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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/06/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZ. R.G. 4763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Dott.ssa Patrizia Pompei, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4763/2024, promossa da:
, (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Maurizio Cavaliere, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Prato,
Viale Montegrappa n. 35
Opponenti
CONTRO
C. F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Conti ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in
Roma, Viale dei Parioli n. 124
Opposta
pagina 1 di 8 , contumace Controparte_2
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per gli effetti: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei convenuti a procedere esecutivamente nei confronti degli attori, dichiarando conseguentemente nulla e/o inefficace la cartella esattoriale impugnata, per i motivi indicati in narrativa;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si chiede fin d'ora la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, essendovi prova scritta e di pronta soluzione, trattandosi di eccezioni in mero diritto. In sede istruttoria si depositano i documenti indicati in narrativa;
con ogni più ampia riserva istruttoria.”
Per Controparte_3
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: - accertare e dichiarare Contr il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta in quanto del tutto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via principale, nel merito: - dichiarare infondata l'opposizione e rigettare la domanda della parte opponente. Con vittoria di spese ed onorari di causa, ivi incluse le spese generali e con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione in corso di causa.”.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisioneCon atto di citazione notificato in data 23 aprile 2024 a Controparte_1
Contr (d'ora innanzi, per brevità, e ad (di
[...] Controparte_2 seguito ), , e chiedevano l'annullamento della cartella CP_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
di pagamento n. 04120230025147189001, con la quale aveva loro intimato il pagamento della CP_5 somma € 52.005,88, quali fideiussori di , a seguito dell'inadempimento Parte_4 di quest'ultima ditta al contratto di finanziamento concesso, in data 25 maggio 2021, da
[...]
, filiale di Firenze Agenzia n. 9, assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di CP_6
Garanzia, ex L. 662/96 e successive modifiche e deliberata dal Comitato di MCC nella misura massima del 80%, per un importo di € 52.000,00.
pagina 2 di 8 Gli opponenti deducevano, a motivo dell'opposizione, l'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 21 del
D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e la conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria.
Evidenziavano, in particolare, che, trattandosi della riscossione di un credito fondato su un rapporto di natura privatistica, in virtù della deroga alla regola generale contenuta nella disposizione di cui all'art. 21 del D.lgs. 46/99, il ruolo esattoriale non avrebbe potuto assumere ex se natura di titolo esecutivo, occorrendo invece che l'ente creditore si precostituisse un titolo specifico avente efficacia esecutiva, in base al quale procedere alla formazione del ruolo.
Chiedevano pertanto, previa sospensione cautelare, la declaratoria dell'inesistenza del diritto degli enti convenuti a procedere ad esecuzione forzata. e l'annullamento della cartella impugnata. Contr Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo da un lato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea e, dall'altro, la validità dell'esperita procedura di recupero coattivo mediante ruolo.
Quanto al primo profilo, l'opposta deduceva che, nell'ambito delle procedure di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, le opposizioni esecutive avrebbero pouto essere proposte esclusivamente nei confronti dell' , atteso che la normativa, al fine di agevolare la riscossione dei crediti Controparte_7 pubblici, operava una scissione tra la titolarità del diritto di credito in capo all'ente creditore, e la titolarità dell'azione esecutiva, spettante esclusivamente ad . CP_5
Contr Quanto alla seconda eccezione, deduceva che la natura pubblicistica del credito garantito giustificava il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata, atteso che l'avvenuta escussione della garanzia pubblica, Contr determinando la surrogazione di essa nella posizione del garantito, le attribuiva un diritto privilegiato non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del fondo e, quindi, di natura pubblicistica.
Respinta l'istanza cautelare, la causa veniva quindi istruita con il deposito delle memorie ex art. 171ter
c.p.c., con le quali le parti ribadivano le rispettive posizioni.
Veniva quindi fissata, per la data del 4.6.2025, udienza per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.; in tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
Dev'essere, in primo luogo, dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Va, quindi, preliminarmente valutata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opposta.
pagina 3 di 8 Sul punto va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la legitimatio ad causam, attiva o passiva, va accertata in relazione, non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda.
Tale accertamento deve concernere la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque responsabile della violazione del diritto stesso (sul punto, ex multis,
Cass. ord. n. 15952 del 16/06/2011, Cass. n. 6132 del 06/03/2008).
Nel caso di specie, siamo di fronte ad un'opposizione all'esecuzione, nella quale ad essere messo in discussione è il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per carenza di un valido titolo CP_5
esecutivo.
Le doglianze sollevate, quindi, certamente coinvolgono l' in quanto titolare Controparte_7 dell'azione esecutiva e, quindi, interessato a resistere in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale, ma riguardano anche e soprattutto l'ente titolare del credito che ha formato e consegnato il ruolo senza il previo conseguimento di un autonomo titolo esecutivo.
Quindi, la legittimazione a contraddire in giudizio, oltre all'esattore, compete altresì all'ente creditore quale titolare della pretesa sostanziale azionata con la cartella impugnata, onde deve ritenersi che correttamente gli opponenti hanno convenuto in giudizio entrambi gli enti coinvolti nella procedura impositiva.
La giurisprudenza richiamata dall'opposta, che sembrerebbe escludere la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito, in realtà, si riferisce alla diversa fattispecie in cui l'opponente citi in giudizio esclusivamente l'Ente impositore, omettendo di chiamare in causa l'Agente della Riscossione.
Infatti, laddove venga evocato in giudizio soltanto l'ente creditore, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda poiché, non versandosi in un caso di litisconsorzio necessario, non sussistono i presupposti per l'emissione di un ordine giudiziale ex art. 102 c.p.c. (Vedi Cass. Civ. n. 25272 del
20/09/2024).
Ciò che i giudici di legittimità sostengono, in definitiva, è che l'unico soggetto necessariamente legittimato a resistere nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione di somme iscritte a ruolo è
l'esattore, il quale ha l'onere, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito, o che comunque non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi.
pagina 4 di 8 Tuttavia, come accade nel caso di specie, il debitore che si opponga ad una riscossione coattiva a mezzo di ruolo ben può evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore, con l'unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione e senza determinare un litisconsorzio necessario che, in tal caso, non sussiste (vedi Cass. Sez. Un., n. 16412 del
25/07/2007; Cass. ord. n. 21220 del 28/11/2012; Cass. ord. n. 14991 del 15/07/2020; Cass. ord. n. 2480 del 04/02/2020).
Venendo al merito della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore, deve osservarsi che la stessa è stata posta in essere in conformità alla legge, come interpretata dalla più recente giurisprudenza, con conseguente infondatezza della presente opposizione.
Al riguardo va, infatti, osservato che l'art. 2, comma 100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso Controparte_8
allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a
[...]
favore delle piccole e medie imprese mediante il rilascio, a favore delle banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La ratio della normativa è quello di favorire l'accesso a fonti finanziare per le piccole e medie imprese che, senza la previsione di una garanzia pubblica, non sarebbe economicamente sostenibile per gli istituti di credito.
A tal fine, l'art. 2, comma 4 del D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Il richiamato art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, infatti, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto ‹‹si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni››.
pagina 5 di 8 Per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, D.M.
20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva, ma “facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
L'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul
Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito “si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni” e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Ciò posto, va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 8 bis, comma 3, L. 3/2015, non va considerata né come una disposizione d'interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass. n. 14915 del 31/05/2019).
Infatti, già nel previgente regime, doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998.
La previsione di un regime privilegiato per la soddisfazione del credito pubblico risponde alla necessità di agevolare il recupero del sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato per agevolare lo sviluppo delle attività produttive;
quindi, recuperando tali somme, si va a reintegrare la provvista per ulteriori e future misure di sostegno.
La Suprema Corte, nelle pronunce più recenti, ha evidenziato come “tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi” (Cfr. Cass. Civ., sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023).
Una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis cit.), è, dunque, da considerare procedura idonea al recupero, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
pagina 6 di 8 In sostanza, si è affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del
2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”. (Cass. ord. n. 36513 del 29/12/2023; Cass. ord. n. 9657 del 10/04/2024; si veda, anche
Cass. sent. n. 32148 del 12/12/2024). Nel solco delle predette pronunce, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5786 del 04/03/2025, ha ulteriormente precisato che “l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996[…] Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica.” (Cfr. Cass. ord. n. 5786 del 04/03/2025).
Alla luce dell'orientamento sopra illustrato, quindi, appare chiaramente come il credito dell'opposta Contr debba essere considerato un credito di natura pubblicistica che, quindi, ben può essere riscosso mediante l'iscrizione a ruolo senza che sia necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale, e che tale azione di riscossione, ex art. 8 bis, comma 3, D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, può essere condotta anche contro i terzi prestatori di garanzie.
L'opposizione va quindi respinta, poiché la procedura di recupero attuata nel caso di specie risulta rispettosa delle disposizioni normative vigenti, secondo l'interpretazione della più recente giurisprudenza di legittimità cui si intende dare continuità.
Attese, comunque, le plurime pronunce discordanti sul punto, tanto della giurisprudenza di legittimità, che di quella di merito, devono ritenersi esistenti i gravi motivi che legittimano devono ritenersi esistenti i giusti motivi che legittimano la compensazione, inter partes, delle spese di lite (si vedano, sul punto, Cass. 33369/2023; Tribunale di Potenza 28.9.2021; Tribunale di Napoli, 5.6. 2024)
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza assorbita e rigettata:
1) Respinge l'opposizione;
2) Dichiara compensate inter partes le spese di lite.
Così deciso in Firenze, il 16.6.2025
Il Giudice Dr.ssa Patrizia Pompei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZ. R.G. 4763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Dott.ssa Patrizia Pompei, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4763/2024, promossa da:
, (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv. Maurizio Cavaliere, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Prato,
Viale Montegrappa n. 35
Opponenti
CONTRO
C. F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Conti ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in
Roma, Viale dei Parioli n. 124
Opposta
pagina 1 di 8 , contumace Controparte_2
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per gli effetti: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei convenuti a procedere esecutivamente nei confronti degli attori, dichiarando conseguentemente nulla e/o inefficace la cartella esattoriale impugnata, per i motivi indicati in narrativa;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si chiede fin d'ora la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, essendovi prova scritta e di pronta soluzione, trattandosi di eccezioni in mero diritto. In sede istruttoria si depositano i documenti indicati in narrativa;
con ogni più ampia riserva istruttoria.”
Per Controparte_3
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: - accertare e dichiarare Contr il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta in quanto del tutto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via principale, nel merito: - dichiarare infondata l'opposizione e rigettare la domanda della parte opponente. Con vittoria di spese ed onorari di causa, ivi incluse le spese generali e con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione in corso di causa.”.Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisioneCon atto di citazione notificato in data 23 aprile 2024 a Controparte_1
Contr (d'ora innanzi, per brevità, e ad (di
[...] Controparte_2 seguito ), , e chiedevano l'annullamento della cartella CP_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
di pagamento n. 04120230025147189001, con la quale aveva loro intimato il pagamento della CP_5 somma € 52.005,88, quali fideiussori di , a seguito dell'inadempimento Parte_4 di quest'ultima ditta al contratto di finanziamento concesso, in data 25 maggio 2021, da
[...]
, filiale di Firenze Agenzia n. 9, assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di CP_6
Garanzia, ex L. 662/96 e successive modifiche e deliberata dal Comitato di MCC nella misura massima del 80%, per un importo di € 52.000,00.
pagina 2 di 8 Gli opponenti deducevano, a motivo dell'opposizione, l'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 21 del
D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e la conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo della pretesa creditoria.
Evidenziavano, in particolare, che, trattandosi della riscossione di un credito fondato su un rapporto di natura privatistica, in virtù della deroga alla regola generale contenuta nella disposizione di cui all'art. 21 del D.lgs. 46/99, il ruolo esattoriale non avrebbe potuto assumere ex se natura di titolo esecutivo, occorrendo invece che l'ente creditore si precostituisse un titolo specifico avente efficacia esecutiva, in base al quale procedere alla formazione del ruolo.
Chiedevano pertanto, previa sospensione cautelare, la declaratoria dell'inesistenza del diritto degli enti convenuti a procedere ad esecuzione forzata. e l'annullamento della cartella impugnata. Contr Costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, eccependo da un lato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea e, dall'altro, la validità dell'esperita procedura di recupero coattivo mediante ruolo.
Quanto al primo profilo, l'opposta deduceva che, nell'ambito delle procedure di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, le opposizioni esecutive avrebbero pouto essere proposte esclusivamente nei confronti dell' , atteso che la normativa, al fine di agevolare la riscossione dei crediti Controparte_7 pubblici, operava una scissione tra la titolarità del diritto di credito in capo all'ente creditore, e la titolarità dell'azione esecutiva, spettante esclusivamente ad . CP_5
Contr Quanto alla seconda eccezione, deduceva che la natura pubblicistica del credito garantito giustificava il ricorso alla riscossione mediante ruolo, come specificamente disposto per legge e riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata, atteso che l'avvenuta escussione della garanzia pubblica, Contr determinando la surrogazione di essa nella posizione del garantito, le attribuiva un diritto privilegiato non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del fondo e, quindi, di natura pubblicistica.
Respinta l'istanza cautelare, la causa veniva quindi istruita con il deposito delle memorie ex art. 171ter
c.p.c., con le quali le parti ribadivano le rispettive posizioni.
Veniva quindi fissata, per la data del 4.6.2025, udienza per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.; in tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
Dev'essere, in primo luogo, dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Va, quindi, preliminarmente valutata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opposta.
pagina 3 di 8 Sul punto va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la legitimatio ad causam, attiva o passiva, va accertata in relazione, non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda.
Tale accertamento deve concernere la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa si afferma titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque responsabile della violazione del diritto stesso (sul punto, ex multis,
Cass. ord. n. 15952 del 16/06/2011, Cass. n. 6132 del 06/03/2008).
Nel caso di specie, siamo di fronte ad un'opposizione all'esecuzione, nella quale ad essere messo in discussione è il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per carenza di un valido titolo CP_5
esecutivo.
Le doglianze sollevate, quindi, certamente coinvolgono l' in quanto titolare Controparte_7 dell'azione esecutiva e, quindi, interessato a resistere in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale, ma riguardano anche e soprattutto l'ente titolare del credito che ha formato e consegnato il ruolo senza il previo conseguimento di un autonomo titolo esecutivo.
Quindi, la legittimazione a contraddire in giudizio, oltre all'esattore, compete altresì all'ente creditore quale titolare della pretesa sostanziale azionata con la cartella impugnata, onde deve ritenersi che correttamente gli opponenti hanno convenuto in giudizio entrambi gli enti coinvolti nella procedura impositiva.
La giurisprudenza richiamata dall'opposta, che sembrerebbe escludere la legittimazione passiva dell'ente titolare del credito, in realtà, si riferisce alla diversa fattispecie in cui l'opponente citi in giudizio esclusivamente l'Ente impositore, omettendo di chiamare in causa l'Agente della Riscossione.
Infatti, laddove venga evocato in giudizio soltanto l'ente creditore, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda poiché, non versandosi in un caso di litisconsorzio necessario, non sussistono i presupposti per l'emissione di un ordine giudiziale ex art. 102 c.p.c. (Vedi Cass. Civ. n. 25272 del
20/09/2024).
Ciò che i giudici di legittimità sostengono, in definitiva, è che l'unico soggetto necessariamente legittimato a resistere nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione di somme iscritte a ruolo è
l'esattore, il quale ha l'onere, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito, o che comunque non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi.
pagina 4 di 8 Tuttavia, come accade nel caso di specie, il debitore che si opponga ad una riscossione coattiva a mezzo di ruolo ben può evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore, con l'unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione e senza determinare un litisconsorzio necessario che, in tal caso, non sussiste (vedi Cass. Sez. Un., n. 16412 del
25/07/2007; Cass. ord. n. 21220 del 28/11/2012; Cass. ord. n. 14991 del 15/07/2020; Cass. ord. n. 2480 del 04/02/2020).
Venendo al merito della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore, deve osservarsi che la stessa è stata posta in essere in conformità alla legge, come interpretata dalla più recente giurisprudenza, con conseguente infondatezza della presente opposizione.
Al riguardo va, infatti, osservato che l'art. 2, comma 100, lett. a) della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso Controparte_8
allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a
[...]
favore delle piccole e medie imprese mediante il rilascio, a favore delle banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La ratio della normativa è quello di favorire l'accesso a fonti finanziare per le piccole e medie imprese che, senza la previsione di una garanzia pubblica, non sarebbe economicamente sostenibile per gli istituti di credito.
A tal fine, l'art. 2, comma 4 del D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Il richiamato art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, infatti, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto ‹‹si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni››.
pagina 5 di 8 Per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, D.M.
20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultano da un titolo avente efficacia esecutiva, ma “facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”.
L'art.
8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul
Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito “si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni” e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Ciò posto, va precisato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 8 bis, comma 3, L. 3/2015, non va considerata né come una disposizione d'interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (Cass. n. 14915 del 31/05/2019).
Infatti, già nel previgente regime, doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998.
La previsione di un regime privilegiato per la soddisfazione del credito pubblico risponde alla necessità di agevolare il recupero del sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato per agevolare lo sviluppo delle attività produttive;
quindi, recuperando tali somme, si va a reintegrare la provvista per ulteriori e future misure di sostegno.
La Suprema Corte, nelle pronunce più recenti, ha evidenziato come “tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi” (Cfr. Cass. Civ., sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023).
Una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis cit.), è, dunque, da considerare procedura idonea al recupero, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
pagina 6 di 8 In sostanza, si è affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del
2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”. (Cass. ord. n. 36513 del 29/12/2023; Cass. ord. n. 9657 del 10/04/2024; si veda, anche
Cass. sent. n. 32148 del 12/12/2024). Nel solco delle predette pronunce, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 5786 del 04/03/2025, ha ulteriormente precisato che “l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già menzionato, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse del credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all'art. 17 del d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46. A seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse -di natura pubblica- alla disponibilità del Fondo pubblico ex l. 662/1996[…] Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale e senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica.” (Cfr. Cass. ord. n. 5786 del 04/03/2025).
Alla luce dell'orientamento sopra illustrato, quindi, appare chiaramente come il credito dell'opposta Contr debba essere considerato un credito di natura pubblicistica che, quindi, ben può essere riscosso mediante l'iscrizione a ruolo senza che sia necessaria la precostituzione di un titolo esecutivo giudiziale, e che tale azione di riscossione, ex art. 8 bis, comma 3, D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, può essere condotta anche contro i terzi prestatori di garanzie.
L'opposizione va quindi respinta, poiché la procedura di recupero attuata nel caso di specie risulta rispettosa delle disposizioni normative vigenti, secondo l'interpretazione della più recente giurisprudenza di legittimità cui si intende dare continuità.
Attese, comunque, le plurime pronunce discordanti sul punto, tanto della giurisprudenza di legittimità, che di quella di merito, devono ritenersi esistenti i gravi motivi che legittimano devono ritenersi esistenti i giusti motivi che legittimano la compensazione, inter partes, delle spese di lite (si vedano, sul punto, Cass. 33369/2023; Tribunale di Potenza 28.9.2021; Tribunale di Napoli, 5.6. 2024)
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza assorbita e rigettata:
1) Respinge l'opposizione;
2) Dichiara compensate inter partes le spese di lite.
Così deciso in Firenze, il 16.6.2025
Il Giudice Dr.ssa Patrizia Pompei
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