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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di PO, sez. VI civile, così composta:
dott. Giorgio Sensale Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2372/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di PO, sez. VI, n. 1925/2019, pubblicata in data 20.2.2019,
TRA
, CF. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF. , , CF. , C.F._2 CP_1 C.F._3
, CF. e Controparte_2 C.F._4 Parte_3
, nata il [...] a [...] e residente in [...]alla via F.
[...]
Frezza II traversa n. 8, CF. - tutti nella loro esclusiva C.F._5
qualità di eredi legittimi in rappresentanza del congiunto (marito/padre) Per_1
, nato il giorno 08.10.1957 a Giugliano (Na) ed ivi deceduto il 13 agosto
[...]
2014 (fratello di ), rappresentati e difesi, in virtù di procura PE
speciale ad litem conferita in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Piervittorio Tione
(CF. - P. IVA ) ed elettivamente domiciliati C.F._6 PartitaIVA_1
per questo giudizio presso lo studio in PO alla Piazza G. Garibaldi n. 3
Appellanti
1 E
in persona del ministro p.t., CF. Controparte_3
P.IVA_2
Appellato contumace
NONCHE'
, CF. , , C.F. CP_4 C.F._7 Parte_4
, , CF e C.F._8 Parte_5 C.F._9
, CF , rappresentati e difesi Parte_6 C.F._10
dall'avv. Andrea Faiello ( ) e dall'avv. Gabriella CodiceFiscale_11
Campajola (C.F. ), entrambi con domicilio in Giugliano C.F._12
(NA) alla via Vittorio Veneto n. 7, giusta procura a marine dell'atto di citazione valido e conferito espressamente anche per il grado d'appello
Appellati
E
, CF. esclusivamente nella sua Controparte_5 C.F._13
qualità di erede del germano e della madre , PE Controparte_6
, CF. esclusivamente nella sua Parte_2 C.F._2
qualità di erede legittima della nonna , , CF. Controparte_6 CP_1
esclusivamente nella sua qualità di erede legittimo della C.F._3
propria nonna , CF. Controparte_6 Controparte_2
esclusivamente nella sua qualità di erede legittima della C.F._4
propria nonna e , nata il Controparte_6 Parte_3
06.12.1993 a Villaricca e residente in [...],
CF. esclusivamente nella sua qualità di erede legittima C.F._5
della propria nonna RA , tutti rappresentati e difesi, in virtù Controparte_6
2 di procura speciale ad litem conferita in calce alla comparsa di costituzione,
dall'avv. Valentina De Simone (CF. ) ed elettivamente C.F._14
domiciliati per questo giudizio presso lo studio in Castellammare di Stabia (Na)
alla Via Annunziatella
Appellati
E
Controparte_7
Appellato contumace
NONCHE'
, CF. in persona del direttore Controparte_8 P.IVA_3
generale come indicato in atti, rapp.to e difeso dagli avv. Annamaria De Nicola
Anna Vingiani, Giuseppe Iervolino e Gianpiero Mesco, giusta procura in calce alla copia notificata degli atti di citazione, elett.nte dom.to presso il Servizio Affari
Contr Legali della in PO, alla via Comunale del Principe n. 13/A
Appellata
E
CF. Controparte_9 Controparte_2
e , CF. , in C.F._15 CP_1 C.F._16
proprio e quali eredi in rappresentazione di deceduto il Persona_3
12.2.1990
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza dell'11.7.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
3 A – Giudizio di primo grado
A.a.) Come si legge nella parte dedicata all'esposizione dello svolgimento del giudizio di primo grado “ e CP_4 Parte_4 Parte_6
, agendo in proprio e in qualità di eredi di , Parte_5 PE
nonché , e in qualità di eredi per Controparte_9 Controparte_2 CP_1
rappresentazione di deceduto nel 1990 e fratello di Persona_3 _2
, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 17460/14
[...]
R.G.A.C. hanno citato a comparire, dinnanzi al Tribunale di PO, il
[...]
, l' e l' di PO, CP_3 Controparte_8 Controparte_7
chiedendo, iure hereditatis, il risarcimento del danno subito da il PE
quale, portatore sintomatico, sin dalla nascita, di malattia emofiliaca di tipo A, si era dovuto sottoporre, negli anni, a ripetute trasfusioni di sangue e di emoderivati e che, a causa delle stesse - come rilevato con diagnosi del 28.03.1990 con cui era stata riscontrata l'ANTIHCV - aveva contratto un'infezione da epatite C di tipo grave, la quale era successivamente degenerata in una cirrosi epatica che ne aveva determinato il decesso in data 17.10.2009. Hanno, inoltre, altresì richiesto il risarcimento del danno subito iure proprio per la morte del proprio congiunto e per la perdita del rapporto parentale…
Detto giudizio è stato riunito al giudizio iscritto al n. 34207/14 R.G.A.C.
instaurato da madre di e da , Controparte_6 PE Controparte_5
sorella del predetto, nonché da Parte_1 Parte_2 CP_1
e , questi ultimi in qualità di eredi di Controparte_2 Parte_3 Per_1
deceduto nel mese di agosto del 2014 e fratello di , in
[...] PE
proprio ed in qualità di eredi di quest'ultimo.”.
Contr A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza del ministero e della convenuti,
4 rimasto contumace l' così statuiva: Controparte_10
“a) rigetta le domande proposte da CP_4 Parte_4 Pt_6
e , nonché da e
[...] Parte_5 Controparte_9 Controparte_2
in proprio ed in qualità di eredi per rappresentanza del OR CP_1
nei confronti dell' , in persona del legale Persona_3 Controparte_8
rappresentante pro tempore;
b) rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da , Controparte_9
e in proprio ed in qualità di eredi per Controparte_2 CP_1
rappresentanza del OR nei confronti del Persona_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
c) rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da Parte_1
, e , in proprio Parte_2 CP_1 Controparte_2 Parte_3
ed in qualità di eredi di , nei confronti del , in Persona_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore;
d) rigetta le domande spiegate in giudizio da , Controparte_5 CP_4
, da Parte_4 Parte_6 Parte_5 Controparte_6
e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di eredi di e da Parte_3 Persona_1 CP_9
, e in proprio ed in qualità di eredi per
[...] Controparte_2 CP_1 rappresentanza del OR nei confronti dell' Persona_3 [...]
di PO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_7
e) rigetta le domande di risarcimento del danno iure hereditatis spiegate in giudizio da , Controparte_5 CP_4 Parte_4 Parte_6
e da nei confronti del , in Parte_5 Controparte_6 Controparte_3
persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, essendo il diritto prescritto;
f) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro e Controparte_6 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 252.715,96, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
g) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da
5 nei confronti del , in persona del Ministro e Controparte_5 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
h) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro e CP_4 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
i) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro e Parte_4 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
l) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro Parte_6 Controparte_3
e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
m) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro Parte_5 Controparte_3
e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
n) condanna e CP_4 Parte_4 Parte_6 Pt_5
, nonché , e in proprio
[...] Controparte_9 Controparte_2 CP_1
ed in qualità di eredi per rappresentanza del OR , in solido, Persona_3 al pagamento, in favore dell' in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €
8.710,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
o) condanna , e in proprio ed Controparte_9 Controparte_2 CP_1
in qualità di eredi per rappresentanza del OR , in solido, al Persona_3
6 pagamento, in favore del , in persona del Ministro e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €
5.635,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
p) compensa per la metà le spese di lite nel rapporto processuale fra Pt_4
e ed il
[...] CP_4 Parte_6 Parte_5 Controparte_3
, condannando il , in persona del e legale
[...] Controparte_3 CP_11
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei primi, della restante metà, che si liquida in € 254,80 per spese vive ed € 12.087,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Faiello e dell'Avv. Gabriella
Campajola ex art. 93 c.p.c.;
q) compensa per la metà le spese di lite nel rapporto processuale fra CP_5
,
[...] Controparte_6 Parte_1 Parte_2 CP_1
e ed il , condannando Controparte_2 Parte_3 Controparte_3
il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_3 CP_11 tempore, al pagamento, in favore dei primi, della restante metà, che si liquida in €
280,90 per spese vive ed € 17.109,60 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Piervittorio Tione ex art. 93 c.p.c.;
f) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U.”. Controparte_3
Per quel che ancora rileva considerati i motivi di appello e la mancata impugnazione incidentale delle altre parti, il giudice adito, 1) dopo avere ritenuto priva di titolarità passiva la , afferendo i fatti, da cui originava Controparte_8
la prospettata responsabilità dei convenuti, ad epoca anteriore al 10.7.1995 e non potendo, pertanto, gravare i debiti sulle costituite ed avere affermato che, Pt_7
in base alla normativa vigente al momento del fatto causativo del danno, al solo
, ora , era attribuito l'obbligo di controllo, Controparte_12 CP_3
direttiva e vigilanza in materia di sangue umano e di emotrasfusioni, 3) non constando, né essendo state allegate ragioni di responsabilità in capo all'
[...]
[..
[...] , 4) riteneva responsabile il ministero in virtù delle diffuse CP_13
argomentazioni contenute alle pagg. da 13 a 16 della sentenza impugnata, da intendersi qui ritrascritte, ma riteneva prescritto, per il decorso del termine quinquennale ex artt. 157 c.p., il diritto al risarcimento iure proprio in capo ad
, da trasmettere agli eredi, per la malattia contratta, dovendo il dies PE
a quo essere ancorato al momento della plausibile conoscenza della possibilità di rivendicarlo, da collocare al momento della presentazione, in data 28.10.1992,
della domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 210/92.
5) Per quel che concerne la domanda avanzata da e e da CP_1 Controparte_2
, rispettivamente i primi nipoti di e la terza Controparte_9 PE
cognata, essendo figli e moglie del fratello nonché da , Per_3 Parte_1
e , rispettivamente moglie e figli di Pt_2 CP_1 CP_2 Parte_3
, fratello di , così argomentava: Persona_1 PE
<
ed , rispettivamente i primi due CP_1 Controparte_2 Controparte_9
nipoti (per essere figli del fratello OR in data 12.02.1990 rispetto a Per_3
, come detto deceduto nel 2009) e la terza cognata di PE _2
.
[...]
La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, infatti,
“oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale”, “ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima;
in particolare, devono senz'altro considerarsi come aventi diritto al risarcimento il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle (in breve, tutti i componenti della c.d. famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza);
quanto agli altri parenti ed affini (nipoti, zii, cugini, cognati ecc.), la legittimazione attiva può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la
8 morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale. Soccorre a tale generale valutazione anche la composizione parentale considerata nelle tabelle di risarcimento in uso presso il Tribunale di AN, che arriva fino al caso del danno per il nonno per la morte di un nipote” (cfr Corte di
Appello di Roma, sent. n. 545 del 26.01.2018).
Nel caso in esame gli istanti e nati CP_1 Controparte_2
rispettivamente nel 1987 e nel 1990, nipoti di , insieme alla madre PE
, risiedono in provincia di Siena, né alcuna allegazione o prova Controparte_9
hanno fornito circa i concreti rapporti che li legassero allo zio e cognato, sicché
difetta la prova del danno iure proprio da costoro subito.
Per analoghe ragioni deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da , coniuge di , fratello di Parte_1 Persona_1 _2
, e dai figli di lei , e
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
, non essendo stata fornita alcuna specifica allegazione e Parte_3
prova in ordine ai legami che costoro avessero con al momento PE
del suo decesso e, quindi, in ordine al danno conseguenza da costoro subito in
conseguenza del suo decesso.
Va, infatti, escluso che il danno subito possa ritenersi in re ipsa giacché costituisce principio affermato quello secondo il quale, nel nostro ordinamento,
nessun risarcimento di un danno non patrimoniale possa mai essere esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata, ove non rientrante nella sfera del notorio (cfr, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018 secondo cui il danno non patrimoniale, quale un danno esistenziale, “non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e
riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”; in termini Cass. civ., sent. n.
17460 del 04.07.2018; Cass. civ., ord. n. 2056 del 29.01.2018 e, con riferimento ad altre voci di danno non patrimoniale, quale quelle conseguenti alla commissione di un reato, all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, all'illecito trattamento
9 di dati personali ed alla diffamazione a mezzo stampa, Cass. civ., sent. n. 11269
del 10.05.2018; Cass. civ., ord. n. 7594 del 28.03.2018; Cass. civ., ord. n. 25420 del 26.10.2017; Cass. civ., sent. n. 24474 del 18.11.2014; Cass. civ., sent. n. 18812
del 05.09.2014).
Il danno in senso giuridico, quindi, non può dirsi esistente solo perché sia stato
vulnerato un diritto, giacché la lesione del diritto è solo il presupposto del danno, costituente una conseguenza della lesione la quale va provata anche solo con
l'allegazione e prova di indici presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti che, nella specie, non sono stati né allegati, né tantomeno provati.
In conclusione la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito
iure proprio dalle predette parti processuali deve essere rigettata, difettando specifica allegazione e prova del rapporto affettivo concreto che li legasse al deceduto che, sebbene non possa inferirsi solo dall'assenza di una convivenza, comunque avrebbe dovuto essere debitamente allegato e provato.>> (corsivo aggiunto, essendo la parte della sentenza effettivamente ancora sub iudice).
6) Accoglieva, invece, la domanda avanzata dalla madre e dai fratelli di _2
( , , e )
[...] Controparte_6 CP_5 CP_4 Pt_4 Pt_6 Parte_5
per la perdita del rapporto parentale in base alle argomentazioni svolte da pag. 20 a pag. 25, da intendersi qui integralmente richiamate, liquidando il danno subito, in particolare, sulla scorta della seguente argomentazione:
< deceduto, all'età di 36 anni, in data 17.10.2009 - alla gravità delle lesioni e del sofferto iter clinico che precedette il decesso, al grado del vincolo parentale che legava la madre alla persona offesa, alle plurime terapie e ricoveri praticati, che si andarono ad aggiungere alle terapie cui già doveva sottoporsi in PE
quanto emofiliaco, ma anche della presenza di svariati altri figli i quali di certo poterono dare sostegno e conforto alla madre, si stima equo liquidare in favore di l'importo di € 230.000,00, maggiore dell'importo minimo Controparte_6
liquidabile a tale titolo in forza delle Tabelle del Tribunale di AN per la liquidazione del danno non patrimoniale aggiornate al 2018.
Quanto ai fratelli, si stima equo liquidare l'importo di € 24.020,00 ciascuno, pari 10 all'importo minimo stabilito nelle anzidette tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, stante la presenza di più fratelli, alcuni dei quali residenti lontano dal luogo di residenza di , e l'assenza di allegazione e prova in ordine PE
alla particolare significatività e pregnanza dei rapporti che li legassero a _2
, che abbiano potuto acuire il dolore per la sua perdita.
[...]
Secondo i noti principi giurisprudenziali enunciati dalla giurisprudenza di legittimità il danno deve essere unitariamente liquidato, pur potendo essere maggiorato nel caso in cui le circostanze concrete lo consentano, tenendo conto delle ulteriori ripercussioni che il danno abbia avuto sul leso, senza incorrere in duplicazioni risarcitorie delle medesime voci di danno.
Nel caso di specie, peraltro, alcuna allegazione e prova è stata offerta dagli istanti sul particolare sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del congiunto, tale da travalicare l'aspetto dell'intima sofferenza morale e riverberarsi negli aspetti relazionali esterni delle loro esistenze, sicché deve ritenersi che una ulteriore liquidazione, a tale titolo, sortirebbe il risultato, non perseguibile, di ristorare non una effettiva autonoma ripercussione negativa sulla persona dei congiunti, non assorbita dalla voce del danno morale, bensì di duplicare il pregiudizio in cui si sostanzia quest'ultimo (cfr Cass. civ., sent. n. 21060 del
19.10.2016 secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il
superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore
allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo
circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”).>>,
7) regolando le spese alla stregua delle considerazioni articolate a pag. 25 e 26.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello , Parte_1 Pt_2
e , nella qualità di eredi di , CP_1 CP_2 Parte_3 Persona_1
fratello di , deceduto in data 13 agosto 2014, pertanto, circa cinque anni _2
11 dopo il fratello, gravame da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, notificato anche a , CP_5
, , e Pt_2 CP_1 Parte_3 CP_2 Pt_4 Pt_5 Pt_6 CP_4 CP_1
quali eredi di , nelle more deceduta, sulla base di motivi CP_2 Controparte_6
così intitolati:
“Fondatezza dell'impugnazione. Decisione ingiusta. Motivazione inesistente,
illogica e contraddittoria. Falsa e/o errata interpretazione ed applicazione del
combinato disposto degli artt. 2647 primo e secondo comma c.c. , 115 e 116 c.p.c.
Violazione del principio di corretta acquisizione e valutazione delle prove .
Lesione del principio di equa distribuzione e l'onere probatorio.”, con cui lamentano che il tribunale è incorso in errore nel valutare la posizione processuale assunta da essi attori, oggi appellanti, avendo essi agito esclusivamente nella qualità di eredi del loro marito e genitore , deceduto a distanza di Persona_1
cinque anni dalla morte di , e non in proprio ed in forza dello PE
specifico rapporto personale che li legava al cognato e zio, sicché non poteva essere fatta nessuna equiparazione con altre posizioni assunte da altri attori in giudizio, semmai dovendo la posizione di essere rapportata a quella degli Per_1
altri fratelli, per i quali il risarcimento iure proprio era stato espressamente accordato;
“Tipologia di danno. Precisazioni. Risarcimento esclusivamente iure proprio.
Rinuncia al danno iure hereditatis. Quantificazione. Liquidazione. Adozione di
Tabelle: tribunale di AN e tribunale di Roma. Orientamento della cassazione.
Criteri residuali.”, con cui specificano che il gravame è rivolto soltanto a contestare la mancata liquidazione del danno quali eredi di , Persona_1
prospettando la liquidazione in virtù delle tabelle in uso al tribunale di AN,
12 oscillante tra un minimo di euro 23.000.00 ed un massimo di euro 141.000,00, in misura, tenuto conto dello strettissimo legame familiare esistente, dell'età del soggetto deceduto di appena 36 anni, maggiore rispetto a quella liquidata in primo grado agli altri fratelli.
Gli appellanti, pertanto, così concludevano:
“I) accogliere l'appello per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui in narrativa, con riforma parziale, secondo il progetto alternativo indicato, della sentenza emessa dal Tribunale di PO n. 1925 pubblicata in data 20 febbraio
2019; II) e, per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità civile extracontrattuale, condannare in via esclusiva il , in persona Controparte_3
del Suo Ministro p.t. nonché come l.rp.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore della RA e dei figli (unicamente, come Parte_1
già esposto in primo grado, quali eredi legittimi in rappresentanza della complessiva quota che sarebbe spettata iure proprio al congiunto, padre-marito,
, morto il 13.8.2014 e germano del soggetto emotrasfuso Persona_1 _2
, deceduto invece cinque anni prima in data 17.10.2009) per un importo
[...]
oscillante fra euro 23.000,00 ed euro 141.000,00, come da Tabella di AN in tema di morte del congiunto;
IV con vittoria di spese e competenze professionali per il presente grado di giurisdizione ex d.m. n. 55 del 2014 da distrarre integralmente a favore del difensore antistatario.”.
B.b.) Si costituivano , e , CP_5 Pt_2 CP_1 CP_2 Parte_3
la prima quale erede di e della madre , gli ultimi PE Controparte_6
quattro anche quali eredi della nonna , i quali così concludevano: Controparte_6
“Tanto premesso i comparenti (nella loro qualità), come sopra rappresentati, difesi ed assistiti, in via conclusiva aderiscono alle richieste di modifica della sentenza di prime cure degli odierni appellanti, con compensazione delle spese di lite (quanto al loro rapporto processuale).”.
B.c.) Si costituivano e genericamente, CP_4 Pt_4 Pt_5 Parte_6
avendo agito in primo grado iure proprio e quali eredi di ed ora PE
13 destinatari dell'atto d'appello anche quali eredi di , i quali così Controparte_6
concludevano:
“aderiscono per quanto di rispettiva ragione alle istanze attivate con l'atto di appello da parte dei Sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 CP_1
e a mezzo del loro procuratore e difensore Controparte_2 Parte_3
Avv. Piervittorio Tione e chiedono per la rimanente parte e per quanto di rispettiva ragione la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto di reclamo parziale.
Il tutto con riserva di ogni successiva integrazione difensiva consentita all'esito della lettura delle eventuali difese delle parti appellate e eventuali appellanti incidentali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio a carco delle parti che dovessero rimanere soccombenti o che ne abbiano dato in qualunque modo causa e con attribuzione ai sottoscritti Procuratori antistatari.”.
B.d.) Si costituiva la la quale concludeva “chiedendo che Controparte_8
venga confermata la sentenza n. 1925/19 nella parte in cui stigmatizza l'estraneità
Contr della ai fatti di causa;
Con riserva di formulare eventuali eccezioni ed istanze all'esito di eventuali sviluppi del giudizio.”.
B.e.) Il e l' di PO non si Controparte_3 Controparte_7
costituivano, dovendo, pertanto, essere dichiarata la loro contumacia.
B.f.) Anche , classe 90 e classe 87 non si Controparte_9 CP_2 CP_1
costituivano, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve premettersi che, in conseguenza della mancata costituzione del
14 , è divenuta irretrattabile la statuizione con cui il tribunale ha affermato la CP_3
sua responsabilità esclusiva nella determinazione dell'evento da cui è originata la domanda avanzata dagli attori in primo grado, sollevando da ogni addebito l' e ritenendo priva di titolarità passiva la Controparte_10
, statuizioni queste ultime che, analogamente, non sono state Controparte_8
impugnate dalle parti attrici.
Così come nessuna delle parti attrici, ivi compresi coloro che sono stati chiamati in giudizio in qualità di eredi di , ha censurato la decisione nella Controparte_6
parte in cui la domanda avanzata iure hereditatis per il danno iure proprio subito da , è stata rigettata per essersi prescritto il relativo diritto, non PE
essendo, sotto altro profilo, ipotizzabile un danno da morte trasmissibile agli eredi.
Né è stato proposto appello da , e , Controparte_9 CP_2 CP_1
moglie e figli di , rispetto al capo b) della statuizione di primo Persona_3
grado laddove è stata rigettata la loro domanda sia iure proprio, che nella qualità di eredi per rappresentazione.
Allo stesso modo non sono stati proposti motivi di impugnazione rivolti a rimettere in discussione l'entità della somma oggetto di condanna in danno del ministero, né la statuizione sulle spese, ad opera delle parti vittoriose in primo grado.
L'unica questione rimasta sub iudice è, pertanto, quella riguardante il motivo di appello avanzato da , moglie di , a sua volta fratello Parte_1 Persona_1
di , morto in conseguenza della contrazione della malattia per effetto delle _2
trasfusioni, e dai di lui figli e . CP_2 CP_1 Pt_2 Parte_3
C.b.) L'appello è fondato.
C.b.i.) Si legge, infatti, già nell'intestazione dell'atto di citazione di primo
15 grado, che la e i predetti agivano “quale eredi, questi ultimi” – a Pt_1 _2
differenza di e di che agivano anche in proprio – Controparte_5 Controparte_6
“in rappresentazione del congiunto (marito/padre) , nato il giorno Persona_1
08 ottobre 1957 a Giugliano ed ivi deceduto il mese di agosto 2014 (fratello dello sfortunato signor morto a seguito di aggravamento di malattia PE
epatica sorta per contagio da emotrasfusione infetta e che intendeva ugualmente agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, sia iure proprio che iure
hereditatis).
Sicché, se non è del tutto vero quanto da loro contestato, partecipando la domanda di aspetti di contraddittorietà, forse determinati dal fatto di avere agito congiuntamente con e – infatti, essi avevano Controparte_5 Controparte_6
agito, come precisato immediatamente dopo, anche iure proprio e non esclusivamente nella qualità di eredi di iure hereditatis e iure proprio – Per_1
certamente è vero che avevano agito pure, principaliter, per rivendicare il risarcimento che sarebbe spettato al loro dante causa in virtù del Persona_1
rapporto col fratello , dovendo considerarsi che moriva circa cinque _2 Per_1
anni dopo (a differenza di che decedeva nel 1990, dal che _2 Persona_3
mai avrebbe potuto ritenersi leso iure proprio dalla morte del fratello).
Sicché, al momento della morte di , si trovava – fratello – nella _2 Per_1
stessa posizione in cui si trovavano , e , CP_5 CP_4 Pt_4 Pt_6 Pt_5
rispetto ai quali la domanda iure proprio per la perdita del rapporto parentale è
stata accolta e non vi sono ragioni per non ritenerla fondata, vista l'accertata,
oramai in via definitiva, responsabilità del ministero, anche per il fratello Per_1
C.b.ii.) Circa la quantificazione dell'entità del risarcimento si evidenzia che la corte è chiamata ad accertare il diritto in base ad una valutazione da svolgersi nel
16 momento in cui, esaminando il motivo di gravame, ritiene di dover riformare la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda, senza che possa essere condizionata, trattandosi, comunque, di domande proposte da soggetti diversi,
dall'importo liquidato a favore dei fratelli nella sentenza impugnata, del resto,
dovendo sempre, anche in ragione della natura del credito, procedere alla liquidazione, ivi compresa la rivalutazione e i suoi accessori, al momento della adozione della pronuncia.
Sotto altro profilo, gli appellanti hanno, comunque, invocato, per la determinazione del credito risarcitorio, l'applicazione delle tabelle del tribunale di
AN (parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, sembra richiedere che la parte specifichi il modello liquidatorio cui fare riferimento, anche se, in verità,
trattandosi di liquidazione equitativa rimessa al giudice, egli dovrebbe poter attingere alle sue competenze senza che possa ritenersi vincolato, con il solo limite di dare adeguata motivazione della scelta operata).
E' noto che nelle more del presente giudizio di appello la Corte di Cassazione
ha ritenuto non corretto il modello liquidatorio adottato dal tribunale di AN con le tabelle in uso prima della decisione della Suprema Corte.
E' stato, infatti, precisato che <In tema di liquidazione equitativa del danno
non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il
danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una
tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a
punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
17 l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo
finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C.
ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita
del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto
applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì
sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo
molto ampio tra l'uno e l'altro).>> (cfr. Cass. n. 10579/2021).
Successivamente l'Osservatorio sulla Giustizia civile di AN ha provveduto a redigere la tabella riferita al danno in questione recependo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, sicché, per la liquidazione oggetto di causa è ad essa che appare opportuno fare riferimento, costituendo il criterio maggiormente adottato dalle corti ed anche per garantire una uniformità di trattamento, in generale, con i danni alla persona, quale, per esempio, quello di più abituale ricorrenza, come il danno biologico, senza 'frazionare' l'utilizzazione differenziata di criteri tabellari predisposti da uffici giudiziari diversi.
Il valore del punto è di euro 1.698,00.
Avendo riguardo all'età della vittima primaria, che al momento del decesso aveva 36 anni, andranno computati 16 punti, mentre 12 punti andranno computati considerando l'età del fratello a quella data (52). Per_1
Deve rilevarsi che nessuna deduzione è stata fatta in ordine alla esistenza di una convivenza o, a fortiori, al protrarsi della stessa, di tal che nessun punto può essere attribuito in base alla lettera C della tabella.
Analogamente, per quel che concerne la lettera D, deve rilevarsi che Per_1
18 faceva parte di una famiglia numerosa, essendo in vita ancora la madre e i fratelli già destinatari della pronuncia di primo grado.
Riguardo alla lettera E, riferita alla “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale perduto”, che permette di
'assegnare' fino a 30 punti – con l'ovvia conseguenza che, per quel che si sta per esporre, essi possano essere del tutto negati – si evidenzia che tale aspetto è quello dove ha assoluta incidenza l'onere di allegazione e prova a carico del danneggiato,
senza che possa farsi riferimento a dati presuntivi che, evidentemente, di per sé
sono già stati considerati dalle precedenti lettere A, B e C, essendo, pertanto, egli gravato dall'obbligo di dimostrare compiutamente il tipo di frequentazione e di contatti, la condivisione delle festività e ricorrenze, delle vacanze, e di tutti i parametri ivi presi in esame, tra cui quello relativo all'assistenza sanitaria e domestica o alla penosità e durata della malattia, dovendo sul punto rilevarsi che gli appellanti hanno fatto generico richiamo a un preteso “valore medio” pari a 15
punti, volendo, all'evidenza, affidarsi nuovamente a criteri di natura presuntiva che, però, come si è appena rimarcato, non possono essere assunti in assenza di specifiche allegazioni e, conseguentemente, di prova puntuale della ricorrenza dei parametri considerati dalla tabella milanese.
Sicché, moltiplicando il valore del punto per 28, agli appellanti va attribuita,
all'attualità, la somma di euro 47.544,00.
Non è superfluo porre in risalto che il danno in questione comprende in maniera pressocché esclusiva il pregiudizio morale percepito dal fratello in maniera Per_1
istantanea al momento del fatto, senza che possano essere considerati ulteriori aspetti nella liquidazione, per le ragioni esposte, ma, correlativamente, senza che possa assumere rilevanza la circostanza che anch'egli decedeva a distanza di circa
19 cinque anni dalla perdita del fratello.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine,
però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché
più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto
(17.10.2009), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT,
dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
F – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese di lite deve osservarsi che nulla deve essere disposto in relazione alla posizione delle altre parti costituite,
considerato che l'appello non si rivolgeva nei loro confronti, tantomeno nei riguardi della , né è stato da essi proposto appello incidentale. Controparte_8
Riguardo al rapporto processuale tra gli attori/appellanti e il ministero, si osserva che gli appellanti hanno fatto richiesta delle spese del solo giudizio di
20 appello, potendo, del resto, rilevarsi che essi erano stati, comunque, destinatari,
unitamente a , insieme alle quali avevano agito Controparte_14 Controparte_6
in primo grado mediante il patrocinio dello stesso difensore, di una statuizione parzialmente favorevole di condanna alle spese, rispetto alla quale, contumace il ministero, non c'è è stata impugnazione, sicché, va mantenuta ferma tale statuizione e vanno liquidate le spese del grado di appello, sempre considerato,
però, l'esito complessivo del giudizio, dovendo rilevarsi che sussiste parziale reciproca soccombenza, posto che la domanda originaria si componeva di distinte ed autonome domande, come precisato sub C.b.i., pertanto apparendo equa la loro compensazione per la metà, tenuto conto dell'importo liquidato in loro favore.
P.Q.M.
La Corte di appello di PO, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado in relazione alle domande proposte originariamente da , Parte_1
e , in parziale riforma della sentenza CP_2 CP_1 Pt_2 Parte_3
impugnata ed in accoglimento della domanda avanzata nella qualità di eredi di per il danno da questi subito per la perdita del rapporto col fratello Persona_1
, condanna il al pagamento, in loro favore, della _2 Controparte_3
somma di euro 47.544,00, liquidata all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (17.10.2009), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra
21 determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna il a rifondere le spese di lite in favore degli Controparte_3
attori/appellanti, con attribuzione al procuratore antistatario, che, compensate per la metà, b1) ferme quelle come già liquidate in primo grado, b2) per il grado di appello si liquidano in euro 390,00 per spese ed euro 4.995,50 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
PO, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di PO, sez. VI civile, così composta:
dott. Giorgio Sensale Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2372/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di PO, sez. VI, n. 1925/2019, pubblicata in data 20.2.2019,
TRA
, CF. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF. , , CF. , C.F._2 CP_1 C.F._3
, CF. e Controparte_2 C.F._4 Parte_3
, nata il [...] a [...] e residente in [...]alla via F.
[...]
Frezza II traversa n. 8, CF. - tutti nella loro esclusiva C.F._5
qualità di eredi legittimi in rappresentanza del congiunto (marito/padre) Per_1
, nato il giorno 08.10.1957 a Giugliano (Na) ed ivi deceduto il 13 agosto
[...]
2014 (fratello di ), rappresentati e difesi, in virtù di procura PE
speciale ad litem conferita in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Piervittorio Tione
(CF. - P. IVA ) ed elettivamente domiciliati C.F._6 PartitaIVA_1
per questo giudizio presso lo studio in PO alla Piazza G. Garibaldi n. 3
Appellanti
1 E
in persona del ministro p.t., CF. Controparte_3
P.IVA_2
Appellato contumace
NONCHE'
, CF. , , C.F. CP_4 C.F._7 Parte_4
, , CF e C.F._8 Parte_5 C.F._9
, CF , rappresentati e difesi Parte_6 C.F._10
dall'avv. Andrea Faiello ( ) e dall'avv. Gabriella CodiceFiscale_11
Campajola (C.F. ), entrambi con domicilio in Giugliano C.F._12
(NA) alla via Vittorio Veneto n. 7, giusta procura a marine dell'atto di citazione valido e conferito espressamente anche per il grado d'appello
Appellati
E
, CF. esclusivamente nella sua Controparte_5 C.F._13
qualità di erede del germano e della madre , PE Controparte_6
, CF. esclusivamente nella sua Parte_2 C.F._2
qualità di erede legittima della nonna , , CF. Controparte_6 CP_1
esclusivamente nella sua qualità di erede legittimo della C.F._3
propria nonna , CF. Controparte_6 Controparte_2
esclusivamente nella sua qualità di erede legittima della C.F._4
propria nonna e , nata il Controparte_6 Parte_3
06.12.1993 a Villaricca e residente in [...],
CF. esclusivamente nella sua qualità di erede legittima C.F._5
della propria nonna RA , tutti rappresentati e difesi, in virtù Controparte_6
2 di procura speciale ad litem conferita in calce alla comparsa di costituzione,
dall'avv. Valentina De Simone (CF. ) ed elettivamente C.F._14
domiciliati per questo giudizio presso lo studio in Castellammare di Stabia (Na)
alla Via Annunziatella
Appellati
E
Controparte_7
Appellato contumace
NONCHE'
, CF. in persona del direttore Controparte_8 P.IVA_3
generale come indicato in atti, rapp.to e difeso dagli avv. Annamaria De Nicola
Anna Vingiani, Giuseppe Iervolino e Gianpiero Mesco, giusta procura in calce alla copia notificata degli atti di citazione, elett.nte dom.to presso il Servizio Affari
Contr Legali della in PO, alla via Comunale del Principe n. 13/A
Appellata
E
CF. Controparte_9 Controparte_2
e , CF. , in C.F._15 CP_1 C.F._16
proprio e quali eredi in rappresentazione di deceduto il Persona_3
12.2.1990
Appellati contumaci
Conclusioni
All'udienza dell'11.7.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
3 A – Giudizio di primo grado
A.a.) Come si legge nella parte dedicata all'esposizione dello svolgimento del giudizio di primo grado “ e CP_4 Parte_4 Parte_6
, agendo in proprio e in qualità di eredi di , Parte_5 PE
nonché , e in qualità di eredi per Controparte_9 Controparte_2 CP_1
rappresentazione di deceduto nel 1990 e fratello di Persona_3 _2
, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 17460/14
[...]
R.G.A.C. hanno citato a comparire, dinnanzi al Tribunale di PO, il
[...]
, l' e l' di PO, CP_3 Controparte_8 Controparte_7
chiedendo, iure hereditatis, il risarcimento del danno subito da il PE
quale, portatore sintomatico, sin dalla nascita, di malattia emofiliaca di tipo A, si era dovuto sottoporre, negli anni, a ripetute trasfusioni di sangue e di emoderivati e che, a causa delle stesse - come rilevato con diagnosi del 28.03.1990 con cui era stata riscontrata l'ANTIHCV - aveva contratto un'infezione da epatite C di tipo grave, la quale era successivamente degenerata in una cirrosi epatica che ne aveva determinato il decesso in data 17.10.2009. Hanno, inoltre, altresì richiesto il risarcimento del danno subito iure proprio per la morte del proprio congiunto e per la perdita del rapporto parentale…
Detto giudizio è stato riunito al giudizio iscritto al n. 34207/14 R.G.A.C.
instaurato da madre di e da , Controparte_6 PE Controparte_5
sorella del predetto, nonché da Parte_1 Parte_2 CP_1
e , questi ultimi in qualità di eredi di Controparte_2 Parte_3 Per_1
deceduto nel mese di agosto del 2014 e fratello di , in
[...] PE
proprio ed in qualità di eredi di quest'ultimo.”.
Contr A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza del ministero e della convenuti,
4 rimasto contumace l' così statuiva: Controparte_10
“a) rigetta le domande proposte da CP_4 Parte_4 Pt_6
e , nonché da e
[...] Parte_5 Controparte_9 Controparte_2
in proprio ed in qualità di eredi per rappresentanza del OR CP_1
nei confronti dell' , in persona del legale Persona_3 Controparte_8
rappresentante pro tempore;
b) rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da , Controparte_9
e in proprio ed in qualità di eredi per Controparte_2 CP_1
rappresentanza del OR nei confronti del Persona_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
c) rigetta le domande di risarcimento del danno proposte da Parte_1
, e , in proprio Parte_2 CP_1 Controparte_2 Parte_3
ed in qualità di eredi di , nei confronti del , in Persona_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore;
d) rigetta le domande spiegate in giudizio da , Controparte_5 CP_4
, da Parte_4 Parte_6 Parte_5 Controparte_6
e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di eredi di e da Parte_3 Persona_1 CP_9
, e in proprio ed in qualità di eredi per
[...] Controparte_2 CP_1 rappresentanza del OR nei confronti dell' Persona_3 [...]
di PO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_7
e) rigetta le domande di risarcimento del danno iure hereditatis spiegate in giudizio da , Controparte_5 CP_4 Parte_4 Parte_6
e da nei confronti del , in Parte_5 Controparte_6 Controparte_3
persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, essendo il diritto prescritto;
f) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro e Controparte_6 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 252.715,96, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
g) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da
5 nei confronti del , in persona del Ministro e Controparte_5 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
h) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro e CP_4 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
i) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro e Parte_4 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
l) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro Parte_6 Controparte_3
e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
m) accoglie la domanda di risarcimento del danno iure proprio spiegata da nei confronti del , in persona del Ministro Parte_5 Controparte_3
e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 26.392,35, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
n) condanna e CP_4 Parte_4 Parte_6 Pt_5
, nonché , e in proprio
[...] Controparte_9 Controparte_2 CP_1
ed in qualità di eredi per rappresentanza del OR , in solido, Persona_3 al pagamento, in favore dell' in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €
8.710,50 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
o) condanna , e in proprio ed Controparte_9 Controparte_2 CP_1
in qualità di eredi per rappresentanza del OR , in solido, al Persona_3
6 pagamento, in favore del , in persona del Ministro e legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €
5.635,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
p) compensa per la metà le spese di lite nel rapporto processuale fra Pt_4
e ed il
[...] CP_4 Parte_6 Parte_5 Controparte_3
, condannando il , in persona del e legale
[...] Controparte_3 CP_11
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei primi, della restante metà, che si liquida in € 254,80 per spese vive ed € 12.087,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Faiello e dell'Avv. Gabriella
Campajola ex art. 93 c.p.c.;
q) compensa per la metà le spese di lite nel rapporto processuale fra CP_5
,
[...] Controparte_6 Parte_1 Parte_2 CP_1
e ed il , condannando Controparte_2 Parte_3 Controparte_3
il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_3 CP_11 tempore, al pagamento, in favore dei primi, della restante metà, che si liquida in €
280,90 per spese vive ed € 17.109,60 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Piervittorio Tione ex art. 93 c.p.c.;
f) pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U.”. Controparte_3
Per quel che ancora rileva considerati i motivi di appello e la mancata impugnazione incidentale delle altre parti, il giudice adito, 1) dopo avere ritenuto priva di titolarità passiva la , afferendo i fatti, da cui originava Controparte_8
la prospettata responsabilità dei convenuti, ad epoca anteriore al 10.7.1995 e non potendo, pertanto, gravare i debiti sulle costituite ed avere affermato che, Pt_7
in base alla normativa vigente al momento del fatto causativo del danno, al solo
, ora , era attribuito l'obbligo di controllo, Controparte_12 CP_3
direttiva e vigilanza in materia di sangue umano e di emotrasfusioni, 3) non constando, né essendo state allegate ragioni di responsabilità in capo all'
[...]
[..
[...] , 4) riteneva responsabile il ministero in virtù delle diffuse CP_13
argomentazioni contenute alle pagg. da 13 a 16 della sentenza impugnata, da intendersi qui ritrascritte, ma riteneva prescritto, per il decorso del termine quinquennale ex artt. 157 c.p., il diritto al risarcimento iure proprio in capo ad
, da trasmettere agli eredi, per la malattia contratta, dovendo il dies PE
a quo essere ancorato al momento della plausibile conoscenza della possibilità di rivendicarlo, da collocare al momento della presentazione, in data 28.10.1992,
della domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 210/92.
5) Per quel che concerne la domanda avanzata da e e da CP_1 Controparte_2
, rispettivamente i primi nipoti di e la terza Controparte_9 PE
cognata, essendo figli e moglie del fratello nonché da , Per_3 Parte_1
e , rispettivamente moglie e figli di Pt_2 CP_1 CP_2 Parte_3
, fratello di , così argomentava: Persona_1 PE
<
ed , rispettivamente i primi due CP_1 Controparte_2 Controparte_9
nipoti (per essere figli del fratello OR in data 12.02.1990 rispetto a Per_3
, come detto deceduto nel 2009) e la terza cognata di PE _2
.
[...]
La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, infatti,
“oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale”, “ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima;
in particolare, devono senz'altro considerarsi come aventi diritto al risarcimento il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle (in breve, tutti i componenti della c.d. famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza);
quanto agli altri parenti ed affini (nipoti, zii, cugini, cognati ecc.), la legittimazione attiva può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la
8 morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale. Soccorre a tale generale valutazione anche la composizione parentale considerata nelle tabelle di risarcimento in uso presso il Tribunale di AN, che arriva fino al caso del danno per il nonno per la morte di un nipote” (cfr Corte di
Appello di Roma, sent. n. 545 del 26.01.2018).
Nel caso in esame gli istanti e nati CP_1 Controparte_2
rispettivamente nel 1987 e nel 1990, nipoti di , insieme alla madre PE
, risiedono in provincia di Siena, né alcuna allegazione o prova Controparte_9
hanno fornito circa i concreti rapporti che li legassero allo zio e cognato, sicché
difetta la prova del danno iure proprio da costoro subito.
Per analoghe ragioni deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da , coniuge di , fratello di Parte_1 Persona_1 _2
, e dai figli di lei , e
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
, non essendo stata fornita alcuna specifica allegazione e Parte_3
prova in ordine ai legami che costoro avessero con al momento PE
del suo decesso e, quindi, in ordine al danno conseguenza da costoro subito in
conseguenza del suo decesso.
Va, infatti, escluso che il danno subito possa ritenersi in re ipsa giacché costituisce principio affermato quello secondo il quale, nel nostro ordinamento,
nessun risarcimento di un danno non patrimoniale possa mai essere esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata, ove non rientrante nella sfera del notorio (cfr, da ultimo, Cass. civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018 secondo cui il danno non patrimoniale, quale un danno esistenziale, “non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e
riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”; in termini Cass. civ., sent. n.
17460 del 04.07.2018; Cass. civ., ord. n. 2056 del 29.01.2018 e, con riferimento ad altre voci di danno non patrimoniale, quale quelle conseguenti alla commissione di un reato, all'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, all'illecito trattamento
9 di dati personali ed alla diffamazione a mezzo stampa, Cass. civ., sent. n. 11269
del 10.05.2018; Cass. civ., ord. n. 7594 del 28.03.2018; Cass. civ., ord. n. 25420 del 26.10.2017; Cass. civ., sent. n. 24474 del 18.11.2014; Cass. civ., sent. n. 18812
del 05.09.2014).
Il danno in senso giuridico, quindi, non può dirsi esistente solo perché sia stato
vulnerato un diritto, giacché la lesione del diritto è solo il presupposto del danno, costituente una conseguenza della lesione la quale va provata anche solo con
l'allegazione e prova di indici presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti che, nella specie, non sono stati né allegati, né tantomeno provati.
In conclusione la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito
iure proprio dalle predette parti processuali deve essere rigettata, difettando specifica allegazione e prova del rapporto affettivo concreto che li legasse al deceduto che, sebbene non possa inferirsi solo dall'assenza di una convivenza, comunque avrebbe dovuto essere debitamente allegato e provato.>> (corsivo aggiunto, essendo la parte della sentenza effettivamente ancora sub iudice).
6) Accoglieva, invece, la domanda avanzata dalla madre e dai fratelli di _2
( , , e )
[...] Controparte_6 CP_5 CP_4 Pt_4 Pt_6 Parte_5
per la perdita del rapporto parentale in base alle argomentazioni svolte da pag. 20 a pag. 25, da intendersi qui integralmente richiamate, liquidando il danno subito, in particolare, sulla scorta della seguente argomentazione:
< deceduto, all'età di 36 anni, in data 17.10.2009 - alla gravità delle lesioni e del sofferto iter clinico che precedette il decesso, al grado del vincolo parentale che legava la madre alla persona offesa, alle plurime terapie e ricoveri praticati, che si andarono ad aggiungere alle terapie cui già doveva sottoporsi in PE
quanto emofiliaco, ma anche della presenza di svariati altri figli i quali di certo poterono dare sostegno e conforto alla madre, si stima equo liquidare in favore di l'importo di € 230.000,00, maggiore dell'importo minimo Controparte_6
liquidabile a tale titolo in forza delle Tabelle del Tribunale di AN per la liquidazione del danno non patrimoniale aggiornate al 2018.
Quanto ai fratelli, si stima equo liquidare l'importo di € 24.020,00 ciascuno, pari 10 all'importo minimo stabilito nelle anzidette tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, stante la presenza di più fratelli, alcuni dei quali residenti lontano dal luogo di residenza di , e l'assenza di allegazione e prova in ordine PE
alla particolare significatività e pregnanza dei rapporti che li legassero a _2
, che abbiano potuto acuire il dolore per la sua perdita.
[...]
Secondo i noti principi giurisprudenziali enunciati dalla giurisprudenza di legittimità il danno deve essere unitariamente liquidato, pur potendo essere maggiorato nel caso in cui le circostanze concrete lo consentano, tenendo conto delle ulteriori ripercussioni che il danno abbia avuto sul leso, senza incorrere in duplicazioni risarcitorie delle medesime voci di danno.
Nel caso di specie, peraltro, alcuna allegazione e prova è stata offerta dagli istanti sul particolare sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del congiunto, tale da travalicare l'aspetto dell'intima sofferenza morale e riverberarsi negli aspetti relazionali esterni delle loro esistenze, sicché deve ritenersi che una ulteriore liquidazione, a tale titolo, sortirebbe il risultato, non perseguibile, di ristorare non una effettiva autonoma ripercussione negativa sulla persona dei congiunti, non assorbita dalla voce del danno morale, bensì di duplicare il pregiudizio in cui si sostanzia quest'ultimo (cfr Cass. civ., sent. n. 21060 del
19.10.2016 secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il
superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore
allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo
circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”).>>,
7) regolando le spese alla stregua delle considerazioni articolate a pag. 25 e 26.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello , Parte_1 Pt_2
e , nella qualità di eredi di , CP_1 CP_2 Parte_3 Persona_1
fratello di , deceduto in data 13 agosto 2014, pertanto, circa cinque anni _2
11 dopo il fratello, gravame da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, notificato anche a , CP_5
, , e Pt_2 CP_1 Parte_3 CP_2 Pt_4 Pt_5 Pt_6 CP_4 CP_1
quali eredi di , nelle more deceduta, sulla base di motivi CP_2 Controparte_6
così intitolati:
“Fondatezza dell'impugnazione. Decisione ingiusta. Motivazione inesistente,
illogica e contraddittoria. Falsa e/o errata interpretazione ed applicazione del
combinato disposto degli artt. 2647 primo e secondo comma c.c. , 115 e 116 c.p.c.
Violazione del principio di corretta acquisizione e valutazione delle prove .
Lesione del principio di equa distribuzione e l'onere probatorio.”, con cui lamentano che il tribunale è incorso in errore nel valutare la posizione processuale assunta da essi attori, oggi appellanti, avendo essi agito esclusivamente nella qualità di eredi del loro marito e genitore , deceduto a distanza di Persona_1
cinque anni dalla morte di , e non in proprio ed in forza dello PE
specifico rapporto personale che li legava al cognato e zio, sicché non poteva essere fatta nessuna equiparazione con altre posizioni assunte da altri attori in giudizio, semmai dovendo la posizione di essere rapportata a quella degli Per_1
altri fratelli, per i quali il risarcimento iure proprio era stato espressamente accordato;
“Tipologia di danno. Precisazioni. Risarcimento esclusivamente iure proprio.
Rinuncia al danno iure hereditatis. Quantificazione. Liquidazione. Adozione di
Tabelle: tribunale di AN e tribunale di Roma. Orientamento della cassazione.
Criteri residuali.”, con cui specificano che il gravame è rivolto soltanto a contestare la mancata liquidazione del danno quali eredi di , Persona_1
prospettando la liquidazione in virtù delle tabelle in uso al tribunale di AN,
12 oscillante tra un minimo di euro 23.000.00 ed un massimo di euro 141.000,00, in misura, tenuto conto dello strettissimo legame familiare esistente, dell'età del soggetto deceduto di appena 36 anni, maggiore rispetto a quella liquidata in primo grado agli altri fratelli.
Gli appellanti, pertanto, così concludevano:
“I) accogliere l'appello per tutte le motivazioni in fatto e diritto di cui in narrativa, con riforma parziale, secondo il progetto alternativo indicato, della sentenza emessa dal Tribunale di PO n. 1925 pubblicata in data 20 febbraio
2019; II) e, per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità civile extracontrattuale, condannare in via esclusiva il , in persona Controparte_3
del Suo Ministro p.t. nonché come l.rp.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore della RA e dei figli (unicamente, come Parte_1
già esposto in primo grado, quali eredi legittimi in rappresentanza della complessiva quota che sarebbe spettata iure proprio al congiunto, padre-marito,
, morto il 13.8.2014 e germano del soggetto emotrasfuso Persona_1 _2
, deceduto invece cinque anni prima in data 17.10.2009) per un importo
[...]
oscillante fra euro 23.000,00 ed euro 141.000,00, come da Tabella di AN in tema di morte del congiunto;
IV con vittoria di spese e competenze professionali per il presente grado di giurisdizione ex d.m. n. 55 del 2014 da distrarre integralmente a favore del difensore antistatario.”.
B.b.) Si costituivano , e , CP_5 Pt_2 CP_1 CP_2 Parte_3
la prima quale erede di e della madre , gli ultimi PE Controparte_6
quattro anche quali eredi della nonna , i quali così concludevano: Controparte_6
“Tanto premesso i comparenti (nella loro qualità), come sopra rappresentati, difesi ed assistiti, in via conclusiva aderiscono alle richieste di modifica della sentenza di prime cure degli odierni appellanti, con compensazione delle spese di lite (quanto al loro rapporto processuale).”.
B.c.) Si costituivano e genericamente, CP_4 Pt_4 Pt_5 Parte_6
avendo agito in primo grado iure proprio e quali eredi di ed ora PE
13 destinatari dell'atto d'appello anche quali eredi di , i quali così Controparte_6
concludevano:
“aderiscono per quanto di rispettiva ragione alle istanze attivate con l'atto di appello da parte dei Sigg.ri , , , Parte_1 Parte_2 CP_1
e a mezzo del loro procuratore e difensore Controparte_2 Parte_3
Avv. Piervittorio Tione e chiedono per la rimanente parte e per quanto di rispettiva ragione la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza oggetto di reclamo parziale.
Il tutto con riserva di ogni successiva integrazione difensiva consentita all'esito della lettura delle eventuali difese delle parti appellate e eventuali appellanti incidentali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio a carco delle parti che dovessero rimanere soccombenti o che ne abbiano dato in qualunque modo causa e con attribuzione ai sottoscritti Procuratori antistatari.”.
B.d.) Si costituiva la la quale concludeva “chiedendo che Controparte_8
venga confermata la sentenza n. 1925/19 nella parte in cui stigmatizza l'estraneità
Contr della ai fatti di causa;
Con riserva di formulare eventuali eccezioni ed istanze all'esito di eventuali sviluppi del giudizio.”.
B.e.) Il e l' di PO non si Controparte_3 Controparte_7
costituivano, dovendo, pertanto, essere dichiarata la loro contumacia.
B.f.) Anche , classe 90 e classe 87 non si Controparte_9 CP_2 CP_1
costituivano, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve premettersi che, in conseguenza della mancata costituzione del
14 , è divenuta irretrattabile la statuizione con cui il tribunale ha affermato la CP_3
sua responsabilità esclusiva nella determinazione dell'evento da cui è originata la domanda avanzata dagli attori in primo grado, sollevando da ogni addebito l' e ritenendo priva di titolarità passiva la Controparte_10
, statuizioni queste ultime che, analogamente, non sono state Controparte_8
impugnate dalle parti attrici.
Così come nessuna delle parti attrici, ivi compresi coloro che sono stati chiamati in giudizio in qualità di eredi di , ha censurato la decisione nella Controparte_6
parte in cui la domanda avanzata iure hereditatis per il danno iure proprio subito da , è stata rigettata per essersi prescritto il relativo diritto, non PE
essendo, sotto altro profilo, ipotizzabile un danno da morte trasmissibile agli eredi.
Né è stato proposto appello da , e , Controparte_9 CP_2 CP_1
moglie e figli di , rispetto al capo b) della statuizione di primo Persona_3
grado laddove è stata rigettata la loro domanda sia iure proprio, che nella qualità di eredi per rappresentazione.
Allo stesso modo non sono stati proposti motivi di impugnazione rivolti a rimettere in discussione l'entità della somma oggetto di condanna in danno del ministero, né la statuizione sulle spese, ad opera delle parti vittoriose in primo grado.
L'unica questione rimasta sub iudice è, pertanto, quella riguardante il motivo di appello avanzato da , moglie di , a sua volta fratello Parte_1 Persona_1
di , morto in conseguenza della contrazione della malattia per effetto delle _2
trasfusioni, e dai di lui figli e . CP_2 CP_1 Pt_2 Parte_3
C.b.) L'appello è fondato.
C.b.i.) Si legge, infatti, già nell'intestazione dell'atto di citazione di primo
15 grado, che la e i predetti agivano “quale eredi, questi ultimi” – a Pt_1 _2
differenza di e di che agivano anche in proprio – Controparte_5 Controparte_6
“in rappresentazione del congiunto (marito/padre) , nato il giorno Persona_1
08 ottobre 1957 a Giugliano ed ivi deceduto il mese di agosto 2014 (fratello dello sfortunato signor morto a seguito di aggravamento di malattia PE
epatica sorta per contagio da emotrasfusione infetta e che intendeva ugualmente agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, sia iure proprio che iure
hereditatis).
Sicché, se non è del tutto vero quanto da loro contestato, partecipando la domanda di aspetti di contraddittorietà, forse determinati dal fatto di avere agito congiuntamente con e – infatti, essi avevano Controparte_5 Controparte_6
agito, come precisato immediatamente dopo, anche iure proprio e non esclusivamente nella qualità di eredi di iure hereditatis e iure proprio – Per_1
certamente è vero che avevano agito pure, principaliter, per rivendicare il risarcimento che sarebbe spettato al loro dante causa in virtù del Persona_1
rapporto col fratello , dovendo considerarsi che moriva circa cinque _2 Per_1
anni dopo (a differenza di che decedeva nel 1990, dal che _2 Persona_3
mai avrebbe potuto ritenersi leso iure proprio dalla morte del fratello).
Sicché, al momento della morte di , si trovava – fratello – nella _2 Per_1
stessa posizione in cui si trovavano , e , CP_5 CP_4 Pt_4 Pt_6 Pt_5
rispetto ai quali la domanda iure proprio per la perdita del rapporto parentale è
stata accolta e non vi sono ragioni per non ritenerla fondata, vista l'accertata,
oramai in via definitiva, responsabilità del ministero, anche per il fratello Per_1
C.b.ii.) Circa la quantificazione dell'entità del risarcimento si evidenzia che la corte è chiamata ad accertare il diritto in base ad una valutazione da svolgersi nel
16 momento in cui, esaminando il motivo di gravame, ritiene di dover riformare la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda, senza che possa essere condizionata, trattandosi, comunque, di domande proposte da soggetti diversi,
dall'importo liquidato a favore dei fratelli nella sentenza impugnata, del resto,
dovendo sempre, anche in ragione della natura del credito, procedere alla liquidazione, ivi compresa la rivalutazione e i suoi accessori, al momento della adozione della pronuncia.
Sotto altro profilo, gli appellanti hanno, comunque, invocato, per la determinazione del credito risarcitorio, l'applicazione delle tabelle del tribunale di
AN (parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, sembra richiedere che la parte specifichi il modello liquidatorio cui fare riferimento, anche se, in verità,
trattandosi di liquidazione equitativa rimessa al giudice, egli dovrebbe poter attingere alle sue competenze senza che possa ritenersi vincolato, con il solo limite di dare adeguata motivazione della scelta operata).
E' noto che nelle more del presente giudizio di appello la Corte di Cassazione
ha ritenuto non corretto il modello liquidatorio adottato dal tribunale di AN con le tabelle in uso prima della decisione della Suprema Corte.
E' stato, infatti, precisato che <In tema di liquidazione equitativa del danno
non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il
danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una
tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a
punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
17 l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo
finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C.
ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita
del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto
applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì
sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo
molto ampio tra l'uno e l'altro).>> (cfr. Cass. n. 10579/2021).
Successivamente l'Osservatorio sulla Giustizia civile di AN ha provveduto a redigere la tabella riferita al danno in questione recependo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, sicché, per la liquidazione oggetto di causa è ad essa che appare opportuno fare riferimento, costituendo il criterio maggiormente adottato dalle corti ed anche per garantire una uniformità di trattamento, in generale, con i danni alla persona, quale, per esempio, quello di più abituale ricorrenza, come il danno biologico, senza 'frazionare' l'utilizzazione differenziata di criteri tabellari predisposti da uffici giudiziari diversi.
Il valore del punto è di euro 1.698,00.
Avendo riguardo all'età della vittima primaria, che al momento del decesso aveva 36 anni, andranno computati 16 punti, mentre 12 punti andranno computati considerando l'età del fratello a quella data (52). Per_1
Deve rilevarsi che nessuna deduzione è stata fatta in ordine alla esistenza di una convivenza o, a fortiori, al protrarsi della stessa, di tal che nessun punto può essere attribuito in base alla lettera C della tabella.
Analogamente, per quel che concerne la lettera D, deve rilevarsi che Per_1
18 faceva parte di una famiglia numerosa, essendo in vita ancora la madre e i fratelli già destinatari della pronuncia di primo grado.
Riguardo alla lettera E, riferita alla “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza lo specifico rapporto parentale perduto”, che permette di
'assegnare' fino a 30 punti – con l'ovvia conseguenza che, per quel che si sta per esporre, essi possano essere del tutto negati – si evidenzia che tale aspetto è quello dove ha assoluta incidenza l'onere di allegazione e prova a carico del danneggiato,
senza che possa farsi riferimento a dati presuntivi che, evidentemente, di per sé
sono già stati considerati dalle precedenti lettere A, B e C, essendo, pertanto, egli gravato dall'obbligo di dimostrare compiutamente il tipo di frequentazione e di contatti, la condivisione delle festività e ricorrenze, delle vacanze, e di tutti i parametri ivi presi in esame, tra cui quello relativo all'assistenza sanitaria e domestica o alla penosità e durata della malattia, dovendo sul punto rilevarsi che gli appellanti hanno fatto generico richiamo a un preteso “valore medio” pari a 15
punti, volendo, all'evidenza, affidarsi nuovamente a criteri di natura presuntiva che, però, come si è appena rimarcato, non possono essere assunti in assenza di specifiche allegazioni e, conseguentemente, di prova puntuale della ricorrenza dei parametri considerati dalla tabella milanese.
Sicché, moltiplicando il valore del punto per 28, agli appellanti va attribuita,
all'attualità, la somma di euro 47.544,00.
Non è superfluo porre in risalto che il danno in questione comprende in maniera pressocché esclusiva il pregiudizio morale percepito dal fratello in maniera Per_1
istantanea al momento del fatto, senza che possano essere considerati ulteriori aspetti nella liquidazione, per le ragioni esposte, ma, correlativamente, senza che possa assumere rilevanza la circostanza che anch'egli decedeva a distanza di circa
19 cinque anni dalla perdita del fratello.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine,
però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché
più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto
(17.10.2009), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT,
dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
F – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese di lite deve osservarsi che nulla deve essere disposto in relazione alla posizione delle altre parti costituite,
considerato che l'appello non si rivolgeva nei loro confronti, tantomeno nei riguardi della , né è stato da essi proposto appello incidentale. Controparte_8
Riguardo al rapporto processuale tra gli attori/appellanti e il ministero, si osserva che gli appellanti hanno fatto richiesta delle spese del solo giudizio di
20 appello, potendo, del resto, rilevarsi che essi erano stati, comunque, destinatari,
unitamente a , insieme alle quali avevano agito Controparte_14 Controparte_6
in primo grado mediante il patrocinio dello stesso difensore, di una statuizione parzialmente favorevole di condanna alle spese, rispetto alla quale, contumace il ministero, non c'è è stata impugnazione, sicché, va mantenuta ferma tale statuizione e vanno liquidate le spese del grado di appello, sempre considerato,
però, l'esito complessivo del giudizio, dovendo rilevarsi che sussiste parziale reciproca soccombenza, posto che la domanda originaria si componeva di distinte ed autonome domande, come precisato sub C.b.i., pertanto apparendo equa la loro compensazione per la metà, tenuto conto dell'importo liquidato in loro favore.
P.Q.M.
La Corte di appello di PO, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado in relazione alle domande proposte originariamente da , Parte_1
e , in parziale riforma della sentenza CP_2 CP_1 Pt_2 Parte_3
impugnata ed in accoglimento della domanda avanzata nella qualità di eredi di per il danno da questi subito per la perdita del rapporto col fratello Persona_1
, condanna il al pagamento, in loro favore, della _2 Controparte_3
somma di euro 47.544,00, liquidata all'attualità, oltre interessi annui computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (17.10.2009), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra
21 determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna il a rifondere le spese di lite in favore degli Controparte_3
attori/appellanti, con attribuzione al procuratore antistatario, che, compensate per la metà, b1) ferme quelle come già liquidate in primo grado, b2) per il grado di appello si liquidano in euro 390,00 per spese ed euro 4.995,50 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
PO, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente dott. Giorgio Sensale
22