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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 26/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 26/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1
SCHIAVONE GIOVANNI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_2 convenuto
oggetto: retribuzione
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.02.2024, parte ricorrente ha concluso per la condanna della al pagamento Controparte_2 della somma pari ad euro 27.515,75, o di quell'altra somma maggiore o minore, a titolo di trattamento di fine rapporto spettante, per i motivi ivi diffusamente esposti. All'odierna udienza nessuno è comparso, per cui non vi è in atti prova dell'avvenuta tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto. Il ricorso proposto è, pertanto, improcedibile per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251). Inoltre, “nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Nulla per le spese attesi i motivi della decisione.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 25.2.2024 da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese. Brindisi, 26/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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