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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
FR CO Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 155 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
( c.f., p. IVA e iscrizione al R.I. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo MARCANTONI
appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
contro
, già , (c.f., p.i. ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Acronzio
appellata in riassunzione ex art. 392 c.p.c. OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1976 del 24 ottobre 2018, di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 31975/2023 pubblicata il 17 novembre 2023.
L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., è stata sostituita dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato;
con ordinanza resa in pari data la causa è stata trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate ed uniformandosi al principio di diritto
enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, così provvedere a seguito di rinvio:
• CONDANNARE la convenuta (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] dell'attrice della somma di Euro 92.819,66 Controparte_1
(Novantaduemilaottocentodiciannove/66), con gli interessi legali decorrenti dalla proposizione della domanda in primo grado;
• CONDANNARE la convenuta (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di
[...] lite di tutti i precedenti gradi del giudizio di merito, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.”
Conclusioni dell'appellata in riassunzione:
pag. 2/14 “Voglia l'On.le Corte di Appello rigettare, le domande proposte da CP_1
. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
[...]
Fatto e diritto
1. La con ricorso ritualmente notificato alla Controparte_1 Parte_1
proponeva dinanzi al Tribunale Civile di Macerata procedura di accertamento
[...] tecnico preventivo volta a verificare la sussistenza di gravi vizi derivanti da infiltrazioni meteoriche nel fabbricato, adibito ad uso di capannone industriale, realizzato ad opera della convenuta in virtù del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 21 novembre 1998.
Il Ctu nominato Geom. esperito l'incarico conferitogli in data 12 luglio Persona_1
2002, depositava relazione peritale con la quale accertava la sussistenza dei vizi infiltrativi lamentati, nonché la loro integrale riferibilità all'esecuzione dei lavori non corrispondente alle normali regole tecniche ed in particolare derivante da una non corretta posa in opera del manto di impermeabilizzazione, probabilmente aggravata dalla mancanza di qualità dei materiali utilizzati dalla ditta appaltatrice.
Accertava, inoltre, che stante la gravita dei difetti sussistenti e della loro estensione, ai fini dell'eliminazione dei vizi dell'opera fosse necessario procedere al rifacimento dell'intero manto di impermeabilizzazione prevedendo un costo totale dei lavori di ripristino di euro 142.577,04.
2. In seguito la società committente proponeva domanda di risarcimento del danno innanzi al Tribunale di Civitanova Marche, il quale dichiarava la domanda inammissibile in presenza, nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti, di una clausola compromissoria che devolveva ogni controversia relativa al contratto ad un collegio arbitrale.
Sicché in data 12.10.2010 la proponeva domanda di Controparte_1 risarcimento del danno, instaurando, in forza della clausola n. 10 del contratto di appalto, procedimento arbitrale con il quale chiedeva al Collegio di accertare e dichiarare la responsabilità della per i vizi e difetti dell'opera Parte_1
pag. 3/14 realizzata con la conseguente condanna al pagamento della complessiva somma di euro
143.168,86 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno.
2.1. Si costituiva in giudizio la contestando la legittimazione attiva Parte_1 della o l'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso in Controparte_1 capo alla stessa, la validità della consulenza tecnica preventiva - ritenendo la stessa nulla per vizi procedimentali che avevano determinato la violazione del principio del contraddittorio - e, comunque, le conclusioni cui era pervenuto il CTU sia per quanto atteneva alle cause delle infiltrazioni sia per quanto atteneva alla determinazione dei costi per la loro eliminazione, la sussistenza di propri inadempimenti contrattuali ed eccependo, in ogni caso, l'inammissibilità, la decadenza e la prescrizione sia dell'azione ex art. 1669 c.c. sia dell'azione ex artt. 1667 e 1668 c.c.
2.2. Con lodo pronunciato e sottoscritto in Teramo il 10 aprile 2013, il collegio arbitrale, disposta Ctu volta ad accertare la sussistenza e la quantificazione dei vizi lamentati, accoglieva parzialmente la domanda attorea, riconoscendo alla società il risarcimento dei danni subiti nella misura ridotta di euro Controparte_1
28.633,30.
In particolare, il collegio perveniva a tale quantificazione sulla base delle risultanze peritali nelle cui conclusioni il tecnico incaricato aveva dichiarato di ritenere risarcibile il minore importo di euro 28.633,30, derivante dalla somma delle fatture emesse dalla ditta per le operazioni di impermeabilizzazione della guaina, eseguite dalla CP_4 società nelle more del giudizio al fine di tamponare i difetti e le carenze costruttive dell'immobile, ovvero all'importo sostenuto dall'attrice per le riparazioni dei danni subiti.
3. Avverso il suddetto lodo proponeva impugnazione la Controparte_1 eccependo la nullità dello stesso per violazione delle norme di diritto di cui agli artt.
1223, 2697 e 2056 c.c., nonché dell'art. 1669 c.c., oltre che la violazione dell'art. 1668
c.c.
pag. 4/14 In buona sostanza, con il proprio atto di impugnazione, la società appellante deduceva che il collegio arbitrale avrebbe limitato, in violazione dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno alle sole spese sostenute per le riparazioni medio tempore dalla società eseguite, le quali, tuttavia, come anche riscontrato dall'espletata CTU che aveva accertato la persistenza di infiltrazioni, non erano da considerarsi risolutive dei vizi dell'opera.
Sosteneva, pertanto, che il collegio arbitrale, in esatta applicazione delle norme relative al risarcimento del danno, avrebbe dovuto riconoscere il diritto di essa committente all'eliminazione di tutti i vizi e difetti a spese dell'appaltatrice.
In particolare, la società appellante deduceva l'erroneità del lodo laddove non aveva fatto proprie le risultanze quantitative contenute nella relazione peritale disposta a chiarimenti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si determinava il costo delle opere di rifacimento del manto impermeabile, attenendosi, invece, strettamente alla prima consulenza tecnica e riconoscendo a titolo di risarcimento del danno una somma che non corrispondeva alle spese necessarie alla totale eliminazione di vizi e che non era quindi idonea a reintegrare la parte danneggiata del pregiudizio subito.
Eccepiva altresì la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il lodo aveva dichiarato che “In ogni caso la prova di aver sostenuto spese ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle rendicontate, spettava alla società ricorrente la quale ultima, non ha fornito e neppure dedotto alcuna prova a riguardo”, facendo rilevare come, in virtù delle norme relative al riparto dell'onere della prova, era suo onere dimostrare l'inadempimento contrattuale della in relazione all'esistenza di vizi e difetti denunciati ossia Parte_1 all'esistenza delle infiltrazioni dal tetto, mentre incombeva sulla Parte_1
l'onere di dimostrare di non essere obbligata al pagamento delle somme necessarie per eliminare tali vizi e difetti nella misura quantificata dai C.T.U.
Deduceva, poi, anche la violazione degli art. 1668 e 1669 c.c. per non aver riconosciuto il rimborso di tutti i danni derivanti dai vizi e difformità dell'opera così come pag. 5/14 quantificati in sede di A.t.p. nell'importo o di euro 143.168,86 o nella minor somma indicata dal Ctu nella relazione disposta a chiarimenti di euro 118.855,05.
3.1. Si costituiva in giudizio la società appaltatrice, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per doversi quest'ultimo qualificare come irrituale e, nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame.
3.2. Con sentenza n. 1976/2018 pubblicata il 24 ottobre 2018, la Corte di appello di
L'Aquila, ritenendo preliminarmente che nel caso di specie si trattasse di un arbitrato rituale, rigettava l'appello nel merito.
La Corte riteneva che il lodo arbitrale, facendo proprie le conclusioni del nominato c.t.u., avesse correttamente condannato l'appellata al pagamento della somma corrispondente all'importo esborsato per le spese già sostenute dall'appellante al fine di procedere alle riparazioni dei difetti del fabbricato, considerando, dunque, tali interventi e le relative spese esaustive dei danni subiti e le stesse riparazioni eseguite sufficienti ad eliminare i vizi dell'opera come riscontrati.
Nello specifico, la Corte riteneva che tale ragionamento non risultasse in contrasto con gli artt. 1223 e 2056 c.c., né con la disciplina sull'onere probatorio, in quanto qualsiasi ulteriore danno rispetto a quello accertato dal c.t.u. e dallo stesso quantificato doveva essere provato dalla richiedente, quindi dalla parte appellante.
Disattendeva inoltre la Corte sia l'eccepita violazione dell'art. 1668 c.c. ritenendo corretta la determinazione delle spese sostenute per l'eliminazione dei vizi, sia la violazione dell'art. 1669 c.c., ritenendo che il lodo arbitrale correttamente si fosse limitato – nel rispetto di tale norma – a stabilire e garantire il risarcimento consistente solo nelle spese necessarie ad ovviare ai vizi e ai difetti dell'opera, fatta salva – come già precisato – la prova di danni ulteriori non riscontrati all'esito della svolta c.t.u.
Sulla base di tali argomentazioni rigettava l'appello proposto confermando il risarcimento del danno disposto con il lodo impugnato.
pag. 6/14 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per Cassazione la deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, Controparte_1
n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1668, 1669 e 2697 c.c.
La ricorrente, odierna appellante in riassunzione, sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento del danno, a carico dell'allora in misura corrispondente alla situazione economica in Controparte_3 cui essa ricorrente si sarebbe venuta a trovare se il contratto fosse stato esattamente adempiuto.
Deduceva che nella determinazione del danno risarcibile la Corte territoriale e il lodo arbitrale non avevano tenuto conto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a proprio carico, delle risultanze emergenti dalla relazione dell'ATP, acquisita nel giudizio arbitrale e su cui si era basata anche la c.t.u. successivamente espletata.
Per tali ragioni, l'allora ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza emessa con condanna della resistente appaltatrice al rimborso della somma indicata dal c.t.u. per l'eliminazione definitiva della causa delle infiltrazioni meteoriche, così come specificato nel “quantum” nel computo metrico “costi-riparazioni” di cui all'allegato
“B” della relazione depositata a chiarimenti dal c.t.u., ossia per l'importo di euro
92.819,66, ritenuto dal consulente necessario per la rimozione del manto di copertura impermeabile, per il suo rifacimento e per la successiva tinteggiatura dello stesso.
3.1. Si costituiva nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione la con Controparte_5 controricorso notificato in data 03.06.2019, chiedendo la declaratoria di inammissibilità
o il rigetto nel merito del ricorso proposto.
4. Con l'ordinanza n. 31975/2023 pubblicata il 17.11.2023 la Suprema Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso presentato ritenendo fondato il motivo proposto con cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso e rinvio prosecutorio alla
Corte di Appello.
Ha rilevato la Corte, in tema di risarcimento dei danni riconducibili all'azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., che essi devono essere comprensivi – avuto pag. 7/14 riguardo al combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. – non solo delle spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati, come, nella specie, quelli relativi alla sola impermeabilizzazione provvisoria della guaina, ma anche di quelle che consentano il risarcimento dell'intero pregiudizio subìto mediante l'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati, ritenendo che nel caso de quo fosse necessario, a tal fine, il rifacimento integrale del manto di copertura, così da garantire il pieno e stabile godimento del capannone industriale oggetto del contratto di appalto e, quindi, la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate.
Ha pertanto accolto il ricorso esprimendo il seguente principio di diritto: “la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi (cfr. Cass. n. 4161/2015), onde, nel caso in cui le spese sostenute dal committente per il suo intervento riparatorio non abbiano consentito la suddetta eliminazione con superamento definitivo del pregiudizio lamentato, l'appaltatore è tenuto a sopportare l'intero peso economico che sia idoneo a garantire il risultato preventivamente concordato con l'esatta esecuzione del contratto di appalto e, quindi, con riferimento alla fattispecie, con la costruzione del capannone a regola d'arte (v. Cass. n. 19103/2012), ovvero rispettando i necessari criteri edilizi in modo tale da evitare la propagazione nel tempo di fenomeni infiltrativi e, quindi, con interventi definitivamente risolutivi della causa e non con l'apporto di misure
“tampone” inidonee a garantire tale risultato”.
Ha inoltre accertato la Suprema Corte, nel caso in esame, la violazione dell'art. 2967
c.c. chiarendo che: “avuto riguardo all'onere della prova dei maggiori danni assunti come subiti dalla committente, non essendo sufficienti gli interventi meramente riparatori dalla stessa eseguiti con la mera impermeabilizzazione della guaina, deve evidenziarsi che la Corte di appello è incorsa nella denunciata violazione dell'art. 2697
pag. 8/14 c.c., dal momento che – proprio per la tipologia di azione instaurata – la ricorrente, a mezzo dell'esperito ATP svoltosi nell'immediatezza della rilevazione della situazione dannosa, aveva offerto il riscontro probatorio di quali fossero gli interventi necessari, oltre che all'eliminazione provvisoria dei danni immediatamente percepiti, ed idonei al ripristino integrale del manto di copertura del capannone (come struttura prefabbricata) onde consentire di ovviare in via definitiva ai vizi costruttivi e garantire la conformità del capannone stesso a quello oggetto del contratto, e, quindi, alla sua destinazione e al suo godimento pieno ed effettivo.
Del resto, lo stesso c.t.u. – che aveva espletato il suo mandato a distanza di circa dieci anni dall'accadimento dei fatti - aveva determinato il costo dei lavori necessari all'eliminazione permanente ed effettiva dei vizi riscontrati sulla base di una valutazione complessiva di euro 92.819,66, senza considerare la somma indicata di euro 28.633,30 per le spese già sostenute per l'esecuzione dei primi interventi atti, per quanto possibile, ad evitare, nell'immediato, la prosecuzione dei fenomeni infiltrativi, così rimanendo, in sostanza, confermato quanto già constatato e computato in sede di
ATP”.
La Corte ha, pertanto, cassato la decisione impugnata con rinvio all'intestata Corte anche per la determinazione delle spese del giudizio di Cassazione.
5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi all'intestata Corte dalla con richiesta di accoglimento delle domande già proposte nel Controparte_1 precedente giudizio di appello sulla base delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate ed uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, così provvedere a seguito di rinvio:
• CONDANNARE la convenuta (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] dell'attrice della somma di Euro 92.819,66 Controparte_1
pag. 9/14 (Novantaduemilaottocentodiciannove/66), con gli interessi legali decorrenti dalla proposizione della domanda in primo grado;
• CONDANNARE la convenuta (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
rifusione delle spese di lite di tutti i precedenti gradi del giudizio di merito, del
giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio”.
5.1 Si è costituita in giudizio, nel presente procedimento di rinvio, la Controparte_5 insistendo per il rigetto del gravame e delle domande ivi proposte.
5.2. L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350- bis e 281-sexies c.p.c., è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Motivi della decisione.
L'appello in riassunzione è fondato e deve trovare accoglimento.
6.1. Preso atto della cassazione con rinvio effettuata dalla Corte di legittimità e del principio di diritto dalla stessa espresso in materia di risarcimento del danno e onere probatorio, l'appello deve ritenersi fondato.
6.2 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla società appellata circa l'incensurabilità in sede di impugnazione del lodo arbitrale dell'erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisite durante il procedimento arbitrale, che a dire della società appellata, sarebbero precluse a questa Corte.
Deve invero precisarsi che ai sensi dell'art. 830 c.p.c., anche della disciplina previgente applicabile ratione temporis al caso de quo, qualora il lodo venga annullato a seguito del preventivo accertamento della violazione di norme di diritto, come nel caso di specie, la Corte decide la controversia nel merito risultando, pertanto, pienamente pag. 10/14 legittimo decidere nel merito la controversia, stante la violazione delle norme di diritto di cui agli art. 1223 e 2976 c.c. accertata dalla Suprema Corte.
6.3. Tanto chiarito, nel merito e in applicazione del principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione l'appello deve ritenersi fondato.
Posto che, come confermato dalla Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della prestazione oggetto del contratto di appalto, in virtù della corretta applicazione del combinato disposto di cui agli art. 1223 e 1668 c.c., deve essere integrale e privo di limitazioni garantendo il ripristino integrale del pregiudizio derivante da tutti i danni causati dall'inesatta esecuzione dell'opera realizzata, deve rilevarsi che nel caso di specie il riconoscimento delle mere spese sostenute per le riparazioni tampone effettuate dalla società non sia sufficiente a ripristinare e garantire il pieno e stabile godimento del capannone industriale oggetto del contratto di appalto.
Invero, dall'esame degli atti di causa deve ritenersi assolto dalla società appellante l'onere probatorio circa la persistenza dei difetti dell'immobile, risultando, infatti, dal materiale probatorio offerto che gli interventi riparatori effettuati per il costo complessivi di euro 28.633,30 non siano stati esaustivi e sufficienti a garantire l'eliminazione integrale dei vizi e del conseguente pregiudizio subito. Infatti, sia l'Atp svolto nell'immediatezza dei fatti ed acquisito nel procedimento arbitrale che la Ctu disposta in quest'ultimo procedimento hanno accertato che ai fini dell'integrale risarcimento del danno fosse necessario il rifacimento dell'intero manto impermeabile Con dell'immobile. L ha infatti riscontrato: “Stante la situazione del manto impermeabile nonché l'estensione e la diffusione delle infiltrazioni sulla quasi totalità della superficie della copertura piana del fabbricato funzionale appare inevitabile e, soprattutto, tecnicamente corretto procedere al rifacimento dell'intero manto impermeabilizzante”, determinandone il costo complessivo in euro 142.577,04.
Tale riscontro tecnico è stato, inoltre, debitamente confermato, seppur pervenendosi ad una più contenuta quantificazione dei costi, anche dalla Ctu svolta in sede arbitrale, la quale, invero, ha successivamente chiarito, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio arbitrale, di aver indicato la somma di euro 28.633,30 quali costi pag. 11/14 necessari solo come valutazione del danno sofferto nel periodo di riferimento
(01.09.2001-25.02.2002) tramite un accertamento svolto sulla base delle fatture relative alle lavorazioni già sostenute, avendo comunque anche successivamente a tali opere, constatato la persistenza di fenomeni infiltrativi e dunque la persistenza di vizi dell'opera.
Il Ctu, chiamato a chiarimenti (All. n. 2 del fascicolo dell'appellante in riassunzione -
Chiarimenti Ctu del 27.12.2012), ha quindi determinato il costo dei lavori necessari all'eliminazione permanente ed effettiva dei vizi riscontrati sulla base di una valutazione complessiva di euro 92.819,66.
A tal fine, con procedimento immune da vizi metodologici, il consulente ha provveduto
“…. a quantificare il costo per la rimozione e smaltimento dei teli e del materassino sottostante con sostituzione dei detti teli, non sulla base delle fatture allegate bensì sulla scorta dei prezzi attuali tenendo a riferimento le obbligazioni contrattuali ripassate tra la e la (non potendosi Controparte_1 Controparte_3 richiedere all'esecutore lavorazioni o danni ulteriori rispetto alle lavorazioni cui lo stesso era contrattualmente obbligato).
Pertanto, oltre alla tinteggiatura gia precedentemente valutata (sulla base delle quantità riscontrate all'epoca dal precedente CTU e con i prezzi attuali), le ulteriori categorie dei lavori da prevedersi sono le seguenti:
1) Rimozione e smaltimento guaina impermeabile e materassino isolante;
mq. 2.741,60
2) Fornitura e posa in opera di guaina impermeabile doppio strato;
mq. 2.741,60
La valutazione complessiva viene riportata in maniera analitica negli allegati “A” e
“B” a
cui si rimanda riportando qui per comodità solo l'importo complessivo:
Lavori € 90.116,17
pag. 12/14 Oneri per la sicurezza € 2.703,49
Totale € 92.819,66
A fronte dell'importo determinato sulla base delle fatture rendicontate e delle
tinteggiature preventivate nella somma complessiva pari a € 28.633,30”.
In altri termini, dalle esame degli atti di causa, risulta accertato che ai fini dell'eliminazione integrale dei vizi dell'opera, e dunque ai fini dell'integrale risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento della ditta appaltatrice, è necessario provvedere – con l'esborso delle spese complessive necessarie da parte della
– al rifacimento dell'intera area del manto impermeabile, previa Controparte_3 rimozione di quello precedente affetto da vizi, non essendosi dimostrato sufficiente il mero intervento sulla guaina impermeabilizzante, con conseguente diritto della società appellante alla corresponsione dell'importo necessario per eseguire la suddetta opera quantificato in euro 92.819,66.
6. In conclusione, deve accogliersi l'appello in riassunzione e l'originaria domanda proposta dalla di risarcimento del danno derivante dall'inesatto Controparte_1 adempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti nei confronti dell'odierna
[...]
la quale deve essere condannata al pagamento, a tale titolo, in favore Controparte_5 dell'appellante, della somma di euro 92.819,66, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo, come richiesto.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio di appello nonché del ricorso per cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e pertanto devono essere poste a carico della società appellata stante la riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello in riassunzione, e in riforma del lodo impugnato condanna la
[...] al pagamento in favore della della somma di Controparte_5 Controparte_1
pag. 13/14 euro 92.819,66 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda di primo grado sino al soddisfo;
2) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della società Controparte_5 appellante in riassunzione che quantifica:
- quanto al giudizio di secondo grado in euro 9.515,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- quanto al procedimento di legittimità in euro 5.177,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- quanto al presente procedimento di rinvio in euro 9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 ottobre 2025
La Presidente est.
FR CO
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
FR CO Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 155 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
( c.f., p. IVA e iscrizione al R.I. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo MARCANTONI
appellante in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
contro
, già , (c.f., p.i. ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Acronzio
appellata in riassunzione ex art. 392 c.p.c. OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 1976 del 24 ottobre 2018, di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 31975/2023 pubblicata il 17 novembre 2023.
L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., è stata sostituita dalla trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato;
con ordinanza resa in pari data la causa è stata trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate ed uniformandosi al principio di diritto
enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, così provvedere a seguito di rinvio:
• CONDANNARE la convenuta (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] dell'attrice della somma di Euro 92.819,66 Controparte_1
(Novantaduemilaottocentodiciannove/66), con gli interessi legali decorrenti dalla proposizione della domanda in primo grado;
• CONDANNARE la convenuta (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di
[...] lite di tutti i precedenti gradi del giudizio di merito, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.”
Conclusioni dell'appellata in riassunzione:
pag. 2/14 “Voglia l'On.le Corte di Appello rigettare, le domande proposte da CP_1
. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
[...]
Fatto e diritto
1. La con ricorso ritualmente notificato alla Controparte_1 Parte_1
proponeva dinanzi al Tribunale Civile di Macerata procedura di accertamento
[...] tecnico preventivo volta a verificare la sussistenza di gravi vizi derivanti da infiltrazioni meteoriche nel fabbricato, adibito ad uso di capannone industriale, realizzato ad opera della convenuta in virtù del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 21 novembre 1998.
Il Ctu nominato Geom. esperito l'incarico conferitogli in data 12 luglio Persona_1
2002, depositava relazione peritale con la quale accertava la sussistenza dei vizi infiltrativi lamentati, nonché la loro integrale riferibilità all'esecuzione dei lavori non corrispondente alle normali regole tecniche ed in particolare derivante da una non corretta posa in opera del manto di impermeabilizzazione, probabilmente aggravata dalla mancanza di qualità dei materiali utilizzati dalla ditta appaltatrice.
Accertava, inoltre, che stante la gravita dei difetti sussistenti e della loro estensione, ai fini dell'eliminazione dei vizi dell'opera fosse necessario procedere al rifacimento dell'intero manto di impermeabilizzazione prevedendo un costo totale dei lavori di ripristino di euro 142.577,04.
2. In seguito la società committente proponeva domanda di risarcimento del danno innanzi al Tribunale di Civitanova Marche, il quale dichiarava la domanda inammissibile in presenza, nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti, di una clausola compromissoria che devolveva ogni controversia relativa al contratto ad un collegio arbitrale.
Sicché in data 12.10.2010 la proponeva domanda di Controparte_1 risarcimento del danno, instaurando, in forza della clausola n. 10 del contratto di appalto, procedimento arbitrale con il quale chiedeva al Collegio di accertare e dichiarare la responsabilità della per i vizi e difetti dell'opera Parte_1
pag. 3/14 realizzata con la conseguente condanna al pagamento della complessiva somma di euro
143.168,86 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno.
2.1. Si costituiva in giudizio la contestando la legittimazione attiva Parte_1 della o l'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso in Controparte_1 capo alla stessa, la validità della consulenza tecnica preventiva - ritenendo la stessa nulla per vizi procedimentali che avevano determinato la violazione del principio del contraddittorio - e, comunque, le conclusioni cui era pervenuto il CTU sia per quanto atteneva alle cause delle infiltrazioni sia per quanto atteneva alla determinazione dei costi per la loro eliminazione, la sussistenza di propri inadempimenti contrattuali ed eccependo, in ogni caso, l'inammissibilità, la decadenza e la prescrizione sia dell'azione ex art. 1669 c.c. sia dell'azione ex artt. 1667 e 1668 c.c.
2.2. Con lodo pronunciato e sottoscritto in Teramo il 10 aprile 2013, il collegio arbitrale, disposta Ctu volta ad accertare la sussistenza e la quantificazione dei vizi lamentati, accoglieva parzialmente la domanda attorea, riconoscendo alla società il risarcimento dei danni subiti nella misura ridotta di euro Controparte_1
28.633,30.
In particolare, il collegio perveniva a tale quantificazione sulla base delle risultanze peritali nelle cui conclusioni il tecnico incaricato aveva dichiarato di ritenere risarcibile il minore importo di euro 28.633,30, derivante dalla somma delle fatture emesse dalla ditta per le operazioni di impermeabilizzazione della guaina, eseguite dalla CP_4 società nelle more del giudizio al fine di tamponare i difetti e le carenze costruttive dell'immobile, ovvero all'importo sostenuto dall'attrice per le riparazioni dei danni subiti.
3. Avverso il suddetto lodo proponeva impugnazione la Controparte_1 eccependo la nullità dello stesso per violazione delle norme di diritto di cui agli artt.
1223, 2697 e 2056 c.c., nonché dell'art. 1669 c.c., oltre che la violazione dell'art. 1668
c.c.
pag. 4/14 In buona sostanza, con il proprio atto di impugnazione, la società appellante deduceva che il collegio arbitrale avrebbe limitato, in violazione dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno alle sole spese sostenute per le riparazioni medio tempore dalla società eseguite, le quali, tuttavia, come anche riscontrato dall'espletata CTU che aveva accertato la persistenza di infiltrazioni, non erano da considerarsi risolutive dei vizi dell'opera.
Sosteneva, pertanto, che il collegio arbitrale, in esatta applicazione delle norme relative al risarcimento del danno, avrebbe dovuto riconoscere il diritto di essa committente all'eliminazione di tutti i vizi e difetti a spese dell'appaltatrice.
In particolare, la società appellante deduceva l'erroneità del lodo laddove non aveva fatto proprie le risultanze quantitative contenute nella relazione peritale disposta a chiarimenti della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si determinava il costo delle opere di rifacimento del manto impermeabile, attenendosi, invece, strettamente alla prima consulenza tecnica e riconoscendo a titolo di risarcimento del danno una somma che non corrispondeva alle spese necessarie alla totale eliminazione di vizi e che non era quindi idonea a reintegrare la parte danneggiata del pregiudizio subito.
Eccepiva altresì la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il lodo aveva dichiarato che “In ogni caso la prova di aver sostenuto spese ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle rendicontate, spettava alla società ricorrente la quale ultima, non ha fornito e neppure dedotto alcuna prova a riguardo”, facendo rilevare come, in virtù delle norme relative al riparto dell'onere della prova, era suo onere dimostrare l'inadempimento contrattuale della in relazione all'esistenza di vizi e difetti denunciati ossia Parte_1 all'esistenza delle infiltrazioni dal tetto, mentre incombeva sulla Parte_1
l'onere di dimostrare di non essere obbligata al pagamento delle somme necessarie per eliminare tali vizi e difetti nella misura quantificata dai C.T.U.
Deduceva, poi, anche la violazione degli art. 1668 e 1669 c.c. per non aver riconosciuto il rimborso di tutti i danni derivanti dai vizi e difformità dell'opera così come pag. 5/14 quantificati in sede di A.t.p. nell'importo o di euro 143.168,86 o nella minor somma indicata dal Ctu nella relazione disposta a chiarimenti di euro 118.855,05.
3.1. Si costituiva in giudizio la società appaltatrice, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per doversi quest'ultimo qualificare come irrituale e, nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame.
3.2. Con sentenza n. 1976/2018 pubblicata il 24 ottobre 2018, la Corte di appello di
L'Aquila, ritenendo preliminarmente che nel caso di specie si trattasse di un arbitrato rituale, rigettava l'appello nel merito.
La Corte riteneva che il lodo arbitrale, facendo proprie le conclusioni del nominato c.t.u., avesse correttamente condannato l'appellata al pagamento della somma corrispondente all'importo esborsato per le spese già sostenute dall'appellante al fine di procedere alle riparazioni dei difetti del fabbricato, considerando, dunque, tali interventi e le relative spese esaustive dei danni subiti e le stesse riparazioni eseguite sufficienti ad eliminare i vizi dell'opera come riscontrati.
Nello specifico, la Corte riteneva che tale ragionamento non risultasse in contrasto con gli artt. 1223 e 2056 c.c., né con la disciplina sull'onere probatorio, in quanto qualsiasi ulteriore danno rispetto a quello accertato dal c.t.u. e dallo stesso quantificato doveva essere provato dalla richiedente, quindi dalla parte appellante.
Disattendeva inoltre la Corte sia l'eccepita violazione dell'art. 1668 c.c. ritenendo corretta la determinazione delle spese sostenute per l'eliminazione dei vizi, sia la violazione dell'art. 1669 c.c., ritenendo che il lodo arbitrale correttamente si fosse limitato – nel rispetto di tale norma – a stabilire e garantire il risarcimento consistente solo nelle spese necessarie ad ovviare ai vizi e ai difetti dell'opera, fatta salva – come già precisato – la prova di danni ulteriori non riscontrati all'esito della svolta c.t.u.
Sulla base di tali argomentazioni rigettava l'appello proposto confermando il risarcimento del danno disposto con il lodo impugnato.
pag. 6/14 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per Cassazione la deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, Controparte_1
n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1668, 1669 e 2697 c.c.
La ricorrente, odierna appellante in riassunzione, sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento del danno, a carico dell'allora in misura corrispondente alla situazione economica in Controparte_3 cui essa ricorrente si sarebbe venuta a trovare se il contratto fosse stato esattamente adempiuto.
Deduceva che nella determinazione del danno risarcibile la Corte territoriale e il lodo arbitrale non avevano tenuto conto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio posto a proprio carico, delle risultanze emergenti dalla relazione dell'ATP, acquisita nel giudizio arbitrale e su cui si era basata anche la c.t.u. successivamente espletata.
Per tali ragioni, l'allora ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza emessa con condanna della resistente appaltatrice al rimborso della somma indicata dal c.t.u. per l'eliminazione definitiva della causa delle infiltrazioni meteoriche, così come specificato nel “quantum” nel computo metrico “costi-riparazioni” di cui all'allegato
“B” della relazione depositata a chiarimenti dal c.t.u., ossia per l'importo di euro
92.819,66, ritenuto dal consulente necessario per la rimozione del manto di copertura impermeabile, per il suo rifacimento e per la successiva tinteggiatura dello stesso.
3.1. Si costituiva nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione la con Controparte_5 controricorso notificato in data 03.06.2019, chiedendo la declaratoria di inammissibilità
o il rigetto nel merito del ricorso proposto.
4. Con l'ordinanza n. 31975/2023 pubblicata il 17.11.2023 la Suprema Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso presentato ritenendo fondato il motivo proposto con cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso e rinvio prosecutorio alla
Corte di Appello.
Ha rilevato la Corte, in tema di risarcimento dei danni riconducibili all'azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., che essi devono essere comprensivi – avuto pag. 7/14 riguardo al combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. – non solo delle spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati, come, nella specie, quelli relativi alla sola impermeabilizzazione provvisoria della guaina, ma anche di quelle che consentano il risarcimento dell'intero pregiudizio subìto mediante l'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati, ritenendo che nel caso de quo fosse necessario, a tal fine, il rifacimento integrale del manto di copertura, così da garantire il pieno e stabile godimento del capannone industriale oggetto del contratto di appalto e, quindi, la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate.
Ha pertanto accolto il ricorso esprimendo il seguente principio di diritto: “la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi (cfr. Cass. n. 4161/2015), onde, nel caso in cui le spese sostenute dal committente per il suo intervento riparatorio non abbiano consentito la suddetta eliminazione con superamento definitivo del pregiudizio lamentato, l'appaltatore è tenuto a sopportare l'intero peso economico che sia idoneo a garantire il risultato preventivamente concordato con l'esatta esecuzione del contratto di appalto e, quindi, con riferimento alla fattispecie, con la costruzione del capannone a regola d'arte (v. Cass. n. 19103/2012), ovvero rispettando i necessari criteri edilizi in modo tale da evitare la propagazione nel tempo di fenomeni infiltrativi e, quindi, con interventi definitivamente risolutivi della causa e non con l'apporto di misure
“tampone” inidonee a garantire tale risultato”.
Ha inoltre accertato la Suprema Corte, nel caso in esame, la violazione dell'art. 2967
c.c. chiarendo che: “avuto riguardo all'onere della prova dei maggiori danni assunti come subiti dalla committente, non essendo sufficienti gli interventi meramente riparatori dalla stessa eseguiti con la mera impermeabilizzazione della guaina, deve evidenziarsi che la Corte di appello è incorsa nella denunciata violazione dell'art. 2697
pag. 8/14 c.c., dal momento che – proprio per la tipologia di azione instaurata – la ricorrente, a mezzo dell'esperito ATP svoltosi nell'immediatezza della rilevazione della situazione dannosa, aveva offerto il riscontro probatorio di quali fossero gli interventi necessari, oltre che all'eliminazione provvisoria dei danni immediatamente percepiti, ed idonei al ripristino integrale del manto di copertura del capannone (come struttura prefabbricata) onde consentire di ovviare in via definitiva ai vizi costruttivi e garantire la conformità del capannone stesso a quello oggetto del contratto, e, quindi, alla sua destinazione e al suo godimento pieno ed effettivo.
Del resto, lo stesso c.t.u. – che aveva espletato il suo mandato a distanza di circa dieci anni dall'accadimento dei fatti - aveva determinato il costo dei lavori necessari all'eliminazione permanente ed effettiva dei vizi riscontrati sulla base di una valutazione complessiva di euro 92.819,66, senza considerare la somma indicata di euro 28.633,30 per le spese già sostenute per l'esecuzione dei primi interventi atti, per quanto possibile, ad evitare, nell'immediato, la prosecuzione dei fenomeni infiltrativi, così rimanendo, in sostanza, confermato quanto già constatato e computato in sede di
ATP”.
La Corte ha, pertanto, cassato la decisione impugnata con rinvio all'intestata Corte anche per la determinazione delle spese del giudizio di Cassazione.
5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dinanzi all'intestata Corte dalla con richiesta di accoglimento delle domande già proposte nel Controparte_1 precedente giudizio di appello sulla base delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate ed uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, così provvedere a seguito di rinvio:
• CONDANNARE la convenuta (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] dell'attrice della somma di Euro 92.819,66 Controparte_1
pag. 9/14 (Novantaduemilaottocentodiciannove/66), con gli interessi legali decorrenti dalla proposizione della domanda in primo grado;
• CONDANNARE la convenuta (già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
rifusione delle spese di lite di tutti i precedenti gradi del giudizio di merito, del
giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio”.
5.1 Si è costituita in giudizio, nel presente procedimento di rinvio, la Controparte_5 insistendo per il rigetto del gravame e delle domande ivi proposte.
5.2. L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350- bis e 281-sexies c.p.c., è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Motivi della decisione.
L'appello in riassunzione è fondato e deve trovare accoglimento.
6.1. Preso atto della cassazione con rinvio effettuata dalla Corte di legittimità e del principio di diritto dalla stessa espresso in materia di risarcimento del danno e onere probatorio, l'appello deve ritenersi fondato.
6.2 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla società appellata circa l'incensurabilità in sede di impugnazione del lodo arbitrale dell'erronea valutazione dei fatti e delle prove acquisite durante il procedimento arbitrale, che a dire della società appellata, sarebbero precluse a questa Corte.
Deve invero precisarsi che ai sensi dell'art. 830 c.p.c., anche della disciplina previgente applicabile ratione temporis al caso de quo, qualora il lodo venga annullato a seguito del preventivo accertamento della violazione di norme di diritto, come nel caso di specie, la Corte decide la controversia nel merito risultando, pertanto, pienamente pag. 10/14 legittimo decidere nel merito la controversia, stante la violazione delle norme di diritto di cui agli art. 1223 e 2976 c.c. accertata dalla Suprema Corte.
6.3. Tanto chiarito, nel merito e in applicazione del principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione l'appello deve ritenersi fondato.
Posto che, come confermato dalla Suprema Corte, il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della prestazione oggetto del contratto di appalto, in virtù della corretta applicazione del combinato disposto di cui agli art. 1223 e 1668 c.c., deve essere integrale e privo di limitazioni garantendo il ripristino integrale del pregiudizio derivante da tutti i danni causati dall'inesatta esecuzione dell'opera realizzata, deve rilevarsi che nel caso di specie il riconoscimento delle mere spese sostenute per le riparazioni tampone effettuate dalla società non sia sufficiente a ripristinare e garantire il pieno e stabile godimento del capannone industriale oggetto del contratto di appalto.
Invero, dall'esame degli atti di causa deve ritenersi assolto dalla società appellante l'onere probatorio circa la persistenza dei difetti dell'immobile, risultando, infatti, dal materiale probatorio offerto che gli interventi riparatori effettuati per il costo complessivi di euro 28.633,30 non siano stati esaustivi e sufficienti a garantire l'eliminazione integrale dei vizi e del conseguente pregiudizio subito. Infatti, sia l'Atp svolto nell'immediatezza dei fatti ed acquisito nel procedimento arbitrale che la Ctu disposta in quest'ultimo procedimento hanno accertato che ai fini dell'integrale risarcimento del danno fosse necessario il rifacimento dell'intero manto impermeabile Con dell'immobile. L ha infatti riscontrato: “Stante la situazione del manto impermeabile nonché l'estensione e la diffusione delle infiltrazioni sulla quasi totalità della superficie della copertura piana del fabbricato funzionale appare inevitabile e, soprattutto, tecnicamente corretto procedere al rifacimento dell'intero manto impermeabilizzante”, determinandone il costo complessivo in euro 142.577,04.
Tale riscontro tecnico è stato, inoltre, debitamente confermato, seppur pervenendosi ad una più contenuta quantificazione dei costi, anche dalla Ctu svolta in sede arbitrale, la quale, invero, ha successivamente chiarito, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio arbitrale, di aver indicato la somma di euro 28.633,30 quali costi pag. 11/14 necessari solo come valutazione del danno sofferto nel periodo di riferimento
(01.09.2001-25.02.2002) tramite un accertamento svolto sulla base delle fatture relative alle lavorazioni già sostenute, avendo comunque anche successivamente a tali opere, constatato la persistenza di fenomeni infiltrativi e dunque la persistenza di vizi dell'opera.
Il Ctu, chiamato a chiarimenti (All. n. 2 del fascicolo dell'appellante in riassunzione -
Chiarimenti Ctu del 27.12.2012), ha quindi determinato il costo dei lavori necessari all'eliminazione permanente ed effettiva dei vizi riscontrati sulla base di una valutazione complessiva di euro 92.819,66.
A tal fine, con procedimento immune da vizi metodologici, il consulente ha provveduto
“…. a quantificare il costo per la rimozione e smaltimento dei teli e del materassino sottostante con sostituzione dei detti teli, non sulla base delle fatture allegate bensì sulla scorta dei prezzi attuali tenendo a riferimento le obbligazioni contrattuali ripassate tra la e la (non potendosi Controparte_1 Controparte_3 richiedere all'esecutore lavorazioni o danni ulteriori rispetto alle lavorazioni cui lo stesso era contrattualmente obbligato).
Pertanto, oltre alla tinteggiatura gia precedentemente valutata (sulla base delle quantità riscontrate all'epoca dal precedente CTU e con i prezzi attuali), le ulteriori categorie dei lavori da prevedersi sono le seguenti:
1) Rimozione e smaltimento guaina impermeabile e materassino isolante;
mq. 2.741,60
2) Fornitura e posa in opera di guaina impermeabile doppio strato;
mq. 2.741,60
La valutazione complessiva viene riportata in maniera analitica negli allegati “A” e
“B” a
cui si rimanda riportando qui per comodità solo l'importo complessivo:
Lavori € 90.116,17
pag. 12/14 Oneri per la sicurezza € 2.703,49
Totale € 92.819,66
A fronte dell'importo determinato sulla base delle fatture rendicontate e delle
tinteggiature preventivate nella somma complessiva pari a € 28.633,30”.
In altri termini, dalle esame degli atti di causa, risulta accertato che ai fini dell'eliminazione integrale dei vizi dell'opera, e dunque ai fini dell'integrale risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento della ditta appaltatrice, è necessario provvedere – con l'esborso delle spese complessive necessarie da parte della
– al rifacimento dell'intera area del manto impermeabile, previa Controparte_3 rimozione di quello precedente affetto da vizi, non essendosi dimostrato sufficiente il mero intervento sulla guaina impermeabilizzante, con conseguente diritto della società appellante alla corresponsione dell'importo necessario per eseguire la suddetta opera quantificato in euro 92.819,66.
6. In conclusione, deve accogliersi l'appello in riassunzione e l'originaria domanda proposta dalla di risarcimento del danno derivante dall'inesatto Controparte_1 adempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti nei confronti dell'odierna
[...]
la quale deve essere condannata al pagamento, a tale titolo, in favore Controparte_5 dell'appellante, della somma di euro 92.819,66, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al soddisfo, come richiesto.
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio di appello nonché del ricorso per cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e pertanto devono essere poste a carico della società appellata stante la riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello in riassunzione, e in riforma del lodo impugnato condanna la
[...] al pagamento in favore della della somma di Controparte_5 Controparte_1
pag. 13/14 euro 92.819,66 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda di primo grado sino al soddisfo;
2) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della società Controparte_5 appellante in riassunzione che quantifica:
- quanto al giudizio di secondo grado in euro 9.515,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- quanto al procedimento di legittimità in euro 5.177,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- quanto al presente procedimento di rinvio in euro 9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 ottobre 2025
La Presidente est.
FR CO
pag. 14/14