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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc n. 3185.2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE in persona del Presidente della seconda Sezione civile, dott. Ugo Scavuzzo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 3185/2019 R.G., TRA
[c.f.: ], nata a [...] [ME] il Parte_1 C.F._1 16.04.1978 e residente in Sant'Agata di Militello [ME], c.da Cavarretta 84/A, elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino is. 79 261, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Massimiliano, giusta procura in atti,
ATTORE CONTRO
Controparte_1
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Conti Concetta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria,
CONVENUTA E NEI CONFRONTI DI
[p.i.v.a.: ], in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Messina, viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, elettivamente domiciliata in Messina, via Camiciotti 71, presso lo studio dell'avv. Olivo Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, TERZO CHIAMATO avente a oggetto: responsabilità del professionista sanitario/dell'azienda sanitaria Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27.11.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 12.6.2019, l'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' , formulando le Controparte_3 domande seguenti: “[…] 1) Accertare, ritenere e dichiarare che l'attrice in assenza di Parte_1 consenso informato ed in assenza di prescrizioni mediche e/o di alcuna necessità patologica, è stata erroneamente sottoposta in data 01.06.2016 presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico G. Martino di Messina, U.O. Complesso di Ostetricia e Ginecologia dai componenti della equipe medica e sanitaria, alla asportazione dell'ovaio destro, ovvero “adesiolisi e annessiectomia destra per via laparoscopica”, invece che all'ovaio sinistro, affetto da “Neoformazione annessiale sinistra”; 2) Accertare, ritenere e dichiarare che a causa della errata asportazione dell'ovaio di destro la attrice si è dovuta sottoporre in data 21.12.2016 ad ulteriore intervento di asportazione dell'annesso ovarico di sinistra presso l'A.O. “Papardo di Messina”; 3) Accertare, ritenere e dichiarare che in conseguenza dei fatti di cui al presente atto di citazione così come indicato anche ai punti 1 e 2 delle superiori conclusioni la Sig.ra ha richiesto i gravissimi pregiudizi e danni di natura Parte_1 biologica, morale, patrimoniale, non patrimoniale, alla vita di relazione, sociale e familiare, conseguenti alla asportazione di un organo sano e conseguente menopausa e perdita della capacità riproduttiva, nonché gli ulteriori danni patrimoniali, biologici per IP ITA e ITP e quanto altro indicato nella premessa del presente atto, spese per cure e terapie e di altra natura sostenute e da
1 sostenere e precisamente: A. Danno biologico per invalidità permanente, invalidità temporanea parziale ed invalidità temporanea totale per le lesioni psico – fisiche subite dall'attrice e di ogni altro tipo;
B. Danni morali, esistenziali, familiari e relazionali da fatto illecito e/o a qualsiasi titolo di danno non patrimoniale;
C. Danni patrimoniali per lucro cessante e danno emergente, danno da perdita di capacità lavorativa specifica e generica, danno da perdita di chances;
D. Danni e spese per attività legale stragiudiziale, CTP medico legale, cure, terapie, spese mediche a qualsiasi titolo dipendente dai fatti di cui è causa, tutte le voci e titoli di danno così come descritti nella premessa del presente atto. 4) Condannare controparte al pagamento in favore della attrice di tutti i danni dalla stessa subiti e subiendi, così come indicati e descritti nella premessa del presente atto ed a qualsiasi titolo dalla stessa subiti e così come anche indicati al n°3 delle conclusioni, ovvero nella misura che sarà accertata e/o provata e ritenuta di giustizia, anche di equità e che sarà accertata mediante C.T.U. medico legale che si chiede sin da ora, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo effettivo;
5) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, compensi, onorari ed accessori del procedimento, IVA, CPA e 15% spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario […]”. L'attrice allegava i fatti seguenti: in data 10.10.2015, a causa di “sintomatologia algica in sede pelvica”, parte attrice si sottoponeva a esame TC all'addome che rilevava “neoformazione cistica di forma ovolare, di 52 mm di diametro, in sede ovarica sinistra”; in data 5.5.2016, eseguiva visita specialistica ginecologica con diagnosi di “tumefazione teso – cistica e dolente, di 4-5 cm di diametro in sede annessiale (ovaio) sinistra” e prescrizione di trattamento chirurgico di “laparoscopia diagnostica (aderenziolisi, eventuale annessiectomia sin, fino a LPT)”; in data 31.5.2016, l'attrice veniva ricoverata presso l' e Ginecologia dell' Controparte_4 Controparte_1 G.Martino” di Messina, con diagnosi d'ingresso di “Neoformazione annessiale sinistra
[...]
– algie pelviche”, ove in data 1.6.2016 era sottoposta a “adesiolisi e annessiectomia destra per via laparoscopica”, per poi essere dimessa in data 3.6.2016 con “neoformazioni annessiale destra – cospicua sindrome aderenziale” quale diagnosi d'uscita; data la persistenza dei sintomi sin dall'origine lamentati e all'esito di ulteriore esame RM dell'addome, in data 21.12.2016 l'attrice era sottoposta ad asportazione dell'ovulo di sinistra presso l' di Messina;
Controparte_2 si doleva, quindi, dell'inadempimento di controparte, lamentando l'erronea asportazione di organo sano in luogo di quello da trattare e muovendo rimprovero di colpa grave;
adduceva come il consenso fosse stato prestato unicamente per l'asportazione dell'ovaio di sinistra;
imputava a tali fatti lesivi
[del diritto alla salute e del diritto all'autodeterminazione] l'insorgenza di pregiudizi fisici e psicologici, oltre alla perdita della capacità lavorativa. Con comparsa depositata in data 8.10.2019, si costituiva nel presente giudizio l'
[...]
, la quale contestava le allegazioni di Controparte_3 controparte, allegando, da un lato, come l'asportazione dell'ovaio di destra, in luogo dell'ovaio di sinistra, si fosse resa necessaria alla luce di quanto rilevato nel corso dell'intervento chirurgico e, dall'altro, come il consenso prestato dall'odierna attrice fosse di portata generale, tale da ricomprendere il trattamento chirurgico poi praticato. Quanto ai pregiudizi lamentati, adduceva come la causa fosse da rinvenire nel sopravvenuto intervento di asportazione dell'ovaio sinistro per mano dei sanitari dell' , in ipotesi contrario alle linee guida e buone pratiche Controparte_2 perché a oggetto un organo sano, e formulava istanza di chiamata in giudizio del terzo (
[...]
) quale esercizio giudiziale del credito risarcitorio in qualità di condebitore Controparte_2 solidale;
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “[…] 1) In via preliminare autorizzare l'
[...]
a chiamare in causa dell' , in persona del Controparte_5 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore […], quale che ha avuto in cura la sig.ra Controparte_3
in data successiva all'intervento subito presso l' e che ha asportato alla stessa Parte_1 CP_5 l'ovaio di sinistra, affinché nella malaugurata e non temuta ipotesi in cui venga accertata una qualsivoglia responsabilità dell' er i danni lamentati da parte attrice, venga accertata anche CP_5 la responsabilità solidale dell' e venga determinata, anche in termini Controparte_2 percentuali, l'entità della colpa attribuibile all' e delle conseguenze Controparte_2
2 che ne sono derivate, e conseguentemente condannata l' , Controparte_2 proporzionalmente alle eventuali colpe ed alle eventuali conseguenze accertate, a rifondere, tenere indenne e manlevare (anche in via di regresso ex art. 2055 c.c.) l' da quanto la stessa fosse CP_5 costretta a pagare alla parte attrice in dipendenza del presente giudizio maggiormente rispetto alla minor quota eventualmente alla stessa ddebitabile, e per l'effetto, che venga disposto, ex art. CP_5 269 c.p.c., il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondate e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice;
3) in subordine in caso di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore di parte attrice ridurre quanto eventualmente alla stessa dovuto dall'A.O.U. Policlinico “
[...]
” tenuto conto di quanto dedotto nelle presente comparsa e di quant'altro si dedurrà in CP_3 seguito;
4) sempre in subordine, nella malaugurata ma non temuta ipotesi in cui l' venisse CP_2 condannata a pagare alcunché nei confronti di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell' e determinare, anche in termini percentuali, l'entità della Controparte_2 colpa attribuibile all' e delle conseguenze che ne sono derivate, e Controparte_2 conseguentemente condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, proporzionalmente alle eventuali colpe ed alle eventuali conseguenze accertate, a rifondere, tenere indenne e manlevare anche in via di regresso (ex art. 2055 c.c. comma 2) l'A.O.U. “ ” da CP_3 quanto la stessa fosse costretta a pagare alla parte attrice in dipendenza del presente giudizio maggiormente rispetto alla minor quota eventualmente alla stessa A.O.U. addebitale […]”. Con comparsa depositata in data 5.11.2020, si costituiva in giudizio, quale terza chiamata, l' , la quale contestava le allegazioni della convenuta, associandosi a Controparte_2 quelle di parte attrice, e sollevava, tra l'altro, eccezione pregiudiziale di improcedibilità per mancata partecipazione al tentativo di mediazione esperito dalle parti originarie;
rassegnava le seguenti conclusioni: “[…] 1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancata partecipazione al procedimento di mediazione dell' Controparte_6
, con ogni conseguenza di legge. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate
[...] in fatto ed in diritto e rigettare le pretese attoree e quelle della convenuta chiamante in causa
[...]
rivolte contro l' , Controparte_7 Controparte_6 riconoscendo quest'ultima ed i suoi sanitari esenti da ogni responsabilità medica, anche concorrente, nella causazione dell'evento lesivo denunziato in citazione. 3) In subordine, in caso di un riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore di parte attrice, ridurre quanto eventualmente alla stessa dovuto tenuto conto di quanto dedotto nella presente comparsa e di quant'altro si dedurrà in seguito. 4) Sempre in subordine ed in via gradata, nella malaugurata ma non temuta ipotesi in cui l' venisse condannala a pagare alcunché nei confronti di Controparte_2 parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente prevalente e solidale dell
[...]
e determinare, anche in termini percentuali, l'entità delle singole colpe Controparte_7 attribuibili alle predette e delle conseguenze che ne sono derivate, Parte_2 conseguentemente condannando la stessa , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, proporzionalmente alle eventuali colpe ed alle eventuali conseguenze accertate, a rifondere, tenere indenne e manlevare anche in via di regresso (ex art. 2055 c.c. comma 2) l' da quanto la stessa fosse costretta a pagare proporzionalmente Controparte_2 alla parte attrice in dipendenza del presente giudizio […]”. Con decreto del 23.10.2019 il Giudice designato autorizzava la chiamata del terzo
[...]
come richiesta dalla convenuta Controparte_6 [...]
. Controparte_3 Il Giudice istruttore, con ordinanza del 10.10.2022, “[…] Autorizza[va] la convenuta
[...]
a chiamare in causa l' Controparte_3 [...]
, con termine sino al 31 dicembre 2022 per la relativa citazione;
invita[va] le Controparte_2 parti a procedere al tentativo di mediazione nei termini di legge […]” e rinviava la causa all'udienza del 26.10.2023.
3 Su istanza di parte, con provvedimento del 17.10.2022, il Giudice istruttore, “[…] ritenuto che erroneamente con l'ordinanza del 10 ottobre 2022 non si è considerato che l' aveva già CP_5 proceduto alla chiamata in causa del terzo, che l' si è già costituita e Controparte_2 che tra le parti originarie del giudizio il procedimento di mediazione obbligatoria è stato effettuato
[e] che tale ultimo adempimento è sufficiente allo scopo di garantire la procedibilità della domanda
[…]”, revocava l'ordinanza del 10.10.2022, rinviando pur sempre la causa all'udienza del 26.10.2023 e concedendo termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie. In data 24.3.2023, parte convenuta depositava I memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le difese già formulate. Con comparsa depositata in data 30.3.2023, si costituiva in sostituzione quale procuratore del terzo chiamato l'avv. Olivo Francesco. In data 31.3.2023, parte attrice depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le domande già formulate. In data 31.3.2023, il terzo chiamato depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c, con la quale allegava come l'intervento di asportazione dell'ovaio sinistro fosse stato eseguito – presso l' – previo consenso e secondo diligenza, prudenza e perizia e come i Controparte_2 pregiudizi lamentati da parte attrice fossero imputabili agli interventi precedenti, e segnatamente a quello eseguito presso l' . Controparte_3 In data 27.4.2023, parte convenuta depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale avanzava istanza di consulenza tecnica d'ufficio. In data 28.4.2023, parte attrice depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale avanzava istanza istruttoria di ammissione di interrogatorio formale di controparte e di testimonianza, chiedendo altresì disporsi c.t.u. e ordinarsi esibizione dei documenti ivi indicati. In data 2.5.2023, il terzo chiamato depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale si opponeva all'accoglimento delle istanze delle altre parti processuali. Le parti depositavano le ultime memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con le quali reiteravano domande e difese già formulate. Con ordinanza depositata in data 28.1.2024, il Giudice istruttore “ammette[va] l'interrogatorio formale del Direttore sanitario dell' Controparte_3
sulle circostanze nn 4, 5, 6 e 7; e del Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera
[...] CP_2 sulle circostanze nn 9 e 10 del capitolato articolato con memoria datata 27 aprile 2023 a firma Avv. Massimiliano Fabio”, rinviando la causa all'udienza del 28.3.2024 per la conseguente assunzione probatoria. Con provvedimento depositato in data 28.3.2024, il Giudice istruttore “revoca[va] l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale dei due direttori sanitari in quanto privi di legale rappresentanza delle due aziende convenute e comunque privi di una conoscenza diretta degli accadimenti [e] riserva[va] ordinanza sulle restanti istanze istruttorie”. Con ordinanza datata 3.5.2024, il Giudice istruttore ammetteva consulenza tecnica d'ufficio, disponendo la nomina del dott. e della dott.ssa quali c.t.u. e rinviando la causa Persona_1 Per_2 all'udienza del 13.2.2025 per l'esame della relazione. A seguito di proroga, in data 16.12.2024 il c.t.u. depositava la relazione peritale. Con decreto del 7.3.2025, il Giudice istruttore fissava l'udienza del 27.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e per l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Nelle date del 5.11.2025 e del 10.11.2025, parte convenuta e terzo chiamato depositavano note conclusionali, con le quali aderivano alle conclusioni dei periti d'ufficio. Con nota conclusionale depositata in data 10.11.2025, parte attrice, contestava le risultanze peritali, avanzando contestazioni quanto al metodo e al merito della relazione. All'udienza del 27.11.2025 le parti discutevano oralmente e lo scrivente formulava riserva di depositare la sentenza nel termine di giorni 30 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata, e ciò per i motivi che seguono.
4 Occorre rilevare come la questione che occupa involge la richiesta avanzata da di Parte_1 condanna dell' al risarcimento dei danni, Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali, patiti – in ipotesi – a seguito dell'errata asportazione dell'ovaio di destra nel corso dell'intervento chirurgico eseguito presso l' del Controparte_8 nosocomio convenuto, con la lamentata lesione del diritto alla salute per rimozione di organo sano in luogo di quello malato, nonché della libertà di autodeterminazione atteso che – per tesi dell'attrice - il consenso era stato prestato solo per l'asportazione dell'ovaio di sinistra e non anche del destro. Quanto al regime giuridico applicabile, trattasi, all'evidenza, del rimedio risarcitorio proprio della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., azionato nei riguardi della sola Azienda sanitaria per l'inadempimento alla obbligazione su di essa gravante a opera dei propri sanitari, quali ausiliari ex art. 1228 c.c., considerato come il tempo del fatto lesivo risalga all'1.6.2016. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della struttura sanitaria
– e anche del sanitario –, nel rapporto con il paziente, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato. Tale inquadramento deve ritenersi fermo anche a seguito dell'introduzione dell'art. 3 comma 1 del d.l. 158/2012, come modificato dalla legge di conversione 189/2012, dato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il legislatore, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando in tali casi “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve [si cfr. Cass., ord. n. 8940/2014] e che alcun rilievo assume la legge n. 24/17 essendo sprovvista di efficacia retroattiva [Cass., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994; in parte motiva: “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”]. Quanto all'onere probatorio, in tema di colpa medica, in generale e per consolidata giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto [o del "contatto"], dell'aggravamento della situazione patologica [o dell'insorgenza di nuove patologie] e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare come il contratto di spedalità, quale fatto costitutivo del dovere di protezione con obbligo primario di prestazione in capo all'Azienda convenuta, possa ritenersi accertato, lo stesso tra l'altro potendosi concludere per facta concludentia e non foss'altro perché l'ingresso in regime di ricovero presso l'Azienda ospedaliera universitaria
[...] e la sottoposizione all'intervento dell'1.6.2016 rilevano quali fatti incontestati. CP_3 In ordine all'elemento oggettivo dell'inadempimento, e segnatamente al nesso di causalità materiale, con la relazione di consulenza tecnica medico-legale collegiale depositata in data 16.12.2024, i periti incaricati, nelle persone del dott. – specialista in medicina legale Persona_3 e delle assicurazioni – e della dott.ssa – specialista in ginecologia e ostetricia –, Persona_4 rilevavano quanto segue: “[…] Sulla base della documentazione medica esamina risulta che la Sig.ra prima dell'intervento cui si è sottoposta presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Parte_1
di Messina aveva anamnesi positiva per due tagli cesarei, per isterectomia Controparte_3 subtotale e per intervento laparoscopico da enucleazione di cisti ovarica sinistra. La conseguenza di tali interventi è stata lo sviluppo di aderenze all'interno della cavità addominale [cause preesistenti]
[…]” [cfr. pag. 7 della relazione peritale, in atti]; e ancora “[…] Altro particolare degno di nota è il risultato dell'esame istologico del prelievo bioptico eseguito sulla parte interna del collo uterino che ha dimostrato una “iperplasia ghiandolare endocervicale”, quest'ultima causa delle perdite ematiche irregolari lamentate in anamnesi […]” [cfr. pag. 9 relazione cit.]; pertanto “[…] Gli esiti
5 lamentati dall'attrice sono la conseguenza innanzitutto delle aderenze pelviche, preesistenti agli interventi per cui è causa, e certamente peggiorate dagli interventi stessi;
inoltre, dalla carenza estrogenica che in una donna giovane crea inevitabilmente scompensi fisici e psicologici. In questi casi solamente una terapia ormonale sostitutiva è in grado di evitare le conseguenze sull'organismo della menopausa precoce […]. Entrambi gli interventi erano necessari e dopo il secondo intervento la signora avrebbe dovuto continuare la terapia sostitutiva che le era stata prescritta (almeno sino all'età di 50 anni) [condotta omissiva dell'odierna attrice quale causa sopravvenuta] […] La Sig.ra può ancora iniziare una terapia ormonale personalizzata al fine di porre rimedio alla Pt_1 sintomatologia riferita […]. Come già indicato, i trattamenti chirugici sono da ritenersi congrui e adeguati alla presentazione clinica e correttamente eseguiti da un punto di vista tecnico […]” [cfr. pag 11 relazione cit.]; in conclusione e a seguito dei rilievi mossi, “[…] Da tutto tanto precede, non si ritiene di dover modificare il giudizio di esclusione del nesso di casualità” [cfr. pag. 15 relazione cit.].
In ordine all'elemento soggettivo, i consulenti d'ufficio rilevavano quanto segue: “[…] l'annesso di destra andava asportato in quanto molto aumentato di volume (circa 5 cm) e di aspetto bitorzoluto. Che fosse necessaria la asportazione dell'ovaio di destra è dimostrato anche dall'esame istologico allegato alla cartella clinica che rileva la presenza di tre cisti di cui due nell'ovaio e una terza nella tuba, segno inequivocabile che l'ovaio era disfunzionante e il suo parenchima era stato del tutto trasformato in una cisti. Non c'era, pertanto, nessuna possibilità di salvare un organo che aveva perso del tutto la sua funzione fisiologica […]. I chirurghi non sono riusciti a visualizzare la zona annessiale di sinistra per le tenaci aderenze che scompaginavano tutta l'anatomia della pelvi e hanno asportato una tumefazione le cui misure del pezzo operatorio corrispondono esattamente alle misure della tumefazione descritta ecograficamente. A tal proposito si sottolinea il dato che l'ecografia del giorno precedente aveva descritto una tumefazione senza specificarne l'origine (ovaio) ma solamente la sede […]. Anche questa circostanza dimostra l'accuratezza con la quale i sanitari del hanno curato la OR , senza trascurare nulla per una diagnosi CP_3 Pt_1 adeguata e una terapia efficace dei disturbi da lei riferiti. Infatti, dal momento che le cause della iperplasia endocervicale sono da ricercarsi soprattutto nelle flogosi croniche ma anche, raramente, in processi neoplastici, è stato eseguito anche un prelievo colpocitologico della cervice uterina (Pap Test) che ha rilevato assenza di atipie cellulari […]” [cfr. pag. 9 relazione cit.]; in conclusione, “[…] Si richiama il decorso clinico precedentemente riportato e si precisa sin d'ora che entrambi gli interventi sono stati eseguiti secondo le Linee Guida e le buone pratiche assistenziali del tempo […]”
[cfr. pag. 11 relazione cit.] e “[…] Altro particolare degno di nota è il risultato dell'esame istologico del prelievo bioptico eseguito sulla parte interna del collo uterino che ha dimostrato una “iperplasia ghiandolare endocervicale”, quest'ultima causa delle perdite ematiche irregolari lamentate in anamnesi. Anche questa circostanza dimostra l'accuratezza con la quale i sanitari del CP_3 hanno curato la OR , senza trascurare nulla per una diagnosi adeguata e una terapia Pt_1 efficace dei disturbi da lei riferiti. Infatti, dal momento che le cause della iperplasia endocervicale sono da ricercarsi soprattutto nelle flogosi croniche ma anche, raramente, in processi neoplastici, è stato eseguito anche un prelievo colpocitologico della cervice uterina (Pap Test) che ha rilevato assenza di atipie cellulari […]”.
In ordine, infine, al c.d. danno conseguenza, dalla relazione peritale emerge quanto segue: al quesito n. 6 [“quantificare i giorni di invalidità temporanea assoluta (da intendersi come giorni in cui il soggetto è stato nella impossibilità totale e assoluta di svolgere ordinarie e normali attività quotidiane, quali ad esempio: prendere e portare oggetti, muoversi, camminare) e parziale (con la precisazione delle percentuali relative) eventualmente sofferti come diretta conseguenza degli esiti dell'intervento”], i periti hanno risposto “Non ravvisandosi profili di responsabilità professionale, non sussiste risposta al Quesito”; al quesito n. 7 [“quantificare gli eventuali postumi invalidanti permanenti che si accertino essere residuati, con univoco (o diverso) nesso causale, ai riferiti fenomeni;
h) specificare quali sono i baremes applicati per la stima dei postumi invalidanti permanenti”], i periti hanno risposto “Non ravvisandosi profili di responsabilità professionale, non
6 sussiste risposta al Quesito”; al quesito n. 9 [“dire se riferibili ai fatti e congrue le spese mediche ove allegate”], i periti hanno risposto “Non esibite attestazioni comprovanti spese mediche sostenute”
[cfr. pag. 12 relazione cit.]; in conclusione, “[…] Preliminarmente appare solo il caso di annotare che la sig.ra non è diventata sterile dopo gli interventi chirurgici per i quali è causa, Parte_1 bensì già nel 2014 (due anni prima), epoca in cui aveva perso la capacità riproduttiva a seguito di intervento di isterectomia subtotale. Per quanto riguarda il presunto vizio di consenso, si richiama che i moduli risultano tutti firmati sia dal sanitario che dalla paziente. Inoltre non può non richiamarsi quanto già argomentato in bozza alle pagine 8 e 9: si ribadisce che non esiste prova documentale che l'attrice non sia stata adeguatamente informata delle decisioni del chirurgo nei giorni successivi all'intervento stesso. Sulla mancata esplorazione della parte sinistra della pelvi i sottoscritti ribadiscono che la tumefazione riscontrata dagli operatori a carico dell'annesso destro della paziente era esattamente delle stesse dimensioni descritte dall'ecografia eseguita durante il ricovero e la situazione anatomica riscontrata al tavolo operatorio era talmente complicata che prudentemente i chirurghi hanno evitato di prolungare i tempi dell'intervento D'altra parte, le dimensioni della cisti riscontrata dopo cinque mesi dai sanitari dell'Ospedale Papardo consentono di ammettere con criterio del “più probabile che non” che la stessa si sia formata successivamente all'intervento eseguito al , proprio in virtù della grave disfunzione ormonale di cui si è CP_3 lungamente relazionato nella bozza inviata alle parti. Deve inoltre rimarcarsi che a seguito all'intervento eseguito presso l'A.O. Papardo la signora avrebbe certamente recuperato una migliore qualità di vita se avesse assunto la terapia ormonale sostitutiva che il ginecologo le aveva prescritto. Infatti gli esiti lamentati sono conseguenza esclusivamente della carenza estrogenica conseguente agli interventi subiti e, per scelta personale dell'attrice, non adeguatamente curata […]”
[cfr. pag. 14 relazione cit.].
Tanto premesso, i periti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] Da tutto quanto precede, non si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che in data 1.6.2016 presso l' dell' “ ” di Controparte_8 CP_5 CP_3 CP_3 Messina sottoposero la Sig.ra a intervento chirurgico di “Salpingo1ovariectomia Parte_1 laparoscopica monolaterale. Altre lisi di adesioni peritoneali”. L'intervento era congruo e adeguato al quadro clinico-anamnestico (un'alterazione della normale funzione ovarica, con aumento della produzione di estrogeni che provocavano da una parte un'anomala stimolazione dell'endometrio e dall'altra la formazione di cisti a carico dell'ovaio stesso) pur se nell'informativa allegata al consenso era indicata l'asportazione degli annessi del lato destro. Tuttavia, visualizzando le immagini registrate durante l'atto operatorio emerge come l'annesso di destra andava asportato in quanto molto aumentato di volume (circa 5 cm) e di aspetto bitorzoluto. Che fosse necessaria la asportazione dell'ovaio di destra è dimostrato anche dall'esame istologico allegato alla cartella clinica che rileva la presenza di tre cisti di cui due nell'ovaio e una terza nella tuba, segno inequivocabile che l'ovaio era disfunzionante e il suo parenchima era stato del tutto trasformato in una cisti. Inoltre, i chirurghi non sono riusciti a visualizzare la zona annessiale di sinistra per le tenaci aderenze che scompaginavano tutta l'anatomia della pelvi. Tale dato appare ulteriormente suffragato dalla successiva (cinque mesi) necessità di analogo intervento a sinistra. Infine, si sottolinea che l'attrice ha sospeso per decisione propria la terapia ormonale sostitutiva, la cui assunzione è invero necessaria in analoghe fattispecie […]” [cfr. pag. 13 relazione cit.]. Per incidens, in riferimento all'intervento eseguito presso l'Azienda ospedaliera ” di CP_2 Messina in data 21.12.2016, i periti hanno rilevato: “[…] Anche questo intervento è stato difficoltoso per la presenza delle aderenze che, scompaginando la normale anatomia della pelvi, hanno reso meno precisa la diagnosi fatta con la precedente RMN: la cisti ovarica era sicuramente più piccola di quanto sembrava (20 cc di liquido non occupano infatti 90 mm) ma anche questo ovaio andava asportato in quanto disfunzionante. Come già indicato, l'asportazione della salpinge omolaterale era necessaria. Deve infine rimarcarsi che certamente l'età della Sig.ra all'epoca di questo ultimo Pt_1 intervento (38 anni) era tale per cui la terapia ormonale sostitutiva andava assunta, tuttavia l'attrice
7 l'ha interrotta spontaneamente andando incontro a tutta una serie di disagi, fisici e psicologici, che la terapia avrebbe molto probabilmente evitato […]” [cfr. pag. 10 relazione cit.]. Tale relazione di consulenza tecnica collegiale è integralmente condivisibile sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, siccome correttamente motivata sotto l'aspetto logico-espositivo e metodologico, tenuto conto pure dei chiarimenti – parimenti puntuali e ben argomentati - forniti a seguito dei rilievi sollevati dalle parti;
deve, quindi, disattendersi la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali reiterata anche nel corso della discussione orale della causa. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale proposta dal ricorrente avverso l' deve ritenersi Controparte_3 infondata, non potendo essere rivolto verso i sanitari di quest'ultima alcun rimprovero di colpevolezza e i pregiudizi lamentati da parte attrice essendo imputabili a cause preesistenti e sopravvenute. Va esclusa anche la responsabilità della convenuta azienda per l'ipotizzata lesione del diritto all'autodeterminazione di titolarità di parte attrice;
giova rammentare che la responsabilità per violazione del consenso informato qualora sia ravvisabile una condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto e laddove sia dimostrato il verificarsi – in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno [cfr. da ultimo Cass, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985]. Il consenso informato costituisce, dunque, espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e presuppone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze – sia pure infrequenti – con il solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali - al limite del fortuito - che non assumono rilievo secondo l'id quod plerumque accidit, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero, comunque, ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo [ex plurimis, Cass., Sez. III, 8 ottobre 2013, n. 27751]. I danni non patrimoniali astrattamente risarcibili, in ragione della violazione dell'obbligo del medico di acquisire il consenso informato dal paziente, possono essere di duplice natura: a) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
b) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelato dall'art. 32 Cost. Nel caso di specie, i periti rilevano quanto segue: “[…] La Sig.ra aveva firmato un Pt_1 consenso informato per l'asportazione dell'annesso uterino (ovaio e tuba) e ciò che ha lamentato anche durante le operazioni di consulenza riguarda il dato circostanziale che le era stato comunicato che l'annesso da asportare fosse il sinistro mentre i chirurghi si sono trovati nella necessità di asportarle il destro […]. Il Collegio non sottovaluta che la comunicazione al paziente rivesta un'importanza fondamentale affinché il paziente si senta davvero preso in carico nel modo più opportuno, né sono a conoscenza circa un'effettiva spiegazione sul quadro riscontrato durante l'intervento laparoscopico;
sicuramente osserva che la descrizione dell'intervento stesso non riporta note sull'annesso di sinistra. Tuttavia la visualizzazione della registrazione dell'intervento chiarisce senza ombra di dubbio che l'annesso di destra andava asportato in quanto molto aumentato di volume (circa 5 cm) e di aspetto bitorzoluto. Che fosse necessaria la asportazione dell'ovaio di destra è dimostrato anche dall'esame istologico allegato alla cartella clinica che rileva la presenza di tre cisti di cui due nell'ovaio e una terza nella tuba, segno inequivocabile che l'ovaio era disfunzionante e il suo parenchima era stato del tutto trasformato in una cisti. Non c'era, pertanto, nessuna possibilità di salvare un organo che aveva perso del tutto la sua funzione fisiologica Quando si asporta l'ovaio le Linee Guida raccomandano vivamente di asportare anche la tuba omolaterale perché da sola la tuba non svolge alcuna funzione e perché può generare un cancro […]” [cfr. pag. 8 relazione cit.]; “[…] Per quanto riguarda il presunto vizio di consenso, si richiama che i moduli risultano tutti firmati sia dal sanitario che dalla paziente. Inoltre non può non richiamarsi quanto
8 già argomentato in bozza alle pagine 8 e 9: si ribadisce che non esiste prova documentale che l'attrice non sia stata adeguatamente informata delle decisioni del chirurgo nei giorni successivi all'intervento stesso. Sulla mancata esplorazione della parte sinistra della pelvi i sottoscritti ribadiscono che la tumefazione riscontrata dagli operatori a carico dell'annesso destro della paziente era esattamente delle stesse dimensioni descritte dall'ecografia eseguita durante il ricovero e la situazione anatomica riscontrata al tavolo operatorio era talmente complicata che prudentemente i chirurghi hanno evitato di prolungare i tempi dell'intervento D'altra parte, le dimensioni della cisti riscontrata dopo cinque mesi dai sanitari dell'Ospedale Papardo consentono di ammettere con criterio del “più probabile che non” che la stessa si sia formata successivamente all'intervento eseguito al , proprio in virtù della grave disfunzione ormonale di cui si è CP_3 lungamente relazionato nella bozza inviata alle parti. Deve inoltre rimarcarsi che a seguito all'intervento eseguito presso l'A.O. Papardo la signora avrebbe certamente recuperato una migliore qualità di vita se avesse assunto la terapia ormonale sostitutiva che il ginecologo le aveva prescritto. Infatti gli esiti lamentati sono conseguenza esclusivamente della carenza estrogenica conseguente agli interventi subiti e, per scelta personale dell'attrice, non adeguatamente curata […]”
[cfr. pag. 14 relazione cit.]. A ciò si aggiunga che l'odierna attrice ha sì prestato il proprio consenso “[…] per il trattamento della seguente patologia NORFORMAZIONE ANNESSIALE SINISTRA.
[...]
”, ma con la precisazione che “[…] Sono infine a conoscenza che, nel corso CP_9 dell'intervento, si riscontri una situazione tale da richiedere un trattamento più complicato e/o differente da quello precedentemente discusso (anche il passaggio alla laparoctomia totale mediana)”, autorizzando “Pertanto l'operatore ed i suoi assistiti ad eseguire anche eventuali e più estese procedure laparoscopiche e, se necessario, ad effettuare un passaggio ad un intervento laparotomico e ad asportare i tessuti e gli organi che, a loro insindacabile giudizio, sia necessario asportare per la buona riuscita dell'intervento. Questa autorizzazione è da ritenersi valida anche per il trattamento di patologie non precedentemente note all'operatore ed ai suoi assistenti e diagnosticate solo al momento dell'intervento”, e tanto in riferimento all'intervento di
“ANNESSIECTOMIA (ASPORTAZIONE DI TUBA ED OVULO) PER UNA LAPAROSCOPIA”, senza menzione alcuna all'ovaio di sinistra [cfr. pagg. 57-59 del documento informatico rubricato
“13_IV_INTERV_CISTI_OVARICA.pdf” allegato all'atto introduttivo del presente giudizio]. Ogni altra questione è assorbita nelle superiori considerazioni. Stante la complessità dell'istruttoria diviene legittimo compensare tra tutte le parti le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, a carico delle parti tutte in pari quota, con il diritto della parte che ha anticipato l'intero di ripetere la quota parte dalle altre parti del processo
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. U. Scavuzzo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 3185/2019 promossa da
[c.f.: ], nata a [...] [ME] il 16.04.1978 e Parte_1 C.F._1 residente in Sant'Agata di Militello [ME], c.da Cavarretta 84/A, elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino is. 79 261, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Massimiliano, giusta procura in atti, parte attrice,
contro
Controparte_1
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Conti Concetta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria, parte convenuta, e nei confronti di Controparte_2
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2 in Messina, viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, elettivamente domiciliata in Messina, via Camiciotti 71, presso lo studio dell'avv. Olivo Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, terzo chiamato, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti;
9 3. pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, a carico delle parti tutte in pari quota, con il diritto della parte che ha anticipato l'intero di ripetere la quota parte dalle altre parti del processo. Così deciso in Messina, il 28.11.2025 Il Presidente di Sezione U. Scavuzzo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE in persona del Presidente della seconda Sezione civile, dott. Ugo Scavuzzo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 3185/2019 R.G., TRA
[c.f.: ], nata a [...] [ME] il Parte_1 C.F._1 16.04.1978 e residente in Sant'Agata di Militello [ME], c.da Cavarretta 84/A, elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino is. 79 261, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Massimiliano, giusta procura in atti,
ATTORE CONTRO
Controparte_1
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Conti Concetta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria,
CONVENUTA E NEI CONFRONTI DI
[p.i.v.a.: ], in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Messina, viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, elettivamente domiciliata in Messina, via Camiciotti 71, presso lo studio dell'avv. Olivo Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, TERZO CHIAMATO avente a oggetto: responsabilità del professionista sanitario/dell'azienda sanitaria Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27.11.2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 12.6.2019, l'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' , formulando le Controparte_3 domande seguenti: “[…] 1) Accertare, ritenere e dichiarare che l'attrice in assenza di Parte_1 consenso informato ed in assenza di prescrizioni mediche e/o di alcuna necessità patologica, è stata erroneamente sottoposta in data 01.06.2016 presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico G. Martino di Messina, U.O. Complesso di Ostetricia e Ginecologia dai componenti della equipe medica e sanitaria, alla asportazione dell'ovaio destro, ovvero “adesiolisi e annessiectomia destra per via laparoscopica”, invece che all'ovaio sinistro, affetto da “Neoformazione annessiale sinistra”; 2) Accertare, ritenere e dichiarare che a causa della errata asportazione dell'ovaio di destro la attrice si è dovuta sottoporre in data 21.12.2016 ad ulteriore intervento di asportazione dell'annesso ovarico di sinistra presso l'A.O. “Papardo di Messina”; 3) Accertare, ritenere e dichiarare che in conseguenza dei fatti di cui al presente atto di citazione così come indicato anche ai punti 1 e 2 delle superiori conclusioni la Sig.ra ha richiesto i gravissimi pregiudizi e danni di natura Parte_1 biologica, morale, patrimoniale, non patrimoniale, alla vita di relazione, sociale e familiare, conseguenti alla asportazione di un organo sano e conseguente menopausa e perdita della capacità riproduttiva, nonché gli ulteriori danni patrimoniali, biologici per IP ITA e ITP e quanto altro indicato nella premessa del presente atto, spese per cure e terapie e di altra natura sostenute e da
1 sostenere e precisamente: A. Danno biologico per invalidità permanente, invalidità temporanea parziale ed invalidità temporanea totale per le lesioni psico – fisiche subite dall'attrice e di ogni altro tipo;
B. Danni morali, esistenziali, familiari e relazionali da fatto illecito e/o a qualsiasi titolo di danno non patrimoniale;
C. Danni patrimoniali per lucro cessante e danno emergente, danno da perdita di capacità lavorativa specifica e generica, danno da perdita di chances;
D. Danni e spese per attività legale stragiudiziale, CTP medico legale, cure, terapie, spese mediche a qualsiasi titolo dipendente dai fatti di cui è causa, tutte le voci e titoli di danno così come descritti nella premessa del presente atto. 4) Condannare controparte al pagamento in favore della attrice di tutti i danni dalla stessa subiti e subiendi, così come indicati e descritti nella premessa del presente atto ed a qualsiasi titolo dalla stessa subiti e così come anche indicati al n°3 delle conclusioni, ovvero nella misura che sarà accertata e/o provata e ritenuta di giustizia, anche di equità e che sarà accertata mediante C.T.U. medico legale che si chiede sin da ora, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo effettivo;
5) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, compensi, onorari ed accessori del procedimento, IVA, CPA e 15% spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario […]”. L'attrice allegava i fatti seguenti: in data 10.10.2015, a causa di “sintomatologia algica in sede pelvica”, parte attrice si sottoponeva a esame TC all'addome che rilevava “neoformazione cistica di forma ovolare, di 52 mm di diametro, in sede ovarica sinistra”; in data 5.5.2016, eseguiva visita specialistica ginecologica con diagnosi di “tumefazione teso – cistica e dolente, di 4-5 cm di diametro in sede annessiale (ovaio) sinistra” e prescrizione di trattamento chirurgico di “laparoscopia diagnostica (aderenziolisi, eventuale annessiectomia sin, fino a LPT)”; in data 31.5.2016, l'attrice veniva ricoverata presso l' e Ginecologia dell' Controparte_4 Controparte_1 G.Martino” di Messina, con diagnosi d'ingresso di “Neoformazione annessiale sinistra
[...]
– algie pelviche”, ove in data 1.6.2016 era sottoposta a “adesiolisi e annessiectomia destra per via laparoscopica”, per poi essere dimessa in data 3.6.2016 con “neoformazioni annessiale destra – cospicua sindrome aderenziale” quale diagnosi d'uscita; data la persistenza dei sintomi sin dall'origine lamentati e all'esito di ulteriore esame RM dell'addome, in data 21.12.2016 l'attrice era sottoposta ad asportazione dell'ovulo di sinistra presso l' di Messina;
Controparte_2 si doleva, quindi, dell'inadempimento di controparte, lamentando l'erronea asportazione di organo sano in luogo di quello da trattare e muovendo rimprovero di colpa grave;
adduceva come il consenso fosse stato prestato unicamente per l'asportazione dell'ovaio di sinistra;
imputava a tali fatti lesivi
[del diritto alla salute e del diritto all'autodeterminazione] l'insorgenza di pregiudizi fisici e psicologici, oltre alla perdita della capacità lavorativa. Con comparsa depositata in data 8.10.2019, si costituiva nel presente giudizio l'
[...]
, la quale contestava le allegazioni di Controparte_3 controparte, allegando, da un lato, come l'asportazione dell'ovaio di destra, in luogo dell'ovaio di sinistra, si fosse resa necessaria alla luce di quanto rilevato nel corso dell'intervento chirurgico e, dall'altro, come il consenso prestato dall'odierna attrice fosse di portata generale, tale da ricomprendere il trattamento chirurgico poi praticato. Quanto ai pregiudizi lamentati, adduceva come la causa fosse da rinvenire nel sopravvenuto intervento di asportazione dell'ovaio sinistro per mano dei sanitari dell' , in ipotesi contrario alle linee guida e buone pratiche Controparte_2 perché a oggetto un organo sano, e formulava istanza di chiamata in giudizio del terzo (
[...]
) quale esercizio giudiziale del credito risarcitorio in qualità di condebitore Controparte_2 solidale;
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “[…] 1) In via preliminare autorizzare l'
[...]
a chiamare in causa dell' , in persona del Controparte_5 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore […], quale che ha avuto in cura la sig.ra Controparte_3
in data successiva all'intervento subito presso l' e che ha asportato alla stessa Parte_1 CP_5 l'ovaio di sinistra, affinché nella malaugurata e non temuta ipotesi in cui venga accertata una qualsivoglia responsabilità dell' er i danni lamentati da parte attrice, venga accertata anche CP_5 la responsabilità solidale dell' e venga determinata, anche in termini Controparte_2 percentuali, l'entità della colpa attribuibile all' e delle conseguenze Controparte_2
2 che ne sono derivate, e conseguentemente condannata l' , Controparte_2 proporzionalmente alle eventuali colpe ed alle eventuali conseguenze accertate, a rifondere, tenere indenne e manlevare (anche in via di regresso ex art. 2055 c.c.) l' da quanto la stessa fosse CP_5 costretta a pagare alla parte attrice in dipendenza del presente giudizio maggiormente rispetto alla minor quota eventualmente alla stessa ddebitabile, e per l'effetto, che venga disposto, ex art. CP_5 269 c.p.c., il differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondate e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice;
3) in subordine in caso di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore di parte attrice ridurre quanto eventualmente alla stessa dovuto dall'A.O.U. Policlinico “
[...]
” tenuto conto di quanto dedotto nelle presente comparsa e di quant'altro si dedurrà in CP_3 seguito;
4) sempre in subordine, nella malaugurata ma non temuta ipotesi in cui l' venisse CP_2 condannata a pagare alcunché nei confronti di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell' e determinare, anche in termini percentuali, l'entità della Controparte_2 colpa attribuibile all' e delle conseguenze che ne sono derivate, e Controparte_2 conseguentemente condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, proporzionalmente alle eventuali colpe ed alle eventuali conseguenze accertate, a rifondere, tenere indenne e manlevare anche in via di regresso (ex art. 2055 c.c. comma 2) l'A.O.U. “ ” da CP_3 quanto la stessa fosse costretta a pagare alla parte attrice in dipendenza del presente giudizio maggiormente rispetto alla minor quota eventualmente alla stessa A.O.U. addebitale […]”. Con comparsa depositata in data 5.11.2020, si costituiva in giudizio, quale terza chiamata, l' , la quale contestava le allegazioni della convenuta, associandosi a Controparte_2 quelle di parte attrice, e sollevava, tra l'altro, eccezione pregiudiziale di improcedibilità per mancata partecipazione al tentativo di mediazione esperito dalle parti originarie;
rassegnava le seguenti conclusioni: “[…] 1) In via preliminare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per mancata partecipazione al procedimento di mediazione dell' Controparte_6
, con ogni conseguenza di legge. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate
[...] in fatto ed in diritto e rigettare le pretese attoree e quelle della convenuta chiamante in causa
[...]
rivolte contro l' , Controparte_7 Controparte_6 riconoscendo quest'ultima ed i suoi sanitari esenti da ogni responsabilità medica, anche concorrente, nella causazione dell'evento lesivo denunziato in citazione. 3) In subordine, in caso di un riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore di parte attrice, ridurre quanto eventualmente alla stessa dovuto tenuto conto di quanto dedotto nella presente comparsa e di quant'altro si dedurrà in seguito. 4) Sempre in subordine ed in via gradata, nella malaugurata ma non temuta ipotesi in cui l' venisse condannala a pagare alcunché nei confronti di Controparte_2 parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente prevalente e solidale dell
[...]
e determinare, anche in termini percentuali, l'entità delle singole colpe Controparte_7 attribuibili alle predette e delle conseguenze che ne sono derivate, Parte_2 conseguentemente condannando la stessa , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, proporzionalmente alle eventuali colpe ed alle eventuali conseguenze accertate, a rifondere, tenere indenne e manlevare anche in via di regresso (ex art. 2055 c.c. comma 2) l' da quanto la stessa fosse costretta a pagare proporzionalmente Controparte_2 alla parte attrice in dipendenza del presente giudizio […]”. Con decreto del 23.10.2019 il Giudice designato autorizzava la chiamata del terzo
[...]
come richiesta dalla convenuta Controparte_6 [...]
. Controparte_3 Il Giudice istruttore, con ordinanza del 10.10.2022, “[…] Autorizza[va] la convenuta
[...]
a chiamare in causa l' Controparte_3 [...]
, con termine sino al 31 dicembre 2022 per la relativa citazione;
invita[va] le Controparte_2 parti a procedere al tentativo di mediazione nei termini di legge […]” e rinviava la causa all'udienza del 26.10.2023.
3 Su istanza di parte, con provvedimento del 17.10.2022, il Giudice istruttore, “[…] ritenuto che erroneamente con l'ordinanza del 10 ottobre 2022 non si è considerato che l' aveva già CP_5 proceduto alla chiamata in causa del terzo, che l' si è già costituita e Controparte_2 che tra le parti originarie del giudizio il procedimento di mediazione obbligatoria è stato effettuato
[e] che tale ultimo adempimento è sufficiente allo scopo di garantire la procedibilità della domanda
[…]”, revocava l'ordinanza del 10.10.2022, rinviando pur sempre la causa all'udienza del 26.10.2023 e concedendo termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie. In data 24.3.2023, parte convenuta depositava I memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le difese già formulate. Con comparsa depositata in data 30.3.2023, si costituiva in sostituzione quale procuratore del terzo chiamato l'avv. Olivo Francesco. In data 31.3.2023, parte attrice depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale reiterava le domande già formulate. In data 31.3.2023, il terzo chiamato depositava la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c, con la quale allegava come l'intervento di asportazione dell'ovaio sinistro fosse stato eseguito – presso l' – previo consenso e secondo diligenza, prudenza e perizia e come i Controparte_2 pregiudizi lamentati da parte attrice fossero imputabili agli interventi precedenti, e segnatamente a quello eseguito presso l' . Controparte_3 In data 27.4.2023, parte convenuta depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale avanzava istanza di consulenza tecnica d'ufficio. In data 28.4.2023, parte attrice depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale avanzava istanza istruttoria di ammissione di interrogatorio formale di controparte e di testimonianza, chiedendo altresì disporsi c.t.u. e ordinarsi esibizione dei documenti ivi indicati. In data 2.5.2023, il terzo chiamato depositava la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., con la quale si opponeva all'accoglimento delle istanze delle altre parti processuali. Le parti depositavano le ultime memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con le quali reiteravano domande e difese già formulate. Con ordinanza depositata in data 28.1.2024, il Giudice istruttore “ammette[va] l'interrogatorio formale del Direttore sanitario dell' Controparte_3
sulle circostanze nn 4, 5, 6 e 7; e del Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera
[...] CP_2 sulle circostanze nn 9 e 10 del capitolato articolato con memoria datata 27 aprile 2023 a firma Avv. Massimiliano Fabio”, rinviando la causa all'udienza del 28.3.2024 per la conseguente assunzione probatoria. Con provvedimento depositato in data 28.3.2024, il Giudice istruttore “revoca[va] l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale dei due direttori sanitari in quanto privi di legale rappresentanza delle due aziende convenute e comunque privi di una conoscenza diretta degli accadimenti [e] riserva[va] ordinanza sulle restanti istanze istruttorie”. Con ordinanza datata 3.5.2024, il Giudice istruttore ammetteva consulenza tecnica d'ufficio, disponendo la nomina del dott. e della dott.ssa quali c.t.u. e rinviando la causa Persona_1 Per_2 all'udienza del 13.2.2025 per l'esame della relazione. A seguito di proroga, in data 16.12.2024 il c.t.u. depositava la relazione peritale. Con decreto del 7.3.2025, il Giudice istruttore fissava l'udienza del 27.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e per l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Nelle date del 5.11.2025 e del 10.11.2025, parte convenuta e terzo chiamato depositavano note conclusionali, con le quali aderivano alle conclusioni dei periti d'ufficio. Con nota conclusionale depositata in data 10.11.2025, parte attrice, contestava le risultanze peritali, avanzando contestazioni quanto al metodo e al merito della relazione. All'udienza del 27.11.2025 le parti discutevano oralmente e lo scrivente formulava riserva di depositare la sentenza nel termine di giorni 30 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata, e ciò per i motivi che seguono.
4 Occorre rilevare come la questione che occupa involge la richiesta avanzata da di Parte_1 condanna dell' al risarcimento dei danni, Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali, patiti – in ipotesi – a seguito dell'errata asportazione dell'ovaio di destra nel corso dell'intervento chirurgico eseguito presso l' del Controparte_8 nosocomio convenuto, con la lamentata lesione del diritto alla salute per rimozione di organo sano in luogo di quello malato, nonché della libertà di autodeterminazione atteso che – per tesi dell'attrice - il consenso era stato prestato solo per l'asportazione dell'ovaio di sinistra e non anche del destro. Quanto al regime giuridico applicabile, trattasi, all'evidenza, del rimedio risarcitorio proprio della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., azionato nei riguardi della sola Azienda sanitaria per l'inadempimento alla obbligazione su di essa gravante a opera dei propri sanitari, quali ausiliari ex art. 1228 c.c., considerato come il tempo del fatto lesivo risalga all'1.6.2016. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della struttura sanitaria
– e anche del sanitario –, nel rapporto con il paziente, deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato. Tale inquadramento deve ritenersi fermo anche a seguito dell'introduzione dell'art. 3 comma 1 del d.l. 158/2012, come modificato dalla legge di conversione 189/2012, dato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il legislatore, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando in tali casi “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve [si cfr. Cass., ord. n. 8940/2014] e che alcun rilievo assume la legge n. 24/17 essendo sprovvista di efficacia retroattiva [Cass., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28994; in parte motiva: “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”]. Quanto all'onere probatorio, in tema di colpa medica, in generale e per consolidata giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto [o del "contatto"], dell'aggravamento della situazione patologica [o dell'insorgenza di nuove patologie] e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare come il contratto di spedalità, quale fatto costitutivo del dovere di protezione con obbligo primario di prestazione in capo all'Azienda convenuta, possa ritenersi accertato, lo stesso tra l'altro potendosi concludere per facta concludentia e non foss'altro perché l'ingresso in regime di ricovero presso l'Azienda ospedaliera universitaria
[...] e la sottoposizione all'intervento dell'1.6.2016 rilevano quali fatti incontestati. CP_3 In ordine all'elemento oggettivo dell'inadempimento, e segnatamente al nesso di causalità materiale, con la relazione di consulenza tecnica medico-legale collegiale depositata in data 16.12.2024, i periti incaricati, nelle persone del dott. – specialista in medicina legale Persona_3 e delle assicurazioni – e della dott.ssa – specialista in ginecologia e ostetricia –, Persona_4 rilevavano quanto segue: “[…] Sulla base della documentazione medica esamina risulta che la Sig.ra prima dell'intervento cui si è sottoposta presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Parte_1
di Messina aveva anamnesi positiva per due tagli cesarei, per isterectomia Controparte_3 subtotale e per intervento laparoscopico da enucleazione di cisti ovarica sinistra. La conseguenza di tali interventi è stata lo sviluppo di aderenze all'interno della cavità addominale [cause preesistenti]
[…]” [cfr. pag. 7 della relazione peritale, in atti]; e ancora “[…] Altro particolare degno di nota è il risultato dell'esame istologico del prelievo bioptico eseguito sulla parte interna del collo uterino che ha dimostrato una “iperplasia ghiandolare endocervicale”, quest'ultima causa delle perdite ematiche irregolari lamentate in anamnesi […]” [cfr. pag. 9 relazione cit.]; pertanto “[…] Gli esiti
5 lamentati dall'attrice sono la conseguenza innanzitutto delle aderenze pelviche, preesistenti agli interventi per cui è causa, e certamente peggiorate dagli interventi stessi;
inoltre, dalla carenza estrogenica che in una donna giovane crea inevitabilmente scompensi fisici e psicologici. In questi casi solamente una terapia ormonale sostitutiva è in grado di evitare le conseguenze sull'organismo della menopausa precoce […]. Entrambi gli interventi erano necessari e dopo il secondo intervento la signora avrebbe dovuto continuare la terapia sostitutiva che le era stata prescritta (almeno sino all'età di 50 anni) [condotta omissiva dell'odierna attrice quale causa sopravvenuta] […] La Sig.ra può ancora iniziare una terapia ormonale personalizzata al fine di porre rimedio alla Pt_1 sintomatologia riferita […]. Come già indicato, i trattamenti chirugici sono da ritenersi congrui e adeguati alla presentazione clinica e correttamente eseguiti da un punto di vista tecnico […]” [cfr. pag 11 relazione cit.]; in conclusione e a seguito dei rilievi mossi, “[…] Da tutto tanto precede, non si ritiene di dover modificare il giudizio di esclusione del nesso di casualità” [cfr. pag. 15 relazione cit.].
In ordine all'elemento soggettivo, i consulenti d'ufficio rilevavano quanto segue: “[…] l'annesso di destra andava asportato in quanto molto aumentato di volume (circa 5 cm) e di aspetto bitorzoluto. Che fosse necessaria la asportazione dell'ovaio di destra è dimostrato anche dall'esame istologico allegato alla cartella clinica che rileva la presenza di tre cisti di cui due nell'ovaio e una terza nella tuba, segno inequivocabile che l'ovaio era disfunzionante e il suo parenchima era stato del tutto trasformato in una cisti. Non c'era, pertanto, nessuna possibilità di salvare un organo che aveva perso del tutto la sua funzione fisiologica […]. I chirurghi non sono riusciti a visualizzare la zona annessiale di sinistra per le tenaci aderenze che scompaginavano tutta l'anatomia della pelvi e hanno asportato una tumefazione le cui misure del pezzo operatorio corrispondono esattamente alle misure della tumefazione descritta ecograficamente. A tal proposito si sottolinea il dato che l'ecografia del giorno precedente aveva descritto una tumefazione senza specificarne l'origine (ovaio) ma solamente la sede […]. Anche questa circostanza dimostra l'accuratezza con la quale i sanitari del hanno curato la OR , senza trascurare nulla per una diagnosi CP_3 Pt_1 adeguata e una terapia efficace dei disturbi da lei riferiti. Infatti, dal momento che le cause della iperplasia endocervicale sono da ricercarsi soprattutto nelle flogosi croniche ma anche, raramente, in processi neoplastici, è stato eseguito anche un prelievo colpocitologico della cervice uterina (Pap Test) che ha rilevato assenza di atipie cellulari […]” [cfr. pag. 9 relazione cit.]; in conclusione, “[…] Si richiama il decorso clinico precedentemente riportato e si precisa sin d'ora che entrambi gli interventi sono stati eseguiti secondo le Linee Guida e le buone pratiche assistenziali del tempo […]”
[cfr. pag. 11 relazione cit.] e “[…] Altro particolare degno di nota è il risultato dell'esame istologico del prelievo bioptico eseguito sulla parte interna del collo uterino che ha dimostrato una “iperplasia ghiandolare endocervicale”, quest'ultima causa delle perdite ematiche irregolari lamentate in anamnesi. Anche questa circostanza dimostra l'accuratezza con la quale i sanitari del CP_3 hanno curato la OR , senza trascurare nulla per una diagnosi adeguata e una terapia Pt_1 efficace dei disturbi da lei riferiti. Infatti, dal momento che le cause della iperplasia endocervicale sono da ricercarsi soprattutto nelle flogosi croniche ma anche, raramente, in processi neoplastici, è stato eseguito anche un prelievo colpocitologico della cervice uterina (Pap Test) che ha rilevato assenza di atipie cellulari […]”.
In ordine, infine, al c.d. danno conseguenza, dalla relazione peritale emerge quanto segue: al quesito n. 6 [“quantificare i giorni di invalidità temporanea assoluta (da intendersi come giorni in cui il soggetto è stato nella impossibilità totale e assoluta di svolgere ordinarie e normali attività quotidiane, quali ad esempio: prendere e portare oggetti, muoversi, camminare) e parziale (con la precisazione delle percentuali relative) eventualmente sofferti come diretta conseguenza degli esiti dell'intervento”], i periti hanno risposto “Non ravvisandosi profili di responsabilità professionale, non sussiste risposta al Quesito”; al quesito n. 7 [“quantificare gli eventuali postumi invalidanti permanenti che si accertino essere residuati, con univoco (o diverso) nesso causale, ai riferiti fenomeni;
h) specificare quali sono i baremes applicati per la stima dei postumi invalidanti permanenti”], i periti hanno risposto “Non ravvisandosi profili di responsabilità professionale, non
6 sussiste risposta al Quesito”; al quesito n. 9 [“dire se riferibili ai fatti e congrue le spese mediche ove allegate”], i periti hanno risposto “Non esibite attestazioni comprovanti spese mediche sostenute”
[cfr. pag. 12 relazione cit.]; in conclusione, “[…] Preliminarmente appare solo il caso di annotare che la sig.ra non è diventata sterile dopo gli interventi chirurgici per i quali è causa, Parte_1 bensì già nel 2014 (due anni prima), epoca in cui aveva perso la capacità riproduttiva a seguito di intervento di isterectomia subtotale. Per quanto riguarda il presunto vizio di consenso, si richiama che i moduli risultano tutti firmati sia dal sanitario che dalla paziente. Inoltre non può non richiamarsi quanto già argomentato in bozza alle pagine 8 e 9: si ribadisce che non esiste prova documentale che l'attrice non sia stata adeguatamente informata delle decisioni del chirurgo nei giorni successivi all'intervento stesso. Sulla mancata esplorazione della parte sinistra della pelvi i sottoscritti ribadiscono che la tumefazione riscontrata dagli operatori a carico dell'annesso destro della paziente era esattamente delle stesse dimensioni descritte dall'ecografia eseguita durante il ricovero e la situazione anatomica riscontrata al tavolo operatorio era talmente complicata che prudentemente i chirurghi hanno evitato di prolungare i tempi dell'intervento D'altra parte, le dimensioni della cisti riscontrata dopo cinque mesi dai sanitari dell'Ospedale Papardo consentono di ammettere con criterio del “più probabile che non” che la stessa si sia formata successivamente all'intervento eseguito al , proprio in virtù della grave disfunzione ormonale di cui si è CP_3 lungamente relazionato nella bozza inviata alle parti. Deve inoltre rimarcarsi che a seguito all'intervento eseguito presso l'A.O. Papardo la signora avrebbe certamente recuperato una migliore qualità di vita se avesse assunto la terapia ormonale sostitutiva che il ginecologo le aveva prescritto. Infatti gli esiti lamentati sono conseguenza esclusivamente della carenza estrogenica conseguente agli interventi subiti e, per scelta personale dell'attrice, non adeguatamente curata […]”
[cfr. pag. 14 relazione cit.].
Tanto premesso, i periti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] Da tutto quanto precede, non si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che in data 1.6.2016 presso l' dell' “ ” di Controparte_8 CP_5 CP_3 CP_3 Messina sottoposero la Sig.ra a intervento chirurgico di “Salpingo1ovariectomia Parte_1 laparoscopica monolaterale. Altre lisi di adesioni peritoneali”. L'intervento era congruo e adeguato al quadro clinico-anamnestico (un'alterazione della normale funzione ovarica, con aumento della produzione di estrogeni che provocavano da una parte un'anomala stimolazione dell'endometrio e dall'altra la formazione di cisti a carico dell'ovaio stesso) pur se nell'informativa allegata al consenso era indicata l'asportazione degli annessi del lato destro. Tuttavia, visualizzando le immagini registrate durante l'atto operatorio emerge come l'annesso di destra andava asportato in quanto molto aumentato di volume (circa 5 cm) e di aspetto bitorzoluto. Che fosse necessaria la asportazione dell'ovaio di destra è dimostrato anche dall'esame istologico allegato alla cartella clinica che rileva la presenza di tre cisti di cui due nell'ovaio e una terza nella tuba, segno inequivocabile che l'ovaio era disfunzionante e il suo parenchima era stato del tutto trasformato in una cisti. Inoltre, i chirurghi non sono riusciti a visualizzare la zona annessiale di sinistra per le tenaci aderenze che scompaginavano tutta l'anatomia della pelvi. Tale dato appare ulteriormente suffragato dalla successiva (cinque mesi) necessità di analogo intervento a sinistra. Infine, si sottolinea che l'attrice ha sospeso per decisione propria la terapia ormonale sostitutiva, la cui assunzione è invero necessaria in analoghe fattispecie […]” [cfr. pag. 13 relazione cit.]. Per incidens, in riferimento all'intervento eseguito presso l'Azienda ospedaliera ” di CP_2 Messina in data 21.12.2016, i periti hanno rilevato: “[…] Anche questo intervento è stato difficoltoso per la presenza delle aderenze che, scompaginando la normale anatomia della pelvi, hanno reso meno precisa la diagnosi fatta con la precedente RMN: la cisti ovarica era sicuramente più piccola di quanto sembrava (20 cc di liquido non occupano infatti 90 mm) ma anche questo ovaio andava asportato in quanto disfunzionante. Come già indicato, l'asportazione della salpinge omolaterale era necessaria. Deve infine rimarcarsi che certamente l'età della Sig.ra all'epoca di questo ultimo Pt_1 intervento (38 anni) era tale per cui la terapia ormonale sostitutiva andava assunta, tuttavia l'attrice
7 l'ha interrotta spontaneamente andando incontro a tutta una serie di disagi, fisici e psicologici, che la terapia avrebbe molto probabilmente evitato […]” [cfr. pag. 10 relazione cit.]. Tale relazione di consulenza tecnica collegiale è integralmente condivisibile sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, siccome correttamente motivata sotto l'aspetto logico-espositivo e metodologico, tenuto conto pure dei chiarimenti – parimenti puntuali e ben argomentati - forniti a seguito dei rilievi sollevati dalle parti;
deve, quindi, disattendersi la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali reiterata anche nel corso della discussione orale della causa. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale proposta dal ricorrente avverso l' deve ritenersi Controparte_3 infondata, non potendo essere rivolto verso i sanitari di quest'ultima alcun rimprovero di colpevolezza e i pregiudizi lamentati da parte attrice essendo imputabili a cause preesistenti e sopravvenute. Va esclusa anche la responsabilità della convenuta azienda per l'ipotizzata lesione del diritto all'autodeterminazione di titolarità di parte attrice;
giova rammentare che la responsabilità per violazione del consenso informato qualora sia ravvisabile una condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto e laddove sia dimostrato il verificarsi – in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno [cfr. da ultimo Cass, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985]. Il consenso informato costituisce, dunque, espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e presuppone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze – sia pure infrequenti – con il solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali - al limite del fortuito - che non assumono rilievo secondo l'id quod plerumque accidit, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero, comunque, ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo [ex plurimis, Cass., Sez. III, 8 ottobre 2013, n. 27751]. I danni non patrimoniali astrattamente risarcibili, in ragione della violazione dell'obbligo del medico di acquisire il consenso informato dal paziente, possono essere di duplice natura: a) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
b) quelli conseguenti alla lesione del diritto all'integrità psico-fisica del paziente, tutelato dall'art. 32 Cost. Nel caso di specie, i periti rilevano quanto segue: “[…] La Sig.ra aveva firmato un Pt_1 consenso informato per l'asportazione dell'annesso uterino (ovaio e tuba) e ciò che ha lamentato anche durante le operazioni di consulenza riguarda il dato circostanziale che le era stato comunicato che l'annesso da asportare fosse il sinistro mentre i chirurghi si sono trovati nella necessità di asportarle il destro […]. Il Collegio non sottovaluta che la comunicazione al paziente rivesta un'importanza fondamentale affinché il paziente si senta davvero preso in carico nel modo più opportuno, né sono a conoscenza circa un'effettiva spiegazione sul quadro riscontrato durante l'intervento laparoscopico;
sicuramente osserva che la descrizione dell'intervento stesso non riporta note sull'annesso di sinistra. Tuttavia la visualizzazione della registrazione dell'intervento chiarisce senza ombra di dubbio che l'annesso di destra andava asportato in quanto molto aumentato di volume (circa 5 cm) e di aspetto bitorzoluto. Che fosse necessaria la asportazione dell'ovaio di destra è dimostrato anche dall'esame istologico allegato alla cartella clinica che rileva la presenza di tre cisti di cui due nell'ovaio e una terza nella tuba, segno inequivocabile che l'ovaio era disfunzionante e il suo parenchima era stato del tutto trasformato in una cisti. Non c'era, pertanto, nessuna possibilità di salvare un organo che aveva perso del tutto la sua funzione fisiologica Quando si asporta l'ovaio le Linee Guida raccomandano vivamente di asportare anche la tuba omolaterale perché da sola la tuba non svolge alcuna funzione e perché può generare un cancro […]” [cfr. pag. 8 relazione cit.]; “[…] Per quanto riguarda il presunto vizio di consenso, si richiama che i moduli risultano tutti firmati sia dal sanitario che dalla paziente. Inoltre non può non richiamarsi quanto
8 già argomentato in bozza alle pagine 8 e 9: si ribadisce che non esiste prova documentale che l'attrice non sia stata adeguatamente informata delle decisioni del chirurgo nei giorni successivi all'intervento stesso. Sulla mancata esplorazione della parte sinistra della pelvi i sottoscritti ribadiscono che la tumefazione riscontrata dagli operatori a carico dell'annesso destro della paziente era esattamente delle stesse dimensioni descritte dall'ecografia eseguita durante il ricovero e la situazione anatomica riscontrata al tavolo operatorio era talmente complicata che prudentemente i chirurghi hanno evitato di prolungare i tempi dell'intervento D'altra parte, le dimensioni della cisti riscontrata dopo cinque mesi dai sanitari dell'Ospedale Papardo consentono di ammettere con criterio del “più probabile che non” che la stessa si sia formata successivamente all'intervento eseguito al , proprio in virtù della grave disfunzione ormonale di cui si è CP_3 lungamente relazionato nella bozza inviata alle parti. Deve inoltre rimarcarsi che a seguito all'intervento eseguito presso l'A.O. Papardo la signora avrebbe certamente recuperato una migliore qualità di vita se avesse assunto la terapia ormonale sostitutiva che il ginecologo le aveva prescritto. Infatti gli esiti lamentati sono conseguenza esclusivamente della carenza estrogenica conseguente agli interventi subiti e, per scelta personale dell'attrice, non adeguatamente curata […]”
[cfr. pag. 14 relazione cit.]. A ciò si aggiunga che l'odierna attrice ha sì prestato il proprio consenso “[…] per il trattamento della seguente patologia NORFORMAZIONE ANNESSIALE SINISTRA.
[...]
”, ma con la precisazione che “[…] Sono infine a conoscenza che, nel corso CP_9 dell'intervento, si riscontri una situazione tale da richiedere un trattamento più complicato e/o differente da quello precedentemente discusso (anche il passaggio alla laparoctomia totale mediana)”, autorizzando “Pertanto l'operatore ed i suoi assistiti ad eseguire anche eventuali e più estese procedure laparoscopiche e, se necessario, ad effettuare un passaggio ad un intervento laparotomico e ad asportare i tessuti e gli organi che, a loro insindacabile giudizio, sia necessario asportare per la buona riuscita dell'intervento. Questa autorizzazione è da ritenersi valida anche per il trattamento di patologie non precedentemente note all'operatore ed ai suoi assistenti e diagnosticate solo al momento dell'intervento”, e tanto in riferimento all'intervento di
“ANNESSIECTOMIA (ASPORTAZIONE DI TUBA ED OVULO) PER UNA LAPAROSCOPIA”, senza menzione alcuna all'ovaio di sinistra [cfr. pagg. 57-59 del documento informatico rubricato
“13_IV_INTERV_CISTI_OVARICA.pdf” allegato all'atto introduttivo del presente giudizio]. Ogni altra questione è assorbita nelle superiori considerazioni. Stante la complessità dell'istruttoria diviene legittimo compensare tra tutte le parti le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, a carico delle parti tutte in pari quota, con il diritto della parte che ha anticipato l'intero di ripetere la quota parte dalle altre parti del processo
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. U. Scavuzzo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 3185/2019 promossa da
[c.f.: ], nata a [...] [ME] il 16.04.1978 e Parte_1 C.F._1 residente in Sant'Agata di Militello [ME], c.da Cavarretta 84/A, elettivamente domiciliata in Messina, viale San Martino is. 79 261, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Massimiliano, giusta procura in atti, parte attrice,
contro
Controparte_1
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Conti Concetta, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Consolare Valeria, parte convenuta, e nei confronti di Controparte_2
[p.i.v.a.: ], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2 in Messina, viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, elettivamente domiciliata in Messina, via Camiciotti 71, presso lo studio dell'avv. Olivo Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, terzo chiamato, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti;
9 3. pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, a carico delle parti tutte in pari quota, con il diritto della parte che ha anticipato l'intero di ripetere la quota parte dalle altre parti del processo. Così deciso in Messina, il 28.11.2025 Il Presidente di Sezione U. Scavuzzo
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