Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Brigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Padova, via Armistizio n. 229;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3.
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento M_D AB05933 REG2024 0298628 del 17.05.2024 emesso dal Ministero della Difesa- Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto, relativo ad accertamenti di attività extraprofessionale non autorizzata, nonché del provvedimento M_D A88DE12 REG2024 0006757 dd 17.06.2024 del Comandante del 32° Reggimento Carri avente ad oggetto “Intimazione restituzione somme indebitamente percepite”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna, previa sospensiva, i provvedimenti indicati in epigrafe, emessi dal Ministero della Difesa nell’ambito del procedimento di recupero delle somme percepite indebitamente per lo svolgimento di attività extraprofessionale non autorizzata.
2. Dalle verifiche effettuate dal Gruppo della Guardia di Finanza di Pordenone, su richiesta del Nucleo Speciale Anticorruzione, trasmesse con nota dd 18.3.2024 al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, era emerso infatti che il militare in questione aveva svolto negli anni 2021-2023 attività di steward per conto di diverse società sportive in assenza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, percependo compensi netti pari a € -OMISSIS-.
3. Conseguentemente, con nota del 17.5.2024, la predetta Direzione Generale informava il 32° Reggimento Carri, Ente di servizio del ricorrente, con richiesta di attivazione del procedimento volto al recupero dei predetti compensi ai sensi dell’art. 53 comma 7 Dlgs 165/2001, che veniva disposto con atto del 17.6.2024.
4. Il ricorrente lamenta la illegittimità dei gravati provvedimenti sulla base di un unico articolato motivo di diritto, così rubricato:
“Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 896 Dlgs 15 marzo 2010 n. 66 – art. 53 Dlgs 30.3.2001 n. 165. Eccesso di potere”.
Deduce, in sintesi, l’insussistenza dei presupposti normativamente previsti per procedere al recupero della predetta somma, venendo in rilievo un’attività extralavorativa, non incompatibile con la professione militare, occasionalmente svolta presso società sportive dilettantistiche, in quanto tale non soggetta ad apposita autorizzazione.
5. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza al ricorso.
6. Con ordinanza cautelare -OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensiva, non ravvisando il fumus del buon esito del ricorso, né il requisito del periculum , avendo l’Amministrazione resistente espressamente previsto nell’atto denominato “Intimazione restituzione somme indebitamente percepite” la possibilità di procedere alla rateizzazione del debito sino a 60 rate totali.
7. All’udienza pubblica del 7.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene utile un preliminare inquadramento normativo della materia.
L’art. 53 DLgs 165/2001, rubricato “ Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ”, disciplina in maniera analitica lo svolgimento di incarichi esterni, retribuiti e non, da parte dei dipendenti pubblici, imponendo una serie di doveri ed obblighi, sia ai dipendenti che alle amministrazioni che li conferiscono.
La norma ricomprende negli incarichi extraistituzionali tutte le attività, “ anche occasionali ”, che comunque prevedono un compenso, salvi i casi di esclusione riconducibili alla peculiare natura dell’attività, espressione di diritti costituzionalmente tutelati (quali la libertà di insegnamento o i diritti sindacali) o connotata dalla mancanza di interesse economico per l’assenza di un compenso.
Il regime giuridico ordinario per lo svolgimento di una attività extraistituzionale è rappresentato dall’ottenimento di una previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, la cui carenza determina una serie di conseguenze.
In particolare, l’art. 53 comma 7, come modificato dalla legge n. 190/2012, dispone che “ I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (…). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
E’ stato in proposito chiarito che la disposizione in esame “ impone al dipendente pubblico di restituire automaticamente all’Amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali privi della prescritta autorizzazione, prescindendo dalla tipologia di attività svolta e dunque in maniera pressochè meccanicistica rispetto al dato oggettivo di ridetta mancanza” e che essa prevede “ una misura reale di natura compensativa della condotta irregolare del dipendente, che ne destina preventivamente i compensi percepiti in assenza di una preventiva autorizzazione” (Cons St sez II 27.5.2021, n. 4091).
Per il personale militare rileva altresì l’art. 894 comma 1 del DLgs 66/2010 il quale stabilisce che “ La professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali”.
Il regime restitutorio contemplato dal DLgs 165/2001 trova applicazione anche al personale militare, in presenza di violazione della regola della esclusività del rapporto di servizio discendente dall’art. 98 Cost.
Assume rilievo a tale proposito l’espressa previsione di cui all’art. 53 comma 6, che estende la disciplina in esame “ ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’art. 3”, che costituiscono il personale in regime di diritto pubblico, nell’ambito del quale rientra quello militare.
Ed infine, circa la menzione, nella sopravvenuta formulazione dell’art. 896 del DLgs 66/2010 di solamente alcuni commi del citato art. 53, è stato precisato che “la locuzione contemplata nel comma 4 del richiamato articolo 896, che fa salvi ‘in quanto compatibili’ i soli commi da 8 a 16-bis del predetto articolo 53, non significa affatto che gli altri commi siano del tutto inapplicabili, bensì – al contrario – che essi si applicano ai militari in toto, attesa la loro natura di regole generali in materia di incarichi extraistituzionali per tutto il pubblico impiego” (Cons St sez IV, 17.6.2021 n. 4669).
9. Tanto premesso, osserva il Collegio che i gravati provvedimenti appaiono immuni dai vizi prospettati, avendo il Ministero intimato fatto buon governo delle disposizioni applicabili al caso di specie.
10. Risulta documentalmente provato che il ricorrente ha svolto negli anni 2021-2023 attività quale steward presso varie società sportive (quali Unione Sportiva NA IO 1918, INse IO, L.R. Vicenza, A.C. Trento, IO Padova), senza aver preventivamente richiesto l’autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza (ed in assenza di qualsivoglia formale comunicazione), in violazione degli artt. 53 comma 7 DLgs 165/2001, 894 e 896 DLgs 66/2010.
Trattandosi di attività extraistituzionale svolta dietro versamento di corrispettivo a titolo di retribuzione, quale compenso erogato tramite voucher e bonifici bancari a fronte di prestazioni lavorative rese dal militare in attuazione di contratti di lavoro con le società calcistiche, prodotti dal Ministero resistente, era pertanto necessaria la previa autorizzazione, in assenza della quale risulta legittima la richiesta di restituzione dei compensi percepiti.
11. I fatti su cui poggiano i provvedimenti nella presente sede gravati risultano non contestati dal ricorrente, che si limita ad affermare che l’attività extraistituzionale sarebbe stata svolta presso “società o associazioni sportive dilettantistiche”, con la conseguenza che non sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione e la richiesta di pagamento risulterebbe illegittima.
A tal fine invoca l’applicazione della disciplina di cui all’art. 90 comma 23 della legge n. 289/2002 (abrogato dal DLgs 28.2.2021 n. 36, che ne ha incluso la relativa disciplina al proprio interno), secondo cui i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell’ambito di dette associazioni e società, purchè fuori dall’orario di lavoro e a titolo gratuito, precisando che ai predetti possono essere riconosciuti le indennità e i rimborsi di cui all’articolo (ora) 67 comma 1 lett. m) del TU Imposte sui redditi e con soggezione, in tale ipotesi, delle attività alla mera comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.
Detta norma, da ultimo, è stata fatta propria dall’art. 895 del DLgs 66/2010 che dichiara “sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con: (…) d) le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 90 comma 23, della legge 27 dicembre 2002 n. 289” e pertanto nel rispetto delle condizioni ivi previste.
12. La tesi difensiva del ricorrente non risulta accoglibile in quanto, ammesso e non concesso che l’attività extraistituzionale fosse stata svolta presso società calcistiche non professionistiche, incombeva sul militare l’onere di provarne la natura dilettantistica, che risulta invece solo asserita dal medesimo, e nel contempo invece espressamente contestata dall’Amministrazione resistente (poiché non è chi non veda che IN IO e NA IO non siano qualificabili come dilettantistiche) e comunque l’applicazione della disciplina in parola è subordinata allo svolgimento di attività soggetta a rimborso spese e non a retribuzione, come nel caso di specie.
13. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso risulta pertanto infondato, essendo legittimo il recupero disposto dall’Amministrazione delle somme percepite dal militare a titolo di retribuzione per l’attività lavorativa svolta, in assenza di apposita preventiva autorizzazione.
14. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.