Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3923
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Sentenza 4 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nel procedimento di appello promosso da una persona fisica, appellante, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Carinola che aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento danni per lesioni personali subite a seguito di caduta in una buca stradale. L'appellante, lamentando la responsabilità concorrente accertata dal primo giudice, chiedeva la riforma della sentenza impugnata per ottenere la dichiarazione di esclusiva responsabilità dell'ente convenuto, identificato come custode della strada, e il conseguente risarcimento integrale del danno, oltre alle spese. L'ente appellato, costituendosi, aveva chiesto in via preliminare l'accertamento dell'unica responsabilità dell'attrice per imperizia e, nel merito, il rigetto della domanda, confermando la sentenza di primo grado. L'appellante basava la sua pretesa sulla presunta presenza di una buca non visibile e non segnalata sulla pubblica via, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell'ente.

Il Tribunale ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. In via preliminare, ha ritenuto l'appello ammissibile sotto il profilo formale e temporale. Nel merito, ha richiamato i principi in materia di responsabilità da cose in custodia, sottolineando la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. e l'onere probatorio a carico del custode per dimostrare il caso fortuito. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che la testimonianza resa nel primo grado fosse generica e insufficiente a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, non consentendo di accertare la dimensione della buca, le condizioni di traffico e viabilità, né l'eventuale intervento delle autorità. Inoltre, la foto allegata al fascicolo appariva smentire la non visibilità della buca, che appariva di medie dimensioni e dunque evitabile con un adeguato sforzo di diligenza, soprattutto in pieno giorno. La mancanza di ulteriori riscontri probatori e l'assenza di intervento delle forze dell'ordine hanno indotto il Tribunale a ritenere non provata la responsabilità esclusiva dell'ente. Pertanto, non potendosi escludere profili di responsabilità del danneggiato, l'appello è stato rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese processuali e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3923
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 3923
    Data del deposito : 4 dicembre 2025

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