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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/05/2024, n. 6336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6336 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8523 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 30.5.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale Aventino n. 98, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Isabella Darra che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.2.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro premettendo che di avere ricevuto in data 22.1.2024 la notifica da parte dell' dell'avviso di addebito n. 397 2023 CP_1
00224271 74 000 per la complessiva somma di euro 10.279,78 per crediti di natura previdenziale, ne chiedeva l'annullamento sulla base dei seguenti motivi:
- per inesistenza giuridica della notifica dello stesso;
- per sua nullità in quanto emesso in forza dell'avviso di accertamento n. TK3018100504/2022, successivamente annullato dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma con sentenza n. 3136/2023 del'8.3.23.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' che contestava l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Nella contumacia di ritualmente evocata in giudizio, la causa -di Controparte_2 natura documentale- era decisa a mezzo di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2
atteso che l'ultima operazione di cartolarizzazione risale all'anno 2008,
[...] mentre i crediti oggetto del contendere sono relativi all'anno 2016 (art. 13 L. 448/98 il cui comma 1 è stato modificato dal d.l. 308/99, dal d.l. 138/2002, dall'art. 3 comma 42 quinquies del d.l. 203/2005 che ha stabilito che la cessione avrebbe riguardato i crediti maturati fino al 31.12.2008). Inammissibile, poi, è l'eccezione di inefficacia dell'avviso di addebito per inesistenza giuridica della sua notifica: premesso che la notifica dell'avviso di addebito è nella specie ritualmente avvenuta secondo il procedimento notificatorio previsto dalla legge in luoghi riconducibili al destinatario e che non vengono neanche allegati i vizi da cui essa sarebbe inficiata e che quindi in alcun modo può predicarsi la sua inesistenza, assorbente è il rilievo per cui tale ipotetico vizio avrebbe dovuto essere fatto valere dal ricorrente attraverso un'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel perentorio termine, previsto a pena di decadenza, di 20 giorni dalla comunicazione dell'atto che egli stesso afferma essere avvenuta il 22.1.2024 e dunque al massimo entro l'11 febbraio, laddove il presente ricorso è stato depositato solo il 29.2.2024. E tanto vale anche per ogni altro vizio formale che si assume possa inficiare l'avviso di addebito oggetto del contendere. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa azionata dall' (contributi Gestione Commercianti anno 2016) perché basata CP_1 esclusivamente sull'accertamento unificato dell' anno 2016 Organizzazione_1
TK3018100504/2022, annullato con sentenza dell'8.3.2023 n. 3136 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA (doc.3). Segnatamente il ricorrente ha impugnato in sede tributaria l'avviso di accertamento n. TK3018100504/2022 relativo all'anno 2016 che gli era stato notificato richiamando l'avviso di accertamento n. TK3026400200/2021 notificato alla società di cui è socio: con tali avvisi l'amministrazione finanziaria aveva imputato un maggior reddito d'impresa rideterminando il reddito da partecipazione del ricorrente e accertando così sia maggiori imposte (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale), sia il maggiore contributo previdenziale di euro 5.982,00. La Corte ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati, compreso l'avviso di accertamento TK3018100504/2022 oggetto della presente causa. La sentenza è stata poi confermata in appello dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado con pronuncia n. 2863/2024 del 24.4.24. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il motivo del ricorso sia fondato. Infatti in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 46/1999), per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
2 Nella specie proprio tale accertamento nel merito, tuttavia ha esito sfavorevole per l' non essendovi allo stato alcuna prova della fondatezza della sua pretesa CP_1 creditoria e cioè della debenza dei contributi richiesti con l'avviso, in riferimento ad un maggior reddito del contribuente con riguardo all'anno di imposta 2016. D'altro canto non è revocabile in dubbio che sia l'ente previdenziale a dovere fornire la prova del proprio credito contributivo e dei presupposti su cui esso si fonda. Le sorti, quindi, del giudizio previdenziale sono determinate dall'assolvimento delle regole relative alla ripartizione degli oneri probatori, nel senso che l'atto di accertamento fiscale del maggior reddito costituisce solo un elemento presuntivo a favore dell' , che il contribuente è tenuto a smentire con prove di segno CP_1 contrario (Cass. 20.1.2021 n. 950), prove che nelle specie appaiono essere integrate proprio dalle persuasive motivazioni poste a sostegno della sentenza del giudice tributario di primo grado (doc. 3) – confermata in appello – che ha negato la sussistenza nel caso di specie della legittimità dell'accertamento compiuto dall' . Organizzazione_1
Né può invocarsi nella specie un'ipotesi di pregiudizialità in senso logico-giuridico ex art. 295 c.p.c. tra la presente vertenza e quella pendente in sede tributaria, atteso che l'eventuale contrasto di giudicati è più un problema di ordine logico, trattandosi di sentenze emesse tra soggetti diversi (tra le tante, cfr. Cass. 4564/2021; Cass. n. 12996 del 2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, ma anche del fatto che la vertenza si è esaurita in una sola udienza. Nulla per le spese tra ricorrente stante la CP_2 contumacia.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- annulla l'avviso di addebito opposto e condanna l' al pagamento delle spese CP_1 di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Roma 30.5.2024 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8523 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 30.5.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale Aventino n. 98, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Isabella Darra che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.2.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro premettendo che di avere ricevuto in data 22.1.2024 la notifica da parte dell' dell'avviso di addebito n. 397 2023 CP_1
00224271 74 000 per la complessiva somma di euro 10.279,78 per crediti di natura previdenziale, ne chiedeva l'annullamento sulla base dei seguenti motivi:
- per inesistenza giuridica della notifica dello stesso;
- per sua nullità in quanto emesso in forza dell'avviso di accertamento n. TK3018100504/2022, successivamente annullato dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma con sentenza n. 3136/2023 del'8.3.23.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' che contestava l'ammissibilità e la CP_1 fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Nella contumacia di ritualmente evocata in giudizio, la causa -di Controparte_2 natura documentale- era decisa a mezzo di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2
atteso che l'ultima operazione di cartolarizzazione risale all'anno 2008,
[...] mentre i crediti oggetto del contendere sono relativi all'anno 2016 (art. 13 L. 448/98 il cui comma 1 è stato modificato dal d.l. 308/99, dal d.l. 138/2002, dall'art. 3 comma 42 quinquies del d.l. 203/2005 che ha stabilito che la cessione avrebbe riguardato i crediti maturati fino al 31.12.2008). Inammissibile, poi, è l'eccezione di inefficacia dell'avviso di addebito per inesistenza giuridica della sua notifica: premesso che la notifica dell'avviso di addebito è nella specie ritualmente avvenuta secondo il procedimento notificatorio previsto dalla legge in luoghi riconducibili al destinatario e che non vengono neanche allegati i vizi da cui essa sarebbe inficiata e che quindi in alcun modo può predicarsi la sua inesistenza, assorbente è il rilievo per cui tale ipotetico vizio avrebbe dovuto essere fatto valere dal ricorrente attraverso un'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel perentorio termine, previsto a pena di decadenza, di 20 giorni dalla comunicazione dell'atto che egli stesso afferma essere avvenuta il 22.1.2024 e dunque al massimo entro l'11 febbraio, laddove il presente ricorso è stato depositato solo il 29.2.2024. E tanto vale anche per ogni altro vizio formale che si assume possa inficiare l'avviso di addebito oggetto del contendere. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa azionata dall' (contributi Gestione Commercianti anno 2016) perché basata CP_1 esclusivamente sull'accertamento unificato dell' anno 2016 Organizzazione_1
TK3018100504/2022, annullato con sentenza dell'8.3.2023 n. 3136 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA (doc.3). Segnatamente il ricorrente ha impugnato in sede tributaria l'avviso di accertamento n. TK3018100504/2022 relativo all'anno 2016 che gli era stato notificato richiamando l'avviso di accertamento n. TK3026400200/2021 notificato alla società di cui è socio: con tali avvisi l'amministrazione finanziaria aveva imputato un maggior reddito d'impresa rideterminando il reddito da partecipazione del ricorrente e accertando così sia maggiori imposte (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale), sia il maggiore contributo previdenziale di euro 5.982,00. La Corte ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati, compreso l'avviso di accertamento TK3018100504/2022 oggetto della presente causa. La sentenza è stata poi confermata in appello dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado con pronuncia n. 2863/2024 del 24.4.24. Ciò posto, ritiene il Tribunale che il motivo del ricorso sia fondato. Infatti in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 46/1999), per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
2 Nella specie proprio tale accertamento nel merito, tuttavia ha esito sfavorevole per l' non essendovi allo stato alcuna prova della fondatezza della sua pretesa CP_1 creditoria e cioè della debenza dei contributi richiesti con l'avviso, in riferimento ad un maggior reddito del contribuente con riguardo all'anno di imposta 2016. D'altro canto non è revocabile in dubbio che sia l'ente previdenziale a dovere fornire la prova del proprio credito contributivo e dei presupposti su cui esso si fonda. Le sorti, quindi, del giudizio previdenziale sono determinate dall'assolvimento delle regole relative alla ripartizione degli oneri probatori, nel senso che l'atto di accertamento fiscale del maggior reddito costituisce solo un elemento presuntivo a favore dell' , che il contribuente è tenuto a smentire con prove di segno CP_1 contrario (Cass. 20.1.2021 n. 950), prove che nelle specie appaiono essere integrate proprio dalle persuasive motivazioni poste a sostegno della sentenza del giudice tributario di primo grado (doc. 3) – confermata in appello – che ha negato la sussistenza nel caso di specie della legittimità dell'accertamento compiuto dall' . Organizzazione_1
Né può invocarsi nella specie un'ipotesi di pregiudizialità in senso logico-giuridico ex art. 295 c.p.c. tra la presente vertenza e quella pendente in sede tributaria, atteso che l'eventuale contrasto di giudicati è più un problema di ordine logico, trattandosi di sentenze emesse tra soggetti diversi (tra le tante, cfr. Cass. 4564/2021; Cass. n. 12996 del 2018 e Cass. S.U. n. 19523 del 2018). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, ma anche del fatto che la vertenza si è esaurita in una sola udienza. Nulla per le spese tra ricorrente stante la CP_2 contumacia.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- annulla l'avviso di addebito opposto e condanna l' al pagamento delle spese CP_1 di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Roma 30.5.2024 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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