TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 92/2024 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 15.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Carmine Gentile, quale difensore dell'attore , e dall'avv. Antonella SC, quale Parte_1
difensore di sé medesima;
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
92 del R.G. 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma
c.p.c.), promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Carmine Gentile, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione.
–ATTORE–
CONTRO
AVV. SCINO ANTONELLA (C.F. ), rappresentata e C.F._2
1 difesa da sé medesima e dall'avv. Giuseppe Tagliaferro, come da mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore. –CONVENUTA–
Nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c. l'attore Parte_1
e la convenuta SC Antonella hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato in data 08.01.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli da SC Antonella in data 19.12.2023, deducendo: a) che, quale erede di , con l'atto di Persona_1
precetto opposto gli era stato intimato il pagamento della somma di € 4.350,63, derivante dall'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Rossano nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 532/2013 R.G.E., intrapresa da SC Antonella nei confronti di
[...]
presso il terzo INPS al fine di conseguire il recupero in via coattiva Per_1
delle spese relative alle procedure esecutive n. 618/2011 R.G.E. e 59/2012
R.G.E., instaurate sempre dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Rossano; b) che il precetto sarebbe nullo per omessa notifica, nei suoi confronti, sia dei provvedimenti emessi nelle procedure esecutive n. 618/2011 R.G.E. e
59/2012 R.G.E. sia dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. 532/2013 R.G.E.; c) che l'ordinanza di assegnazione non costituirebbe titolo esecutivo nei confronti del debitore, ma solo nei confronti del terzo;
d) che le spese di esecuzione sarebbero irripetibili;
e) che il credito
2 indicato nel precetto sarebbe erroneo;
f) che la creditrice non avrebbe fornito la prova dell'inadempimento del terzo.
L'opponente ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione: 1)in via preliminare, sospendere l'efficacia del precetto opposto;
Nel merito: 2) in via principale dichiarare nullo, annullare ovvero revocare per inefficacia l'opposto precetto;
3) Rigettare in ogni caso perché infondata ogni avversa domanda creditoria. Con vittoria sempre di competenze e spese di giudizio”.
2. SC Antonella si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.09.2024, chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata.
Successivamente, con atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data
12.09.2024, la convenuta ha reiterato le medesime argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta, eccependo, altresì, che l'opposizione sarebbe inammissibile, poiché proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto.
In tale atto la convenuta ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
“dichiarare infondata la proposta opposizione con conferma del precetto, e con ogni conseguenza in ordine alle spese, rigettando l'istanza di sospensione, non sussistendone le ragioni sia quanto al fumus della stessa opposizione che quanto al pregiudizio irreversibile. In via subordinata si chiede che il sig. sia Pt_1
comunque condannato al pagamento della somma di € 4.350,63 o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di ragione e giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, a titolo di pagamento per le stesse causali creditorie su esposte e dimostrate in atti, sempre con condanna dell'opponente alle spese di giudizio, spiegando all'uopo domanda riconvenzionale ad ogni effetto di legge”.
3 All'udienza del 13.09.2024, la convenuta ha infine eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito.
3. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente rilevata la tardività dell'eccezione relativa all'incompetenza per valore del giudice adito, che, ai sensi dell'art. 38, co. 1 c.p.c., avrebbe dovuto essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Né, peraltro, l'eventuale incompetenza per valore può essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, posto che, ai sensi dell'art. 38, co. 3 c.p.c., ciò sarebbe dovuto avvenire con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c.
In ogni caso, trattasi di eccezione infondata, tenuto conto che il motivo relativo alla nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo è pacificamente qualificabile come motivo di opposizione agli atti esecutivi e che, secondo la
Suprema Corte, con riferimento ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi sussiste sempre la competenza del Tribunale, anche laddove, come nel caso di specie, l'esecuzione non sia ancora iniziata (Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n.
19051 del 28.09.2016).
4. Sempre in via preliminare, va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, considerato che, come agevolmente desumibile dalla documentazione in atti, il precetto è stato notificato al debitore a mezzo ufficiale giudiziario in data 19.12.2023, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla creditrice a mezzo pec consegnata in data 08.01.2024 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. Passando ora alla trattazione del merito, si osserva che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto è rappresentato dall'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare intrapresa dalla creditrice presso il terzo INPS.
Ciò posto, secondo la Suprema Corte, l'ordinanza di assegnazione del credito costituisce titolo esecutivo solo nei confronti del terzo pignorato, ma non nei
4 confronti del debitore (in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI-III, sentenza n. 11493 del
03.06.2015)
Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, “in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto” (Cass. Civ.,
Sez. VI-III, ordinanza n. 30457 del 30.12.2011).
Ne consegue la nullità del precetto opposto, giacchè fondato su provvedimento che, anche con riferimento al credito inerente alle spese di esecuzione ivi liquidate, costituisce titolo esecutivo solo nei confronti del terzo pignorato, ma non nei confronti del debitore.
6. La disamina degli ulteriori motivi di opposizione appare superflua in ossequio al principio della ragione più liquida.
7. Da ultimo, si rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
166, 167 e 171 c.p.c., tale domanda avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta depositata almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
8. In ossequio al principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito indicato nel precetto, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando,
5 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
dichiara la nullità del precetto a quest'ultimo notificato da SC Antonella in data 19.12.2024;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da SC
Antonella;
3) condanna SC Antonella alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00, oltre r.s.g. 15% e
[...]
accessori di legge.
Così deciso in Castrovillari, il 15.09.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
6
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 15.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Carmine Gentile, quale difensore dell'attore , e dall'avv. Antonella SC, quale Parte_1
difensore di sé medesima;
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
92 del R.G. 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma
c.p.c.), promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Carmine Gentile, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione.
–ATTORE–
CONTRO
AVV. SCINO ANTONELLA (C.F. ), rappresentata e C.F._2
1 difesa da sé medesima e dall'avv. Giuseppe Tagliaferro, come da mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore. –CONVENUTA–
Nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c. l'attore Parte_1
e la convenuta SC Antonella hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato in data 08.01.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli da SC Antonella in data 19.12.2023, deducendo: a) che, quale erede di , con l'atto di Persona_1
precetto opposto gli era stato intimato il pagamento della somma di € 4.350,63, derivante dall'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Rossano nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 532/2013 R.G.E., intrapresa da SC Antonella nei confronti di
[...]
presso il terzo INPS al fine di conseguire il recupero in via coattiva Per_1
delle spese relative alle procedure esecutive n. 618/2011 R.G.E. e 59/2012
R.G.E., instaurate sempre dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Rossano; b) che il precetto sarebbe nullo per omessa notifica, nei suoi confronti, sia dei provvedimenti emessi nelle procedure esecutive n. 618/2011 R.G.E. e
59/2012 R.G.E. sia dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. 532/2013 R.G.E.; c) che l'ordinanza di assegnazione non costituirebbe titolo esecutivo nei confronti del debitore, ma solo nei confronti del terzo;
d) che le spese di esecuzione sarebbero irripetibili;
e) che il credito
2 indicato nel precetto sarebbe erroneo;
f) che la creditrice non avrebbe fornito la prova dell'inadempimento del terzo.
L'opponente ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione: 1)in via preliminare, sospendere l'efficacia del precetto opposto;
Nel merito: 2) in via principale dichiarare nullo, annullare ovvero revocare per inefficacia l'opposto precetto;
3) Rigettare in ogni caso perché infondata ogni avversa domanda creditoria. Con vittoria sempre di competenze e spese di giudizio”.
2. SC Antonella si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.09.2024, chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata.
Successivamente, con atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data
12.09.2024, la convenuta ha reiterato le medesime argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta, eccependo, altresì, che l'opposizione sarebbe inammissibile, poiché proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto.
In tale atto la convenuta ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
“dichiarare infondata la proposta opposizione con conferma del precetto, e con ogni conseguenza in ordine alle spese, rigettando l'istanza di sospensione, non sussistendone le ragioni sia quanto al fumus della stessa opposizione che quanto al pregiudizio irreversibile. In via subordinata si chiede che il sig. sia Pt_1
comunque condannato al pagamento della somma di € 4.350,63 o a quella somma maggiore o minore che si riterrà di ragione e giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, a titolo di pagamento per le stesse causali creditorie su esposte e dimostrate in atti, sempre con condanna dell'opponente alle spese di giudizio, spiegando all'uopo domanda riconvenzionale ad ogni effetto di legge”.
3 All'udienza del 13.09.2024, la convenuta ha infine eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito.
3. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente rilevata la tardività dell'eccezione relativa all'incompetenza per valore del giudice adito, che, ai sensi dell'art. 38, co. 1 c.p.c., avrebbe dovuto essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Né, peraltro, l'eventuale incompetenza per valore può essere rilevata d'ufficio dal Tribunale, posto che, ai sensi dell'art. 38, co. 3 c.p.c., ciò sarebbe dovuto avvenire con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c.
In ogni caso, trattasi di eccezione infondata, tenuto conto che il motivo relativo alla nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo è pacificamente qualificabile come motivo di opposizione agli atti esecutivi e che, secondo la
Suprema Corte, con riferimento ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi sussiste sempre la competenza del Tribunale, anche laddove, come nel caso di specie, l'esecuzione non sia ancora iniziata (Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n.
19051 del 28.09.2016).
4. Sempre in via preliminare, va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, considerato che, come agevolmente desumibile dalla documentazione in atti, il precetto è stato notificato al debitore a mezzo ufficiale giudiziario in data 19.12.2023, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla creditrice a mezzo pec consegnata in data 08.01.2024 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. Passando ora alla trattazione del merito, si osserva che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto è rappresentato dall'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare intrapresa dalla creditrice presso il terzo INPS.
Ciò posto, secondo la Suprema Corte, l'ordinanza di assegnazione del credito costituisce titolo esecutivo solo nei confronti del terzo pignorato, ma non nei
4 confronti del debitore (in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI-III, sentenza n. 11493 del
03.06.2015)
Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, “in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., con contestuale liquidazione delle spese del processo di esecuzione, non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore, né può contenere una condanna nel caso di incapienza del residuo credito soddisfatto” (Cass. Civ.,
Sez. VI-III, ordinanza n. 30457 del 30.12.2011).
Ne consegue la nullità del precetto opposto, giacchè fondato su provvedimento che, anche con riferimento al credito inerente alle spese di esecuzione ivi liquidate, costituisce titolo esecutivo solo nei confronti del terzo pignorato, ma non nei confronti del debitore.
6. La disamina degli ulteriori motivi di opposizione appare superflua in ossequio al principio della ragione più liquida.
7. Da ultimo, si rileva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
166, 167 e 171 c.p.c., tale domanda avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta depositata almeno settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
8. In ossequio al principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito indicato nel precetto, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando,
5 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
dichiara la nullità del precetto a quest'ultimo notificato da SC Antonella in data 19.12.2024;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da SC
Antonella;
3) condanna SC Antonella alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00, oltre r.s.g. 15% e
[...]
accessori di legge.
Così deciso in Castrovillari, il 15.09.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
6