Articolo 23 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 15 octiesArticolo 15 novies
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14 ottobre 1990
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15 agosto 2009
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14 dicembre 2021
Art. 23. Relazione annuale 1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
(( 1-bis. La relazione annuale include informazioni circa la nomina e la rimozione dei membri dell'Autorita', l'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della presente legge per l'anno in questione e la variazione di tale importo rispetto agli anni precedenti. La relazione annuale e' resa disponibile al pubblico sul sito internet dell'Autorita'. ))
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021
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