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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1827 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in VIA SAN NICOLA, 96 82031 82031 AMOROSI presso lo studio dell'Avv.MASSIMO PEZZULLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 CP_1
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/04/2024 Parte_1 esponeva che in data 20/01/2023, revocava la prestazione CP_1 economica per assegno ordinario invalidità, già in godimento;
che proponeva ricorso per accertamento del requisito sanitario, ATP, che dava esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
1 Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con sentenza depositata telamaticamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame è stata disposta nuova CTU, all'esito della quale è emersa la sussistenza del requisito sanitario. Il CTU ha valutato che il ricorrente, operaio metalmeccanico di 66 anni, ha svolto da sempre tale attività, e per la limitazioni presenti e anche per le certificazioni esibite relative all'anno 2024 ed al piano terapeutico per il diabete tipo II, risultava invalido con percentuale superiore ai 2/3 in occupazioni confacenti le personali attitudini. Ha, altresì, evidenziato che le patologie per le quali era già stato concesso il beneficio avevano caratteristiche cronico-degenerativo e, pertanto, era ipotizzabile una possibile stabilizzazione ma non un miglioramento, pertanto la revoca non risultava giustificata. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili e, per tali ragioni, questo Giudice ritiene farla propria. Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dalla revoca. Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannato al CP_1 pagamento delle spese liquidate in dispositivo nella misura minima con riferimento al giudizio di ATP nonché del presente giudizio.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 22/04/2024 Parte_1 così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dalla revoca;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessivi €3.867 di cui €1.170 per il giudizio per ATP, oltre rimb.forf. 15%, IVA e CAP, con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU
Così deciso in Benevento il 16.07.2025 Il Giudice
2 (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
3
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1827 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in VIA SAN NICOLA, 96 82031 82031 AMOROSI presso lo studio dell'Avv.MASSIMO PEZZULLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 CP_1
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22/04/2024 Parte_1 esponeva che in data 20/01/2023, revocava la prestazione CP_1 economica per assegno ordinario invalidità, già in godimento;
che proponeva ricorso per accertamento del requisito sanitario, ATP, che dava esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
1 Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con sentenza depositata telamaticamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame è stata disposta nuova CTU, all'esito della quale è emersa la sussistenza del requisito sanitario. Il CTU ha valutato che il ricorrente, operaio metalmeccanico di 66 anni, ha svolto da sempre tale attività, e per la limitazioni presenti e anche per le certificazioni esibite relative all'anno 2024 ed al piano terapeutico per il diabete tipo II, risultava invalido con percentuale superiore ai 2/3 in occupazioni confacenti le personali attitudini. Ha, altresì, evidenziato che le patologie per le quali era già stato concesso il beneficio avevano caratteristiche cronico-degenerativo e, pertanto, era ipotizzabile una possibile stabilizzazione ma non un miglioramento, pertanto la revoca non risultava giustificata. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili e, per tali ragioni, questo Giudice ritiene farla propria. Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dalla revoca. Per il principio della soccombenza l' dev'essere condannato al CP_1 pagamento delle spese liquidate in dispositivo nella misura minima con riferimento al giudizio di ATP nonché del presente giudizio.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 22/04/2024 Parte_1 così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dalla revoca;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che liquida in complessivi €3.867 di cui €1.170 per il giudizio per ATP, oltre rimb.forf. 15%, IVA e CAP, con distrazione, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU
Così deciso in Benevento il 16.07.2025 Il Giudice
2 (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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