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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/06/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4802/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4802/2017 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: azione di nullità e/o annullamento di delibera di associazione sindacale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, Parte_1
dall'Avv. Raffaele Boccagna ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del Controparte_1
suo presidente pro tempore, , rappresentato e difeso, in virtù della Controparte_2
procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Aselli ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti precisati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'associazione convenuta, che resisteva con le argomentazioni in atti.
Denegate da questo Tribunale in diversa composizione le prove testimoniali articolate dalle parti, perché reputate irrilevanti nonché inammissibili, “avendo ad oggetto circostanze da provare documentalmente”, all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, devono, in primo luogo, essere rigettate, essendo infondate, le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, in primo luogo, alla luce della formulazione dell'atto di citazione, deve escludersi che manchi l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto di quest'ultima.
Inoltre, parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'art. 163 c.p.c., il quale, al contrario, è contenuto nell'atto di citazione.
Non sono ravvisabili neanche i residui profili di nullità dell'atto introduttivo previsti dalla legge, che, d'altronde, non essendo stati specificatamente eccepiti nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, sarebbero stati, per la loro natura,
ex art. 164 c.p.c., tutti sanati dalla costituzione della convenuta medesima.
2 Tanto chiarito, la domanda proposta da deve essere rigettata, Parte_1
essendo infondata.
Carattere dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la fondatezza dell'eccezione di carenza dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100
c.p.c. per la cessazione della qualità di associato da parte dell'attore.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa della convenuta, “la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 952 del 26.01.1993, conforme a
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 181 del 13.01.1988).
Ora, poiché alla data del 31 ottobre 2017, successiva all'adozione della delibera di causa, l'attore risulta aver presentato una dichiarazione di revoca della sua partecipazione all'associazione oggi parte convenuta, alla luce della succitata giurisprudenza, se la qualità di socio dell'attore all'epoca dell'adozione della deliberazione per cui è causa ne radica in linea di principio la legittimazione attiva,
perché si possa affermare anche l'interesse ad agire nel presente giudizio di sarebbe necessario che quest'ultimo facesse valere un diritto Parte_1
attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono l'attualità della
3 qualità di socio. Ebbene, la domanda attorea nel caso di specie è riconducibile proprio a questa fattispecie.
D'altronde, l'art. 13 dello Statuto dell'associazione convenuta prevede anche la cessazione automatica dell'appartenenza “dei singoli iscritti al sindacato” per l'appartenenza ad altre associazioni sindacali, che, con riferimento all'attore, è stata eccepita dalla convenuta sulla base di una documentazione non specificatamente contestata da parte attrice in nessuna delle sue difese successive all'avversa comparsa di costituzione e risposta con la quale è stata sollevata l'eccezione de qua e alla quale
è stata allegata la documentazione posta a sostegno dell'eccezione medesima.
Quindi, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c. della suindicata eccezione e della correlata documentazione dell'associazione convenuta, il
Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio delle circostanze che costituiscono l'oggetto di tale eccezione e che la correlata documentazione è volta a provare, in quanto fatti non contestati (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3727 del
09.03.2012).
Dunque, alla luce di siffatte considerazioni, come anticipato sopra, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo infondata.
Infine, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza, con la conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Aselli.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
4 contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, liquidate nell'importo di € Controparte_2
462,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Aselli.
Così deciso in Nola il 07.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4802/2017 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: azione di nullità e/o annullamento di delibera di associazione sindacale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, Parte_1
dall'Avv. Raffaele Boccagna ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
in persona del Controparte_1
suo presidente pro tempore, , rappresentato e difeso, in virtù della Controparte_2
procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Aselli ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti precisati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'associazione convenuta, che resisteva con le argomentazioni in atti.
Denegate da questo Tribunale in diversa composizione le prove testimoniali articolate dalle parti, perché reputate irrilevanti nonché inammissibili, “avendo ad oggetto circostanze da provare documentalmente”, all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, devono, in primo luogo, essere rigettate, essendo infondate, le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, in primo luogo, alla luce della formulazione dell'atto di citazione, deve escludersi che manchi l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, così come che sia stato omesso e sia assolutamente incerto l'oggetto di quest'ultima.
Inoltre, parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'art. 163 c.p.c., il quale, al contrario, è contenuto nell'atto di citazione.
Non sono ravvisabili neanche i residui profili di nullità dell'atto introduttivo previsti dalla legge, che, d'altronde, non essendo stati specificatamente eccepiti nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, sarebbero stati, per la loro natura,
ex art. 164 c.p.c., tutti sanati dalla costituzione della convenuta medesima.
2 Tanto chiarito, la domanda proposta da deve essere rigettata, Parte_1
essendo infondata.
Carattere dirimente ai fini del raggiungimento di tale conclusione riveste la fondatezza dell'eccezione di carenza dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100
c.p.c. per la cessazione della qualità di associato da parte dell'attore.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa della convenuta, “la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono essi stessi l'attualità della qualità di socio” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 952 del 26.01.1993, conforme a
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 181 del 13.01.1988).
Ora, poiché alla data del 31 ottobre 2017, successiva all'adozione della delibera di causa, l'attore risulta aver presentato una dichiarazione di revoca della sua partecipazione all'associazione oggi parte convenuta, alla luce della succitata giurisprudenza, se la qualità di socio dell'attore all'epoca dell'adozione della deliberazione per cui è causa ne radica in linea di principio la legittimazione attiva,
perché si possa affermare anche l'interesse ad agire nel presente giudizio di sarebbe necessario che quest'ultimo facesse valere un diritto Parte_1
attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono l'attualità della
3 qualità di socio. Ebbene, la domanda attorea nel caso di specie è riconducibile proprio a questa fattispecie.
D'altronde, l'art. 13 dello Statuto dell'associazione convenuta prevede anche la cessazione automatica dell'appartenenza “dei singoli iscritti al sindacato” per l'appartenenza ad altre associazioni sindacali, che, con riferimento all'attore, è stata eccepita dalla convenuta sulla base di una documentazione non specificatamente contestata da parte attrice in nessuna delle sue difese successive all'avversa comparsa di costituzione e risposta con la quale è stata sollevata l'eccezione de qua e alla quale
è stata allegata la documentazione posta a sostegno dell'eccezione medesima.
Quindi, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c. della suindicata eccezione e della correlata documentazione dell'associazione convenuta, il
Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio delle circostanze che costituiscono l'oggetto di tale eccezione e che la correlata documentazione è volta a provare, in quanto fatti non contestati (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3727 del
09.03.2012).
Dunque, alla luce di siffatte considerazioni, come anticipato sopra, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo infondata.
Infine, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza, con la conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Aselli.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
4 contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, liquidate nell'importo di € Controparte_2
462,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Aselli.
Così deciso in Nola il 07.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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