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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 17591/23 R.G., promossa da:
c.f. – con gli avv.ti Gianmattia Parte_1 CodiceFiscale_1
Fissore e Marco Fissore per delega 26.9.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE ATTRICE -
-
contro
-
, c.f. – con l'avv. Simona Falchero Controparte_1 CodiceFiscale_2
per delega 1.12.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: petizione ereditaria – art. 1854 c.c. - restituzione somme.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 22.1.2025, ovvero per parte attrice richiamando le conclusioni di cui all'atto di citazione e alle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c., per parte convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.1.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da Parte_1
al fine di ottenere la restituzione delle somme prelevate dalla convenuta
[...]
dai conti correnti e depositi intestati alla convenuta e al Controparte_1
pagina 1 di 19 padre dell'attrice, , deceduto ab intestato in data 29.12.2021 lasciando a Persona_1
succedergli la figlia.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha esposto quanto segue:
. il padre era cointestatario con la convenuta, sua convivente more uxorio, del conto corrente Banco Posta n. 44988194 e collegati buoni fruttiferi postali "dematerializzati" e rapporto fondi n. 1830567, nonché del conto corrente n. 101003188 e collegato deposito titoli n. 40166336 presso la CA UNICREDIT S.P.A., tutti in essere presso le rispettive filiali di Giaveno;
. alla data di apertura della successione la consistenza di tali rapporti CAri era pari, quanto a Banco Posta ad € 4.848,04 quale saldo del conto corrente n. 44988194, €
116.238,07 per i buoni fruttiferi postali dematerializzati ed € 10.709,19 per il rapporto fondi n. 1830567, quanto ad NI € 5.744,51 quale saldo del conto corrente n.
101003188, € 70.826,05 per il deposito titoli n. 40166336 ed € 135.970,43 per quote di fondi comuni di investimento, come da relative dichiarazioni di sussistenza di credito prodotte;
. dette somme e valori mobiliari erano stati generati e negli anni implementati esclusivamente dal de cuius, in parte con i proventi derivanti della sua attività lavorativa da tecnico elettricista dipendente e quindi dalla pensione, in parte con le rendite degli immobili dallo stesso acquistati (con contratto di compravendita 23.1.1969 ebbe ad acquistare un immobile in Giaveno, ristrutturato e comprendente 1 negozio, 4 alloggi e 5 autorimesse, con atto rogito notaio 21.7.1979 acquistò col coniuge – a cui Per_2 poi cedette la propria quota – altro immobile, successivamente ristrutturato e in allora comprendente 2 alloggi e 1 negozio), immobili ristrutturati e messi a reddito;
. sino al 1999/2000 lo stipendio del de cuius e (dal 1987) la pensione (inizialmente pari ad € 1.000,00 mensili, sino ad arrivare a 1.300,00 euro mensili), il TFR e le rendite immobiliari erano versati sul conto corrente CR n. 1848264/26;
. divenuta la era stato aperto il conto corrente n. 3126798, Controparte_2
cointestato con la convenuta, con trasferimento di tutte le giacenze già in essere presso
CR ad esclusivo nome del defunto;
pagina 2 di 19 . nel 2004 il rapporto di deposito con NI era stato estinto e la giacenza relativa trasferita su altro conto corrente, presso la , sempre cointestato con la CP_3
convenuta;
. nel 2010 era stato estinto il rapporto di deposito con la e la giacenza CP_3
trasferita sul conto corrente n. 101003188 presso NI, cointestato alla convenuta, acceso con versamento iniziale di € 234.997,15, per essere poi implementato negli anni esclusivamente dalle rendite degli investimenti effettuati con addebito diretto sul conto stesso;
. già nel 2003 il IG. aveva iniziato a versare pensione e canoni locatizi delle Pt_1
unità immobiliari di sua proprietà sul conto corrente n. 44988194 cointestato con la convenuta presso Banco Posta, ove erano stati direttamente addebitati gli acquisti dei buoni fruttiferi postali e dei fondi nonché accreditate le relative rendite, conto acceso con versamento iniziale di € 56.086,00, corrispondente – anche nella sua stessa composizione, in contanti (€ 44.000,00) ed assegno (€ 12.086,00) - al corrispettivo della cessione delle ragioni di comproprietà del padre dell'attrice sull'immobile in Giaveno, come da scrittura privata 18.6.2003.
L'attrice ha quindi evidenziato il fatto che se anche i rapporti CAri erano formalmente cointestati, l'intero ammontare delle somme e dei valori mobiliari ivi giacenti era di esclusiva appartenenza di , non risultando alcun versamento effettuato Persona_1
negli anni dalla convenuta la quale, casalinga, non godeva di reddito proprio ad esclusione della pensione di reversibilità, peraltro sempre versata su un conto personale: al riguardo ha richiamato la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da al Notaio rogante in occasione dell'atto di vendita 17.12.1992; Controparte_1
ha osservato come nell'attivo ereditario della dichiarazione di successione del marito, del 14.12.1994, non risultavano valori mobiliari, circostanza rilevante in relazione alla previsione dell'art. 48 D.Lvo n. 346/90 e dunque la convenuta non risulta avere ereditato dal marito titoli, azioni, obbligazioni, fondi o rilevanti somme liquide di denaro, sì da aver potuto anche solo in parte concorrere ad alimentare l'originario conto NI;
ha concluso che pertanto in via presuntiva deve escludersi che il versamento iniziale su detto conto (pari ad € 234.997,15) possa in qualche misura ritenersi appartenuto alla convenuta, mentre il godimento da parte del de cuius di pensione, redditi locatizi di pagina 3 di 19 quattro appartamenti, cinque autorimesse ed un negozio, oltre che del 50% dei redditi locatizi di alloggi e negozio in comunione con la moglie, nel periodo 1987 – 2003, lascia presumere che detta somma costituisse l'ammontare complessivo dei risparmi esclusivi di . Persona_1
Parte attrice ha poi sostenuto che la cointestazione dei rapporti CAri, a far data dall'instaurarsi della convivenza more uxorio tra il padre e la convenuta, aveva avuto come unico scopo quello di agevolare il ménage familiare, permettendo alla convivente di operare sui depositi CAri in caso di impedimento dell'effettivo titolare delle somme giacenti, e che il de cuius, quando aveva inteso gratificare per spirito di liberalità la compagna, lo aveva fatto contraendo diverse polizze vita in suo favore, per un importo complessivo di € 290.000,00; ha quindi allegato che dopo la morte di la Persona_1
convenuta ha effettuato sui conti correnti cointestati diversi prelievi (il primo in data
15.1.2022, l'ultimo in data 31.8.2022) per complessivi € 179.761,21: dato atto dell'esito negativo dei tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda ed anche del procedimento di mediazione, ritenuta nel caso di specie superata la presunzione di cui all'art. 1854 c.c. per i motivi tutti esposti, ha chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 179.761,21 'corrispondente a quanto complessivamente sottratto dai conti correnti e depositi a lei fittiziamente cointestati unitamente al de cuius
… in quanto tali da ritenersi caduti per l'intero' nella successione del padre
[...]
Per_1
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_1
ricostruzione fattuale presentata dall'attrice, premettendo di essersi sposata con
[...]
nell'anno 1956 e di avere acquistato col marito un terreno dove era stata Parte_2
realizzata l'abitazione, ove tuttora risiede, grazie ai proventi del loro lavoro (avendo il marito lavorato in fabbrica e svolto altri lavori per implementare il proprio stipendio); la convenuta ha poi allegato che in costanza di matrimonio era contitolare col marito di un conto corrente presso la CA CR di Coazze: conto alimentato con gli stipendi dei coniugi, col ricavato della vendita, da parte della convenuta, della propria quota (pari al
50%) di un immobile sito in Giaveno, e con l'eredità pervenuta al marito a seguito del decesso dei genitori (eredità comprendenti terreni, poi ereditati dalla stessa convenuta a seguito del decesso del marito, e risorse economiche), conto compreso – unitamente a pagina 4 di 19 diversi beni immobili (quali elencati in comparsa) - nell'asse ereditario morendo dismesso dal marito, deceduto il 15.6.1994 lasciandola quale unica erede testamentaria.
La convenuta ha aggiunto di percepire la pensione di reversibilità del marito (pari a circa
1.000,00 euro mensili) ed ha precisato di avere conosciuto nel 1995, Persona_1
iniziando a convivere nel 1996, convivenza durata oltre venticinque anni, periodo nel corso del quale tra il defunto e la figlia non erano mai intercorsi rapporti o contatti;
ha affermato che la coppia aveva convissuto condividendo integralmente le rispettive risorse, abitative ed economiche, essendo contitolari di conti correnti cointestati presso
, NI e Banco Posta, gestendo insieme il patrimonio mobiliare e CP_3
finanziario, contribuendo reciprocamente al mantenimento del nucleo famigliare, in particolare la convenuta mettendo a disposizione della coppia le proprie rendite
(pensione di reversibilità, frutti locatizi, stipendio per l'attività lavorativa come colf, una piccola rendita) ed anche i propri risparmi, e facendo confluire nei conti condivisi con i soldi accumulati personalmente prima della convivenza. Persona_1
Parte convenuta, indicata la consistenza dei rapporti CAri alla data di apertura della successione, ha dato atto dell'avvenuto accredito a ciascuna cointestataria del 50% (€
60.000,00) del valore complessivo dei buoni dematerializzati presenti sul conto Banco
Posta n. 44988194 e dell'importo giacente su tale conto, oltre che del 50% derivante dalla liquidazione dei fondi comuni di investimento presenti su conto Banco Posta n.
1830567 (€ 13.380,20) e del 50% del deposito titoli e quote di fondi comuni presso
(così € 101.000,00): ha narrato che il conto corrente NI n. Controparte_2
101003188 era stato aperto, in cointestazione, in data 18.6.2010, trasferendo sul conto la giacenza (pari ad € 230.000,00) presente sul conto corrente acceso presso CP_3
sempre cointestato denaro quindi investito così
[...] Persona_3
implementando il conto con i soli frutti degli investimenti contratti insieme dai cointestatari, in assenza di accrediti esterni (se non per complessivi € 5.465,00 come descritto in comparsa); ha affermato di avere contribuito anche alla formazione del patrimonio giacente ed investito presso Banco Posta, aggiungendo – a dimostrazione dell'animus che aveva sempre caratterizzato le scelte compiute dal compagno - che questi aveva altresì contratto diverse polizze vita in favore della compagna, proprio ad pagina 5 di 19 attestazione dello spirito di liberalità nei confronti di colei che lo aveva accolto nella propria casa, e della volontà di aiutarla.
Sulla base di tali considerazione la convenuta ha pertanto ritenuta infondata la domanda attorea: ha insistito sul fatto di non essersi appropriata di alcunchè, ha sostenuto che la cointestazione non era in alcun modo fittizia, provenendo tutte le somme depositate, accreditate e giacenti sui conti, da entrambi i cointestatari, ha ritenuto quanto dedotto da controparte inidoneo a superare la presunzione prevista dall'art. 1854 c.c., ed ha ribadito che la cointestazione dei conti rientrava nell'ambito della più ampia condivisione tra i conviventi di un progetto di vita familiare, avendo essi la volontà di condividere le rispettive risorse economiche, non senza sottolineare inoltre come l'attrice, dalla separazione dei genitori, non aveva avuto più alcun rapporto o contatto col padre;
in subordine, ha sostenuto trattarsi di donazione indiretta a favore dell'altro cointestatario, ritenendo evidente e comprovato lo spirito di liberalità che sempre aveva caratterizzato il rapporto tra i conviventi ed ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, fallito il tentativo di conciliazione, sono state respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed è stata quindi fissata udienza di precisione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.: all'esito della discussione, il Giudice ha provveduto ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
*************
Parte attrice ha agito in giudizio, quale unica erede del padre , al fine di Persona_1
ottenere la restituzione delle somme asseritamente prelevate in modo illegittimo dalla convenuta dai conti correnti cointestati al de cuius e alla IG.ra ritenendo CP_1
fittizia la cointestazione dei conti.
Ora, l'azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 c.c., è il rimedio concesso dal legislatore al fine di ottenere l'accertamento della qualità di erede e quindi la restituzione dei beni ereditari: l'interesse ad agire con tale azione non presuppone l'obiettiva incertezza del diritto, ma la sua attuale insoddisfazione o violazione per fatto del convenuto;
colui che agisce ai sensi dell'art. 533 c.c. ha quindi l'onere di dimostrare la propria qualità di erede (non anche dell'accettazione dell'eredità, la quale è in re ipsa nel pagina 6 di 19 fatto stesso della citazione in giudizio), di individuare specificamente i beni di cui chiede la restituzione e di provare che essi appartengono all'eredità e sono in possesso del convenuto;
legittimato passivo è infine chi possiede i beni ereditari 'a titolo di erede' o
'senza titolo alcuno', dunque colui che al momento della domanda giudiziale ha il possesso della res hereditaria, come tale in condizione di soddisfare la pretesa dell'attore restituendo il bene all'erede.
È stato sul punto precisato che “L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale costituisce un prius autonomo facente parte del petitum dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi. La petizione di eredità è, inoltre, azione necessariamente recuperatoria, in quanto volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede (possessio pro herede) o in base a titolo successorio che non gli compete (possessio pro possessore): mediante essa, l'erede può quindi reclamare soltanto i beni nei quali egli assuma di essere succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario
...” (cfr. Cass. n. 26168/18, nonché Cass. n. 3181/11 e Cass. n. 8440/08).
E' dunque onere dell'erede, attore in petizione, di provare il titolo ereditario, in quanto sia contestato dal convenuto, nonché il possesso del bene da parte del convenuto, giacchè soltanto colui che al momento della domanda ha il possesso della res hereditaria è in condizione di soddisfare la pretesa restitutoria dell'attore: “La petitio hereditatis ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo
e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte;
la "petitio hereditatis", pertanto, si differenzia dalla "rei vindicatio" malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione,
pagina 7 di 19 fossero compresi nell'asse ereditario” (cfr. Cass. n. 10557/01, Cass. n. 1074/09, Cass.
n. 7871/21).
Nel caso di specie, pacifica è la qualità di erede di in capo Persona_1
all'attrice, così come è pacifico l'avvenuto accredito, in favore della convenuta, del 50% delle somme giacenti – alla data di apertura della successione - sui conti in essere presso Banco Posta ed , cointestati a e Controparte_2 Persona_1 CP_1
[...]
La questione oggetto di causa è se (anche) tale 50% debba ritenersi compreso nell'asse ereditario morendo dismesso da , per essere la cointestazione dei conti Persona_1
(come sostenuto da parte attrice e contestato dalla convenuta) meramente fittizia essendo stati tali rapporti alimentati ed incrementati in via esclusiva con risorse provenienti dal de cuius.
Come noto, la cointestazione del conto corrente fa sorgere una mera presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate: l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta (e dunque con facoltà per ciascun correntista di compiere operazioni anche separatamente), gli intestatari vengono considerati creditori in solido e pertanto, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascun correntista può richiedere alla CA il rimborso integrale delle somme presenti sul conto, senza che i contitolari possano recriminare alcunché nei confronti dell'istituto di credito.
Per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 4066/09, Cass. n. 26991/13 e Cass. n.
77/18), in caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall'art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra correntisti ed istituti di credito) ma dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Si tratta di una presunzione juris tantum, che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa: al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la
pagina 8 di 19 contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr. Cass. n. 18777/15 e Cass. n.
29324/21).
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi onere di parte attrice dimostrare – nei termini sopra indicati – che i conti cointestati fossero stati acquistati ed alimentati con risorse di provenienza esclusiva del de cuius, sì da escludere l'operatività della previsione dell'art. 1298, comma 2 c.c.: come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, la presunzione può ritenersi vinta a fronte della dimostrazione “non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (in ipotesi si potrebbe verificare il caso che uno dei cointestatari, per ragioni di difficoltà personali degli altri formali contitolari - come nel caso di malattia a carattere temporaneo o permanente - ovvero logistiche come nell'ipotesi in cui risieda in località diversa da quella ove è stato acceso il rapporto CArio - provveda al versamento di somme appartenenti in esclusiva all'altro cointestatario)” (cfr. Cass. n. 27069/22, Cass.
n. 4838/21 e Cass. n. 11375/19), donde l'onere in capo all'attore, intenzionato a superare la presunzione in esame, di dimostrare che il saldo attivo dei conti cointestati provenisse dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi.
Occorre pertanto esaminare gli elementi addotti da parte attrice al fine di superare la presunzione di contitolarità, elementi di cui si deve valutare la rilevanza quali presunzioni gravi, precise e concordanti.
In primo luogo, appare necessario descrivere i rapporti CAri di cui è causa, tutti cointestati ad e conviventi more uxorio dal 1996 Persona_1 Controparte_1
fino al decesso del IG. nel 2021, ovvero: Pt_1
. presso BancoPosta il conto corrente n. 44988194 recante un saldo alla data del decesso di € 4.848,04, il rapporto fondi n. 1830567 per un valore di € 10.709,19 e buoni fruttiferi postali dematerializzati per complessivi € 116.238,07 (cfr. docc. 2 e 3 fasc. attoreo);
pagina 9 di 19 . presso il conto corrente n. 101003188 con un saldo alla data del Controparte_2 decesso di € 5.744,51 e il deposito titoli n. 40166336 per un controvalore a quella data di € 135.970,43 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
Ora, parte attrice ha allegato che il conto corrente BancoPosta fu acceso con un versamento iniziale di € 56.086,00 (€ 44.000,00 in contanti ed € 12.086,00 con assegno CArio) 'corrispondente, anche nella sua stessa composizione in contanti e assegno, al corrispettivo della cessione delle ragioni di comproprietà sull'immobile in Giaveno, Via
Sant'Antero nn. 38-40 …'.
Agli atti risulta la scrittura privata 18.6.2003, intercorsa tra il de cuius e la ex moglie
, avente ad oggetto la promessa di vendita della quota di spettanza del Controparte_4
relativa al fabbricato (nella consistenza descritta nel preliminare, ovvero Pt_1
negozio al piano terreno, locale ad uso commerciale al primo piano, locale ad uso ufficio al secondo piano), acquistato dai coniugi con atto Notaio 21 Persona_4 luglio 1979, promesso in vendita (per la quota) al prezzo di € 85.374,00, di cui €
28.564,00 versati alla sottoscrizione quale caparra ed € 56.810,00 quale saldo da versarsi alla data di stipula dell'atto notarile, prevista nel mese di luglio 2023 (cfr. doc. 8 fasc. attoreo): in calce al documento è scritto a mano '€ 12.086,00 assegno a Per_1
, € 44.724,00 contanti al 5/7/03 Atto notaio', ed è presente la sottoscrizione delle
[...]
parti; al preliminare ha fatto seguito il contratto definitivo, in data 5.7.2003 (cfr. doc. 9 fasc. attoreo), nel quale le parti hanno dato atto che il prezzo convenuto, 'dichiarato' al
Notaio in € 40.700,00, era stato pagato “dalla parte acquirente alla parte venditrice come questa dichiara e riconosce rilasciandone ampia e finale quietanza a saldo”.
Dall'estratto conto prodotto da parte attrice (doc. 13) risulta che il conto corrente n.
44988194 è stato aperto in data 22.7.2023 con un versamento di euro '44.000,00 versamento in contanti U.P. 63140 Giaveno' e '12.086,00 versamento assegni CAri
U.P. 63140 Giaveno': tale descrizione corrisponde all'annotazione in calce al preliminare di vendita sopra riportata (salvo l'arrotondamento quanto alla somma in contanti), quindi al saldo previsto per la vendita della quota dell'immobile già in comproprietà dei genitori dell'attrice, e i versamenti temporalmente si collocano in data successiva al contratto definitivo 5.7.2003.
pagina 10 di 19 Si tratta di circostanze gravi, precise e concordanti, la cui rilevanza non risulta inficiata dalle difese svolte (quanto al conto BancoPosta), dalla convenuta, la quale ha contestato la valenza probatoria della scrittura prodotta da parte attrice (ovvero il preliminare di vendita sopra descritto), in quanto scrittura non registrata, priva di data certa, con firme non autenticate, con integrazioni scritte e mano e con grafia non riferibile al de cuius.
Al riguardo, come osservato dalla Suprema Corte “L'assenza, nella previsione dell'art.
2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza
l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata” (cfr. Cass.
n. 20813/21) e nel caso di specie rileva il contratto definitivo stipulato dai IG.ri il 5.7.2023, registrato in data 11.7.2003 (cfr. docc. 10 e 28 fasc. CP_5
attoreo).
Quanto poi al disconoscimento della grafia in quanto 'non riferibile al de cuius', la convenuta non è erede di e pertanto non può “limitarsi a dichiarare di non Persona_1 conoscere la scrittura o la sottoscrizione” secondo la previsione dell'art. 214, ultimo comma c.p.c.; inoltre “Il disconoscimento della scrittura privata (articolo 214 del Cpc) priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento, ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto. Quel che si ha l'onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio, non il documento altrui. Se, dunque, una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente disconosciuto. Il documento proveniente da un terzo, in quanto non rientrante nella previsione di cui all'articolo 214 del Cpc, è utilizzabile anche se “disconosciuto” dalla parte contro cui è prodotto;
per la stessa ragione può essere dal giudice ritenuto inattendibile anche se non se ne sia contestata
l'autenticità” (cfr. Cass. n. 9329/24).
Vi è poi da aggiungere che gli estratti conto prodotti da parte attrice (cfr. docc. 12 A e
12B) documentano l'accredito sul conto BancoPosta di bonifici per canoni di locazione,
pagina 11 di 19 nonché di stipendio/pensione (inizialmente di € 1.825,00 a dicembre 2003 – quindi €
1.223,75 al 25.10.2021): ora, era titolare di pensione di vecchiaia, di Persona_1
importo pari a L.
3.521.890 riferito al bimestre gennaio-febbraio 1998 (cfr. doc. 29); egli era inoltre proprietario di diversi immobili (cfr. docc. 5 e 6), concessi in locazione, come da quadro RB delle dichiarazioni dei redditi prodotti.
E' vero che le dichiarazioni dei redditi prodotte sono riferite al periodo di imposta 2009 sino al 2020, ma effettivamente dall'estratto conto prodotto risultano gli accrediti dei canoni di locazione (mediante bonifico) sul conto Banco Posta a far data dal mese di dicembre 2009 ed inoltre lo stesso estratto conto, prodotto dalla convenuta, attesta come i bonifici per affitto mensili indicano quale beneficiario (cfr. doc. 14). Persona_1
Nel periodo precedente risultano poi gli accrediti mensili della pensione (di cui si è detto), ed anche 'accredito cedole e dividendi numero eventi … deposito 58 …': al riguardo, aperto il conto corrente col saldo iniziale della cui provenienza si è detto,
l'estratto conto registra alla data del 16.9.2002 l'addebito di € 25.000,00 per
'sottoscrizione titoli e/o fondi comuni … deposito 58 …' e, il 30.9.2023, di ulteriori
30.165,00 sempre per acquisto titoli.
Ancora, i rimborsi elencati da parte convenuta (cap. 59 memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. - doc. 13 fasc. parte convenuta) concernono comunque i 'rapporti/buoni postali' sempre cointestati (come riferito dalla stessa parte convenuta), acquistati con operazioni compiute sul conto corrente in esame: la disamina degli estratti conto corrente n.
44988194 Banco Posta (docc. 12A e 12B fasc. attoreo) evidenzia nel corso degli anni l'addebito di diverse operazioni di sottoscrizione buoni dematerializzati (per importi vari,
5/10/20.000,00 euro, ma anche per 8/9.000,00 euro, 30/35.000,00 euro), come anche di diverse operazioni di sottoscrizione titoli/fondi (sempre per importi vari, 5/7/10.000,00 euro, 30.000,00 euro), oltre ad addebiti per sottoscrizione polizze vita o pagamento rate premio (cfr. al riguardo elenco polizze doc. 16 fasc. attoreo); operazioni tutte compiute sul conto acceso ed alimentato come sopra indicato.
Gli elementi documentali finora descritti, valutati nei termini sopra riferiti, consentono di ritenere superata la presunzione di contitolarità dei rapporti CAri esistenti presso
BancoPosta, intestati a e;
quest'ultima, del resto, Persona_1 Controparte_1
si è limitata ad affermare, genericamente, 'di aver anche in questo caso compartecipato
pagina 12 di 19 alla formazione del patrimonio giacente sul conto e anche del patrimonio investito', circostanza risultata priva di riscontro documentale negli estratti conto già esaminati, fatta eccezione per il bonifico di € 9.887,82, avente quale beneficiario Controparte_1
(cfr. doc. 14 fasc. parte convenuta): somma in realtà prelevata in data 9.11.2018
[...]
come da estratto conto in atti (cfr. docc. 12A e doc. 31 fasc. parte attrice).
La convenuta ha quindi concluso osservando che la circostanza dell'assenza di prelievi o addebiti rileverebbe come 'attestazione e conferma del progetto di liberalità che il IG.
ha voluto attuare nell'interesse della propria compagna … qualora egli (come Pt_1
accaduto) fosse premorto alla stessa' (così in comparsa).
E' noto che “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (cfr. Cass. n. 4682/18): dunque, la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, e tale verifica deve essere condotta alla luce degli elementi di fatto allegati, atteso che “l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (cfr. Cass. cit.).
Nel caso di specie, a fronte della ricostruzione attorea, non sono state allegate e provate circostanze idonee a far ritenere provata la volontà del di voler beneficiare la Pt_1
convenuta del 50% delle somme versate sul conto corrente cointestato, tant'è vero che, piuttosto, quando ha inteso farlo il IG. ha sottoscritto polizze vita in favore della Pt_1 compagna: per giurisprudenza costante, “nell'assicurazione sulla vita la deIGnazione quale terzo beneficiario di persona non legata al deIGnante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria,
pagina 13 di 19 compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta” (cfr. Cass. n.
3263/16 e Cass. n. 7683/15).
Occorre ora prendere in esame il conto NI, rispetto al quale si legge in atto di citazione quanto segue:
. inizialmente stipendio e (dal 1987) pensione del IG. (fino al 1999/2000) erano Pt_1
versati sul conto CR n. 1848264/26;
. divenuta la CR, fondendosi con il Credito Italiano, CA NI, era stato aperto il conto corrente n. 3126798 cointestato con la convenuta, con trasferimento delle giacenze già in essere sul conto CR ad esclusivo nome del de cuius;
. nel 2004 il rapporto di deposito NI era quindi estinto, con trasferimento della giacenza relativa su conto corrente presso;
CP_3
. il conto era stato estinto nel 2010 con trasferimento della relativa giacenza sul CP_3
conto corrente NI n. 101003188, sempre cointestato alla convenuta, conto acceso con versamento iniziale di € 234.997,15, implementato negli anni
'esclusivamente' (così in atto di citazione) dagli investimenti effettuati con addebito diretto sul conto (essendo pensione e canoni del versati già dal 2003 sul conto Pt_1
BancoPosta).
Parte attrice ha quindi posto l'accento sul fatto che la somma costituente il versamento iniziale del conto NI 101003188 (€ 234.997,15) in alcun modo possa ritenersi essere appartenuta in qualche misura alla convenuta, in quanto casalinga, priva di un reddito proprio, titolare della sola pensione di reversibilità del marito da cui non aveva ereditato titoli, azioni od obbligazioni (non elencati nella relativa denuncia di successione), essendo piuttosto frutto dei risparmi del de cuius, titolare di pensione e di diversi immobili locati: tale allegazione è stata fortemente contestata dalla convenuta la quale, descritte le risorse economiche di cui disponeva a seguito del decesso dei genitori prima, quindi del marito, ha sostenuto che il conto NI era stato aperto in data 18.6.2010 trasferendovi la giacenza presente sul conto corrente acceso presso
, già cointestato ai CP_3 Persona_3
Pacifico essendo che il conto NI 101003188 è sempre stato implementato con i frutti degli investimenti (cfr. punto 12 atto di citazione e punto 26, nonché pag. 9 comparsa di costituzione), gestiti tutti sul deposito amministrato nr. 8328/40166336/0,
pagina 14 di 19 sempre cointestato ai IGg.ri e , la questione da esaminare riguarda CP_1 Pt_1
la cd. giacenza iniziale, ovvero la somma con cui è stato acceso il conto corrente
NI, pacificamente proveniente dal conto corrente in essere presso , CP_3
sempre cointestato.
Ricordando l'onere probatorio a carico della parte (l'attrice) che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione del conto, occorre muovere da quanto documentalmente risultante: il conto corrente NI n. 101003188 è stato acceso in data 30.6.10 con un saldo iniziale di € 4.997,15, incrementato col versamento, in data 15.7.2010, di € 230.000,00 (cfr. doc. 11 fasc. attoreo); tali somme pacificamente provengono da altro conto cointestato, acceso presso ed estinto (cfr. CP_3
docc. 10 e 16 fasc. parte convenuta), più precisamente conto corrente e gestione patrimoniale (cfr. doc. 17 fasc. parte convenuta).
Non vi è agli atti documentazione alcuna relativa all'apertura del conto (nel 2004 CP_3
secondo quanto riferito da parte attrice) e prima al conto CR: conto, quest'ultimo, che nella prospettazione attorea era intestato esclusivamente al IG. , la cui Pt_1
giacenza sarebbe stata trasferita sul conto corrente n. 3126798, estinto nel 2004 con trasferimento della relativa giacenza al conto , successivamente estinto (nel CP_3
2010).
Sono circostanze pacifiche, oltre che documentali, il versamento iniziale sul conto
NI 101003188 e la sua provenienza dal conto (cfr. docc. 11 fasc. attore e CP_3
doc. 17 fasc. parte convenuta); non è invece stato dimostrato quale fosse la giacenza sul conto CR intestato al IG. , alla data in cui CR è divenuta NI e Pt_1
quindi alla data di apertura del conto corrente n. 3126798 cointestato alla convenuta, come fosse alimentato detto conto, quindi quale ne fosse la consistenza alla data della estinzione e del trasferimento delle giacenze presso , né come fosse CP_3
alimentato o implementato tale ultimo conto.
Come già detto, non vi è documentazione alcuna relativa ai conti correnti CR, NI
(n. 3126798) e (se non relativamente alla estinzione, nel 2010): deve darsi atto CP_3
dell'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter 2° comma c.p.c., tesa ad ordinare ad NI (oltre che a ) di esibire “ogni CP_6
pagina 15 di 19 documentazione atta a ricostruire l'iniziale giacenza e la movimentazione sui rapporti di deposito ivi intestati e/o cointestati alla IG.ra . Controparte_1
Deve qui confermarsi la valutazione di inammissibilità dell'istanza: essa appare generica
(avendo ad oggetto “ogni documentazione atta a ricostruire ...”), ed anche inammissibile giacchè l'ordine ex art. 210 c.p.c. presuppone che la parte (nel caso di specie l'erede dell'intestatario del conto) non abbia potuto diversamente ed autonomamente produrre la documentazione relativa, documentando di averne fatto richiesta, senza riscontro, agli istituti di credito interessati (tra l'altro, l'istanza stessa appare in contrasto con l'allegata irreperibilità della documentazione di cui alla richiesta di modifica dell'ordinanza istruttoria depositata da parte attrice in corso di causa).
Come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, “L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e
94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto” (cfr. Cass. n. 982/24 e Cass. n. 36063/23).
Parte attrice ha altresì formulato capitoli di prova, dedotti solo per interpello della convenuta: tali capitoli non sono stati ammessi in quanto negativi, generici e/o documentali.
pagina 16 di 19 Al riguardo, rileva osservare che ai sensi dell'art. 230 c.p.c. la prova per interrogatorio formale (come la prova per testimoni ex art. 244 c.p.c.) deve essere dedotta “per articoli separati e specifici”, il cui contenuto, ai fini dell'ammissibilità, va valutato in relazione ai termini della controversia.
Ebbene, le circostanze di cui ai capp. 1 e 2 appaiono comunque contraddette o superflue alla luce della documentazione tutta prodotta dalla convenuta, la quale ha documentato di essere erede del marito, titolare della pensione di reversibilità, proprietaria di beni immobili, titolare di conti titoli cointestati col fratello (cfr. docc. 15 fasc. attoreo, docc. 1, 2, 7, 8 e 9 fasc. parte convenuta); inoltre, il marito della convenuta
è deceduto in data 15.6.1994 (cfr. doc. 2 fasc. parte convenuta), il che rende comunque irrilevante la dichiarazione della IG.ra contenuta nell'atto di vendita 1992 CP_1
(sulle proprie condizioni patrimoniali, a quella data evidentemente), richiamata da parte attrice nelle proprie difese.
Ancora, i capp. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (riferiti a NI) non appaiono idonei a fornire la prova della giacenza in essere presso il conto CR (di cui, si ribadisce, manca qualsiasi riscontro documentale), trasferita sul conto corrente NI 3126798 (di cui, ancora, non vi è alcuna documentazione), quindi della giacenza esistente su detto conto
(descritto ora come conto corrente – cap. 4, ora come rapporto di deposito – cap. 5) alla data della estinzione, infine (e soprattutto) della somma depositata sul conto alla CP_3
data della sua apertura: non essendovi alcuna documentazione relativa all'apertura del conto , non vi è un riscontro documentale sul fatto che tale conto sia stato acceso CP_3
con la sola giacenza proveniente dal conto/rapporto di deposito CR, quindi NI (e neppure, in realtà, che quel conto sia stato acceso contestualmente alla estinzione del conto NI, mancando la documentazione relativa).
Tale elemento, ovvero la provenienza 'esclusiva' della somma con cui è stato aperto il conto , non emerge dalla formulazione del capitolo 5 in cui si fa riferimento al CP_3
'trasferimento' della giacenza derivante dai precedenti conti sul conto corrente n.
4009256 presso CA , il che rende irrilevante (oltre che generico e negativo) il CP_3
cap. 6, giacchè il conto poteva essere stato implementato, come quello successivo, senza accrediti esterni.
pagina 17 di 19 Per le medesime considerazioni deve ritenersi generico anche il cap. 7 (“vero che le somme e i valori mobiliari esistenti, al momento della morte del IG. , a Persona_1
nome suo e del defunto, sui rapporti di deposito presso la CA NI sono stati generati … esclusivamente con risorse provenienti dal defunto stesso”) non senza sottolineare, poi, come la formulazione del cap. 7 (nella parte relativa all'incremento negli anni di dette somme) e del cap. 9 (“vero che sui rapporti di deposito esistenti, al momento della morte del IG. , a nome suo e del defunto, presso la CA CP_7
NI non ha versato alcuna somma di denaro”) è in contrasto con la stessa allegazione dell'attrice, secondo cui tale conto, ovvero il conto n. 101003188, quale esistente alla morte del IG. , “risulta essere stato implementato negli anni Pt_1
esclusivamente dalle rendite degli investimenti effettuati con addebito diretto sul conto stesso”.
Vi è poi da aggiungere l'irrilevanza del doc. 30 prodotto da parte attrice, ovvero la comunicazione NI, contenente il mero elenco dei rapporti intrattenuti con l'istituto di credito, ovvero: “il c/c di corrispondenza n. 3126788 cointestato con la IG.ra
, acceso presso la nostra filiale di GIAVENO in data Controparte_1
04/08/2000 ed estinto in data 21/09/2004 - il c/c di corrispondenza n. 101003188 cointestato con la IG.ra , acceso presso la nostra filiale Controparte_1
di GIAVENO in data 16/06/2000 ed estinto in data 31/08/2022 - il deposito titoli n.
8000658 cointestato con la IG.ra , acceso presso la Controparte_1
nostra filiale di GIAVENO in data 07/08/2000 ed estinto in data 09/08/2004 - il deposito titoli n. 40166336 cointestato con la IG.ra , acceso Controparte_1 presso la nostra filiale di GIAVENO in data 17/06/2000 ed estinto in data 18/08/2022”.
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono non può pertanto ritenersi superata la presunzione di contitolarità ex art. 1854 c.c. quanto al conto NI.
*************
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 73.380,20 (ovvero €
60.00,00 + € 13.380,20 quale somma degli importi netti dei disinvestimenti di cui al doc.
21 parte attrice), oltre interessi dalla data della domanda ex art. 2033 c.c., ovvero dalla costituzione in mora (cfr. Cass. n. 9757/24).
pagina 18 di 19 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede – in assenza di nota spese - in applicazione del
DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22, tenendo conto – oltre che delle spese documentate (CU, marca, spese notifica) - del valore della causa ex art. 5 T.F., delle questioni trattate e dell'attività svolta: si ritiene pertanto di applicare i valori medi dello scaglione relativo (da € 52.000,00 ad € 260.000,00) per le fasi di studio ed introduttiva, ridotti per la fase istruttoria e decisionale, in considerazione del fatto che l'attività istruttoria si è esaurita col deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
- condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 73.380,20, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
- condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 809,29 per esborsi ed € 9.141,50 per compensi, oltre
15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 20.2.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 17591/23 R.G., promossa da:
c.f. – con gli avv.ti Gianmattia Parte_1 CodiceFiscale_1
Fissore e Marco Fissore per delega 26.9.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE ATTRICE -
-
contro
-
, c.f. – con l'avv. Simona Falchero Controparte_1 CodiceFiscale_2
per delega 1.12.2023 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: petizione ereditaria – art. 1854 c.c. - restituzione somme.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 22.1.2025, ovvero per parte attrice richiamando le conclusioni di cui all'atto di citazione e alle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c., per parte convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.1.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da Parte_1
al fine di ottenere la restituzione delle somme prelevate dalla convenuta
[...]
dai conti correnti e depositi intestati alla convenuta e al Controparte_1
pagina 1 di 19 padre dell'attrice, , deceduto ab intestato in data 29.12.2021 lasciando a Persona_1
succedergli la figlia.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha esposto quanto segue:
. il padre era cointestatario con la convenuta, sua convivente more uxorio, del conto corrente Banco Posta n. 44988194 e collegati buoni fruttiferi postali "dematerializzati" e rapporto fondi n. 1830567, nonché del conto corrente n. 101003188 e collegato deposito titoli n. 40166336 presso la CA UNICREDIT S.P.A., tutti in essere presso le rispettive filiali di Giaveno;
. alla data di apertura della successione la consistenza di tali rapporti CAri era pari, quanto a Banco Posta ad € 4.848,04 quale saldo del conto corrente n. 44988194, €
116.238,07 per i buoni fruttiferi postali dematerializzati ed € 10.709,19 per il rapporto fondi n. 1830567, quanto ad NI € 5.744,51 quale saldo del conto corrente n.
101003188, € 70.826,05 per il deposito titoli n. 40166336 ed € 135.970,43 per quote di fondi comuni di investimento, come da relative dichiarazioni di sussistenza di credito prodotte;
. dette somme e valori mobiliari erano stati generati e negli anni implementati esclusivamente dal de cuius, in parte con i proventi derivanti della sua attività lavorativa da tecnico elettricista dipendente e quindi dalla pensione, in parte con le rendite degli immobili dallo stesso acquistati (con contratto di compravendita 23.1.1969 ebbe ad acquistare un immobile in Giaveno, ristrutturato e comprendente 1 negozio, 4 alloggi e 5 autorimesse, con atto rogito notaio 21.7.1979 acquistò col coniuge – a cui Per_2 poi cedette la propria quota – altro immobile, successivamente ristrutturato e in allora comprendente 2 alloggi e 1 negozio), immobili ristrutturati e messi a reddito;
. sino al 1999/2000 lo stipendio del de cuius e (dal 1987) la pensione (inizialmente pari ad € 1.000,00 mensili, sino ad arrivare a 1.300,00 euro mensili), il TFR e le rendite immobiliari erano versati sul conto corrente CR n. 1848264/26;
. divenuta la era stato aperto il conto corrente n. 3126798, Controparte_2
cointestato con la convenuta, con trasferimento di tutte le giacenze già in essere presso
CR ad esclusivo nome del defunto;
pagina 2 di 19 . nel 2004 il rapporto di deposito con NI era stato estinto e la giacenza relativa trasferita su altro conto corrente, presso la , sempre cointestato con la CP_3
convenuta;
. nel 2010 era stato estinto il rapporto di deposito con la e la giacenza CP_3
trasferita sul conto corrente n. 101003188 presso NI, cointestato alla convenuta, acceso con versamento iniziale di € 234.997,15, per essere poi implementato negli anni esclusivamente dalle rendite degli investimenti effettuati con addebito diretto sul conto stesso;
. già nel 2003 il IG. aveva iniziato a versare pensione e canoni locatizi delle Pt_1
unità immobiliari di sua proprietà sul conto corrente n. 44988194 cointestato con la convenuta presso Banco Posta, ove erano stati direttamente addebitati gli acquisti dei buoni fruttiferi postali e dei fondi nonché accreditate le relative rendite, conto acceso con versamento iniziale di € 56.086,00, corrispondente – anche nella sua stessa composizione, in contanti (€ 44.000,00) ed assegno (€ 12.086,00) - al corrispettivo della cessione delle ragioni di comproprietà del padre dell'attrice sull'immobile in Giaveno, come da scrittura privata 18.6.2003.
L'attrice ha quindi evidenziato il fatto che se anche i rapporti CAri erano formalmente cointestati, l'intero ammontare delle somme e dei valori mobiliari ivi giacenti era di esclusiva appartenenza di , non risultando alcun versamento effettuato Persona_1
negli anni dalla convenuta la quale, casalinga, non godeva di reddito proprio ad esclusione della pensione di reversibilità, peraltro sempre versata su un conto personale: al riguardo ha richiamato la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da al Notaio rogante in occasione dell'atto di vendita 17.12.1992; Controparte_1
ha osservato come nell'attivo ereditario della dichiarazione di successione del marito, del 14.12.1994, non risultavano valori mobiliari, circostanza rilevante in relazione alla previsione dell'art. 48 D.Lvo n. 346/90 e dunque la convenuta non risulta avere ereditato dal marito titoli, azioni, obbligazioni, fondi o rilevanti somme liquide di denaro, sì da aver potuto anche solo in parte concorrere ad alimentare l'originario conto NI;
ha concluso che pertanto in via presuntiva deve escludersi che il versamento iniziale su detto conto (pari ad € 234.997,15) possa in qualche misura ritenersi appartenuto alla convenuta, mentre il godimento da parte del de cuius di pensione, redditi locatizi di pagina 3 di 19 quattro appartamenti, cinque autorimesse ed un negozio, oltre che del 50% dei redditi locatizi di alloggi e negozio in comunione con la moglie, nel periodo 1987 – 2003, lascia presumere che detta somma costituisse l'ammontare complessivo dei risparmi esclusivi di . Persona_1
Parte attrice ha poi sostenuto che la cointestazione dei rapporti CAri, a far data dall'instaurarsi della convivenza more uxorio tra il padre e la convenuta, aveva avuto come unico scopo quello di agevolare il ménage familiare, permettendo alla convivente di operare sui depositi CAri in caso di impedimento dell'effettivo titolare delle somme giacenti, e che il de cuius, quando aveva inteso gratificare per spirito di liberalità la compagna, lo aveva fatto contraendo diverse polizze vita in suo favore, per un importo complessivo di € 290.000,00; ha quindi allegato che dopo la morte di la Persona_1
convenuta ha effettuato sui conti correnti cointestati diversi prelievi (il primo in data
15.1.2022, l'ultimo in data 31.8.2022) per complessivi € 179.761,21: dato atto dell'esito negativo dei tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda ed anche del procedimento di mediazione, ritenuta nel caso di specie superata la presunzione di cui all'art. 1854 c.c. per i motivi tutti esposti, ha chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 179.761,21 'corrispondente a quanto complessivamente sottratto dai conti correnti e depositi a lei fittiziamente cointestati unitamente al de cuius
… in quanto tali da ritenersi caduti per l'intero' nella successione del padre
[...]
Per_1
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_1
ricostruzione fattuale presentata dall'attrice, premettendo di essersi sposata con
[...]
nell'anno 1956 e di avere acquistato col marito un terreno dove era stata Parte_2
realizzata l'abitazione, ove tuttora risiede, grazie ai proventi del loro lavoro (avendo il marito lavorato in fabbrica e svolto altri lavori per implementare il proprio stipendio); la convenuta ha poi allegato che in costanza di matrimonio era contitolare col marito di un conto corrente presso la CA CR di Coazze: conto alimentato con gli stipendi dei coniugi, col ricavato della vendita, da parte della convenuta, della propria quota (pari al
50%) di un immobile sito in Giaveno, e con l'eredità pervenuta al marito a seguito del decesso dei genitori (eredità comprendenti terreni, poi ereditati dalla stessa convenuta a seguito del decesso del marito, e risorse economiche), conto compreso – unitamente a pagina 4 di 19 diversi beni immobili (quali elencati in comparsa) - nell'asse ereditario morendo dismesso dal marito, deceduto il 15.6.1994 lasciandola quale unica erede testamentaria.
La convenuta ha aggiunto di percepire la pensione di reversibilità del marito (pari a circa
1.000,00 euro mensili) ed ha precisato di avere conosciuto nel 1995, Persona_1
iniziando a convivere nel 1996, convivenza durata oltre venticinque anni, periodo nel corso del quale tra il defunto e la figlia non erano mai intercorsi rapporti o contatti;
ha affermato che la coppia aveva convissuto condividendo integralmente le rispettive risorse, abitative ed economiche, essendo contitolari di conti correnti cointestati presso
, NI e Banco Posta, gestendo insieme il patrimonio mobiliare e CP_3
finanziario, contribuendo reciprocamente al mantenimento del nucleo famigliare, in particolare la convenuta mettendo a disposizione della coppia le proprie rendite
(pensione di reversibilità, frutti locatizi, stipendio per l'attività lavorativa come colf, una piccola rendita) ed anche i propri risparmi, e facendo confluire nei conti condivisi con i soldi accumulati personalmente prima della convivenza. Persona_1
Parte convenuta, indicata la consistenza dei rapporti CAri alla data di apertura della successione, ha dato atto dell'avvenuto accredito a ciascuna cointestataria del 50% (€
60.000,00) del valore complessivo dei buoni dematerializzati presenti sul conto Banco
Posta n. 44988194 e dell'importo giacente su tale conto, oltre che del 50% derivante dalla liquidazione dei fondi comuni di investimento presenti su conto Banco Posta n.
1830567 (€ 13.380,20) e del 50% del deposito titoli e quote di fondi comuni presso
(così € 101.000,00): ha narrato che il conto corrente NI n. Controparte_2
101003188 era stato aperto, in cointestazione, in data 18.6.2010, trasferendo sul conto la giacenza (pari ad € 230.000,00) presente sul conto corrente acceso presso CP_3
sempre cointestato denaro quindi investito così
[...] Persona_3
implementando il conto con i soli frutti degli investimenti contratti insieme dai cointestatari, in assenza di accrediti esterni (se non per complessivi € 5.465,00 come descritto in comparsa); ha affermato di avere contribuito anche alla formazione del patrimonio giacente ed investito presso Banco Posta, aggiungendo – a dimostrazione dell'animus che aveva sempre caratterizzato le scelte compiute dal compagno - che questi aveva altresì contratto diverse polizze vita in favore della compagna, proprio ad pagina 5 di 19 attestazione dello spirito di liberalità nei confronti di colei che lo aveva accolto nella propria casa, e della volontà di aiutarla.
Sulla base di tali considerazione la convenuta ha pertanto ritenuta infondata la domanda attorea: ha insistito sul fatto di non essersi appropriata di alcunchè, ha sostenuto che la cointestazione non era in alcun modo fittizia, provenendo tutte le somme depositate, accreditate e giacenti sui conti, da entrambi i cointestatari, ha ritenuto quanto dedotto da controparte inidoneo a superare la presunzione prevista dall'art. 1854 c.c., ed ha ribadito che la cointestazione dei conti rientrava nell'ambito della più ampia condivisione tra i conviventi di un progetto di vita familiare, avendo essi la volontà di condividere le rispettive risorse economiche, non senza sottolineare inoltre come l'attrice, dalla separazione dei genitori, non aveva avuto più alcun rapporto o contatto col padre;
in subordine, ha sostenuto trattarsi di donazione indiretta a favore dell'altro cointestatario, ritenendo evidente e comprovato lo spirito di liberalità che sempre aveva caratterizzato il rapporto tra i conviventi ed ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, fallito il tentativo di conciliazione, sono state respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed è stata quindi fissata udienza di precisione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.: all'esito della discussione, il Giudice ha provveduto ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
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Parte attrice ha agito in giudizio, quale unica erede del padre , al fine di Persona_1
ottenere la restituzione delle somme asseritamente prelevate in modo illegittimo dalla convenuta dai conti correnti cointestati al de cuius e alla IG.ra ritenendo CP_1
fittizia la cointestazione dei conti.
Ora, l'azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 c.c., è il rimedio concesso dal legislatore al fine di ottenere l'accertamento della qualità di erede e quindi la restituzione dei beni ereditari: l'interesse ad agire con tale azione non presuppone l'obiettiva incertezza del diritto, ma la sua attuale insoddisfazione o violazione per fatto del convenuto;
colui che agisce ai sensi dell'art. 533 c.c. ha quindi l'onere di dimostrare la propria qualità di erede (non anche dell'accettazione dell'eredità, la quale è in re ipsa nel pagina 6 di 19 fatto stesso della citazione in giudizio), di individuare specificamente i beni di cui chiede la restituzione e di provare che essi appartengono all'eredità e sono in possesso del convenuto;
legittimato passivo è infine chi possiede i beni ereditari 'a titolo di erede' o
'senza titolo alcuno', dunque colui che al momento della domanda giudiziale ha il possesso della res hereditaria, come tale in condizione di soddisfare la pretesa dell'attore restituendo il bene all'erede.
È stato sul punto precisato che “L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale costituisce un prius autonomo facente parte del petitum dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi. La petizione di eredità è, inoltre, azione necessariamente recuperatoria, in quanto volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede (possessio pro herede) o in base a titolo successorio che non gli compete (possessio pro possessore): mediante essa, l'erede può quindi reclamare soltanto i beni nei quali egli assuma di essere succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario
...” (cfr. Cass. n. 26168/18, nonché Cass. n. 3181/11 e Cass. n. 8440/08).
E' dunque onere dell'erede, attore in petizione, di provare il titolo ereditario, in quanto sia contestato dal convenuto, nonché il possesso del bene da parte del convenuto, giacchè soltanto colui che al momento della domanda ha il possesso della res hereditaria è in condizione di soddisfare la pretesa restitutoria dell'attore: “La petitio hereditatis ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo
e presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte;
la "petitio hereditatis", pertanto, si differenzia dalla "rei vindicatio" malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione,
pagina 7 di 19 fossero compresi nell'asse ereditario” (cfr. Cass. n. 10557/01, Cass. n. 1074/09, Cass.
n. 7871/21).
Nel caso di specie, pacifica è la qualità di erede di in capo Persona_1
all'attrice, così come è pacifico l'avvenuto accredito, in favore della convenuta, del 50% delle somme giacenti – alla data di apertura della successione - sui conti in essere presso Banco Posta ed , cointestati a e Controparte_2 Persona_1 CP_1
[...]
La questione oggetto di causa è se (anche) tale 50% debba ritenersi compreso nell'asse ereditario morendo dismesso da , per essere la cointestazione dei conti Persona_1
(come sostenuto da parte attrice e contestato dalla convenuta) meramente fittizia essendo stati tali rapporti alimentati ed incrementati in via esclusiva con risorse provenienti dal de cuius.
Come noto, la cointestazione del conto corrente fa sorgere una mera presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate: l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta (e dunque con facoltà per ciascun correntista di compiere operazioni anche separatamente), gli intestatari vengono considerati creditori in solido e pertanto, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascun correntista può richiedere alla CA il rimborso integrale delle somme presenti sul conto, senza che i contitolari possano recriminare alcunché nei confronti dell'istituto di credito.
Per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 4066/09, Cass. n. 26991/13 e Cass. n.
77/18), in caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall'art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra correntisti ed istituti di credito) ma dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
Si tratta di una presunzione juris tantum, che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa: al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la
pagina 8 di 19 contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr. Cass. n. 18777/15 e Cass. n.
29324/21).
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi onere di parte attrice dimostrare – nei termini sopra indicati – che i conti cointestati fossero stati acquistati ed alimentati con risorse di provenienza esclusiva del de cuius, sì da escludere l'operatività della previsione dell'art. 1298, comma 2 c.c.: come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, la presunzione può ritenersi vinta a fronte della dimostrazione “non già che la materiale operazione di versamento sia stata effettuata solo da uno dei cointestatari, ma che la stessa abbia altresì avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari (in ipotesi si potrebbe verificare il caso che uno dei cointestatari, per ragioni di difficoltà personali degli altri formali contitolari - come nel caso di malattia a carattere temporaneo o permanente - ovvero logistiche come nell'ipotesi in cui risieda in località diversa da quella ove è stato acceso il rapporto CArio - provveda al versamento di somme appartenenti in esclusiva all'altro cointestatario)” (cfr. Cass. n. 27069/22, Cass.
n. 4838/21 e Cass. n. 11375/19), donde l'onere in capo all'attore, intenzionato a superare la presunzione in esame, di dimostrare che il saldo attivo dei conti cointestati provenisse dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi.
Occorre pertanto esaminare gli elementi addotti da parte attrice al fine di superare la presunzione di contitolarità, elementi di cui si deve valutare la rilevanza quali presunzioni gravi, precise e concordanti.
In primo luogo, appare necessario descrivere i rapporti CAri di cui è causa, tutti cointestati ad e conviventi more uxorio dal 1996 Persona_1 Controparte_1
fino al decesso del IG. nel 2021, ovvero: Pt_1
. presso BancoPosta il conto corrente n. 44988194 recante un saldo alla data del decesso di € 4.848,04, il rapporto fondi n. 1830567 per un valore di € 10.709,19 e buoni fruttiferi postali dematerializzati per complessivi € 116.238,07 (cfr. docc. 2 e 3 fasc. attoreo);
pagina 9 di 19 . presso il conto corrente n. 101003188 con un saldo alla data del Controparte_2 decesso di € 5.744,51 e il deposito titoli n. 40166336 per un controvalore a quella data di € 135.970,43 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
Ora, parte attrice ha allegato che il conto corrente BancoPosta fu acceso con un versamento iniziale di € 56.086,00 (€ 44.000,00 in contanti ed € 12.086,00 con assegno CArio) 'corrispondente, anche nella sua stessa composizione in contanti e assegno, al corrispettivo della cessione delle ragioni di comproprietà sull'immobile in Giaveno, Via
Sant'Antero nn. 38-40 …'.
Agli atti risulta la scrittura privata 18.6.2003, intercorsa tra il de cuius e la ex moglie
, avente ad oggetto la promessa di vendita della quota di spettanza del Controparte_4
relativa al fabbricato (nella consistenza descritta nel preliminare, ovvero Pt_1
negozio al piano terreno, locale ad uso commerciale al primo piano, locale ad uso ufficio al secondo piano), acquistato dai coniugi con atto Notaio 21 Persona_4 luglio 1979, promesso in vendita (per la quota) al prezzo di € 85.374,00, di cui €
28.564,00 versati alla sottoscrizione quale caparra ed € 56.810,00 quale saldo da versarsi alla data di stipula dell'atto notarile, prevista nel mese di luglio 2023 (cfr. doc. 8 fasc. attoreo): in calce al documento è scritto a mano '€ 12.086,00 assegno a Per_1
, € 44.724,00 contanti al 5/7/03 Atto notaio', ed è presente la sottoscrizione delle
[...]
parti; al preliminare ha fatto seguito il contratto definitivo, in data 5.7.2003 (cfr. doc. 9 fasc. attoreo), nel quale le parti hanno dato atto che il prezzo convenuto, 'dichiarato' al
Notaio in € 40.700,00, era stato pagato “dalla parte acquirente alla parte venditrice come questa dichiara e riconosce rilasciandone ampia e finale quietanza a saldo”.
Dall'estratto conto prodotto da parte attrice (doc. 13) risulta che il conto corrente n.
44988194 è stato aperto in data 22.7.2023 con un versamento di euro '44.000,00 versamento in contanti U.P. 63140 Giaveno' e '12.086,00 versamento assegni CAri
U.P. 63140 Giaveno': tale descrizione corrisponde all'annotazione in calce al preliminare di vendita sopra riportata (salvo l'arrotondamento quanto alla somma in contanti), quindi al saldo previsto per la vendita della quota dell'immobile già in comproprietà dei genitori dell'attrice, e i versamenti temporalmente si collocano in data successiva al contratto definitivo 5.7.2003.
pagina 10 di 19 Si tratta di circostanze gravi, precise e concordanti, la cui rilevanza non risulta inficiata dalle difese svolte (quanto al conto BancoPosta), dalla convenuta, la quale ha contestato la valenza probatoria della scrittura prodotta da parte attrice (ovvero il preliminare di vendita sopra descritto), in quanto scrittura non registrata, priva di data certa, con firme non autenticate, con integrazioni scritte e mano e con grafia non riferibile al de cuius.
Al riguardo, come osservato dalla Suprema Corte “L'assenza, nella previsione dell'art.
2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza
l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata” (cfr. Cass.
n. 20813/21) e nel caso di specie rileva il contratto definitivo stipulato dai IG.ri il 5.7.2023, registrato in data 11.7.2003 (cfr. docc. 10 e 28 fasc. CP_5
attoreo).
Quanto poi al disconoscimento della grafia in quanto 'non riferibile al de cuius', la convenuta non è erede di e pertanto non può “limitarsi a dichiarare di non Persona_1 conoscere la scrittura o la sottoscrizione” secondo la previsione dell'art. 214, ultimo comma c.p.c.; inoltre “Il disconoscimento della scrittura privata (articolo 214 del Cpc) priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento, ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto. Quel che si ha l'onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio, non il documento altrui. Se, dunque, una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente disconosciuto. Il documento proveniente da un terzo, in quanto non rientrante nella previsione di cui all'articolo 214 del Cpc, è utilizzabile anche se “disconosciuto” dalla parte contro cui è prodotto;
per la stessa ragione può essere dal giudice ritenuto inattendibile anche se non se ne sia contestata
l'autenticità” (cfr. Cass. n. 9329/24).
Vi è poi da aggiungere che gli estratti conto prodotti da parte attrice (cfr. docc. 12 A e
12B) documentano l'accredito sul conto BancoPosta di bonifici per canoni di locazione,
pagina 11 di 19 nonché di stipendio/pensione (inizialmente di € 1.825,00 a dicembre 2003 – quindi €
1.223,75 al 25.10.2021): ora, era titolare di pensione di vecchiaia, di Persona_1
importo pari a L.
3.521.890 riferito al bimestre gennaio-febbraio 1998 (cfr. doc. 29); egli era inoltre proprietario di diversi immobili (cfr. docc. 5 e 6), concessi in locazione, come da quadro RB delle dichiarazioni dei redditi prodotti.
E' vero che le dichiarazioni dei redditi prodotte sono riferite al periodo di imposta 2009 sino al 2020, ma effettivamente dall'estratto conto prodotto risultano gli accrediti dei canoni di locazione (mediante bonifico) sul conto Banco Posta a far data dal mese di dicembre 2009 ed inoltre lo stesso estratto conto, prodotto dalla convenuta, attesta come i bonifici per affitto mensili indicano quale beneficiario (cfr. doc. 14). Persona_1
Nel periodo precedente risultano poi gli accrediti mensili della pensione (di cui si è detto), ed anche 'accredito cedole e dividendi numero eventi … deposito 58 …': al riguardo, aperto il conto corrente col saldo iniziale della cui provenienza si è detto,
l'estratto conto registra alla data del 16.9.2002 l'addebito di € 25.000,00 per
'sottoscrizione titoli e/o fondi comuni … deposito 58 …' e, il 30.9.2023, di ulteriori
30.165,00 sempre per acquisto titoli.
Ancora, i rimborsi elencati da parte convenuta (cap. 59 memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. - doc. 13 fasc. parte convenuta) concernono comunque i 'rapporti/buoni postali' sempre cointestati (come riferito dalla stessa parte convenuta), acquistati con operazioni compiute sul conto corrente in esame: la disamina degli estratti conto corrente n.
44988194 Banco Posta (docc. 12A e 12B fasc. attoreo) evidenzia nel corso degli anni l'addebito di diverse operazioni di sottoscrizione buoni dematerializzati (per importi vari,
5/10/20.000,00 euro, ma anche per 8/9.000,00 euro, 30/35.000,00 euro), come anche di diverse operazioni di sottoscrizione titoli/fondi (sempre per importi vari, 5/7/10.000,00 euro, 30.000,00 euro), oltre ad addebiti per sottoscrizione polizze vita o pagamento rate premio (cfr. al riguardo elenco polizze doc. 16 fasc. attoreo); operazioni tutte compiute sul conto acceso ed alimentato come sopra indicato.
Gli elementi documentali finora descritti, valutati nei termini sopra riferiti, consentono di ritenere superata la presunzione di contitolarità dei rapporti CAri esistenti presso
BancoPosta, intestati a e;
quest'ultima, del resto, Persona_1 Controparte_1
si è limitata ad affermare, genericamente, 'di aver anche in questo caso compartecipato
pagina 12 di 19 alla formazione del patrimonio giacente sul conto e anche del patrimonio investito', circostanza risultata priva di riscontro documentale negli estratti conto già esaminati, fatta eccezione per il bonifico di € 9.887,82, avente quale beneficiario Controparte_1
(cfr. doc. 14 fasc. parte convenuta): somma in realtà prelevata in data 9.11.2018
[...]
come da estratto conto in atti (cfr. docc. 12A e doc. 31 fasc. parte attrice).
La convenuta ha quindi concluso osservando che la circostanza dell'assenza di prelievi o addebiti rileverebbe come 'attestazione e conferma del progetto di liberalità che il IG.
ha voluto attuare nell'interesse della propria compagna … qualora egli (come Pt_1
accaduto) fosse premorto alla stessa' (così in comparsa).
E' noto che “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (cfr. Cass. n. 4682/18): dunque, la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, e tale verifica deve essere condotta alla luce degli elementi di fatto allegati, atteso che “l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (cfr. Cass. cit.).
Nel caso di specie, a fronte della ricostruzione attorea, non sono state allegate e provate circostanze idonee a far ritenere provata la volontà del di voler beneficiare la Pt_1
convenuta del 50% delle somme versate sul conto corrente cointestato, tant'è vero che, piuttosto, quando ha inteso farlo il IG. ha sottoscritto polizze vita in favore della Pt_1 compagna: per giurisprudenza costante, “nell'assicurazione sulla vita la deIGnazione quale terzo beneficiario di persona non legata al deIGnante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria,
pagina 13 di 19 compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta” (cfr. Cass. n.
3263/16 e Cass. n. 7683/15).
Occorre ora prendere in esame il conto NI, rispetto al quale si legge in atto di citazione quanto segue:
. inizialmente stipendio e (dal 1987) pensione del IG. (fino al 1999/2000) erano Pt_1
versati sul conto CR n. 1848264/26;
. divenuta la CR, fondendosi con il Credito Italiano, CA NI, era stato aperto il conto corrente n. 3126798 cointestato con la convenuta, con trasferimento delle giacenze già in essere sul conto CR ad esclusivo nome del de cuius;
. nel 2004 il rapporto di deposito NI era quindi estinto, con trasferimento della giacenza relativa su conto corrente presso;
CP_3
. il conto era stato estinto nel 2010 con trasferimento della relativa giacenza sul CP_3
conto corrente NI n. 101003188, sempre cointestato alla convenuta, conto acceso con versamento iniziale di € 234.997,15, implementato negli anni
'esclusivamente' (così in atto di citazione) dagli investimenti effettuati con addebito diretto sul conto (essendo pensione e canoni del versati già dal 2003 sul conto Pt_1
BancoPosta).
Parte attrice ha quindi posto l'accento sul fatto che la somma costituente il versamento iniziale del conto NI 101003188 (€ 234.997,15) in alcun modo possa ritenersi essere appartenuta in qualche misura alla convenuta, in quanto casalinga, priva di un reddito proprio, titolare della sola pensione di reversibilità del marito da cui non aveva ereditato titoli, azioni od obbligazioni (non elencati nella relativa denuncia di successione), essendo piuttosto frutto dei risparmi del de cuius, titolare di pensione e di diversi immobili locati: tale allegazione è stata fortemente contestata dalla convenuta la quale, descritte le risorse economiche di cui disponeva a seguito del decesso dei genitori prima, quindi del marito, ha sostenuto che il conto NI era stato aperto in data 18.6.2010 trasferendovi la giacenza presente sul conto corrente acceso presso
, già cointestato ai CP_3 Persona_3
Pacifico essendo che il conto NI 101003188 è sempre stato implementato con i frutti degli investimenti (cfr. punto 12 atto di citazione e punto 26, nonché pag. 9 comparsa di costituzione), gestiti tutti sul deposito amministrato nr. 8328/40166336/0,
pagina 14 di 19 sempre cointestato ai IGg.ri e , la questione da esaminare riguarda CP_1 Pt_1
la cd. giacenza iniziale, ovvero la somma con cui è stato acceso il conto corrente
NI, pacificamente proveniente dal conto corrente in essere presso , CP_3
sempre cointestato.
Ricordando l'onere probatorio a carico della parte (l'attrice) che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione del conto, occorre muovere da quanto documentalmente risultante: il conto corrente NI n. 101003188 è stato acceso in data 30.6.10 con un saldo iniziale di € 4.997,15, incrementato col versamento, in data 15.7.2010, di € 230.000,00 (cfr. doc. 11 fasc. attoreo); tali somme pacificamente provengono da altro conto cointestato, acceso presso ed estinto (cfr. CP_3
docc. 10 e 16 fasc. parte convenuta), più precisamente conto corrente e gestione patrimoniale (cfr. doc. 17 fasc. parte convenuta).
Non vi è agli atti documentazione alcuna relativa all'apertura del conto (nel 2004 CP_3
secondo quanto riferito da parte attrice) e prima al conto CR: conto, quest'ultimo, che nella prospettazione attorea era intestato esclusivamente al IG. , la cui Pt_1
giacenza sarebbe stata trasferita sul conto corrente n. 3126798, estinto nel 2004 con trasferimento della relativa giacenza al conto , successivamente estinto (nel CP_3
2010).
Sono circostanze pacifiche, oltre che documentali, il versamento iniziale sul conto
NI 101003188 e la sua provenienza dal conto (cfr. docc. 11 fasc. attore e CP_3
doc. 17 fasc. parte convenuta); non è invece stato dimostrato quale fosse la giacenza sul conto CR intestato al IG. , alla data in cui CR è divenuta NI e Pt_1
quindi alla data di apertura del conto corrente n. 3126798 cointestato alla convenuta, come fosse alimentato detto conto, quindi quale ne fosse la consistenza alla data della estinzione e del trasferimento delle giacenze presso , né come fosse CP_3
alimentato o implementato tale ultimo conto.
Come già detto, non vi è documentazione alcuna relativa ai conti correnti CR, NI
(n. 3126798) e (se non relativamente alla estinzione, nel 2010): deve darsi atto CP_3
dell'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter 2° comma c.p.c., tesa ad ordinare ad NI (oltre che a ) di esibire “ogni CP_6
pagina 15 di 19 documentazione atta a ricostruire l'iniziale giacenza e la movimentazione sui rapporti di deposito ivi intestati e/o cointestati alla IG.ra . Controparte_1
Deve qui confermarsi la valutazione di inammissibilità dell'istanza: essa appare generica
(avendo ad oggetto “ogni documentazione atta a ricostruire ...”), ed anche inammissibile giacchè l'ordine ex art. 210 c.p.c. presuppone che la parte (nel caso di specie l'erede dell'intestatario del conto) non abbia potuto diversamente ed autonomamente produrre la documentazione relativa, documentando di averne fatto richiesta, senza riscontro, agli istituti di credito interessati (tra l'altro, l'istanza stessa appare in contrasto con l'allegata irreperibilità della documentazione di cui alla richiesta di modifica dell'ordinanza istruttoria depositata da parte attrice in corso di causa).
Come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte, “L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e
94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo. L'ordine di esibizione, peraltro, costituisce strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non soltanto sia indispensabile, ma non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante, sicché esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto” (cfr. Cass. n. 982/24 e Cass. n. 36063/23).
Parte attrice ha altresì formulato capitoli di prova, dedotti solo per interpello della convenuta: tali capitoli non sono stati ammessi in quanto negativi, generici e/o documentali.
pagina 16 di 19 Al riguardo, rileva osservare che ai sensi dell'art. 230 c.p.c. la prova per interrogatorio formale (come la prova per testimoni ex art. 244 c.p.c.) deve essere dedotta “per articoli separati e specifici”, il cui contenuto, ai fini dell'ammissibilità, va valutato in relazione ai termini della controversia.
Ebbene, le circostanze di cui ai capp. 1 e 2 appaiono comunque contraddette o superflue alla luce della documentazione tutta prodotta dalla convenuta, la quale ha documentato di essere erede del marito, titolare della pensione di reversibilità, proprietaria di beni immobili, titolare di conti titoli cointestati col fratello (cfr. docc. 15 fasc. attoreo, docc. 1, 2, 7, 8 e 9 fasc. parte convenuta); inoltre, il marito della convenuta
è deceduto in data 15.6.1994 (cfr. doc. 2 fasc. parte convenuta), il che rende comunque irrilevante la dichiarazione della IG.ra contenuta nell'atto di vendita 1992 CP_1
(sulle proprie condizioni patrimoniali, a quella data evidentemente), richiamata da parte attrice nelle proprie difese.
Ancora, i capp. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (riferiti a NI) non appaiono idonei a fornire la prova della giacenza in essere presso il conto CR (di cui, si ribadisce, manca qualsiasi riscontro documentale), trasferita sul conto corrente NI 3126798 (di cui, ancora, non vi è alcuna documentazione), quindi della giacenza esistente su detto conto
(descritto ora come conto corrente – cap. 4, ora come rapporto di deposito – cap. 5) alla data della estinzione, infine (e soprattutto) della somma depositata sul conto alla CP_3
data della sua apertura: non essendovi alcuna documentazione relativa all'apertura del conto , non vi è un riscontro documentale sul fatto che tale conto sia stato acceso CP_3
con la sola giacenza proveniente dal conto/rapporto di deposito CR, quindi NI (e neppure, in realtà, che quel conto sia stato acceso contestualmente alla estinzione del conto NI, mancando la documentazione relativa).
Tale elemento, ovvero la provenienza 'esclusiva' della somma con cui è stato aperto il conto , non emerge dalla formulazione del capitolo 5 in cui si fa riferimento al CP_3
'trasferimento' della giacenza derivante dai precedenti conti sul conto corrente n.
4009256 presso CA , il che rende irrilevante (oltre che generico e negativo) il CP_3
cap. 6, giacchè il conto poteva essere stato implementato, come quello successivo, senza accrediti esterni.
pagina 17 di 19 Per le medesime considerazioni deve ritenersi generico anche il cap. 7 (“vero che le somme e i valori mobiliari esistenti, al momento della morte del IG. , a Persona_1
nome suo e del defunto, sui rapporti di deposito presso la CA NI sono stati generati … esclusivamente con risorse provenienti dal defunto stesso”) non senza sottolineare, poi, come la formulazione del cap. 7 (nella parte relativa all'incremento negli anni di dette somme) e del cap. 9 (“vero che sui rapporti di deposito esistenti, al momento della morte del IG. , a nome suo e del defunto, presso la CA CP_7
NI non ha versato alcuna somma di denaro”) è in contrasto con la stessa allegazione dell'attrice, secondo cui tale conto, ovvero il conto n. 101003188, quale esistente alla morte del IG. , “risulta essere stato implementato negli anni Pt_1
esclusivamente dalle rendite degli investimenti effettuati con addebito diretto sul conto stesso”.
Vi è poi da aggiungere l'irrilevanza del doc. 30 prodotto da parte attrice, ovvero la comunicazione NI, contenente il mero elenco dei rapporti intrattenuti con l'istituto di credito, ovvero: “il c/c di corrispondenza n. 3126788 cointestato con la IG.ra
, acceso presso la nostra filiale di GIAVENO in data Controparte_1
04/08/2000 ed estinto in data 21/09/2004 - il c/c di corrispondenza n. 101003188 cointestato con la IG.ra , acceso presso la nostra filiale Controparte_1
di GIAVENO in data 16/06/2000 ed estinto in data 31/08/2022 - il deposito titoli n.
8000658 cointestato con la IG.ra , acceso presso la Controparte_1
nostra filiale di GIAVENO in data 07/08/2000 ed estinto in data 09/08/2004 - il deposito titoli n. 40166336 cointestato con la IG.ra , acceso Controparte_1 presso la nostra filiale di GIAVENO in data 17/06/2000 ed estinto in data 18/08/2022”.
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono non può pertanto ritenersi superata la presunzione di contitolarità ex art. 1854 c.c. quanto al conto NI.
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In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea parte convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 73.380,20 (ovvero €
60.00,00 + € 13.380,20 quale somma degli importi netti dei disinvestimenti di cui al doc.
21 parte attrice), oltre interessi dalla data della domanda ex art. 2033 c.c., ovvero dalla costituzione in mora (cfr. Cass. n. 9757/24).
pagina 18 di 19 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede – in assenza di nota spese - in applicazione del
DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22, tenendo conto – oltre che delle spese documentate (CU, marca, spese notifica) - del valore della causa ex art. 5 T.F., delle questioni trattate e dell'attività svolta: si ritiene pertanto di applicare i valori medi dello scaglione relativo (da € 52.000,00 ad € 260.000,00) per le fasi di studio ed introduttiva, ridotti per la fase istruttoria e decisionale, in considerazione del fatto che l'attività istruttoria si è esaurita col deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
- condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 73.380,20, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
- condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 809,29 per esborsi ed € 9.141,50 per compensi, oltre
15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 20.2.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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