Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2021, proposto da
Boscolo Hotel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Alberto Tesserin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Stra, piazza Marconi n. 28;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Perini in Chioggia, corso del Popolo;
per l'annullamento
del provvedimento n. 41232 prot. del 12 agosto 2021 di diniego del permesso di costruire oggetto dell'istanza acquisita al protocollo comunale con il n. 17588 prot. del 31 marzo 2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato la società Boscolo Hotel s.r.l., premesso di essere proprietaria della struttura ricettiva alberghiera a insegna “Hotel Airone” sita in Comune di Chioggia, località Sottomarina, Lungomare Adriatico n. 50, insistente su area catastalmente censita al foglio n. 26, mappali nn. 3032 e 3741, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Comune di Chioggia prot. n. 41232, emesso e comunicato in data 12.08.2021, di diniego del permesso di costruire oggetto dell’istanza acquisita al protocollo comunale n. 17588 del 31.03.2019.
2. In punto di fatto la società ricorrente espone che, avvalendosi delle possibilità d’intervento in deroga al PRG ex artt. 2, 3, 11-bis della L. R. n. 14/2009, depositava, in data 31.03.2019, richiesta di permesso di costruire avente ad oggetto un progetto di intervento di parziale demolizione e ricostruzione per ampliamento - funzionale alla realizzazione di unità turistico-residenziali - inerente al fabbricato attualmente interessato dalla predetta struttura ricettiva alberghiera di cui è proprietaria.
Con nota prot. n. 57896 del 18.12.2020, il Comune di Chioggia comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, segnalando il parere contrario del dirigente del settore urbanistica espresso in data 17/12/2020.
La ricorrente, all’esito di tale comunicazione, faceva accesso alla pertinente documentazione, formulando le controdeduzioni acquisite al prot. comunale n. 26587 del 21.05.2021.
Tuttavia il Comune, con il provvedimento oggetto della presente impugnativa, denegava il permesso di costruire sulla base delle seguenti plurime motivazioni:
“ 1. Art. 905 del Codice Civile per quanto riguarda la veduta diretta verso Ovest creata con la realizzazione del piano seminterrato ad una quota di +85 cm.;
2. con la convenzione prevista dalla Legge Regionale n. 1 del 12/01/1982, allegata alla deliberazione della Giunta Comunale prot. 25558 del 18/06/1986, in quanto all'articolo 5 la ditta si è impegnata a destinare in perpetuo l'area della superficie di mq. 496 a verde e parcheggio. Tale area, individuata sulla planimetria allegata alla delibera stessa occupa l'angolo Nord-Est del lotto, area interessata dal progetto attuale. L'area individuata dalla convenzione da destinare in perpetuo a verde e parcheggio, allegata alla delibera di G.M. 1012 del 28/05/1986, occupa l'angolo Nord-Est del lotto. Nella soluzione progettuale l'angolo Nord-Est è in parte occupato da due corsie carrabile per accedere al parcheggio interrato e a quello a piano terra inoltre, in tale posizione è stata prevista la vasca di accumulo acque meteoriche;
3. Contratto a trattativa privata per la compravendita di terreno del 07/02/1963 rep. 3663 Segretario Generale Pietro Bello, trascritto a Chioggia il 28/03/1963 ai nn. 863/676, in quanto il punto 17 di tale atto prevedeva che, trovandosi l'area compravenduta a far parte della zona soggetta a vincolo forestale, era stata imposta la creazione di una zona verde con piante di alto fusto idonee all'ambiente nel rapporto non inferiore a circa un quinto della superficie totale di mq. 3216,00 (un quinto pari a mq. 643,20). Tale condizione è stata prevista dall'autorizzazione per la costruzione di albergo rilasciata dal Ministero Dell'Agricoltura e delle Foreste, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Treviso in data 18/01/1963 prot. n. 204. Il progetto non prevede l'identificazione di tale superficie. Per quanto riguarda il vincolo imposto con il contratto di compravendita del 07/02/1963, rep. 3663, che prevedeva la creazione di una zona verde con piante di alto fusto idonee all'ambiente per una superficie di mq. 643,20, prevista dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con la soluzione progettuale presentata l'area in questione ricade in parte sopra al parcheggio interrato e alla corsia di manovra sempre interrata pregiudicando la possibilità di poter mettere a dimora piante di alto fusto, come previsto dal Ministero;
4. Carenza documentale ”.
3. Il gravame è affidato alla denuncia delle seguenti cinque articolate doglianze con cui si deduce:
“ I. Violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione ”.
Osserva la ricorrente che nell’impugnato provvedimento il Comune richiama unicamente la memoria prodotta il 28.12.2020 – ossia quella con cui era stato dato atto dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso agli atti prodromica alla controdeduzione – non facendo invece alcuna menzione della memoria ex art. 10-bis l. 241/1990, acquisita con prot. 26587 del 21.05.2021. Ne conseguirebbe pertanto una totale pretermissione dell’esame del materiale istruttorio introdotto, tale da non far comprendere, pur sinteticamente, le ragioni per le quali le controdeduzioni siano state ritenute insufficienti al superamento dei motivi ostativi all’accoglimento.
“ II. Violazione dell’art. 905 c.c., dell’art. 93-bis l.r. 61/1985 e degli artt. 9- bis, comma 1-bis, e 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per falsità di presupposto e motivazione assente. Violazione dell’art. 20, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 ”.
Con specifico riferimento al motivo di diniego inerente al contrasto del progetto con l’art. 905 c.c., la ricorrente deduce che difettano i presupposti per l’applicazione della normativa de qua , atteso che in corrispondenza del lato ovest della copertura del piano seminterrato non risulta un parapetto che consenta l’affaccio, essendo al contrario prevista - come emerge dalla tav. 12 allegata alla memoria di controdeduzioni - una recinzione che lo impedisce.
Ciò escluderebbe l’applicabilità dell’art. 905 c.c., atteso che, ai fini della configurazione di una veduta, è necessario che le c.d. inspectio et prospectio in alienum siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza, situazione non riscontrabile in presenza di una recinzione che impedisce l’affaccio.
In aggiunta, evidenzia la ricorrente che la copertura del piano seminterrato non costituisce nuova opera, bensì riproduzione, mediante demolizione e ricostruzione, dello stato di fatto legittimamente preesistente, considerato che – ai sensi dell’art. 93-bis l.r. 61/1985 e degli artt. 9-bis, comma 1-bis, 2-bis, comma 1-ter e 20 d.P.R. 380/2001 – lo stato legittimo degli immobili ante 1977 dotati di certificato di abitabilità/agibilità coincide con l’assetto al quale si riferiscono i predetti certificati o i successivi titoli abilitativi, come desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti. Ne deriva che, come disposto dall’art. 2-bis, comma 1-ter TU edilizia, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.
Nel caso di specie – secondo quanto dichiarato – il volume seminterrato oggetto di contestazione sarebbe stato edificato in ampliamento in base alla concessione edilizia n. 137 del 10.11.1987, di talché sussisterebbe un pieno diritto del proprietario di demolirlo e riedificarlo alla medesima distanza dai fondi finitimi.
Da ultimo, rileva la ricorrente, per superare la violazione dell’art. 905 c.c. sarebbe risultata sufficiente la prescrizione di arretrare l’ipotetico parapetto a 1,5 m dal confine, ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001.
“ III. Eccesso di potere per falsità di presupposto, carenza di istruttoria e motivazione assente o, in subordine, illogica e incoerente ”.
Tra le ragioni che hanno indotto il Comune a negare il rilascio del permesso di costruire vi è che la soluzione progettuale relativa all’angolo Nord-Est – nel quale era stata prevista la vasca di accumulo di acque meteoriche – si pone in contrasto con la convenzione prevista dalla l.r. n. 1/1982, allegata alla deliberazione della Giunta Comunale prot. 25558 del 18.06.1986; quest’ultima, all’art. 5, prevede, difatti, che la ditta si impegni a destinare in perpetuo l’area della superficie di mq. 496 a verde e parcheggio.
In ordine a tale profilo motivazionale, la ricorrente osserva che in sede di accesso non è stata rinvenuta copia della summenzionata convenzione, non essendo quindi chiaro se sia stata effettivamente sottoscritta dalla società allora proprietaria dell’immobile. A fronte dell’incertezza circa l’effettiva sussistenza dell’obbligazione, la ricorrente iniziava un’interlocutoria con il Comune e predisponeva una tavola progettuale, contraddistinta dal n. 21, nella quale erano state individuate sia le aree da destinare a verde e parcheggi, sia le aree da piantumare con alberi ad alto fusto in base al successivo contratto di compravendita del 1963.
Detta tavola – allegata alla memoria procedimentale del 21.05.2021 – non appare tuttavia menzionata nell’ambito del provvedimento di reiezione, non esplicitandosi, nel contesto motivazionale del provvedimento, le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile accogliere la soluzione prospettata dal ricorrente in sede di controdeduzione.
“ IV. Eccesso di potere per falsità di presupposto, carenza di istruttoria e motivazione assente, illogica e incoerente sotto differente profilo” .
La ricorrente deduce che l’obbligo contrattuale intercorrente tra la società originaria costruttrice dell’albergo ed il Comune relativo alla destinazione di almeno un quinto dell’area alla piantumazione di alberi ad alto fusto, il cui adempimento verrebbe precluso dalla collocazione progettuale di parte delle aree verdi al di sopra del parcheggio interrato e della corsia di manovra, sarebbe frutto di una mera convenzione tra le parti, non trovando riscontro nel nullaosta ministeriale alla costruzione di albergo su area sottoposta a vincolo forestale del 18.01.1963 (il quale prescriveva solo la messa a dimora di un numero congruo di piante compatibili con l’ambiente, non precisando che le stesse dovessero essere ad alto fusto). La predetta previsione contrattuale, pertanto, poteva essere oggetto di successiva rinegoziazione, come sollecitato da parte ricorrente; tale apporto, nondimeno, non è stato tenuto in alcuna considerazione dall’Amministrazione.
In aggiunta, sottolinea la ricorrente, la relazione tecnica presente in atti dimostra la possibilità di mettere a dimora 78 esemplari di alberi ad alto fusto autoctoni o naturalizzati, interessando un’area di piantumazione di 643,2 mq., con una proiezione di chioma al suolo pari a 974 mq.
“ V. Violazione dell’art. 12, comma 1, del regolamento edilizio comunale ed eccesso di potere per motivazione illogica ”.
L’ultimo motivo di diniego opposto dall’Amministrazione si sostanzia in una laconica “carenza documentale” che renderebbe impossibile per la ricorrente di verificare quale documentazione sia stata carente e se questa abbia interessato documenti effettivamente necessari per la valutazione di assentibilità del progetto.
Ad ogni modo, osserva la ricorrente, il progettista aveva già riscontrato le richieste di integrazione documentale formulate dall’Amministrazione attraverso le produzioni documentali del 19.08.2019, 28.09.2020 e 21.10.2020. Inoltre, in sede di controdeduzione ai motivi ostativi, la società ricorrente produceva ulteriore documentazione progettuale, dichiarando di avvalersi, quanto al resto, della disciplina dettata dall’art. 12, comma 1, del regolamento edilizio comunale applicabile ratione temporis , secondo cui la richiesta di permesso di costruire deve essere corredata dalla documentazione necessaria a definire la conformità urbanistica, normativa e progettuale di quanto richiesto e che, all’esito della preventiva istruttoria positiva, è onere dell’Amministrazione richiedere l’aggiuntiva documentazione prevista per legge.
Nel caso di specie, essendosi conclusa negativamente l’istruttoria, la ricorrente non poteva ritenersi onerata di produrre la documentazione mancante; conseguentemente, la mancata acquisizione al procedimento della documentazione non poteva essere addotta come motivo di diniego del permesso di costruire prima che l’istruttoria fosse stata conclusa con esito positivo.
4. Il Comune di Chioggia, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti nel fascicolo del procedimento e una memoria con la quale ha contestato nel merito le censure ex adverso svolte concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
5. Parte ricorrente ha replicato con memoria, in cui contestata ogni deduzione e allegazione contraria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
6. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito del ricorso le parti hanno depositato documenti e memorie ex art. 73 c.p.a. riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e chiedendone l’accoglimento.
7. All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
8. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
8.1. E’ infondato il primo motivo di ricorso atteso che l’Amministrazione ha svolto un apposito supplemento di istruttoria circa le osservazioni prodotte dalla società ricorrente di cui si dà atto nel provvedimento impugnato. Ciononostante, permanevano i contrasti già rilevati in fase di primo esame dell’istanza, con eccezione della violazione dell’art. 9 D.M. 1444/1968, la quale è stata superata dalle modifiche progettuali apportate.
Le osservazioni della società ricorrente alla comunicazione comunale ex art. 10 bis L. 241/1990 sono state considerate e ritenute non accoglibili, con puntuale motivazione delle ragioni ostative al rilascio del titolo edilizio richiesto.
In ogni caso, va escluso, nel caso di specie, l’annullamento ex art. 21 octies, L. 241/1990, atteso che il progetto edilizio, oltre alla violazione delle distanze in materia di vedute e carenze documentali, per quanto in appresso si dirà, si pone principalmente in contrasto con le convenzioni urbanistiche del 1963 e del 1982.
8.2. Anche il secondo motivo è privo di pregio giuridico.
Sul punto, deve anzitutto segnalarsi che, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell’art. 900 c.c. - conseguentemente soggetta alle regole di cui agli articoli 905 e 907 del codice civile in tema di distanze - è necessario riscontrare le cosiddette inspectio et prospectio in alienum , ossia la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, n. 3043).
Il diritto di veduta è quello riconosciuto dall’art. 907 c.c. concernente l’esistenza di aria e luce sufficienti per consentire la inspectio e la prospectio , indipendentemente da possibili situazioni di mera riduzione della visuale panoramica (pur con riferimento a diversa tematica, il Consiglio di Stato distingue le due situazioni, facendo comprendere come la riduzione della visuale non incida sui requisiti di integrazione della veduta; sul punto, vedasi Cons. Stato, sez. IV, sent. 7619/2024).
Inoltre, l’art. 907 c.c. - che impone di costruire a distanza non inferiore a tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo finitimo - pone un divieto assoluto, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione è a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l’esercizio della veduta (v., Cassazione civile sez. VI, 27/03/2014, n.7269; in precedenza, Cass. n. 11199 del 2000; Cass. n. 12299 del 1997).
Nel caso di specie, pur sussistendo una recinzione - come riscontrabile dalla tav. 12 allegata e dalla documentazione inerente allo stato di fatto presente in atti - non emergono elementi tali da ritenere per ciò solo escluso l’affaccio; eventualmente, potrà solo ritenersi ridotta la visuale panoramica, senza che difetti il requisito della prospectio idoneo a fondare l’applicabilità della normativa de qua .
Quanto alla ricostruzione di parte ricorrente - la quale evidenzia che la copertura in questione non costituisce nuova opera, bensì riproduzione, mediante demolizione e ricostruzione, dello stato di fatto legittimamente preesistente, con conseguente applicazione delle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati ex art. 2-bis, comma 1-ter, TU edilizia – deve poi segnalarsi che, nel caso de quo , difetta la prova che la conformazione attuale dell’edificio e la volumetria siano esattamente conformi a quelle risultanti dai pregressi titoli edilizi. Difatti, parte ricorrente allega al ricorso soltanto le tavole di progetto e le planimetrie asseritamente relative alle D.I.A. prot. n. 12779/2003, prot. n. 26829/2013 ripresentata con prot. n. 19171/2015 e alla concessione edilizia n. 137 del 10.11.1987 - con la quale sarebbe stato edificato in ampliamento il volume seminterrato oggetto di contestazione - non fornendo copia dei rispettivi titoli abilitativi.
Quanto, da ultimo, alla contestazione relativa alla violazione dell’art. 20, comma 4, d.P.R. 380/2001 - attinente alla mancata prescrizione dell’arretramento del parapetto a 1,5 m dal confine - deve osservarsi che trattasi di prescrizioni non obbligatorie ma rilasciate alla discrezionalità tecnica propria del responsabile del procedimento, rispetto alle quali il giudice amministrativo non può operare un giudizio di sindacabilità, se non sul fronte del “ difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione ” (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2015 n. 2098; id., Sez. III, 2 aprile 2015, n. 1741).
Nella vicenda in esame, nondimeno, non emergono profili di illogicità manifesta o incoerenza valutativa tali da ritenere necessaria l’adozione delle predette misure prescrittive.
8.3. Vanno respinti anche il terzo ed il quarto motivo che, per ragioni logiche e di connessione, impongono una trattazione unitaria.
Con contratto repertorio n. 3663 del 7 febbraio 1963, trascritto nei registri immobiliari, la società S.A.L.A. s.p.a. (avente causa della ricorrente) acquistò il terreno su cui insiste la struttura alberghiera in proprietà della ricorrente, impegnandosi a realizzare l’albergo alle condizioni e secondo i parametri urbanistico-edilizi stabiliti nelle deliberazioni di consiglio comunale n. 58 del 25 febbraio 1961 e di giunta n. 519 del 14 giugno 1962, parametri fra l’altro trasfusi nel contratto medesimo, ivi compreso l’obbligo di destinare a verde con piante ad alto fusto un quinto della superficie del lotto.
Successivamente, con deliberazione n. 984 del 04.06.1983, il Consiglio comunale decise di avvalersi della facoltà consentita dalla legge regionale 1/1982 e, con successiva deliberazione n. 1012 del 28.05.1986, la Giunta comunale approvò sia il testo della convenzione urbanistica da stipulare con la ditta S.A.L.A. s.r.l. per consentire l’ampliamento dell’albergo ricadente in zona residenziale, sia la planimetria nella quale veniva individuata l’area di estensione pari a 496 mq quale standard dell’ampliamento da vincolare in perpetuo a verde e parcheggio ex art. 5 della convenzione medesima. Il successivo art. 8 stabiliva, poi, che i vincoli e gli obblighi derivanti dalla convenzione avrebbero obbligato anche i successori ed aventi causa della società S.A.L.A. con trascrizione dell’accordo nella conservatoria dei registri immobiliari.
La convenzione, nei termini suddetti, venne quindi sottoscritta dal Comune di Chioggia e dalla società S.A.L.A. in data 10.06.1986 e assunse il numero di repertorio 6731, inserita nella raccolta n. 1546 e trascritta nei registri immobiliari.
In buona sostanza, la convenzione tra la società S.A.L.A., dante causa dell’odierna ricorrente, ed il Comune di Chioggia - sottoscritta in data 10.06.1986 e trascritta nei registri immobiliari il successivo 14.06 - impone parametri urbanistico edilizi tuttora vincolanti anche nei confronti della società ricorrente al pari della precedente convenzione urbanistica del 1963, parimenti registrata e trascritta, che aveva previsto la zona verde con piante ad alto fusto in misura non inferiore a un quinto della superficie del lotto quale standard urbanistico dell’albergo.
Le predette due convenzioni urbanistiche obbligavano la società S.A.L.A. e i successivi aventi causa a rispettare i parametri urbanistici individuati per l’edificazione originaria dell’albergo e quelli previsti per il suo successivo ampliamento, in applicazione del principio della opponibilità della convenzione urbanistica regolarmente trascritta anche ai soggetti terzi, quali sono gli aventi causa cessionari dei diritti e degli obblighi ivi disciplinati. Ciò è coerente con la peculiare natura delle convenzioni urbanistiche che la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha da tempo ricondotto nel novero degli accordi sostitutivi di provvedimenti ex art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241.
Nei rapporti che scaturiscono dalle convenzioni urbanistiche la trascrizione, prima ancora che essere finalizzata a dirimere tali ipotesi di conflitto, è funzionale, in forza della clausola di compatibilità di cui al menzionato art. 11, comma 2, a rendere conoscibile erga omnes – e quindi anche da parte dei possibili futuri aventi causa ed anche in mancanza, nei negozi giuridici, di un rinvio espresso alle pattuizioni ivi contenute –, il fascio di diritti e di obbligazioni che trova nelle convenzioni pubblicistiche – e in particolare in quelle urbanistiche – il proprio momento genetico. Ciò in quanto si tratta di clausole che condizionano e conformano il diritto di proprietà – e le relative facoltà di godimento e di disposizione – e gli altri diritti reali secondo finalità di interesse pubblico le quali imprimono a tali situazioni giuridiche soggettive uno statuto giuridico permanente destinato a vincolare anche i successivi acquirenti.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sostenuto la opponibilità – e quindi la vincolatività per i terzi aventi causa – delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni pubblicistiche, qualificandole quali obbligazioni propter rem .
8.4. Da ultimo, atteso che l’impugnato provvedimento è plurimotivato, si rivela superfluo l’esame del quinto profilo di doglianza, trovando applicazione il principio consolidato secondo cui, nell’ipotesi di atto amministrativo plurimotivato, ovvero fondato su una pluralità di autonomi motivi, l’accertata fondatezza e legittimità di una delle ragioni poste a base dell’atto lesivo determina la carenza d’interesse a prendere in esame e a decidere il motivo ulteriore diretto a contestare le altre ragioni giustificatrici del provvedimento sfavorevole essendo sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale ( ex multis , Cons. Stato Sez. V, 14/04/2020, n. 2403; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenza 3 novembre 2021, n. 495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. 4992 del 30.10.2020).
9. In definitiva, gli argomenti sopra svolti evidenziano l’infondatezza dei motivi qui esaminati e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame va pertanto respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Chioggia delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO