Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2025, proposto da:
Immobiliare Le Perle & C. S.a.s. di Pietta Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Toscolano Maderno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Roma, via Alberico II, 33 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DR AN, ON LI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto serbato dal Comune di Toscolano Maderno sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 23 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Toscolano Maderno;
Vista la memoria di data 3 novembre 2025 depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa RA MA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7 luglio 2025 e depositato in data 14 luglio 2025, la ricorrente espone di aver presentato, in data 23 maggio 2025, istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241 del 1990.
2. In particolare, con tale istanza era stato richiesto di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa al procedimento di adozione e approvazione del piano attuativo dell’Ambito di trasformazione n. 1, Area 1 località Montemaderno.
A questo proposito, infatti, veniva rilevato come nell’area limitrofa a quella di proprietà della ricorrente fosse in corso l’esecuzione di lavori.
Pertanto, veniva chiesta l’ostensione di tutta la documentazione amministrativa che “ detti lavori aveva autorizzato, a cominciare dalla domanda presentata dai proprietari……sino al provvedimento di giunta e/o consiglio di adozione – approvazione del piano attuativo ”.
3. L’istanza era motivata dalla sussistenza di esigenze difensive
La documentazione oggetto dell’istanza doveva ritenersi rilevante in relazione ad un giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, promosso per la riforma di una sentenza del TAR.
4. Il giudizio in questione era stato instaurato al fine di dimostrare che i proprietari dell’area limitrofa a quella della ricorrente avevano ottenuto l’approvazione del piano di attuazione con istanza identica a quella a suo tempo presentata anche dalla stessa.
Quest’ultima, dal giudice di primo grado, era stata erroneamente qualificata come mera istanza di conformazione e non di attuazione.
5. Sull’istanza di accesso agli atti si era formato il silenzio rigetto.
6. La ricorrente chiedeva ne fosse dichiarata l’illegittimità, con conseguente ordine al Comune resistente di consentire l’accesso agli atti richiesti.
7. Il Comune, inizialmente costituitosi con atto di costituzione meramente formale, in vista della camera di consiglio del 6 novembre 2025, ha depositato documenti e memoria.
8. A propria volta parte ricorrente, in data 3 novembre 2025, ha depositato memoria nella quale ha dichiarato che “ Il Comune ha depositato in giudizio la documentazione richiesta ”.
Ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
9. Il Comune, a propria volta, ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, rimettendosi alla decisione del Collegio anche per ciò che concerne le spese.
10. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
11. Alla luce di quanto sopra e, in particolare, della dichiarazione della ricorrente di ritenere cessata la materia del contendere, essendo intervenuta in giudizio l’ostensione dei documenti richiesti, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
12. Può, altresì, essere disposta la compensazione delle spese di lite, attesa la indicazione della stessa parte ricorrente sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU ED, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MA | AU ED |
IL SEGRETARIO