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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6166 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1981, con il patrocinio dell'avv. SANTINI MATTEO e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
06.10.1980, con il patrocinio dell'avv. TIRRO' ANTONINO e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/05/2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...]
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Per_ Monopoli in data 21.08.2008, che dall'unione erano nati i figli (Taranto,
05.10.2015) ed (Miramar Beach, FL, USA, 03.08.2019), e che nel Persona_2
tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita a Roma in Via della Storta n. 727 verrà assegnata alla sig.ra insieme ai Pt_1
figli minori, in accordo con il marito. Inoltre la sig.ra si farà carico del Pt_1 pagamento del canone di locazione dell'immobile anzidetto per un importo pari ad euro 292,00 mensili e per la tutta la durata della sua permanenza all'interno dello stesso. Analogamente sarà a carico della sig.ra il costo di un Parte_1 eventuale diverso canone locativo, a prescindere dal suo ammontare, nell'ipotesi in cui la stessa dovesse trasferirsi insieme ai figli presso altra abitazione;
3) I figli della coppia vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre all'interno della casa di Via della Storta n. 727 sita in Roma. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo comunque conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al vaglio del Giudice, a cui si rivolgerà il genitore che vi abbia interesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore le eserciterà separatamente e limitatamente al periodo in cui avrà i figli con sé. 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a week end alternati dal venerdì/sabato alla domenica/lunedì e durante la settimana egli potrà esercitare il suo diritto di frequentazione con la prole nelle giornate del mercoledì o del giovedì in accordo agli impegni lavorativi e personali. Per quanto concerne la frequentazione: - durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per 15/30 giorni, anche non consecutivi che dovranno stabilirsi tra i coniugi, se possibile, entro il 30 maggio di ciascun anno. - durante le vacanze natalizie e quelle pasquali il padre potrà vedere e tenere presso sé i figli secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno con la moglie (alternando i periodi 24/12 - 30/12 e 31/12 - 6/1). - durante le ulteriori festività e ponti le parti decideranno di volta in volta a secondo dei propri impegni personali oltre che della volontà dei minori. 5) Il sig. CP_1
corrisponderà alla moglie entro il 25 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso, la somma di euro 650,00 a titolo di mantenimento per i figli minori. Le spese straordinarie nell'interesse di questi ultimi verranno ripartite al
50% come da Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie tra l'Ordine degli
Avvocati di Roma ed il Tribunale di Roma. 6) Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento per la moglie, poiché economicamente autosufficiente;
7) Le parti, con l'adempimento di quanto indicato ai punti precedenti, dichiarano e prendono atto di aver regolato ogni questione pendente di natura personale e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi con riguardo all'affidamento dei figli minori e alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle clausole accessorie che esulano dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
6166/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Monopoli (BA) in data 21.08.2008;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Monopoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 26, parte 1, Vol. 1);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 11/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi