TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 18-
06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5968/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusto Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'avv. Paola Pisaturo, (C.F. ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Bellizzi (Sa) alla Via
Trento n.77.
- OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1
on sede in Battipaglia (Sa) alla Piazza De Curtis n.n.1/2, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t. codice fiscale P.Iva rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Alessandro Campagnuolo con domicilio digitale alla pec:
Email_1 - OPPOSTA-
con socio unico, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Controparte_2
Conegliano (TV) - e, per essa, quale sua procuratrice e mandataria CP_3
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappr.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonella Merola − ; Email_2
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.07.2021 il signor proponeva Parte_1
opposizione al d.i. 1223/2021, con il quale il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento della somma di €.18.573,02 in favore della
[...]
oltre interessi così come richiesti e spese del Controparte_4
monitorio a titolo di saldo debitore del rapporto di c/c n. 001/122602/91. Su tale rapporto veniva concessa in data 14.10.2008 una prima apertura di credito di €
5.000,00 e poi successivamente, in data 09.05.2011 di altri € 5.000,00. Parte opponente si rivolgeva al Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni “…1) in via
preliminare, dichiarare la nullità, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'impugnato decreto
in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c.; 2) nel merito, accogliere la spiegata
opposizione in quanto fondata su prova scritta e per l'effetto revocare l'opposto D.I. recante il
n° 1223/2021 reso il 18.5.2021 e pubblicato il 19.5.2021 R.G.4136/2021 dal Tribunale di
Salerno Giudice Unico dott. Corrado D'Ambrosio, e notificato all'ingiunto il 9 giugno 2021
poiché si contesta l'ammontare del credito vantato dalla
[...]
, sia perché la documentazione prodotta a sostegno della Controparte_1
richiesta è inidonea a rappresentare la prova del credito azionato, sia perché se ne disconosce
ogni eventuale pattuizione aggiuntiva avente ad oggetto la misurazione convenzionale degli
interessi passivi applicati al rapporto, nonché della commissione massimo scoperto, valute e
competenze remuneratorie;
3) in subordine, e solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio della parte opposta, accertare e dichiarare per effetto della rideterminazione del
saldo portato dall'impugnato rapporto di c/c l'effettivo ammontare della somma pretesa o
effettivamente dovuta alla;
Controparte_1
4) con vittoria di spese, ditti ed onorario da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
In data 26.11.2021 si costituiva in giudizio l'istituto di credito
[...]
, la quale contestava estensivamente Controparte_1
l'opposizione formulata e ritenendo provato il credito posto alla base del monitorio insisteva per la provvisoria esecuzione dello stesso, con vittoria di spese e giudizio.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. assegnati i termini a parte opposta per introdurre la procedura di mediazione che si concludeva con esito negativo, ritenuto non accessorio alcun approfondimento istruttorio, con provvedimento dell'11.12.2024, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.
Con successivo atto di intervento dell' 11.02.2025 si costituiva la CP_2
quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla
[...] [...]
nella titolarità dei diritti di credito Controparte_5
oggetto di lite, in virtu' di contratto di cessione del 2/05/2022 il cui avviso è stato pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n.
52 del 05 maggio 2022. La cessionaria riportandosi alle precedenti attività processuali poste in essere dalla cedente limitatamente ai profili creditizi oggetto di CP_1
cessione, rilevava ed eccepiva l'infondatezza dei motivi tutti sì come ex adverso addotti in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1223/2021 del Tribunale di Salerno,
emesso in favore della cedente per l'importo di Eeuro18.573,02 oltre interessi CP_1
e spese.
Sull'intervento di Controparte_2 Con comparsa depositata in data 11.02.2025, la si costituiva in Controparte_2
giudizio, deducendo di aver acquistato un pacchetto di crediti in sofferenza originati dai portafogli della CP_2 Controparte_5
a seguito del quale diveniva titolare del credito vantato verso parte opponente e pertanto legittimata ad intervenire nel presente giudizio. Ebbene, occorre a tal proposito rilevare che parte opponente nulla ha dedotto sulla eventuale carenza di legittimazione attiva della cessionaria, pertanto, in assenza di specifica contestazione sia sull'esistenza dell'operazione della cessione in se sia sulla riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione deve ritenersi provata la legittimazione della cessionaria in base al principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c. Deve dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 c.p.c., atteso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della richiamata disposizione consente "in ogni caso"
l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93);
del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 c.p.c., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06). L'intervento volontario del cessionario non può di per sé determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass.
1535/2010; 6302/1995); ne consegue che la opposta deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale successore a titolo particolare Controparte_2
della opposta (Cass. 22424/2009; 8884/2000).
La sentenza che definisce il presente giudizio, pertanto, è pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria. Nel merito, l'opposizione proposta dal sig. è infondata e dev'essere Parte_1
rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
In tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n.
13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, unicamente parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, mediante il deposito, già in sede monitoria, della stipula del contratto di c/c n. 001/122602/91 delle aperture di credito, nonchè di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (dal 2008 al 2021). L'opponente si è limitato invece alla formulazioni di eccezioni generiche, eccependo
: 1) l'inidoneità della documentazione prodotta a rappresentare la prova del credito azionato, in quanto la banca avrebbe depositato solo parzialmente gli estratti conto;
2) la capitalizzazione trimestrale su tutti gli interessi passivi derivanti dall'apertura di credito, e ciò in palese violazione dell'art. 1283 c.c 3) l'applicazione nel corso del rapporto oltre degli interessi, anche delle commissioni di massimo scoperto, valute,
competenze, remunerazioni e costi vari non concordati e comunque non dovuti, e in ogni caso superiori a quelli dovuti. Invero la banca ha assolto interamente al proprio onere probatorio depositando il documento contrattuale e tutti gli estratti conto mentre parte opponente ha contestato in modo generico l'applicazione di spese e interessi non dovuti.
L'opposizione, quindi, è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 aggiornato dal DM
37/2018 in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale),
oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opposta e in euro
851 in favore della parte cessionaria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1223/2021 del
19.05.2021;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro
389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale), oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opposta.
5) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte interventrice liquidate in euro 851,00 (fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 18-
06-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5968/2021 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusto Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'avv. Paola Pisaturo, (C.F. ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Bellizzi (Sa) alla Via
Trento n.77.
- OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1
on sede in Battipaglia (Sa) alla Piazza De Curtis n.n.1/2, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t. codice fiscale P.Iva rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Alessandro Campagnuolo con domicilio digitale alla pec:
Email_1 - OPPOSTA-
con socio unico, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Controparte_2
Conegliano (TV) - e, per essa, quale sua procuratrice e mandataria CP_3
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappr.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonella Merola − ; Email_2
- INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.07.2021 il signor proponeva Parte_1
opposizione al d.i. 1223/2021, con il quale il Tribunale di Salerno gli ingiungeva il pagamento della somma di €.18.573,02 in favore della
[...]
oltre interessi così come richiesti e spese del Controparte_4
monitorio a titolo di saldo debitore del rapporto di c/c n. 001/122602/91. Su tale rapporto veniva concessa in data 14.10.2008 una prima apertura di credito di €
5.000,00 e poi successivamente, in data 09.05.2011 di altri € 5.000,00. Parte opponente si rivolgeva al Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni “…1) in via
preliminare, dichiarare la nullità, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'impugnato decreto
in quanto privo dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c.; 2) nel merito, accogliere la spiegata
opposizione in quanto fondata su prova scritta e per l'effetto revocare l'opposto D.I. recante il
n° 1223/2021 reso il 18.5.2021 e pubblicato il 19.5.2021 R.G.4136/2021 dal Tribunale di
Salerno Giudice Unico dott. Corrado D'Ambrosio, e notificato all'ingiunto il 9 giugno 2021
poiché si contesta l'ammontare del credito vantato dalla
[...]
, sia perché la documentazione prodotta a sostegno della Controparte_1
richiesta è inidonea a rappresentare la prova del credito azionato, sia perché se ne disconosce
ogni eventuale pattuizione aggiuntiva avente ad oggetto la misurazione convenzionale degli
interessi passivi applicati al rapporto, nonché della commissione massimo scoperto, valute e
competenze remuneratorie;
3) in subordine, e solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio della parte opposta, accertare e dichiarare per effetto della rideterminazione del
saldo portato dall'impugnato rapporto di c/c l'effettivo ammontare della somma pretesa o
effettivamente dovuta alla;
Controparte_1
4) con vittoria di spese, ditti ed onorario da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
In data 26.11.2021 si costituiva in giudizio l'istituto di credito
[...]
, la quale contestava estensivamente Controparte_1
l'opposizione formulata e ritenendo provato il credito posto alla base del monitorio insisteva per la provvisoria esecuzione dello stesso, con vittoria di spese e giudizio.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. assegnati i termini a parte opposta per introdurre la procedura di mediazione che si concludeva con esito negativo, ritenuto non accessorio alcun approfondimento istruttorio, con provvedimento dell'11.12.2024, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.
Con successivo atto di intervento dell' 11.02.2025 si costituiva la CP_2
quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla
[...] [...]
nella titolarità dei diritti di credito Controparte_5
oggetto di lite, in virtu' di contratto di cessione del 2/05/2022 il cui avviso è stato pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n.
52 del 05 maggio 2022. La cessionaria riportandosi alle precedenti attività processuali poste in essere dalla cedente limitatamente ai profili creditizi oggetto di CP_1
cessione, rilevava ed eccepiva l'infondatezza dei motivi tutti sì come ex adverso addotti in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1223/2021 del Tribunale di Salerno,
emesso in favore della cedente per l'importo di Eeuro18.573,02 oltre interessi CP_1
e spese.
Sull'intervento di Controparte_2 Con comparsa depositata in data 11.02.2025, la si costituiva in Controparte_2
giudizio, deducendo di aver acquistato un pacchetto di crediti in sofferenza originati dai portafogli della CP_2 Controparte_5
a seguito del quale diveniva titolare del credito vantato verso parte opponente e pertanto legittimata ad intervenire nel presente giudizio. Ebbene, occorre a tal proposito rilevare che parte opponente nulla ha dedotto sulla eventuale carenza di legittimazione attiva della cessionaria, pertanto, in assenza di specifica contestazione sia sull'esistenza dell'operazione della cessione in se sia sulla riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione deve ritenersi provata la legittimazione della cessionaria in base al principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c. Deve dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 c.p.c., atteso che, in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della richiamata disposizione consente "in ogni caso"
l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass. 4333/93);
del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 c.p.c., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06). L'intervento volontario del cessionario non può di per sé determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass.
1535/2010; 6302/1995); ne consegue che la opposta deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale successore a titolo particolare Controparte_2
della opposta (Cass. 22424/2009; 8884/2000).
La sentenza che definisce il presente giudizio, pertanto, è pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria. Nel merito, l'opposizione proposta dal sig. è infondata e dev'essere Parte_1
rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
In tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n.
13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, unicamente parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio, mediante il deposito, già in sede monitoria, della stipula del contratto di c/c n. 001/122602/91 delle aperture di credito, nonchè di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (dal 2008 al 2021). L'opponente si è limitato invece alla formulazioni di eccezioni generiche, eccependo
: 1) l'inidoneità della documentazione prodotta a rappresentare la prova del credito azionato, in quanto la banca avrebbe depositato solo parzialmente gli estratti conto;
2) la capitalizzazione trimestrale su tutti gli interessi passivi derivanti dall'apertura di credito, e ciò in palese violazione dell'art. 1283 c.c 3) l'applicazione nel corso del rapporto oltre degli interessi, anche delle commissioni di massimo scoperto, valute,
competenze, remunerazioni e costi vari non concordati e comunque non dovuti, e in ogni caso superiori a quelli dovuti. Invero la banca ha assolto interamente al proprio onere probatorio depositando il documento contrattuale e tutti gli estratti conto mentre parte opponente ha contestato in modo generico l'applicazione di spese e interessi non dovuti.
L'opposizione, quindi, è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 aggiornato dal DM
37/2018 in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale),
oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opposta e in euro
851 in favore della parte cessionaria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1223/2021 del
19.05.2021;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 2.540 (di cui euro 460 per la fase di studio, euro
389 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria e euro 851 per la fase decisionale), oltre Iva e Cpa come per legge da liquidare in favore della parte opposta.
5) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte interventrice liquidate in euro 851,00 (fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara