Decreto cautelare 6 maggio 2025
Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00264/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU ZI GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da
Filoxenia Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Balducci Romano e Paola Chialchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Balducci Romano in Udine, via Savorgnana n. 20;
contro
Comune di Aviano, Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Francesco Crispi n. 47;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di affittacamere e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ex art. 19, co. 3, L. 241/1990, prot. 10156 del 17.4.2025 del Comune di Aviano e della nota di “ presa d’atto divieto di prosecuzione attività ” prot. 4172 del 18.4.2025 della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, entrambi notificati alla ricorrente in data 18.4.2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, antecedente o susseguente, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aviano e della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27.4.2025 e depositato il 28.4.2025, la cooperativa sociale ricorrente ha impugnato, previa sospensiva, i provvedimenti indicati in epigrafe.
2. Con decreto cautelare n. 33 del 6.5.2025 il Presidente di questo Tribunale ha disposto la sospensione dei gravati provvedimenti.
3. All’udienza camerale del 21.5.2025 le parti hanno chiesto a questo Tar di dichiarare cessata la materia del contendere, come da dichiarazione resa a verbale dai difensori.
Detta richiesta risulta basata sulla considerazione dell’intervenuta adozione da parte del Comune intimato in data 15.5.2025 dell’atto di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività del 17.4.2025, in quanto la richiesta di integrazione documentale relativa alla Segnalazione certificata di agibilità sarebbe stata inoltrata dal SUAP della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio al destinatario “ quando il termine previsto dal DPR 160/2010 e dalla Legge 241/1990 era già trascorso” e “che tale ritardo ha pregiudicato la sussistenza di uno dei presupposti fondanti il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di affittacamere”.
4. Con ordinanza cautelare n. 35/2025 il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., ha disposto la fissazione della camera di consiglio del 18.6.2025 per l’adempimento indicato.
5. All’udienza camerale del 18.6.2025 la causa, previo avviso ex art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
6. Alla luce di quanto rappresentato, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod.proc.amm..
7. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e del rilievo essenzialmente procedimentale del vizio posto a base del provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU ZI GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO