TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14118/2020
T R A
, COD. FISC. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, COD. FISC. , in proprio e nella loro qualità di Parte_2 CodiceFiscale_2
genitori esercenti la potestà sul minore, , COD. FISC. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Milillo ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Magna Grecia n. 81/P
- ATTORI –
E
(COD. FISC. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Fabio Cardanobile ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Bari, alla Via Lucera, n. 4, - CONVENUTO –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.02.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER GLI ATTORI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … ci si riporta integralmente alle conclusioni della citazione :<
deduzione respinta: accertare e dichiarare la piena responsabilità e colpa concorrente dell'occorso: dei genitori del minore sconosciuto, del e dell'istruttore di turno e per l'effetto, condannarli in CP_2
solido o per le rispettive responsabilità al risarcimento dei danni subiti dal minore Persona_1
, così determinati: -danno biologico 4% (anni 10) = €.6.705,00; ITT per 73 gg : €.7.154,00; ITP
[...]
50% per 32 gg: €.1.568,00; ITP 25% per 140 gg: €.3.430,00; danno morale / personalizzazione:
€.3.300,00; Spese mediche documentate: €. 338,51; per la sola sig.ra danno da mancato Pt_2
godimento delle ferie e dei buoni pasto €.1.715,64 (cc.ss.dd.); detratta la quota offerta dall'assicurazione pari ad €.715,00; Totale: €.24.926,15 o alla maggiore/minore somma che dovesse rinvenire dalla CTU.
Oltre il danno da disagio familiare, da quantificarsi secondo equità, nonché il maggior danno per svalutazione ed interessi legali, sino al giorno del soddisfo, il tutto entro il limite di €.26.000,00. Con
vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.>> e a quanto chiesto nella memoria n. 1 in via subordinata: <
stabilisca la responsabilità esclusiva e/o in misura concorrente dello sconosciuto minore antagonista nell'occorso sinistro, preso atto che il ha attivamente procurato di celare la sua identità / quella CP_2
dei suoi genitori, si chiede di accertare e dichiarare che quest'atto di occultamento costituisce un danno ingiusto per gli attori, suscettibile di risarcimento, e quindi si chiede di condannare il al CP_2
pagamento di una somma in favore degli attori pari alla quantificazione in termini economici delle lesioni fisiche patite dal minore nell'occorso, come dettagliate nell'atto di citazione o alla Persona_2
maggiore / minore somma stabilita dal Giudicante, secondo equità>>”.
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'Ente convenuto per tutte le causali esposte nella narrativa che precede, rigettare la domanda attorea. Vinte le spese di lite…”
pag. 2/5 MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 09.11.2020, gli attori,
in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore convenivano Persona_1
in giudizio il , per sentire accogliere le conclusioni innanzi Controparte_1
riportate. Deducevano che il minore in data 29.08.2019, si trovava presso il Controparte_1
in quanto iscritto dai genitori al campo estivo “CUS Vacanze”, quando subiva un
[...]
incidente così descritto: “ dopo che il piccolo aveva segnato un gol al calcetto, e quindi a gioco Per_3
fermo, un altro minore, risentito per il gol, prendeva la rincorsa da lontano e in velocità, deliberatamente,
lo travolgeva, facendolo rovinare in terra, sul braccio sinistro”; che avvertita la madre dell'accaduto,
intorno alle ore 11,00, il bambino era poi accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII di Bari ove gli era diagnosticata una “frattura biossea di ulna e radio sinistra,
quest'ultima scomposta”. Deducevano di avere ricevuto un risarcimento dalla compagnia assicuratrice
Cont del di soli €. 715,00 e che il convenuto non aveva fornito le generalità del minore che aveva causato l'incidente nonostante espressa richiesta degli attori. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la dinamica del sinistro e deducendo che lo stesso si era verificato per effetto di una normale azione di gioco, durante la quale il minore era caduto, andando ad urtare il braccio sinistro al suolo, per cui negava ogni propria responsabilità sia in riferimento all'an che al quantum. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte attrice modificava la domanda come innanzi indicato e parte convenuta contestava l'inammissibilità della domanda nuova formulata da parte attrice. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale degli attori ed era ordinata l'esibizione di documentazione al convenuto. Su
concorde richiesta delle parti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come la domanda di accertamento di responsabilità e di condanna proposta nei confronti dei genitori del “minore sconosciuto” e “dell'istruttore di turno” siano evidentemente inammissibili sia perché i soggetti non sono indicati specificatamente, sia, soprattutto,
perché non sono stati convenuti nel presente giudizio. Per quanto attiene invece alla domanda proposta nei confronti del soggetto regolarmente convenuto nel presente giudizio, la stessa non appare in alcun modo provata e deve pertanto essere rigettata. Parte attrice non ha infatti provato la descritta dinamica del sinistro. Sentiti in sede di interrogatorio formale gli attori hanno ammesso di non avere assistito al sinistro. Non appare contestato che il sinistro si sia verificato nel corso di una partita di calcetto, ma la pag. 3/5 circostanza che lo stesso si sia svolto nelle modalità innanzi indicate e descritte dagli attori nell'atto introduttivo, non risulta da alcun elemento agli atti del giudizio. A ben vedere anche nella relazione di
Cont pronto soccorso si legge che “ la madre riferisce che il paziente alle ore 11,00 presso il di Bari
mentre giocava a calcetto cadeva subendo trauma a carico di polso e avambraccio di SX”. La circostanza che il minore, mentre giocava al calcetto, sia stato spinto da altro bambino è indicata dal padre nella denuncia all'assicurazione e in altra parte della relazione nella medesima relazione di pronto soccorso, ma senza alcuna indicazione che possa far ritenere che tale evento non si sia prodotto durante un normale contatto di gioco ma a gioco fermo e con deliberata volontà da parte di un altro minore antagonista.
Sentiti in sede di interrogatorio formale gli attori hanno ammesso di non avere mai avuto cognizione diretta dell'evento. Dalla domanda di ammissione sottoscritta dalla madre del minore risulta che lo stesso era iscritto “alle attività sportive per l'anno agonistico in corso”, che pertanto il fatto che gli fosse permesso di giocare una partita di calcetto, e quindi di partecipare ad un gioco di contatto per il quale è
immanente il c.d. “rischio sportivo”, rientrava perfettamente nell'oggetto del contratto. Alla luce della documentazione in atti ed in mancanza di prova circa una particolare dinamica del sinistro non vi sono ragioni per ritenere che lo stesso non si sia verificato durante una normale azione di gioco ( caso fortuito).
Non sussiste pertanto la responsabilità del convenuto per come dedotta in citazione da parte attrice (
ricollegata a negligenza rispetto agli obblighi di vigilanza ), atteso che non è stato provato che il sinistro sia stato deliberatamente provocato da un altro minore a gioco fermo come dedotto da parte attrice, e che tale comportamento del minore antagonista ( comunque repentino ed imprevedibile ) sarebbe stato,
comunque, in qualche misura imputabile all'istruttore di turno e di conseguenza al convenuto. Con
riferimento all'infortunio sportivo, la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito ha, infatti, evidenziato che incombe sul danneggiato l'onere di dedurre e dimostrare che l'evento si è
verificato con modalità estranee rispetto alla fisiologica dinamica di gioco (tra cui rientra certamente l'ipotesi dell'illecito commesso da altro partecipante) quale fatto costitutivo della pretesa (Cass.
20790/2024; Cass. 9983/2019; Cass. 18600/2016 ). La domanda formulata da parte attrice nelle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., a prescindere da ogni considerazione circa la sua ammissibilità,
essendo subordinata all'accertamento di una responsabilità da parte di un terzo minore antagonista, in ragione della mancanza di prova circa la responsabilità di un minore antagonista, deve, a sua volta, essere pag. 4/5 rigettata. Deve pertanto rigettarsi la domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da , in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di esercenti la potestà sul minore , nei confronti del Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. 2.600,00 oltre maggiorazione spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14118/2020
T R A
, COD. FISC. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, COD. FISC. , in proprio e nella loro qualità di Parte_2 CodiceFiscale_2
genitori esercenti la potestà sul minore, , COD. FISC. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Milillo ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Magna Grecia n. 81/P
- ATTORI –
E
(COD. FISC. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Fabio Cardanobile ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Bari, alla Via Lucera, n. 4, - CONVENUTO –
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.02.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER GLI ATTORI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … ci si riporta integralmente alle conclusioni della citazione :<
deduzione respinta: accertare e dichiarare la piena responsabilità e colpa concorrente dell'occorso: dei genitori del minore sconosciuto, del e dell'istruttore di turno e per l'effetto, condannarli in CP_2
solido o per le rispettive responsabilità al risarcimento dei danni subiti dal minore Persona_1
, così determinati: -danno biologico 4% (anni 10) = €.6.705,00; ITT per 73 gg : €.7.154,00; ITP
[...]
50% per 32 gg: €.1.568,00; ITP 25% per 140 gg: €.3.430,00; danno morale / personalizzazione:
€.3.300,00; Spese mediche documentate: €. 338,51; per la sola sig.ra danno da mancato Pt_2
godimento delle ferie e dei buoni pasto €.1.715,64 (cc.ss.dd.); detratta la quota offerta dall'assicurazione pari ad €.715,00; Totale: €.24.926,15 o alla maggiore/minore somma che dovesse rinvenire dalla CTU.
Oltre il danno da disagio familiare, da quantificarsi secondo equità, nonché il maggior danno per svalutazione ed interessi legali, sino al giorno del soddisfo, il tutto entro il limite di €.26.000,00. Con
vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.>> e a quanto chiesto nella memoria n. 1 in via subordinata: <
stabilisca la responsabilità esclusiva e/o in misura concorrente dello sconosciuto minore antagonista nell'occorso sinistro, preso atto che il ha attivamente procurato di celare la sua identità / quella CP_2
dei suoi genitori, si chiede di accertare e dichiarare che quest'atto di occultamento costituisce un danno ingiusto per gli attori, suscettibile di risarcimento, e quindi si chiede di condannare il al CP_2
pagamento di una somma in favore degli attori pari alla quantificazione in termini economici delle lesioni fisiche patite dal minore nell'occorso, come dettagliate nell'atto di citazione o alla Persona_2
maggiore / minore somma stabilita dal Giudicante, secondo equità>>”.
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … accertata e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'Ente convenuto per tutte le causali esposte nella narrativa che precede, rigettare la domanda attorea. Vinte le spese di lite…”
pag. 2/5 MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 09.11.2020, gli attori,
in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore convenivano Persona_1
in giudizio il , per sentire accogliere le conclusioni innanzi Controparte_1
riportate. Deducevano che il minore in data 29.08.2019, si trovava presso il Controparte_1
in quanto iscritto dai genitori al campo estivo “CUS Vacanze”, quando subiva un
[...]
incidente così descritto: “ dopo che il piccolo aveva segnato un gol al calcetto, e quindi a gioco Per_3
fermo, un altro minore, risentito per il gol, prendeva la rincorsa da lontano e in velocità, deliberatamente,
lo travolgeva, facendolo rovinare in terra, sul braccio sinistro”; che avvertita la madre dell'accaduto,
intorno alle ore 11,00, il bambino era poi accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII di Bari ove gli era diagnosticata una “frattura biossea di ulna e radio sinistra,
quest'ultima scomposta”. Deducevano di avere ricevuto un risarcimento dalla compagnia assicuratrice
Cont del di soli €. 715,00 e che il convenuto non aveva fornito le generalità del minore che aveva causato l'incidente nonostante espressa richiesta degli attori. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la dinamica del sinistro e deducendo che lo stesso si era verificato per effetto di una normale azione di gioco, durante la quale il minore era caduto, andando ad urtare il braccio sinistro al suolo, per cui negava ogni propria responsabilità sia in riferimento all'an che al quantum. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte attrice modificava la domanda come innanzi indicato e parte convenuta contestava l'inammissibilità della domanda nuova formulata da parte attrice. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale degli attori ed era ordinata l'esibizione di documentazione al convenuto. Su
concorde richiesta delle parti la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come la domanda di accertamento di responsabilità e di condanna proposta nei confronti dei genitori del “minore sconosciuto” e “dell'istruttore di turno” siano evidentemente inammissibili sia perché i soggetti non sono indicati specificatamente, sia, soprattutto,
perché non sono stati convenuti nel presente giudizio. Per quanto attiene invece alla domanda proposta nei confronti del soggetto regolarmente convenuto nel presente giudizio, la stessa non appare in alcun modo provata e deve pertanto essere rigettata. Parte attrice non ha infatti provato la descritta dinamica del sinistro. Sentiti in sede di interrogatorio formale gli attori hanno ammesso di non avere assistito al sinistro. Non appare contestato che il sinistro si sia verificato nel corso di una partita di calcetto, ma la pag. 3/5 circostanza che lo stesso si sia svolto nelle modalità innanzi indicate e descritte dagli attori nell'atto introduttivo, non risulta da alcun elemento agli atti del giudizio. A ben vedere anche nella relazione di
Cont pronto soccorso si legge che “ la madre riferisce che il paziente alle ore 11,00 presso il di Bari
mentre giocava a calcetto cadeva subendo trauma a carico di polso e avambraccio di SX”. La circostanza che il minore, mentre giocava al calcetto, sia stato spinto da altro bambino è indicata dal padre nella denuncia all'assicurazione e in altra parte della relazione nella medesima relazione di pronto soccorso, ma senza alcuna indicazione che possa far ritenere che tale evento non si sia prodotto durante un normale contatto di gioco ma a gioco fermo e con deliberata volontà da parte di un altro minore antagonista.
Sentiti in sede di interrogatorio formale gli attori hanno ammesso di non avere mai avuto cognizione diretta dell'evento. Dalla domanda di ammissione sottoscritta dalla madre del minore risulta che lo stesso era iscritto “alle attività sportive per l'anno agonistico in corso”, che pertanto il fatto che gli fosse permesso di giocare una partita di calcetto, e quindi di partecipare ad un gioco di contatto per il quale è
immanente il c.d. “rischio sportivo”, rientrava perfettamente nell'oggetto del contratto. Alla luce della documentazione in atti ed in mancanza di prova circa una particolare dinamica del sinistro non vi sono ragioni per ritenere che lo stesso non si sia verificato durante una normale azione di gioco ( caso fortuito).
Non sussiste pertanto la responsabilità del convenuto per come dedotta in citazione da parte attrice (
ricollegata a negligenza rispetto agli obblighi di vigilanza ), atteso che non è stato provato che il sinistro sia stato deliberatamente provocato da un altro minore a gioco fermo come dedotto da parte attrice, e che tale comportamento del minore antagonista ( comunque repentino ed imprevedibile ) sarebbe stato,
comunque, in qualche misura imputabile all'istruttore di turno e di conseguenza al convenuto. Con
riferimento all'infortunio sportivo, la consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità e di merito ha, infatti, evidenziato che incombe sul danneggiato l'onere di dedurre e dimostrare che l'evento si è
verificato con modalità estranee rispetto alla fisiologica dinamica di gioco (tra cui rientra certamente l'ipotesi dell'illecito commesso da altro partecipante) quale fatto costitutivo della pretesa (Cass.
20790/2024; Cass. 9983/2019; Cass. 18600/2016 ). La domanda formulata da parte attrice nelle memorie ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., a prescindere da ogni considerazione circa la sua ammissibilità,
essendo subordinata all'accertamento di una responsabilità da parte di un terzo minore antagonista, in ragione della mancanza di prova circa la responsabilità di un minore antagonista, deve, a sua volta, essere pag. 4/5 rigettata. Deve pertanto rigettarsi la domanda. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da , in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di esercenti la potestà sul minore , nei confronti del Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda proposta dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. 2.600,00 oltre maggiorazione spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5