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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9206 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23/9/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5329 dell'anno 2024
TRA
(avv .E. Ferrari Morandi ) Parte 1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 15062/2024 nell'ambito del quale il و
CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello di stato invalidante al 100% ai fini dell'esenzione totale dal ticket sanitario e dell'80% ai fini del beneficio ex art 1comma 8° Dlgs 503/92 (vi era stato il riconoscimento del 76% di invalidità sufficiente ai fini dell'esonero parziale e del beneficio ex art 80 L 388/2000). Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari . L'CP 1 si costituiva eccependo l'improponibilità inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
Il C.T.U. (Dott Per 1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che "la Sig.a. - invalida civile con un Parte 1 grado di minorazione del 82% SI TROVA nelle condizioni previste per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, co. 80, D. Lgs. 503/1992, a decorrere da maggio 2025. L'interessata NON SI TROVA nelle condizioni previste per l'esenzione totale del ticket sanitario "
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda ( di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, essendo tale l'oggetto anche del procedimento di opposizione ad ATP alla stregua della giurisprudenza della S.C.) va accolta con riferimento alla prestazione pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, co. 80, D. Lgs. 503/1992 con decorrenza dall' 1/5/2025, data di insorgenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto ( cfr Sez unite 12270/04) ; con riferimento all'esenzione parziale dal ticket sanitario ed il beneficio ex art 80 L 388/2000 dalla domanda del 3/5/2023; non ricorrono i presupposti sanitari per l'esenzione totale dal ticket sanitario L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite per ½ restando il residuo ½ liquidato e distratto come da dispositivo debbono porsi a carico dell'CP 1 Le spese di CTU debbono porsi a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede :
- dichiara che parte ricorrente è invalida civile con grado di invalidità all'82% ai fini pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, co. 80, D. Lgs. 503/1992 con decorrenza dall' 1/5/2025 e che ricorrono i presupposti ai fini all'esenzione parziale dal ticket sanitario ed il beneficio ex art 80 L 388/2000 dalla domanda del 3/5/2023;
-condanna l' CP_1 al pagamento di 1/2 di € 2600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente restando compensati i residui ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1.
Roma, 23/9/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 23/9/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 5329 dell'anno 2024
TRA
(avv .E. Ferrari Morandi ) Parte 1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 15062/2024 nell'ambito del quale il و
CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello di stato invalidante al 100% ai fini dell'esenzione totale dal ticket sanitario e dell'80% ai fini del beneficio ex art 1comma 8° Dlgs 503/92 (vi era stato il riconoscimento del 76% di invalidità sufficiente ai fini dell'esonero parziale e del beneficio ex art 80 L 388/2000). Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari . L'CP 1 si costituiva eccependo l'improponibilità inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
Il C.T.U. (Dott Per 1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che "la Sig.a. - invalida civile con un Parte 1 grado di minorazione del 82% SI TROVA nelle condizioni previste per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, co. 80, D. Lgs. 503/1992, a decorrere da maggio 2025. L'interessata NON SI TROVA nelle condizioni previste per l'esenzione totale del ticket sanitario "
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda ( di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, essendo tale l'oggetto anche del procedimento di opposizione ad ATP alla stregua della giurisprudenza della S.C.) va accolta con riferimento alla prestazione pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, co. 80, D. Lgs. 503/1992 con decorrenza dall' 1/5/2025, data di insorgenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto ( cfr Sez unite 12270/04) ; con riferimento all'esenzione parziale dal ticket sanitario ed il beneficio ex art 80 L 388/2000 dalla domanda del 3/5/2023; non ricorrono i presupposti sanitari per l'esenzione totale dal ticket sanitario L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite per ½ restando il residuo ½ liquidato e distratto come da dispositivo debbono porsi a carico dell'CP 1 Le spese di CTU debbono porsi a carico dell'CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede :
- dichiara che parte ricorrente è invalida civile con grado di invalidità all'82% ai fini pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, co. 80, D. Lgs. 503/1992 con decorrenza dall' 1/5/2025 e che ricorrono i presupposti ai fini all'esenzione parziale dal ticket sanitario ed il beneficio ex art 80 L 388/2000 dalla domanda del 3/5/2023;
-condanna l' CP_1 al pagamento di 1/2 di € 2600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente restando compensati i residui ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1.
Roma, 23/9/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli