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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere– relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35/2023 R.G.A.C. promossa da:
), ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e ( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Parte_3 C.F._3
Ballicu, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
), ( ) e CP_1 C.F._4 CP_2 C.F._5 CP_3
( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Sanna;
[...] C.F._6
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti:
““Voglia la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 404/2022 pubblicata in data 23/06/2022, pronunciata dal Tribunale di
Nuoro, confermare la validità ed efficacia traslativa della scrittura privata del 14.12.1981 come già disposto con la sentenza impugnata nel capo 11.1, e, nel contempo, dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti degli appellanti dell'atto a rogito Notaio Per_1
rep. 149571, rac. 43847, del 08.08.2014, registrato in Olbia data 05.09.2014, e trascritto
[...]
a Nuoro il 05/09/2014, R.Gen. 7513 R. Part. 6258, nella parte in cui ha per oggetto il trasferimento della nuda proprietà in favore di e la costituzione del diritto di usufrutto in favore di CP_2
e , del terreno sito di Siniscola (NU), di mq 1000, identificato in CP_1 Controparte_3
catasto al F 22, map. 141 e 171 di proprietà degli attori;
- con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio"
Nell'interesse degli appellati:
“1. Si eccepisce l'improcedibilità dell'avverso appello poiché, per i medesimi fatti nanti intestata
Corte, gli odierni appellanti, all'udienza tenutasi in data 11.11.2024 nel procedimento penale n.
2122/2021 R.N.R. (come da allegato decreto di citazione a giudizio), radicato presso il Tribunale
Penale di Nuoro, Giudice Monocratico Dr.ssa Russo, si sono costituiti parte civile contro il
[...]
(riservata la produzione degli avversi atti di costituzione di parte civile nel suddetto CP_1
processo penale).
Nel merito:
2. rigettare l'appello proposto;
3. in via subordinata e residuale, qualora si ritenesse di istruire il procedimento, non si rinuncia alla ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, insistendo per la loro ammissione;
4. con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze legali, di ambedue
i gradi di giudizio, in favore degli appellati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'odierno contenzioso scaturisce da un articolato intreccio di fatti, che può così riassumersi.
Con scrittura privata in data 14 dicembre 1981 aveva venduto ai coniugi CP_1 [...]
e un fondo sito a Siniscola, borgata di S. Narciso, di 1.000 m2, Parte_1 CP_4
identificata al CT F. 22, mapp. 141 e 171. Con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 1991, passata in giudicato, il Tribunale di Nuoro ha accertato l'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata di vendita del terreno. Con atto pubblico del 5 settembre 2014 e la coniuge CP_1
avevano venduto il medesimo terreno, già oggetto della precedente vendita, alla Controparte_3
propria figlia , riservandosi l'usufrutto sul bene. In seguito ad alcuni atti di immutamento CP_2
dello stato dei luoghi compiuti da e i propri figli, insieme a CP_2 Parte_1
essa succeduti a hanno convenuto innanzi al Tribunale di Nuoro e CP_4 CP_2
e chiedendo l'accertamento dell'inesistenza dell'altrui diritto di CP_1 Controparte_3 proprietà sul fondo de quo, l'accertamento della nullità o l'inefficacia del contratto del 2014, la cessazione delle turbative e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, che hanno eccepito in rito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, hanno dedotto l'assenza di un diritto di proprietà in capo agli attori, che mai avevano pagato il prezzo della vendita del 1981 e che mai avevano posseduto il fondo de quo. Dopo il negativo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il 17 febbraio 2021 i convenuti hanno proposto querela di falso incidentale avverso la quietanza di pagamento in calce alla scrittura privata di vendita del 14 dicembre 1981. All'udienza del 16 dicembre 2022, a seguito del positivo interpello degli attori, che hanno manifestato la volontà di avvalersi del documento, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la querela incidentale per difetto di rilevanza e, previo rigetto delle istanze istruttorie, ha rinviato la causa per decisione con discussione orale.
Con sentenza n. 404/2022 pubblicata all'udienza del 23 giugno 2022 il Tribunale di Nuoro ha respinto le domande proposte dagli attori e li ha condannati alla refusione delle spese di lite.
Nello specifico, il Tribunale ha deciso la causa secondo le regole volte a dirimere i conflitti nelle doppie alienazioni immobiliari. Infatti, nella presente fattispecie aveva venduto il CP_1
medesimo terreno dapprima agli attori, nel 1981, e poi alla figlia, nel 2014. Ebbene, dal momento che sia i e la sia avevano acquistato il medesimo terreno da CP_4 Parte_1 CP_2
tale conflitto deve essere risolto sulla base del principio della priorità della CP_1
trascrizione. La scrittura privata del 1981, benché autenticata nel 1991, non è mai stata trascritta.
Viceversa, il rogito notarile del 2014 è stato trascritto. Dunque, l'acquisto di prevale CP_2
su quello degli . Il Tribunale ha respinto le istanze istruttorie degli attori, volte a Parte_4
provare il possesso ultraventennale del fondo, con ciò dichiarando anche assorbita la questione dell'acquisto per usucapione, perché non domandata espressamente. D'altro canto, nonostante anche i convenuti abbiano allegato il possesso ultraventennale del bene, ciò hanno fatto solo ope exceptionis e, siccome la domanda degli attori è comunque rigettata, l'esame di tale eccezione resta assorbito perché superfluo.
Avverso tale sentenza propongono appello gli allora attori, che articolano due mezzi censori.
Resistono in appello gli allora convenuti, che chiedono la conferma della sentenza impugnata.
Nessuna delle parti ha formulato istanze istruttorie in appello. La causa, rinviata all'udienza del 13 dicembre 2024 per il passaggio in decisione, è stata introitata dalla Corte previa assegnazione dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
******
Osserva in via pregiudiziale la Corte come non vi sia alcuna relazione tra il presente giudizio, che ha ad oggetto l'accertamento della proprietà del terreno, e quello pendente dinanzi al Tribunale penale di Nuoro per i reati di cui agli artt. 633 e 610 c.p.c., nel quale la costituzione di parte civile degli odierni appellanti riguarda pretese risarcitorie conseguenti al fatto reato. Al limite, se una pregiudizialità esiste, dovrebbe essere esattamente inversa, nel senso che dovrebbe essere il giudizio penale a dover attendere l'esito del presente giudizio per accertare l'esistenza del reato. Col primo motivo d'appello gli deducono un errore di diritto, in cui sarebbe Parte_4
incorso il Tribunale. In sintesi, gli appellanti invocano l'art. 2650 c.c., che sarebbe stato violato perché il Tribunale ha risolto il conflitto tra le parti, entrambe aventi causa dal medesimo soggetto, sulla base della priorità della trascrizione nonostante difettasse in capo agli appellati il requisito della continuità delle trascrizioni.
Il motivo non coglie nel segno per le seguenti ragioni.
In prima battuta, è opportuno evidenziare che il Tribunale ha compiuto un corretto inquadramento della lite. La domanda principaliter proposta dagli attori, odierni appellanti, è volta ad accertare la proprietà in loro capo sul bene conteso. Solo in tal modo è possibile leggere le conclusioni dell'atto di citazione in primo grado, in cui gli attori hanno chiesto l'accertamento della “inesistenza del diritto di proprietà e altri diritti” sul bene conteso. Nessuna qualificazione della domanda, diversa dall'accertamento della proprietà sul bene in capo agli attori, pare possibile. Infatti, la “negatoria” dell'altrui proprietà altro non è che l'affermazione del proprio diritto dominicale sul bene, incompatibile con la contemporanea proprietà di terzi sulla medesima res.
Gli appellanti hanno adito il giudice per sentire dichiarato che i convenuti non sono proprietari del bene, ma non perché il bene è res nullius o di proprietà di un terzo, ma perché è di proprietà degli attori stessi. Dunque, il presente giudizio ha ad oggetto la contemporanea affermazione di due diritti incompatibili sul medesimo bene, quello degli fatto valere in via di azione, e Parte_4
quello dei fatto valere ope exceptionis al solo fine del rigetto dell'avversa domanda. CP_5
Dunque, gli attori hanno invocato i propri titoli di acquisto del diritto dominicale sul bene perché ne sia accertata la prevalenza su quelli dei convenuti appellati, così da rimuovere l'incertezza sull'effettiva appartenenza del bene, messa in discussione dalla seconda alienazione compiuta dai coniugi e dagli atti di immutamento dei luoghi compiuti da CP_5 CP_2
A seguito di tale premessa si comprendono le ragioni dell'infondatezza del primo motivo di appello.
Infatti il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme in materia di trascrizione nel dirimere il conflitto tra i titoli negoziali degli e Il punto nodale della Parte_4 CP_2
vicenda, che il motivo di appello non coglie, è che sia gli appellanti sia hanno CP_2
acquistato il medesimo bene dal medesimo soggetto. Dunque, non vi è alcuno spazio per far questione di continuità delle trascrizioni, dal momento che non vi sono stati più passaggi di alienazioni, in una stessa linea, di cui alcuno non trascritto.
La duplice circolazione del medesimo diritto dominicale è avvenuta con un solo passaggio sia per gli appellanti sia per l'appellata. Infatti entrambi hanno acquistato dal medesimo venditore, che ha fatto circolare lo stesso diritto per due volte. Non si fa quindi questione di continuità delle trascrizioni, semplicemente perché nella presente fattispecie restano irrilevanti i passaggi precedenti che hanno portato a essere proprietario del bene, seppur documentati dagli CP_1
appellati in primo grado, come essi sottolineano nella propria comparsa di costituzione in appello.
Al contrario, nel presente caso si discute se dare prevalenza all'acquisto degli o Parte_4
a quello di . CP_2
Ebbene, la presente contesa è un canonico esempio di doppia alienazione immobiliare, fatta in danno dei primi acquirenti. Infatti pur essendosi spogliato nel 1981 del diritto CP_1
dominicale sul bene conteso, ha venduto lo stesso bene nel 2014. Dunque, il conflitto tra gli effetti reali di tali titoli negoziali, entrambi soggetti a trascrizione, non può che risolversi secondo la regola della priorità della trascrizione.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha dato prevalenza al titolo negoziale di perché CP_2
l'unico trascritto. Infatti nel conflitto tra due aventi causa dal medesimo autore, senza che possa farsi questione di continuità delle trascrizioni, prevale non il titolo formatosi prima, ma quello trascritto prima ai sensi dell'art. 2644 c.c. Dunque, il titolo negoziale di non può CP_2
essere scalfito dal titolo negoziale degli che, sebbene precedente, non è mai Parte_4
stato trascritto.
Col secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'omesso esame delle questioni attinenti al possesso sul bene. Infatti nel rogito del 2014 e si sono dichiarati CP_1 Controparte_3
proprietari del bene in forza di usucapione non accertata giudizialmente. Fin dal primo grado del giudizio gli odierni appellanti si erano affermati possessori in via esclusiva e ininterrotta del bene a far data dall'acquisto del 1981. Dunque, nella prospettazione degli appellanti avrebbe errato il giudice a ritenere “assorbite e superflue” tali questioni per il solo fatto che il titolo negoziale della convenuta fosse trascritto. Su tali argomenti gli appellati non hanno preso posizione, essendosi limitati a invocare la poziorietà del proprio titolo negoziale, perché trascritto.
Il motivo si appalesa fondato per le seguenti ragioni.
In via di premessa, va evidenziato che gli appellanti non hanno formulato alcuna istanza istruttoria in appello, benché con tale motivo abbiano censurato il capo di sentenza afferente al possesso del bene e ai suoi effetti.
Ora, effettivamente il giudice di prime cure è incorso in errore, là dove ha ritenuto di poter assorbire la questione degli effetti del possesso sul bene. Infatti tale decisione non collima col regime processuale delle domande autodeterminate, quale quella di accertamento della proprietà. Ciò significa che l'attore, che si affermi proprietario di una res, deduce in giudizio tutti i possibili titoli di acquisto del diritto sulla cosa, senza limitazione a uno soltanto di questi. Contraltare di ciò è che la sentenza conclusiva del giudizio fa stato sull'esistenza, o sull'inesistenza, di tutti i possibili modi di acquisto del diritto, conformemente alla preclusione del dedotto e del deducibile. Inoltre, e anche a prescindere dalle considerazioni di cui supra in diritto, dalla lettura della citazione in primo grado si evince con chiarezza che gli attori avevano dedotto di essere al possesso del bene ininterrottamente dal 1981, data in cui ne avevano acquistato la proprietà col titolo non trascritto.
Pertanto, dal senso complessivo della citazione in primo grado si comprende che oggetto del processo è la proprietà del bene controverso, anche acquistata per usucapione.
Dunque, il Tribunale ha errato ad affermare che non era stato chiesto espressamente l'accertamento dell'acquisto “per usucapione”, perché l'attore che si afferma proprietario di un bene deduce contemporaneamente e implicitamente (e, nel presente caso, anche espressamente) tutti i possibili modi di acquisto dell'affermata proprietà. Infatti, la sentenza che accerta l'esistenza o l'inesistenza del diritto di proprietà fa stato su tutti tali modi di acquisto, né nel presente caso sarebbe ammissibile un secondo giudizio avente ad oggetto solo l'acquisto per usucapione della proprietà del bene conteso. Dunque, a fronte della deduzione in giudizio della proprietà e del possesso di un bene è dovere del giudice di pronunciarsi su di essa considerando tutti i modi di acquisto.
La peculiarità della presente fattispecie è che non solo si 'scontrano' due titoli negoziali, ma i fatti di causa allegati consentono di considerare anche un possibile acquisto per usucapione del bene.
Infatti il titolo negoziale degli Angheleddu-Taras è del 1981, dunque precedente di ben oltre un ventennio rispetto all'acquisto negoziale di CP_2
Ebbene, in punto di possesso le allegazioni degli appellanti sono le seguenti: essi sono entrati nel possesso del bene nel 1981, quando ne hanno acquistato la proprietà da e hanno CP_1
posseduto il bene ininterrottamente fino a oggi, tanto che gli atti di immutamento di CP_2
sono qualificati dagli stessi appellanti come mere molestie e turbative.
Viceversa, gli appellati nulla hanno allegato in punto di possesso del bene, ma si sono limitati a negare l'altrui possesso della cosa, e a invocare in via indiretta il proprio possesso allegando il titolo negoziale del 2014, nel quale i coniugi si sono affermati proprietari del bene in forza di CP_5
possesso ultraventennale.
Ebbene, gli elementi agli atti di causa sono sufficienti per statuire che la proprietà del bene conteso appartiene agli appellanti, non in forza del contratto di acquisto del 1981, il cui effetto reale è destinato a soccombere a fronte del contratto del 2014 trascritto, ma in forza di possesso ultraventennale.
Infatti il contratto di vendita del 1981 tra e e il defunto CP_1 Parte_1 coniuge , in quanto titolo idoneo a trasferire la proprietà, è prova dell'acquisto del CP_4
possesso sul bene da parte degli appellanti. Infatti a far data dalla sottoscrizione di CP_1
tale contratto, nei rapporti con gli odierni appellanti non può certo qualificarsi possessore della cosa, dal momento che ha perduto l'animus rem sibi habendi, per aver espresso la volontà di trasferire il corrispondente diritto reale agli appellanti.
Quel contratto è peraltro prova sufficiente del possesso in capo agli appellanti anche nei confronti di
Ciò per più ragioni, ossia in primis perché il possesso è una situazione, seppur di CP_2 fatto e non di diritto, comunque 'reale', ossia opponibile erga omnes, in quanto immagine del corrispondente diritto di proprietà. Pertanto, gli appellanti hanno provato di aver iniziato a possedere nel 1981 nei confronti non solo del venditore ma nei confronti di CP_1
qualunque terzo e, dunque, anche di Inoltre, e CP_2 CP_2 CP_1 [...]
non hanno allegato né provato alcun elemento del proprio possesso sul bene conteso, CP_3 ma si sono limitati a negare l'altrui possesso.
A fronte della prova dell'acquisto del possesso fornita dagli appellanti, spettava a CP_1
l'onere di fornire la prova di un atto di interversione del possesso. Infatti, a fronte della dismissione negoziale del diritto in favore degli appellanti, ha perso il possesso della cosa. CP_1
Ammesso e non concesso, perché non è stato allegato dagli appellati, che gli appellanti non avessero conseguito la materiale disponibilità della cosa perché questa era rimasta in capo al venditore, tale ingerenza non si potrebbe che qualificare come detenzione e giammai possesso, dal momento che ha perso l'animus possidendi dal momento in cui ha venduto la CP_1
proprietà agli appellanti.
Viceversa, e non hanno mai né allegato né dimostrato un proprio CP_2 Controparte_3
autonomo possesso della cosa, idoneo a superare l'acquisto del 1981 in capo agli appellanti. Anzi,
in quanto acquirente dal padre e dalla madre, non potrebbe neppure vantare un CP_2
autonomo titolo di possesso della res, ma semplicemente proseguirebbe nel possesso di chi le ha trasmesso negozialmente il corrispondente diritto di proprietà. Tuttavia, se anche CP_1 poteva vendere due volte lo stesso bene 'sulla carta', e pur con un titolo poziore in forza delle regole della trascrizione, non avrebbe però potuto trasmettere alcun possesso sulla cosa alla figlia acquirente. Infatti, in mancanza di prova di un atto di interversione, mai allegato né dimostrato, si deve ritenere che abbia perso il possesso, senza mai riacquistarlo, fin dal 1981. CP_1
Quanto alla posizione di in relazione alla cosa oggetto di controversia, nulla è Controparte_3 dedotto dagli appellati, se non che anch'essa, insieme a si è qualificata come CP_1
possessore ultraventennale della cosa nel rogito notarile di vendita. Tuttavia, tale autoqualificazione non prova certo il possesso ad usucapionem in capo a Controparte_3
Da ultimo, anche la posizione di risulta deteriore, in punto di possesso, rispetto a CP_2
quella degli appellanti. Infatti, anche a voler qualificare il rogito di vendita del 2014 come “fatto del terzo”, idoneo a far acquistare il possesso della cosa in capo all'acquirente stante CP_2 l'estraneità di alla vendita del 1981, comunque da tale data all'inizio del presente Controparte_3
giudizio ancora non si era compiuto il ventennio e, dunque, non sarebbe comunque un possesso ad usucapionem.
Dunque, se è vero che il meccanismo della trascrizione fa prevalere il titolo negoziale dell'appellata, comunque gli effetti della trascrizione soccombono a fronte dell'acquisto della cosa a titolo originario per usucapione. Nel presente caso, in mancanza di prova di atti di interversione del possesso, alla data del 2014 gli appellanti avevano già acquistato la proprietà del bene per usucapione, perché ne erano al possesso fin dal 1981. Dunque, a prescindere dalla prevalenza dei titoli di acquisto derivativi, quali i due contratti che si fronteggiano in giudizio, su di essi deve però prevalere l'acquisto a titolo originario, già perfezionato in capo agli appellanti alla data della vendita del 2014.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma della sentenza impugnata, si accerta che gli appellanti sono proprietari del fondo sito a Siniscola, borgata di S. Narciso, di 1.000
m2, identificata al CT F. 22, mapp. 141 e 171, per averlo acquistato in forza di possesso ultraventennale e pacifico fin dal 14 dicembre 2001.
Non vi è dovere di pronunciare sulle ulteriori domande, che gli appellanti avevano proposto in primo grado e che il Tribunale ha rigettato, perché su tale capo di sentenza non vi è alcuno specifico motivo di appello.
La complessità dei fatti di causa e la sussistenza di un titolo negoziale in capo agli appellati paiono ragioni sufficienti per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
la Corte, disattesa ogni contraria istanza deduzione o eccezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza n. n. 404/2022, pubblicata all'udienza del 23 giugno 2022, del Tribunale di
Nuoro:
-accoglie il secondo motivo di appello e accerta che gli appellanti sono proprietari del fondo sito a Siniscola, borgata di S. Narciso, di 1.000 m2, identificata al CT F. 22, mapp. 141 e 171, per averlo acquistato per usucapione ventennale;
-compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Dott.ssa Maria Grixoni