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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/11/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa
Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco
Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1621/2021, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MONTERICCIO GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 24.06.2004, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Trapani, al n. 131, p. II, serie A, anno 2004. Per_ Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati tre figli:
(28.07.2006), e (2.08.2013). Per_2 Per_3
Rappresentava che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 287/2020, emessa in data 26.02.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, assegnando la casa coniugale alla , affidando la prole ad CP_1 entrambi i genitori ed obbligando il padre a corrispondere mensilmente €
900,00 alla (€ 200,00 per ciascun figlio ed € 300,00 per la moglie). CP_1
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Affermava che entrambi avevano rispettato le statuizioni riguardanti la gestione della prole, sicché chiedeva confermarsi il regime personale già vigente (comprensivo dell'assegnazione della casa coniugale alla ), CP_1
“con una parziale modifica che rispecchia le abitudini già consolidate e che riguarda i pomeriggi del mercoledì e del venerdì in quanto il Sig. Pt_1 provvede a prelevare i figli alle ore 17,00 e non al termine dell'orario scolastico, provvedendo ad accompagnarli a casa alle ore 21,00”.
Lamentava un peggioramento della propria situazione economica, a seguito del licenziamento subito, e riferiva un miglioramento della situazione della , assunta come dirigente scolastico nel 2021. CP_1
Pertanto, chiedeva la revoca di qualunque contributo in favore della moglie e la riduzione del contributo al mantenimento della prole da € 600,00 ad € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio).
*****
pagina 2 di 9 Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio e concordando sull'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé nella casa coniugale (sita in Erice nella
Via Raffaello Sanzio n. 17).
Affermava di percepire € 576,00 al mese a titolo di Reddito di cittadinanza, stante il mancato svolgimento di attività lavorativa, avendo dovuto sacrificare le proprie aspirazioni per prendersi cura della famiglia, in assenza di fattiva collaborazione da parte del marito.
Sosteneva che il ricorrente aveva arbitrariamente lasciato il proprio lavoro e che riceveva parte dei proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare della sua famiglia d'origine.
Pertanto, chiedeva la corresponsione di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole.
In via riconvenzionale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ricevere un assegno divorzile, chiedeva la corresponsione di € 300,00 mensili in proprio favore.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, in via temporanea ed urgente, manteneva fermo il regime personale vigente e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente € 800,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio ed € 200,00 di assegno divorzile), nonché di sostenere le spese straordinarie nella misura del 60%.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e, all'esito, veniva formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.:
“1) il pagamento da parte del ricorrente in favore della resistente della somma complessiva di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 cadauno) oltre al pagamento delle spese straordinarie
pagina 3 di 9 sanitarie e scolastiche, in relazione alle quali si rinvia al protocollo in vigore presso il Tribunale di Trapani;
2) il pagamento da parte del ricorrente in favore della resistente della somma di € 150,00 mensili, rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al proprio mantenimento;
3) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti”.
La suddetta proposta veniva accettata dalla sola resistente.
Dato ulteriore corso al procedimento, venivano disposti accertamenti tributari sui redditi e sui patrimoni delle parti;
inoltre, su accordo dei genitori, venivano temporaneamente estesi i tempi di permanenza dei minori con il padre (“il lunedì dalle 17 alle 21 e relativamente al prelievo ed al pranzo di ogni qualvolta il fratello seguirà gli interventi Per_2
logopedici”).
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 287/2020 del 26.02.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del tentativo di conciliazione.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria,
pagina 4 di 9 secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che nel corso del Per_ giudizio la figlia più grande ha raggiunto la maggiore età e, dunque, nulla dovrà disporsi in merito al suo affidamento. Mentre, per quanto concerne i gemelli e , ancora minorenni, non sono state Per_3 Per_2
segnalate criticità degne di nota e non appaiono sussistere ragioni ostative all'affidamento condiviso, peraltro oggetto delle convergenti richieste delle parti.
Sicché, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Erice (TP) nella via Raffaello Sanzio n. 17, e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre secondo le giornate e gli orari già consolidati (“con facoltà del padre di tenerli con sé, nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 21; a settimana alterne, nei fine settimana dall'uscita della scuola del sabato
(ovvero sabato mattina alle 10,00) e sino alla domenica sera alle ore 21,00 con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimore dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni”). Sotto quest'ultimo profilo va precisato che il regime di incontri stabilito è liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il pagina 5 di 9 coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore. Per_ Quanto al mantenimento della prole, si osserva che è divenuta maggiorenne da appena qualche mese e nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costei, ancora studentessa e presumibilmente incapace di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Sul punto, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori
– in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Relativamente al quantum dell'assegno, si ritiene pertanto di stabilire in favore di costei un assegno più congruo rispetto a quello stabilito per gli altri fratelli, in considerazione delle sue crescenti esigenze, pari ad € 300,00 pienamente rispondente al soddisfacimento delle esigenze della prole.
Per il resto, appare equa la conferma a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori per complessivi € 400,00 rivalutabili (€ 200,00 per ciascun figlio).
Non possono infatti essere trascurate la giovane età, l'insussistenza di significativi oneri fissi, la specifica potenzialità reddituale del ricorrente, già declinata in congrua occupazione.
Naturalmente le spese straordinarie (individuate secondo il locale
Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Tutte le provvidenze in favore dei minori andranno erogate interamente alla madre, preminente collocataria, che le impiegherà nell'esclusivo interesse della prole.
Ancora sotto il profilo economico, riguardo al riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente, si rammenta che (e come pagina 6 di 9 pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione e soprattutto degli accertamenti svolti a cura della Polizia
Tributaria, nel caso di specie consta che entrambi hanno percepito redditi,
(in parte derivanti da saltuari impieghi come dipendenti e, per il resto, da sussidi statali, come “Reddito di cittadinanza”, “Reddito di emergenza” ed
“Indennità di frequenza” per i minori), e nessuno dei due è risultato titolare di immobili e/o di veicoli (cfr. rel. G.d.F.).
Dalla predetta valutazione sono, pertanto, emerse in capo ad ambedue le parti potenzialità e capacità reddituali sfruttabili nel mondo del lavoro
(anche in capo alla resistente che nel lasso di tempo successivo alla nascita dei figli aveva smesso di lavorare esclusivamente per occuparsene – cfr. dichiarazioni dei testi e all'udienza del 7.12.2022). Ne CP_1 Tes_1
deriva, in forza del principio di autoresponsabilità e della minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di cessazione,
pagina 7 di 9 l'impossibilità di accogliere la domanda della volta ad ottenere la CP_1
corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore.
*****
Infine, considerato il tenore e la natura delle statuizioni, la reciproca soccombenza suggeriscono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
, contratto in data 24.06.2004, regolarmente trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 131, p. II, serie A, anno 2004;
- affida i figli minori e in via condivisa ai genitori, Per_3 Per_2 con collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
700,00 ripartita come in parte motiva, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il
C.O.A.;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile pagina 8 di 9 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15.11.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa
Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco
Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1621/2021, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MONTERICCIO GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 24.06.2004, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Trapani, al n. 131, p. II, serie A, anno 2004. Per_ Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati tre figli:
(28.07.2006), e (2.08.2013). Per_2 Per_3
Rappresentava che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 287/2020, emessa in data 26.02.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, assegnando la casa coniugale alla , affidando la prole ad CP_1 entrambi i genitori ed obbligando il padre a corrispondere mensilmente €
900,00 alla (€ 200,00 per ciascun figlio ed € 300,00 per la moglie). CP_1
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Affermava che entrambi avevano rispettato le statuizioni riguardanti la gestione della prole, sicché chiedeva confermarsi il regime personale già vigente (comprensivo dell'assegnazione della casa coniugale alla ), CP_1
“con una parziale modifica che rispecchia le abitudini già consolidate e che riguarda i pomeriggi del mercoledì e del venerdì in quanto il Sig. Pt_1 provvede a prelevare i figli alle ore 17,00 e non al termine dell'orario scolastico, provvedendo ad accompagnarli a casa alle ore 21,00”.
Lamentava un peggioramento della propria situazione economica, a seguito del licenziamento subito, e riferiva un miglioramento della situazione della , assunta come dirigente scolastico nel 2021. CP_1
Pertanto, chiedeva la revoca di qualunque contributo in favore della moglie e la riduzione del contributo al mantenimento della prole da € 600,00 ad € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio).
*****
pagina 2 di 9 Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio e concordando sull'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé nella casa coniugale (sita in Erice nella
Via Raffaello Sanzio n. 17).
Affermava di percepire € 576,00 al mese a titolo di Reddito di cittadinanza, stante il mancato svolgimento di attività lavorativa, avendo dovuto sacrificare le proprie aspirazioni per prendersi cura della famiglia, in assenza di fattiva collaborazione da parte del marito.
Sosteneva che il ricorrente aveva arbitrariamente lasciato il proprio lavoro e che riceveva parte dei proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare della sua famiglia d'origine.
Pertanto, chiedeva la corresponsione di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole.
In via riconvenzionale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per ricevere un assegno divorzile, chiedeva la corresponsione di € 300,00 mensili in proprio favore.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, il Presidente, in via temporanea ed urgente, manteneva fermo il regime personale vigente e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente € 800,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio ed € 200,00 di assegno divorzile), nonché di sostenere le spese straordinarie nella misura del 60%.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e, all'esito, veniva formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.:
“1) il pagamento da parte del ricorrente in favore della resistente della somma complessiva di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 150,00 cadauno) oltre al pagamento delle spese straordinarie
pagina 3 di 9 sanitarie e scolastiche, in relazione alle quali si rinvia al protocollo in vigore presso il Tribunale di Trapani;
2) il pagamento da parte del ricorrente in favore della resistente della somma di € 150,00 mensili, rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al proprio mantenimento;
3) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti”.
La suddetta proposta veniva accettata dalla sola resistente.
Dato ulteriore corso al procedimento, venivano disposti accertamenti tributari sui redditi e sui patrimoni delle parti;
inoltre, su accordo dei genitori, venivano temporaneamente estesi i tempi di permanenza dei minori con il padre (“il lunedì dalle 17 alle 21 e relativamente al prelievo ed al pranzo di ogni qualvolta il fratello seguirà gli interventi Per_2
logopedici”).
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 287/2020 del 26.02.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del tentativo di conciliazione.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria,
pagina 4 di 9 secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che nel corso del Per_ giudizio la figlia più grande ha raggiunto la maggiore età e, dunque, nulla dovrà disporsi in merito al suo affidamento. Mentre, per quanto concerne i gemelli e , ancora minorenni, non sono state Per_3 Per_2
segnalate criticità degne di nota e non appaiono sussistere ragioni ostative all'affidamento condiviso, peraltro oggetto delle convergenti richieste delle parti.
Sicché, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Erice (TP) nella via Raffaello Sanzio n. 17, e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre secondo le giornate e gli orari già consolidati (“con facoltà del padre di tenerli con sé, nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 21; a settimana alterne, nei fine settimana dall'uscita della scuola del sabato
(ovvero sabato mattina alle 10,00) e sino alla domenica sera alle ore 21,00 con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimore dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni”). Sotto quest'ultimo profilo va precisato che il regime di incontri stabilito è liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il pagina 5 di 9 coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore. Per_ Quanto al mantenimento della prole, si osserva che è divenuta maggiorenne da appena qualche mese e nulla è stato dedotto in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costei, ancora studentessa e presumibilmente incapace di provvedere in autonomia alle proprie esigenze.
Sul punto, è d'uopo richiamare la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori
– in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Relativamente al quantum dell'assegno, si ritiene pertanto di stabilire in favore di costei un assegno più congruo rispetto a quello stabilito per gli altri fratelli, in considerazione delle sue crescenti esigenze, pari ad € 300,00 pienamente rispondente al soddisfacimento delle esigenze della prole.
Per il resto, appare equa la conferma a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori per complessivi € 400,00 rivalutabili (€ 200,00 per ciascun figlio).
Non possono infatti essere trascurate la giovane età, l'insussistenza di significativi oneri fissi, la specifica potenzialità reddituale del ricorrente, già declinata in congrua occupazione.
Naturalmente le spese straordinarie (individuate secondo il locale
Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Tutte le provvidenze in favore dei minori andranno erogate interamente alla madre, preminente collocataria, che le impiegherà nell'esclusivo interesse della prole.
Ancora sotto il profilo economico, riguardo al riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente, si rammenta che (e come pagina 6 di 9 pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Ebbene, con riferimento ai dati rilevanti ai fini della sopradetta valutazione e soprattutto degli accertamenti svolti a cura della Polizia
Tributaria, nel caso di specie consta che entrambi hanno percepito redditi,
(in parte derivanti da saltuari impieghi come dipendenti e, per il resto, da sussidi statali, come “Reddito di cittadinanza”, “Reddito di emergenza” ed
“Indennità di frequenza” per i minori), e nessuno dei due è risultato titolare di immobili e/o di veicoli (cfr. rel. G.d.F.).
Dalla predetta valutazione sono, pertanto, emerse in capo ad ambedue le parti potenzialità e capacità reddituali sfruttabili nel mondo del lavoro
(anche in capo alla resistente che nel lasso di tempo successivo alla nascita dei figli aveva smesso di lavorare esclusivamente per occuparsene – cfr. dichiarazioni dei testi e all'udienza del 7.12.2022). Ne CP_1 Tes_1
deriva, in forza del principio di autoresponsabilità e della minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di cessazione,
pagina 7 di 9 l'impossibilità di accogliere la domanda della volta ad ottenere la CP_1
corresponsione dell'assegno divorzile in suo favore.
*****
Infine, considerato il tenore e la natura delle statuizioni, la reciproca soccombenza suggeriscono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
, contratto in data 24.06.2004, regolarmente trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 131, p. II, serie A, anno 2004;
- affida i figli minori e in via condivisa ai genitori, Per_3 Per_2 con collocazione presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
700,00 ripartita come in parte motiva, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il
C.O.A.;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile pagina 8 di 9 per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15.11.24
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
pagina 9 di 9