Articolo 2 della Legge 11 maggio 1966, n. 302
Articolo 1
Versione
10 giugno 1966
Art. 2.
Il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato e' sostituito dal seguente:
"La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione".

Entrata in vigore il 10 giugno 1966