Sentenza 14 giugno 1972
Massime • 2
Nel caso di infortunio, seguito da morte, di persona che abbia stipulato un'Assicurazione sulla vita, se il terzo beneficiario e lo stesso soggetto titolare del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte dell'assicurato, si verifica un cumulo di diritti, derivanti da titoli diversi, ed e pertanto applicabile l'art 1916 cod civ il quale, al fine di evitare che in dipendenza di un evento produttivo di conseguenze dannose si cumulino a favore dello stesso soggetto piu diritti di credito, dispone che l'assicuratore, dopo aver versato l'indennizzo all'assicurato o al terzo beneficiario dell'Assicurazione, puo rivalersi contro il responsabile dell'infortunio surrogandosi nei diritti che sarebbero spettati all'assicurato o ai beneficiari. Se invece il beneficiario della somma assicurata e persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento dei danni,la surroga non avviene, per Mancanza di quel cumulo di diritti che l'art 1916 tende ad evitare. ( V 2595'66, mass n 324999; 2336'66, mass n 324552).*
Ai fini dell'art 1916 cod civ, nella surroga a favore dell'assicuratore rientrano anche i danni morali, i quali, pur traendo fonte e giustificazione da elementi diversi da quelli che integrano il danno patrimoniale, costituiscono pur sempre una componente del risarcimento. Conseguentemente, quando l'intero importo del danno e coperto dall'Assicurazione, non e possibile distinguere fra le varie componenti del danno e del risarcimento, allo scopo di una limitazione riduttiva del contenuto della surroga.*
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1972, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1972 |
Testo completo
Nel caso di infortunio, seguito da morte, di persona che abbia stipulato un'Assicurazione sulla vita, se il terzo beneficiario e lo stesso soggetto titolare del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte dell'assicurato, si verifica un cumulo di diritti, derivanti da titoli diversi, ed e pertanto applicabile l'art 1916 cod civ il quale, al fine di evitare che in dipendenza di un evento produttivo di conseguenze dannose si cumulino a favore dello stesso soggetto piu diritti di credito, dispone che l'assicuratore, dopo aver versato l'indennizzo all'assicurato o al terzo beneficiario dell'Assicurazione, puo rivalersi contro il responsabile dell'infortunio surrogandosi nei diritti che sarebbero spettati all'assicurato o ai beneficiari. Se invece il beneficiario della somma assicurata e persona diversa dal titolare del diritto al risarcimento dei danni,la surroga non avviene, per Mancanza di quel cumulo di diritti che l'art 1916 tende ad evitare. ( V 2595'66, mass n 324999; 2336'66, mass n 324552).*