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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2654 /2021 R.G.
Oggetto: Accertamento servitù di passaggio vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. PETRILLO SONIA per mandato in atti
Attore
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
NAPOLITANO CINZIA per mandato in atti
Convenuta
Conclusioni delle parti:
Come da verbale di causa del 26.04.2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la Società chiedendo di “accertare e CP_1 dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio del sig. sul Pt_1 fondo della società e per l'effetto condannare l'odierna CP_1
convenuta affinché provveda al ripristino a sue cure e spese dello stato dei luoghi, previa eliminazione della recinzione dalla stessa eseguita e ripristino della strada, descritta in narrativa e con espresso divieto dal continuare nella Sua arbitraria condotta, affinché l 'odierno attore possa preservare il pieno godimento dell'esercizio della servitù di passaggio sul fondo per cui è causa, ed al conseguente risarcimento dei danni a cagione della mancata coltivazione delle colture conseguente all'impossibilità di raggiungere il fondo intercluso. Con vittoria di anticipazioni di lite e competenze professionali del procedimento.”
Assumeva al riguardo che l'accesso ai terreni di proprietà del Pt_1
alla via pubblica, avviene tramite il passaggio posto sul fondo servente di proprietà della società identificato al N.C.T. del Comune di CP_1
Monteforte Irpino al foglio 12, p.lla 3.
Precisava che la suddetta servitù di passaggio era stata confermata con verbale di conciliazione, afferente la lite promossa per la reintegr azione della servitù, innanzi alla pretura di LI da Controparte_2
e , con ricorso del 28.09.1977 contro P_ _1
, e successivamente ampliata fino a metri 3 con Persona_2
sentenza del Tribunale di LI del 1998 n. 911.
Precisava, ulteriormente, che il sig. ed i suoi danti causa hanno Pt_1 sempre esercitato il passaggio pedonale e con mezzi agricoli sull'area descritta, in quanto costituente comodo accesso fino al mese di dicembre
2015, allorchè la apponeva una recinzione con rete metallica CP_1
sul confine del suddetto fondo sito in Monteforte Irpino, identificato al
N.C.T. del Comune di Monteforte Irpino al foglio 12, p.lla 3, così impedendo l'esercizio della servitù di passaggio al . Pt_1 La non si limitava ad occludere il passaggio suddetto, ma CP_1
riapriva una vecchia strada in terra battuta che era già stata oggetto di un giudizio definito con sentenza del Tribunale di LI n. 430 del 1989, promossa dal sig. (dante causa dell'attore) contro Parte_2 ER
(dante causa della società convenuta), con la quale il Tribunale
[...]
ritenendo la strada pericolosa ne ordinava la completa eliminazione.
A seguito di ricorso per la reintegra del possesso proposto dal , Pt_1
con provvedimento n. 1502/2017 del 05.04.2017, il Tribunale di LI ordinava alla di rimuovere la recinzione ed i paletti di CP_1 appoggio, posti in corrispondenza dell'accesso alla strada insistenti sul proprio fondo aprendo un varco della larghezza di metri 3.
Nel mese di aprile 2020 la apponeva nuovamente una CP_1
recinzione con rete metallica sul confine del proprio fondo (sito in
Monteforte Irpino, suddetto, identificato al N.C.T. del Comune di
Monteforte Irpino al foglio 12, p.lla 3), in modo tale da chiudere l'accesso ed impedire l'esercizio della servitù di passaggio al che Pt_1
intraprendeva il giudizio per veder riconosciuta la servitù di pssaggio.
Si costituiva ritualmente la contestando la prospettazione CP_1
attorea, le richieste e la documentazione prodotta, deducendone l'inidoneità alla prova incombente sulla parte attrice.
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva del , sotto il profilo Pt_1 dell'esistenza e dell'estensione dei pretesi diritti, nonché la nullità della citazione per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163, n.3,4,5 per indeterminatezza e violazione dell'onere di allegazione. Eccepiva la inidoneità al giudicato della pronuncia possessoria priva di effetti nell a presente sede, contestando che gli ulteriori provvedimenti menzionati dall'attore possano fare stato o produrre effetti nella sua sfera giuridica.
Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda. La causa è stata istruita mediante acquisizione della docu mentazione prodotta dalle parti e prova testimoniale, quindi – sulle conclusioni rassegnate dalle parti - è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda non può essere accolta.
A norma dell'art. 1079 c.c. il titolare del diritto di servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino oltre il risarcimento dei danni.
L'attore che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi il fondo preteso come servente libero da pesi e limitazioni - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt.1058 ss. cod. civ.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, "ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.(Cassazione, Sentenza n. 12008 del
01/07/2004).
Tale onere non è stato assolto da parte attrice la quale so stiene di avere un diritto di passaggio sul terreno della sito in Monteforte Irpino CP_1
in NCT al foglio 12 p.lla 3.
Dell'esistenza di tale diritto di passaggio non vi è traccia nei documenti prodotti dall'attore.
In buona sostanza parte attrice sostiene ch e la prova di tale servitù si rinvenga nel verbale di conciliazione afferente il giudizio promosso per la reintegrazione della servitù, innanzi alla pretura di LI da
[...]
e , con ricorso del CP_2 P_ _1
28.09.1977 contro , e successivamente ampliata fino a Persona_2
metri 3 con sentenza del Tribunale di LI del 1998 n. 911. I due documenti richiamati da parte attrice non presentano elementi utili alle tesi della stessa. Il verbale di conciliazione, infatti, non presenta alcun riferimento alle particelle di terreno su cui viene concessa la servitù di passaggio. Lo stesso appare poi vistosamente incompleto e non consente di verificare che si tratti dello stesso terreno atualmente della CP_1
Neppure la sentenza del Tribunale di LI n. 911/98 è utile alle tesi di parte attrice.
La stessa, infatti, amplia la servitù di passaggio a carico dei terreni dei convenuti e in Catasto alle particelle Parte_2 Controparte_4
79, 373, 82 ed 83 del foglio 7, e di in Catasto alle Controparte_5
particelle 80, 84 ed 85 del foglio 7.
Quindi alcun riferimento si rinviene al terreno identificato al N.C.T del
Comune di Monteforte Irpino al foglio 12, particella 3 di proprietà della sul quale, secondo la prospettazione dell'attore, esiste la servitù CP_1 di passaggio di cui si chiede accertarsi giudizialmente l'esistenza.
Nessun rilievo ai fini dell'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio ha poi l'ordinanza di reintegra nel possesso emessa dal
Tribunale di LI il 05.04.2017.
Difatti, “le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa petendi e petitum); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio (C. Cass civ. n. 14689/01; in senso conforme C. Cass. civ. n. 7747/99; C. Cass civ. n. 360/95 - C. Cass civ. n.
13450/16).
In assenza di domanda di accertamento della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, alcun rilievo ha inoltre la circostanza del materiale utilizzo della sevitù da parte dell'attore.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di LI, in persona del giudice unico GOP Avv.
Gianfranco Cardinale, definitivamente pronunciando,
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
CP_6
2. condanna , a rimborsare le spese di lite soste nute
[...] Parte_1
dalla che liquida in euro 2.552,00 per compenso, oltre CP_1
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge .
Così deciso il 09/01/2025.
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale