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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14321/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI LUCA Parte_1 e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA
contro
:
con il patrocinio dell'avv. PESSI Controparte_1 ROBERTO
, con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– e chiedendo di: Controparte_1 Controparte_2
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'Accordo aziendale del 27/03/2013 nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta CP_1 nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del
Regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegata, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella pagina 1 di 12 misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n.
2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente al pagamento della somma complessiva di 8.199,00 per i titoli e le causali dedotti in premessa, ovvero della somma diversamente quantificata o qualificata da Codesto Onorevole Giudicante, condannando la al pagamento della somma di € Controparte_1
7.912,00 per il periodo fino a giugno 2024 compreso e Controparte_2 al pagamento della somma di € 287,00 per il periodo successivo in favore del ricorrente, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013 con le CP_1 conseguenze di cui sopra;
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere dipendente dal 1.7.1991, attualmente inquadrata nel CP_1 livello 5° del CCNL, e di lavorare nel settore di Controparte_3
Trapani, presso la sede di Via Marino Torre n.32 fino al dicembre
2023 ed attualmente presso la sede di via Tenente Alberti n.64.
La parte attrice ha esposto che, a seguito di accordi sottoscritti il
27 marzo 2013 da con le OO.SS., la prestazione CP_1 lavorativa si intenderebbe iniziata allorquando il dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali (username e password). La prestazione si intenderebbe poi ultimata alle ore 16:38 allorquando il dipendente si scollega dal sistema così escludendo dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, tempi di ingresso in azienda, timbratura ai pagina 2 di 12 tornelli (che resta obbligatoria), la fila agli ascensori e tutto il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e le operazioni di loggaggio al sistema.
In uscita, invece, non sarebbe computato come orario di lavoro tutto il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema.
Tanto detto, il rapporto lavorativo della ricorrente veniva ceduto a a decorrere dal 1.7.2024, senza che mutasse la Controparte_2 pratica della timbratura in postazione.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della condotta aziendale, chiedendo che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegata, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno, venga considerato quale “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa.
Ha rivendicato pertanto il diritto al versamento della somma complessiva di € 8.199,00 a titolo di differenze retributive.
Si è costituita ritualmente in giudizio ( Controparte_1 [...]
), chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate CP_1 in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati prima dell'11 dicembre 2019.
Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il CP_2 rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 3.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
pagina 3 di 12 *
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
La ricorrente dal 2013 al 30 giugno 2023 ha svolto la mansione di
NG AGENT COMMERCIAL NG CS presso il settore CC-C/CS.
[...]
e dal 1° luglio 2023 fino alla data odierna svolge le Pt_2 mansioni di in ambito O-AM. Controparte_4 [...]
, sempre con timbratura in postazione. CP_5
Fino al marzo 2024 è stata assegnata alla sede di Via Marino Torre, da aprile 2024 ad oggi presso la sede di Via Tenente Alberti, a
Trapani.
Dipendente dall' 01.07.1991 fino al 30.06.2024, Controparte_1 dall'01.07.2024 è alle dipendenze di in seguito Controparte_2 all'intervenuta cessione del ramo d'azienda.
Ciò premesso, quanto al riconoscimento quale tempo di lavoro della durata del tragitto fra i tornelli di accesso allo stabile e la postazione lavorativa dove avviene la timbratura, questo giudice non può che richiamarsi -anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc - all'orientamento già espresso dalla Corte d'appello di Milano:
“con la sentenza n. 782/2022 (Pres. Cuomo – Rel. Casella) si è affermato: “Come già evidenziato, pacificamente fino al luglio 2013,
l'azienda registrava l'orario di entrata e di uscita mediante i tornelli marcatempo posti all'ingresso delle sedi di lavoro, facendo coincidere l'orario di lavoro con gli esiti di tali timbrature, mentre a seguito dell'accordo sindacale del 27.3.2013 l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del personale di coordinamento avveniva “sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Ebbene, detto sistema di rilevazione dell'orario di lavoro contrasta con i principi dettati in materia di orario di lavoro, per come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
pagina 4 di 12 Ed infatti, come già evidenziato da questa Corte con la sentenza n.
524/21 che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che si è pronunciata su questione analoga e che a sua volta ha condiviso la motivazione della sentenza n. 10/2020 della
Corte di appello di Roma, che si è pronunciata su caso analogo, così come la sentenza n. 226/2019 della Corte appello di Ancona:
“In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015
n. 20694; Cass. 2013 n. 20714).
Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro
(e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore pagina 5 di 12 di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera
(Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n.
7396).
Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass.
2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha pagina 6 di 12 considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”.
Nel caso in esame, i dipendenti … “dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, (…), raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti (…) a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge. Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013” - così come dal regolamento aziendale- “ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dagli appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, (…), che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda,
pagina 7 di 12 a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. 2017 n. 13465, cit.)”. (…)
La sussistenza dell'eterodirezione, senz'altro maggiormente evidente in relazione alle attività di registrazione e di disconnessione on line (attività che si svolgono in ambiente di lavoro;
utilizzando software e hardware aziendali;
seguendo protocolli e istruzioni definiti dall'azienda), si ravvisa anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'edificio, la propria postazione lavorativa, e viceversa per raggiungere l'uscita, tant'è vero che al lavoratore è chiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita dall'edificio valendosi della macchina marcatempo.”
Questa pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 14843/2024, ove si è rilevato:
“2.2. Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte
d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs.
n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui CP_1 il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della computabilità Parte_3 CP_1 del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla pagina 8 di 12 prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018).
In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che
è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente – secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei pagina 9 di 12 ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
e' la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta
Cont all'uso; è la infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un
Cont comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da
Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da ” (nello CP_1 stesso senso anche Cass. n. 14485/2024)”.
Tanto considerato, deve evidenziarsi come, nel caso in analisi, risulti allo stesso modo necessario percorrere il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare ai fini del log in e ai fini del log out.
Viceversa, la società convenuta non ha assolto l'onere probatorio inerente alla libertà del lavoratore di autodeterminarsi in quel lasso temporale.
In conseguenza delle precedenti considerazioni, si condivide peraltro la quantificazione del tempo di lavoro necessario come operata dalla
Corte di Appello di Milano con sent. n. 658/2023: <quanto alle differenze retributive rivendicate dai lavoratori, il collegio ritiene corretta la quantificazione del tempo lavoro in oggetto nella misura di 14 minuti (5 ingresso, 5 uscita, 2 pausa pranzo uscita e ingresso) per ogni giorno lavorativo con riferimento a lavoratori che effettuano prestazione lavorativa full time”.
pagina 10 di 12 Va dunque ritenuto che il tempo intercorrente tra l'ingresso nel luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli di ingresso) e la registrazione presso la postazione lavorativa e, viceversa, tra la registrazione in postazione e l'uscita dal luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli in uscita) all'inizio e alla fine della giornata lavorativa e durante la pausa pranzo rientri nell'orario di lavoro della parte ricorrente.
Nel corso del giudizio, le parti hanno effettuato una verifica contabile congiunta volta a decurtare dalle differenze retributive richieste i periodi di lavoro svolti in smart working.
Deve inoltre essere superata l'eccezione di prescrizione avanzata dalle convenute nelle proprie difese. Di recente è infatti intervenuta la Cassazione che, con sentenza n. 26246/22, ha affermato: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Alla luce della domanda come precisata, ed in ragione della pacifica cessione di ramo d'azienda, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 5.624,00 per il periodo da luglio 2013 fino a giugno 2024 compreso e va condannata al pagamento della somma di Controparte_2
€ 134,00 per il periodo successivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara che il tempo intercorrente tra l'ingresso nel luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli di ingresso) e la registrazione presso la postazione lavorativa e viceversa tra la registrazione in postazione e l'uscita dal luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli in uscita) all'inizio e alla fine della giornata lavorativa e durante la pausa pranzo rientra nell'orario di lavoro della ricorrente;
per l'effetto, condanna rispettivamente al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.624,00 per il periodo fino a giugno 2024 compreso e al pagamento Controparte_2 della somma di € 134,00 per il periodo successivo, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei al saldo;
condanna infine le società convenute alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 3.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14321/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI LUCA Parte_1 e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA
contro
:
con il patrocinio dell'avv. PESSI Controparte_1 ROBERTO
, con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– e chiedendo di: Controparte_1 Controparte_2
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'Accordo aziendale del 27/03/2013 nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta CP_1 nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del
Regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegata, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella pagina 1 di 12 misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n.
2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente al pagamento della somma complessiva di 8.199,00 per i titoli e le causali dedotti in premessa, ovvero della somma diversamente quantificata o qualificata da Codesto Onorevole Giudicante, condannando la al pagamento della somma di € Controparte_1
7.912,00 per il periodo fino a giugno 2024 compreso e Controparte_2 al pagamento della somma di € 287,00 per il periodo successivo in favore del ricorrente, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013 con le CP_1 conseguenze di cui sopra;
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere dipendente dal 1.7.1991, attualmente inquadrata nel CP_1 livello 5° del CCNL, e di lavorare nel settore di Controparte_3
Trapani, presso la sede di Via Marino Torre n.32 fino al dicembre
2023 ed attualmente presso la sede di via Tenente Alberti n.64.
La parte attrice ha esposto che, a seguito di accordi sottoscritti il
27 marzo 2013 da con le OO.SS., la prestazione CP_1 lavorativa si intenderebbe iniziata allorquando il dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali (username e password). La prestazione si intenderebbe poi ultimata alle ore 16:38 allorquando il dipendente si scollega dal sistema così escludendo dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, tempi di ingresso in azienda, timbratura ai pagina 2 di 12 tornelli (che resta obbligatoria), la fila agli ascensori e tutto il tempo necessario per raggiungere l'ufficio e le operazioni di loggaggio al sistema.
In uscita, invece, non sarebbe computato come orario di lavoro tutto il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema.
Tanto detto, il rapporto lavorativo della ricorrente veniva ceduto a a decorrere dal 1.7.2024, senza che mutasse la Controparte_2 pratica della timbratura in postazione.
Ciò premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della condotta aziendale, chiedendo che tutto il tempo impiegato dalla ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegata, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno, venga considerato quale “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa.
Ha rivendicato pertanto il diritto al versamento della somma complessiva di € 8.199,00 a titolo di differenze retributive.
Si è costituita ritualmente in giudizio ( Controparte_1 [...]
), chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate CP_1 in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la società convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati prima dell'11 dicembre 2019.
Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il CP_2 rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 3.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
pagina 3 di 12 *
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
La ricorrente dal 2013 al 30 giugno 2023 ha svolto la mansione di
NG AGENT COMMERCIAL NG CS presso il settore CC-C/CS.
[...]
e dal 1° luglio 2023 fino alla data odierna svolge le Pt_2 mansioni di in ambito O-AM. Controparte_4 [...]
, sempre con timbratura in postazione. CP_5
Fino al marzo 2024 è stata assegnata alla sede di Via Marino Torre, da aprile 2024 ad oggi presso la sede di Via Tenente Alberti, a
Trapani.
Dipendente dall' 01.07.1991 fino al 30.06.2024, Controparte_1 dall'01.07.2024 è alle dipendenze di in seguito Controparte_2 all'intervenuta cessione del ramo d'azienda.
Ciò premesso, quanto al riconoscimento quale tempo di lavoro della durata del tragitto fra i tornelli di accesso allo stabile e la postazione lavorativa dove avviene la timbratura, questo giudice non può che richiamarsi -anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc - all'orientamento già espresso dalla Corte d'appello di Milano:
“con la sentenza n. 782/2022 (Pres. Cuomo – Rel. Casella) si è affermato: “Come già evidenziato, pacificamente fino al luglio 2013,
l'azienda registrava l'orario di entrata e di uscita mediante i tornelli marcatempo posti all'ingresso delle sedi di lavoro, facendo coincidere l'orario di lavoro con gli esiti di tali timbrature, mentre a seguito dell'accordo sindacale del 27.3.2013 l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del personale di coordinamento avveniva “sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Ebbene, detto sistema di rilevazione dell'orario di lavoro contrasta con i principi dettati in materia di orario di lavoro, per come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
pagina 4 di 12 Ed infatti, come già evidenziato da questa Corte con la sentenza n.
524/21 che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che si è pronunciata su questione analoga e che a sua volta ha condiviso la motivazione della sentenza n. 10/2020 della
Corte di appello di Roma, che si è pronunciata su caso analogo, così come la sentenza n. 226/2019 della Corte appello di Ancona:
“In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015
n. 20694; Cass. 2013 n. 20714).
Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro
(e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore pagina 5 di 12 di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera
(Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n.
7396).
Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass.
2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha pagina 6 di 12 considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”.
Nel caso in esame, i dipendenti … “dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, (…), raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti (…) a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge. Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013” - così come dal regolamento aziendale- “ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dagli appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, (…), che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda,
pagina 7 di 12 a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. 2017 n. 13465, cit.)”. (…)
La sussistenza dell'eterodirezione, senz'altro maggiormente evidente in relazione alle attività di registrazione e di disconnessione on line (attività che si svolgono in ambiente di lavoro;
utilizzando software e hardware aziendali;
seguendo protocolli e istruzioni definiti dall'azienda), si ravvisa anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'edificio, la propria postazione lavorativa, e viceversa per raggiungere l'uscita, tant'è vero che al lavoratore è chiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita dall'edificio valendosi della macchina marcatempo.”
Questa pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 14843/2024, ove si è rilevato:
“2.2. Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte
d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs.
n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui CP_1 il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della computabilità Parte_3 CP_1 del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla pagina 8 di 12 prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018).
In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che
è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente – secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei pagina 9 di 12 ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
e' la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta
Cont all'uso; è la infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un
Cont comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da
Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da ” (nello CP_1 stesso senso anche Cass. n. 14485/2024)”.
Tanto considerato, deve evidenziarsi come, nel caso in analisi, risulti allo stesso modo necessario percorrere il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare ai fini del log in e ai fini del log out.
Viceversa, la società convenuta non ha assolto l'onere probatorio inerente alla libertà del lavoratore di autodeterminarsi in quel lasso temporale.
In conseguenza delle precedenti considerazioni, si condivide peraltro la quantificazione del tempo di lavoro necessario come operata dalla
Corte di Appello di Milano con sent. n. 658/2023: <quanto alle differenze retributive rivendicate dai lavoratori, il collegio ritiene corretta la quantificazione del tempo lavoro in oggetto nella misura di 14 minuti (5 ingresso, 5 uscita, 2 pausa pranzo uscita e ingresso) per ogni giorno lavorativo con riferimento a lavoratori che effettuano prestazione lavorativa full time”.
pagina 10 di 12 Va dunque ritenuto che il tempo intercorrente tra l'ingresso nel luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli di ingresso) e la registrazione presso la postazione lavorativa e, viceversa, tra la registrazione in postazione e l'uscita dal luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli in uscita) all'inizio e alla fine della giornata lavorativa e durante la pausa pranzo rientri nell'orario di lavoro della parte ricorrente.
Nel corso del giudizio, le parti hanno effettuato una verifica contabile congiunta volta a decurtare dalle differenze retributive richieste i periodi di lavoro svolti in smart working.
Deve inoltre essere superata l'eccezione di prescrizione avanzata dalle convenute nelle proprie difese. Di recente è infatti intervenuta la Cassazione che, con sentenza n. 26246/22, ha affermato: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Alla luce della domanda come precisata, ed in ragione della pacifica cessione di ramo d'azienda, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 5.624,00 per il periodo da luglio 2013 fino a giugno 2024 compreso e va condannata al pagamento della somma di Controparte_2
€ 134,00 per il periodo successivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara che il tempo intercorrente tra l'ingresso nel luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli di ingresso) e la registrazione presso la postazione lavorativa e viceversa tra la registrazione in postazione e l'uscita dal luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli in uscita) all'inizio e alla fine della giornata lavorativa e durante la pausa pranzo rientra nell'orario di lavoro della ricorrente;
per l'effetto, condanna rispettivamente al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.624,00 per il periodo fino a giugno 2024 compreso e al pagamento Controparte_2 della somma di € 134,00 per il periodo successivo, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli ratei al saldo;
condanna infine le società convenute alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 3.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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