Articolo 169 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 155Articolo 154
Versione
24 ottobre 1989
Art. 169
(Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione)
1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione e' fatta menzione negli avvisi.
2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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