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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 768 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandro Patti per procura depositata unitamente all'atto di citazione in appello.
Appellante
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 CodiceFiscale_2
procura allegata in atti, dall'Avv. Domenico Schembri per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Teres'Alba Raguccia per procura depositata unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellato
(c.f. ), n.q. di erede di , rappresentato CP_2 CodiceFiscale_4 Persona_1
e difeso dall'avv. Domenico Schembri per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Appellato
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 CP_4
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_5 CP_5 C.F._6
), (c.f. , nella qualità di eredi di
[...] Controparte_6 CodiceFiscale_7
Persona_1
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 317/20 emessa dal Tribunale di
Agrigento e, per l'effetto, rigettare le richieste di risarcimento danni avanzate nei suoi confronti;
con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni dell'appellato , e : Pt_2 CP_1 Per_1
dichiarare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
2 dichiarare, l'inammissibilità all'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito,
dichiarare infondato, e quindi rigettare, l'appello;
confermare, comunque, in toto, la Sentenza n. 317/2020 del Tribunale di Agrigento, oggetto di gravame;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarre al procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 317 Parte_1
de10.3.2020 che, in parziale accoglimento delle domande di risarcimento del danno proposte da e , i quali lamentavano di aver subito l'allagamento dei Parte_2 Controparte_1
locali interni e della corte di pertinenza dell'immobile di loro proprietà sito in alla CP_3
Via Guido Piovene n. 3, ha condannato il e , in solido Controparte_3 Parte_1
tra loro, al pagamento di € 2.559,70 oltre interessi con decorrenza dalla data dalla decisione,
alla realizzazione degli interventi indicati nella relazione a firma del c.t.u. Ing. Per_2
-nominato nel procedimento per A.T.P instaurato prima del giudizio-, infine, alla
[...]
refusione delle spese di lite.
Più in dettaglio, il Tribunale:
-aderendo alle conclusioni esposte dal c.t.u., ha individuato la causa dei danni da allagamento subiti dagli attori nella costruzione di un muro in conci di tufo a separazione della parte
3 terminale della strada denominata Guido Piovene e della via Mosella, che aveva ostacolato il regolare deflusso delle acque piovane;
- riscontrato in capo a -sulla scorta dell'istruttoria condotta e, in particolare, Parte_1
della testimonianza di la qualità di committente dei lavori di costruzione del Testimone_1
muro, ne ha dichiarato la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
-ha dichiarato la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c del , ente Controparte_3
proprietario -secondo quanto accertato dal c.t.u., ing. nominata in questo giudizio, Per_3
nella relazione del 7.10.2018- dell'area di sedime su cui insiste il muro;
- infine, ha condannato e il , sotto il vincolo della Parte_1 Controparte_3
solidarietà, al risarcimento dei danni sofferti dagli attori, quantificati in € 2.559,70; al ripristino dello stato originario dei luoghi tramite la demolizione del muro in conci di tufo;
alla collocazione, lungo il bordo asfaltato di via G. Piovene, di cunette prefabbricate in conglomerato cementizio vibro compresso con sezione a L;
alla collocazione di una caditoia trasversale carrabile in ghisa sferoidale, lungo il varco di accesso alla via G. Piovene;
al pagamento delle spese di lite.
Con un unico motivo di appello, si duole della erronea valutazione del quadro Parte_1
probatorio delineatosi all'esito dell'istruttoria. Valutazione, distorta:
- dall'attribuzione di ridotta attendibilità ai testi e Tes_2 Testimone_3
(sol perché sentimentalmente legati a costui) e dalla valorizzazione delle
4 dichiarazioni del teste (il quale, di contro, è risultato essere “uomo di Testimone_1
fiducia del ”); Per_1
- dal misconoscimento degli accertamenti condotti nell'ambito del procedimento penale istaurato su denunzia di , dal quale era emerso che il muro Parte_2
ricadeva su particella di proprietà esclusiva dei , e del contenuto del preliminare Per_1
di compravendita intercorso tra , in qualità di promittente venditore, Persona_1
ed esso promittente acquirente, con il quale il primo aveva assunto Pt_1
l'obbligo di chiudere, appunto con la costruzione di un muro, il varco tra le strade
Piovene e Mosella;
per effetto della quale il Tribunale gli aveva attribuito la qualità di committente dei lavori di realizzazione del manufatto, quando invece la corretta lettura dei convergenti indicatori avrebbe condotto a riconoscere simile qualità in capo ai , proprietari dell'area nonché Per_1
costruttori degli immobili acquistati tanto da esso quanto da . Pt_1 Parte_2
Sotto altro aspetto, l'appellante censura la sentenza per averlo condannato alla realizzazione di opere sul suolo di proprietà altrui (“l'ing. suggeriva di collocare delle “cunette Per_2
prefabbricate in conglomerato cementizio, per un corretto deflusso dell'acqua meteorica”;
ma aggiungeva (e la sentenza pare invece ignorare questo dato) che tutto ciò dovrebbe
avvenire “lungo il bordo asfaltato di Via Guido Piovene”, ergo lungo quella strada privata,
di proprietà esclusiva dei sigg.ri e da costoro realizzata quale via d'accesso alle Per_1
costruende ville bifamiliari.” – pag. 5 atto di appello), la cui l'esecuzione doterebbe “quella
5 strada privata di accesso alle abitazioni di che trattasi di quegli accorgimenti di cui il
proprietario non si è mai curato.” (pag. 6 dell'atto di appello).
L'appello è meritevole di limitato accoglimento.
La responsabilità dell'appellante per i danni causati dal muro in conci di tufo, la cui realizzazione ha determinato il mancato deflusso delle acque piovane che il giorno 24.10.2012
hanno invaso l'immobile di , deve essere confermata. Persona_4
La rivalutazione, nel senso di indicato da parte appellante, del materiale probatorio raccolto in primo grado, non sconfessa, anzi avvalora l'attribuzione in capo a costui del ruolo di committente delle opere di costruzione del muro e ne conferma pertanto la responsabilità per il pregiudizio derivatone in danno di e . Parte_2 Controparte_1
E' emerso, invero, in termini nitidi che chiese ad -costruttore Parte_1 Persona_1
e venditore dell'immobile acquistato dal primo- di realizzare il muro in questione e che Per_1
affidò la costruzione del manufatto ad Testimone_1
La moglie dell'appellante, ascoltata come testimone, ha affermato “io non Tes_2
avrei mai acquistato la casa con quel varco e nel preliminare di vendita non è prevista la
presenza di vaco alcuno;
[…] mio marito non pagò il Canta perché il lavoro era compreso
nel prezzo” (verbale d'udienza del 2.7.2019).
Anche , cognato dell'appellante, ha confermato il primo capitolato di prova Testimone_3
così articolato “vero è che, in quanto collega e conoscente dell'arch. , mio CP_2
cognato, mi chiese di intercedere nei confronti del affinché questi Parte_1 Per_1
6 rispettasse gli impegni formalmente assunti, in ordine quindi alla chiusura del varco, a suo
tempo aperto per consentire l'accesso dei mezzi meccanici in fase di costruzione delle
villette?”, soggiungendo di essersi recato con il cognato “nello studio e questo ci disse Per_1
che avrebbe incaricato la ditta canta di eseguire i lavori” (verbale d'udienza del 27.2.2019).
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la responsabilità extra contrattuale dell'appellante,
che, al momento dell'acquisto dell'immobile -una porzione di villetta bifamiliare, la cui altra metà è stata acquistata dai coniugi chiese al promittente venditore, nonché Persona_5
costruttore anche la realizzazione del muro a chiusura del varco aperto tra la Persona_1
via Piovene e la via Mosella. Neppure contestato, poi, è che sia stato proprio Parte_1
a pagare il corrispettivo per il lavoro, quale componente del maggior prezzo di acquisto (il
lavoro era compreso nel prezzo – testimonianza di . Tes_2
Quanto dichiarato dai testimoni, i quali hanno riferito dell'oggetto delle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto preliminare (non deposito agli atti di questo giudizio), consente di qualificare il rapporto negoziale intercorso tra e in termini di contratto misto Per_1 Pt_1
di appalto e vendita. Ebbene, poiché in tale contratto ha assunto la qualità di Parte_1
committente e acquirente, è evidente che la sua responsabilità non può essere esclusa per il solo fatto che le opere furono materialmente realizzate da un terzo, segnatamente da Tes_1
quale subappaltatore di cui si avvalse. In altri termini, la responsabilità di colui
[...] Per_1
che volle l'opera e ne affidò la realizzazione ad altri versando un importo a corrispettivo (la quale convive con quella del proprietario dell'area di sedime del manufatto, ovvero il Comune
7 di , secondo quanto qui accertato nel contraddittorio tra le parti in termini in alcun CP_3
modo influenzati da quanto acclarato nel procedimento penale) non è esclusa dall'interposizione tra committente e l'esecutore materiale (il sub-appaltatore , Tes_1
dell'appaltatore ( ) nell'esecuzione del manufatto, a maggior ragione ove si consideri che Per_1
proprio l'appellante ha provveduto alla manutenzione straordinaria dell'opus, disponendo l'apertura di due feritoie proprio al fine di agevolare il deflusso delle acque meteoriche.
Piuttosto, meritevole di parziale accoglimento è la domanda dell'appellante di esenzione dall'esecuzione degli interventi indicati nella relazione del consulente tecnico, ingegner
, incaricato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha Persona_2
preceduto l'istaurazione di questo giudizio. A pag. 3 della relazione a sua firma questi ha evidenziato che “al fine di consentire un corretto deflusso delle acque di pioggia occorre
eseguire i seguenti interventi:
1) Ripristino delle stato originario dei luoghi tramite la demolizione del muro in conci
di tufo;
2) Collocazione, lungo il bordo asfaltato di via G. Piovene, di cunette prefabbricate in
conglomerato cementizio vibro compresso con sezione ad L, per un corretto deflusso
dell'acqua meteorica…;
3) Collocazione di una caditoia trasversale carrabile in ghisa sferoidale, lungo il varco
di accesso alla via G. Piovene”.
8 Il Tribunale ha condannato (in solido con il ) “a Parte_1 Controparte_3
realizzare gli interventi indicati nella relazione a firma del c.t.u. ing. , pag. Persona_2
3” (pag. 7 della sentenza impugnata).
Fondatamente lamenta l'appellante di essere stato erroneamente condannato alla realizzazione di lavori su una strada di proprietà altrui così da dotare “quella strada privata
di accesso alle abitazioni di che trattasi di quegli accorgimenti di cui il proprietario non si è
mai curato” (pag. 6 dell'appello).
Mentre, invero, la demolizione del muro (punto n. 1) è obiettivamente funzionale al risarcimento del danno, poiché mira alla rimozione della fonte del pregiudizio, gli interventi menzionati ai punti 2 e 3 sono invece funzionali, per come chiaramente esplicitato dal consulente, ad assicurare il “corretto deflusso delle acque di pioggia” sulla via Piovene,
connotata, per come parimenti accertato (e documentato mediante pose fotografiche) dal medesimo c.t.u., da una forte pendenza cui consegue una netta differenza di quota tra la parte a monte e quella valle del tratto viario.
In altri termini, poiché la causa dei danni subiti e risiede Parte_2 Controparte_1
nella costruzione del muro, che ha ostacolato il deflusso delle acque piovane, la condanna del
(co)responsabile non può che essere limitata alla riduzione in pristino stato, con Pt_1
rimozione del manufatto (oltre che al risarcimento per equivalente del pregiudizio arrecato all'immobile altrui), non competendo, invece, all'appellante l'onere della realizzazione di tutte le opere idrauliche per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della via Guido Piovene.
9 Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, del e di , e , nella Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
qualità di eredi di;
Persona_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 317 del 10 marzo 2020,
appellata da con atto di citazione notificato il 10 giugno 2020 ad Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , revoca la condanna di alla realizzazione, Controparte_6 CP_2 Parte_1
tra “gli interventi indicati nella relazione a firma del ctu ing. , pag. 3”, di Persona_2
quelli menzionati ai punti 2) “collocazione, lungo il bordo asfaltato di via G. Piovene, di
cunette prefabbricate in conglomerato cementizio vibro compresso con sezione ad L” e 3)
“collocazione di una caditoia trasversale carrabile in ghisa sferoidale, lungo il varco di
accesso alla via G. Piovene”;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
10 Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 768 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandro Patti per procura depositata unitamente all'atto di citazione in appello.
Appellante
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_2 CodiceFiscale_2
procura allegata in atti, dall'Avv. Domenico Schembri per procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Teres'Alba Raguccia per procura depositata unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellato
(c.f. ), n.q. di erede di , rappresentato CP_2 CodiceFiscale_4 Persona_1
e difeso dall'avv. Domenico Schembri per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Appellato
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 CP_4
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_5 CP_5 C.F._6
), (c.f. , nella qualità di eredi di
[...] Controparte_6 CodiceFiscale_7
Persona_1
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 317/20 emessa dal Tribunale di
Agrigento e, per l'effetto, rigettare le richieste di risarcimento danni avanzate nei suoi confronti;
con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni dell'appellato , e : Pt_2 CP_1 Per_1
dichiarare l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
2 dichiarare, l'inammissibilità all'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito,
dichiarare infondato, e quindi rigettare, l'appello;
confermare, comunque, in toto, la Sentenza n. 317/2020 del Tribunale di Agrigento, oggetto di gravame;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarre al procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 317 Parte_1
de10.3.2020 che, in parziale accoglimento delle domande di risarcimento del danno proposte da e , i quali lamentavano di aver subito l'allagamento dei Parte_2 Controparte_1
locali interni e della corte di pertinenza dell'immobile di loro proprietà sito in alla CP_3
Via Guido Piovene n. 3, ha condannato il e , in solido Controparte_3 Parte_1
tra loro, al pagamento di € 2.559,70 oltre interessi con decorrenza dalla data dalla decisione,
alla realizzazione degli interventi indicati nella relazione a firma del c.t.u. Ing. Per_2
-nominato nel procedimento per A.T.P instaurato prima del giudizio-, infine, alla
[...]
refusione delle spese di lite.
Più in dettaglio, il Tribunale:
-aderendo alle conclusioni esposte dal c.t.u., ha individuato la causa dei danni da allagamento subiti dagli attori nella costruzione di un muro in conci di tufo a separazione della parte
3 terminale della strada denominata Guido Piovene e della via Mosella, che aveva ostacolato il regolare deflusso delle acque piovane;
- riscontrato in capo a -sulla scorta dell'istruttoria condotta e, in particolare, Parte_1
della testimonianza di la qualità di committente dei lavori di costruzione del Testimone_1
muro, ne ha dichiarato la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
-ha dichiarato la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c del , ente Controparte_3
proprietario -secondo quanto accertato dal c.t.u., ing. nominata in questo giudizio, Per_3
nella relazione del 7.10.2018- dell'area di sedime su cui insiste il muro;
- infine, ha condannato e il , sotto il vincolo della Parte_1 Controparte_3
solidarietà, al risarcimento dei danni sofferti dagli attori, quantificati in € 2.559,70; al ripristino dello stato originario dei luoghi tramite la demolizione del muro in conci di tufo;
alla collocazione, lungo il bordo asfaltato di via G. Piovene, di cunette prefabbricate in conglomerato cementizio vibro compresso con sezione a L;
alla collocazione di una caditoia trasversale carrabile in ghisa sferoidale, lungo il varco di accesso alla via G. Piovene;
al pagamento delle spese di lite.
Con un unico motivo di appello, si duole della erronea valutazione del quadro Parte_1
probatorio delineatosi all'esito dell'istruttoria. Valutazione, distorta:
- dall'attribuzione di ridotta attendibilità ai testi e Tes_2 Testimone_3
(sol perché sentimentalmente legati a costui) e dalla valorizzazione delle
4 dichiarazioni del teste (il quale, di contro, è risultato essere “uomo di Testimone_1
fiducia del ”); Per_1
- dal misconoscimento degli accertamenti condotti nell'ambito del procedimento penale istaurato su denunzia di , dal quale era emerso che il muro Parte_2
ricadeva su particella di proprietà esclusiva dei , e del contenuto del preliminare Per_1
di compravendita intercorso tra , in qualità di promittente venditore, Persona_1
ed esso promittente acquirente, con il quale il primo aveva assunto Pt_1
l'obbligo di chiudere, appunto con la costruzione di un muro, il varco tra le strade
Piovene e Mosella;
per effetto della quale il Tribunale gli aveva attribuito la qualità di committente dei lavori di realizzazione del manufatto, quando invece la corretta lettura dei convergenti indicatori avrebbe condotto a riconoscere simile qualità in capo ai , proprietari dell'area nonché Per_1
costruttori degli immobili acquistati tanto da esso quanto da . Pt_1 Parte_2
Sotto altro aspetto, l'appellante censura la sentenza per averlo condannato alla realizzazione di opere sul suolo di proprietà altrui (“l'ing. suggeriva di collocare delle “cunette Per_2
prefabbricate in conglomerato cementizio, per un corretto deflusso dell'acqua meteorica”;
ma aggiungeva (e la sentenza pare invece ignorare questo dato) che tutto ciò dovrebbe
avvenire “lungo il bordo asfaltato di Via Guido Piovene”, ergo lungo quella strada privata,
di proprietà esclusiva dei sigg.ri e da costoro realizzata quale via d'accesso alle Per_1
costruende ville bifamiliari.” – pag. 5 atto di appello), la cui l'esecuzione doterebbe “quella
5 strada privata di accesso alle abitazioni di che trattasi di quegli accorgimenti di cui il
proprietario non si è mai curato.” (pag. 6 dell'atto di appello).
L'appello è meritevole di limitato accoglimento.
La responsabilità dell'appellante per i danni causati dal muro in conci di tufo, la cui realizzazione ha determinato il mancato deflusso delle acque piovane che il giorno 24.10.2012
hanno invaso l'immobile di , deve essere confermata. Persona_4
La rivalutazione, nel senso di indicato da parte appellante, del materiale probatorio raccolto in primo grado, non sconfessa, anzi avvalora l'attribuzione in capo a costui del ruolo di committente delle opere di costruzione del muro e ne conferma pertanto la responsabilità per il pregiudizio derivatone in danno di e . Parte_2 Controparte_1
E' emerso, invero, in termini nitidi che chiese ad -costruttore Parte_1 Persona_1
e venditore dell'immobile acquistato dal primo- di realizzare il muro in questione e che Per_1
affidò la costruzione del manufatto ad Testimone_1
La moglie dell'appellante, ascoltata come testimone, ha affermato “io non Tes_2
avrei mai acquistato la casa con quel varco e nel preliminare di vendita non è prevista la
presenza di vaco alcuno;
[…] mio marito non pagò il Canta perché il lavoro era compreso
nel prezzo” (verbale d'udienza del 2.7.2019).
Anche , cognato dell'appellante, ha confermato il primo capitolato di prova Testimone_3
così articolato “vero è che, in quanto collega e conoscente dell'arch. , mio CP_2
cognato, mi chiese di intercedere nei confronti del affinché questi Parte_1 Per_1
6 rispettasse gli impegni formalmente assunti, in ordine quindi alla chiusura del varco, a suo
tempo aperto per consentire l'accesso dei mezzi meccanici in fase di costruzione delle
villette?”, soggiungendo di essersi recato con il cognato “nello studio e questo ci disse Per_1
che avrebbe incaricato la ditta canta di eseguire i lavori” (verbale d'udienza del 27.2.2019).
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la responsabilità extra contrattuale dell'appellante,
che, al momento dell'acquisto dell'immobile -una porzione di villetta bifamiliare, la cui altra metà è stata acquistata dai coniugi chiese al promittente venditore, nonché Persona_5
costruttore anche la realizzazione del muro a chiusura del varco aperto tra la Persona_1
via Piovene e la via Mosella. Neppure contestato, poi, è che sia stato proprio Parte_1
a pagare il corrispettivo per il lavoro, quale componente del maggior prezzo di acquisto (il
lavoro era compreso nel prezzo – testimonianza di . Tes_2
Quanto dichiarato dai testimoni, i quali hanno riferito dell'oggetto delle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto preliminare (non deposito agli atti di questo giudizio), consente di qualificare il rapporto negoziale intercorso tra e in termini di contratto misto Per_1 Pt_1
di appalto e vendita. Ebbene, poiché in tale contratto ha assunto la qualità di Parte_1
committente e acquirente, è evidente che la sua responsabilità non può essere esclusa per il solo fatto che le opere furono materialmente realizzate da un terzo, segnatamente da Tes_1
quale subappaltatore di cui si avvalse. In altri termini, la responsabilità di colui
[...] Per_1
che volle l'opera e ne affidò la realizzazione ad altri versando un importo a corrispettivo (la quale convive con quella del proprietario dell'area di sedime del manufatto, ovvero il Comune
7 di , secondo quanto qui accertato nel contraddittorio tra le parti in termini in alcun CP_3
modo influenzati da quanto acclarato nel procedimento penale) non è esclusa dall'interposizione tra committente e l'esecutore materiale (il sub-appaltatore , Tes_1
dell'appaltatore ( ) nell'esecuzione del manufatto, a maggior ragione ove si consideri che Per_1
proprio l'appellante ha provveduto alla manutenzione straordinaria dell'opus, disponendo l'apertura di due feritoie proprio al fine di agevolare il deflusso delle acque meteoriche.
Piuttosto, meritevole di parziale accoglimento è la domanda dell'appellante di esenzione dall'esecuzione degli interventi indicati nella relazione del consulente tecnico, ingegner
, incaricato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha Persona_2
preceduto l'istaurazione di questo giudizio. A pag. 3 della relazione a sua firma questi ha evidenziato che “al fine di consentire un corretto deflusso delle acque di pioggia occorre
eseguire i seguenti interventi:
1) Ripristino delle stato originario dei luoghi tramite la demolizione del muro in conci
di tufo;
2) Collocazione, lungo il bordo asfaltato di via G. Piovene, di cunette prefabbricate in
conglomerato cementizio vibro compresso con sezione ad L, per un corretto deflusso
dell'acqua meteorica…;
3) Collocazione di una caditoia trasversale carrabile in ghisa sferoidale, lungo il varco
di accesso alla via G. Piovene”.
8 Il Tribunale ha condannato (in solido con il ) “a Parte_1 Controparte_3
realizzare gli interventi indicati nella relazione a firma del c.t.u. ing. , pag. Persona_2
3” (pag. 7 della sentenza impugnata).
Fondatamente lamenta l'appellante di essere stato erroneamente condannato alla realizzazione di lavori su una strada di proprietà altrui così da dotare “quella strada privata
di accesso alle abitazioni di che trattasi di quegli accorgimenti di cui il proprietario non si è
mai curato” (pag. 6 dell'appello).
Mentre, invero, la demolizione del muro (punto n. 1) è obiettivamente funzionale al risarcimento del danno, poiché mira alla rimozione della fonte del pregiudizio, gli interventi menzionati ai punti 2 e 3 sono invece funzionali, per come chiaramente esplicitato dal consulente, ad assicurare il “corretto deflusso delle acque di pioggia” sulla via Piovene,
connotata, per come parimenti accertato (e documentato mediante pose fotografiche) dal medesimo c.t.u., da una forte pendenza cui consegue una netta differenza di quota tra la parte a monte e quella valle del tratto viario.
In altri termini, poiché la causa dei danni subiti e risiede Parte_2 Controparte_1
nella costruzione del muro, che ha ostacolato il deflusso delle acque piovane, la condanna del
(co)responsabile non può che essere limitata alla riduzione in pristino stato, con Pt_1
rimozione del manufatto (oltre che al risarcimento per equivalente del pregiudizio arrecato all'immobile altrui), non competendo, invece, all'appellante l'onere della realizzazione di tutte le opere idrauliche per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della via Guido Piovene.
9 Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, del e di , e , nella Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
qualità di eredi di;
Persona_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 317 del 10 marzo 2020,
appellata da con atto di citazione notificato il 10 giugno 2020 ad Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , revoca la condanna di alla realizzazione, Controparte_6 CP_2 Parte_1
tra “gli interventi indicati nella relazione a firma del ctu ing. , pag. 3”, di Persona_2
quelli menzionati ai punti 2) “collocazione, lungo il bordo asfaltato di via G. Piovene, di
cunette prefabbricate in conglomerato cementizio vibro compresso con sezione ad L” e 3)
“collocazione di una caditoia trasversale carrabile in ghisa sferoidale, lungo il varco di
accesso alla via G. Piovene”;
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
10 Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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