Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1)- Dr. Pietro Genoviva Presidente
2)- Dr.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 204/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 1003/2023, pubblicata il 2.05.2023 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 7.02.2025
tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca
[...] C.F._2
Aprile e Giuseppe D'Ippolito
-APPELLANTI- contro
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata da Parte_3 ed, a sua volta, quale sua procuratrice,da Parte_4 rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Mannocchi
[...]
-APPELLATA-
Conclusioni della parte appellante: “-In via preliminare e pregiudiziale, 1- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della e, per essa, Controparte_2 della e, per essa, della . In via principale, nel merito:
1-Accertare e CP_3 Controparte_4 dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
[...] previa reviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare l'appellata decaduta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori, non essendosi attivata nei confronti del debitore principale nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza del debito, come risulta per tabulas dalla documentazione in atti. Con riferimento al rapporto di C/C: -Accertare e dichiarare, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, che la medesima banca, senza averne titolo, ha addebitato agli attori importi non dovuti.
2-Accertare e dichiarare che gli appellanti non sono debitori di alcuna somma nei confronti dell'appellata. Condannare la convenuta, altresì, al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Conclusioni della parte appellata: “In via preliminare:- accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della unico soggetto evocato in giudizio, non nella qualità di Controparte_2 mandataria della dichiarata nel ricorso monitorio e nella comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata nel primo grado, bensì in proprio, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del presente appello per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta. In via principale:- rigettare integralmente il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1003/2023 (NRG 2655/2020) resa dal Tribunale di Taranto in data 22.04.2023, pubblicata in data 02.05.2023, notificata in data 22.05.2023”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2020, e Parte_2 Pt_1
quali fideiussori di proponevano opposizione al decreto
[...] Parte_5 ingiuntivo n. 167/2020 (RG n. 202/2020) emesso dal Tribunale di Taranto il 27 gennaio 2020, con il quale, su richiesta della -che agiva in nome e per conto di Controparte_2
la quale, a sua volta, agiva in nome e per conto di CP_3 Controparte_1 veniva ingiunto ad essi opponenti di pagare, nella qualità di fideuissori ed in solido con la debitrice principale in favore della l'importo Parte_5 Controparte_1 di € 29.140,86, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione eccepivano: 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della e, per essa, della e, per essa, Controparte_2 CP_3 della per la mancanza nel comunicato ex art. 58 T.U.B. Controparte_1 dell'indicazione dei criteri di individuazione dei crediti oggetto della cessione da parte della 2) la nullità ai sensi del provvedimento n. 55/2005 della NC CP_5
d'IA della fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti in data 10 gennaio 2007 e, più in particolare, la nullità delle clausole di reviviscenza (art. 2), di sopravvivenza (art. 8) e di rinuncia ai termini (art. 6), evidenziando che la nullità-anche parziale- di tale ultima clausola comporterebbe la reviviscenza dell'art. 1957 c.c. e, dunque, la decadenza dell'opposta dalla possibilità di chiedere l'escussione della fideiussione;
3) la nullità del contratto di c/c per difetto di forma scritta;
4) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, per difformità del numero seriale apposto sul documento contrattuale e per aver agito la ricorrente in base al solo saldaconto e non all'estratto conto richiesto dall'art. 50 del T.U.B.; 5) l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
6) l'illegittimo addebito di somme a titolo di C.M.S. sia perché non pattuita sia perché priva di causa;
7) l'illegale computo delle valute con incremento fittizio del tasso di interesse;
8) gli addebiti di spese di tenuta conto non previste in contratto.
Si costituiva la società con la procuratrice e, per Controparte_1 CP_3 essa, la mandataria con rappresentanza per contestare analiticamente Controparte_2
i motivi di opposizione ed, in particolare, per : 1) rivendicare, in merito all'eccezione preliminare, la piena titolarità del credito vantato nei confronti della
[...]
– e dei garanti e Controparte_6 Parte_2 Parte_1
– in quanto le era stato ceduto dalla in forza di contratto di cessione di CP_5 crediti stipulato in data 20 dicembre 2017, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.; 2) contestare l'applicabilità del provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 della NC d'IA, trattandosi di un contratto di fideiussione stipulato successivamente (10 gennaio 2007) all'accertamento da parte dell'autorità indipendente di una intesa illecita tra Istituti e non essendoci prova che la fattispecie denunciata fosse idonea ad alterare la libertà concorrenziale;
3) evidenziare che la contestazione relativa alla carenza di forma scritta era stata sconfessata dagli stessi opponenti, laddove riconoscevano che il contratto di c/c era stato sottoscritto tra la ” e la Controparte_6 ed, in merito alla contestazione inerente la variazione del Controparte_7 numero di conto corrente (n. 631228/59 – già n. 2494/11338), precisare che tale modifica era stata determinata dalla chiusura della filiale di Manduria della
[...]
a seguito della fusione per incorporazione di Controparte_7 Controparte_7 nella 4) allegare di aver dato prova del credito azionato, mediante la
[...] CP_5 produzione del contratto di c/c e delle relative condizioni e documento di sintesi, delle lettere di revoca e messa in mora, dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ed - in fase di merito - degli estratti conto analitici integrali;
5) contestare le eccezioni in materia di anatocismo, evidenziando che il contratto di c/c prevedeva la pari periodicità di capitalizzazione tra le parti, in ottemperanza alla delibera C.LC.R. del 9 febbraio 2000; 6) evidenziare, infine, che la doglianza inerente la presunta usurarietà del tasso era posta in maniera generica e priva di riscontro probatorio, mentre quella relativa alla asserita illegittimità degli addebiti delle somme non dovute era anch'essa fondata su argomentazioni generiche, oltre ad essere inammissibile in quanto relativa al rapporto negoziale, il cui esame in favore dei garanti risultava precluso dalla clausola di pagamento a prima richiesta.
Il Tribunale, rigettata la provvisoria esecuzione del decreto, con sentenza n.1003/2023 del 2 maggio 2023 rigettava l'opposizione, dichiarando: – che la notifica del ricorso monitorio unitamente al d.i. emesso dal Tribunale costituiva un valido strumento di conoscenza della intervenuta cessione del credito nei confronti del debitore ingiunto;
- che nel contratto di c/c stipulato il 2 ottobre 2006 le parti avevano espressamente determinato le spese di gestione del conto, avevano stabilito la medesima periodicità trimestrale per la chiusura del conto ed, infine, avevano determinato il tasso per il c.d. sconfinamento;
- che la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 del contratto di c/c era da ritenersi valida ed efficace in quanto frutto del legittimo esercizio di poteri inerenti l'autonomia privata di cui all'art. 1322 c.c.; - che, pertanto, l'eccezione di nullità del predetto art. 6 era infondata né, d'altra parte, gli opponenti avevano fornito la prova degli effetti positivi che avrebbe prodotto a loro vantaggio la declaratoria di nullità di detta clausola, rigettando così tale eccezione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., mancando, in definitiva, uno specifico e concreto interesse degli opponenti a conseguire la declaratoria di nullità parziale della fideiussione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
impugnavano la surrichiamata sentenza, censurando la stessa per aver il
[...]
Tribunale: (1) rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della banca nonostante la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, quale elemento necessario per provare la titolarità della posizione creditoria azionata in sede monitoria;
(2) ritenuto valida la fideiussione omnibus del 10 gennaio 2007, nonostante riproducesse lo schema ABI, censurato con il provvedimento della NC d'IA del 2 maggio 2005, eccependo altresì che la clausola derogatoria di cui all'art. 6 violasse gli artt. 33 lett. b) e r) e 36 del Codice del Consumo;
(3) assunto, a fondamento della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo, il contratto del 2 ottobre 2006 il quale, tuttavia, risulta sottoscritto da che è soggetto differente rispetto alla parte che l'aveva prodotto in Controparte_7 giudizio ( e, per essa, ). Controparte_2 CP_1
Si costituiva in giudizio la rappresentata da Controparte_1 [...] ed, a sua volta, quale sua procuratrice, Parte_3 Parte_4
- eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per
[...] carenza di legittimazione passiva della evocata in giudizio in proprio Controparte_2 anziché nella qualità di mandataria della come costituitasi nel Controparte_1 procedimento monitorio e nel successivo giudizio di opposizione. Nel merito, contestava la fondatezza delle doglianze proposte sostenendo, in particolare, la correttezza della pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la lettera di messa in mora del 12 maggio 2015 costituisse valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c..
Nel corso del giudizio di secondo grado, con ordinanza del 21 dicembre 2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, a seguito del deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 7 febbraio 2025, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente affrontare la questione sollevata con il primo motivo di appello e relativa alla legittimazione attiva della società appellante (“difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, della e, per essa, della e, per essa, Controparte_2 CP_3 della ), in quanto prodromica ad ogni altra valutazione. Con detto Controparte_4 motivo gli appellanti allegano l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere che la notifica del ricorso monitorio unitamente al d.i. abbia costituito un valido strumento di conoscenza della intervenuta cessione del credito nei confronti del debitore ingiunto. A dire degli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inefficace a provare la titolarità del credito in capo alla società opposta l'estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017 (doc. 3 della comparsa di costituzione di nel primo grado), relativo alla Controparte_4 cessione in blocco in favore di di un portafoglio di crediti Controparte_4 pecuniari di NC MPS, lamentandosi che ciò che non era stato provato era proprio che il credito preteso rientrasse nella cessione.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Non ignora questa Corte che secondo gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III 6.02.2024 n.3405, Cass. civ. sez. III 22.06.2023 n.17944), la cessione dei crediti, anche in blocco, non può dirsi provata con la sola produzione dell'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.58 TUB. Tuttavia, come ricorda la Suprema Corte, la prova della cessione può essere fornita senza vincoli di forma, anche per presunzioni. Orbene, nel caso in esame vi sono elementi indiziari sufficienti a dimostrare, a giudizio di questa Corte, l'avvenuta cessione del credito di cui al d.i. opposto dalla banca alla E tra gli elementi Controparte_1 presuntivi valorizzabili ai fini del giudizio circa l'assolvimento dell'onere probatorio vi rientrano senz'altro la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, (come rilevato, tra l'altro da Cass. civ. sez. III 22.06.2023 n. 17944) e gli altri elementi che di seguito si diranno. Ed allora, pur non attenendo gli incombenti previsti dall'art.58 TUB al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto, così come non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto, deve riconoscersi che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisca un forte elemento indiziario dell'esistenza di un atto di cessione. Non è infatti credibile che un soggetto (il cessionario) dia una così ampia pubblicità, peraltro facendosi identificare in Gazzetta Ufficiale, ad un fatto quale la cessione di crediti senza che sussista effettivamente detta cessione, assoggettandosi così al rischio di gravi effetti sotto il profilo civile e penale, sia nei confronti dei debitori ceduti, che del titolare effettivo dei crediti. La forma così “diffusa” della pubblicità della cessione e l'identificabilità di chi si dice cessionario sono, in sostanza, elementi indiziari molto forti, univoci e concordanti, dell'esistenza della cessione.
Forte valore indiziario dell'avvenuta cessione è anche l'indicazione in Gazzetta Ufficiale dei siti web su cui verificare l'avvenuta cessione, consentendosi così alle parti di effettuare una verifica della stessa operazione traslativa, nonché, soprattutto, l'indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati nel predetto avviso sulla G.U. (in tal senso, cfr Cass. civ. sez. I 20.07.2023 n. 21821; Corte d'Appello di Milano sent. n. 24.01.2023 n. 220).
Non può, inoltre, non rilevarsi la circostanza che la ha la Controparte_1 disponibilità del contratto di c/c e degli estratti conto (da cui il credito è sorto), evidentemente forniti alla cessionaria dalla cedente a seguito della cessione, così come risulta altresì rilevante la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente (a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria), non avendo il cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria (sul punto, cfr Cass. civ. sez. III 16.04.2021 n. 10200).
Gli elementi su descritti sono indizi gravi, precisi e concordanti della cessione operata dalla NC MPS all'odierna appellata.
In particolare, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 23.12.2017 attiene all'acquisto pro soluto da parte di dei crediti Controparte_1 pecuniari vantati da NC MPS S.p.A. e derivanti da “rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: • rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
• rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31.12.2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
• rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
• rapporti giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017…”.
Rilevato che il credito vantato dalla deriva Controparte_8 da un contratto di c/c acceso il 2 ottobre 2006, in ordine al quale e Parte_2 prestavano fideiussione, e che la decadenza del debitore principale dal Parte_1 beneficio del termine era già avvenuta alla data del 31.12.2006 (a seguito della lettera di messa in mora del 12.5.2015, prodotta in sede monitoria), si ritiene che il credito, oggetto del contendere, rientri nell'oggetto della cessione.
Nella descritta cornice ricostruttiva, la documentazione versata in atti ha un contenuto che non lascia incertezze sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione e, secondo il prudente apprezzamento di questa Corte, vi sono elementi concreti, come sopra richiamati, per ritenere provata la legittimazione attiva della predetta società, che ha assunto, quale cessionaria, la titolarità del credito azionato nei confronti degli appellanti. In tale contesto, significativi sono, come già richiamato, la disponibilità in capo ala cessionaria della documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente, degli estratti conto, l'esperita azione monitoria, la dichiarazione del cedente.
Nel merito, con riferimento al secondo motivo di appello, inerente alla nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dalle parti in data 10 gennaio 2007, lo stesso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In primis, non si condivide l'orientamento del giudice di primo grado secondo il quale non sussisterebbe l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. degli opponenti, in quanto, al contrario, è evidente che gli stessi avessero interesse concreto ed idoneo a conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile, consistente nella declaratoria di invalidità delle singole pattuizioni del negozio fideiussorio, come sopra richiamate, e nella conseguente possibilità di far valere l'intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Costituisce circostanza pacifica e non controversa, la coincidenza del contratto di fideiussione, concluso tra gli appellanti e l'istituto di credito dante causa dell'odierna appellata, rispetto allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'IA. In tale occasione, la NC d'IA, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha rinvenuto nell'applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di talune disposizioni di quel modello, un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett a), Legge “antitrust” n. 287/1990. In particolare, per quanto qui rileva, v'è perfetta coincidenza tra la clausola inerente alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (presente nell'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti in data 10 gennaio 2007) e la disposizione presente nello schema ABI censurato dall'Autorità Garante , perfettamente riproduttiva di quella inserita nella scheda contrattuale in atti. Nella fattispecie, al predetto art. 6, rubricato
“rinuncia ai termini”, si prevede che: “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/o o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. cui espressamente derogo/deroghiamo”.
Costituisce, altresì, elemento pacifico il fatto che il debitore principale sia stato costituito in mora con raccomandata del 12 maggio 2015, mentre la parte creditrice abbia diligentemente “continuate” le sue istanze contro il debitore ed i due fideiussori - giusta disposizione letterale dell'art. 1957 c.c.- soltanto in data 14 gennaio 2020 (data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, dalla cui opposizione è scaturito il presente giudizio).
Pertanto, ricorre senz'altro un'ipotesi di violazione dei termini previsti dalla norma codicistica per l'esercizio dell'azione recuperatoria nei confronti del debitore principale, cui consegue la liberazione del garante, il quale non resterebbe più obbligato verso il creditore, salvo diverso valido accordo tra le parti.
Né può sostenersi, come richiesto da parte appellata, che l'atto di costituzione in mora, rappresentato dalla lettera del 15.5.2015 indirizzata al debitore ed ai fideiussori, possa rappresentare un atto con il quale il creditore abbia “proposto le proprie istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate”, come testualmente richiesto dalla lettera dell'art. 1957 c.c., dovendosi trattare, a tal fine, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, qui condivisa (cfr. Cass. civ. n. 1724/2016; Cass. civ. n. 7502/2004), di iniziative di tutela giurisdizionalmente finalizzate all'ottenimento del pagamento, in via di cognizione ed in via di esecuzione, e non di atti stragiudiziali, quali la messa in mora del debitore.
La questione dirimente appare, quindi, la valutazione della deroga alle disposizioni dell'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 del contratto sottoscritto dalle parti, posto che, nel caso in cui tale disposizione dovesse ritenersi viziata da nullità - anche parziale -, l'effetto sarebbe quello di negare al creditore la possibilità di agire nei confronti del terzo fideiussore per recuperare i crediti rispetto ai quali abbia tardivamente agito nei confronti del debitore principale.
Sul punto non può non tenersi conto dell'evoluzione del diritto vivente in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990, la cui esistenza è stata positivamente riscontrata con il richiamato provvedimento dell'autorità garante n. 55 del 2 maggio 2005 e successivamente confermata da molteplici sentenze della giurisprudenza di legittimità e merito (da ultimo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 dicembre 2021 n. 41994).
Rispetto allo schema di contratto attraverso cui ha avuto luogo l'acclarata intesa anticoncorrenziale sanzionata dall'Autorità Garante, la successiva stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di intese illecite, concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), riproduce un analogo vizio funzionale, trattandosi di accordi la cui causa risulta illecita, perché contraria alla norma imperativa di cui all'art. 2 della L. 287/1990.
Trattasi, in merito, di una nullità “parziale”, come riconosciuto dalla stessa pronuncia delle SS.UU.: “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza”.
Ed inoltre, com'è stato condivisibilmente riconosciuto nella richiamata sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione civile, la tutela conferita dalla normativa antitrust è “piena”, perché riguarda anche il soggetto che si assume leso da una intesa restrittiva della libertà di concorrenza, anche laddove non sia parte della stessa intesa, ma sia soltanto parte del contratto concluso a valle dell'intesa a monte;
“…il tenore letterale della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 3, poi, è a sua volta inequivoco nello stabilire che 'le intese vietate sono nulle ad ogni effetto". E' del tutto evidente, infatti, che siffatta previsione - ed in particolare la locuzione "ad ogni effetto", riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima non soltanto la tutela risarcitoria, ma anche quella 'demolitoria', ovvero la legittimazione a chiedere ed ottenere la declaratoria di nullità tanto dell'intesa a monte quanto del contratto a valle (“Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust”)”.
Sulla scorta di tale acquisizione nomofilattica, ed in applicazione del combinato disposto degli artt. 1419 e 1339 c.c., “Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole” (così, sempre Cass. civ., SS.UU. n. 41994/2021).
D'altro lato, è stato anche riconosciuto come il Provvedimento di NC d'IA n. 55/2005, che ha statuito in ordine alla nullità delle clausole nn. 2-6-8 dello schema ABI di fideiussione omnibus del 2003 per violazione della normativa a tutela della libertà di concorrenza, costituisca, in sede processuale, una prova privilegiata della nullità parziale di una fideiussione bancaria, laddove in essa siano riprodotte le menzionate clausole negoziali del predetto schema ABI. E nel caso in esame tale coincidenza può dirsi adeguatamente dimostrata, anche in ragione del contegno difensivo della parte appellata, la quale non ha mai puntualmente sconfessato tale rilevante circostanza in fatto, limitandosi a contestarne la portata giuridica, e ciò in ragione della regola di giudizio prevista nel nostro ordinamento processuale dall'art. 115 c.p.c..
Dunque, deve ormai ritenersi pacifico che una fideiussione omnibus, che si uniformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003 con riferimento ad almeno una delle tre sopra riportate clausole (artt. 2, 6 e 8), va considerata e dichiarata parzialmente nulla e, quindi, improduttiva di effetti con riferimento alle clausole della medesima fideiussione conformi a quelle dello schema ABI del 2003 censurate dalla NC d'IA con il suindicato Provvedimento del 2005.
Ciò posto in termini generali, v'è da rilevare che non possa condividersi la tesi secondo cui laddove la fideiussione bancaria omnibus, oggetto di una determinata controversia, sia stata rilasciata al di fuori del menzionato periodo di indagine (ovvero prima o, come più spesso si verifica nella prassi, dopo tale periodo), il Provvedimento di NC d'IA n. 55/2005 perda la sua valenza di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale e quindi della nullità parziale della medesima fideiussione.
Secondo tale tesi, sarebbe invece necessario che l'attore soddisfi uno specifico onere probatorio su di esso incombente, ossia che dimostri non solo la coincidenza testuale tra le clausole contenute nella fideiussione oggetto di causa e quelle dello schema ABI del 2003, censurate dall'Autorità di Vigilanza, ma anche che, con riferimento specifico al periodo di sottoscrizione di tale fideiussione (non ricadente in quello compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005), sia stata posta in essere dagli istituti di credito italiani una nuova intesa anticoncorrenziale, analoga a quella accertata e sanzionata da NC d'IA limitatamente al suindicato arco temporale.
Com'è stato opportunamente segnalato dalla più recente giurisprudenza di merito (rif. Corte di Appello Milano sent. n. 1439/2024, nonché, in maniera quasi testualmente identica, nelle sentenze della medesima Corte nn. 524, 1315, 1441 e 2227 del 2024): “pur a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al Provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il Provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalla Suprema Corte, con la più volte citata sentenza n. 41994/2021, consente comunque di ravvisare la persistenza di un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust, abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, e che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito”.
In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal Provvedimento n. 55/2005, comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso anche di questa Corte, di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno allegato la corrispondenza delle clausole contrattuali della fideiussione del 10 gennaio 2007 a quelle sanzionate dall'Autorità di Vigilanza. Di contro, a fronte di ciò e dell'effettiva riproduzione nel testo negoziale di tutte e tre le clausole del modello ABI dichiarate nulle (ed, in particolare, di quella relativa alla rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. che maggiormente rileva), l'appellata non ha offerto una prova in grado di superare la presunzione di permanenza dell'intesa illecita nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata (gennaio 2007).
Senza trascurare il fatto che, tra l'epoca di stipulazione del contratto in atti (2007), e quella relativa all'istruttoria compiuta dall'Autorità Garante (2003-2005), erano intercorsi solo pochi anni, la perfetta coincidenza letterale dei due testi negoziali lascia supporre, più che ragionevolmente, che da parte dell'istituto di credito non vi fosse stata alcuna effettiva forma di adeguamento alle prescrizioni dettate dall'Autorità stessa.
In definitiva, espunta per nullità la clausola di deroga inserita nell'atto concessivo della garanzia, maturata la decadenza dalla garanzia fideiussoria per mancato adempimento degli oneri previsti dall'art. 1957 c.c., la domanda di condanna avanzata in via monitoria dall'odierna appellata va respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo qui opposto va revocato.
Restano assorbiti agli altri motivi di appello, stante la decisione di nullità parziale della fideiussione. L'accoglimento dell'appello comporta la condanna della Società appellata al pagamento in favore degli appellanti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per l'intero, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della complessità media della lite (criteri che consentono la determinazione dei compensi in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi di cui al D.M. 55/14), in € 6.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, per il primo grado di giudizio, nonché in € 5.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, per il secondo grado di giudizio, tutte da distrarsi in favore dei difensori antistatari, che ne hanno fatto rituale richiesta. Nulla per le spese, non avendo gli opponenti, odierni appellanti, corrisposto, secondo quanto emerge in atti, il C.U. in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1003/2023 del Tribunale di TARANTO, nel contraddittorio con in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
1) ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il d.i. opposto;
2) CONDANNA la Società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di e delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore degli Avv.ti Gianluca Aprile e Giuseppe D'Ippolito;
3) CONDANNA la Società appellata, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di e delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore degli Avv.ti Gianluca Aprile e Giuseppe D'Ippolito.
Così deciso in Taranto il 12.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva