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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/10/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60/2024 R.G. avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di cui all'art 42bis D.P.R.
8.06.2001 n. 327, pendente tra e domiciliati presso l'avv. Parte_1 Parte_2
AN AT del foro di Lecce dal quale sono rappresentati e difesi;
attori e
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso l'avv. Luca Pedone Controparte_1 del foro di Lecce dal quale è rappresentato e difeso;
convenuto
All'udienza del 12.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che gli odierni ricorrenti, proprietari in forza di atto di vendita per OT , rep. Persona_1
165843, fascicolo n. 9650 del 31.05.1979, registrato in Taranto il 05.06.1979 al n. 6871 vol. 1917, delle aree censite al NCT del Comune di al fg. 13, p.lle 485 mq. 3.730,00 e 892 mq. CP_1
619,00, con istanza trasmessa a mezzo PEC del 1°.06.2023 diffidavano il a “restituire loro, CP_1 previa riduzione in pristino e relativo risarcimento dei danni patiti e patiendi e corresponsione delle indennità di pregressa occupazione illegittima, le sopraelencate aree ovvero, in alternativa, ad acquisire le stesse al patrimonio comunale ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, previa corresponsione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale contemplato dalla medesima disposizione normativa…”, che tale diffida rimaneva priva di riscontro e, pertanto, con ricorso ex artt.
31 e 117 C.P.A. adivano il TAR per la Puglia - sede di Lecce per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'ente sulla predetta diffida, che con sentenza del 20.11.2023 il TAR accoglieva il proposto gravame ordinando al di adottare Controparte_1 un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 60 giorni, che, a tal fine, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2023 avente ad oggetto la “acquisizione sanante al patrimonio comunale, attraverso la procedura di cui all'art. 42bis del dpr 327/2001, di varie aree occupate per scopi di pubblica utilità dal comune di in ditta individuate CP_1 Controparte_2 nel corpo del presente atto deliberativo” il procedeva all'acquisizione sanante CP_1 CP_1 delle aree di proprietà dei ricorrenti e “occupate Parte_1 Parte_2 per in interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”, riconoscendo in favore degli stessi un indennizzo pari ad €
2.774,12, con ricorso ex artt. 29 D.Lg. 1°.09.2011 n. 150 e 281 undecies c.p.c, i ricorrenti hanno convenuto il dinanzi a questa Corte d'Appello per la determinazione della CP_1 CP_1 indennità ex art. 42-bis D.P.R.
8.06.2001 n. 327 (in seguito, per brevità, TUE). Deducono, i ricorrenti, Contr la violazione e la falsa applicazione dell'art. 42-bis. da parte della P.A. convenuta attesa l'errata quantificazione dell'importo spettante con riferimento a tutte le voci indennitarie previste dalla disposizione normativa, segnatamente il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale e il danno da pregressa occupazione senza titolo.
Si è costituito il eccependo che in applicazione dei principi previsti dall'art. Controparte_1
42bis del TUE, la relazione di stima (allegata alla delibera di C.C.) degli immobili redatta dall'UTC dell'ente è priva di vizi di carattere logico, aggiungendo di aver correttamente quantificato e liquidato l'ulteriore indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale in misura pari al 10% del valore venale del bene, nonché l'indennizzo a titolo risarcitorio da mancato godimento per il periodo di occupazione sine titulo, da liquidare nella misura dell'interesse del cinque per cento annuo sulla sorte capitale e con riferimento all'occupazione degli ultimi cinque anni precedenti la messa in mora poiché il diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo si prescrive in cinque anni.
La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e sulla base della documentazione acquisita.
Premesso brevemente che l'indennità di cui all'art. 42 bis TUE si compone di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale determinato in base al valore venale del bene oggetto dell'occupazione sanante, di un'indennità per danno non patrimoniale liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene e di un'indennità a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo da quantificare, se dagli atti non risulta una diversa entità del danno, in un interesse al tasso del 5% annuo sul valore del bene per il periodo dell'occupazione senza titolo, che per la determinazione dell'indennizzo è essenziale accertare il valore del bene oggetto dell'acquisizione sanante al momento del provvedimento di acquisizione in cui sorge ex art. 42 bis TUE l'obbligo indennitario della P.A., che a tale fine occorre accertare, oltre la loro condizione di fatto, la destinazione urbanistica e la eventuale capacità edificatoria dei beni oggetto dell'acquisizione, premesso che con delibera di C.C.
n. 65 del 29.12.2023 (v. copia in atti prodotta dagli attori e allegata alla relazione del c.t.u.) il
[...]
ha acquisito per intero al suo patrimonio la p.lla 485 di mq 3.730 e la p.lla 892 di mq CP_1
619 già di proprietà degli attori, riveste rilievo essenziale accertare il valore venale delle due particelle alla data della delibera suddetta sulla base della loro destinazione urbanistica.
Il , con la delibera suddetta e nell'allegata relazione estimativa, ha ritenuto Controparte_1 che i fondi delle due particelle avessero destinazione agricola e non fossero edificabili, determinandone quindi il valore venale in € 2.054,90 con riferimento a tale asserita destinazione agricola.
La stima effettuata dalla P.A. non è condivisibile.
Come verificato dal consulente d'ufficio sulla base del certificato di destinazione urbanistica acquisito presso lo stesso Ente, dalle tavole del PUG e dalle NTA del PUG di , le due CP_1 particelle sono situate in un contesto urbano consolidato di completamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia ad alta densità insediativa (zona Bb) e sono destinate in parte a strade rientranti in un reticolo viario di quartiere già consolidato. Poste in zona B di completamento ed elevata densità insediativa, le due particelle sicuramente non hanno destinazione agricola ma sono da qualificare quali aree edificabili.
E lo sono anche se in parte dette particelle sono state e sono destinate a strade di quartiere. Posto infatti che in generale la destinazione a opere di grande viabilità che interessano vaste zone e parti rilevanti del territorio comunale, imponendo una limitazione di ordine generale e consistendo in un vincolo che cade su una pluralità indistinta di beni, costituisce vincolo conformativo che caratterizza l'intera zona e che porta ad escluderne l'edificabilità, che - diversamente - quelli imposti su singoli beni per la realizzazione delle reti stradali all'interno e al servizio delle singole zone (strade di quartiere) sono vincoli espropriativi (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 18.09.2024 n. 25109,
Cass. civ. sez. I 26.03.2013 n. 7585), nel caso in esame, essendo parti dei fondi attorei destinate a strade di quartiere, cioè a strade poste all'interno e al servizio di singole zone, tale destinazione costituisce vincolo espropriativo, in quanto tale da non considerare, secondo i principi generali (v. art. 32 TUE) e per esigenze di perequazione, per la determinazione della capacità edificatoria dei fondi soggetti a tale vincolo. Per evitare infatti che il peso delle opere di urbanizzazione al servizio dell'intera zona vadano a ricadere solo sui fondi di quella zona soggetti ai vincoli espropriativi e per distribuire equamente tale peso tra tutti i fondi della zona al cui servizio sono stati imposti i vincoli espropriativi (perequazione urbanistica), si impone di assegnare ai fondi oggetto dei vincoli espropriativi la stessa capacità edificatoria dei fondi rientranti nella stessa zona non soggetti a vincoli espropriativi ed edificabili, mediante attribuzione a tutti i fondi rientranti nell'area e anche a quelli soggetti a vincoli espropriativi di un indice di fabbricabilità territoriale (i.f.t.) uniforme, pari al rapporto tra i volumi complessamente edificabili sull'intera zona urbanistica e la superficie complessiva della zona.
Applicando tali principi al caso in esame, ai fondi attorei, pur se soggetti a vincoli espropriativi, correttamente è stata attribuita la stessa capacità edificatoria dei fondi ricadenti nella stessa zona Bb
e lo stesso valore di mercato dei fondi ricadenti in detta zona.
Il consulente d'ufficio ha individuato in 105 €/mq la media tra il prezzo medio (99,22 €/mq) di cinque compravendite di terreni della stessa zona aggiornati alla data del provvedimento di acquisizione mediante applicazione di un coefficiente tratto dall'andamento del mercato immobiliare risultante dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (valori OMI), il valore del terreno (93,1 €/mq) determinato a mezzo del criterio del valore di trasformazione e il valore di 122,69 €/mq delle aree edificabili determinato dall'Ente Civico con delibera di G.C. n. 74 del 24.07.2015 poi aggiornata nel 2023 ai fini del calcolo dell'IMU (v. relazione di consulenza pagg. 38 - 44).
Il valore di € 105 al mq è stato poi correttamente dimezzato. I fondi dei ricorrenti, infatti, non sono autonomamente edificabili, perché i diritti edificatori sugli stessi (da determinare in base all'indice uniforme di fabbricabilità territoriale) sarebbero da utilizzare in altre aree edificabili e la individuazione di dette altre aree su cui utilizzare i diritti edificatori (i.f.t.) dei fondi attorei è difficoltosa, dato che i fondi attorei sono situati in zona ormai urbanizzata ed edificata che lascia poco spazio agli scambi di utilità e dei diritti edificatori su cui si fonda la perequazione.
Il valore unitario di mercato dei fondi attorei è in definitiva quantificabile in 52,50 €/mq. Considerata la superficie complessiva dei fondi (mq 4.332,00), il valore di mercato dei fondi attorei, a cui commisurare il pregiudizio patrimoniale ai sensi dell'art. 42 bis c. III TUE, è di € 227.430,00.
Con le note conclusionali l'ente civico ha addotto di aver acquisito la disponibilità di altri atti e di altra documentazione che porterebbero all'esclusione di “altre particelle” dalle particelle oggetto del provvedimento acquisitivo, all'accertamento dell'esistenza di usi civici e alla configurabilità di illeciti urbanistici commessi dai ricorrenti. A parte la genericità delle allegazioni non comprendendosi quali delle due particelle (892 e 485 del foglio 13) oggetto della delibera CC n. 65 del 29.12.2023 dovrebbero essere escluse dall'occupazione sanante, quale rilevanza avrebbe sull'occupazione sanante delle due particelle il presunto illecito commesso dai ricorrenti con la vendita della particella 574 e quali sarebbero esattamente le particelle su cui graverebbero gli usi civici, si rileva che le allegazioni e le relative produzioni documentali sono tardive perché effettuate con un atto (le note conclusionali) avente solo la funzione di illustrare e riassumere le eccezioni e le domande già proposte e come formulate in via definitiva con la precisazione delle conclusioni, non consentendosi con la comparsa conclusionale contestazioni che avrebbero dovuto sollevarsi nella comparsa depositata nel temine e ai sensi dell'art. 281 undecies c.
II e III c.p.c., né la produzione di altra documentazione non prodotta nel corso del giudizio.
Per il pregiudizio non patrimoniale, da quantificare nel 10% del valore venale dei beni ai sensi dell'art. 42 bis c. I TUE, l'indennizzo ammonta ad € 22.743,00.
Per l'indennizzo spettante a titolo risarcitorio per l'occupazione senta titolo dei fondi attorei da parte dell'Ente civico, accertato dal c.t.u. a mezzo delle verifiche sulle fotografie nell'archivio dello IGM che i fondi attorei sono stati occupati nel 1987 quando la viabilità era ivi ben stabilita e formata, si ritiene in parte fondata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente (nel termine di cui all'art. 281 undecies c. II cp.c.) dall'Ente civico nella memoria di costituzione.
Posto infatti che l'occupazione senza titolo costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), che il danno conseguente è soggetto pertanto a prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), che la condotta illecita ha natura permanente e il danno che ne deriva - per il mancato godimento - matura giorno per giorno, che per tale danno giorno per giorno decorre anche la prescrizione, che lo indennizzo per l'occupazione senza titolo è riconosciuto a titolo di risarcitorio (art. 42 bis c. III TUE) per un danno da condotta illecita prodotto prima del provvedimento di acquisizione sanante, posto che il diritto a tale indennizzo è commisurato al danno da occupazione illegittima verificatosi prima del provvedimento di acquisizione e che la prescrizione di tale danno - pertanto - non può che incidere sull'importo dell'indennizzo, il diritto all'indennizzo per occupazione senza titolo deve considerarsi prescritto per il periodo anteriore di oltre cinque anni il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale (per l'applicazione della prescrizione quinquennale all'indennizzo per occupazione senza titolo di cui all'art. 42 bis TUE, cfr. Cass. civ. sez. I 26.09.2024 n. 25707 in motivazione;
per la maturazione giorno per giorno del danno da mancato godimento e del decorrere ogni giorno della relativa prescrizione, cfr. Cass. civ. sez. I 2.03.2022 n. 6867, Cass. civ. sez. I 30.09.2021 n. 26592,
Cass. civ. sez. I 7.03.2011 n. 5381). Applicando tali principi al caso in esame, considerato che l'Ente civico è stato messo in mora per il pagamento dell'indennizzo a mezzo PEC del 1°.06.2023, il diritto all'indennizzo a titolo risarcitorio per l'occupazione senza titolo dei fondi attorei è prescritto per il periodo che va dal 1987 al
1°.06.2018. Tale indennizzo va perciò riconosciuto solo per il periodo che parte dal 1°.06.2018 fino al provvedimento di acquisizione sanante del 29.12.2023.
Applicato il criterio di liquidazione di cui all'art. 42 bis c. III TUE (interesse del 5% annuo sul valore del bene) e in mancanza di prova di un danno di diversa entità, l'indennizzo per occupazione senza titolo spettante agli attori ammonta ad € 63.462,32.
Sommando le tre voci di cui all'art. 42 bis TUE, l'indennità complessiva spettante agli attori ammonta ad € 313.635,32 (di cui € 227.430,00 per danno patrimoniale pari al valore venale del bene, €
22.743,00 per danno non patrimoniale ed € 63.462,32 per danno da occupazione senza titolo).
In quanto credito di valuta e soggetto, pertanto, al principio nominalistico (art. 1277 c.c.), l'indennità, peraltro già valutata all'attualità, non va rivalutata.
In quanto credito valuta sin dal suo insorgere, cioè dalla data di emanazione del provvedimento acquisitivo, da detto momento e fino al saldo effettivo, vanno invece riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c. (in tal senso Cass. civ. sez. I 6.04.2023 n. 9482, Cass. civ. sez. I 10.10.2021 n. 3274,
Cass. civ. sez. I 30.04.2008 n. 10929, Cass. civ. sez. I 16.07.2008 n. 19590).
La Corte, tuttavia, non può emettere provvedimento di condanna (come chiesto dai ricorrenti), ma deve limitarsi alla mera liquidazione del credito dei ricorrenti poiché il TUE riconosce alla Corte
d'Appello in materia di esproprio solo un potere di accertamento e liquidazione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Il , secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), è tenuto a rimborsare agli attori le Controparte_1 spese di lite (quelle non imponibili nei limiti in cui sono documentate), liquidate - quelle per compensi
- secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55. Secondo soccombenza, vanno poste a carico dell'Ente civico anche le spese di c.t.u. come liquidate con decreto del 3.04.2025.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti del con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Pt_2 Parte_2 Controparte_1 depositato il 16.02.2024, così provvede: 1) determina l'indennizzo spettante ai ricorrenti e posto a carico del per la Controparte_1 acquisizione ex art. 42 bis DPR 8.06.2001 n. 327 dei fondi dei ricorrenti indicati in ricorso e in motivazione, in € 313.635,32 (di cui € 227.430,00 per danno patrimoniale pari al valore venale del bene, € 22.743,00 per danno non patrimoniale ed € 63.462,32 per danno da occupazione senza titolo), da incrementare degli interessi legali dalla data di emanazione del provvedimento acquisitivo fino al saldo;
2) condanna il a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite di questo procedimento Controparte_1 liquidate in € 20.119,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3)pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. come liquidate con Controparte_1 decreto del 3.04.2025.
Così deciso in Taranto l'8.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60/2024 R.G. avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di cui all'art 42bis D.P.R.
8.06.2001 n. 327, pendente tra e domiciliati presso l'avv. Parte_1 Parte_2
AN AT del foro di Lecce dal quale sono rappresentati e difesi;
attori e
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso l'avv. Luca Pedone Controparte_1 del foro di Lecce dal quale è rappresentato e difeso;
convenuto
All'udienza del 12.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate dalle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che gli odierni ricorrenti, proprietari in forza di atto di vendita per OT , rep. Persona_1
165843, fascicolo n. 9650 del 31.05.1979, registrato in Taranto il 05.06.1979 al n. 6871 vol. 1917, delle aree censite al NCT del Comune di al fg. 13, p.lle 485 mq. 3.730,00 e 892 mq. CP_1
619,00, con istanza trasmessa a mezzo PEC del 1°.06.2023 diffidavano il a “restituire loro, CP_1 previa riduzione in pristino e relativo risarcimento dei danni patiti e patiendi e corresponsione delle indennità di pregressa occupazione illegittima, le sopraelencate aree ovvero, in alternativa, ad acquisire le stesse al patrimonio comunale ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, previa corresponsione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale contemplato dalla medesima disposizione normativa…”, che tale diffida rimaneva priva di riscontro e, pertanto, con ricorso ex artt.
31 e 117 C.P.A. adivano il TAR per la Puglia - sede di Lecce per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'ente sulla predetta diffida, che con sentenza del 20.11.2023 il TAR accoglieva il proposto gravame ordinando al di adottare Controparte_1 un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 60 giorni, che, a tal fine, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2023 avente ad oggetto la “acquisizione sanante al patrimonio comunale, attraverso la procedura di cui all'art. 42bis del dpr 327/2001, di varie aree occupate per scopi di pubblica utilità dal comune di in ditta individuate CP_1 Controparte_2 nel corpo del presente atto deliberativo” il procedeva all'acquisizione sanante CP_1 CP_1 delle aree di proprietà dei ricorrenti e “occupate Parte_1 Parte_2 per in interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità”, riconoscendo in favore degli stessi un indennizzo pari ad €
2.774,12, con ricorso ex artt. 29 D.Lg. 1°.09.2011 n. 150 e 281 undecies c.p.c, i ricorrenti hanno convenuto il dinanzi a questa Corte d'Appello per la determinazione della CP_1 CP_1 indennità ex art. 42-bis D.P.R.
8.06.2001 n. 327 (in seguito, per brevità, TUE). Deducono, i ricorrenti, Contr la violazione e la falsa applicazione dell'art. 42-bis. da parte della P.A. convenuta attesa l'errata quantificazione dell'importo spettante con riferimento a tutte le voci indennitarie previste dalla disposizione normativa, segnatamente il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale e il danno da pregressa occupazione senza titolo.
Si è costituito il eccependo che in applicazione dei principi previsti dall'art. Controparte_1
42bis del TUE, la relazione di stima (allegata alla delibera di C.C.) degli immobili redatta dall'UTC dell'ente è priva di vizi di carattere logico, aggiungendo di aver correttamente quantificato e liquidato l'ulteriore indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale in misura pari al 10% del valore venale del bene, nonché l'indennizzo a titolo risarcitorio da mancato godimento per il periodo di occupazione sine titulo, da liquidare nella misura dell'interesse del cinque per cento annuo sulla sorte capitale e con riferimento all'occupazione degli ultimi cinque anni precedenti la messa in mora poiché il diritto al risarcimento del danno da occupazione sine titulo si prescrive in cinque anni.
La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e sulla base della documentazione acquisita.
Premesso brevemente che l'indennità di cui all'art. 42 bis TUE si compone di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale determinato in base al valore venale del bene oggetto dell'occupazione sanante, di un'indennità per danno non patrimoniale liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene e di un'indennità a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo da quantificare, se dagli atti non risulta una diversa entità del danno, in un interesse al tasso del 5% annuo sul valore del bene per il periodo dell'occupazione senza titolo, che per la determinazione dell'indennizzo è essenziale accertare il valore del bene oggetto dell'acquisizione sanante al momento del provvedimento di acquisizione in cui sorge ex art. 42 bis TUE l'obbligo indennitario della P.A., che a tale fine occorre accertare, oltre la loro condizione di fatto, la destinazione urbanistica e la eventuale capacità edificatoria dei beni oggetto dell'acquisizione, premesso che con delibera di C.C.
n. 65 del 29.12.2023 (v. copia in atti prodotta dagli attori e allegata alla relazione del c.t.u.) il
[...]
ha acquisito per intero al suo patrimonio la p.lla 485 di mq 3.730 e la p.lla 892 di mq CP_1
619 già di proprietà degli attori, riveste rilievo essenziale accertare il valore venale delle due particelle alla data della delibera suddetta sulla base della loro destinazione urbanistica.
Il , con la delibera suddetta e nell'allegata relazione estimativa, ha ritenuto Controparte_1 che i fondi delle due particelle avessero destinazione agricola e non fossero edificabili, determinandone quindi il valore venale in € 2.054,90 con riferimento a tale asserita destinazione agricola.
La stima effettuata dalla P.A. non è condivisibile.
Come verificato dal consulente d'ufficio sulla base del certificato di destinazione urbanistica acquisito presso lo stesso Ente, dalle tavole del PUG e dalle NTA del PUG di , le due CP_1 particelle sono situate in un contesto urbano consolidato di completamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia ad alta densità insediativa (zona Bb) e sono destinate in parte a strade rientranti in un reticolo viario di quartiere già consolidato. Poste in zona B di completamento ed elevata densità insediativa, le due particelle sicuramente non hanno destinazione agricola ma sono da qualificare quali aree edificabili.
E lo sono anche se in parte dette particelle sono state e sono destinate a strade di quartiere. Posto infatti che in generale la destinazione a opere di grande viabilità che interessano vaste zone e parti rilevanti del territorio comunale, imponendo una limitazione di ordine generale e consistendo in un vincolo che cade su una pluralità indistinta di beni, costituisce vincolo conformativo che caratterizza l'intera zona e che porta ad escluderne l'edificabilità, che - diversamente - quelli imposti su singoli beni per la realizzazione delle reti stradali all'interno e al servizio delle singole zone (strade di quartiere) sono vincoli espropriativi (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 18.09.2024 n. 25109,
Cass. civ. sez. I 26.03.2013 n. 7585), nel caso in esame, essendo parti dei fondi attorei destinate a strade di quartiere, cioè a strade poste all'interno e al servizio di singole zone, tale destinazione costituisce vincolo espropriativo, in quanto tale da non considerare, secondo i principi generali (v. art. 32 TUE) e per esigenze di perequazione, per la determinazione della capacità edificatoria dei fondi soggetti a tale vincolo. Per evitare infatti che il peso delle opere di urbanizzazione al servizio dell'intera zona vadano a ricadere solo sui fondi di quella zona soggetti ai vincoli espropriativi e per distribuire equamente tale peso tra tutti i fondi della zona al cui servizio sono stati imposti i vincoli espropriativi (perequazione urbanistica), si impone di assegnare ai fondi oggetto dei vincoli espropriativi la stessa capacità edificatoria dei fondi rientranti nella stessa zona non soggetti a vincoli espropriativi ed edificabili, mediante attribuzione a tutti i fondi rientranti nell'area e anche a quelli soggetti a vincoli espropriativi di un indice di fabbricabilità territoriale (i.f.t.) uniforme, pari al rapporto tra i volumi complessamente edificabili sull'intera zona urbanistica e la superficie complessiva della zona.
Applicando tali principi al caso in esame, ai fondi attorei, pur se soggetti a vincoli espropriativi, correttamente è stata attribuita la stessa capacità edificatoria dei fondi ricadenti nella stessa zona Bb
e lo stesso valore di mercato dei fondi ricadenti in detta zona.
Il consulente d'ufficio ha individuato in 105 €/mq la media tra il prezzo medio (99,22 €/mq) di cinque compravendite di terreni della stessa zona aggiornati alla data del provvedimento di acquisizione mediante applicazione di un coefficiente tratto dall'andamento del mercato immobiliare risultante dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (valori OMI), il valore del terreno (93,1 €/mq) determinato a mezzo del criterio del valore di trasformazione e il valore di 122,69 €/mq delle aree edificabili determinato dall'Ente Civico con delibera di G.C. n. 74 del 24.07.2015 poi aggiornata nel 2023 ai fini del calcolo dell'IMU (v. relazione di consulenza pagg. 38 - 44).
Il valore di € 105 al mq è stato poi correttamente dimezzato. I fondi dei ricorrenti, infatti, non sono autonomamente edificabili, perché i diritti edificatori sugli stessi (da determinare in base all'indice uniforme di fabbricabilità territoriale) sarebbero da utilizzare in altre aree edificabili e la individuazione di dette altre aree su cui utilizzare i diritti edificatori (i.f.t.) dei fondi attorei è difficoltosa, dato che i fondi attorei sono situati in zona ormai urbanizzata ed edificata che lascia poco spazio agli scambi di utilità e dei diritti edificatori su cui si fonda la perequazione.
Il valore unitario di mercato dei fondi attorei è in definitiva quantificabile in 52,50 €/mq. Considerata la superficie complessiva dei fondi (mq 4.332,00), il valore di mercato dei fondi attorei, a cui commisurare il pregiudizio patrimoniale ai sensi dell'art. 42 bis c. III TUE, è di € 227.430,00.
Con le note conclusionali l'ente civico ha addotto di aver acquisito la disponibilità di altri atti e di altra documentazione che porterebbero all'esclusione di “altre particelle” dalle particelle oggetto del provvedimento acquisitivo, all'accertamento dell'esistenza di usi civici e alla configurabilità di illeciti urbanistici commessi dai ricorrenti. A parte la genericità delle allegazioni non comprendendosi quali delle due particelle (892 e 485 del foglio 13) oggetto della delibera CC n. 65 del 29.12.2023 dovrebbero essere escluse dall'occupazione sanante, quale rilevanza avrebbe sull'occupazione sanante delle due particelle il presunto illecito commesso dai ricorrenti con la vendita della particella 574 e quali sarebbero esattamente le particelle su cui graverebbero gli usi civici, si rileva che le allegazioni e le relative produzioni documentali sono tardive perché effettuate con un atto (le note conclusionali) avente solo la funzione di illustrare e riassumere le eccezioni e le domande già proposte e come formulate in via definitiva con la precisazione delle conclusioni, non consentendosi con la comparsa conclusionale contestazioni che avrebbero dovuto sollevarsi nella comparsa depositata nel temine e ai sensi dell'art. 281 undecies c.
II e III c.p.c., né la produzione di altra documentazione non prodotta nel corso del giudizio.
Per il pregiudizio non patrimoniale, da quantificare nel 10% del valore venale dei beni ai sensi dell'art. 42 bis c. I TUE, l'indennizzo ammonta ad € 22.743,00.
Per l'indennizzo spettante a titolo risarcitorio per l'occupazione senta titolo dei fondi attorei da parte dell'Ente civico, accertato dal c.t.u. a mezzo delle verifiche sulle fotografie nell'archivio dello IGM che i fondi attorei sono stati occupati nel 1987 quando la viabilità era ivi ben stabilita e formata, si ritiene in parte fondata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente (nel termine di cui all'art. 281 undecies c. II cp.c.) dall'Ente civico nella memoria di costituzione.
Posto infatti che l'occupazione senza titolo costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), che il danno conseguente è soggetto pertanto a prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), che la condotta illecita ha natura permanente e il danno che ne deriva - per il mancato godimento - matura giorno per giorno, che per tale danno giorno per giorno decorre anche la prescrizione, che lo indennizzo per l'occupazione senza titolo è riconosciuto a titolo di risarcitorio (art. 42 bis c. III TUE) per un danno da condotta illecita prodotto prima del provvedimento di acquisizione sanante, posto che il diritto a tale indennizzo è commisurato al danno da occupazione illegittima verificatosi prima del provvedimento di acquisizione e che la prescrizione di tale danno - pertanto - non può che incidere sull'importo dell'indennizzo, il diritto all'indennizzo per occupazione senza titolo deve considerarsi prescritto per il periodo anteriore di oltre cinque anni il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale (per l'applicazione della prescrizione quinquennale all'indennizzo per occupazione senza titolo di cui all'art. 42 bis TUE, cfr. Cass. civ. sez. I 26.09.2024 n. 25707 in motivazione;
per la maturazione giorno per giorno del danno da mancato godimento e del decorrere ogni giorno della relativa prescrizione, cfr. Cass. civ. sez. I 2.03.2022 n. 6867, Cass. civ. sez. I 30.09.2021 n. 26592,
Cass. civ. sez. I 7.03.2011 n. 5381). Applicando tali principi al caso in esame, considerato che l'Ente civico è stato messo in mora per il pagamento dell'indennizzo a mezzo PEC del 1°.06.2023, il diritto all'indennizzo a titolo risarcitorio per l'occupazione senza titolo dei fondi attorei è prescritto per il periodo che va dal 1987 al
1°.06.2018. Tale indennizzo va perciò riconosciuto solo per il periodo che parte dal 1°.06.2018 fino al provvedimento di acquisizione sanante del 29.12.2023.
Applicato il criterio di liquidazione di cui all'art. 42 bis c. III TUE (interesse del 5% annuo sul valore del bene) e in mancanza di prova di un danno di diversa entità, l'indennizzo per occupazione senza titolo spettante agli attori ammonta ad € 63.462,32.
Sommando le tre voci di cui all'art. 42 bis TUE, l'indennità complessiva spettante agli attori ammonta ad € 313.635,32 (di cui € 227.430,00 per danno patrimoniale pari al valore venale del bene, €
22.743,00 per danno non patrimoniale ed € 63.462,32 per danno da occupazione senza titolo).
In quanto credito di valuta e soggetto, pertanto, al principio nominalistico (art. 1277 c.c.), l'indennità, peraltro già valutata all'attualità, non va rivalutata.
In quanto credito valuta sin dal suo insorgere, cioè dalla data di emanazione del provvedimento acquisitivo, da detto momento e fino al saldo effettivo, vanno invece riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c. (in tal senso Cass. civ. sez. I 6.04.2023 n. 9482, Cass. civ. sez. I 10.10.2021 n. 3274,
Cass. civ. sez. I 30.04.2008 n. 10929, Cass. civ. sez. I 16.07.2008 n. 19590).
La Corte, tuttavia, non può emettere provvedimento di condanna (come chiesto dai ricorrenti), ma deve limitarsi alla mera liquidazione del credito dei ricorrenti poiché il TUE riconosce alla Corte
d'Appello in materia di esproprio solo un potere di accertamento e liquidazione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Il , secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.), è tenuto a rimborsare agli attori le Controparte_1 spese di lite (quelle non imponibili nei limiti in cui sono documentate), liquidate - quelle per compensi
- secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55. Secondo soccombenza, vanno poste a carico dell'Ente civico anche le spese di c.t.u. come liquidate con decreto del 3.04.2025.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti del con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Pt_2 Parte_2 Controparte_1 depositato il 16.02.2024, così provvede: 1) determina l'indennizzo spettante ai ricorrenti e posto a carico del per la Controparte_1 acquisizione ex art. 42 bis DPR 8.06.2001 n. 327 dei fondi dei ricorrenti indicati in ricorso e in motivazione, in € 313.635,32 (di cui € 227.430,00 per danno patrimoniale pari al valore venale del bene, € 22.743,00 per danno non patrimoniale ed € 63.462,32 per danno da occupazione senza titolo), da incrementare degli interessi legali dalla data di emanazione del provvedimento acquisitivo fino al saldo;
2) condanna il a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite di questo procedimento Controparte_1 liquidate in € 20.119,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3)pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. come liquidate con Controparte_1 decreto del 3.04.2025.
Così deciso in Taranto l'8.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)