Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3000/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/04/2025 UDIENZA CARTOLARE
Il Giudice
Lette le note di udienza decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia auten- tica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Rita Di Salvo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3000/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. PERROTTA ELSA (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a C.F._2
e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
1
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: compensi professionali
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, regolarmente notificato, l'attore in epigrafe indicato ha agito nei confronti del convenuto al fine di ottenere il pagamento dei compensi per l'attività CP_1
professionale espletata, quale suo patrocinatore, in relazione al procedimento del Tribu-
nale di Santa Maria Capua Vetere con il n. di r.g. 9840/2016 su impulso di CP_2
che proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. contro il
[...] Controparte_3
ccertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far
[...]
data dal 1 aprile 1992 al 20 settembre 2014, indi la condanna al pagamento delle diffe-
renze retributive anche per ferie non godute, straordinario e tredicesima in uno a TFR.
L'Amministratore p.t. del conferiva incarico professio- Controparte_1
nale all'Avv. affinchè assumesse la difesa del Parte_1 Controparte_4
e l'attore redigeva la memoria difensiva e in data 28/12/2017 provvedeva alla co-
[...]
stituzione in Giudizio, formulando plurime eccezioni. Nelle more il Condominio resi-
stente procedeva al pagamento in acconto della somma di € 1.000,00 mentre l'attore presenziava alle udienze del 10/1/2018, 18/7/2018, e 08/6/2022. Al'esito del procedi-
mento in data 08/06/2022, veniva pubblicata la sentenza n. 1491/2022 con la quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento delle difese spiegate dall'Avv.
in favore del rigettava il ricorso del Parte_1 Controparte_1
Sig. e compensava le spese di lite. Controparte_2
Concluso il Giudizio, stante il mancato pagamento da parte del condominio, nonostante
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i solleciti l'attore proponeva il presente procedimento.
Il condominio restava contumace.
All'esito dell'udienza del 9.04.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di par-
te ricorrente, il Giudice riservava la decisione.
Parte resistente, decidendo di restare contumace, non ha fornito prova dell'adempimento della prestazione a suo carico, cioè di aver pagato il difensore per le prestazioni ricevu-
te, pertanto la domanda di parte ricorrente non potrà che essere accolta.
Per quanto riguarda la quantificazione della parcella, si precisa che la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professiona-
li sono state condotte a termine (Cass. civ., n. 30529/2017).
Nelle more del giudizio il Condominio contumace, ha versato la somma di € 8.646,79,
oltre, Iva e C.p.a. nonché l'importo del contributo unificato e della marca per € 125,00.
L'attore ha insistito nella prosecuzione del giudizio per la parte residua del compenso richiesto riducendo la domanda di condanna ad € 261,61 oltre iva e c.p.a. con condanna al pagamento dei compensi di lite con attribuzione e esclusione dell'importo di € 125,00
(contributo unificato e marca da bollo) ed ha chiesto decidersi la causa allo stato degli atti e si rassegnano
In merito alla quantificazione effettuata da parte ricorrente il Tribunale ritiene che la stessa non sia adeguata e che la somma pagata dal condominio sia più che satisfattiva delle ragioni creditorie dell'avvocato.
Ciò tenuto conto che il procedimento per il quale ha prestato la propria attività profes-
sionale era una causa di lavoro, sebbene qualificata di valore indterminabile, che può
essere valutata in complessità bassa.
Per cui anche tenendo conto dei parametri medio-minimi, applicati dal Tribunale per ta-
le tipologia di controversie, all'avvocato non poteva essere riconosciuta una somma
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superiore a quella ricevuta in pagamento.
Circa le spese della presente procedura le stesse possono essere riconosciute in quanto il pagamento da parte del è avvenuto solo successivamente alla proposizione CP_1
del presente giudizio in applicazione delle tariffe minime, tenendo conto del valore della causa, dell'attività effettivamente espletata (con riduzione al minimo della fase istrutto-
ria e conclusionale data la natura documentale e contumaciale della causa) e le stesse in virtù del pagamento possono essere compensate nella misura del 50%.
Si precisa, al riguardo, che il convenuto soccombente va condannato a pagare le spese processuali anche se contumace, in quanto ciò che conta ai fini della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, comportamento che ha costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti (Cass.
ord. n. 7292/18 del 23.03.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in premessa, così decide:
accerta e dichiara che all'attore spetta il pagamento delle competenze per l'opera pro-
fessionale espletata, in relazione al Proc. R.g. 9840/2016 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
dà atto dell'intervenuto pagamento da parte del della somma di € 8.646,79, CP_1
oltre, Iva e C.p.a. nonché l'importo del contributo unificato e della marca per € 125,00
da ritenersi satisfattivo delle ragioni dell'attore;
condanna il C.F. in pers. Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t al pagamento delle spese di lite, compensate nella misura del
50% che liquida, in favore di parte attrice, in € 1.300,00 per compensi, oltre al 15% di
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rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
S. Maria C.V., 9.4.2025
Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo )
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