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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5297/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, emette la seguente SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. , brasiliano, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, Controparte_1 codice fiscale residente in [...]de Queirós, 112, Joinville/SC, Brasile, C.F._1
CAP 89221-360;
2. , brasiliana, nata il [...], in [...]/SP, Brasile, codice fiscale Controparte_2
, residente in [...]de Queirós, 112, Joinville/SC, Brasile, CAP 89221- C.F._2
360;
3. , brasiliano, nato il [...], in [...]/SP, Brasile, codice Parte_1 fiscale , in proprio e in qualità di genitore insieme a C.F._3 Persona_1
, brasiliana, nata il [...], in [...]/PR, Brasile, codice fiscale
[...]
, tutti residente in [...], 150, Londrina/PR, Brasile, CAP C.F._4
86047-720, del figlio minore: , brasiliano , nato il [...], in Parte_2
Londrina/PR, Brasile, codice fiscale , C.F._5
Rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato del Foro di Roma.
Contro 1 Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 CP_4 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.12.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_3
In data 18.12.2023 in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste dei ricorrenti.
In data 19.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 06.05.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 29.04.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
In data 02.05.2025 Il chiedeva ed otteneva dalla cancelleria la visibilità del fascicolo, CP_3 ma non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Con riguardo alla procedibilità, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato in diverse occasioni di prenotare un appuntamento al Consolato Generale D'Italia di Curitiba in Brasile utilizzando il servizio Prenot@mi.it senza però riuscire ad ottenere una data di convocazione a causa delle innumerevoli domande presentate.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
2 Ai fini dell'accertamento della procedibilità, si ritiene comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Pertanto,
l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti,
è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova della cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis: , figlio di e è cittadino italiano Persona_2 Persona_3 Per_4 in quanto nato a [...], attualmente Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD) il giorno
30 ottobre 1911, come dimostrato dall'estratto del certificato di nascita rilasciato dall'Arcidiocesi di
Gorizia. Poiché il comune di nascita era all'epoca parte dell'Impero Austro-Ungarico, i ricorrenti hanno altresì prodotto il certificato di sbarco rilasciato dalle Autorità brasiliane datato 12.06.2023, dimostrando così che egli era ancora residente a tale data, così come richiesto previsto dall'art. 1 della legge 379/2000.
Inoltre, i ricorrenti hanno prodotto certificato negativo di naturalizzazione fornendo così prova che l'avo, pur se emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
3 I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione, appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Il Giudice osserva che alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della l.555/1912 la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l'annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Alla luce delle superiori sentenze, e figlie Parte_3 Controparte_2 dell'avo/dante causa anche se donne e anche se coniugatesi entrambe con cittadini stranieri, Per_2 mantenevano la cittadinanza italiana , trasmettendola ai propri figli, odierni ricorrenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità
4 consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_3 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste in data 1 luglio 2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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