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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. n. 1346/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NU
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1346/2019, oggetto: NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NU), nella qualità di procuratore generale di c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in NUORO alla VIA C.F._2
LAMARMORA n. 115, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO PIRARI, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo C.F._3
- parte attrice – contro
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
20.11.1960, elettivamente domiciliata in NUORO alla VIA DEFFENU n. 55, presso lo studio dell'Avv. MILENA PATTERI, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e contro
, c.f. , p. iva , con sede in Roma, viale Europa Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv., elettivamente domiciliato in CAGLIARI alla VIA BRENTA n. 16, presso lo studio dell'Avv. PAOLO
CARTA, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._6 comparsa di costituzione di nuovo difensore
- parti convenute –
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
23.6.2020 e integrate all'udienza del 22.10.2024).
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 1346/19
“
1. dichiarare tenuti e condannare e , in solido tra loro, a pagare Parte_3 Controparte_2 in favore del conchiudente, nella sua qualità di procuratore di per i titoli Parte_2 di cui in citazione, la somma di € 133.664,72 oltre gli accessori, col favore delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge;
2. in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondata
l'eccezione di prescrizione sollevata da dichiarare tenuta e condannare Parte_3 [...]
a pagare del favore del conchiudente, nella qualità di procuratore generale di CP_2 [...]
per i titoli di cui in citazione, la somma di € 133.664,72 oltre gli accessori, col Parte_2 favore delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge;
3. in via ulteriormente subordinata ed istruttoria, sospesa ogni decisione e rimessa la causa in lettura: A. ammettere i mezzi di prova diretta dedotti nell'interesse della conchiudente in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del
18.9.20 e, nella denegata ipotesi di ammissione di quelli dedotti nell'interesse della nella Pt_3 memoria istruttoria del 21.9.20, ammettere la prova contraria di cui alla terza memoria ex art. 183
c.p.c. di parte attrice del 12.10.20; B. ordinare l'esibizione in giudizio a cura della e di Pt_3 del libretto del deposito a risparmio n. 00120/000020627548 in ogni sua singola Controparte_2 pagina, epigrafe compresa, stante l'incompletezza di quello versato in causa dalla , Pt_3 progressivamente svuotato della somma di € 19.113,11 ivi giacente alla data del 14.1.2006: sempre col favore delle spese.”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e Pt_3 confermate all'udienza del 22.10.2024):
“1) In via principale, rigettare ogni avversa domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui all'espositiva, ivi compresa l'intervenuta prescrizione, mandando assolta la signora da ogni pretesa attorea;
2) In via subordinata e nella Controparte_1 denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, delle domande attoree, condannare la signora al pagamento della minore somma che dovesse risultare Controparte_1 dovuta all'esito dell'istruttoria; 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ovvero con compensazione favorevole delle stesse”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate nella comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e confermate all'udienza del 22.10.2024):
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta nei confronti di
[...]
, con vittoria di spese ed onorari”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 22.11.2019, ritualmente notificato, , nella sua Parte_1 qualità di procuratore generale di , in virtù di procura generale per atto Notaio Parte_2
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del 27.1.2015, ha convenuto in giudizio e Parte_4 Controparte_1 [...] per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
Nell'atto di citazione, l'attore ha esposto:
- sposato dal 18.7.1982 al 28.1.2008 con Parte_2 Controparte_1
(dipendente di ), è titolare dell'azienda agricola familiare con sede in LI, loc. CP_2
S'Ortei;
- nel 2003 erano stati sottratti al quattro assegni non trasferibili a lui intestati, ricevuti a titolo Pt_2 di provvidenze pubbliche, dell'ammontare complessivo di € 133.664,72. A seguito di denuncia, venne indagata la convenuta , ma all'esito delle indagini la Procura ritenne di chiedere Pt_3
l'archiviazione in relazione al reato di sottrazione di cose comuni perché «le operazioni bancarie di cui alla querela sono state eseguite su conto intestato all'indagata unitamente alla P.O.».
- era, comunque, emerso che gli assegni erano stati portati all'incasso e che la somma era stata progressivamente prelevata. non si era resa collaborativa durante le indagini svolte ai CP_2 sensi dell'art. 391 bis ss c.p.p. dal legale incaricato dal , ma successivamente, in seno alle Pt_2 indagini del proc. pen. N. 87/16 mod 44 RGNR, la Procura della Repubblica di NU aveva acquisito presso l'Ufficio postale di NU, piazza Crispi, la documentazione relativa alla vicenda.
Era quindi emerso come la , dipendente di , dopo aver sottratto i titoli al marito, Pt_3 CP_2 avesse -con la connivenza dei colleghi- aperto un libretto cointestato con lo stesso (ma senza il suo consenso), falsificato la sottoscrizione del marito nella girata per l'incasso degli assegni e versato gli assegni sul libretto cointestato per poi prelevare gradualmente l'intero importo dal libretto.
La Procura avrebbe poi erroneamente configurato il reato di autoriciclaggio e chiesto l'archiviazione per la posizione della , in relazione a tale condotta delittuosa. Pt_3
Tuttavia, gli elementi raccolti consentirebbero di riconoscere la responsabilità civile dei convenuti ed il diritto di parte attrice al risarcimento del danno patito.
Più nel dettaglio, l'attore affermato la responsabilità civile della per il danno subito, Pt_3 allegando che «(a) , che nel periodo 2002/2003 abitava insieme al marito ed era Controparte_1 senz'altro a conoscenza del fatto che questi aveva ricevuto quattro assegni portanti provvidenze pubbliche legate alla propria attività agricola, per un totale di € 133.664,72, ha clandestinamente sottratto i titoli alla disponibilità del marito;
(b) approfittando della propria posizione lavorativa presso e della connivenza dei colleghi che avrebbero dovuto impedirglielo, ha aperto CP_2 un libretto di deposito cointestato al marito, ma senza acquisire il suo consenso ed anzi a sua insaputa
(per questo il cartellino firme presenta un unico specimen): l'intestazione del libretto anche a nome del sig. era necessaria perché gli assegni erano intestati a lui e pertanto non potevano essere Pt_2 incassati o versati in un conto corrente intestato esclusivamente a terzi;
(c) ha versato gli assegni sul
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libretto cointestato, falsificando (direttamente ovvero per mano di un complice, questo non rileva) la firma del sig. nella girata per l'incasso; (d) ha quindi prelevato tutte le somme dal libretto». Pt_2
L'attore ha, inoltre, affermato la responsabilità civile di contestando alla società: Controparte_2
«(a) di aver aperto un libretto anche a nome di senza il suo consenso, ed in ogni caso Parte_2 senza aver acquisito il suo specimen di firma;
(b) di aver negoziato assegni non trasferibili senza verificare la firma del beneficiario, e comunque senza obiettare nulla sul fatto che non era depositato lo specimen;
(c) soprattutto, di aver mantenuto fino al 6.10.2016 comportamenti ostruzionistici rispetto alle indagini, omettendo di dare riscontro alle richieste avanzate dal sig. , per il tramite Pt_2 dei suoi legali incaricati, volte ad ottenere l'accesso alle informazioni relative alle operazioni negoziate sul libretto di cui era (suo malgrado) contitolare ed agli assegni non trasferibili ad esso intestati».
Di fatti, a mezzo del proprio legale, il , nel 2019, ha rivolto a richiesta di Pt_2 CP_2 risarcimento del danno senza però ottenere alcun ristoro.
Sulla scorta di questi fatti, ha avviato la presente causa e ha chiesto il Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dal fratello che è pari ad € Parte_2
133.664,72 oltre accessori, somma che corrisponde al totale delle somme portate dagli assegni non trasferibili sottratti al (assegni nn. 4800616373 di € 50.000,00; 8002295869 di € 28.061,80; n. Pt_2
8000385983 di € 28.061,80; n. 4800616372 di € 27.541,12.) di cui si è appropriata la senza Pt_3 che , com'era suo dovere, abbia impedito la realizzazione di una tale condotta illecita. CP_2
2. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.2.2020, si è costituita in giudizio , contestando le difese attoree sia in punto di fatto che di Controparte_1 diritto.
In particolare, quanto alla avversa ricostruzione fattuale, la convenuta ha specificamente contestato i fatti che controparte le ha addebitato, negando di aver mai falsificato, anche per mezzo di terzi, la sottoscrizione del , il quale, benché in possesso delle copie degli assegni riportanti le girate in Pt_2 contestazione, mai aveva disconosciuto dette firme, limitandosi a denunciare la sparizione degli assegni.
La ha, invece, affermato che fu il stesso a firmare la girata per l'incasso dei suddetti assegni. Pt_3 Pt_2
La convenuta ha, poi, rappresentato che gli assegni de quo erano stati, in parte, erogati come risarcimento per i capi del deceduti a causa della lingua blu ma in parte (in riferimento a quelli erogati da Pt_2 dall'Agea) per la messa a riposto di alcuni terreni. Pertanto, le somme degli assegni emessi per conto di
Agea erano, in parte, di proprietà anche di essa convenuta poiché relativi alla messa a riposto di terreni acquisitati in regime di comunione dei beni, quando ancora il e la erano sposati. Pt_2 Pt_3
La ha negato di aver sottratto tali assegni al , evidenziando l'inverosimiglianza del racconto Pt_3 Pt_2 attoreo e il lungo tempo intercorso fra la sparizione degli assegni e la denuncia presentata solo nel 2007.
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La convenuta ha, quindi, ribadito che il aveva curato le girate degli assegni e che, nel 2003, aveva Pt_2 aperto un libretto cointestato con la moglie (per comodità, proprio presso gli Uffici dove la stessa prestava servizio) sul quale erano confluiti gli assegni.
Il , di fatti, aveva personalmente sottoscritto il contratto per l'apertura del libretto postale, aveva Pt_2 personalmente operato sul libretto cointestato effettuando anche alcuni prelievi ed era, quindi, perfettamente a conoscenza di questo libretto postale. La denuncia sporta dal nel 2007 trova ragione Pt_2 unicamente al conflitto ormai in essere tra i coniugi in relazione alle vicende della burrascosa separazione.
Nel 2003, peraltro, il era stato espulso dalla Cooperativa Pastori di LI, pertanto, da quel Pt_2 momento le esigenze della famiglia ed il pagamento dei mutui contratti dal erano stati soddisfatti Pt_2 mediante i proventi lavorativi della e le somme di cui agli assegni versati sul libretto postale Pt_3 cointestato.
La ha, infine, affermato che la sua condotta è stata perfettamente lecita, che non può integrare Pt_3 alcuna fattispecie di reato ed ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attore, evidenziando il considerevole lasso di tempo (oltre 15 anni) trascorsi sia dal perfezionarsi della condotta illecita che dalla consapevolezza della stessa da parte del . Pt_2
In conclusione, la ha chiesto il rigetto della domanda attorea col favore delle spese di lite e, in Pt_3 subordine, l'eventuale condanna alla minor somma accertata.
3. Con memoria di costituzione e risposta, tardivamente depositata il 10.3.2020, si è costituita in giudizio anche contestando la domanda attorea e negando qualsiasi responsabilità propria e Controparte_2 dei propri dipendenti.
La società ha affermato l'inesistenza di un obbligo di controllo da parte dell'istituto negoziatore quando la banca trattaria ha pagato gli assegni, ritenendo evidentemente valida la firma del beneficiario presente sugli stessi e, inoltre, ha negato di aver tenuto una condotta ostruzionistica o non collaborativa rispetto alle richieste di accesso alla documentazione da parte del , evidenziando anzi di aver provveduto a Pt_2 evadere le richieste di informazioni pervenutele.
ha chiesto, in conclusione, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore al CP_2 pagamento delle spese di lite.
4. In prima udienza, ha fatto propria l'eccezione di prescrizione sollevata dalla . CP_2 Pt_3
Le parti hanno, quindi, depositato le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti, senza attività istruttoria costituenda. Trattenuta la causa in decisione, tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e comparse conclusionali di replica.
****
5. Conviene trattare per prima l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla . Pt_3
Il ha svolto domanda nei confronti della ex moglie allegando: «a) la Sig.ra Pt_2 CP_1
, che nel periodo 2002/2003 abitava insieme al marito ed era senz'altro a conoscenza del
[...]
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fatto che questi aveva ricevuto quattro assegni portanti provvidenze pubbliche legate alla propria attività agricola, per un totale di € 133.664,72, ha clandestinamente sottratto i suddetti titoli alla disponibilità del marito;
(b) approfittando della propria posizione lavorativa presso e CP_2 della connivenza dei colleghi che avrebbero dovuto impedirglielo, ha aperto un libretto postale cointestato al marito, ma senza acquisire il suo consenso ed anzi a sua insaputa (tant'è che proprio per questa ragione il cartellino firme presenta un unico specimen): l'intestazione del libretto anche
a nome del era necessaria perché gli assegni erano intestati a lui e pertanto Pt_2 Parte_2 non potevano essere incassati o versati in un conto corrente intestato esclusivamente a terzi;
(c) ha versato gli assegni sul libretto cointestato, falsificando (direttamente ovvero per mano di un complice, questo non rileva) la firma del nella girata per l'incasso; (d) ha Parte_2 quindi prelevato tutte le somme dal libretto» e chiedendo, in via principale: «dichiarare tenuti e condannare e , in solido tra loro, a pagare in favore del Parte_3 Controparte_2 conchiudente, nella sua qualità di procuratore di per i titoli di cui in Parte_2 citazione, la somma di € 133.664,72 oltre gli accessori, col favore delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge»
La convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dall'attore, affermando che sono trascorsi oltre quindici anni dall'apertura del libretto postale e dalla negoziazione dei titoli di credito e che, al più tardi, il avrebbe potuto rendersi conto dell'asserito danno e della riconducibilità Pt_2 del medesimo ad un comportamento della , utilizzando l'ordinaria diligenza, al momento Pt_3 dell'archiviazione del procedimento penale avente RGNR 414/2008 avvenuta il 30.4.2009, in cui risultava indagata la ( cfr. decreto di archiviazione del procedimento penale per il reato di Pt_3 sottrazione di cose comuni a firma della G.d.P. dott.ssa doc. 3 della ). Per_1 Pt_3
5.1. Inizialmente l'attore ha prospettato la domanda diretta nei confronti della come Pt_3 domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (cfr. pp.
3-4 dell'atto di citazione e p. 3 della prima memoria ove l'attore ragiona, in ordine alla prescrizione, in termini di art. 2947 c.c.).
Con la comparsa conclusionale, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione, l'attore ha modificato la qualificazione della domanda affermando di agire nei confronti sia della che Pt_3 di a titolo di responsabilità contrattuale, per ottenere la restituzione delle somme CP_2 depositate dalla sul libretto postale poiché egli, quale depositante, ha diritto alla restituzione Pt_3 delle somme depositate sul libretto postale.
La domanda del nei confronti della , avuto riguardo ai fatti specificamente allegati dal Pt_2 Pt_3
, deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno a titolo extracontrattuale. Pt_2
Il ha, infatti, affermato che nessun accordo v'era mai stato fra lui e la ex moglie in ordine Pt_2 all'apertura del libretto postale cointestato, al versamento degli assegni su tale libretto e al prelievo
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delle somme da tale libretto (fatti sub a), b), c) e d) specificamente allegati dal fin dall'atto Pt_2 introduttivo).
Non può farsi discendere la qualificazione della domanda nei confronti della in termini di Pt_3 responsabilità da inadempimento dal fatto che la avrebbe eventualmente violato l'art. 1298 Pt_3
c.c.: la norma si limita a disciplinare, nell'ambito dei rapporti interni fra condebitori e concreditori, la titolarità di crediti e debiti e non pone un'obbligazione sanzionabile ex art. 1218 c.c.
Più in generale, l'attore non ha dedotto che la abbia mai violato alcuna obbligazione assunta Pt_3 nei suoi confronti ovvero discendente dalla stipula del contratto di libretto postale cointestato, che, peraltro, il assume essere nullo, in quanto egli ha allegato di non aver mai stipulato tale Pt_2 contratto.
Anche laddove la avesse concorso causalmente nel produrre l'inadempimento di Pt_3 [...]
(cfr. infra), la sua condotta dovrebbe essere comunque qualificata ex art. 2043 c.c. poiché CP_2 nessuna obbligazione, gravante sulla , è stata specificamente allegata e comprovata. Pt_3
In definitiva, la domanda proposta dal nei confronti della è una domanda di Pt_2 Pt_3 risarcimento del danno, da qualificarsi ex art. 2043 c.c., perché l'attore, nella sostanza ha chiesto che la paghi, a titolo di risarcimento del danno, una somma equivalente a quella da lei Pt_3 illecitamente sottratta all'ex marito.
Dunque, le ulteriori difese del in ordine all'eccezione di prescrizione nei confronti della Pt_2
vanno ricondotte nell'ambito del sistema disciplinato dall'art. 2947 c.c. Pt_3
5.2. Il ha
contro
-eccepito che fra i coniugi la prescrizione resta sospesa fino alla data del Pt_2 divorzio ma la difesa dev'essere rigettata poiché l'art. 2941, co. 1, c.c. è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la sospensione della prescrizione fra coniugi non si applica ai coniugi separati (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014, massimata: «la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post- matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare
l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.)»
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e, poi, confermata dalla giurisprudenza successiva cfr., ad esempio, Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 32212 del 02/11/2022, massimata: «in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia
e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni;
ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato»).
Nel caso di specie, la data di cessazione della causa di sospensione è certamente anteriore alla data di pubblicazione della sentenza di separazione n. 283/2006 del Tribunale di NU, depositata in data
3.5.2006 (cfr. sentenza di separazione e sentenza parziale di divorzio depositate dalla convenuta).
In conclusione, la prescrizione deve ritenersi sospesa fra i due ex coniugi solo fino al 3.5.2006.
5.3. Il ha
contro
-eccepito, altresì, che il termine prescrizionale nei confronti della non Pt_2 Pt_3
è quello quinquennale previsto ex art. 2947, co. 1, c.c. bensì il più lungo termine prescrizionale del reato integrato dalla condotta della . Pt_3
In relazione alle vicende per cui è causa, la è stata indagata, prima, per il reato di sottrazione Pt_3 di cose comuni (docc. 2 e 3 dell'attore) e, poi, per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio (docc. 13 e
14 dell'attore). Entrambi i procedimenti penali sono stati archiviati.
I provvedimenti di archiviazione non vincolano il Giudice civile che è chiamato ad effettuare un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (cfr. Cass. civ..
Sez. 1 - , Ordinanza n. 375 del 08/01/2025, massimata: «in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione»).
Alla luce degli atti di causa, gli unici reati che la condotta della potrebbe aver astrattamente Pt_3 integrato -anche alla luce delle richieste di prova orale attoree- sono i reati di furto con riferimento agli assegni e di appropriazione indebita con riguardo alle somme presenti sul libretto postale cointestato (cfr. Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 16655 del 20/04/2010, massimata: «è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il
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consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali. (Fattispecie di annullamento con rinvio di cui all'art. 622 c.p.p.)»), con la precisazione che la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. non può essere applicata all'illecito civile poiché la sua efficacia è limitata al diritto penale.
In base alla documentazione presente in atti, non è possibile ritenere integrato né un reato di falso materiale che veda come soggetto attivo la né un reato di autoriciclaggio perché, anche alla Pt_3 luce delle ammissioni della , i soldi prelevati da quel libretto non sono stati utilizzati «in Pt_3 attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» ma per il mantenimento della famiglia.
In definitiva non convince la qualificazione dei fatti addebitati alla come delitti di riciclaggio Pt_3
o autoriciclaggio (cfr. p. 3 della prima memoria), per i quali, del resto, il procedimento nei confronti della è stato archiviato (doc. 13 e 14) e la motivata richiesta di archiviazione del PM pare Pt_3 del tutto condivisibile in base ai documenti presenti in questo giudizio (cfr. relazione della Guardia di Finanza di cui al doc. 12 dell'attore).
Dunque, anche ipotizzando che la possa aver commesso i delitti di furto e appropriazione Pt_3 indebita, non può che rilevarsi come per tali delitti sia previsto il termine di prescrizione di sei anni prescritto dall'art. 157 c.p. sicché non si ritiene utile procedere ad ulteriori accertamenti di merito sulla sussistenza di tali condotte, dal momento che il termine di prescrizione inizia ragionevolmente a decorrere dal decreto di archiviazione depositato il 30.4.2009, relativo al primo procedimento penale a carico della . Pt_3
5.4. A questo punto, occorre soffermarsi sulla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione del credito risarcitorio nei confronti della . Pt_3
Per determinare il dies a quo della prescrizione del credito risarcitorio occorre fare applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. Civ. Sez. Un. n. 576/2008: «la responsabilità del
[...]
per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti CP_3 emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto
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conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).», tenendo presente che: «l'approccio [del
Giudice] all'individuazione del dies a quo [passa] da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità
a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per
l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti)»
Si ritiene che il utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto fare accesso agli atti del Pt_2 procedimento penale, cui aveva dato avvio con la propria denuncia contro ignoti, e, in questo modo, acquisendo la conoscenza delle sommarie informazioni rese dal allora direttore dell'Ufficio Tes_1 postale di LI, avrebbe potuto ritenere la imputabilità del danno alla ex moglie, all'epoca impiegata proprio presso l'ufficio postale di LI (cfr. copia degli atti del procedimento penale avente RG 414/08 prodotta dalla convenuta in cui è possibile leggere le sommarie informazioni rese dal . Tes_1
Più nel dettaglio, il in sede di sommarie informazioni testimoniali, riferì alla P.G. procedente Tes_1 che presso il suo ufficio di LI era stato aperto un libretto di risparmio postale, a firma disgiunta,
a nome di , che sul libretto di risparmio postale avente n. Parte_5
20627548, aperto in data 5.5.2003, era stata versata come prima operazione una somma di €
1.333.664,72 euro (sul punto si segnala un verosimile errore del verbalizzante perché le somme inizialmente versate sul libretto risultano essere pari ad € 133.664,72, come si evince dalla copia del libretto depositata dalla ), che l'operazione di accredito fu realizzata dalla , sebbene Pt_3 Pt_3 dalla stessa non siglata e che le operazioni sul libretto erano gestite direttamente dalla per Pt_3 una questione di privacy.
Il dichiarò di ritenere quasi per certo che la suddetta somma derivasse dal versamento di Tes_1 assegni, che la successivamente prelevò da tale libretto le somme meglio indicate nel verbale Pt_3 di sommarie informazioni testimoniali, che l'identificativo dell'ufficio postale di OR fu apposto da lui stesso, a penna, sugli assegni per mero errore d'abitudine, che la documentazione per l'apertura del libretto postale, presente nell'ufficio postale di LI, non era completa e che la firma di non risultava depositata. Parte_2
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È evidente che, leggendo tali dichiarazioni, il avrebbe potuto ritenere, utilizzando l'ordinaria Pt_2 diligenza, che quantomeno il danno consistito nei prelievi delle somme depositate su un libretto postale cointestato a sua insaputa era imputabile alla e ciò anche considerando che il Pt_3 Pt_2 già nutriva forti sospetti nei confronti della ex moglie perché già nel 2003, quando ancora la Pt_3 viveva con lui, si era accorto della sparizione degli assegni che conservava in un cassetto nella sua abitazione (cfr. sommarie informazioni rese da , doc. 10 della convenuta Parte_2
). Pt_3
Dunque, esaminando, come diligenza avrebbe richiesto, le sommarie informazioni rese dal Tes_1 il avrebbe avuto elementi sufficienti per ritenere, in via indiziaria, la riconducibilità del danno Pt_2 patito ad una condotta illecita della ex moglie.
Tuttavia, il è restato inerte e, solo nel 2015, il procuratore generale del , Parte_2 Pt_2
l'attuale attore , sporgeva un'altra denuncia contro ignoti (dopo oltre sei anni Parte_1 dalla prima archiviazione). In tale denuncia si precisa, tra l'altro, che i prelievi dal libretto erano stati effettuati dalla , circostanza, quindi, già nota all'attore e verosimilmente conosciuta, stando Pt_3 agli atti di questo giudizio, proprio attraverso la lettura delle sommarie informazioni del (del Tes_1 resto il fratello del , , nelle proprie sommarie informazioni testimoniali, Pt_2 Parte_1 rese in data 4.4.2016, dà atto di ben conoscere le dichiarazioni del che cita espressamente). Tes_1
In definitiva, il termine di prescrizione del credito risarcitorio nei confronti della è iniziato Pt_3
a decorrere dal 30.4.2009 e, al momento della notifica dell'atto di citazione, era già abbondantemente spirato sia che si applichi il termine generale quinquennale sia che si applichi il termine di sei anni, ipotizzando l'integrazione dei reati di furto e di appropriazione indebita.
Occorre, infine, precisare, che non è stato prodotto dall'attore alcun atto interruttivo nei confronti della diverso dall'atto di citazione notificato. Pt_3
5.5. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno azionato contro la deve ritenersi Pt_3 prescritto sia in base all'art. 2947, co. 1, c.c. sia in base all'art. 2947, co. 3, c.c.
6. Il ha promosso domanda risarcitoria anche nei confronti di . Alla società è stato Pt_2 CP_2 chiesto, in solido con la , il pagamento della stessa cifra di € 133.664,72 oltre gli accessori, Pt_3 allegando che: a) il personale di ha consentito l'apertura di un libretto postale CP_2 cointestato al sig. e alla moglie senza il consenso e all'insaputa Parte_2 Controparte_1 del primo;
b) non ha acquisito il suo specimen di firma del;
c) ha negoziato assegni non Pt_2 trasferibili senza verificare la firma del beneficiario e senza obiettare nulla sul fatto che non era stato depositato lo specimen di firma;
d) ha, quindi, consentito il prelievo delle somme, sempre all'insaputa del reale beneficiario;
e) ha mantenuto un comportamento omissivo e ostruzionistico rispetto alle Co richieste dell'Avv. e «non ha dunque permesso, fino alla data del 6.10.2016, di far luce sui fatti
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accaduti e sulle relative responsabilità, di fatto impedendo qualsiasi attività di recupero delle somme indebitamente sottratte», con violazione dell'art. 119 TUB.
6.1. In primo luogo, occorre chiedersi se , costituitasi tardivamente, possa CP_2 avvantaggiarsi dell'eccezione di prescrizione promossa tempestivamente dalla , che ha Pt_3 CP_2 fatto propria in sede di prima udienza (cfr. note per l'udienza del g. 8.6.2020).
Interpretando l'art. 2939 c.c., la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere che l'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori produca effetto a favore degli altri condebitori, anche qualora questi ultimi l'abbiano sollevata tardivamente, a condizione che dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli all'eccipiente (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 8837 del 2025, ove si legge: «questa
Corte intende dare continuità al principio richiamato dalla sentenza della Corte territoriale secondo cui “in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente”, ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato “abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta”
(Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv. 654291 - 01). Nel procedimento esaminato nella massima richiamata questa Corte, cassando la sentenza di merito, ha affermato il principio della estensione dell'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica. Estensione riferita alla posizione del responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo.
Fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame. Tale orientamento ha trovato ulteriore conforto nella successiva pronuncia con la quale si è ribadito che “in materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente (Cass. Sez.
3 - n.
31071 del 28/11/2019)»).
Nel caso di specie, si ritiene che abbia concorso con la a causare il danno patito dal CP_2 Pt_3
(cfr. infra). Da ciò consegue che ha un diritto di regresso nei confronti della . Pt_2 CP_2 Pt_3
Inoltre, alla luce della documentazione in atti (cfr. doc. 32 della convenuta, doc 6 dell'attore e sommarie informazioni rese dal dipendente , è ragionevole ritenere che Tes_1 CP_2
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potrebbe far valere anche un diritto al risarcimento del danno nei confronti della , all'epoca Pt_3 dei fatti dipendente di proprio presso l'ufficio postale di LI. CP_2
La sussistenza di tali diritti di nei confronti della , autonomi rispetto al credito CP_2 Pt_3 risarcitorio del nei confronti della che si è ritenuto prescritto, costituisce certamente Pt_2 Pt_3 una conseguenza pregiudizievole per l'eccipiente (in questo caso, la ). Pt_3
Alla luce di questo ragionamento, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla debba essere estesa anche a che, peraltro, l'ha fatta propria in sede di Pt_3 CP_2 prima udienza.
6.2. A questo punto, è necessario procedere a qualificare il diritto azionato dal nei confronti di Pt_2
al fine di applicare il regime di prescrizione conseguente. CP_2
Si ritiene che la domanda svolta nei confronti di debba essere qualificata come domanda CP_2 di risarcimento del danno per responsabilità da contatto sociale qualificato.
La qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti spetta, infatti, al Giudice ed è irrilevante, sotto questo profilo, che il abbia inizialmente proposto una qualificazione giuridica della causa Pt_2 petendi ai sensi dell'art. 2049 c.c. poi rimeditata in sede di scritti conclusionali.
I fatti allegati dal costituiscono, a ben vedere, tutte omissioni imputate a in Pt_2 Controparte_2 violazione di obblighi prescritti dalla disciplina di settore relativi all'attività di bancoposta esercitata da e, secondo la prospettazione attorea, il rispetto di queste obbligazioni avrebbe evitato CP_2 il prodursi del danno.
Più nel dettaglio, si imputa a di aver consentito la stipula di un contratto di libretto di CP_2 risparmio postale senza l'acquisizione del consenso e della firma di . Parte_2
Sul punto viene in rilievo l'art. 117 TUB che richiede la forma scritta del contratto relativo a servizi bancari o finanziari e, quindi, la sottoscrizione del medesimo da parte del cliente.
Tale disposizione è applicabile anche ai contratti stipulati nell'ambito dell'attività di bancoposta.
L'art. 2, co. 3, del D.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, intitolato: «regolamento recante norme sui servizi di bancoposta» prescrive, infatti, che ai contratti stipulati nell'ambito dei servizi di bancoposta si applichino gli artt. da 115 a 120 bis del TUB.
Ancora, si imputa a di non aver verificato che la firma del beneficiario sugli assegni CP_2 non trasferibili fosse quella di perché non aveva acquisito lo specimen Parte_2 CP_2 di firma del . Sul punto, viene in rilievo l'art. 3 del D.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, rubricato Pt_2
«rapporti con i clienti», che prescrive al co. 5: «la legittimazione del cliente è controllata in base:
a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di per singoli servizi, rispettivamente alla CP_2 sottoscrizione depositata presso od allo strumento da questa indicato;
CP_2
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b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.»
6.3. Qualificata, dunque, la responsabilità di nei confronti del come responsabilità CP_2 Pt_2 da contatto sociale qualificato (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 19392 del 2024 ove si legge «in caso di pagamento di un c.d assegno di traenza ad un soggetto non legittimato, il traente può agire verso la banca emittente/trattaria e/o verso quella negoziatrice, a seconda delle specifiche modalità di negoziazione del titolo nella fattispecie concreta e dei doveri di diligenza professionale specifica che affermi siano stati violati (responsabilità, pacificamente, ex lege o da contatto sociale qualificato, dunque di natura contrattuale, chiarito, oltre che dalla sentenza delle S.U. citata, con sentenze delle S.U. n.12477 e 12478 del 2018)» e ancora cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38163 del 2022 ove si legge: «la Corte territoriale ha posto correttamente in risalto la natura contrattuale della responsabilità, derivante da contatto sociale qualificato (cfr. Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12478;
Cass., Sez. III, 11/02/2021, n. 3562),») e applicato il termine di prescrizione decennale, si ritiene che il credito risarcitorio del nei confronti di sia prescritto con riferimento ai due Pt_2 CP_2 assegni non trasferibili emessi dal AN di GN per le somme di 50.000,00 euro (assegno n.
4800616373) e 25.541.12 euro (assegno n. 4800616372).
In proposito, si condivide la difesa di che, nella seconda memoria e, poi, ancora con gli scritti CP_2 conclusionali, ha evidenziato come il si fosse reso -o avrebbe potuto rendersi conto- Pt_2 dell'allegato inadempimento di già al momento in cui aveva sporto la prima denuncia CP_2 del 20.12.2007 ove, infatti, si legge: «gli assegni della NC di GN sono stati da me rintracciati, come da copia degli stessi che vi fornisco, in quanto posti all'incasso presso un
[...]
. Preciso che il timbro delle è ad umido mentre sul lato destro dello stesso Controparte_5 CP_2
è stato riportato il numero scritto a penna 80/163. Manca altresì la firma dell'operatore che ha posto effettuato l'operazione di cambio. Aggiungo che mi meraviglia che con la legge antimafia in vigore detti due assegni, senza firma e senza timbro siano stati pagati anziché bloccati» (cfr all. 3 alla memoria costituzione ). Pt_3
Non può condividersi invece la prospettazione attorea secondo cui il avrebbe potuto rendersi Pt_2 conto dell'imputabilità a del danno patito solo esaminando la relazione della Guardia di Finanza CP_2 del 29.6.2017 e, quindi, con accesso agli atti successivo all'archiviazione del procedimento penale avente RGNR n. 88/2017.
Al fine di stabilire la data di decorrenza della prescrizione di un credito risarcitorio, occorre, infatti, accertare il momento in cui il soggetto danneggiato si è reso conto o si sarebbe potuto rendere conto, utilizzando l'ordinaria diligenza, del danno e dell'imputabilità del danno ad una condotta illecita del soggetto danneggiante (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024, massimata: «in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da
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quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale.)» e, ancora, cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012, massimata:
«in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia
a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato», tali sentenze fanno tutte capo al principio di diritto espresso dalla già citata sentenza
Cass. civ. Sez. Un. 576/2008).
È evidente che, con la denuncia del 20.12.2007, dimostra di essersi reso Parte_2 conto del danno consistito nella sparizione dei titoli di credito indicati nella denuncia (l'assegno del
AN di GN non trasferibile da 50.000,00 euro, l'assegno del AN di GN non trasferibile da 25.541,12 euro) e nella negoziazione di questi due assegni, a sua insaputa, presso un ufficio di e, quindi, della rapportabilità causale del danno ad un'erronea negoziazione CP_2 dei due assegni presso un ufficio di . CP_2
Si ritiene, in conclusione, che la prescrizione del credito nei confronti di , in relazione CP_2 al credito oggetto dei due assegni emessi dal AN di GN, vada fatta decorrere quantomeno dal 20.12.2007 sicché, applicando il termine di prescrizione decennale, la prescrizione nei confronti di è maturata in data 20.12.2017. CP_2
Il ha prodotto la propria lettera del 24.1.2019 (doc. 12 dell'attore), comunicata in pari data a Pt_2
e contenente una richiesta di pagamento per risarcimento del danno, che, tuttavia, è CP_2 intervenuta a prescrizione ormai maturata.
Non sono stati prodotti ulteriori documenti idonei a interrompere la prescrizione in quanto la lettera Co dell'Avv. del 7.7.2015 non contiene alcuna chiara richiesta di pagamento nei confronti di
[...]
(cfr. Cass. civ., Sez. 2 , Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025, massimata: «perché un atto abbia CP_2 efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non
è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo
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non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata
l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel decidere su una domanda di risarcimento dei danni conseguente all'esecuzione di un contratto d'appalto, aveva erroneamente ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione lettere contenenti mere denunce dei vizi da parte del committente, invece che istanze di messa in mora)».). La lettera del 2015 contiene solo una diffida a fornire la documentazione richiesta, preannunciando azioni giudiziarie in caso di mancata comunicazione della documentazione richiesta (doc. 15 allegato all'atto di citazione).
6.4. Occorre, invece, accogliere la domanda attorea nei confronti di limitatamente Controparte_2 ai due assegni non trasferibili dell'importo di circa 28.000,00 euro emessi dalla NC OP di
IL in favore del (assegni n. 8000385983 e 8002295869, cfr. doc. 7 Parte_2 dell'attore).
In relazione agli assegni emessi dalla NC popolare di IL (che erano stati già negoziati nel
2003 da ), , al momento sia della prima denuncia che della CP_2 Parte_2 seconda denuncia, non era a conoscenza né del numero identificativo degli assegni né dell'istituto che li aveva negoziati poiché il non era riuscito ad entrare in possesso di una copia degli assegni Pt_2 come, invece, era riuscito a fare per le copie degli assegni emessi dal AN di GN, acquisite presso gli archivi del Comune di LI (ciò emerge chiaramente: dalla prima denuncia presentata dal del 20.12.2007, dalla seconda denuncia presentata dal procuratore generale del del Pt_2 Pt_2
30.12.2015, dalle sommarie informazioni testimoniali rese sia che dal Parte_2 fratello ). Parte_1
Alla luce di ciò, si deve ritenere che il termine di prescrizione del credito risarcitorio in relazione alla scorretta negoziazione di tali assegni decorra dalla data di archiviazione del secondo procedimento penale avviato a carico della , archiviazione disposta con decreto del 31.1.2018 (cfr. docc. Pt_3
13 e 14 dell'attore). Infatti, facendo accesso agli atti del procedimento penale, come poi in effetti avvenuto, il ha potuto acquisire copia degli assegni emessi dalla NC OP di IL e Pt_2 rendersi così conto che anche tali assegni erano stati negoziati presso (doc. 7 CP_2 dell'attore).
Rispetto a tale data di decorrenza della prescrizione, la missiva del 24.1.2019 (doc. 16 dell'attore), con cui il procuratore generale del richiede a il risarcimento del danno, risulta Pt_2 CP_2 tempestiva e idonea ad interrompere la prescrizione.
Va evidenziato, in subordine, che se si ritenesse che il avrebbe potuto rendersi conto della Pt_2 riconducibilità del danno a , anche in relazione ai due assegni della NC OP di CP_2
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IL, sulla base delle sommarie informazioni rese dal nell'ambito del primo procedimento Tes_1 penale a carico della , la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dal 30.4.2009, data di Pt_3 archiviazione del procedimento penale avente RGNR 414/2008.
Rispetto a tale data di decorrenza della prescrizione, la lettera del 24.1.2019 con cui è stato richiesto a il risarcimento del danno è tempestiva e idonea ad interrompere la prescrizione. Controparte_2
6.5. Sussiste, dunque, la responsabilità da contatto sociale qualificato di Controparte_2 limitatamente al danno consistito nel pagamento a soggetto non legittimato dei due assegni non trasferibili di importo pari a circa 28.000,00, emessi dalla NC popolare di IL.
In primo luogo, il ha affermato di non aver mai concluso un contratto per l'apertura di un libretto Pt_2 di risparmio postale cointestato a lui e alla ex moglie (cfr. p. 2 dell'atto di citazione e anche p. 2 della prima memoria dell'attore).
A fronte di tale allegazione, spettava a provare, in forma scritta, a norma dell'art. Controparte_2
117 TUB, che il avesse sottoscritto il contratto per l'apertura del libretto di risparmio postale Pt_2 cointestato con la . Pt_3
Tale prova non è stata fornita da . CP_2
In secondo luogo, il ha prodotto le copie degli assegni emessi dalla NC OP di IL Pt_2
(doc. 7 allegato all'atto di citazione) e ha allegato di non aver mai firmato la girata degli assegni per l'incasso e che la o un suo complice hanno falsificato la sua firma nella girata per l'incasso Pt_3
(cfr. p. 2 dell'atto di citazione). Il ha, altresì, affermato che non si è curata di Pt_2 CP_2 verificare l'autografia della firma del nella girata per l'incasso e che in ogni caso non era Pt_3 stato acquisito lo specimen di firma del in relazione al libretto postale. Pt_2
In sostanza, l'attore ha allegato che gli assegni sono stati pagati a persona non legittimata in base al titolo.
Il , d'altra parte, in prima memoria ha specificamente contestato quanto affermano dalla Pt_2
: «si contesta espressamente, perché contrario al vero, quanto affermato ex adverso Pt_3
(«l'attore non solo ha consapevolmente girato gli assegni ed aperto nel 2003 un libretto postale cointestato con la moglie nel quale essi sono confluiti, ma ha anche personalmente eseguito delle operazioni sullo stesso»; «il signor era ben a conoscenza dell'apertura del libretto Parte_2 cointestato sul quale lui stesso ha effettuato personalmente dei prelievi, era consapevole dell'utilizzo delle somme ivi depositate per il sostentamento, educazione e cura delle figlie ed ha personalmente sottoscritto le girate apposte sul retro dei richiamati assegni»), e si confermano i fatti così come ricostruiti in citazione (spec. al punto 9 dell'esposizione in fatto).»
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A fronte di queste allegazioni, spetta a dare la prova di aver diligentemente verificato CP_2
l'autografia della firma relativa alla girata per l'incasso e l'identità della persona che ha presentato gli assegni per l'incasso.
Sul punto si è difesa negando di avere un obbligo di controllo in ordine alla CP_2 negoziazione degli assegni ma la difesa è, a ben vedere, limitata ai due assegni emessi dal AN di
GN (cfr. comparsa di costituzione e risposta di ) e, perciò, irrilevante. CP_2
Inoltre, la difesa va rigettata, in diritto, perché l'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 pone un obbligo di controllo non solo in capo alla banca trattaria ma anche alla banca negoziatrice: «l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma di chi, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c.» (massima Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016 e più di recente cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024, massimata: «la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione»).
Venendo, dunque, a valutare la diligenza del comportamento di ai sensi degli Controparte_2 artt. 1176, co. 2, c.c. e 43 del r.d. n. 1736 del 1933, occorre richiamare, preliminarmente, quella giurisprudenza di legittimità che ha riflettuto in ordine allo standard di diligenza esigibile dalla banca nel verificare l'autografia della girata per l'incasso e l'identità della persona che presenta l'assegno non trasferibile.
Quanto all'identificazione del soggetto legittimato, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che
«in materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art.
1176, secondo comma, cod. civ., che è norma il cui contenuto deve essere riferito agli standard valutativi esistenti nella realtà sociale, tra i quali rileva il criterio di base per cui l'attività di
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identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un documento
d'identità personale» (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 2024).
Quanto alla verifica dell'autografia della firma sulla girata per l'incasso dell'assegno non trasferibile, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (massima uff, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018).
Nel caso di specie, la diligenza professionale va, peraltro, valutata alla luce del già citato art. 3 del
D.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, regolamento che disciplina le attività di bancoposta di , e CP_2 che prescrive al co. 5: «la legittimazione del cliente è controllata in base:
a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di per singoli servizi, rispettivamente alla CP_2 sottoscrizione depositata presso od allo strumento da questa indicato;
CP_2
b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.»
Innanzi tutto, non ha negato di aver negoziato gli assegni non trasferibili emessi dalla CP_2
NC OP di IL.
Se è vero che il retro delle copie assegni emessi dalla NC OP di IL, prodotte con il doc.
7 dall'attore, sia difficilmente leggibile, sul retro dell'assegno n. 8002295869 è, comunque, visibile il timbro di e si legge anche che, a penna, è stato scritto il numero identificativo CP_2 dell'ufficio postale di OR.
Con riferimento ai due assegni emessi dal AN di GN, il allora direttore dell'ufficio Tes_1 postale di LI, ha dichiarato, in sede di sommarie informazioni testimoniali, che gli assegni furono presentati all'incasso presso l'ufficio postale di LI e che lui stesso, per mero errore d'abitudine, in quanto prima lavorava all'ufficio postale di OR, aggiunse a penna l'identificativo dell'ufficio postale di OR (cfr. doc. 3 della convenuta ). Pt_3
Si tratta di un errore che verosimilmente è occorso anche con riferimento all'assegno n. 8002295869 emesso dalla NC OP di IL e tale circostanza è indicativa della grave trascuratezza con cui ha gestito la negoziazione degli assegni in esame. CP_2
, inoltre, non ha provato di aver identificato il al momento in cui i due assegni CP_2 Pt_2 emessi dalla NC OP di IL sono stati presentati per l'incasso né per via documentale né mediante testimoni.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 19 r.g. n. 1346/19
non ha provato nemmeno di aver verificato l'autografia della firma del sul retro CP_2 Pt_2 dell'assegno nella parte destinata alla girata per l'incasso.
Sul punto, è documentato, anzi, che non abbia acquisito lo specimen di firma del CP_2 Pt_2 ai fini dell'apertura del libretto postale e che, quindi, non abbia potuto effettuare una comparazione della firma relativa alla girata per l'incasso con quella che avrebbe dovuto avere in relazione all'apertura del libretto postale. In sostanza, non ha provato di avere una sottoscrizione CP_2
«depositata presso , per citare l'art. 3, co. 5, del D.p.r. 144/2001, che potesse consentire CP_2 all'impiegato un confronto fra la firma sugli assegni e quella nella disponibilità della società (cfr. doc.
32 della convenuta ). Pt_3
Sul punto, la colpa grave di trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal CP_2 Tes_1 all'epoca direttore dell'Ufficio postale di LI, che sentito a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale avente RGNR 414/08, ha riferito: «presso il nostro ufficio postale la documentazione per l'apertura del libretto in parola non è completa, così come d'abitudine nella precedente gestione (e che ho cercato di sanare) per cui la firma del non è depositata. Parte_2
Di conseguenza non saprei dire se i titoli che mi ha mostrato [quelli emessi dal AN di GN] siano firmati veramente da questa persona, anche se non ho motivo di dubitarne» (cfr. doc. 3 della convenuta ). Pt_3
In definitiva, non ha fornito la prova liberatoria di aver diligentemente verificato che i CP_2 due assegni emessi dalla NC OP di IL fossero stati portati all'incasso dal soggetto legittimato ed anzi sussistono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine ad un comportamento gravemente colposo di nella negoziazione dei predetti assegni. Controparte_2
A ciò si aggiunga che, considerando complessivamente la condotta processuale di , CP_2 emerge che la società non ha mai contestato in maniera specifica i fatti allegati a suo carico dall'attore ma si è difesa, concentrandosi essenzialmente sull'eccezione di prescrizione.
6.6. Occorre precisare, infine, che, alla luce dei documenti acquisiti al processo e della non contestazione di , si è ritenuto irrilevante ammettere, in relazione alla responsabilità CP_2 contrattuale di , le prove orali richieste dalla convenuta . D'altra parte, si CP_2 Pt_3 segnala che non ha avanzato richiesta di alcuna prova costituenda. CP_2
6.7. Venendo all'accertamento della perdita patrimoniale subita dal , è provato: Pt_2
a) che i due assegni emessi dalla NC popolare di IL in favore di sono Parte_2 stati versati sul libretto di risparmio postale n. 20627548 cointestato al e alla ex moglie . Pt_2 Pt_3
Ciò emerge dai seguenti elementi: dall'ammissione della stessa che, nella comparsa di Pt_3 costituzione e riposta (pp. 6-7), ha affermato che gli assegni oggetto di causa sono confluiti nel predetto libretto postale, dalla relazione della Guardia di finanza del 29.6.2017 ove a p. 1 si legge che
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 20 r.g. n. 1346/19
in data 19.5.2023 è stata versata sul libretto la somma di € 133.664,72 tramite assegni e/contanti, dal doc. 7 dell'attore che contiene le copie dei quattro assegni oggetto di causa, che verosimilmente fa parte di un allegato alla citata relazione della Guardia di Finanza, dalle dichiarazioni del che Tes_1 era quasi sicuro che la predetta somma era frutto del versamento di assegni e, infine, dal fatto che le ultime cinque cifre della somma di € 133.664,72, che costituisce il versamento iniziale sul libretto, sono uguali alle ultime cinque cifre della somma che si ottiene facendo l'addizione delle somme portate dai quattro assegni oggetto di causa. Inoltre, occorre tener conto della mancata contestazione da parte di del fatto che i quattro assegni fossero stati versati sul libretto postale Controparte_2 in esame.
b) che il non ha prelevato dal libretto postale a lui cointestato le somme corrispondenti ai due Pt_2 assegni emessi dalla NC OP di IL, di cui risulta unico creditore cartolare, poiché le somme presenti sul libretto postale cointestato su cui i due assegni erano stati versati sono state interamente prelevate dalla . Ciò emerge dai seguenti elementi: dal fatto che Pt_3 CP_2 non ha provato che anche avesse firmato il contratto di apertura del libretto Parte_2 di risparmio postale n. 20627548, dal fatto che i primi prelievi dal libretto postale non sono stati siglati da alcun operatore postale e dal fatto che tutti gli altri prelievi sono stati siglati verosimilmente dalla
(doc. 32 della convenuta ), circostanza che trova riscontro nelle sommarie Pt_3 Pt_3 informazioni del che ha riferito che sul libretto postale operava solamente la per Tes_1 Pt_3 questioni di privacy (doc. 3 della convenuta ) e soprattutto dagli accertamenti svolti dalla Pt_3
Squadra mobile di NU (doc. 6 dell'attore) che conviene riportare per esteso:
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 21 r.g. n. 1346/19
Inoltre, occorre tener conto della mancata contestazione da parte di del fatto che Controparte_2 tutti i prelievi dal libretto cointestato fossero stati effettuati dalla . Pt_3
In definitiva, dev'essere condannata a risarcire a il danno CP_2 Parte_2 patrimoniale patito come conseguenza del proprio inadempimento poiché se avesse CP_2 impedito la negoziazione dei due assegni, presentati all'incasso da soggetto non legittimato, e il deposito degli stessi su un libretto postale il cui contratto d'apertura non risulta firmato dal , Pt_2
l'attore non avrebbe perso le somme portate dai due titoli di credito.
Il danno patrimoniale subito dal consiste, dunque, nella perdita delle somme portate dai due Pt_2 assegni corrispondente ad € 56.123,6, rivalutata a far data dal 7.5.2003 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 22 r.g. n. 1346/19
Visto che il ha chiesto anche il pagamento degli accessori, sono dovuti gli interessi Pt_2 compensativi su base annua al tasso legale sulla somma come sopra determinata, devalutata al
7.5.2003, e rivalutata anno per anno (Cass. civ. Sez. Un. 1712/1995). Gli interessi compensativi sono dovuti sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma così liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
6.8. Merita, infine, trattare separatamente l'allegazione con cui l'attore ha lamentato che CP_2 ha mantenuto «fino al 6.10.2016 comportamenti ostruzionistici rispetto alle indagini [di parte], in violazione dell'art. 119 T.U.B., omettendo di dare riscontro alle richieste avanzate dal sig. Pt_2 volte ad ottenere l'accesso alle informazioni relative alle operazioni negoziate sul libretto di cui era
(suo malgrado) contitolare ed agli assegni non trasferibili ad esso intestati».
L'attore ha provato di aver formulato nei confronti di una richiesta rilevante ai sensi CP_2 dell'art. 119 TUB, che si applica anche alle attività di bancoposta, solo in data 7.7.2015 (doc. 15 dell'attore).
Tenuto conto di ciò, era tenuta a consegnare al , ai sensi dell'art. 119 TUB, CP_2 Pt_2 unicamente la documentazione relativa al decennio antecedente e, quindi, risalente sino al 7.7.2005.
Ebbene, alla luce della relazione della Guardia di Finanza del 29.6.2017 e avuto riguardo della copia del libretto depositata dalla convenuta (doc. 32 della ), la produzione della documentazione Pt_3 del libretto postale a partire dal 7.7.2005 sarebbe risultata ininfluente ai fini della decisione dal momento che le operazioni rilevanti ai fini di accertare una responsabilità di Controparte_2 risalgono essenzialmente al 2003 (cfr. copia del libretto postale depositata dalla e cfr. anche Pt_3 annotazione di PG doc. n. 6 dell'attore), sicché l'omesso adempimento dell'obbligazione ex art. 119
TUB non ha alcuna incidenza causale sulla produzione del danno allegato dal . Pt_2
Sul punto, merita precisare che l'obbligo di conservazione della documentazione ex art. 119 TUB si applica anche al contratto sicché non era tenuta, in base all'art. 119 TUB, nemmeno a CP_2 consegnare copia del contratto con cui è stato aperto il libretto postale di risparmio.
7. Il dev'essere condannato a pagare integralmente le spese di lite alla in ragione della Pt_2 Pt_3 regola della soccombenza.
Determinato il valore della causa sulla base del disputatum, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuto che la causa sia di complessità media in base ai criteri di cui all'art. 4 del DM
55/2014, salva la fase istruttoria cui si applicano i medi tariffari ridotti del 50% poiché non v'è stata istruttoria costituenda, si liquidano in favore della € 11.268,00, oltre 15% per spese generali, Pt_3
Cpa e Iva, per onorari d'avvocato.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 23 r.g. n. 1346/19
8. dev'essere condannata a pagare integralmente le spese di lite sostenute dal Controparte_2
in quanto soccombente e non si può far luogo a compensazione in ragione del fatto che la Pt_2 domanda è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n.
32061 del 31/10/2022). Determinato il valore della causa sulla base del decisum, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuto che la causa sia di complessità media in base ai criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, salva la fase istruttoria cui si applicano i medi tariffari ridotti del 50% perché non v'è stata istruttoria costituenda, si liquidano in favore del € 11.268,00, oltre 15% Pt_2 per spese generali, Cpa e Iva, per onorari d'avvocato, oltre € 786,00, per esborsi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda attorea nei confronti di;
Controparte_1
2) condanna a pagare a , quale procuratore generale di Controparte_2 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno la somma di € 56.123,6, oltre rivalutazione Parte_2 dal 7.5.2023 sino alla data di pubblicazione della sentenza ed oltre agli interessi compensativi al tasso legale, su base annua, sulla somma come sopra determinata, devalutata al 7.5.2003, e rivalutata anno per anno, sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma totale così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
3) condanna , quale procuratore generale di , a pagare Parte_1 Parte_2 le spese di lite nei confronti di che si liquidano in € 11.268,00, Controparte_1 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, per onorari d'avvocato;
4) condanna a pagare le spese di lite a , quale procuratore Controparte_2 Parte_1 generale di , che si liquidano in € 11.268,00, oltre 15% per spese generali, Parte_2
Cpa e Iva per onorari d'avvocato, oltre € 786,00, per esborsi.
NU, 30.7.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NU
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Cosimo Gabbani, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1346/2019, oggetto: NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NU), nella qualità di procuratore generale di c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in NUORO alla VIA C.F._2
LAMARMORA n. 115, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO PIRARI, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo C.F._3
- parte attrice – contro
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
20.11.1960, elettivamente domiciliata in NUORO alla VIA DEFFENU n. 55, presso lo studio dell'Avv. MILENA PATTERI, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._5 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e contro
, c.f. , p. iva , con sede in Roma, viale Europa Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv., elettivamente domiciliato in CAGLIARI alla VIA BRENTA n. 16, presso lo studio dell'Avv. PAOLO
CARTA, c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._6 comparsa di costituzione di nuovo difensore
- parti convenute –
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice (rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
23.6.2020 e integrate all'udienza del 22.10.2024).
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 1 r.g. n. 1346/19
“
1. dichiarare tenuti e condannare e , in solido tra loro, a pagare Parte_3 Controparte_2 in favore del conchiudente, nella sua qualità di procuratore di per i titoli Parte_2 di cui in citazione, la somma di € 133.664,72 oltre gli accessori, col favore delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge;
2. in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondata
l'eccezione di prescrizione sollevata da dichiarare tenuta e condannare Parte_3 [...]
a pagare del favore del conchiudente, nella qualità di procuratore generale di CP_2 [...]
per i titoli di cui in citazione, la somma di € 133.664,72 oltre gli accessori, col Parte_2 favore delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge;
3. in via ulteriormente subordinata ed istruttoria, sospesa ogni decisione e rimessa la causa in lettura: A. ammettere i mezzi di prova diretta dedotti nell'interesse della conchiudente in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del
18.9.20 e, nella denegata ipotesi di ammissione di quelli dedotti nell'interesse della nella Pt_3 memoria istruttoria del 21.9.20, ammettere la prova contraria di cui alla terza memoria ex art. 183
c.p.c. di parte attrice del 12.10.20; B. ordinare l'esibizione in giudizio a cura della e di Pt_3 del libretto del deposito a risparmio n. 00120/000020627548 in ogni sua singola Controparte_2 pagina, epigrafe compresa, stante l'incompletezza di quello versato in causa dalla , Pt_3 progressivamente svuotato della somma di € 19.113,11 ivi giacente alla data del 14.1.2006: sempre col favore delle spese.”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e Pt_3 confermate all'udienza del 22.10.2024):
“1) In via principale, rigettare ogni avversa domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui all'espositiva, ivi compresa l'intervenuta prescrizione, mandando assolta la signora da ogni pretesa attorea;
2) In via subordinata e nella Controparte_1 denegata ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, delle domande attoree, condannare la signora al pagamento della minore somma che dovesse risultare Controparte_1 dovuta all'esito dell'istruttoria; 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ovvero con compensazione favorevole delle stesse”.
Nell'interesse della convenuta (rassegnate nella comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e confermate all'udienza del 22.10.2024):
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta nei confronti di
[...]
, con vittoria di spese ed onorari”. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 22.11.2019, ritualmente notificato, , nella sua Parte_1 qualità di procuratore generale di , in virtù di procura generale per atto Notaio Parte_2
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del 27.1.2015, ha convenuto in giudizio e Parte_4 Controparte_1 [...] per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
Nell'atto di citazione, l'attore ha esposto:
- sposato dal 18.7.1982 al 28.1.2008 con Parte_2 Controparte_1
(dipendente di ), è titolare dell'azienda agricola familiare con sede in LI, loc. CP_2
S'Ortei;
- nel 2003 erano stati sottratti al quattro assegni non trasferibili a lui intestati, ricevuti a titolo Pt_2 di provvidenze pubbliche, dell'ammontare complessivo di € 133.664,72. A seguito di denuncia, venne indagata la convenuta , ma all'esito delle indagini la Procura ritenne di chiedere Pt_3
l'archiviazione in relazione al reato di sottrazione di cose comuni perché «le operazioni bancarie di cui alla querela sono state eseguite su conto intestato all'indagata unitamente alla P.O.».
- era, comunque, emerso che gli assegni erano stati portati all'incasso e che la somma era stata progressivamente prelevata. non si era resa collaborativa durante le indagini svolte ai CP_2 sensi dell'art. 391 bis ss c.p.p. dal legale incaricato dal , ma successivamente, in seno alle Pt_2 indagini del proc. pen. N. 87/16 mod 44 RGNR, la Procura della Repubblica di NU aveva acquisito presso l'Ufficio postale di NU, piazza Crispi, la documentazione relativa alla vicenda.
Era quindi emerso come la , dipendente di , dopo aver sottratto i titoli al marito, Pt_3 CP_2 avesse -con la connivenza dei colleghi- aperto un libretto cointestato con lo stesso (ma senza il suo consenso), falsificato la sottoscrizione del marito nella girata per l'incasso degli assegni e versato gli assegni sul libretto cointestato per poi prelevare gradualmente l'intero importo dal libretto.
La Procura avrebbe poi erroneamente configurato il reato di autoriciclaggio e chiesto l'archiviazione per la posizione della , in relazione a tale condotta delittuosa. Pt_3
Tuttavia, gli elementi raccolti consentirebbero di riconoscere la responsabilità civile dei convenuti ed il diritto di parte attrice al risarcimento del danno patito.
Più nel dettaglio, l'attore affermato la responsabilità civile della per il danno subito, Pt_3 allegando che «(a) , che nel periodo 2002/2003 abitava insieme al marito ed era Controparte_1 senz'altro a conoscenza del fatto che questi aveva ricevuto quattro assegni portanti provvidenze pubbliche legate alla propria attività agricola, per un totale di € 133.664,72, ha clandestinamente sottratto i titoli alla disponibilità del marito;
(b) approfittando della propria posizione lavorativa presso e della connivenza dei colleghi che avrebbero dovuto impedirglielo, ha aperto CP_2 un libretto di deposito cointestato al marito, ma senza acquisire il suo consenso ed anzi a sua insaputa
(per questo il cartellino firme presenta un unico specimen): l'intestazione del libretto anche a nome del sig. era necessaria perché gli assegni erano intestati a lui e pertanto non potevano essere Pt_2 incassati o versati in un conto corrente intestato esclusivamente a terzi;
(c) ha versato gli assegni sul
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libretto cointestato, falsificando (direttamente ovvero per mano di un complice, questo non rileva) la firma del sig. nella girata per l'incasso; (d) ha quindi prelevato tutte le somme dal libretto». Pt_2
L'attore ha, inoltre, affermato la responsabilità civile di contestando alla società: Controparte_2
«(a) di aver aperto un libretto anche a nome di senza il suo consenso, ed in ogni caso Parte_2 senza aver acquisito il suo specimen di firma;
(b) di aver negoziato assegni non trasferibili senza verificare la firma del beneficiario, e comunque senza obiettare nulla sul fatto che non era depositato lo specimen;
(c) soprattutto, di aver mantenuto fino al 6.10.2016 comportamenti ostruzionistici rispetto alle indagini, omettendo di dare riscontro alle richieste avanzate dal sig. , per il tramite Pt_2 dei suoi legali incaricati, volte ad ottenere l'accesso alle informazioni relative alle operazioni negoziate sul libretto di cui era (suo malgrado) contitolare ed agli assegni non trasferibili ad esso intestati».
Di fatti, a mezzo del proprio legale, il , nel 2019, ha rivolto a richiesta di Pt_2 CP_2 risarcimento del danno senza però ottenere alcun ristoro.
Sulla scorta di questi fatti, ha avviato la presente causa e ha chiesto il Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito dal fratello che è pari ad € Parte_2
133.664,72 oltre accessori, somma che corrisponde al totale delle somme portate dagli assegni non trasferibili sottratti al (assegni nn. 4800616373 di € 50.000,00; 8002295869 di € 28.061,80; n. Pt_2
8000385983 di € 28.061,80; n. 4800616372 di € 27.541,12.) di cui si è appropriata la senza Pt_3 che , com'era suo dovere, abbia impedito la realizzazione di una tale condotta illecita. CP_2
2. Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.2.2020, si è costituita in giudizio , contestando le difese attoree sia in punto di fatto che di Controparte_1 diritto.
In particolare, quanto alla avversa ricostruzione fattuale, la convenuta ha specificamente contestato i fatti che controparte le ha addebitato, negando di aver mai falsificato, anche per mezzo di terzi, la sottoscrizione del , il quale, benché in possesso delle copie degli assegni riportanti le girate in Pt_2 contestazione, mai aveva disconosciuto dette firme, limitandosi a denunciare la sparizione degli assegni.
La ha, invece, affermato che fu il stesso a firmare la girata per l'incasso dei suddetti assegni. Pt_3 Pt_2
La convenuta ha, poi, rappresentato che gli assegni de quo erano stati, in parte, erogati come risarcimento per i capi del deceduti a causa della lingua blu ma in parte (in riferimento a quelli erogati da Pt_2 dall'Agea) per la messa a riposto di alcuni terreni. Pertanto, le somme degli assegni emessi per conto di
Agea erano, in parte, di proprietà anche di essa convenuta poiché relativi alla messa a riposto di terreni acquisitati in regime di comunione dei beni, quando ancora il e la erano sposati. Pt_2 Pt_3
La ha negato di aver sottratto tali assegni al , evidenziando l'inverosimiglianza del racconto Pt_3 Pt_2 attoreo e il lungo tempo intercorso fra la sparizione degli assegni e la denuncia presentata solo nel 2007.
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La convenuta ha, quindi, ribadito che il aveva curato le girate degli assegni e che, nel 2003, aveva Pt_2 aperto un libretto cointestato con la moglie (per comodità, proprio presso gli Uffici dove la stessa prestava servizio) sul quale erano confluiti gli assegni.
Il , di fatti, aveva personalmente sottoscritto il contratto per l'apertura del libretto postale, aveva Pt_2 personalmente operato sul libretto cointestato effettuando anche alcuni prelievi ed era, quindi, perfettamente a conoscenza di questo libretto postale. La denuncia sporta dal nel 2007 trova ragione Pt_2 unicamente al conflitto ormai in essere tra i coniugi in relazione alle vicende della burrascosa separazione.
Nel 2003, peraltro, il era stato espulso dalla Cooperativa Pastori di LI, pertanto, da quel Pt_2 momento le esigenze della famiglia ed il pagamento dei mutui contratti dal erano stati soddisfatti Pt_2 mediante i proventi lavorativi della e le somme di cui agli assegni versati sul libretto postale Pt_3 cointestato.
La ha, infine, affermato che la sua condotta è stata perfettamente lecita, che non può integrare Pt_3 alcuna fattispecie di reato ed ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attore, evidenziando il considerevole lasso di tempo (oltre 15 anni) trascorsi sia dal perfezionarsi della condotta illecita che dalla consapevolezza della stessa da parte del . Pt_2
In conclusione, la ha chiesto il rigetto della domanda attorea col favore delle spese di lite e, in Pt_3 subordine, l'eventuale condanna alla minor somma accertata.
3. Con memoria di costituzione e risposta, tardivamente depositata il 10.3.2020, si è costituita in giudizio anche contestando la domanda attorea e negando qualsiasi responsabilità propria e Controparte_2 dei propri dipendenti.
La società ha affermato l'inesistenza di un obbligo di controllo da parte dell'istituto negoziatore quando la banca trattaria ha pagato gli assegni, ritenendo evidentemente valida la firma del beneficiario presente sugli stessi e, inoltre, ha negato di aver tenuto una condotta ostruzionistica o non collaborativa rispetto alle richieste di accesso alla documentazione da parte del , evidenziando anzi di aver provveduto a Pt_2 evadere le richieste di informazioni pervenutele.
ha chiesto, in conclusione, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore al CP_2 pagamento delle spese di lite.
4. In prima udienza, ha fatto propria l'eccezione di prescrizione sollevata dalla . CP_2 Pt_3
Le parti hanno, quindi, depositato le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti, senza attività istruttoria costituenda. Trattenuta la causa in decisione, tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e comparse conclusionali di replica.
****
5. Conviene trattare per prima l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla . Pt_3
Il ha svolto domanda nei confronti della ex moglie allegando: «a) la Sig.ra Pt_2 CP_1
, che nel periodo 2002/2003 abitava insieme al marito ed era senz'altro a conoscenza del
[...]
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fatto che questi aveva ricevuto quattro assegni portanti provvidenze pubbliche legate alla propria attività agricola, per un totale di € 133.664,72, ha clandestinamente sottratto i suddetti titoli alla disponibilità del marito;
(b) approfittando della propria posizione lavorativa presso e CP_2 della connivenza dei colleghi che avrebbero dovuto impedirglielo, ha aperto un libretto postale cointestato al marito, ma senza acquisire il suo consenso ed anzi a sua insaputa (tant'è che proprio per questa ragione il cartellino firme presenta un unico specimen): l'intestazione del libretto anche
a nome del era necessaria perché gli assegni erano intestati a lui e pertanto Pt_2 Parte_2 non potevano essere incassati o versati in un conto corrente intestato esclusivamente a terzi;
(c) ha versato gli assegni sul libretto cointestato, falsificando (direttamente ovvero per mano di un complice, questo non rileva) la firma del nella girata per l'incasso; (d) ha Parte_2 quindi prelevato tutte le somme dal libretto» e chiedendo, in via principale: «dichiarare tenuti e condannare e , in solido tra loro, a pagare in favore del Parte_3 Controparte_2 conchiudente, nella sua qualità di procuratore di per i titoli di cui in Parte_2 citazione, la somma di € 133.664,72 oltre gli accessori, col favore delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge»
La convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dall'attore, affermando che sono trascorsi oltre quindici anni dall'apertura del libretto postale e dalla negoziazione dei titoli di credito e che, al più tardi, il avrebbe potuto rendersi conto dell'asserito danno e della riconducibilità Pt_2 del medesimo ad un comportamento della , utilizzando l'ordinaria diligenza, al momento Pt_3 dell'archiviazione del procedimento penale avente RGNR 414/2008 avvenuta il 30.4.2009, in cui risultava indagata la ( cfr. decreto di archiviazione del procedimento penale per il reato di Pt_3 sottrazione di cose comuni a firma della G.d.P. dott.ssa doc. 3 della ). Per_1 Pt_3
5.1. Inizialmente l'attore ha prospettato la domanda diretta nei confronti della come Pt_3 domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (cfr. pp.
3-4 dell'atto di citazione e p. 3 della prima memoria ove l'attore ragiona, in ordine alla prescrizione, in termini di art. 2947 c.c.).
Con la comparsa conclusionale, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione, l'attore ha modificato la qualificazione della domanda affermando di agire nei confronti sia della che Pt_3 di a titolo di responsabilità contrattuale, per ottenere la restituzione delle somme CP_2 depositate dalla sul libretto postale poiché egli, quale depositante, ha diritto alla restituzione Pt_3 delle somme depositate sul libretto postale.
La domanda del nei confronti della , avuto riguardo ai fatti specificamente allegati dal Pt_2 Pt_3
, deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno a titolo extracontrattuale. Pt_2
Il ha, infatti, affermato che nessun accordo v'era mai stato fra lui e la ex moglie in ordine Pt_2 all'apertura del libretto postale cointestato, al versamento degli assegni su tale libretto e al prelievo
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 6 r.g. n. 1346/19
delle somme da tale libretto (fatti sub a), b), c) e d) specificamente allegati dal fin dall'atto Pt_2 introduttivo).
Non può farsi discendere la qualificazione della domanda nei confronti della in termini di Pt_3 responsabilità da inadempimento dal fatto che la avrebbe eventualmente violato l'art. 1298 Pt_3
c.c.: la norma si limita a disciplinare, nell'ambito dei rapporti interni fra condebitori e concreditori, la titolarità di crediti e debiti e non pone un'obbligazione sanzionabile ex art. 1218 c.c.
Più in generale, l'attore non ha dedotto che la abbia mai violato alcuna obbligazione assunta Pt_3 nei suoi confronti ovvero discendente dalla stipula del contratto di libretto postale cointestato, che, peraltro, il assume essere nullo, in quanto egli ha allegato di non aver mai stipulato tale Pt_2 contratto.
Anche laddove la avesse concorso causalmente nel produrre l'inadempimento di Pt_3 [...]
(cfr. infra), la sua condotta dovrebbe essere comunque qualificata ex art. 2043 c.c. poiché CP_2 nessuna obbligazione, gravante sulla , è stata specificamente allegata e comprovata. Pt_3
In definitiva, la domanda proposta dal nei confronti della è una domanda di Pt_2 Pt_3 risarcimento del danno, da qualificarsi ex art. 2043 c.c., perché l'attore, nella sostanza ha chiesto che la paghi, a titolo di risarcimento del danno, una somma equivalente a quella da lei Pt_3 illecitamente sottratta all'ex marito.
Dunque, le ulteriori difese del in ordine all'eccezione di prescrizione nei confronti della Pt_2
vanno ricondotte nell'ambito del sistema disciplinato dall'art. 2947 c.c. Pt_3
5.2. Il ha
contro
-eccepito che fra i coniugi la prescrizione resta sospesa fino alla data del Pt_2 divorzio ma la difesa dev'essere rigettata poiché l'art. 2941, co. 1, c.c. è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la sospensione della prescrizione fra coniugi non si applica ai coniugi separati (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014, massimata: «la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post- matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare
l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.)»
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e, poi, confermata dalla giurisprudenza successiva cfr., ad esempio, Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 32212 del 02/11/2022, massimata: «in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia
e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni;
ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato»).
Nel caso di specie, la data di cessazione della causa di sospensione è certamente anteriore alla data di pubblicazione della sentenza di separazione n. 283/2006 del Tribunale di NU, depositata in data
3.5.2006 (cfr. sentenza di separazione e sentenza parziale di divorzio depositate dalla convenuta).
In conclusione, la prescrizione deve ritenersi sospesa fra i due ex coniugi solo fino al 3.5.2006.
5.3. Il ha
contro
-eccepito, altresì, che il termine prescrizionale nei confronti della non Pt_2 Pt_3
è quello quinquennale previsto ex art. 2947, co. 1, c.c. bensì il più lungo termine prescrizionale del reato integrato dalla condotta della . Pt_3
In relazione alle vicende per cui è causa, la è stata indagata, prima, per il reato di sottrazione Pt_3 di cose comuni (docc. 2 e 3 dell'attore) e, poi, per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio (docc. 13 e
14 dell'attore). Entrambi i procedimenti penali sono stati archiviati.
I provvedimenti di archiviazione non vincolano il Giudice civile che è chiamato ad effettuare un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (cfr. Cass. civ..
Sez. 1 - , Ordinanza n. 375 del 08/01/2025, massimata: «in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione»).
Alla luce degli atti di causa, gli unici reati che la condotta della potrebbe aver astrattamente Pt_3 integrato -anche alla luce delle richieste di prova orale attoree- sono i reati di furto con riferimento agli assegni e di appropriazione indebita con riguardo alle somme presenti sul libretto postale cointestato (cfr. Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 16655 del 20/04/2010, massimata: «è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il
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consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 cod. civ., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali. (Fattispecie di annullamento con rinvio di cui all'art. 622 c.p.p.)»), con la precisazione che la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. non può essere applicata all'illecito civile poiché la sua efficacia è limitata al diritto penale.
In base alla documentazione presente in atti, non è possibile ritenere integrato né un reato di falso materiale che veda come soggetto attivo la né un reato di autoriciclaggio perché, anche alla Pt_3 luce delle ammissioni della , i soldi prelevati da quel libretto non sono stati utilizzati «in Pt_3 attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» ma per il mantenimento della famiglia.
In definitiva non convince la qualificazione dei fatti addebitati alla come delitti di riciclaggio Pt_3
o autoriciclaggio (cfr. p. 3 della prima memoria), per i quali, del resto, il procedimento nei confronti della è stato archiviato (doc. 13 e 14) e la motivata richiesta di archiviazione del PM pare Pt_3 del tutto condivisibile in base ai documenti presenti in questo giudizio (cfr. relazione della Guardia di Finanza di cui al doc. 12 dell'attore).
Dunque, anche ipotizzando che la possa aver commesso i delitti di furto e appropriazione Pt_3 indebita, non può che rilevarsi come per tali delitti sia previsto il termine di prescrizione di sei anni prescritto dall'art. 157 c.p. sicché non si ritiene utile procedere ad ulteriori accertamenti di merito sulla sussistenza di tali condotte, dal momento che il termine di prescrizione inizia ragionevolmente a decorrere dal decreto di archiviazione depositato il 30.4.2009, relativo al primo procedimento penale a carico della . Pt_3
5.4. A questo punto, occorre soffermarsi sulla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione del credito risarcitorio nei confronti della . Pt_3
Per determinare il dies a quo della prescrizione del credito risarcitorio occorre fare applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. Civ. Sez. Un. n. 576/2008: «la responsabilità del
[...]
per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti CP_3 emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto
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conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa).», tenendo presente che: «l'approccio [del
Giudice] all'individuazione del dies a quo [passa] da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità
a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per
l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti)»
Si ritiene che il utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto fare accesso agli atti del Pt_2 procedimento penale, cui aveva dato avvio con la propria denuncia contro ignoti, e, in questo modo, acquisendo la conoscenza delle sommarie informazioni rese dal allora direttore dell'Ufficio Tes_1 postale di LI, avrebbe potuto ritenere la imputabilità del danno alla ex moglie, all'epoca impiegata proprio presso l'ufficio postale di LI (cfr. copia degli atti del procedimento penale avente RG 414/08 prodotta dalla convenuta in cui è possibile leggere le sommarie informazioni rese dal . Tes_1
Più nel dettaglio, il in sede di sommarie informazioni testimoniali, riferì alla P.G. procedente Tes_1 che presso il suo ufficio di LI era stato aperto un libretto di risparmio postale, a firma disgiunta,
a nome di , che sul libretto di risparmio postale avente n. Parte_5
20627548, aperto in data 5.5.2003, era stata versata come prima operazione una somma di €
1.333.664,72 euro (sul punto si segnala un verosimile errore del verbalizzante perché le somme inizialmente versate sul libretto risultano essere pari ad € 133.664,72, come si evince dalla copia del libretto depositata dalla ), che l'operazione di accredito fu realizzata dalla , sebbene Pt_3 Pt_3 dalla stessa non siglata e che le operazioni sul libretto erano gestite direttamente dalla per Pt_3 una questione di privacy.
Il dichiarò di ritenere quasi per certo che la suddetta somma derivasse dal versamento di Tes_1 assegni, che la successivamente prelevò da tale libretto le somme meglio indicate nel verbale Pt_3 di sommarie informazioni testimoniali, che l'identificativo dell'ufficio postale di OR fu apposto da lui stesso, a penna, sugli assegni per mero errore d'abitudine, che la documentazione per l'apertura del libretto postale, presente nell'ufficio postale di LI, non era completa e che la firma di non risultava depositata. Parte_2
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 10 r.g. n. 1346/19
È evidente che, leggendo tali dichiarazioni, il avrebbe potuto ritenere, utilizzando l'ordinaria Pt_2 diligenza, che quantomeno il danno consistito nei prelievi delle somme depositate su un libretto postale cointestato a sua insaputa era imputabile alla e ciò anche considerando che il Pt_3 Pt_2 già nutriva forti sospetti nei confronti della ex moglie perché già nel 2003, quando ancora la Pt_3 viveva con lui, si era accorto della sparizione degli assegni che conservava in un cassetto nella sua abitazione (cfr. sommarie informazioni rese da , doc. 10 della convenuta Parte_2
). Pt_3
Dunque, esaminando, come diligenza avrebbe richiesto, le sommarie informazioni rese dal Tes_1 il avrebbe avuto elementi sufficienti per ritenere, in via indiziaria, la riconducibilità del danno Pt_2 patito ad una condotta illecita della ex moglie.
Tuttavia, il è restato inerte e, solo nel 2015, il procuratore generale del , Parte_2 Pt_2
l'attuale attore , sporgeva un'altra denuncia contro ignoti (dopo oltre sei anni Parte_1 dalla prima archiviazione). In tale denuncia si precisa, tra l'altro, che i prelievi dal libretto erano stati effettuati dalla , circostanza, quindi, già nota all'attore e verosimilmente conosciuta, stando Pt_3 agli atti di questo giudizio, proprio attraverso la lettura delle sommarie informazioni del (del Tes_1 resto il fratello del , , nelle proprie sommarie informazioni testimoniali, Pt_2 Parte_1 rese in data 4.4.2016, dà atto di ben conoscere le dichiarazioni del che cita espressamente). Tes_1
In definitiva, il termine di prescrizione del credito risarcitorio nei confronti della è iniziato Pt_3
a decorrere dal 30.4.2009 e, al momento della notifica dell'atto di citazione, era già abbondantemente spirato sia che si applichi il termine generale quinquennale sia che si applichi il termine di sei anni, ipotizzando l'integrazione dei reati di furto e di appropriazione indebita.
Occorre, infine, precisare, che non è stato prodotto dall'attore alcun atto interruttivo nei confronti della diverso dall'atto di citazione notificato. Pt_3
5.5. In definitiva, il diritto al risarcimento del danno azionato contro la deve ritenersi Pt_3 prescritto sia in base all'art. 2947, co. 1, c.c. sia in base all'art. 2947, co. 3, c.c.
6. Il ha promosso domanda risarcitoria anche nei confronti di . Alla società è stato Pt_2 CP_2 chiesto, in solido con la , il pagamento della stessa cifra di € 133.664,72 oltre gli accessori, Pt_3 allegando che: a) il personale di ha consentito l'apertura di un libretto postale CP_2 cointestato al sig. e alla moglie senza il consenso e all'insaputa Parte_2 Controparte_1 del primo;
b) non ha acquisito il suo specimen di firma del;
c) ha negoziato assegni non Pt_2 trasferibili senza verificare la firma del beneficiario e senza obiettare nulla sul fatto che non era stato depositato lo specimen di firma;
d) ha, quindi, consentito il prelievo delle somme, sempre all'insaputa del reale beneficiario;
e) ha mantenuto un comportamento omissivo e ostruzionistico rispetto alle Co richieste dell'Avv. e «non ha dunque permesso, fino alla data del 6.10.2016, di far luce sui fatti
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accaduti e sulle relative responsabilità, di fatto impedendo qualsiasi attività di recupero delle somme indebitamente sottratte», con violazione dell'art. 119 TUB.
6.1. In primo luogo, occorre chiedersi se , costituitasi tardivamente, possa CP_2 avvantaggiarsi dell'eccezione di prescrizione promossa tempestivamente dalla , che ha Pt_3 CP_2 fatto propria in sede di prima udienza (cfr. note per l'udienza del g. 8.6.2020).
Interpretando l'art. 2939 c.c., la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere che l'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei condebitori produca effetto a favore degli altri condebitori, anche qualora questi ultimi l'abbiano sollevata tardivamente, a condizione che dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli all'eccipiente (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 8837 del 2025, ove si legge: «questa
Corte intende dare continuità al principio richiamato dalla sentenza della Corte territoriale secondo cui “in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente”, ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato “abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta”
(Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv. 654291 - 01). Nel procedimento esaminato nella massima richiamata questa Corte, cassando la sentenza di merito, ha affermato il principio della estensione dell'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica. Estensione riferita alla posizione del responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo.
Fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame. Tale orientamento ha trovato ulteriore conforto nella successiva pronuncia con la quale si è ribadito che “in materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente (Cass. Sez.
3 - n.
31071 del 28/11/2019)»).
Nel caso di specie, si ritiene che abbia concorso con la a causare il danno patito dal CP_2 Pt_3
(cfr. infra). Da ciò consegue che ha un diritto di regresso nei confronti della . Pt_2 CP_2 Pt_3
Inoltre, alla luce della documentazione in atti (cfr. doc. 32 della convenuta, doc 6 dell'attore e sommarie informazioni rese dal dipendente , è ragionevole ritenere che Tes_1 CP_2
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potrebbe far valere anche un diritto al risarcimento del danno nei confronti della , all'epoca Pt_3 dei fatti dipendente di proprio presso l'ufficio postale di LI. CP_2
La sussistenza di tali diritti di nei confronti della , autonomi rispetto al credito CP_2 Pt_3 risarcitorio del nei confronti della che si è ritenuto prescritto, costituisce certamente Pt_2 Pt_3 una conseguenza pregiudizievole per l'eccipiente (in questo caso, la ). Pt_3
Alla luce di questo ragionamento, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla debba essere estesa anche a che, peraltro, l'ha fatta propria in sede di Pt_3 CP_2 prima udienza.
6.2. A questo punto, è necessario procedere a qualificare il diritto azionato dal nei confronti di Pt_2
al fine di applicare il regime di prescrizione conseguente. CP_2
Si ritiene che la domanda svolta nei confronti di debba essere qualificata come domanda CP_2 di risarcimento del danno per responsabilità da contatto sociale qualificato.
La qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti spetta, infatti, al Giudice ed è irrilevante, sotto questo profilo, che il abbia inizialmente proposto una qualificazione giuridica della causa Pt_2 petendi ai sensi dell'art. 2049 c.c. poi rimeditata in sede di scritti conclusionali.
I fatti allegati dal costituiscono, a ben vedere, tutte omissioni imputate a in Pt_2 Controparte_2 violazione di obblighi prescritti dalla disciplina di settore relativi all'attività di bancoposta esercitata da e, secondo la prospettazione attorea, il rispetto di queste obbligazioni avrebbe evitato CP_2 il prodursi del danno.
Più nel dettaglio, si imputa a di aver consentito la stipula di un contratto di libretto di CP_2 risparmio postale senza l'acquisizione del consenso e della firma di . Parte_2
Sul punto viene in rilievo l'art. 117 TUB che richiede la forma scritta del contratto relativo a servizi bancari o finanziari e, quindi, la sottoscrizione del medesimo da parte del cliente.
Tale disposizione è applicabile anche ai contratti stipulati nell'ambito dell'attività di bancoposta.
L'art. 2, co. 3, del D.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, intitolato: «regolamento recante norme sui servizi di bancoposta» prescrive, infatti, che ai contratti stipulati nell'ambito dei servizi di bancoposta si applichino gli artt. da 115 a 120 bis del TUB.
Ancora, si imputa a di non aver verificato che la firma del beneficiario sugli assegni CP_2 non trasferibili fosse quella di perché non aveva acquisito lo specimen Parte_2 CP_2 di firma del . Sul punto, viene in rilievo l'art. 3 del D.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, rubricato Pt_2
«rapporti con i clienti», che prescrive al co. 5: «la legittimazione del cliente è controllata in base:
a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di per singoli servizi, rispettivamente alla CP_2 sottoscrizione depositata presso od allo strumento da questa indicato;
CP_2
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b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.»
6.3. Qualificata, dunque, la responsabilità di nei confronti del come responsabilità CP_2 Pt_2 da contatto sociale qualificato (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 19392 del 2024 ove si legge «in caso di pagamento di un c.d assegno di traenza ad un soggetto non legittimato, il traente può agire verso la banca emittente/trattaria e/o verso quella negoziatrice, a seconda delle specifiche modalità di negoziazione del titolo nella fattispecie concreta e dei doveri di diligenza professionale specifica che affermi siano stati violati (responsabilità, pacificamente, ex lege o da contatto sociale qualificato, dunque di natura contrattuale, chiarito, oltre che dalla sentenza delle S.U. citata, con sentenze delle S.U. n.12477 e 12478 del 2018)» e ancora cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38163 del 2022 ove si legge: «la Corte territoriale ha posto correttamente in risalto la natura contrattuale della responsabilità, derivante da contatto sociale qualificato (cfr. Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12478;
Cass., Sez. III, 11/02/2021, n. 3562),») e applicato il termine di prescrizione decennale, si ritiene che il credito risarcitorio del nei confronti di sia prescritto con riferimento ai due Pt_2 CP_2 assegni non trasferibili emessi dal AN di GN per le somme di 50.000,00 euro (assegno n.
4800616373) e 25.541.12 euro (assegno n. 4800616372).
In proposito, si condivide la difesa di che, nella seconda memoria e, poi, ancora con gli scritti CP_2 conclusionali, ha evidenziato come il si fosse reso -o avrebbe potuto rendersi conto- Pt_2 dell'allegato inadempimento di già al momento in cui aveva sporto la prima denuncia CP_2 del 20.12.2007 ove, infatti, si legge: «gli assegni della NC di GN sono stati da me rintracciati, come da copia degli stessi che vi fornisco, in quanto posti all'incasso presso un
[...]
. Preciso che il timbro delle è ad umido mentre sul lato destro dello stesso Controparte_5 CP_2
è stato riportato il numero scritto a penna 80/163. Manca altresì la firma dell'operatore che ha posto effettuato l'operazione di cambio. Aggiungo che mi meraviglia che con la legge antimafia in vigore detti due assegni, senza firma e senza timbro siano stati pagati anziché bloccati» (cfr all. 3 alla memoria costituzione ). Pt_3
Non può condividersi invece la prospettazione attorea secondo cui il avrebbe potuto rendersi Pt_2 conto dell'imputabilità a del danno patito solo esaminando la relazione della Guardia di Finanza CP_2 del 29.6.2017 e, quindi, con accesso agli atti successivo all'archiviazione del procedimento penale avente RGNR n. 88/2017.
Al fine di stabilire la data di decorrenza della prescrizione di un credito risarcitorio, occorre, infatti, accertare il momento in cui il soggetto danneggiato si è reso conto o si sarebbe potuto rendere conto, utilizzando l'ordinaria diligenza, del danno e dell'imputabilità del danno ad una condotta illecita del soggetto danneggiante (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024, massimata: «in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da
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quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale.)» e, ancora, cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012, massimata:
«in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia
a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato», tali sentenze fanno tutte capo al principio di diritto espresso dalla già citata sentenza
Cass. civ. Sez. Un. 576/2008).
È evidente che, con la denuncia del 20.12.2007, dimostra di essersi reso Parte_2 conto del danno consistito nella sparizione dei titoli di credito indicati nella denuncia (l'assegno del
AN di GN non trasferibile da 50.000,00 euro, l'assegno del AN di GN non trasferibile da 25.541,12 euro) e nella negoziazione di questi due assegni, a sua insaputa, presso un ufficio di e, quindi, della rapportabilità causale del danno ad un'erronea negoziazione CP_2 dei due assegni presso un ufficio di . CP_2
Si ritiene, in conclusione, che la prescrizione del credito nei confronti di , in relazione CP_2 al credito oggetto dei due assegni emessi dal AN di GN, vada fatta decorrere quantomeno dal 20.12.2007 sicché, applicando il termine di prescrizione decennale, la prescrizione nei confronti di è maturata in data 20.12.2017. CP_2
Il ha prodotto la propria lettera del 24.1.2019 (doc. 12 dell'attore), comunicata in pari data a Pt_2
e contenente una richiesta di pagamento per risarcimento del danno, che, tuttavia, è CP_2 intervenuta a prescrizione ormai maturata.
Non sono stati prodotti ulteriori documenti idonei a interrompere la prescrizione in quanto la lettera Co dell'Avv. del 7.7.2015 non contiene alcuna chiara richiesta di pagamento nei confronti di
[...]
(cfr. Cass. civ., Sez. 2 , Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025, massimata: «perché un atto abbia CP_2 efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non
è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo
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non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata
l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel decidere su una domanda di risarcimento dei danni conseguente all'esecuzione di un contratto d'appalto, aveva erroneamente ritenuto idonee ad interrompere la prescrizione lettere contenenti mere denunce dei vizi da parte del committente, invece che istanze di messa in mora)».). La lettera del 2015 contiene solo una diffida a fornire la documentazione richiesta, preannunciando azioni giudiziarie in caso di mancata comunicazione della documentazione richiesta (doc. 15 allegato all'atto di citazione).
6.4. Occorre, invece, accogliere la domanda attorea nei confronti di limitatamente Controparte_2 ai due assegni non trasferibili dell'importo di circa 28.000,00 euro emessi dalla NC OP di
IL in favore del (assegni n. 8000385983 e 8002295869, cfr. doc. 7 Parte_2 dell'attore).
In relazione agli assegni emessi dalla NC popolare di IL (che erano stati già negoziati nel
2003 da ), , al momento sia della prima denuncia che della CP_2 Parte_2 seconda denuncia, non era a conoscenza né del numero identificativo degli assegni né dell'istituto che li aveva negoziati poiché il non era riuscito ad entrare in possesso di una copia degli assegni Pt_2 come, invece, era riuscito a fare per le copie degli assegni emessi dal AN di GN, acquisite presso gli archivi del Comune di LI (ciò emerge chiaramente: dalla prima denuncia presentata dal del 20.12.2007, dalla seconda denuncia presentata dal procuratore generale del del Pt_2 Pt_2
30.12.2015, dalle sommarie informazioni testimoniali rese sia che dal Parte_2 fratello ). Parte_1
Alla luce di ciò, si deve ritenere che il termine di prescrizione del credito risarcitorio in relazione alla scorretta negoziazione di tali assegni decorra dalla data di archiviazione del secondo procedimento penale avviato a carico della , archiviazione disposta con decreto del 31.1.2018 (cfr. docc. Pt_3
13 e 14 dell'attore). Infatti, facendo accesso agli atti del procedimento penale, come poi in effetti avvenuto, il ha potuto acquisire copia degli assegni emessi dalla NC OP di IL e Pt_2 rendersi così conto che anche tali assegni erano stati negoziati presso (doc. 7 CP_2 dell'attore).
Rispetto a tale data di decorrenza della prescrizione, la missiva del 24.1.2019 (doc. 16 dell'attore), con cui il procuratore generale del richiede a il risarcimento del danno, risulta Pt_2 CP_2 tempestiva e idonea ad interrompere la prescrizione.
Va evidenziato, in subordine, che se si ritenesse che il avrebbe potuto rendersi conto della Pt_2 riconducibilità del danno a , anche in relazione ai due assegni della NC OP di CP_2
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IL, sulla base delle sommarie informazioni rese dal nell'ambito del primo procedimento Tes_1 penale a carico della , la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere dal 30.4.2009, data di Pt_3 archiviazione del procedimento penale avente RGNR 414/2008.
Rispetto a tale data di decorrenza della prescrizione, la lettera del 24.1.2019 con cui è stato richiesto a il risarcimento del danno è tempestiva e idonea ad interrompere la prescrizione. Controparte_2
6.5. Sussiste, dunque, la responsabilità da contatto sociale qualificato di Controparte_2 limitatamente al danno consistito nel pagamento a soggetto non legittimato dei due assegni non trasferibili di importo pari a circa 28.000,00, emessi dalla NC popolare di IL.
In primo luogo, il ha affermato di non aver mai concluso un contratto per l'apertura di un libretto Pt_2 di risparmio postale cointestato a lui e alla ex moglie (cfr. p. 2 dell'atto di citazione e anche p. 2 della prima memoria dell'attore).
A fronte di tale allegazione, spettava a provare, in forma scritta, a norma dell'art. Controparte_2
117 TUB, che il avesse sottoscritto il contratto per l'apertura del libretto di risparmio postale Pt_2 cointestato con la . Pt_3
Tale prova non è stata fornita da . CP_2
In secondo luogo, il ha prodotto le copie degli assegni emessi dalla NC OP di IL Pt_2
(doc. 7 allegato all'atto di citazione) e ha allegato di non aver mai firmato la girata degli assegni per l'incasso e che la o un suo complice hanno falsificato la sua firma nella girata per l'incasso Pt_3
(cfr. p. 2 dell'atto di citazione). Il ha, altresì, affermato che non si è curata di Pt_2 CP_2 verificare l'autografia della firma del nella girata per l'incasso e che in ogni caso non era Pt_3 stato acquisito lo specimen di firma del in relazione al libretto postale. Pt_2
In sostanza, l'attore ha allegato che gli assegni sono stati pagati a persona non legittimata in base al titolo.
Il , d'altra parte, in prima memoria ha specificamente contestato quanto affermano dalla Pt_2
: «si contesta espressamente, perché contrario al vero, quanto affermato ex adverso Pt_3
(«l'attore non solo ha consapevolmente girato gli assegni ed aperto nel 2003 un libretto postale cointestato con la moglie nel quale essi sono confluiti, ma ha anche personalmente eseguito delle operazioni sullo stesso»; «il signor era ben a conoscenza dell'apertura del libretto Parte_2 cointestato sul quale lui stesso ha effettuato personalmente dei prelievi, era consapevole dell'utilizzo delle somme ivi depositate per il sostentamento, educazione e cura delle figlie ed ha personalmente sottoscritto le girate apposte sul retro dei richiamati assegni»), e si confermano i fatti così come ricostruiti in citazione (spec. al punto 9 dell'esposizione in fatto).»
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A fronte di queste allegazioni, spetta a dare la prova di aver diligentemente verificato CP_2
l'autografia della firma relativa alla girata per l'incasso e l'identità della persona che ha presentato gli assegni per l'incasso.
Sul punto si è difesa negando di avere un obbligo di controllo in ordine alla CP_2 negoziazione degli assegni ma la difesa è, a ben vedere, limitata ai due assegni emessi dal AN di
GN (cfr. comparsa di costituzione e risposta di ) e, perciò, irrilevante. CP_2
Inoltre, la difesa va rigettata, in diritto, perché l'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 pone un obbligo di controllo non solo in capo alla banca trattaria ma anche alla banca negoziatrice: «l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma di chi, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c.» (massima Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016 e più di recente cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024, massimata: «la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione»).
Venendo, dunque, a valutare la diligenza del comportamento di ai sensi degli Controparte_2 artt. 1176, co. 2, c.c. e 43 del r.d. n. 1736 del 1933, occorre richiamare, preliminarmente, quella giurisprudenza di legittimità che ha riflettuto in ordine allo standard di diligenza esigibile dalla banca nel verificare l'autografia della girata per l'incasso e l'identità della persona che presenta l'assegno non trasferibile.
Quanto all'identificazione del soggetto legittimato, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che
«in materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art.
1176, secondo comma, cod. civ., che è norma il cui contenuto deve essere riferito agli standard valutativi esistenti nella realtà sociale, tra i quali rileva il criterio di base per cui l'attività di
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identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un documento
d'identità personale» (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 2024).
Quanto alla verifica dell'autografia della firma sulla girata per l'incasso dell'assegno non trasferibile, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che «nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (massima uff, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16178 del 19/06/2018).
Nel caso di specie, la diligenza professionale va, peraltro, valutata alla luce del già citato art. 3 del
D.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, regolamento che disciplina le attività di bancoposta di , e CP_2 che prescrive al co. 5: «la legittimazione del cliente è controllata in base:
a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di per singoli servizi, rispettivamente alla CP_2 sottoscrizione depositata presso od allo strumento da questa indicato;
CP_2
b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.»
Innanzi tutto, non ha negato di aver negoziato gli assegni non trasferibili emessi dalla CP_2
NC OP di IL.
Se è vero che il retro delle copie assegni emessi dalla NC OP di IL, prodotte con il doc.
7 dall'attore, sia difficilmente leggibile, sul retro dell'assegno n. 8002295869 è, comunque, visibile il timbro di e si legge anche che, a penna, è stato scritto il numero identificativo CP_2 dell'ufficio postale di OR.
Con riferimento ai due assegni emessi dal AN di GN, il allora direttore dell'ufficio Tes_1 postale di LI, ha dichiarato, in sede di sommarie informazioni testimoniali, che gli assegni furono presentati all'incasso presso l'ufficio postale di LI e che lui stesso, per mero errore d'abitudine, in quanto prima lavorava all'ufficio postale di OR, aggiunse a penna l'identificativo dell'ufficio postale di OR (cfr. doc. 3 della convenuta ). Pt_3
Si tratta di un errore che verosimilmente è occorso anche con riferimento all'assegno n. 8002295869 emesso dalla NC OP di IL e tale circostanza è indicativa della grave trascuratezza con cui ha gestito la negoziazione degli assegni in esame. CP_2
, inoltre, non ha provato di aver identificato il al momento in cui i due assegni CP_2 Pt_2 emessi dalla NC OP di IL sono stati presentati per l'incasso né per via documentale né mediante testimoni.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 19 r.g. n. 1346/19
non ha provato nemmeno di aver verificato l'autografia della firma del sul retro CP_2 Pt_2 dell'assegno nella parte destinata alla girata per l'incasso.
Sul punto, è documentato, anzi, che non abbia acquisito lo specimen di firma del CP_2 Pt_2 ai fini dell'apertura del libretto postale e che, quindi, non abbia potuto effettuare una comparazione della firma relativa alla girata per l'incasso con quella che avrebbe dovuto avere in relazione all'apertura del libretto postale. In sostanza, non ha provato di avere una sottoscrizione CP_2
«depositata presso , per citare l'art. 3, co. 5, del D.p.r. 144/2001, che potesse consentire CP_2 all'impiegato un confronto fra la firma sugli assegni e quella nella disponibilità della società (cfr. doc.
32 della convenuta ). Pt_3
Sul punto, la colpa grave di trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal CP_2 Tes_1 all'epoca direttore dell'Ufficio postale di LI, che sentito a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale avente RGNR 414/08, ha riferito: «presso il nostro ufficio postale la documentazione per l'apertura del libretto in parola non è completa, così come d'abitudine nella precedente gestione (e che ho cercato di sanare) per cui la firma del non è depositata. Parte_2
Di conseguenza non saprei dire se i titoli che mi ha mostrato [quelli emessi dal AN di GN] siano firmati veramente da questa persona, anche se non ho motivo di dubitarne» (cfr. doc. 3 della convenuta ). Pt_3
In definitiva, non ha fornito la prova liberatoria di aver diligentemente verificato che i CP_2 due assegni emessi dalla NC OP di IL fossero stati portati all'incasso dal soggetto legittimato ed anzi sussistono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine ad un comportamento gravemente colposo di nella negoziazione dei predetti assegni. Controparte_2
A ciò si aggiunga che, considerando complessivamente la condotta processuale di , CP_2 emerge che la società non ha mai contestato in maniera specifica i fatti allegati a suo carico dall'attore ma si è difesa, concentrandosi essenzialmente sull'eccezione di prescrizione.
6.6. Occorre precisare, infine, che, alla luce dei documenti acquisiti al processo e della non contestazione di , si è ritenuto irrilevante ammettere, in relazione alla responsabilità CP_2 contrattuale di , le prove orali richieste dalla convenuta . D'altra parte, si CP_2 Pt_3 segnala che non ha avanzato richiesta di alcuna prova costituenda. CP_2
6.7. Venendo all'accertamento della perdita patrimoniale subita dal , è provato: Pt_2
a) che i due assegni emessi dalla NC popolare di IL in favore di sono Parte_2 stati versati sul libretto di risparmio postale n. 20627548 cointestato al e alla ex moglie . Pt_2 Pt_3
Ciò emerge dai seguenti elementi: dall'ammissione della stessa che, nella comparsa di Pt_3 costituzione e riposta (pp. 6-7), ha affermato che gli assegni oggetto di causa sono confluiti nel predetto libretto postale, dalla relazione della Guardia di finanza del 29.6.2017 ove a p. 1 si legge che
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in data 19.5.2023 è stata versata sul libretto la somma di € 133.664,72 tramite assegni e/contanti, dal doc. 7 dell'attore che contiene le copie dei quattro assegni oggetto di causa, che verosimilmente fa parte di un allegato alla citata relazione della Guardia di Finanza, dalle dichiarazioni del che Tes_1 era quasi sicuro che la predetta somma era frutto del versamento di assegni e, infine, dal fatto che le ultime cinque cifre della somma di € 133.664,72, che costituisce il versamento iniziale sul libretto, sono uguali alle ultime cinque cifre della somma che si ottiene facendo l'addizione delle somme portate dai quattro assegni oggetto di causa. Inoltre, occorre tener conto della mancata contestazione da parte di del fatto che i quattro assegni fossero stati versati sul libretto postale Controparte_2 in esame.
b) che il non ha prelevato dal libretto postale a lui cointestato le somme corrispondenti ai due Pt_2 assegni emessi dalla NC OP di IL, di cui risulta unico creditore cartolare, poiché le somme presenti sul libretto postale cointestato su cui i due assegni erano stati versati sono state interamente prelevate dalla . Ciò emerge dai seguenti elementi: dal fatto che Pt_3 CP_2 non ha provato che anche avesse firmato il contratto di apertura del libretto Parte_2 di risparmio postale n. 20627548, dal fatto che i primi prelievi dal libretto postale non sono stati siglati da alcun operatore postale e dal fatto che tutti gli altri prelievi sono stati siglati verosimilmente dalla
(doc. 32 della convenuta ), circostanza che trova riscontro nelle sommarie Pt_3 Pt_3 informazioni del che ha riferito che sul libretto postale operava solamente la per Tes_1 Pt_3 questioni di privacy (doc. 3 della convenuta ) e soprattutto dagli accertamenti svolti dalla Pt_3
Squadra mobile di NU (doc. 6 dell'attore) che conviene riportare per esteso:
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 21 r.g. n. 1346/19
Inoltre, occorre tener conto della mancata contestazione da parte di del fatto che Controparte_2 tutti i prelievi dal libretto cointestato fossero stati effettuati dalla . Pt_3
In definitiva, dev'essere condannata a risarcire a il danno CP_2 Parte_2 patrimoniale patito come conseguenza del proprio inadempimento poiché se avesse CP_2 impedito la negoziazione dei due assegni, presentati all'incasso da soggetto non legittimato, e il deposito degli stessi su un libretto postale il cui contratto d'apertura non risulta firmato dal , Pt_2
l'attore non avrebbe perso le somme portate dai due titoli di credito.
Il danno patrimoniale subito dal consiste, dunque, nella perdita delle somme portate dai due Pt_2 assegni corrispondente ad € 56.123,6, rivalutata a far data dal 7.5.2003 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 22 r.g. n. 1346/19
Visto che il ha chiesto anche il pagamento degli accessori, sono dovuti gli interessi Pt_2 compensativi su base annua al tasso legale sulla somma come sopra determinata, devalutata al
7.5.2003, e rivalutata anno per anno (Cass. civ. Sez. Un. 1712/1995). Gli interessi compensativi sono dovuti sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma così liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
6.8. Merita, infine, trattare separatamente l'allegazione con cui l'attore ha lamentato che CP_2 ha mantenuto «fino al 6.10.2016 comportamenti ostruzionistici rispetto alle indagini [di parte], in violazione dell'art. 119 T.U.B., omettendo di dare riscontro alle richieste avanzate dal sig. Pt_2 volte ad ottenere l'accesso alle informazioni relative alle operazioni negoziate sul libretto di cui era
(suo malgrado) contitolare ed agli assegni non trasferibili ad esso intestati».
L'attore ha provato di aver formulato nei confronti di una richiesta rilevante ai sensi CP_2 dell'art. 119 TUB, che si applica anche alle attività di bancoposta, solo in data 7.7.2015 (doc. 15 dell'attore).
Tenuto conto di ciò, era tenuta a consegnare al , ai sensi dell'art. 119 TUB, CP_2 Pt_2 unicamente la documentazione relativa al decennio antecedente e, quindi, risalente sino al 7.7.2005.
Ebbene, alla luce della relazione della Guardia di Finanza del 29.6.2017 e avuto riguardo della copia del libretto depositata dalla convenuta (doc. 32 della ), la produzione della documentazione Pt_3 del libretto postale a partire dal 7.7.2005 sarebbe risultata ininfluente ai fini della decisione dal momento che le operazioni rilevanti ai fini di accertare una responsabilità di Controparte_2 risalgono essenzialmente al 2003 (cfr. copia del libretto postale depositata dalla e cfr. anche Pt_3 annotazione di PG doc. n. 6 dell'attore), sicché l'omesso adempimento dell'obbligazione ex art. 119
TUB non ha alcuna incidenza causale sulla produzione del danno allegato dal . Pt_2
Sul punto, merita precisare che l'obbligo di conservazione della documentazione ex art. 119 TUB si applica anche al contratto sicché non era tenuta, in base all'art. 119 TUB, nemmeno a CP_2 consegnare copia del contratto con cui è stato aperto il libretto postale di risparmio.
7. Il dev'essere condannato a pagare integralmente le spese di lite alla in ragione della Pt_2 Pt_3 regola della soccombenza.
Determinato il valore della causa sulla base del disputatum, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuto che la causa sia di complessità media in base ai criteri di cui all'art. 4 del DM
55/2014, salva la fase istruttoria cui si applicano i medi tariffari ridotti del 50% poiché non v'è stata istruttoria costituenda, si liquidano in favore della € 11.268,00, oltre 15% per spese generali, Pt_3
Cpa e Iva, per onorari d'avvocato.
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 23 r.g. n. 1346/19
8. dev'essere condannata a pagare integralmente le spese di lite sostenute dal Controparte_2
in quanto soccombente e non si può far luogo a compensazione in ragione del fatto che la Pt_2 domanda è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n.
32061 del 31/10/2022). Determinato il valore della causa sulla base del decisum, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuto che la causa sia di complessità media in base ai criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, salva la fase istruttoria cui si applicano i medi tariffari ridotti del 50% perché non v'è stata istruttoria costituenda, si liquidano in favore del € 11.268,00, oltre 15% Pt_2 per spese generali, Cpa e Iva, per onorari d'avvocato, oltre € 786,00, per esborsi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta la domanda attorea nei confronti di;
Controparte_1
2) condanna a pagare a , quale procuratore generale di Controparte_2 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno la somma di € 56.123,6, oltre rivalutazione Parte_2 dal 7.5.2023 sino alla data di pubblicazione della sentenza ed oltre agli interessi compensativi al tasso legale, su base annua, sulla somma come sopra determinata, devalutata al 7.5.2003, e rivalutata anno per anno, sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma totale così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
3) condanna , quale procuratore generale di , a pagare Parte_1 Parte_2 le spese di lite nei confronti di che si liquidano in € 11.268,00, Controparte_1 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, per onorari d'avvocato;
4) condanna a pagare le spese di lite a , quale procuratore Controparte_2 Parte_1 generale di , che si liquidano in € 11.268,00, oltre 15% per spese generali, Parte_2
Cpa e Iva per onorari d'avvocato, oltre € 786,00, per esborsi.
NU, 30.7.2025
Il Giudice dr. Cosimo Gabbani
Tribunale Ordinario di NU Proc. n. 1346/ R.A.C. Sentenza - pagina 24