Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2953/2024
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.g. 2953/2024 promossa da
Parte 1 in proprio
ATTORE
contro e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per notar
[...] Controparte_1 di Pordenone 5.11.2018 (rep. n. 299772 racc. n. 32631), la Per 1 Parte_2
[...] in persona del 1.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv.
Angelo Schittulli;
CONVENUTA
OGGETTO: giudizio di merito in relazione a n. 3 ordinanze di rigetto 1/2.2.2024 sub 5, 6 e 8
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025, che qui si intendono integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato all'opposta costituita l'attore, di cui in epigrafe, ha introdotto il giudizio di merito alle opposizioni sub 5-6 e 8 avverso la procedura esecutiva iscritta al n. 508/2021 R.G.E, definite, in fase sommaria, con ordinanza di improcedibilità per mancata osservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Segnatamente ha lamentato l'omessa decisione da parte del G.E. sulle istanze di estinzione della procedura esecutiva nr. 508/2021, formulate in data 13.11.2022 - 30.11.2022 e 6.12.2022.
1) dichiarare la estinzione del processo esecutivo, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, stante la nullità insanabile della procedura esecutiva n.508/2021
R.G.E., per inesistenza di notifica del pignoramento immobiliare e/o per inesistenza genetica di legittimazione attiva del creditore procedente e/o per inesistenza della titolarità del credito vantato dal creditore procedente e/o per inesistenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
ovvero, dichiarare la inefficacia del pignoramento ex art.557 c.p.c., per omesso deposito di un valido titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile (art.474 c.p.c.) e/o di un atto di pignoramento validamente notificato all'odierno opponente, anche per omessa documentazione compro-vante l'esistenza delle presunte rate impagate, oltretutto nemmeno indicate nell'importo e nelle scadenze, non risultando all'odierno opponente alcuna morosità e, comunque, verificandosi l'estinzione per compensazione legale tra i saldi attivi ed i presunti saldi passivi dei diversi rapporti o conti esistenti
Controparte 2 e l'odierno opponente, con evidente improcedibilità della procedura tra esecutiva immobiliare nr.508/2021 per carenza di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art.474 c.p.c.) e per inefficacia del pignoramento (art.557 c.p.c.) non essendo stata eseguita
"l'ultima notificazione" e, conseguentemente, non essendo stato depositato nella cancelleria del
Tribunale di Bari un atto di pignoramento notificati;
nonché, non essendo stata documentata la trascrizione di un atto di pignoramento opponibile ai terzi;
2) annullare le ordinanze del Giudice dell'esecuzione depositate il 2 febbraio 2024, in epigrafe indicate, per omessa decisione sulla principale ed assorbente istanza di estinzione e/o inefficacia del pignoramento;
3) condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Controparte_1 e per essa, quale mandataria 2. Con comparsa del 6.05.2024 si è costituita eccependo l'assoluta inammissibilità e, comunque, infondatezza delle la Parte 2
domande avversariamente formulate, attesa l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Occorre premettere che l'art. 618 c.p.c., che disciplina il procedimento dell'opposizione, prevede una fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e una successiva fase di merito. La norma stabilisce un sistema bifasico che, come chiarito dalla giurisprudenza, non rappresenta una mera scelta processuale ma costituisce un passaggio necessario e inderogabile. La fase sommaria è prevista non solo per tutelare gli interessi delle parti dell'opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo.
Pertanto, l'omissione della fase sommaria o il suo irregolare svolgimento - quando, ad esempio, impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio nel processo esecutivo (come avvenuto nel caso di specie) - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
2. Parte opponente non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ed è pacifico, ormai, che sussista litisconsorzio processuale necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione (Cass. 12/06/2020, n. 11268 che così statuisce: l'azione di merito a cognizione piena eventualmente introdotta nonostante l'omesso svolgimento della fase preliminare sommaria, per l'omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva non potrà che essere dichiarata a sua volta improponibile).
La fase sommaria, quindi, non si è regolarmente svolta, tant'è che il G.E. ha dichiarato l'improcedibilità dell'istanza di sospensione.
Analogamente va dichiarata l'improponibilità della domanda di merito e, dunque,
l'improcedibilità del giudizio di opposizione instaurato dall'avv. Pt 1
Non si condivide, peraltro, la tesi della natura assorbente della domanda di estinzione della procedura esecutiva, posto che preliminare a qualsiasi valutazione nel merito è l'accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio, in difetto del quale al giudicante è precluso l'esame del merito della controversia.
3. Le spese della presente fase, nonché di quella cautelare, sono poste a carico dell'attore e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (esclusa la fase istruttoria) e in applicazione dei minimi per la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione;
2. Condanna l'avv. Parte 1 al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano, per l'incidente cautelare, in €5.069,00 e per la costituita CP 1
presente fase in €7.831,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 30.05.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato