Decreto cautelare 14 settembre 2021
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 11560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11560 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08709/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8709 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento comunicato in data 14.05.2021 a mezzo posta elettronica certificata, con il quale la Presidente di commissione del Ministero Giustizia presso la Procura Generale di Roma ha respinto la richiesta formulata dal ricorrente in data 11.05.2021 di poter rifare la prova orale per il corretto espletamento del concorso pubblico per il reclutamento di n. 2700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere Esperto da inquadrare nell‟Area funzionale seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, bando indetto con Decreto del 11 Dicembre 2020, al fine di concorrere alla formazione della relativa graduatoria di idonei e vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Napoli per n. 308 posti, ricorrendo un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 6 giugno 2025, il Presidente Aurora Lento e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 9 luglio 2021 e depositato l’8 settembre successivo, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento, comunicato il 14 maggio 2021, con cui la Presidente di commissione del Ministero della giustizia presso la Procura Generale di Roma ha respinto la richiesta di ripetizione della prova orale del concorso pubblico per il reclutamento di n. 2700 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, profilo cancelliere esperto, bandito con decreto dell’11 dicembre 2020.
Ha dedotto il seguente motivo:
Violazione: del principio di uguaglianza; del principio di parità di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1, della Costituzione; dei principi meritocratici di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, comma 1, della Costituzione; dei principi fondamentali di ragionevolezza, imparzialità e buon
andamento (artt. 3 e 97 cost.); del D.M. 31 del 20 settembre 2011, recante «criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno». Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento a: ingiustizia e illogicità manifeste, arbitrarietà, apoditticità, perplessità, sviamento, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Per il Ministero della giustizia si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 5345 del 7 ottobre 2021, l’istanza cautelare è stata rigettata
All’udienza del 6 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
Come rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. nel verbale di udienza il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto parte ricorrente non ha impugnato la graduatoria finale approvata con provvedimento prot. n. 11675.ID del 16 settembre 2021 e non può trarre nessuna utilità dall’annullamento dell’impugnato provvedimento di mancata ammissione alle prove.
Per completezza va rilevato che il ricorso è anche infondato nel merito per le ragioni indicate nell’ordinanza cautelare di seguito riportate: “ Considerato che la domanda cautelare non è assistita da sufficiente fumus boni iuris, avuto riguardo al contenuto del verbale, redatto il 10 maggio 2021 e sottoscritto anche dal ricorrente, da cui si evince che la commissione di concorso non ha disposto la sospensione della prova orale in ragione di un evento improvviso che non ne ha consentito la prosecuzione ma che lo stesso candidato ha deciso spontaneamente di ritirarsi dall’esame, specificando “per un malore”; Rilevato, in proposito, che la decisione dell’amministrazione di non consentire al ricorrente la ripetizione della prova orale appare rispettosa dei principi di imparzialità e di tutela della par condicio tra i candidati ”.
Nelle ragioni della definizione in rito il Collegio ravvisa opportuni motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO