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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 261/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 261/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa a questo giudice per la decisione in data 26.8.2024, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina Di Parte_1 C.F._1
Maro;
ATTORE-OPPONENTE
E
(c.f. e P.VA (già Controparte_1 P.VA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosaria Zaccaria;
[...]
CONVENUTO-OPPOSTO
E
; Controparte_3
TERZO Controparte_4
Oggetto: opposizione al pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 n. 0348201700000564000;
alla quale è riunita la causa iscritta al n. 352/2023 rg, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina Di Parte_1 C.F._1
Maro;
ATTORE-OPPONENTE E
(c.f. e P.VA , rappresentata e difesa Controparte_1 P.VA_1 dall'Avv.to Rosaria Zaccaria;
CONVENUTO-OPPOSTO
E ; Controparte_1
Parte_2
pagina 1 di 17 Oggetto: opposizione al pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 n. 03420223220000018005;
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio iscritto al n. 261/2021 RGAC.
Il Sig. premesso di svolgere la professione di agente di commercio per conto della Parte_1
che in data 18.04.2017 era venuto a conoscenza di un atto di pignoramento per un Controparte_3 importo complessivo di euro 279.882,13, di cui euro 222.965,17 per i carichi imposti, notificato da alla detta azienda, senza che si fosse proceduto a preventiva notifica ad Controparte_2 esso debitore dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.p.r.602/1973 e dell'atto di pignoramento;
premesso altresì che la aveva provveduto all'accantonamento delle somme oggetto del CP_3 pignoramento in ragione di 1/5 del proprio estratto provvigionale mensile, di talché solo su sua specifica richiesta egli, notato il ridotto accredito, aveva ricevuto chiarimenti dall'azienda come da mail del 18.4.2012 allegata al ricorso in opposizione proposto dinanzi il G.E.; premesso, ancora, di avere proposto opposizione, iscritta al n. 1807/2017 RG sez. EM avverso il detto pignoramento avente n. 0348201700000564000 ex art. 72 bis dpr 602/73 notificato da e che, all'esito della fase CP_5 sommaria, in adesione all'ordinanza resa dal G.E., aveva introdotto il giudizio di merito dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza, iscritto in data 2.02.2018 al n. 434/2018 RGAC;
premesso inoltre che il GdP, aveva accolto l'eccezione di incompetenza formulata da alla quale aveva CP_5 aderito il medesimo opponente, e pertanto, con ordinanza n. 1462/2020 del 30.10.2020 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e rimesso le parti dinanzi il tribunale competente ex artt. 9 e 27 cpc, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale di Cosenza in composizione collegiale che, in sede di reclamo proposto dal Sig. con ordinanza n.47/2018 del 4.4.2018 aveva accolto il reclamo Pt_1 proposto e sospeso la procedura esecutiva (cfr. l'ordinanza del Tribunale allegata che nel ritenere la competenza funzionale del Tribunale di Cosenza quale giudice dell'esecuzione, ha sospeso la procedura esecutiva in ragione della inesistenza della notifica del pignoramento al debitore), con atto di citazione notificato il 22.1.2021 ha riassunto innanzi l'intestato Tribunale il giudizio di opposizione, chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del titolo esecutivo dell' con consequenziale restituzione delle somme Controparte_6 indebitamente medio tempore riscosse;
- In subordine, rideterminare l'esatto ammontare del debito, secondo quanto risulterà dal giudizio, ovvero dall'eventuale riscontro sulla regolarità della notificazione delle singole cartelle di pagamento poste a base della pretesa creditoria;
- IN VIA
ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. A sostegno dell'opposizione ha riproposto i motivi di opposizione già formulati dinanzi il Giudice di Pace in sede di riassunzione del giudizio:
• inesistenza del pignoramento per mancata notifica dell'atto al debitore, motivo che integra opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. Ha evidenziato sul punto che nell'atto di pignoramento, per come riferito dal terzo pignorato, sarebbe riportato un indirizzo del contribuente (via Gioacchino Rossini in Castrolibero, invero risultante da visura della Camera di Commercio, cfr. la documentazione allegata da nella fase sommaria, fascicolo n.1807/2017 RG, ndr) che CP_5 Par non coinciderebbe con quello di residenza del sig. d ha allegato in proposito il certificato di pagina 2 di 17 sua residenza (via G. Amendola n. 10 in Trenta, Frazione Magli); che infatti, ha esposto, Pt_1 la notifica dell'atto di pignoramento, per quanto emerge dagli atti del fascicolo del Tribunale, non era andata a buon fine, stante la restituzione del plico al mittente per “indirizzo non sufficiente”, e che, ha rilevato parte opponente, sarebbe privo di collegamento con il contribuente. L'opponente ne ha dedotto l'insanabilità della notifica inesistente.
• nullità dell'atto di pignoramento ex art. 617 comma 2 c.p.c. per mancata notifica dell'intimazione di pagamento prevista all'art. 50, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (indicata nell'atto di pignoramento con il numero 03420179001655162000), che integra opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c.
• intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento, motivo che integra opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. L'opponente in proposito, precisato di avere adito nel merito la competente Commissione Tributaria in ordine alle cartelle relative ai crediti di natura esclusivamente esattoriale, ha limitato la relativa eccezione di prescrizione e conseguente opposizione all'esecuzione ai crediti relativi a sanzioni per violazioni al Codice della Strada, e, nello specifico, ai crediti portati dalle seguenti cartelle:
1. N. 03420010077993104000 per euro 85,34;
2. N. 03420010085623649000 per euro 189,39;
3. N. 03420010092880275000 per euro 396,35;
4. N. 03420020004397836000 per euro 82,55;
5. N. 03420050004486434000 per euro 343,76;
6. N. 03420050017369055000 per euro 198,75;
7. N. 03420050028681289000 per euro 601,09;
8. N. 03420060010811730000 per euro 108,86;
9. N. 03420060014916666000 per euro 76,53;
10.N. 03420060082530603000 per euro 282,85;
11.N. 03420070040370143000 per euro 286,55
12.N. 03420080018445877000 per euro 90,15;
13.N. 03420080037343679000 per euro 96,80;
14.N. 03420080039341462000 per euro 676,90;
15.N. 03420090012433212000 per euro 338,45;
16.N. 03420090030265150000 per euro 203,40;
17.N. 03420090035279062000 per euro 1.640,59;
18.N. 03420090043666349000 per euro 1.449,37;
19.N. 03420090048157441000 per euro 338,45;
20.N. 03420090049083906000 per euro 104,20;
21.N. 03420090052161289000 per euro 561,75;
22.N. 03420100004045807000 per euro 369,22;
23.N. 03420100004652226000 per euro 589,25;
24.N. 03420100008657488000 per euro 561,75;
25.N. 03420100026161005000 per euro 1230,40;
26.N. 03420100028020088000 per euro 203,40;
27.N. 03420110008268588000 per euro 336,35;
28.N. 03420110024282077000 per euro 628,55;
29.N. 03420110034818775000 per euro 199,42;
pagina 3 di 17 30.N. 03420110042628654000 per euro 637,75;
31.N. 03420110052011849000 per euro 2.061,30;
32.N. 03420120000524911000 per euro 318,50;
33.N. 03420120019341841000 per euro 4.375,35;
34.N. 03420120034852625000 per euro 196,60;
35.N. 03420120037128802000 per euro 2.464,25;
36.N. 03420120040947357000 per euro 3.974,20;
37.N. 03420120046114420000 per euro 3.478,25;
38.N. 03420130004560783000 per euro 657,00;
39.N. 03420130015533066000 per euro 1.611,94;
40.N. 03420130018347734000 per euro 1.625,80;
41.N. 03420130028295401000 per euro 1.283,50;
42.N. 03420130037703660000 per euro 5.950,01;
43.N. 03420140034452986000 per euro 475,25;
44.N. 03420140038982692000 per euro 768,00;
45.N. 03420150001506309000 per euro 134,25;
46.N. 03420150016634674000 per euro 150,15; con riguardo alle sole somme pretese a titolo di sanzioni per contravvenzioni al CdS.
Ha eccepito in proposito la mancata notifica delle dette cartelle nei termini di legge e, in subordine la prescrizione maturata per mancanza di atti interruttivi.
/// Disposta la rinnovazione della notifica all'agente della riscossione, del quale è stata dichiarata la contumacia all'udienza cartolare del 14.12.2021, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha precisato che: “…l'art. 4 comma 1 del decreto legge n. 119 del 23.10.2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17.12.2018, dispone che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati…”. Pertanto, ad integrazione dell'eccepita prescrizione, si chiede che il Giudice adito provveda all'annullamento delle cartelle di pagamento riportate nell'atto di citazione alle pagine 14 e 15 e più specificatamente di seguito indicate:
1. N. 03420010077993104000 per euro 85,34;
2. N. 03420010085623649000 per euro 189,39;
3. N. 03420010092880275000 per euro 396,35;
4. N. 03420020004397836000 per euro 82,55;
5. N. 03420050004486434000 per euro 343,76;
6. N. 03420050017369055000 per euro 198,75;
7. N. 03420050028681289000 per euro 601,09;
8. N. 03420060010811730000 per euro 108,86;
9. N. 03420060014916666000 per euro 76,53;
10.N. 03420060082530603000 per euro 282,85;
11.N. 03420070040370143000 per euro 286,55
pagina 4 di 17 12.N. 03420080018445877000 per euro 90,15;
13.N. 03420080037343679000 per euro 96,80;
14.N. 03420080039341462000 per euro 676,90;
15.N. 03420090012433212000 per euro 338,45;
16.N. 03420090030265150000 per euro 203,40
19. N. 03420090048157441000 per euro 338,45;
20.N. 03420090049083906000 per euro 104,20;
21. N. 03420090052161289000 per euro 561,75;
22. N. 03420100004045807000 per euro 369,22;
23. N. 03420100004652226000 per euro 589,25;
24. N. 03420100008657488000 per euro 561,75; 26. N. 03420100028020088000 per euro 203,40;…”. Ha formulato quindi richiesta di stralcio automatico di dette cartelle di importo residuo fino a mille euro emesse entro il 2010, con conseguente annullamento del debito, insistendo, in subordine, nella eccezione di prescrizione. Disposta l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione iscritto al n. 1807/2017 RG Sez. EM, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2023.
///
In data 26.11.2023 con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando in via preliminare la pendenza, innanzi
[...] questo medesimo giudice, di altro giudizio di opposizione endoesecutiva proposta dal medesimo Sig. ed avente ad oggetto altro pignoramento ex art. 72-bis e 48-bis del Dpr 602/73 ed Parte_1 iscritta al n. 352/2023, con udienza fissata al 28.11.2023. Nel merito, l'opposta ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza CP_5 dell'opposizione, evidenziando la regolare notifica degli atti presupposti e sottesi all'atto di pignoramento e la conseguente irretrattabilità del credito nonché l'inefficacia della eccezione di prescrizione, in quanto genericamente formulata.
/// All'udienza del 12.12.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio del terzo pignorato
, quale litisconsorte necessario (Cass. Sez. III civile, 22 febbraio 2023) e la causa è Controparte_3 stata rinviata all'udienza del 28.5.2024, riservando alla detta udienza ogni determinazione in ordine alla istanza di riunione al giudizio della causa successivamente iscritta.
///
Il giudizio iscritto al n. 352/2023 RGAC. Il Sig. , premesso che in data 28.02.2022 ha notificato l'atto di pignoramento Parte_1 CP_5 n. 03420223220000018005 ex art. 72 bis dpr 602/1973 per un importo complessivo di € 73.678,60 e che “terzo pignorato è la medesima per un “
contro
-credito” pari ad Controparte_1
€ 5.506,00 vantato dal ricorrente a titolo di spese ed onorari di lite liquidati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza nell'ambito di un giudizio di impugnazione di cartelle di pagamento. Nell'atto ivi impugnato, infatti, si è appreso che il creditore, per il tramite della propria Direzione tecnologie ed innovazione, è venuto a conoscenza dell'ordine di pagamento in favore del sig.
dell'importo di € 5.506,00 e, pertanto, si è determinato a pignorare detto importo avvalendosi Pt_1 della procedura ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 e ponendo a base dell'esecuzione alcuni avvisi e cartelle di accertamento”; premesso, inoltre, di avere proposto opposizione avverso il detto pagina 5 di 17 pignoramento con ricorso iscritto al n. 1083/2022 R.G. Sez. EM e che il GE, rilevato l'intervenuto parziale pagamento, (essendo state le somme accreditate e quietanzate il 24/02/2022 sulla cartella 03420120019341841, per come dichiarato in atti dal medesimo agente della riscossione) con ordinanza comunicata il 2.11.2022 ha dichiarato non esservi luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensione della procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, con atto di citazione notificato in data 30.1.2023, ha qui riassunto il giudizio, iscritto al n. 352/2023
RG, formulando istanza di sospensione ex art 295 c.p.c. di questo nuovo giudizio, attesa la pendenza del giudizio di opposizione endoesecutiva avverso il primo pignoramento (nell'ambito della quale opposizione -in sede di reclamo- è stata sospesa la procedura esecutiva) iscritto al n. 261/2021, avente ad oggetto 18 delle 26 cartelle azionate con tale nuovo pignoramento , fra cui “la cartella
“quietanzata” in virtù del pignoramento diretto”. L'opponente ha dedotto la conseguente illegittimità del nuovo pignoramento e l'abuso dello strumento del pignoramento diretto da parte dell'agente della riscossione, essendo già in corso un giudizio di accertamento del credito.
Ha chiesto, in subordine, “verificare l'illegittimità della pretesa, ovvero l'irrimediabile prescrizione del diritto di credito sotteso alla cartella di pagamento quietanzata, ovvero la n.
0342012001934141000. A tal fine, si chiede espressamente che la convenuta agenzia di riscossione depositi in giudizio tutti gli atti dell'esecuzione in corso, ovvero la notifica della cartella oltre che degli atti interruttivi della prescrizione, le eventuali diffide ad adempiere - per ogni necessaria verifica (ai sensi dell'art. 57 co.2
D.P.R. 620/73). E infatti, la regolarità a procedere all'esecuzione è contestata in virtù della nullità del titolo esecutivo (che, nella fattispecie, è rappresentato dalla singola cartella) - essendo obbiettivo di questa difesa dimostrare che non è stata notificata nei termini di legge o in subordine, non vi sono atti interruttivi e, dunque, è irrimediabilmente prescritta. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'iscrizione a ruolo della somma dovuta….”; ed ha concluso chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare, emettere ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. alla luce della pendenza del giudizio pregiudiziale iscritto al n. 261/2021 RGAC di Codesto Tribunale;
- In subordine e nel merito, accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del titolo esecutivo dell' , ovvero della cartella di Controparte_1 pagamento 03420120019341841 – con consequenziale restituzione all'attore delle somme indebitamente riscosse per l'importo di € 5.506,00;….Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
/// si è costituita in data 3.5.2023 ed ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità e CP_5 improcedibilità nonché l'infondatezza dell'opposizione. Ha eccepito in via preliminare ed assorbente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario in ordine ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
03420140038982692000, 03420160022645689000 03420170031784441000 03420180011300160000
03420190000311886000 03420190004962702000 03420190011728448000, 03420190016468721000
03420190018710728000, relative a crediti tributari;
si è opposta alla istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., rilevando che l'esecuzione riguarda crediti differenti rispetto a quelli azionati con il primo pignoramento;
ha dedotto la legittimità della sua azione esecutiva, in considerazione del fatto pagina 6 di 17 che non è intervenuto provvedimento giurisdizionale di sospensione della loro efficacia esecutiva e che nessun provvedimento di sospensione giudiziale dell'esecuzione è stato ad essa opposta notificato. Ha eccepito inoltre la genericità della eccezione di prescrizione formulata da parte opponente. Ha chiesto quindi: “In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, la propria incompetenza per materia relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420140038982692000, 03420160022645689000 03420170031784441000 03420180011300160000
03420190000311886000 03420190004962702000 03420190011728448000, 03420190016468721000, 03420190018710728000 aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e rimettere le parti dinanzi al
Giudice Tributario competente, ovvero dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza. Ancora in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc atteso che l'atto di pignoramento per cui è causa è stato emesso in forza di ulteriori cartelle non oggetto del giudizio iscritto al N.
261/2021. Nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
siccome infondata in fatto e in diritto, mantenendo indenne
[...] Controparte_1
dal pagamento delle spese, diritti e onorari, in quanto il comportamento della stessa è
[...] stato conforme agli obblighi imposti dalla legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Con ordinanza del 17.5.2023 è stata disattesa l'istanza di sospensione del giudizio e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.11.2023 ore 09,45 al fine della eventuale riunione con la causa di più antica iscrizione, ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase sommaria della opposizione, iscritto al n. 1083/2022 RG Sez. Mob. All'udienza del 28 novembre 2023 è stata disposta in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, in quanto litisconsorte necessario, con rinvio della causa al 28 maggio 2024.
/// Alla successiva udienza del 28.5.2025, dato atto della notifica al terzo pignorato dell'atto di CP_5 opposizione proposta (e provvedimento di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti), questo giudice, ritenuta la connessione parzialmente soggettiva e parzialmente oggettiva, ha disposto riunirsi la causa iscritta al n. 352/2023 RG a quella avente rg 261/2021 e, dichiarata la contumacia dei terzi pignorati, e ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Controparte_3 CP_5 Il procuratore di parte attrice ha insistito per l'accoglimento della domanda e quindi nell'eccezione di prescrizione delle cartelle poste alla base dei pignoramenti attesa l'insufficienza della documentazione allegata da controparte;
il procuratore della convenuta si è riportato alle conclusioni rassegnate CP_5 nelle memorie difensive e di costituzione e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La sola parte opponente ha depositato comparsa conclusionale, allegando sentenza della CTP di
Cosenza n. 810/2021 del 14.1/4.2.2021, produzione da considerarsi tardiva.
*******************
In via preliminare va precisata l'autonomia delle cause riunite e delle prove acquisite e degli elementi di prova in esse rispettivamente allegati, sicché “le prove acquisite in una causa non possono essere utilizzate nell'altra esonerando la parte dal relativo onere probatorio, ma ciascuna causa deve essere decisa in base alle prove in essa proposte, ancorché possano essere comuni - oltre i principi di diritto applicati - anche i criteri di valutazione delle stesse” (Cass. 2664/2006; cfr. altresì Cass. 19373/2017)
pagina 7 di 17 L'opposizione iscritta al n. 261/2021 R.G. In via ancora preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti portati dalle cartelle N. 03420010077993104000 per euro 85,34; N. 03420010085623649000 per euro 189,39; N. 03420010092880275000 per euro 396,35; N. 03420020004397836000 per euro
82,55; N. 03420050004486434000 per euro 343,76; N. 03420050017369055000 per euro 198,75; N.
03420050028681289000 per euro 601,09; N. 03420060010811730000 per euro 108,86; N.
03420060014916666000 per euro 76,53; N. 03420060082530603000 per euro 282,85; N. 03420070040370143000 per euro 286,55; N. 03420080018445877000 per euro 90,15; N.
03420080037343679000 per euro 96,80; N. 03420080039341462000 per euro 676,90; N.
03420090012433212000 per euro 338,45; N. 03420090030265150000 per euro 203,40; N.
03420090035279062000 per euro 1.640,59; N. 03420090043666349000 per euro 1.449,37; N.
03420090048157441000 per euro 338,45; N. 03420090049083906000 per euro 104,20; N. 03420090052161289000 per euro 561,75; N. 03420100004045807000 per euro 369,22; N.
03420100004652226000 per euro 589,25; N. 03420100008657488000 per euro 561,75; N.
03420100026161005000 per euro 1230,40; N. 03420100028020088000 per euro 203,40 (ovvero le cartelle dal n. 1 al n. 26 dell'elenco riportato alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione relativo alla causa iscritta al n. 261/2021 rg.) in ragione dell'annullamento ex lege dei singoli carichi (cfr. altresì l'estratto di ruolo allegato da parte attrice fra i documenti relativi al fascicolo della causa introdotta dinanzi il Giudice di Pace) affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il cui Controparte_7 importo residuo sia fino a mille euro, disposto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018. A) L'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. In via ancora preliminare deve rilevarsi l'improponibilità del motivo di opposizione con il quale è stato contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per essere intervenuta la prescrizione CP_5 del credito portato dalle restanti cartelle dalla 27^ alla 46^ dell'elenco riportato alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione. Con il ricorso depositato il 21.4.2017, iscritto al n. 1807/2017 R.G., introduttivo della fase sommaria dell'opposizione, il Sig. ha proposto opposizione avverso il pignoramento eccependo Parte_1 la mancata notifica dell'atto di pignoramento -evidenziando inoltre che la notifica dell'atto era stata tentata ad un indirizzo che non coincideva con quello di residenza dell'opponente- e la sua inesistenza senza possibilità di sanatoria;
eccependo altresì l'illegittimità del pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/197; formulando richiesta a che depositasse CP_5 in giudizio “tutte le notifiche delle cartelle relative alla pretesa creditoria per ogni necessaria verifica (ai sensi dell'art. 57 co. 2 DPR 602/73)…” riservandosi poi “di contestarne vizi procedurali oltre che eccezioni di nullità e/o prescrizione” e non formulando, a seguito della costituzione nella fase sommaria di , neanche all'udienza del 18.10.2017 dinanzi al G.E., Controparte_1 eccezioni in ordine ad una intervenuta prescrizione.
Tale motivo di opposizione, con il quale è stata eccepita la prescrizione -maturata sia per mancata notifica delle cartelle sia successivamente alla notifica delle cartelle per mancanza di idonei atti interruttivi, integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., ed è stato formulato per la prima volta dinanzi il Giudice di Pace in sede di introduzione del giudizio di merito, quindi nel presente giudizio di riassunzione a seguito della pronunzia di incompetenza emessa dal
Giudice di Pace, pertanto -e trattasi di questione meramente processuale, rispetto alla quale le parti alcun profilo difensivo avrebbero potuto involgere- in violazione del modello legale di opposizione pagina 8 di 17 endoesecutiva che prevede la preventiva proposizione del ricorso (e dei relativi motivi di opposizione) nella fase sommaria. Unanime sul punto è la giurisprudenza di legittimità e di merito, tenuto conto del principio di dritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena»; «l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo;
la nullità resta sanata per raggiungimento dello scopo se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione del giudice, diverso da quello dell'esecuzione, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, in cui l'opponente richieda di procedersi in tal senso;
resta fermo peraltro che laddove il mancato tempestivo inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, e che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo» (Cass. 25170/2018). Ed ancora, “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617
c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge”. (Cass. 31068/2023). Nel caso in esame va esclusa qualsivoglia ipotesi di sanatoria, non potendosi qualificare quale ricorso rivolto al G.E. l'opposizione con la quale è stata eccepita la prescrizione, infatti contenuta negli atti di riassunzione proposti dapprima dinanzi al GdP e successivamente dinanzi all'intestato Tribunale per l'introduzione del giudizio di merito.
/// B) L'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. In ordine alle contestazioni relative alla inesistenza (per mancata notifica dell'atto di pignoramento) ed alla nullità del pignoramento (per mancata notifica degli atti presupposti), che integrano pagina 9 di 17 un'opposizione agli atti esecutivi, la causa può essere decisa secondo il criterio della ragione più liquida, ovverossia sulla base della soluzione di una questione assorbente, essendo fondata l'eccezione di inesistenza del procedimento esecutivo e dell'atto di pignoramento per la mancata notifica del medesimo, per come emerge dall'esame degli atti, ivi compresi gli atti relativi al fascicolo della opposizione nella fase sommaria iscritto al n. 1807/2017 RG sez. E.M., qui acquisito (e si ricorda in proposito che “nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale”, Cass. 26116/2021). L'eccezione in ordine alla omessa notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato è da qualificare quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per la quale ricorre comunque la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 D.P.R. 602/1973, per i vizi relativi al medesimo atto di pignoramento ed alla sua notifica (Cass. 15036/2001). L'opposizione inoltre risulta proposta tempestivamente con ricorso depositato in data 21.4.2017, nel rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla conoscenza di fatto dell'atto (Cass. 18723/2017) comunicato al debitore dal terzo pignorato TI TA PA con mail del 18.4.2017, di cui parte opponente ha allegato copia nel fascicolo della fase sommaria n.
1807/2017 RG sez. Em. Occorre premettere che, per come previsto all'art. 60 DPR 600/1973, “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile…”, ovvero anche dal messo comunale o da messi speciali autorizzati dall'ufficio “…d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell;
Controparte_1
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno succesivo a quello di affissione;
….Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
pagina 10 di 17 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' VA….”. La notifica ai sensi dell'art. 14 dlgs. 159/2015 ratione temporis applicabile per le notifiche degli atti da eseguirsi sino al 30.6.2017 (cfr. altresì l'art. 60 dpr. 600/73 comma 6 introdotto ex dl. 193/2016 e applicabile, invece, alle notifiche degli atti da eseguirsi a far data dall'1.7.2017) può essere eseguita con le “modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)….. Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.”. Nel caso in esame al fine di documentare la procedura seguita dall'agente della riscossione per la CP_5 notifica dell'atto di pignoramento, ha allegato un estratto, di cui non è individuabile -ed è rimasta non specificata- la provenienza, relativo al deposito della notifica presso Infocamere e pedissequa comunicazione datata 6.4.2012, a mezzo raccomandata, al contribuente Sig. Parte_1 all'indirizzo di Castrolibero Via Giacchino Rossini (risultante dal registro delle imprese, relativo all'impresa individuale intestata all'opponente) di avvenuta notifica mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio e di richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito, non essendo stato rinvenuto presso il registro INI-Pec un indirizzo di posta elettronica. Nell'estratto sono indicati, quali eventi, la notifica in data 26.2.2012 e l'affissione all'albo in data 8.5.2012. Ha allegato poi la stampa dal portale di circa l'esito della spedizione Controparte_2 della raccomandata, spedita a mezzo posta privata, che riporta sul relativo modulo, quale esito della notifica, “restituito” con la motivazione “indirizzo insufficiente” mentre non risulta allegato avviso di ricevimento con relativa relata di notifica circa l'attività compiuta dall'incaricato. Trattasi di annotazioni circa le attività di verifica e notifica effettuate che tuttavia non consentono di verificare l'effettività e la compiutezza della notifica eseguita mediante pubblicazione sul sito di InfoCamere. L'incompiutezza del procedimento notificatorio dell'atto di pignoramento emerge ulteriormente dalla mancata notifica dell'avviso. La Corte di Cassazione SS.UU. 14917/2016, ai fini della distinzione fra nullità e inesistenza della notifica -nell'evidenziare il superamento della tesi che include il requisito del collegamento tra il luogo di destinazione ed il soggetto destinatario della notifica fra gli elementi strutturali della notificazione, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione (con la conseguenza che l'assenza di tale collegamento ricade piuttosto nell'ipotesi della nullità “sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice”-, ha definito i confini della inesistenza della notifica: “La notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo indicato nel paragrafo precedente. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo
pagina 11 di 17 da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge” ed ha conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: “l'inesistenza della notificazione …(…)..è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi,
"ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Alla luce del parametro individuato dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare l'attività di notifica, sia o meno omessa, deve concludersi che la procedura di notifica seguita dall'agente della riscossione mediante deposito presso la Camera di Commercio e pubblicazione del relativo avviso nel sito Infocamere, ed avviso dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, non è stata compiutamente documentata nelle sue diverse fasi ed è rimasta non completata, non essendo stata eseguita la consegna, da intendersi in senso lato, al contribuente dell'avviso a mezzo raccomandata delle modalità di notificazione dell'atto e deve quindi ritenersi del tutto mancante degli elementi che, imprescindibilmente, consentono di individuarla quale compiuto procedimento notificatorio. La notifica al debitore dell'atto di pignoramento, pertanto, è da ritenersi inesistente. E l'omessa notifica dell'atto di pignoramento nei confronti del debitore esecutato –quale totale mancanza dell'atto notificatorio e/o degli elementi costitutivi del procedimento notificatorio (Cass. 26903/2018; SS.UU. 14917/2016)- non è suscettibile di rinnovazione ed è insanabile, non essendo dato disporre la rinnovazione di atto inesistente: cfr. ex multis Cass. Civ. n. 7358/2010) ed anche l'opposizione con la quale è stata eccepita la mancata notifica al debitore dell'atto del pignoramento non è atto idoneo a sanare (per raggiungimento dello scopo) tale inesistenza. Ancora, alla mancata notifica del pignoramento consegue l'inesistenza della ingiunzione di cui all'art. 492, comma 1, c.p.c.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2857/2015 ha evidenziato la riconducibilità della speciale procedura espropriativa disciplinata all'art. 72 bis DPR 6027/1973 alla forma del pignoramento presso terzi ai sensi dell'art 543 c.p.c. dovendosi estendere al pignoramento esattoriale alcune delle previsioni normative del codice di rito in materia, nel rispetto della peculiarità della procedura esattoriale caratterizzata da ordine di pagamento diretto, che si sostituisce all'ordine che viene formulato pagina 12 di 17 al debitor debitoris di pagamento del credito all'agente della riscossione e dalla assenza di un intervento del giudice, non essendo previsto un passaggio dinanzi l'Autorità giudiziaria al fine di acquisire la dichiarazione del terzo ed al fine di emissione della ordinanza di assegnazione, in quanto tali fasi nella procedura esecutiva esattoriale ex art. 72 bis dpr 602/73 si esauriscono con l'ottemperanza da parte del terzo pignorato all'ordine di pagamento. La Corte, con la detta pronuncia, ha inoltre affrontato la questione della necessità della notifica del pignoramento previsto dall'art. 72 bis DPR 602/73 al debitore, evidenziando in sostanza che la procedura non si esaurisce in un rapporto 'a due' fra l'agente della riscossione ed il debitor debitoris. In merito ha infatti rilevato che “La norma non prevede espressamente che tra i destinatari della notifica dell'ordine di pagamento vi sia il debitore. Sebbene della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata (in un caso in cui, peraltro, come è prassi operativa degli agenti della riscossione, il debitore aveva ricevuto comunicazione dell'ordine impartito al terzo suo debitore), tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a
Costituzione, sia perché i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perché possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore.
D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come ... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicché non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi…“ (Cass. 2857/2015 in motivazione).
La necessità della notifica del pignoramento al debitore, infatti, oltre a rispondere alle esigenze di tutela dei diritto del debitore è strettamente connessa all'ingiunzione al debitore esecutato, ai sensi dell'art. 492 comma 1 cod. proc. civ., “di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore ….i beni che si assoggettano all'espropriazione…” ingiunzione che la giurisprudenza qualifica quale requisito essenziale dell'atto, la cui mancanza determina l'inesistenza (Cass.
2473/2009) ovvero la nullità del pignoramento (Cass. 8408/2011 in tema di pignoramento immobiliare;
Cass. 20706/2018 in tema di pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 che ha evidenziato che “….nel caso di omissione dell'ingiunzione di cui dell'art. 492 c.p.c., comma 1, deve dichiararsi la nullità del pignoramento…”. L'ingiunzione, infatti, è finalizzata a vincolare al soddisfacimento del creditore istante il credito o il diritto del debitore esecutato, ed é elemento strutturale essenziale per la funzione dell'atto, e, stante la sua natura recettizia, deve essere rivolta specificamente e direttamente al debitore esecutato e deve essere contenuta nell'atto di pignoramento che si completa con la notificazione, non rilevando la pagina 13 di 17 conoscenza che il debitore abbia avuto dell'atto per altra via (cfr. Cass. Civ. n. 6941/1988 e Cass. 5114/77) e la cui mancanza determina, in definitiva, e più esattamente, stante la mancanza di un elemento essenziale dell'atto, l'inesistenza dell'atto di pignoramento. Segue pertanto conforme declaratoria.
/// L'opposizione iscritta al n. 352/2023 R.G. Il Sig. con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ha limitato la sua Pt_1 contestazione ed il thema decidendum, rispetto a quanto proposto con il ricorso dinanzi il GE. Non ha reiterato, infatti, con l'atto di citazione, la contestazione, sostanzialmente formulata con il ricorso in opposizione introduttivo della fase sommaria, circa la mancata notifica delle cartelle coincidenti con quelle sottese al precedente pignoramento e la contestazione di cui al ricorso circa la mancata notifica delle cartelle ulteriori (precisamente dalla 19^ alla 26^, oltre agli avvisi di accertamento 27^ e 28^ dell'elenco riportato nel nuovo atto di pignoramento) rispetto a quelle coincidenti con quelle sottese al primo pignoramento di cui all'elenco contenuto nel nuovo atto di pignoramento. Si aggiunga che, in ogni caso, avrebbe dovuto rilevarsi in proposito il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di natura tributaria. Con l'atto di citazione l'opponente ha reiterato anzitutto di avversare il diritto dell' CP_7 Riscossione a procedere ad esecuzione forzata con l'atto di pignoramento n. 03420223220000018005, notificatogli il 28.2.2022, rilevando che 18 fra le cartelle azionate erano state azionate già con il precedente atto di pignoramento e che, a seguito della opposizione proposta avverso detto pignoramento, il Tribunale (in sede di reclamo) aveva sospeso la procedura esecutiva. Ha quindi dedotto l'illegittimità di questo nuovo pignoramento perché posto in essere al fine di eludere la sospensione disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. in relazione al precedente pignoramento, e senza aspettare l'esito della relativa causa di opposizione per la quale si attendeva l'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ha formulato istanza di sospensione del giudizio. Tale contestazione, da qualificare quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., non é fondata. Invero, per come prima esposto, la sospensione della procedura esecutiva n. 0348201700000564000 è stata disposta in sede di reclamo dal Tribunale, che ha ritenuto fondata la contestazione ex art. 617 comma 2 c.p.c. relativa alla illegittimità dell'atto di pignoramento;
la decisione non ha riguardato il merito della pretesa impositiva portata dalle singole cartelle sottese al detto pignoramento;
né risulta provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli sottesi al pignoramento in oggetto, rimasto sospeso per vizi propri dell'atto. Si ricorda in proposito che “È giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude ne' rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti….Ne deriva che il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (confr. Cass. civ. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. civ. 22 luglio 1991,
n. 8164). Nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena
pagina 14 di 17 soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo….” (Cass. 18161/2012, che ha evidenziato come in caso di pendenza di più procedure esecutive fra medesime parti e per medesimo petitum e per medesimo titolo, il rimedio è rappresentato dalla riunione -non configurabile nel caso in esame di esecuzione esattoriale- delle procedure).
Ne consegue la possibilità e legittimità del procedente di agire in forza del medesimo titolo esecutivo mediante notifica di altro pignoramento, cosicché tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
/// Quanto al motivo di opposizione formulato in via subordinata, va rilevato anzitutto che, rispetto alla contestazione formulata con il ricorso in opposizione, con il quale il Sig. ha sostanzialmente Pt_1 reiterato la contestazione della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese al primo pignoramento, l'opponente nell'introdurre la causa di merito, ha limitato (per come espressamente enunciato nell'atto e sopra riportato nell'esposizione del fatto) l'eccezione di prescrizione al solo credito portato dalla cartella 03420120019341841000 (dell'importo di euro 5.866,41 oltre euro 5,88 per diritti di notifica come da intimazione di pagamento 03420219000888244000), evidenziando che era intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato, per come specificato da parte opposta che, nelle note di trattazione scritta depositate nella fase sommaria in data 27.10.2022, aveva dichiarato che “Le somme sono state accreditate e quietanzate il 24/02/2022 sulla cartella 03420120019341841”, e ciò in esecuzione del pignoramento diretto n. 03420223220000018005 oggetto dell'opposizione iscritta al n. 1083/2022 RG sez. EM (poi riassunta nel giudizio iscritto al n. 352/2003 RG.). Tale essendo il thema decidendum, come limitato da parte attrice con l'atto di citazione, va premesso che non si pone questione di difetto di giurisdizione del G.O., atteso che la cartella è relativa al pagamento di sanzioni per violazione al Codice della Strada, in ordine alle quali ricorre la giurisdizione del giudice ordinario. Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente è fondata. Occorre evidenziare in proposito che non assume pregio l'eccezione formulata da parte convenuta di genericità della detta eccezione;
invero l'opponente sia nel ricorso in opposizione che successivamente, nell'introdurre il giudizio di merito, ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle cartelle -ed, ora, della sola cartella 0342012001934141000- per mancata notifica delle cartelle ovvero per la mancata notifica di atti interruttivi, con ciò indicando, in via alternativa, i dati fattuali del decorso del termine di prescrizione. Emerge dall'estratto di ruolo, come detto, che la cartella n. 0342012001934141000 riguarda crediti per violazioni al Codice della Strada, risalenti tutte all'anno 2009, la cui prescrizione è quinquennale. La procedente , nel produrre documentazione relativa alla notifica di Controparte_1 altre cartelle sottese al pignoramento, non ha fornito prova della notifica della detta cartella, che nell'atto di pignoramento ha indicato come notificata 23.1.2013. Ader, inoltre, al fine di fornire prova della notifica di idonei atti interruttivi della prescrizione, ha allegato la relata di notifica in data 26.11.2015 di un avviso di intimazione n. 03420159020671373000, senza tuttavia allegare il relativo atto di intimazione, di talché non è dato verificare se la cartella in questione fosse oggetto della detta intimazione. Ne deriva, stante la mancata prova della notifica della detta cartella, anzitutto che l'intimazione di pagamento è stata notificata comunque oltre il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria e che, in ogni caso, non è stato dimostrato che l'intimazione notificata il 26.11.2015 riguardasse anche la detta cartella.
pagina 15 di 17 ha allegato altresì successive intimazioni di pagamento: la n. 03420219000888244000, avente ad CP_5 oggetto anche la cartella in esame, tuttavia notificata -mediante deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) DPR 600/73- con pubblicazione nell'albo pretorio dal 16 al 17 marzo 2022; la n. 03420209002180456000, di cui non ha allegato la relata di notifica;
la relata di notifica in data 3.2.2022 relativa alla intimazione di pagamento n. 03420229000134725, intimazione, quest'ultima, non prodotta in atti. Trattasi di atti che, in quanto notificati oltre il termine quinquennale decorso dalla esigibilità del credito ovvero, quanto alle relate di notifica, non indicativi del contenuto dell'atto notificato, non sono idonei ad interrompere la prescrizione.
Deve pertanto concludersi che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione al CP_5 credito portato dalla cartella n. 0342012001934141000 in quanto prescritto, con la conseguenza che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il pignoramento n. 03420223220000018005 deve essere annullato limitatamente al detto credito. L'annullamento solo parziale del pignoramento è ostativo all'accoglimento della domanda di condanna di alla restituzione delle somme riscosse. CP_5
/// Tutto quanto sopra ritenuto, va dichiarata l'improponibilità della opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. con la quale è stata eccepita la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle dalla 27^ alla 46^ dell'elenco riportato alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione iscritto al n. 261/2021 RG, azionate con l'atto di pignoramento n. 03484201700000564000; inoltre, in accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento n. 034842017000005640, il predetto pignoramento deve essere annullato, stante l'inesistenza della sua notifica;
altresì, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento n. 03420223220000018005, il detto atto di pignoramento deve essere annullato limitatamente al credito portato dalla cartella n.
0342012001934141000.
Le spese di lite, compensate in ragione di 1/2 per la reciproca soccombenza, vanno poste a carico della convenuta per la sua prevalente soccombenza e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Compensate le spese nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, per quanto in parte motiva:
1) dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'opposizione al pignoramento n.
03484201700000564000 con riguardo ai crediti portati dalle cartelle N.
03420010077993104000; N. 03420010085623649000; N. 03420010092880275000; N.
03420020004397836000; N. 03420050004486434000; N. 03420050017369055000; N. 03420050028681289000; N. 03420060010811730000; N. 03420060014916666000; N.
3420060082530603000; N. 03420070040370143000; N. 03420080018445877000; N.
03420080037343679000; N. 03420080039341462000; N. 03420090012433212000; N.
03420090030265150000; N. 03420090035279062000; N. 03420090043666349000; N.
03420090048157441000; N. 03420090049083906000; N. 03420090052161289000; N. 03420100004045807000; N. 03420100004652226000; N. 03420100008657488000; N. 03420100026161005000; N. 03420100028020088000, in ragione dell'annullamento ex lege dei pagina 16 di 17 relativi debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, disposto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018; 2) dichiara improponibile l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. con la quale è stata eccepita la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle dalla 27^ alla 46^ dell'elenco riportato alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione iscritto al n. 261/2021 RG, azionate con l'atto di pignoramento n. 03484201700000564000; 3) accoglie l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento n. 034842017000005640 e, per l'effetto, annulla il pignoramento n. 034842017000005640, stante l'inesistenza della sua notifica;
4) accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento n. 03420223220000018005, e, per l'effetto, annulla il pignoramento n. 03420223220000018005 limitatamente al credito portato dalla cartella n. 0342012001934141000;
5) condanna al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che, già compensate per 1/2, si liquidano in complessivi euro 3.526,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e VA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
6) compensate le spese nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
Cosenza, 10 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 261/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2024 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa a questo giudice per la decisione in data 26.8.2024, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina Di Parte_1 C.F._1
Maro;
ATTORE-OPPONENTE
E
(c.f. e P.VA (già Controparte_1 P.VA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosaria Zaccaria;
[...]
CONVENUTO-OPPOSTO
E
; Controparte_3
TERZO Controparte_4
Oggetto: opposizione al pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 n. 0348201700000564000;
alla quale è riunita la causa iscritta al n. 352/2023 rg, vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Valentina Di Parte_1 C.F._1
Maro;
ATTORE-OPPONENTE E
(c.f. e P.VA , rappresentata e difesa Controparte_1 P.VA_1 dall'Avv.to Rosaria Zaccaria;
CONVENUTO-OPPOSTO
E ; Controparte_1
Parte_2
pagina 1 di 17 Oggetto: opposizione al pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 n. 03420223220000018005;
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio iscritto al n. 261/2021 RGAC.
Il Sig. premesso di svolgere la professione di agente di commercio per conto della Parte_1
che in data 18.04.2017 era venuto a conoscenza di un atto di pignoramento per un Controparte_3 importo complessivo di euro 279.882,13, di cui euro 222.965,17 per i carichi imposti, notificato da alla detta azienda, senza che si fosse proceduto a preventiva notifica ad Controparte_2 esso debitore dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.p.r.602/1973 e dell'atto di pignoramento;
premesso altresì che la aveva provveduto all'accantonamento delle somme oggetto del CP_3 pignoramento in ragione di 1/5 del proprio estratto provvigionale mensile, di talché solo su sua specifica richiesta egli, notato il ridotto accredito, aveva ricevuto chiarimenti dall'azienda come da mail del 18.4.2012 allegata al ricorso in opposizione proposto dinanzi il G.E.; premesso, ancora, di avere proposto opposizione, iscritta al n. 1807/2017 RG sez. EM avverso il detto pignoramento avente n. 0348201700000564000 ex art. 72 bis dpr 602/73 notificato da e che, all'esito della fase CP_5 sommaria, in adesione all'ordinanza resa dal G.E., aveva introdotto il giudizio di merito dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza, iscritto in data 2.02.2018 al n. 434/2018 RGAC;
premesso inoltre che il GdP, aveva accolto l'eccezione di incompetenza formulata da alla quale aveva CP_5 aderito il medesimo opponente, e pertanto, con ordinanza n. 1462/2020 del 30.10.2020 aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e rimesso le parti dinanzi il tribunale competente ex artt. 9 e 27 cpc, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale di Cosenza in composizione collegiale che, in sede di reclamo proposto dal Sig. con ordinanza n.47/2018 del 4.4.2018 aveva accolto il reclamo Pt_1 proposto e sospeso la procedura esecutiva (cfr. l'ordinanza del Tribunale allegata che nel ritenere la competenza funzionale del Tribunale di Cosenza quale giudice dell'esecuzione, ha sospeso la procedura esecutiva in ragione della inesistenza della notifica del pignoramento al debitore), con atto di citazione notificato il 22.1.2021 ha riassunto innanzi l'intestato Tribunale il giudizio di opposizione, chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del titolo esecutivo dell' con consequenziale restituzione delle somme Controparte_6 indebitamente medio tempore riscosse;
- In subordine, rideterminare l'esatto ammontare del debito, secondo quanto risulterà dal giudizio, ovvero dall'eventuale riscontro sulla regolarità della notificazione delle singole cartelle di pagamento poste a base della pretesa creditoria;
- IN VIA
ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. A sostegno dell'opposizione ha riproposto i motivi di opposizione già formulati dinanzi il Giudice di Pace in sede di riassunzione del giudizio:
• inesistenza del pignoramento per mancata notifica dell'atto al debitore, motivo che integra opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. Ha evidenziato sul punto che nell'atto di pignoramento, per come riferito dal terzo pignorato, sarebbe riportato un indirizzo del contribuente (via Gioacchino Rossini in Castrolibero, invero risultante da visura della Camera di Commercio, cfr. la documentazione allegata da nella fase sommaria, fascicolo n.1807/2017 RG, ndr) che CP_5 Par non coinciderebbe con quello di residenza del sig. d ha allegato in proposito il certificato di pagina 2 di 17 sua residenza (via G. Amendola n. 10 in Trenta, Frazione Magli); che infatti, ha esposto, Pt_1 la notifica dell'atto di pignoramento, per quanto emerge dagli atti del fascicolo del Tribunale, non era andata a buon fine, stante la restituzione del plico al mittente per “indirizzo non sufficiente”, e che, ha rilevato parte opponente, sarebbe privo di collegamento con il contribuente. L'opponente ne ha dedotto l'insanabilità della notifica inesistente.
• nullità dell'atto di pignoramento ex art. 617 comma 2 c.p.c. per mancata notifica dell'intimazione di pagamento prevista all'art. 50, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (indicata nell'atto di pignoramento con il numero 03420179001655162000), che integra opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c.
• intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento, motivo che integra opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. L'opponente in proposito, precisato di avere adito nel merito la competente Commissione Tributaria in ordine alle cartelle relative ai crediti di natura esclusivamente esattoriale, ha limitato la relativa eccezione di prescrizione e conseguente opposizione all'esecuzione ai crediti relativi a sanzioni per violazioni al Codice della Strada, e, nello specifico, ai crediti portati dalle seguenti cartelle:
1. N. 03420010077993104000 per euro 85,34;
2. N. 03420010085623649000 per euro 189,39;
3. N. 03420010092880275000 per euro 396,35;
4. N. 03420020004397836000 per euro 82,55;
5. N. 03420050004486434000 per euro 343,76;
6. N. 03420050017369055000 per euro 198,75;
7. N. 03420050028681289000 per euro 601,09;
8. N. 03420060010811730000 per euro 108,86;
9. N. 03420060014916666000 per euro 76,53;
10.N. 03420060082530603000 per euro 282,85;
11.N. 03420070040370143000 per euro 286,55
12.N. 03420080018445877000 per euro 90,15;
13.N. 03420080037343679000 per euro 96,80;
14.N. 03420080039341462000 per euro 676,90;
15.N. 03420090012433212000 per euro 338,45;
16.N. 03420090030265150000 per euro 203,40;
17.N. 03420090035279062000 per euro 1.640,59;
18.N. 03420090043666349000 per euro 1.449,37;
19.N. 03420090048157441000 per euro 338,45;
20.N. 03420090049083906000 per euro 104,20;
21.N. 03420090052161289000 per euro 561,75;
22.N. 03420100004045807000 per euro 369,22;
23.N. 03420100004652226000 per euro 589,25;
24.N. 03420100008657488000 per euro 561,75;
25.N. 03420100026161005000 per euro 1230,40;
26.N. 03420100028020088000 per euro 203,40;
27.N. 03420110008268588000 per euro 336,35;
28.N. 03420110024282077000 per euro 628,55;
29.N. 03420110034818775000 per euro 199,42;
pagina 3 di 17 30.N. 03420110042628654000 per euro 637,75;
31.N. 03420110052011849000 per euro 2.061,30;
32.N. 03420120000524911000 per euro 318,50;
33.N. 03420120019341841000 per euro 4.375,35;
34.N. 03420120034852625000 per euro 196,60;
35.N. 03420120037128802000 per euro 2.464,25;
36.N. 03420120040947357000 per euro 3.974,20;
37.N. 03420120046114420000 per euro 3.478,25;
38.N. 03420130004560783000 per euro 657,00;
39.N. 03420130015533066000 per euro 1.611,94;
40.N. 03420130018347734000 per euro 1.625,80;
41.N. 03420130028295401000 per euro 1.283,50;
42.N. 03420130037703660000 per euro 5.950,01;
43.N. 03420140034452986000 per euro 475,25;
44.N. 03420140038982692000 per euro 768,00;
45.N. 03420150001506309000 per euro 134,25;
46.N. 03420150016634674000 per euro 150,15; con riguardo alle sole somme pretese a titolo di sanzioni per contravvenzioni al CdS.
Ha eccepito in proposito la mancata notifica delle dette cartelle nei termini di legge e, in subordine la prescrizione maturata per mancanza di atti interruttivi.
/// Disposta la rinnovazione della notifica all'agente della riscossione, del quale è stata dichiarata la contumacia all'udienza cartolare del 14.12.2021, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha precisato che: “…l'art. 4 comma 1 del decreto legge n. 119 del 23.10.2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17.12.2018, dispone che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati…”. Pertanto, ad integrazione dell'eccepita prescrizione, si chiede che il Giudice adito provveda all'annullamento delle cartelle di pagamento riportate nell'atto di citazione alle pagine 14 e 15 e più specificatamente di seguito indicate:
1. N. 03420010077993104000 per euro 85,34;
2. N. 03420010085623649000 per euro 189,39;
3. N. 03420010092880275000 per euro 396,35;
4. N. 03420020004397836000 per euro 82,55;
5. N. 03420050004486434000 per euro 343,76;
6. N. 03420050017369055000 per euro 198,75;
7. N. 03420050028681289000 per euro 601,09;
8. N. 03420060010811730000 per euro 108,86;
9. N. 03420060014916666000 per euro 76,53;
10.N. 03420060082530603000 per euro 282,85;
11.N. 03420070040370143000 per euro 286,55
pagina 4 di 17 12.N. 03420080018445877000 per euro 90,15;
13.N. 03420080037343679000 per euro 96,80;
14.N. 03420080039341462000 per euro 676,90;
15.N. 03420090012433212000 per euro 338,45;
16.N. 03420090030265150000 per euro 203,40
19. N. 03420090048157441000 per euro 338,45;
20.N. 03420090049083906000 per euro 104,20;
21. N. 03420090052161289000 per euro 561,75;
22. N. 03420100004045807000 per euro 369,22;
23. N. 03420100004652226000 per euro 589,25;
24. N. 03420100008657488000 per euro 561,75; 26. N. 03420100028020088000 per euro 203,40;…”. Ha formulato quindi richiesta di stralcio automatico di dette cartelle di importo residuo fino a mille euro emesse entro il 2010, con conseguente annullamento del debito, insistendo, in subordine, nella eccezione di prescrizione. Disposta l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione iscritto al n. 1807/2017 RG Sez. EM, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2023.
///
In data 26.11.2023 con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando in via preliminare la pendenza, innanzi
[...] questo medesimo giudice, di altro giudizio di opposizione endoesecutiva proposta dal medesimo Sig. ed avente ad oggetto altro pignoramento ex art. 72-bis e 48-bis del Dpr 602/73 ed Parte_1 iscritta al n. 352/2023, con udienza fissata al 28.11.2023. Nel merito, l'opposta ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza CP_5 dell'opposizione, evidenziando la regolare notifica degli atti presupposti e sottesi all'atto di pignoramento e la conseguente irretrattabilità del credito nonché l'inefficacia della eccezione di prescrizione, in quanto genericamente formulata.
/// All'udienza del 12.12.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio del terzo pignorato
, quale litisconsorte necessario (Cass. Sez. III civile, 22 febbraio 2023) e la causa è Controparte_3 stata rinviata all'udienza del 28.5.2024, riservando alla detta udienza ogni determinazione in ordine alla istanza di riunione al giudizio della causa successivamente iscritta.
///
Il giudizio iscritto al n. 352/2023 RGAC. Il Sig. , premesso che in data 28.02.2022 ha notificato l'atto di pignoramento Parte_1 CP_5 n. 03420223220000018005 ex art. 72 bis dpr 602/1973 per un importo complessivo di € 73.678,60 e che “terzo pignorato è la medesima per un “
contro
-credito” pari ad Controparte_1
€ 5.506,00 vantato dal ricorrente a titolo di spese ed onorari di lite liquidati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza nell'ambito di un giudizio di impugnazione di cartelle di pagamento. Nell'atto ivi impugnato, infatti, si è appreso che il creditore, per il tramite della propria Direzione tecnologie ed innovazione, è venuto a conoscenza dell'ordine di pagamento in favore del sig.
dell'importo di € 5.506,00 e, pertanto, si è determinato a pignorare detto importo avvalendosi Pt_1 della procedura ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 e ponendo a base dell'esecuzione alcuni avvisi e cartelle di accertamento”; premesso, inoltre, di avere proposto opposizione avverso il detto pagina 5 di 17 pignoramento con ricorso iscritto al n. 1083/2022 R.G. Sez. EM e che il GE, rilevato l'intervenuto parziale pagamento, (essendo state le somme accreditate e quietanzate il 24/02/2022 sulla cartella 03420120019341841, per come dichiarato in atti dal medesimo agente della riscossione) con ordinanza comunicata il 2.11.2022 ha dichiarato non esservi luogo a provvedere in ordine alla istanza di sospensione della procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, con atto di citazione notificato in data 30.1.2023, ha qui riassunto il giudizio, iscritto al n. 352/2023
RG, formulando istanza di sospensione ex art 295 c.p.c. di questo nuovo giudizio, attesa la pendenza del giudizio di opposizione endoesecutiva avverso il primo pignoramento (nell'ambito della quale opposizione -in sede di reclamo- è stata sospesa la procedura esecutiva) iscritto al n. 261/2021, avente ad oggetto 18 delle 26 cartelle azionate con tale nuovo pignoramento , fra cui “la cartella
“quietanzata” in virtù del pignoramento diretto”. L'opponente ha dedotto la conseguente illegittimità del nuovo pignoramento e l'abuso dello strumento del pignoramento diretto da parte dell'agente della riscossione, essendo già in corso un giudizio di accertamento del credito.
Ha chiesto, in subordine, “verificare l'illegittimità della pretesa, ovvero l'irrimediabile prescrizione del diritto di credito sotteso alla cartella di pagamento quietanzata, ovvero la n.
0342012001934141000. A tal fine, si chiede espressamente che la convenuta agenzia di riscossione depositi in giudizio tutti gli atti dell'esecuzione in corso, ovvero la notifica della cartella oltre che degli atti interruttivi della prescrizione, le eventuali diffide ad adempiere - per ogni necessaria verifica (ai sensi dell'art. 57 co.2
D.P.R. 620/73). E infatti, la regolarità a procedere all'esecuzione è contestata in virtù della nullità del titolo esecutivo (che, nella fattispecie, è rappresentato dalla singola cartella) - essendo obbiettivo di questa difesa dimostrare che non è stata notificata nei termini di legge o in subordine, non vi sono atti interruttivi e, dunque, è irrimediabilmente prescritta. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità dell'iscrizione a ruolo della somma dovuta….”; ed ha concluso chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via preliminare, emettere ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. alla luce della pendenza del giudizio pregiudiziale iscritto al n. 261/2021 RGAC di Codesto Tribunale;
- In subordine e nel merito, accertare e dichiarare la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del titolo esecutivo dell' , ovvero della cartella di Controparte_1 pagamento 03420120019341841 – con consequenziale restituzione all'attore delle somme indebitamente riscosse per l'importo di € 5.506,00;….Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
/// si è costituita in data 3.5.2023 ed ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità e CP_5 improcedibilità nonché l'infondatezza dell'opposizione. Ha eccepito in via preliminare ed assorbente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario in ordine ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
03420140038982692000, 03420160022645689000 03420170031784441000 03420180011300160000
03420190000311886000 03420190004962702000 03420190011728448000, 03420190016468721000
03420190018710728000, relative a crediti tributari;
si è opposta alla istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., rilevando che l'esecuzione riguarda crediti differenti rispetto a quelli azionati con il primo pignoramento;
ha dedotto la legittimità della sua azione esecutiva, in considerazione del fatto pagina 6 di 17 che non è intervenuto provvedimento giurisdizionale di sospensione della loro efficacia esecutiva e che nessun provvedimento di sospensione giudiziale dell'esecuzione è stato ad essa opposta notificato. Ha eccepito inoltre la genericità della eccezione di prescrizione formulata da parte opponente. Ha chiesto quindi: “In via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, la propria incompetenza per materia relativamente alle cartelle di pagamento n.
03420140038982692000, 03420160022645689000 03420170031784441000 03420180011300160000
03420190000311886000 03420190004962702000 03420190011728448000, 03420190016468721000, 03420190018710728000 aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e rimettere le parti dinanzi al
Giudice Tributario competente, ovvero dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza. Ancora in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione ex art. 295 cpc atteso che l'atto di pignoramento per cui è causa è stato emesso in forza di ulteriori cartelle non oggetto del giudizio iscritto al N.
261/2021. Nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti di Controparte_1
siccome infondata in fatto e in diritto, mantenendo indenne
[...] Controparte_1
dal pagamento delle spese, diritti e onorari, in quanto il comportamento della stessa è
[...] stato conforme agli obblighi imposti dalla legge. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Con ordinanza del 17.5.2023 è stata disattesa l'istanza di sospensione del giudizio e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.11.2023 ore 09,45 al fine della eventuale riunione con la causa di più antica iscrizione, ed è stata disposta l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase sommaria della opposizione, iscritto al n. 1083/2022 RG Sez. Mob. All'udienza del 28 novembre 2023 è stata disposta in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, in quanto litisconsorte necessario, con rinvio della causa al 28 maggio 2024.
/// Alla successiva udienza del 28.5.2025, dato atto della notifica al terzo pignorato dell'atto di CP_5 opposizione proposta (e provvedimento di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti), questo giudice, ritenuta la connessione parzialmente soggettiva e parzialmente oggettiva, ha disposto riunirsi la causa iscritta al n. 352/2023 RG a quella avente rg 261/2021 e, dichiarata la contumacia dei terzi pignorati, e ha invitato le parti a precisare le conclusioni. Controparte_3 CP_5 Il procuratore di parte attrice ha insistito per l'accoglimento della domanda e quindi nell'eccezione di prescrizione delle cartelle poste alla base dei pignoramenti attesa l'insufficienza della documentazione allegata da controparte;
il procuratore della convenuta si è riportato alle conclusioni rassegnate CP_5 nelle memorie difensive e di costituzione e questo giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La sola parte opponente ha depositato comparsa conclusionale, allegando sentenza della CTP di
Cosenza n. 810/2021 del 14.1/4.2.2021, produzione da considerarsi tardiva.
*******************
In via preliminare va precisata l'autonomia delle cause riunite e delle prove acquisite e degli elementi di prova in esse rispettivamente allegati, sicché “le prove acquisite in una causa non possono essere utilizzate nell'altra esonerando la parte dal relativo onere probatorio, ma ciascuna causa deve essere decisa in base alle prove in essa proposte, ancorché possano essere comuni - oltre i principi di diritto applicati - anche i criteri di valutazione delle stesse” (Cass. 2664/2006; cfr. altresì Cass. 19373/2017)
pagina 7 di 17 L'opposizione iscritta al n. 261/2021 R.G. In via ancora preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti portati dalle cartelle N. 03420010077993104000 per euro 85,34; N. 03420010085623649000 per euro 189,39; N. 03420010092880275000 per euro 396,35; N. 03420020004397836000 per euro
82,55; N. 03420050004486434000 per euro 343,76; N. 03420050017369055000 per euro 198,75; N.
03420050028681289000 per euro 601,09; N. 03420060010811730000 per euro 108,86; N.
03420060014916666000 per euro 76,53; N. 03420060082530603000 per euro 282,85; N. 03420070040370143000 per euro 286,55; N. 03420080018445877000 per euro 90,15; N.
03420080037343679000 per euro 96,80; N. 03420080039341462000 per euro 676,90; N.
03420090012433212000 per euro 338,45; N. 03420090030265150000 per euro 203,40; N.
03420090035279062000 per euro 1.640,59; N. 03420090043666349000 per euro 1.449,37; N.
03420090048157441000 per euro 338,45; N. 03420090049083906000 per euro 104,20; N. 03420090052161289000 per euro 561,75; N. 03420100004045807000 per euro 369,22; N.
03420100004652226000 per euro 589,25; N. 03420100008657488000 per euro 561,75; N.
03420100026161005000 per euro 1230,40; N. 03420100028020088000 per euro 203,40 (ovvero le cartelle dal n. 1 al n. 26 dell'elenco riportato alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione relativo alla causa iscritta al n. 261/2021 rg.) in ragione dell'annullamento ex lege dei singoli carichi (cfr. altresì l'estratto di ruolo allegato da parte attrice fra i documenti relativi al fascicolo della causa introdotta dinanzi il Giudice di Pace) affidati all' dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il cui Controparte_7 importo residuo sia fino a mille euro, disposto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018. A) L'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. In via ancora preliminare deve rilevarsi l'improponibilità del motivo di opposizione con il quale è stato contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per essere intervenuta la prescrizione CP_5 del credito portato dalle restanti cartelle dalla 27^ alla 46^ dell'elenco riportato alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione. Con il ricorso depositato il 21.4.2017, iscritto al n. 1807/2017 R.G., introduttivo della fase sommaria dell'opposizione, il Sig. ha proposto opposizione avverso il pignoramento eccependo Parte_1 la mancata notifica dell'atto di pignoramento -evidenziando inoltre che la notifica dell'atto era stata tentata ad un indirizzo che non coincideva con quello di residenza dell'opponente- e la sua inesistenza senza possibilità di sanatoria;
eccependo altresì l'illegittimità del pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/197; formulando richiesta a che depositasse CP_5 in giudizio “tutte le notifiche delle cartelle relative alla pretesa creditoria per ogni necessaria verifica (ai sensi dell'art. 57 co. 2 DPR 602/73)…” riservandosi poi “di contestarne vizi procedurali oltre che eccezioni di nullità e/o prescrizione” e non formulando, a seguito della costituzione nella fase sommaria di , neanche all'udienza del 18.10.2017 dinanzi al G.E., Controparte_1 eccezioni in ordine ad una intervenuta prescrizione.
Tale motivo di opposizione, con il quale è stata eccepita la prescrizione -maturata sia per mancata notifica delle cartelle sia successivamente alla notifica delle cartelle per mancanza di idonei atti interruttivi, integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., ed è stato formulato per la prima volta dinanzi il Giudice di Pace in sede di introduzione del giudizio di merito, quindi nel presente giudizio di riassunzione a seguito della pronunzia di incompetenza emessa dal
Giudice di Pace, pertanto -e trattasi di questione meramente processuale, rispetto alla quale le parti alcun profilo difensivo avrebbero potuto involgere- in violazione del modello legale di opposizione pagina 8 di 17 endoesecutiva che prevede la preventiva proposizione del ricorso (e dei relativi motivi di opposizione) nella fase sommaria. Unanime sul punto è la giurisprudenza di legittimità e di merito, tenuto conto del principio di dritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena»; «l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo;
la nullità resta sanata per raggiungimento dello scopo se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione del giudice, diverso da quello dell'esecuzione, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, in cui l'opponente richieda di procedersi in tal senso;
resta fermo peraltro che laddove il mancato tempestivo inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, e che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo» (Cass. 25170/2018). Ed ancora, “Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617
c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge”. (Cass. 31068/2023). Nel caso in esame va esclusa qualsivoglia ipotesi di sanatoria, non potendosi qualificare quale ricorso rivolto al G.E. l'opposizione con la quale è stata eccepita la prescrizione, infatti contenuta negli atti di riassunzione proposti dapprima dinanzi al GdP e successivamente dinanzi all'intestato Tribunale per l'introduzione del giudizio di merito.
/// B) L'opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. In ordine alle contestazioni relative alla inesistenza (per mancata notifica dell'atto di pignoramento) ed alla nullità del pignoramento (per mancata notifica degli atti presupposti), che integrano pagina 9 di 17 un'opposizione agli atti esecutivi, la causa può essere decisa secondo il criterio della ragione più liquida, ovverossia sulla base della soluzione di una questione assorbente, essendo fondata l'eccezione di inesistenza del procedimento esecutivo e dell'atto di pignoramento per la mancata notifica del medesimo, per come emerge dall'esame degli atti, ivi compresi gli atti relativi al fascicolo della opposizione nella fase sommaria iscritto al n. 1807/2017 RG sez. E.M., qui acquisito (e si ricorda in proposito che “nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale”, Cass. 26116/2021). L'eccezione in ordine alla omessa notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato è da qualificare quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per la quale ricorre comunque la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 57 D.P.R. 602/1973, per i vizi relativi al medesimo atto di pignoramento ed alla sua notifica (Cass. 15036/2001). L'opposizione inoltre risulta proposta tempestivamente con ricorso depositato in data 21.4.2017, nel rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. decorrente dalla conoscenza di fatto dell'atto (Cass. 18723/2017) comunicato al debitore dal terzo pignorato TI TA PA con mail del 18.4.2017, di cui parte opponente ha allegato copia nel fascicolo della fase sommaria n.
1807/2017 RG sez. Em. Occorre premettere che, per come previsto all'art. 60 DPR 600/1973, “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile…”, ovvero anche dal messo comunale o da messi speciali autorizzati dall'ufficio “…d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell;
Controparte_1
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno succesivo a quello di affissione;
….Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
pagina 10 di 17 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' VA….”. La notifica ai sensi dell'art. 14 dlgs. 159/2015 ratione temporis applicabile per le notifiche degli atti da eseguirsi sino al 30.6.2017 (cfr. altresì l'art. 60 dpr. 600/73 comma 6 introdotto ex dl. 193/2016 e applicabile, invece, alle notifiche degli atti da eseguirsi a far data dall'1.7.2017) può essere eseguita con le “modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)….. Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.”. Nel caso in esame al fine di documentare la procedura seguita dall'agente della riscossione per la CP_5 notifica dell'atto di pignoramento, ha allegato un estratto, di cui non è individuabile -ed è rimasta non specificata- la provenienza, relativo al deposito della notifica presso Infocamere e pedissequa comunicazione datata 6.4.2012, a mezzo raccomandata, al contribuente Sig. Parte_1 all'indirizzo di Castrolibero Via Giacchino Rossini (risultante dal registro delle imprese, relativo all'impresa individuale intestata all'opponente) di avvenuta notifica mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio e di richiesta di pubblicazione del relativo avviso di deposito, non essendo stato rinvenuto presso il registro INI-Pec un indirizzo di posta elettronica. Nell'estratto sono indicati, quali eventi, la notifica in data 26.2.2012 e l'affissione all'albo in data 8.5.2012. Ha allegato poi la stampa dal portale di circa l'esito della spedizione Controparte_2 della raccomandata, spedita a mezzo posta privata, che riporta sul relativo modulo, quale esito della notifica, “restituito” con la motivazione “indirizzo insufficiente” mentre non risulta allegato avviso di ricevimento con relativa relata di notifica circa l'attività compiuta dall'incaricato. Trattasi di annotazioni circa le attività di verifica e notifica effettuate che tuttavia non consentono di verificare l'effettività e la compiutezza della notifica eseguita mediante pubblicazione sul sito di InfoCamere. L'incompiutezza del procedimento notificatorio dell'atto di pignoramento emerge ulteriormente dalla mancata notifica dell'avviso. La Corte di Cassazione SS.UU. 14917/2016, ai fini della distinzione fra nullità e inesistenza della notifica -nell'evidenziare il superamento della tesi che include il requisito del collegamento tra il luogo di destinazione ed il soggetto destinatario della notifica fra gli elementi strutturali della notificazione, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione (con la conseguenza che l'assenza di tale collegamento ricade piuttosto nell'ipotesi della nullità “sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice”-, ha definito i confini della inesistenza della notifica: “La notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo indicato nel paragrafo precedente. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo
pagina 11 di 17 da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge” ed ha conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: “l'inesistenza della notificazione …(…)..è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi,
"ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Alla luce del parametro individuato dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare l'attività di notifica, sia o meno omessa, deve concludersi che la procedura di notifica seguita dall'agente della riscossione mediante deposito presso la Camera di Commercio e pubblicazione del relativo avviso nel sito Infocamere, ed avviso dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973, non è stata compiutamente documentata nelle sue diverse fasi ed è rimasta non completata, non essendo stata eseguita la consegna, da intendersi in senso lato, al contribuente dell'avviso a mezzo raccomandata delle modalità di notificazione dell'atto e deve quindi ritenersi del tutto mancante degli elementi che, imprescindibilmente, consentono di individuarla quale compiuto procedimento notificatorio. La notifica al debitore dell'atto di pignoramento, pertanto, è da ritenersi inesistente. E l'omessa notifica dell'atto di pignoramento nei confronti del debitore esecutato –quale totale mancanza dell'atto notificatorio e/o degli elementi costitutivi del procedimento notificatorio (Cass. 26903/2018; SS.UU. 14917/2016)- non è suscettibile di rinnovazione ed è insanabile, non essendo dato disporre la rinnovazione di atto inesistente: cfr. ex multis Cass. Civ. n. 7358/2010) ed anche l'opposizione con la quale è stata eccepita la mancata notifica al debitore dell'atto del pignoramento non è atto idoneo a sanare (per raggiungimento dello scopo) tale inesistenza. Ancora, alla mancata notifica del pignoramento consegue l'inesistenza della ingiunzione di cui all'art. 492, comma 1, c.p.c.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2857/2015 ha evidenziato la riconducibilità della speciale procedura espropriativa disciplinata all'art. 72 bis DPR 6027/1973 alla forma del pignoramento presso terzi ai sensi dell'art 543 c.p.c. dovendosi estendere al pignoramento esattoriale alcune delle previsioni normative del codice di rito in materia, nel rispetto della peculiarità della procedura esattoriale caratterizzata da ordine di pagamento diretto, che si sostituisce all'ordine che viene formulato pagina 12 di 17 al debitor debitoris di pagamento del credito all'agente della riscossione e dalla assenza di un intervento del giudice, non essendo previsto un passaggio dinanzi l'Autorità giudiziaria al fine di acquisire la dichiarazione del terzo ed al fine di emissione della ordinanza di assegnazione, in quanto tali fasi nella procedura esecutiva esattoriale ex art. 72 bis dpr 602/73 si esauriscono con l'ottemperanza da parte del terzo pignorato all'ordine di pagamento. La Corte, con la detta pronuncia, ha inoltre affrontato la questione della necessità della notifica del pignoramento previsto dall'art. 72 bis DPR 602/73 al debitore, evidenziando in sostanza che la procedura non si esaurisce in un rapporto 'a due' fra l'agente della riscossione ed il debitor debitoris. In merito ha infatti rilevato che “La norma non prevede espressamente che tra i destinatari della notifica dell'ordine di pagamento vi sia il debitore. Sebbene della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata (in un caso in cui, peraltro, come è prassi operativa degli agenti della riscossione, il debitore aveva ricevuto comunicazione dell'ordine impartito al terzo suo debitore), tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a
Costituzione, sia perché i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perché possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore.
D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come ... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicché non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi…“ (Cass. 2857/2015 in motivazione).
La necessità della notifica del pignoramento al debitore, infatti, oltre a rispondere alle esigenze di tutela dei diritto del debitore è strettamente connessa all'ingiunzione al debitore esecutato, ai sensi dell'art. 492 comma 1 cod. proc. civ., “di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore ….i beni che si assoggettano all'espropriazione…” ingiunzione che la giurisprudenza qualifica quale requisito essenziale dell'atto, la cui mancanza determina l'inesistenza (Cass.
2473/2009) ovvero la nullità del pignoramento (Cass. 8408/2011 in tema di pignoramento immobiliare;
Cass. 20706/2018 in tema di pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 che ha evidenziato che “….nel caso di omissione dell'ingiunzione di cui dell'art. 492 c.p.c., comma 1, deve dichiararsi la nullità del pignoramento…”. L'ingiunzione, infatti, è finalizzata a vincolare al soddisfacimento del creditore istante il credito o il diritto del debitore esecutato, ed é elemento strutturale essenziale per la funzione dell'atto, e, stante la sua natura recettizia, deve essere rivolta specificamente e direttamente al debitore esecutato e deve essere contenuta nell'atto di pignoramento che si completa con la notificazione, non rilevando la pagina 13 di 17 conoscenza che il debitore abbia avuto dell'atto per altra via (cfr. Cass. Civ. n. 6941/1988 e Cass. 5114/77) e la cui mancanza determina, in definitiva, e più esattamente, stante la mancanza di un elemento essenziale dell'atto, l'inesistenza dell'atto di pignoramento. Segue pertanto conforme declaratoria.
/// L'opposizione iscritta al n. 352/2023 R.G. Il Sig. con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ha limitato la sua Pt_1 contestazione ed il thema decidendum, rispetto a quanto proposto con il ricorso dinanzi il GE. Non ha reiterato, infatti, con l'atto di citazione, la contestazione, sostanzialmente formulata con il ricorso in opposizione introduttivo della fase sommaria, circa la mancata notifica delle cartelle coincidenti con quelle sottese al precedente pignoramento e la contestazione di cui al ricorso circa la mancata notifica delle cartelle ulteriori (precisamente dalla 19^ alla 26^, oltre agli avvisi di accertamento 27^ e 28^ dell'elenco riportato nel nuovo atto di pignoramento) rispetto a quelle coincidenti con quelle sottese al primo pignoramento di cui all'elenco contenuto nel nuovo atto di pignoramento. Si aggiunga che, in ogni caso, avrebbe dovuto rilevarsi in proposito il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di natura tributaria. Con l'atto di citazione l'opponente ha reiterato anzitutto di avversare il diritto dell' CP_7 Riscossione a procedere ad esecuzione forzata con l'atto di pignoramento n. 03420223220000018005, notificatogli il 28.2.2022, rilevando che 18 fra le cartelle azionate erano state azionate già con il precedente atto di pignoramento e che, a seguito della opposizione proposta avverso detto pignoramento, il Tribunale (in sede di reclamo) aveva sospeso la procedura esecutiva. Ha quindi dedotto l'illegittimità di questo nuovo pignoramento perché posto in essere al fine di eludere la sospensione disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. in relazione al precedente pignoramento, e senza aspettare l'esito della relativa causa di opposizione per la quale si attendeva l'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ha formulato istanza di sospensione del giudizio. Tale contestazione, da qualificare quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., non é fondata. Invero, per come prima esposto, la sospensione della procedura esecutiva n. 0348201700000564000 è stata disposta in sede di reclamo dal Tribunale, che ha ritenuto fondata la contestazione ex art. 617 comma 2 c.p.c. relativa alla illegittimità dell'atto di pignoramento;
la decisione non ha riguardato il merito della pretesa impositiva portata dalle singole cartelle sottese al detto pignoramento;
né risulta provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli sottesi al pignoramento in oggetto, rimasto sospeso per vizi propri dell'atto. Si ricorda in proposito che “È giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude ne' rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti….Ne deriva che il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (confr. Cass. civ. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. civ. 22 luglio 1991,
n. 8164). Nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena
pagina 14 di 17 soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo….” (Cass. 18161/2012, che ha evidenziato come in caso di pendenza di più procedure esecutive fra medesime parti e per medesimo petitum e per medesimo titolo, il rimedio è rappresentato dalla riunione -non configurabile nel caso in esame di esecuzione esattoriale- delle procedure).
Ne consegue la possibilità e legittimità del procedente di agire in forza del medesimo titolo esecutivo mediante notifica di altro pignoramento, cosicché tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato.
/// Quanto al motivo di opposizione formulato in via subordinata, va rilevato anzitutto che, rispetto alla contestazione formulata con il ricorso in opposizione, con il quale il Sig. ha sostanzialmente Pt_1 reiterato la contestazione della prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese al primo pignoramento, l'opponente nell'introdurre la causa di merito, ha limitato (per come espressamente enunciato nell'atto e sopra riportato nell'esposizione del fatto) l'eccezione di prescrizione al solo credito portato dalla cartella 03420120019341841000 (dell'importo di euro 5.866,41 oltre euro 5,88 per diritti di notifica come da intimazione di pagamento 03420219000888244000), evidenziando che era intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato, per come specificato da parte opposta che, nelle note di trattazione scritta depositate nella fase sommaria in data 27.10.2022, aveva dichiarato che “Le somme sono state accreditate e quietanzate il 24/02/2022 sulla cartella 03420120019341841”, e ciò in esecuzione del pignoramento diretto n. 03420223220000018005 oggetto dell'opposizione iscritta al n. 1083/2022 RG sez. EM (poi riassunta nel giudizio iscritto al n. 352/2003 RG.). Tale essendo il thema decidendum, come limitato da parte attrice con l'atto di citazione, va premesso che non si pone questione di difetto di giurisdizione del G.O., atteso che la cartella è relativa al pagamento di sanzioni per violazione al Codice della Strada, in ordine alle quali ricorre la giurisdizione del giudice ordinario. Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente è fondata. Occorre evidenziare in proposito che non assume pregio l'eccezione formulata da parte convenuta di genericità della detta eccezione;
invero l'opponente sia nel ricorso in opposizione che successivamente, nell'introdurre il giudizio di merito, ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle cartelle -ed, ora, della sola cartella 0342012001934141000- per mancata notifica delle cartelle ovvero per la mancata notifica di atti interruttivi, con ciò indicando, in via alternativa, i dati fattuali del decorso del termine di prescrizione. Emerge dall'estratto di ruolo, come detto, che la cartella n. 0342012001934141000 riguarda crediti per violazioni al Codice della Strada, risalenti tutte all'anno 2009, la cui prescrizione è quinquennale. La procedente , nel produrre documentazione relativa alla notifica di Controparte_1 altre cartelle sottese al pignoramento, non ha fornito prova della notifica della detta cartella, che nell'atto di pignoramento ha indicato come notificata 23.1.2013. Ader, inoltre, al fine di fornire prova della notifica di idonei atti interruttivi della prescrizione, ha allegato la relata di notifica in data 26.11.2015 di un avviso di intimazione n. 03420159020671373000, senza tuttavia allegare il relativo atto di intimazione, di talché non è dato verificare se la cartella in questione fosse oggetto della detta intimazione. Ne deriva, stante la mancata prova della notifica della detta cartella, anzitutto che l'intimazione di pagamento è stata notificata comunque oltre il termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria e che, in ogni caso, non è stato dimostrato che l'intimazione notificata il 26.11.2015 riguardasse anche la detta cartella.
pagina 15 di 17 ha allegato altresì successive intimazioni di pagamento: la n. 03420219000888244000, avente ad CP_5 oggetto anche la cartella in esame, tuttavia notificata -mediante deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. e) DPR 600/73- con pubblicazione nell'albo pretorio dal 16 al 17 marzo 2022; la n. 03420209002180456000, di cui non ha allegato la relata di notifica;
la relata di notifica in data 3.2.2022 relativa alla intimazione di pagamento n. 03420229000134725, intimazione, quest'ultima, non prodotta in atti. Trattasi di atti che, in quanto notificati oltre il termine quinquennale decorso dalla esigibilità del credito ovvero, quanto alle relate di notifica, non indicativi del contenuto dell'atto notificato, non sono idonei ad interrompere la prescrizione.
Deve pertanto concludersi che non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione al CP_5 credito portato dalla cartella n. 0342012001934141000 in quanto prescritto, con la conseguenza che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il pignoramento n. 03420223220000018005 deve essere annullato limitatamente al detto credito. L'annullamento solo parziale del pignoramento è ostativo all'accoglimento della domanda di condanna di alla restituzione delle somme riscosse. CP_5
/// Tutto quanto sopra ritenuto, va dichiarata l'improponibilità della opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. con la quale è stata eccepita la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle dalla 27^ alla 46^ dell'elenco riportato alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione iscritto al n. 261/2021 RG, azionate con l'atto di pignoramento n. 03484201700000564000; inoltre, in accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento n. 034842017000005640, il predetto pignoramento deve essere annullato, stante l'inesistenza della sua notifica;
altresì, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento n. 03420223220000018005, il detto atto di pignoramento deve essere annullato limitatamente al credito portato dalla cartella n.
0342012001934141000.
Le spese di lite, compensate in ragione di 1/2 per la reciproca soccombenza, vanno poste a carico della convenuta per la sua prevalente soccombenza e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo in base al valore della causa (scaglione 52.001,00-260.000,00), applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Compensate le spese nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, per quanto in parte motiva:
1) dichiara cessata la materia del contendere rispetto all'opposizione al pignoramento n.
03484201700000564000 con riguardo ai crediti portati dalle cartelle N.
03420010077993104000; N. 03420010085623649000; N. 03420010092880275000; N.
03420020004397836000; N. 03420050004486434000; N. 03420050017369055000; N. 03420050028681289000; N. 03420060010811730000; N. 03420060014916666000; N.
3420060082530603000; N. 03420070040370143000; N. 03420080018445877000; N.
03420080037343679000; N. 03420080039341462000; N. 03420090012433212000; N.
03420090030265150000; N. 03420090035279062000; N. 03420090043666349000; N.
03420090048157441000; N. 03420090049083906000; N. 03420090052161289000; N. 03420100004045807000; N. 03420100004652226000; N. 03420100008657488000; N. 03420100026161005000; N. 03420100028020088000, in ragione dell'annullamento ex lege dei pagina 16 di 17 relativi debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, disposto dall'art. 4 del D.L. n. 119/2018; 2) dichiara improponibile l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. con la quale è stata eccepita la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle dalla 27^ alla 46^ dell'elenco riportato alle pagine 12 e 13 dell'atto di citazione iscritto al n. 261/2021 RG, azionate con l'atto di pignoramento n. 03484201700000564000; 3) accoglie l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento n. 034842017000005640 e, per l'effetto, annulla il pignoramento n. 034842017000005640, stante l'inesistenza della sua notifica;
4) accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento n. 03420223220000018005, e, per l'effetto, annulla il pignoramento n. 03420223220000018005 limitatamente al credito portato dalla cartella n. 0342012001934141000;
5) condanna al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che, già compensate per 1/2, si liquidano in complessivi euro 3.526,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e VA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
6) compensate le spese nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
Cosenza, 10 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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