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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/09/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2843/2023 del R.A.C.C. in data
27/11/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 27/11/2023
d a
- (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BARBIERI SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA
PRINCIPE AMEDEO 41 46100 MANTOVA, presso il difensore avv.
BARBIERI SAVERIO, attore
c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIVIERO CP_1 P.IVA_1
CINZIA, elettivamente domiciliata in CORSO C.SO RISORGIMENTO 137
PORTO VIRO presso lo studio dell'avv. SIVIERO CINZIA;
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. DOMENICALE GIANCARLA, elettivamente domiciliato in VIA
ROMEA COMUNALE, 88 45019 TAGLIO DI PO presso lo studio dell'avv.
DOMENICALE GIANCARLA, convenuti
e c o n t r o
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MOLINARI
Pag. 1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, Pt_3
42 25100 BRESCIA presso il difensore avv. MOLINARI RAFFAELE, terza chiamata avente per oggetto: lesione personale, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “1) condannarsi e Parte_1 CP_1 [...]
, in via tra loro solidale e ciascuno per il loro titolo come in Parte_2
atti precisato, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €. 507.826,42 (oltre interessi e rivalutazione del capitale) come di seguito specificata: DANNO NON PATRIMONIALE (tabelle Milano 2024; anni 74 al sinistro) a) I. P. (53%) €. 390.586,00 b) personalizzazione 20% €.
78.117,00 c) I.T.T. (gg 174 x €. 160,00) €. 27.840,00 d) I.T.P. 75% (gg 30 x
€. 120,00) €. 3.600,00 e) I.T.P. 55% (gg 43 x €. 88,00) €. 3.784,00 totale €.
503.927,00 DANNO PATRIMONIALE a) spese mediche e per ausili €.
2.457,62 RIFUSIONE SPESE CTU a) spese CTU (all.A) €. 709,80
RIFUSIONE SPESE CTP a) assistenza CTP in corso di CTU (all.B) €.
732,00 TOTALE €. 507.826,42 Oltre interessi e rivalutazione del capitale. 2)
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”;
- per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni CP_1
contraria istanza: in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 cpc per come in atti dedotto;
In via principale: respingersi qualsivoglia avversa domanda proposta nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Pag. 2 In subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, accertare e dichiarare il concorso colposo di parte attrice nella causazione del fatto e, conseguentemente, escludere ex art. 1227 c.c., ovvero ridurre ex art. 1227, c.
1 c.c., la condanna del danno che risultasse dovuto, il quale in ogni caso andrà accertato con ricorso a criteri di diritto e prova assolutamente rigorosi e decurtato di quanto percepito dall'attore da parte degli Enti
Previdenziali;
In via riconvenzionale: nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede di accertare che il terzo chiamato “
[...]
, in p.l.r.p.t., con sede legale a Milano in Corso Como Controparte_2
17, pi: , è obbligato a tenere indenne ed a manlevare la P.IVA_3
convenuta da qualsivoglia ipotesi di condanna relativa ai fatti per cui è giudizio, anche per fatto del sig. , e conseguentemente, Parte_2
condannare lo stesso terzo a qualsivoglia pagamento o esborso che la convenuta subirà in seguito all'accoglimento della domanda attorea.
In ogni caso: vittoria di spese e compensi di lite
In via istruttoria: - Si reitera la richiesta di rinnovazione della ctu medico- legale per tutti i motivi esposti nelle note ex art. 127 ter cpc depositate il
23.04.2025 per l'udienza del 29.04.2025;
- Si reitera la richiesta di CTU cinematica per tutti motivi già indicati nella memoria ex art. 281 duodecies, c. 4, cpc depositata il 20.05.2024”;
- per “- Nel merito: respingere tutte le domande ex Parte_2
adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto;
ergo, accertarsi e dichiararsi che alcuna responsabilità è ascrivibile al convenuto, e che nulla
Pag. 3 il convenuto deve al signor , per tutte le ragioni in atti Parte_1
dedotte;
- In via subordinata: soltanto nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere sussistente la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, accertare e dichiarare il concorso colposo di parte attrice nella causazione del fatto e, conseguentemente, escludere ex art. 1227, co. 2, c.c., ovvero ridurre ex art. 1227, co. 1, c.c., la condanna al risarcimento del danno che risultasse dovuto;
in ogni caso, con decurtazione di quanto percepito dall'attore da parte degli Enti previdenziali, come in atti dedotto;
- Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
In via istruttoria
Parte convenuta – – insiste nella richiesta di rinnovazione Parte_2
della CTU medico-legale per le ragioni specificate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23.04.2025 per l'udienza del
29.04.2025.
Parte convenuta – – insiste per l'ammissione di C.T.U. Parte_2
cinematica, così come richiesta e motivata nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 281-duodecies, co. IV, nr. 1, c.p.c.
Parte convenuta – – insiste per l'ammissione dei capitoli di Parte_2
prova articolati nelle memorie ex art. 281-duodecies, co. IV, nn. 1 e 2, c.p.c. non ammessi e che di seguito, si trascrivono: “02. Vero che, l'abitazione di
e , sita in Roncoferraro (Mn), via Cesare Battisti Parte_2 CP_1
nr. 6 è delimitata da recinzione e da cancello di ingresso, come da documentazione fotografica che le si rammostra? (si rammostri al teste il doc. 13 all. a questa memoria)
Pag. 4 03. Vero che, tra il mese di settembre 2022 ed il mese di ottobre 2022,
l'abitazione di e , sita in Roncoferraro (Mn), via Parte_2 CP_1
Cesare Battisti nr. 6 è stata ristrutturata con opere di tinteggiatura esterne?
04. Vero che, in data 28 ottobre 2022, il segnalatore acustico ed il lampeggiante del muletto nell'occasione in uso a erano Parte_2
funzionati?
05. Vero che, in data 28 ottobre 2022 alle ore 17.00 ca., il signor
[...]
si trovava nella propria area di privata dimora sita in Parte_2
Roncoferraro (Mn), via Cesare Battisti nr. 6 per eseguire lavori hobbistici, ovvero per eseguire lo spostamento di una fioriera?
Si indica quale teste: residente in [...]
Cesare Battisti nr. 6.
06. Vero che, in data 28.10.2022, si trovava alla guida del Parte_2
carrello elevatore marca Fenwick-Linde mod. H25T, nell'area identificata al
Foglio 29, mappale 583 del del Comune di Roncoferraro (Mn), CP_3
come da documenti che le si rammostrano? (si rammostrino al teste i docc.
16 all. a questa memoria e 13 all. a memoria ex art. 281-duodecies, nr. 1,
c.p.c. di Pt_2
07. Vero che, l'area identificata al Foglio 29, mappale 583 del N.C.E.U. del
Comune di Roncoferraro (Mn), come da documenti che le si rammostrano, è luogo di privata dimora e residenza di e ? (si CP_1 Parte_2
rammostrino al teste i docc. 02 all. comparsa, 16 all. a questa memoria e 13 all. a memoria ex art. 281-duodecies, nr. 1, c.p.c. di Pt_2
08. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 6), il saliva sul carrello elevatore marca Fenwick-Linde mod. H25T per Pt_2
spostarlo in altro luogo?
Pag. 5 09. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 6), il non aveva agganciato al carrello elevatore marca Fenwick-Linde mod. Pt_2
H25T la fune funzionale allo spostamento della fioriera?
10. Vero che, in esito al sinistro del 28.10.2022 occorso al Parte_1
, gli operatori di PG – e
[...] Testimone_2 Tes_3
redigevano il verbale che le si rammostra? (si rammostri al teste il doc. 12 all. a memoria ex art. 281-duodecies, nr. 1, c.p.c. di Pt_2
11. Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo di prova
10), gli operatori di PG - e – non Testimone_2 Tes_3
raccoglievano le dichiarazioni di e ? CP_1 Parte_2
12. Vero che, pure successivamente al 28.10.2022, in relazione al sinistro occorso al , gli operatori di PG – e Parte_1 Testimone_2
non raccoglievano le dichiarazioni di e Tes_3 CP_1 [...]
? Parte_2
13. Vero che, immediatamente dopo il sinistro del 28.10.2022, il signor
[...]
era trasportato presso il Pronto Soccorso di Mantova, come da Parte_2
documento che le si rammostra? (si rammostri al teste il doc. 06 all. comparsa di costituzione di ) Si indicano quali testi: Parte_2 [...]
; Tes_3 Testimone_2 Testimone_1 CP_4
- per : “ Controparte_2
Pag. 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la terza chiamata ha depositato le proprie note di precisazione delle conclusioni mediante il deposito di un file scansionato a immagine che quindi è una fotografia che viola le norme tecniche del PCT per il deposito degli atti delle parti sicché non è possibile “ritrascrivere” le sue conclusioni, se non allegando la fotografia dell'atto depositato che peraltro risulta illeggibile per cui si rimanda a quello depositato nel fascicolo telematico che, pur essendo dimesso in violazione delle norme tecniche del
PCT, è perfettamente leggibile.
L'attore ha evocato in giudizio le parti convenute per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito dell'infortunio occorso presso l'azienda agricola di proprietà della convenuta allorquando fu colpito da un carrello CP_1
elevatore condotto dal convenuto il quale era intento a Parte_2
movimentare delle fioriere.
Si sono costituiti i convenuti e la terza chiamata chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU.
Pag. 7 La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
In primo luogo l'atto introduttivo attoreo è sufficientemente esaustivo per non essere nullo, d'altronde le altre parti si sono ampiamente difese nel merito segno evidente che l'atto avversario fosse sufficientemente determinato per consentire l'instaurazione del contraddittorio.
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle
Pag. 8 quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)”.
La CTU ha tenuto conto della evoluzione della malattia dell'attore ed ha effettuato le sue valutazioni a quadro clinico stabilizzato anche del fatto che all'attore è stato revocato l'assegno di accompagnamento dell'INPS poiché non invalido al 100%, ma “solo” al 53% come accertato dalla CTU così che è ragionevole che una persona possa compiere in autonomia alcuni atti della propria esistenza altrimenti non sarebbe invalido al 53%, ma appunto al
100% cosa che non è.
L'istruttoria orale e le deduzioni delle parti convenute, hanno restituito che la convenuta titolare dell'Azienda Agricola Santi Anna al cui CP_1
interno è avvenuto il sinistro (all'interno della quale è collocata anche l'abitazione dei coniugi ha autorizzato ad Per_1 Parte_2
utilizzare il muletto senza possedere la specifica abilitazione richiesta dall'art. 73 D.Lgs. 81/2008 non per nulla non è stato in grado di controllarlo investendo l'attore.
Il convenuto ha confermato, costituendosi, di aver azionato il muletto Pt_2
nella convinzione di non avere nessuno attorno a sé e questo conferma la sua
Pag. 9 negligenza nel non aver visto che invece proprio dietro il muletto era presente l'attore e quindi lo ha investito in pieno.
Il muletto era di proprietà dell' convenuta, ma carente dei CP_5
requisiti minimi di sicurezza imposti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/2008, essendo privo di cicalino, di segnale luminoso di retromarcia e di protezioni alle leve di guida per evitare azionamenti accidentali.
Un tanto si rileva dal verbale di contravvenzione e prescrizione adottato dall'ATS intervenuta dopo il sinistro.
La terza chiamata, pur confermando la stipula della polizza sottoscritta dalla convenuta, eccepiva la non operatività della polizza nel caso in cui dall'istruttoria fosse emerso che il stesse coadiuvando i lavori del Pt_1
muletto ovvero che il on fosse abilitato alla guida del veicolo. Pt_2
L'istruttoria ha confermato le domande attoree visto che dal verbale dell'ATS il è identificato come “coadiuvante dell'impresa famigliare AZ. Pt_2 [...]
” e attesta che egli stava agendo “per conto della propria Parte_4
azienda –Az. Agricola della moglie”. La convenuta titolare CP_1
dell'impresa, risponde quindi dell'operato illecito del marito-coadiuvante, commesso mentre svolgeva una mansione nell'interesse dell'azienda ex art. 2049 c.c., sotto la sua diretta presenza, non avendo fornito la prova liberatoria.
Il teste ha chiarito che il sinistro è avvenuto in una Testimone_2
“pertinenza di proprietà dell'azienda agricola”. Infatti è emerso dalle produzioni documentali che l'azienda agricola e l'agriturismo hanno sede proprio al civico n. 6 di via Cesare Battisti, creando un'unica area operativa liberamente accessibile, come confermato anche dal teste e dallo CP_4
stesso figlio del convenuto . Testimone_1 Parte_2
Pag. 10 Le parti convenute sono quindi tenute a risarcire il danno cagionato all'attore.
Va per vero precisato che del danno posto in essere dal coadiuvante
[...]
risponde il suo datore di lavoro giusta la previsione Tes_1 CP_1
dell'art. 2049 c.c..
La esclusione della applicabilità della garanzia assicurativa eccepita dalla terza chiamata per avere il condotto un mezzo senza la prescritta Pt_2
abilitazione, non è invece fondata poiché, secondo le definizioni convenzionali pattuite tra le parti nel contratto di assicurazione (vedi doc. 1
Cont
, le "Macchine agricole" sono definite come: "trattori, macchine agricole semoventi, trebbiatrici, mietitrebbiatrici e pressapaglia, motofalciatrici, motocoltivatori, moto zappatrici, macchine agricole raccoglitrici, rimorchi e semirimorchi agricoli, e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola".
Il muletto elettrico che ha causato il sinistro non rientra in quella classificazione e quindi è irrilevante, ai fini di polizza, che il non avesse Pt_2
l'abilitazione a guida del muletto elettrico che non può essere assimilato ad un mezzo agricolo. La terza chiamata sarà quindi tenuta a tenere indenne da quanto sarà tenuta a pagare all'attore in luogo del suo CP_6
coadiuvante.
La CTU medico-legale ha accertato che il sinistro del 28 ottobre 2022 ha cagionato all'attore postumi permanenti quantificando il danno biologico permanente nella misura del 53%. Il periodo di inabilità temporanea come segue: Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.) per giorni 174; Inabilità
Temporanea Parziale (I.T.P.) al 75% per giorni 30; Inabilità Temporanea
Parziale (I.T.P.) al 55% per giorni 43. Applicando a tali risultanze i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano (2024), tenuto conto dell'età dell'attore
Pag. 11 al momento del sinistro (74 anni) si ottiene un valore di euro 415.903,25 come si ricava dalla seguente tabella:
Le tabelle del Tribunale di Milano 2024 già contengono una personalizzazione per sofferenza soggettiva (indicate al 50%) che non richiede una ulteriore personalizzazione.
Il valore di euro 415.903,25 va quindi devalutato alla data del sinistro
(ottobre 2022) che porta un risultato pari ad euro 400.291,87.
Pag. 12 Tale importo va maggiorato di rivalutazione monetaria (essendo debito di valore) ed interessi legali dalla data del sinistro fino alla presente decisione per un importo finale pari ad euro 453.026,36.
L'attore ha documentato spese mediche che la CTU ha ritenuto congrue, per un importo di euro 2.457,62.
A tale somma vanno aggiunte le spese sostenute per l'assistenza del CTP in sede di operazioni peritali, pari ad euro 732,00 poiché spesa tecnica
Pag. 13 necessaria alla difesa per un importo complessivo risarcibile pari ad euro
3.899,42.
Le spese del presente procedimento, compresa la fase di negoziazione assistita, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (21.387 compenso medio per la causa di merito oltre al 20% a causa della presenza di più parti con posizioni e difese anche differenti che hanno reso molto più gravosa la difesa della parte + 1.500 fase di negoziazione).
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Condanna (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) ed (C.F. C.F._2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra P.IVA_2
loro, a corrispondere a (C.F. Parte_1
) la capital somma di euro 453.026,36; C.F._1
2) Condanna (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) ed (C.F. C.F._2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra P.IVA_2
loro, a corrispondere a (C.F. Parte_1
) la capital somma di euro 3.899,42; C.F._1
3) Condanna (C.F. ) a manlevare CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) da quanto sarà tenuto a pagare in
[...] C.F._2
esecuzione della presente sentenza ex art. 2049 c.c.;
4) Condanna (C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, a manlevare (C.F. CP_1
Pag. 14 ) da quanto sarà tenuta a pagare in esecuzione della presente P.IVA_1
sentenza;
5) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di (C.F. CP_1
), C.F. ) ed P.IVA_1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, in solido tra loro;
6) Condanna (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) ed (C.F. C.F._2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra P.IVA_2
loro, a rifondere a (C.F. ) Parte_1 C.F._1
le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed € 27.164,40 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 24 settembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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