretici e simili sarà sostenuto da ogni genitore in via esclusiva, così come il costo dell'abbigliamento base per il minore, da tenere in ogni abitazione, quali pigiami, biancheria, tute, felpe, jeans, giubbetti e scarpe;
B) Nulla a titolo di assegno divorzile reciproco, non sussistendone i presupposti.
2. -Prendersi atto delle seguenti ulteriori pattuizioni fra i coniugi:
01. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi, il signor si impegna a cedere alla signora PI Parte_1
NA a titolo gratuito, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, la propria quota indivisa di proprietà pari al 50% della casa familiare di Viale Regina Margherita 52
(C. F. Comune di DA: Sezione A Foglio 4 Particella 566
6 subalterno 9). La signora PI, dalla data del rogito per la cessione della quota, provvederà a accollarsi il residuo mutuo ipotecario. Il tutto senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, nello spirito di riassetto dei rapporti familiari in occasione del divorzio, secondo una sistemazione
“solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale;
con richiesta di totale esenzione da imposte e tasse ex l. 1987/74 e ss.
modifiche. Il signor dichiara di non aver nulla a pretendere Parte_1
dalla signora PI NA quanto alle rate del mutuo predetto dal medesimo versate dall'accensione dello stesso al rogito, rinunciando espressamente alla richiesta di rimborso delle stesse. Le spese notarili saranno a carico della sig.ra PI.
02. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi, senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, le parti danno atto che, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, gli immobili di Via Crosara n. 12 in DA,
contrada Crosara (Comune di DA Foglio 21 Part. 737 sub 1, Part. 737 sub 2, Part. 772) in comproprietà al 50% fra loro, saranno messi in vendita al prezzo minimo di Euro 60.000,00 o a diverso prezzo concordato fra i medesimi. Il ricavato della vendita sarà suddiviso al
7 50% ; le parti convengono che tutte le spese, compresa la provvigione dell'agenzia immobiliare, andranno suddivise al 50% .
03. Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, si impegna ad accettare la rinuncia a Parte_1
spese compensate agli atti e all'azione della causa n. 7031/2020,
promossa dai genitori della signora PI NA al signor Parte_1
davanti al Tribunale di Vicenza, avente parzialmente ad oggetto il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile di cui al punto che precede. Non verrà invece rinunciata la domanda riguardante la somma già pagata dal signor in virtù dell' ordinanza art. 186 ter c.p.c. Parte_1
emessa nell'ambito di tale procedimento, che pertanto non verrà
restituita dai suoceri PI e ad . Pt_2 Parte_1
04. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi, senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, la signora PI NA rinuncerà al recupero delle spese legali di cui alla condanna ex sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Vicenza nel proc. n. 2036/2018 R,G.e a richiedere il risarcimento del danno endofamiliare derivante dalla relativa pronuncia di addebito;
8 05. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, la signora PI NA rinuncerà al recupero delle spese straordinarie non pagate, comprese le spese dentistiche fino al
30/06/2024, ad eccezione di quelle già oggetto del pignoramento dello stipendio del marito, con reciproca rinuncia negli stessi tempi a far valere debiti crediti per il pregresso, con riferimento alla separazione personale;
06. Nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici fra coniugi senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che recepisca integralmente le condizioni e le pattuizioni di cui al presente ricorso, la signora PI NA revocherà tempestivamente la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1405/18 RG. N.R. 1316/19 RG
a carico di , a spese compensate e dichiarando di ritenere il Parte_1
danno di parte civile assorbito nell'ambito dei rapporti di dare/avere di cui agli accordi patrimoniali del divorzio.
3. Spese del presente procedimento compensate;
9 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in DA (VI) in data 20.11.2003.
All'esito dell'udienza del 25.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1013/2022 pubblicata il 08.06.2022 (irrevocabile il
10.01.2023) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
10 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in DA in favore di PI NA quale genitore convivente con il figlio minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia
11 da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da PI Parte_1
NA in DA (VI) il 20.11.2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DA (VI) al n. 20, parte
I, anno 2003;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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