TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. CC SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5116 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. IRENE Parte_1 C.F._1
MOTTOLA;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIUSEPPE MAZZOTTA;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLI;
- Appellate -
GGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 577/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Velletri il 24/02/2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso la cartella di pagamento n. 09720190172160390000, recante sanzioni per violazioni al codice della strada (verbali n. 14140095693 e n. 14140098238).
L'appellante censura la decisione di primo grado lamentando: (i) l'errata valutazione circa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da lui sollevata, sostenendo che la cartella avrebbe dovuto essere emessa nei confronti della società proprietaria del veicolo Parte_2
, di cui egli è legale rappresentante, anziché nei suoi confronti in proprio;
(ii) l'errata
[...] valutazione sulla validità della notifica dei verbali presupposti, deducendo la nullità della procedura ex art. 143 c.p.c. per errata indicazione dell'indirizzo.
1.1. L' ha eccepito preliminarmente la tardività dell'appello Controparte_3
e ha proposto appello incidentale volto a far dichiarare la tardività e inammissibilità
Pag. 1 di 6 dell'originaria opposizione di primo grado per errata scelta del rito (introdotto con citazione anziché ricorso) e conseguente tardiva iscrizione a ruolo.
1.2. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ribadito la regolarità CP_2 della procedura di notificazione dei verbali.
1.3. All'udienza del 26/11/2025 all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
2. Preliminarmente devono essere affrontati l'eccezione di tardività dell'appello e l'appello incidentale proposto dall' , che per la loro connessione Controparte_3 possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. In punto di qualificazione giuridica dell'azione con cui si contesta la riscossione delle somme dovute a titolo di violazione del codice della strada, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito, con la sentenza n. 22080/2017, che la notificazione tempestiva, ai sensi dell'art. 201 c.d.s., del verbale di accertamento «attiene alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del “titolo esecutivo”, piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione»; che «il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale» ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, sia che la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale abbia impedito del tutto la conoscenza della contestazione, sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato;
che poiché la notificazione tempestiva attiene al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (determinandosi, in difetto, la sua estinzione ai sensi dell'art. 201, comma 5, c.d.s.), questa rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento di cui all'art. 7; che quindi «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011»; tuttavia, «restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.», in particolare quando l'opponente deduca «la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981
(quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto
Pag. 2 di 6 estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.»; qualora, infine, l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo, ci si troverà di fronte a un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e quindi nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale.
In definitiva, se l'opponente lamenta che il verbale di accertamento non costituisce valido titolo esecutivo, l'azione deve essere promossa ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e, se proposta in forme diverse, in tal senso qualificata;
se intende far valere la prescrizione del diritto a riscuotere gli importi determinati a titolo di sanzione, deve agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non incontra limiti di tempo;
se intende dedurre la nullità derivata di un atto del procedimento di riscossione per la mancata notifica di uno degli atti presupposti dovrà agire ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2.2. Nel caso in esame l'opponente, pur avendo impropriamente richiamato la norma di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, che riguarda unicamente le sanzioni amministrative per violazioni delle norme tributaria, e pur avendo fatto riferimento, altrettanto impropriamente, alla prescrizione del credito, in fatto ha lamentato a fondamento dell'opposizione l'omessa notifica dei verbali di accertamento entro i novanta giorni dalla violazione previsti dalla legge, con conseguente «assoluta carenza di titolo esecutivo» (così nell'atto introduttivo).
Nell'atto di appello, del resto, la sentenza di primo grado viene censurata proprio per avere il primo giudice omesso di considerare che «la notifica dei verbali per violazione al CdS debba essere eseguita nei 90gg successivi alla suo [così nel testo, ndr] accertamento siccome previsto dall'art. 201 codice della strada».
La domanda deve quindi essere qualificata, alla luce dei principi sopra riportati, come opposizione alla cartella di pagamento con funzione recuperatoria (in senso lato) assoggettata, pertanto, al rito e ai termini di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
2.3. L'opposizione doveva quindi essere introdotta con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla notifica, anziché con atto di citazione. Tuttavia, al riguardo la giurisprudenza ha affermato che «Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla
Pag. 3 di 6 parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo
"pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione». (Cass. Sez. U., 12/01/2022, n. 758, che nella specie, ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).
La cartella di pagamento oggetto del presente procedimento è stata notificata il 26 febbraio
2020 e l'atto di citazione è stato notificato il 27 marzo 2020, e dunque entro il termine di trenta giorni previsto dall'art.
7. L'opposizione, erroneamente introdotta con atto di citazione,
è quindi ciò nonostante tempestiva, indipendentemente dalla data di iscrizione a ruolo del processo.
2.4. Alle stesse conclusioni deve giungersi quanto alla tempestività dell'appello, sia pure per ragioni differenti.
Il principio di ultrattività del rito, infatti, «comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez. 1,
06/11/2019, n. 28519, Rv. 655778 - 01).
Nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato trattato secondo il rito ordinario, dal momento che è stato introdotto con atto di citazione, non è stato ordinato il mutamento del rito e la causa è stata decisa con sentenza depositata a distanza di tempo, anziché mediante lettura del dispositivo. Anche l'appello, quindi, deve seguire le stesse forme e quindi ritualmente lo ha introdotto con atto di citazione. Parte_1
Ciò posto, la sentenza di primo grado, non notificata, è stata pubblicata il 24/02/2022 e l'atto di citazione è stato notificato il 13/08/2022, e dunque entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; l'impugnazione è quindi tempestiva.
3. Nel merito, l'appello deve essere accolto in quanto è fondato il secondo motivo di appello, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Pag. 4 di 6 3.1. In particolare, l'appellante contesta la validità delle notifiche dei verbali di accertamento presupposti, eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sostenendo che l'indirizzo fosse errato ER ("snc", cioè “senza numero civico”, anziché ) e che il messo non abbia compiuto le dovute ricerche.
Dall'esame delle relate di notifica prodotte in giudizio da si evince che il CP_2 messo notificatore si è recato per due volte, il 14 maggio 2015 e il 1° ottobre 2015, presso l'indirizzo di residenza anagrafica del destinatario (Stradone Sant'Anastasio) e in quelle occasioni ha attestato di non aver rinvenuto il destinatario, l'assenza di nominativi sui citofoni e sulle cassette postali e l'impossibilità di reperire informazioni utili da vicini o portiere («sconosciuto su citofoni e cassette – i vicini sono assenti», si legge nelle relate di notifica dei verbali di accertamento).
Tali attestazioni, che fanno fede fino a querela di falso, attestano che il messo ha effettivamente individuato l'immobile corrispondente all'indirizzo di residenza anagrafica del destinatario corrispondente al numero civico risultante dal certificato anagrafico, dal momento che altrimenti non avrebbe dato atto del fatto che il nominativo non compariva su citofono e cassette, ma, al contrario, avrebbe indicato nella relata che il destinatario era sconosciuto per essere l'indirizzo indicato insufficiente a rintracciarlo.
Tuttavia, una volta appurato che non era possibile effettuare la notifica a mani proprie presso la casa di abitazione, il notificante avrebbe dovuto verificare la possibilità di consegnare gli atti nel luogo ove il destinatario «ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio», come previsto dall'art. 139, primo comma, c.p.c.; tanto più che dagli stessi verbali di accertamento risultava che questi era il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo, avente sede in via Flavio Domiziano n.
9. Prima di procedere CP_2 alla notifica con deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., quindi, sarebbe stato necessario effettuare ulteriori ricerche all'indirizzo ora indicato («È nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell'art. 143 cod. proc. civ., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario [...]»: Cass. Sez. 3, 10/05/2011, n. 10217, Rv. 618288 -
01).
La notifica dei verbali di accertamento è pertanto nulla.
Poiché quindi la notifica dei verbali di accertamento non è stata (ritualmente) eseguita entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 201 c.d.s., la pretesa sanzionatoria è estinta ai sensi del comma 5 della disposizione ora indicata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Pag. 5 di 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, infine, al rigetto del gravame proposto dall' consegue l'obbligo per l'appellante Controparte_3 incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in totale riforma della sentenza appellata, dichiara estinto l'obbligo dell'appellante di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e annulla la cartella di pagamento n. 09720190172160390000;
3) condanna e l' , in solido, al rimborso in CP_2 Controparte_3 favore di parte appellante delle spese del presente procedimento che liquida per il primo grado in 877 € per compenso di avvocato e per il secondo grado in 174 € per spese e
1.700 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 l
[...]
è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_3 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Velletri il 09/12/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
CC SS
Pag. 6 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. CC SS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5116 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. IRENE Parte_1 C.F._1
MOTTOLA;
- Appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIUSEPPE MAZZOTTA;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VALENTINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLI;
- Appellate -
GGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 577/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Velletri il 24/02/2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione da lui proposta avverso la cartella di pagamento n. 09720190172160390000, recante sanzioni per violazioni al codice della strada (verbali n. 14140095693 e n. 14140098238).
L'appellante censura la decisione di primo grado lamentando: (i) l'errata valutazione circa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da lui sollevata, sostenendo che la cartella avrebbe dovuto essere emessa nei confronti della società proprietaria del veicolo Parte_2
, di cui egli è legale rappresentante, anziché nei suoi confronti in proprio;
(ii) l'errata
[...] valutazione sulla validità della notifica dei verbali presupposti, deducendo la nullità della procedura ex art. 143 c.p.c. per errata indicazione dell'indirizzo.
1.1. L' ha eccepito preliminarmente la tardività dell'appello Controparte_3
e ha proposto appello incidentale volto a far dichiarare la tardività e inammissibilità
Pag. 1 di 6 dell'originaria opposizione di primo grado per errata scelta del rito (introdotto con citazione anziché ricorso) e conseguente tardiva iscrizione a ruolo.
1.2. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ribadito la regolarità CP_2 della procedura di notificazione dei verbali.
1.3. All'udienza del 26/11/2025 all'esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
2. Preliminarmente devono essere affrontati l'eccezione di tardività dell'appello e l'appello incidentale proposto dall' , che per la loro connessione Controparte_3 possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. In punto di qualificazione giuridica dell'azione con cui si contesta la riscossione delle somme dovute a titolo di violazione del codice della strada, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito, con la sentenza n. 22080/2017, che la notificazione tempestiva, ai sensi dell'art. 201 c.d.s., del verbale di accertamento «attiene alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del “titolo esecutivo”, piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione»; che «il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale» ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, sia che la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale abbia impedito del tutto la conoscenza della contestazione, sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato;
che poiché la notificazione tempestiva attiene al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (determinandosi, in difetto, la sua estinzione ai sensi dell'art. 201, comma 5, c.d.s.), questa rientra nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento di cui all'art. 7; che quindi «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011»; tuttavia, «restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.», in particolare quando l'opponente deduca «la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981
(quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto
Pag. 2 di 6 estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.»; qualora, infine, l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo, ci si troverà di fronte a un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e quindi nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale.
In definitiva, se l'opponente lamenta che il verbale di accertamento non costituisce valido titolo esecutivo, l'azione deve essere promossa ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e, se proposta in forme diverse, in tal senso qualificata;
se intende far valere la prescrizione del diritto a riscuotere gli importi determinati a titolo di sanzione, deve agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non incontra limiti di tempo;
se intende dedurre la nullità derivata di un atto del procedimento di riscossione per la mancata notifica di uno degli atti presupposti dovrà agire ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2.2. Nel caso in esame l'opponente, pur avendo impropriamente richiamato la norma di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, che riguarda unicamente le sanzioni amministrative per violazioni delle norme tributaria, e pur avendo fatto riferimento, altrettanto impropriamente, alla prescrizione del credito, in fatto ha lamentato a fondamento dell'opposizione l'omessa notifica dei verbali di accertamento entro i novanta giorni dalla violazione previsti dalla legge, con conseguente «assoluta carenza di titolo esecutivo» (così nell'atto introduttivo).
Nell'atto di appello, del resto, la sentenza di primo grado viene censurata proprio per avere il primo giudice omesso di considerare che «la notifica dei verbali per violazione al CdS debba essere eseguita nei 90gg successivi alla suo [così nel testo, ndr] accertamento siccome previsto dall'art. 201 codice della strada».
La domanda deve quindi essere qualificata, alla luce dei principi sopra riportati, come opposizione alla cartella di pagamento con funzione recuperatoria (in senso lato) assoggettata, pertanto, al rito e ai termini di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
2.3. L'opposizione doveva quindi essere introdotta con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla notifica, anziché con atto di citazione. Tuttavia, al riguardo la giurisprudenza ha affermato che «Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla
Pag. 3 di 6 parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo
"pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione». (Cass. Sez. U., 12/01/2022, n. 758, che nella specie, ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima).
La cartella di pagamento oggetto del presente procedimento è stata notificata il 26 febbraio
2020 e l'atto di citazione è stato notificato il 27 marzo 2020, e dunque entro il termine di trenta giorni previsto dall'art.
7. L'opposizione, erroneamente introdotta con atto di citazione,
è quindi ciò nonostante tempestiva, indipendentemente dalla data di iscrizione a ruolo del processo.
2.4. Alle stesse conclusioni deve giungersi quanto alla tempestività dell'appello, sia pure per ragioni differenti.
Il principio di ultrattività del rito, infatti, «comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez. 1,
06/11/2019, n. 28519, Rv. 655778 - 01).
Nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato trattato secondo il rito ordinario, dal momento che è stato introdotto con atto di citazione, non è stato ordinato il mutamento del rito e la causa è stata decisa con sentenza depositata a distanza di tempo, anziché mediante lettura del dispositivo. Anche l'appello, quindi, deve seguire le stesse forme e quindi ritualmente lo ha introdotto con atto di citazione. Parte_1
Ciò posto, la sentenza di primo grado, non notificata, è stata pubblicata il 24/02/2022 e l'atto di citazione è stato notificato il 13/08/2022, e dunque entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; l'impugnazione è quindi tempestiva.
3. Nel merito, l'appello deve essere accolto in quanto è fondato il secondo motivo di appello, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Pag. 4 di 6 3.1. In particolare, l'appellante contesta la validità delle notifiche dei verbali di accertamento presupposti, eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sostenendo che l'indirizzo fosse errato ER ("snc", cioè “senza numero civico”, anziché ) e che il messo non abbia compiuto le dovute ricerche.
Dall'esame delle relate di notifica prodotte in giudizio da si evince che il CP_2 messo notificatore si è recato per due volte, il 14 maggio 2015 e il 1° ottobre 2015, presso l'indirizzo di residenza anagrafica del destinatario (Stradone Sant'Anastasio) e in quelle occasioni ha attestato di non aver rinvenuto il destinatario, l'assenza di nominativi sui citofoni e sulle cassette postali e l'impossibilità di reperire informazioni utili da vicini o portiere («sconosciuto su citofoni e cassette – i vicini sono assenti», si legge nelle relate di notifica dei verbali di accertamento).
Tali attestazioni, che fanno fede fino a querela di falso, attestano che il messo ha effettivamente individuato l'immobile corrispondente all'indirizzo di residenza anagrafica del destinatario corrispondente al numero civico risultante dal certificato anagrafico, dal momento che altrimenti non avrebbe dato atto del fatto che il nominativo non compariva su citofono e cassette, ma, al contrario, avrebbe indicato nella relata che il destinatario era sconosciuto per essere l'indirizzo indicato insufficiente a rintracciarlo.
Tuttavia, una volta appurato che non era possibile effettuare la notifica a mani proprie presso la casa di abitazione, il notificante avrebbe dovuto verificare la possibilità di consegnare gli atti nel luogo ove il destinatario «ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio», come previsto dall'art. 139, primo comma, c.p.c.; tanto più che dagli stessi verbali di accertamento risultava che questi era il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo, avente sede in via Flavio Domiziano n.
9. Prima di procedere CP_2 alla notifica con deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., quindi, sarebbe stato necessario effettuare ulteriori ricerche all'indirizzo ora indicato («È nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell'art. 143 cod. proc. civ., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario [...]»: Cass. Sez. 3, 10/05/2011, n. 10217, Rv. 618288 -
01).
La notifica dei verbali di accertamento è pertanto nulla.
Poiché quindi la notifica dei verbali di accertamento non è stata (ritualmente) eseguita entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 201 c.d.s., la pretesa sanzionatoria è estinta ai sensi del comma 5 della disposizione ora indicata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Pag. 5 di 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, infine, al rigetto del gravame proposto dall' consegue l'obbligo per l'appellante Controparte_3 incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in totale riforma della sentenza appellata, dichiara estinto l'obbligo dell'appellante di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e annulla la cartella di pagamento n. 09720190172160390000;
3) condanna e l' , in solido, al rimborso in CP_2 Controparte_3 favore di parte appellante delle spese del presente procedimento che liquida per il primo grado in 877 € per compenso di avvocato e per il secondo grado in 174 € per spese e
1.700 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 l
[...]
è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_3 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Velletri il 09/12/2025
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
CC SS
Pag. 6 di 6