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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3205/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione con modalità cartolare dell'udienza del 04.12.25;
considerato che
l'udienza del 04.12.2025 è stata fissata con modalità cartola- re per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR DE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa AR DE RE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3205/2024 R.G., avente ad oggetto:appello - responsabilità extracontrattuale-lesioni personale , vertente tra
1
(CF. ) rapp.to e difeso, dall'avv. Ales- Parte_1 C.F._1 sandra Brignola (CF. presso il cui studio elett.te C.F._2 domicilia in Mondragone alla via Polibio, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(P.I. ) rapp.to e difeso dall'avv. Cor- Controparte_1 P.IVA_1 vino NG (C.F. ,ed elett.te domiciliato in Mon- C.F._3 dragone in via Siracusa n.68, in virtù di procura in atti;
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udien- za trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che il fatto oggetto di causa trae origine da un sinistro verificatosi in data 02.06.2020 al- le ore 10:00 circa in Mondragone, allorquando la sig.ra , in sella Parte_1 alla propria bici, percorrendo la via Quattrocchi direzione del Cimitero di
Mondragone, improvvisamente, cadde all'interno di una buca, profonda e non visibile, presente sulla carreggiata. Con sentenza n. 1666/23, il Giudice di Pace di Carinola, dott. definitiva il procedimento (n. R.G. CP_1
2635/2022) accogliendo solo parzialmente la domanda e dichiarando la re- sponsabilità concorrente di entrambe le parti ai sensi del 2054 II comma.
Nella sentenza emessa dal giudice di prime cure si legge: “in accoglimento parziale della domanda dichiara la responsabilità concorrente dell'attrice
e del comune di Mondragone;
b) condanna l'ente convenuto al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 2.614,70, oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
c) condanna altresì la
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medesima convenuta al parziale pagamento delle spese processuali che li- quida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 100,00 per spese ed euro
900,00 per compensi, oltre Iva e Cpa che attribuisce al procuratore antista- tario. d) Pone definitivamente a carico di entrambi i corresponsabili, in parti uguali al 50% le spese di ctu liquidate in complessivi euro 450,00.”
L'appellante ha proposto appello avverso la predetta decisione, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:“- riformare in toto la sentenza impu- gnata per i motivi sovraesposti e dunque accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in persona del sindaco pt nella Controparte_1 causazione degli eventi di causa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare
l'integrale diritto al risarcimento dell'appellante Sig.ra con- Parte_1 dannando il convenuto ente gestore al pagamento della differenza della somma liquidata nella sentenza emessa all'esito del giudizio di prime cure, per un importo di € 5.229,41, da aggiungersi le spese mediche documentate euro 102,00, sottraendo quanto già corrisposto per un importo di €
2.614,70, da corrispondere un importo totale di € 2.716,71 o di quella som- ma che sarà ritenuta di Giustizia;
- per l'effetto, condannare il convenuto ente gestore al pagamento delle spese di CTU medico legale, per un importo di € 225,00. - con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado per la differenza rispetto a quanto liquidato e del doppio grado di giudizio, oltre IVA e Cpa.”
L'appellato Ente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha chiesto: “in via preliminare accertare l'unica responsabilità della parte attrice nella stessa causazione del sinistro per imperizia e mancata attenzione alla guida della propria bicicletta. Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non pienamente provata dal teste escusso.
Riconfermare la sentenza emessa dal giudice di Pace di Carinola con vittoria di spese e competenze di causa”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termi- ni di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formula- zione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le
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motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corret- ta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso, l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della doman- da rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto al- la ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice”.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giu- dizio.
I motivi d'appello
In primo luogo, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rappor- to sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed ec- cezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione
(cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizio- ni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del di- battito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendo- ne necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, pur- ché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudica- to interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natu- ra ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
Ciò premesso, l'appellante ha dedotto di essere caduta a causa Parte_1 della presenza di una buca coperta da erba presente sulla pubblica strada e
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non segnalata.
Ha quindi convenuto in giudizio il ritenendolo re- Controparte_1 sponsabile ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile in quanto custode del- la strada e chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti coinvolte.
Ciò premesso va osservato (v. Cass. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018,
n.27724) che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adegua- tezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'en- te proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si pre- sentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'at- trice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
Dunque, in tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire il solo riscontro dell'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che può essere costituito dall'evento imprevedibile, dal fatto del terzo, dal fatto dello stesso danneggiato (Corte Appello, Napoli, sez. IX, 05/12/2019,
n. 5881).
Ciò premesso, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere riget- tato, non potendosi condividere quanto dedotto a fondamento delle ragioni d'impugnazione.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa dal teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) risulta di carattere estremamen- Testimone_1
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te generico con riferimento a questioni rilevanti in merito al fatto storico po- sto a fondamento della domanda, non consentendo di ricostruire con esattez- za la dinamica con cui si sarebbe verificata la caduta. Il teste infatti, ha riferi- to la dinamica, in modo approssimativo, ripetendo l'assunto della citazione, secondo cui mentre l'attrice circolava in bici, finiva con la ruota in una buca insidiosa, senza precisare la dimensione della buca né, ha saputo riferire del- le condizioni di traffico e viabilità, né ha precisato se sul posto intervennero autorità, né ha riportato il comportamento della ciclista e l'esatto punto sulla carreggiata ove avvenne la caduta e se il ciclista avesse adottato cautele per evitare la buca.
Il teste escusso all'udienza del 06 febbraio 2023, più precisamente, riferiva quanto segue: “Adr: il sinistro è avvenuto l'inizio del mese di giugno 2020 alle ore 10:00 circa in Mondragone alla via Quattrocchi direzione cimitero.
Io mi trovavo a 5-6 metri di distanza dal luogo del sinistro, quando, vidi una signora in bici che percorreva in via quattrocchi in direzione cimitero di
Mondragone che finiva in una buca presente lungo la careggiata. Adr: Mi trovavo a bordo della mia macchina e la ciclista era innanzi e cadde al suo- lo a causa di una buca non segnalata. Adr: non so preciso quanto fosse grande e profonda perché era ricoperta da detriti ed altri materiali. Adr: non c'erano altre buche lungo la predetta via. Adr: prontamente prestai soc- corso alla signora e vidi che lamentava dolori a tutto il corpo. Adr: preciso che cadde con la ruota nella buca. Adr: dovendo andare via ho lasciato i miei dati in caso di bisogno;
pertanto, non so di preciso se sono intervenute autorità sul luogo del sinistro. Adr: Preciso che la strada non era bagnata al momento del sinistro. Adr: a causa della caduta, la signora lamentava dolori
a tutto il corpo e in particolare alla spalla e al braccio sinistro, nonché escoriazioni e graffi. Adr: la strada al momento del sinistro, non era traffi- cata.”
In particolare, il teste non ha indicato il punto preciso in cui si sarebbe verifi- cata la caduta, la propria posizione rispetto al punto in cui sarebbe avvenuto l'evento, il momento preciso della caduta. Va altresì rilevato, che secondo quando dichiarato dal teste , la strada non risultava bagnata Testimone_1 al momento della caduta.
Va altresì considerato che il teste escusso non è stato in grado di descrivere le condizioni della buca, nonostante dall'unica foto allegata al fascicolo car-
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taceo emerge con chiarezza che quest'ultima, essendo di medie dimensioni, fosse visibile e dunque evitabile con un adeguato sforzo di diligenza.
Ancora, va tenuto presente che il sinistro si è verificato in pieno giorno in cui la visibilità era ottimale.
Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valutate con particolare rigore.
Dunque, la genericità delle dichiarazioni rese impediscono di ricostruire la specifica dinamica del sinistro, escludendo la responsabilità dell'odierna par- te appellante.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, con la conse- guenza che la dichiarazione resa nel corso del giudizio di primo grado non può essere valutata unitamente ad elementi probatori di carattere documenta- le.
Ne deriva che non risultano acquisiti in giudizio elementi idonei a consentire di affermare la responsabilità esclusiva del veicolo investitore nel determina- re la verificazione del sinistro oggetto di causa.
In definitiva, deve affermarsi che elementi emersi inducano a ritenere non provata la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto, Controparte_2
[...]
Inoltre, mancando del tutto una descrizione dettagliata del comportamento del ciclista, non è possibile stabilire con certezza la responsabilità esclusiva dell'ente.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, la mancanza di riscontri probatori, nonchè l'assenza dell'intervento di autorità, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la specifica di- namica con cui si è verificato il fatto storico posto a fondamento della do- manda di risarcimento.
Dunque non possono escludersi profili di responsabilità del danneggiato.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma della sentenza impu- gnata.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
Le spese
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività svolta. In particolare, va considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002,
n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013
- “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei pre- supposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al mo- mento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudi- zio, in favore del che liquida nella misura di € Controparte_1
1.278,00 per compensi per ciascuno di essi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante princi- pale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa AR Capua Vetere, 4.12.2025
Il Giudice
AR DE RE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la tratta- zione con modalità cartolare dell'udienza del 04.12.25;
considerato che
l'udienza del 04.12.2025 è stata fissata con modalità cartola- re per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa AR DE RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa AR DE RE, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3205/2024 R.G., avente ad oggetto:appello - responsabilità extracontrattuale-lesioni personale , vertente tra
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(CF. ) rapp.to e difeso, dall'avv. Ales- Parte_1 C.F._1 sandra Brignola (CF. presso il cui studio elett.te C.F._2 domicilia in Mondragone alla via Polibio, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(P.I. ) rapp.to e difeso dall'avv. Cor- Controparte_1 P.IVA_1 vino NG (C.F. ,ed elett.te domiciliato in Mon- C.F._3 dragone in via Siracusa n.68, in virtù di procura in atti;
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udien- za trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che il fatto oggetto di causa trae origine da un sinistro verificatosi in data 02.06.2020 al- le ore 10:00 circa in Mondragone, allorquando la sig.ra , in sella Parte_1 alla propria bici, percorrendo la via Quattrocchi direzione del Cimitero di
Mondragone, improvvisamente, cadde all'interno di una buca, profonda e non visibile, presente sulla carreggiata. Con sentenza n. 1666/23, il Giudice di Pace di Carinola, dott. definitiva il procedimento (n. R.G. CP_1
2635/2022) accogliendo solo parzialmente la domanda e dichiarando la re- sponsabilità concorrente di entrambe le parti ai sensi del 2054 II comma.
Nella sentenza emessa dal giudice di prime cure si legge: “in accoglimento parziale della domanda dichiara la responsabilità concorrente dell'attrice
e del comune di Mondragone;
b) condanna l'ente convenuto al Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 2.614,70, oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
c) condanna altresì la
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medesima convenuta al parziale pagamento delle spese processuali che li- quida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 100,00 per spese ed euro
900,00 per compensi, oltre Iva e Cpa che attribuisce al procuratore antista- tario. d) Pone definitivamente a carico di entrambi i corresponsabili, in parti uguali al 50% le spese di ctu liquidate in complessivi euro 450,00.”
L'appellante ha proposto appello avverso la predetta decisione, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:“- riformare in toto la sentenza impu- gnata per i motivi sovraesposti e dunque accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in persona del sindaco pt nella Controparte_1 causazione degli eventi di causa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare
l'integrale diritto al risarcimento dell'appellante Sig.ra con- Parte_1 dannando il convenuto ente gestore al pagamento della differenza della somma liquidata nella sentenza emessa all'esito del giudizio di prime cure, per un importo di € 5.229,41, da aggiungersi le spese mediche documentate euro 102,00, sottraendo quanto già corrisposto per un importo di €
2.614,70, da corrispondere un importo totale di € 2.716,71 o di quella som- ma che sarà ritenuta di Giustizia;
- per l'effetto, condannare il convenuto ente gestore al pagamento delle spese di CTU medico legale, per un importo di € 225,00. - con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado per la differenza rispetto a quanto liquidato e del doppio grado di giudizio, oltre IVA e Cpa.”
L'appellato Ente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha chiesto: “in via preliminare accertare l'unica responsabilità della parte attrice nella stessa causazione del sinistro per imperizia e mancata attenzione alla guida della propria bicicletta. Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non pienamente provata dal teste escusso.
Riconfermare la sentenza emessa dal giudice di Pace di Carinola con vittoria di spese e competenze di causa”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termi- ni di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formula- zione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le
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motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corret- ta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso, l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della doman- da rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto al- la ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice”.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giu- dizio.
I motivi d'appello
In primo luogo, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rappor- to sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed ec- cezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione
(cfr. Cass. n. 20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizio- ni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del di- battito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendo- ne necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, pur- ché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudica- to interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natu- ra ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
Ciò premesso, l'appellante ha dedotto di essere caduta a causa Parte_1 della presenza di una buca coperta da erba presente sulla pubblica strada e
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non segnalata.
Ha quindi convenuto in giudizio il ritenendolo re- Controparte_1 sponsabile ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile in quanto custode del- la strada e chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti coinvolte.
Ciò premesso va osservato (v. Cass. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018,
n.27724) che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adegua- tezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'en- te proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si pre- sentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'at- trice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
Dunque, in tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire il solo riscontro dell'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che può essere costituito dall'evento imprevedibile, dal fatto del terzo, dal fatto dello stesso danneggiato (Corte Appello, Napoli, sez. IX, 05/12/2019,
n. 5881).
Ciò premesso, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere riget- tato, non potendosi condividere quanto dedotto a fondamento delle ragioni d'impugnazione.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa dal teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) risulta di carattere estremamen- Testimone_1
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te generico con riferimento a questioni rilevanti in merito al fatto storico po- sto a fondamento della domanda, non consentendo di ricostruire con esattez- za la dinamica con cui si sarebbe verificata la caduta. Il teste infatti, ha riferi- to la dinamica, in modo approssimativo, ripetendo l'assunto della citazione, secondo cui mentre l'attrice circolava in bici, finiva con la ruota in una buca insidiosa, senza precisare la dimensione della buca né, ha saputo riferire del- le condizioni di traffico e viabilità, né ha precisato se sul posto intervennero autorità, né ha riportato il comportamento della ciclista e l'esatto punto sulla carreggiata ove avvenne la caduta e se il ciclista avesse adottato cautele per evitare la buca.
Il teste escusso all'udienza del 06 febbraio 2023, più precisamente, riferiva quanto segue: “Adr: il sinistro è avvenuto l'inizio del mese di giugno 2020 alle ore 10:00 circa in Mondragone alla via Quattrocchi direzione cimitero.
Io mi trovavo a 5-6 metri di distanza dal luogo del sinistro, quando, vidi una signora in bici che percorreva in via quattrocchi in direzione cimitero di
Mondragone che finiva in una buca presente lungo la careggiata. Adr: Mi trovavo a bordo della mia macchina e la ciclista era innanzi e cadde al suo- lo a causa di una buca non segnalata. Adr: non so preciso quanto fosse grande e profonda perché era ricoperta da detriti ed altri materiali. Adr: non c'erano altre buche lungo la predetta via. Adr: prontamente prestai soc- corso alla signora e vidi che lamentava dolori a tutto il corpo. Adr: preciso che cadde con la ruota nella buca. Adr: dovendo andare via ho lasciato i miei dati in caso di bisogno;
pertanto, non so di preciso se sono intervenute autorità sul luogo del sinistro. Adr: Preciso che la strada non era bagnata al momento del sinistro. Adr: a causa della caduta, la signora lamentava dolori
a tutto il corpo e in particolare alla spalla e al braccio sinistro, nonché escoriazioni e graffi. Adr: la strada al momento del sinistro, non era traffi- cata.”
In particolare, il teste non ha indicato il punto preciso in cui si sarebbe verifi- cata la caduta, la propria posizione rispetto al punto in cui sarebbe avvenuto l'evento, il momento preciso della caduta. Va altresì rilevato, che secondo quando dichiarato dal teste , la strada non risultava bagnata Testimone_1 al momento della caduta.
Va altresì considerato che il teste escusso non è stato in grado di descrivere le condizioni della buca, nonostante dall'unica foto allegata al fascicolo car-
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taceo emerge con chiarezza che quest'ultima, essendo di medie dimensioni, fosse visibile e dunque evitabile con un adeguato sforzo di diligenza.
Ancora, va tenuto presente che il sinistro si è verificato in pieno giorno in cui la visibilità era ottimale.
Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valutate con particolare rigore.
Dunque, la genericità delle dichiarazioni rese impediscono di ricostruire la specifica dinamica del sinistro, escludendo la responsabilità dell'odierna par- te appellante.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, con la conse- guenza che la dichiarazione resa nel corso del giudizio di primo grado non può essere valutata unitamente ad elementi probatori di carattere documenta- le.
Ne deriva che non risultano acquisiti in giudizio elementi idonei a consentire di affermare la responsabilità esclusiva del veicolo investitore nel determina- re la verificazione del sinistro oggetto di causa.
In definitiva, deve affermarsi che elementi emersi inducano a ritenere non provata la responsabilità esclusiva dell'ente convenuto, Controparte_2
[...]
Inoltre, mancando del tutto una descrizione dettagliata del comportamento del ciclista, non è possibile stabilire con certezza la responsabilità esclusiva dell'ente.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, la mancanza di riscontri probatori, nonchè l'assenza dell'intervento di autorità, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la specifica di- namica con cui si è verificato il fatto storico posto a fondamento della do- manda di risarcimento.
Dunque non possono escludersi profili di responsabilità del danneggiato.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma della sentenza impu- gnata.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente deci- sione.
Le spese
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività svolta. In particolare, va considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002,
n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013
- “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei pre- supposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al mo- mento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudi- zio, in favore del che liquida nella misura di € Controparte_1
1.278,00 per compensi per ciascuno di essi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante princi- pale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa AR Capua Vetere, 4.12.2025
Il Giudice
AR DE RE
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