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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6067 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GARAU GIORGIA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ASTE MARCO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
1 e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1) Affidare il minore, , ad entrambi i genitori, i quali continueranno a curarne Persona_1
l'educazione e l'istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi nonché conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
con domicilio prevalente del minore presso l'abitazione della madre;
2) Disporre che i genitori continuino ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative, scolastiche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
stabilendo che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, esercitino la potestà
separatamente, nei rispettivi periodi di coabitazione con il minore;
3) Disporre che il signor possa vedere il piccolo a) una settimana, una sera CP_1 Per_1
infrasettimanale (individuabile nel giorno di martedì o altro giorno a scelta del resistente, previo preavviso di un giorno) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 16.00 con pernottamento sino alla domenica sera alle ore 19.00; b) la settimana successiva, due sere infrasettimanali (individuabili nei giorni di martedì e giovedì o altri giorni a scelta del resistente,
previo preavviso di un giorno), dalle ore dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nel periodo estivo 20,30
2 (il bambino avrà già compiuto un anno); c) salvo diverso accordo, sarà il signor a prelevare CP_1
e riportare il piccolo dall'abitazione della madre;
d) dal compimento dei due anni di età, Per_1
il piccolo potrà trascorrere con il padre 5 giorni consecutivi, nel periodo estivo Per_1
(preferibilmente il mese di agosto) le cui date saranno previamente concordate in base agli impegni lavorativi e personali dei signori e;
e) trascorrerà alternativamente con i Pt_1 CP_1
genitori il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio così come il giorno di Pasqua o
Pasquetta e così via per tutte le altre festività comandate. Inoltre, sempre in alternanza tra i genitori di anno in anno il compleanno e l'onomastico. Salvi sempre diversi accordi tra le parti;
4) Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora per il CP_1 Parte_1
mantenimento del minore , un contributo mensile di Euro 250,00, entro il giorno Persona_1
15 di ogni mese, da corrispondersi mediante bonifico da accreditarsi nella PostePay della signora di cui fornirà il codice IBAN. Detto importo sarà aggiornato annualmente nella misura Pt_1
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati e pubblicati dall'ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente ricorso;
5) Disporre che l'assegno unico universale venga percepito interamente e direttamente dalla signora Parte_1
6) Disporre, inoltre, che il padre contribuisca alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'istruzione del figlio, previamente concordate tra i signori e e Pt_1 CP_1
successivamente documentate, nella misura del 50%, richiamando per la disciplina delle stesse la delibera del Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 29/11/2017:
A. Spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per
3 fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione,
soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere);
B. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina,
motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata.
C. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Spese legali compensate.”
MOTIVI
Instaurato il giudizio per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del minore nato il [...] dalla relazione affettiva fra la ricorrente Persona_1
e il convenuto , regolarmente costituito in giudizio, le Parte_1 CP_1
4 parti, previa rinuncia alla personale comparizione davanti al giudice delegato, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità agli accordi fra le parti, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate devono essere recepite in quanto non appaiono in contrasto con l'interesse del minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale
1) Affida il minore a entrambi i genitori, i quali continueranno a curarne l'educazione e l'istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi nonché
conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
con domicilio prevalente del minore presso l'abitazione della madre;
2) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative,
scolastiche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di coabitazione con il minore;
3) il padre potrà vedere il piccolo Per_1
5 a) una settimana, una sera infrasettimanale (individuabile nel giorno di martedì o altro giorno a scelta del resistente, previo preavviso di un giorno) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 16.00 con pernottamento sino alla domenica sera alle ore 19.00;
b) la settimana successiva, due sere infrasettimanali (individuabili nei giorni di martedì e giovedì
o altri giorni a scelta del resistente, previo preavviso di un giorno), dalle ore dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nel periodo estivo 20,30 (il bambino avrà già compiuto un anno);
c) salvo diverso accordo, sarà il signor a prelevare e riportare il piccolo CP_1 Per_1
dall'abitazione della madre;
d) dal compimento dei due anni di età, il piccolo potrà trascorrere con il padre 5 giorni Per_1
consecutivi, nel periodo estivo (preferibilmente il mese di agosto) le cui date saranno previamente concordate in base agli impegni lavorativi e personali dei signori e;
Pt_1 CP_1
e) trascorrerà alternativamente con i genitori il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio così come il giorno di Pasqua o Pasquetta e così via per tutte le altre festività comandate.
Inoltre, sempre in alternanza tra i genitori di anno in anno il compleanno e l'onomastico. Salvi
sempre diversi accordi tra le parti;
4) dispone che versi in favore di per il mantenimento del minore CP_1 Parte_1
un contributo mensile di euro 250,00, entro il giorno 15 di ogni mese, da Persona_1
corrispondersi mediante bonifico da accreditarsi nella PostePay della signora di cui fornirà Pt_1
il codice IBAN. Detto importo sarà aggiornato annualmente nella misura dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati e pubblicati dall'ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente ricorso;
6 5) dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico universale venga percepito interamente e direttamente da Parte_1
6) dispone, inoltre, che il padre contribuisca alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'istruzione del figlio, previamente concordate tra i signori e e Pt_1 CP_1
successivamente documentate, nella misura del 50%, richiamando per la disciplina delle stesse la delibera del Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 29/11/2017:
A. Spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione,
soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere);
B. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina,
motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata.
C. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
7 E. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
7) dichiara le spese del presente giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari il 17/04/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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