Art. 1.
Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue.
L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212 .
Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue.
L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212 .