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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 969/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5400/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006602369000 BOLLO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.09.2025 ad Agenzia delle Entrate SC ed alla Regione Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 13.09.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.09420259006602369000 notificata il 26.07.2025, relativa alla cartella di pagamento n.09420110027221242000, avente ad oggetto tassa automobilistica annualità 2005, per l'importo di € 212,73.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito in mancanza di atti interruttivi e chiedeva annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate SC che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla mancata notifica del previo atto impositivo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante l'esistenza della notifica di plurimi atti della riscossione, ed in particolare:
- la cartella di pagamento n. 094 2011 0027221242 000, sottesa alla intimazione opposta, notificata in data 13.12.2011, a mezzo Postaprioritaria A.R. mediante consegna al destinatario;
- la Intimazione di pagamento n. 094 2014 90 16924764 000 in data 17.10.2014, a mezzo Postaprioritaria
A.R. mediante consegna al destinatario;
- la Intimazione di pagamento n. 094 2017 90 03800082 000 in data 17.07.2017, personalmente al destinatario.
Controdeduceva ancora la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della disciplina emergenziale e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì in giudizio la Regione Calabria che produceva in atti copia della notifica del previo atto impositivo, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate il 16.01.2026 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Il credito portato dalla intimazione impugnata risulta prescritto. A fronte della notifica dell'ultimo atto interruttivo in data 17.07.2017 - la Intimazione di pagamento n. 094 2017 90 03800082 000 - la intimazione impugnata
è stata notificata solo in data 26 luglio 2025, e pertanto ben oltre il termine triennale di prescrizione relativo al credito in questione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983. Irrilevante la sospensione del termine di riscossione coattiva – dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021- per cui l'art.68 del DL 18/2020 ha previsto la sospensione dell'attività di riscossione.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo - in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n.09420259006602369000, relativa alla cartella di pagamento n.09420110027221242000. Condanna Agenzia delle Entrate SC e la
Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di Ricorrente_1. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5400/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006602369000 BOLLO 2005 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.09.2025 ad Agenzia delle Entrate SC ed alla Regione Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 13.09.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.09420259006602369000 notificata il 26.07.2025, relativa alla cartella di pagamento n.09420110027221242000, avente ad oggetto tassa automobilistica annualità 2005, per l'importo di € 212,73.
Parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito in mancanza di atti interruttivi e chiedeva annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate SC che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla mancata notifica del previo atto impositivo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante l'esistenza della notifica di plurimi atti della riscossione, ed in particolare:
- la cartella di pagamento n. 094 2011 0027221242 000, sottesa alla intimazione opposta, notificata in data 13.12.2011, a mezzo Postaprioritaria A.R. mediante consegna al destinatario;
- la Intimazione di pagamento n. 094 2014 90 16924764 000 in data 17.10.2014, a mezzo Postaprioritaria
A.R. mediante consegna al destinatario;
- la Intimazione di pagamento n. 094 2017 90 03800082 000 in data 17.07.2017, personalmente al destinatario.
Controdeduceva ancora la sospensione dei termini di prescrizione per effetto della disciplina emergenziale e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì in giudizio la Regione Calabria che produceva in atti copia della notifica del previo atto impositivo, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate il 16.01.2026 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Il credito portato dalla intimazione impugnata risulta prescritto. A fronte della notifica dell'ultimo atto interruttivo in data 17.07.2017 - la Intimazione di pagamento n. 094 2017 90 03800082 000 - la intimazione impugnata
è stata notificata solo in data 26 luglio 2025, e pertanto ben oltre il termine triennale di prescrizione relativo al credito in questione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983. Irrilevante la sospensione del termine di riscossione coattiva – dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021- per cui l'art.68 del DL 18/2020 ha previsto la sospensione dell'attività di riscossione.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio – liquidate come in dispositivo - in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n.09420259006602369000, relativa alla cartella di pagamento n.09420110027221242000. Condanna Agenzia delle Entrate SC e la
Regione Calabria al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore di Ricorrente_1. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026