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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1862 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) Via Nicotera n. 86, presso lo studio legale associato e rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Antonio Larussa per delega a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLANTE CONTRO (GI (P.I. ), in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Corso Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA E
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
APPELLATO -CONTUMACE OGGETTO: Appello - sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(GI in persona del legale rappresentante p.t., per sentirla CP_2 Controparte_5 condannare al risarcimento dei danni al veicolo subiti in Lamezia Terme, Via del Mare, II° traversa, per responsabilità esclusiva del ciclomotore IM tg. DD68369, di proprietà di Controparte_6
e condotto da . Controparte_4
A fondamento della domanda l'attrice deduceva: che, in data 14.4.2010, l'autoveicolo Toyota Yaris tg. DP 087 YB di sua proprietà e da lui condotta, subiva il tamponamento dello scooter tg. DD68369 che, nell'effettuare una manovra di sorpasso, urtava contro l'autovettura Toyota che stava parcheggiando;
che, a causa della collisione con il veicolo del convenuto, l'autovettura Toyota Yaris riportava danni alla fiancata sinistra quantificati in € 3.000,00; chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta compagnia assicurativa. Si costituiva con apposita comparsa di risposta la (GI , in persona del CP_7 CP_8 legale rappresentante p.t., per eccepire la violazione degli artt. 149 e segg. C.d.A. avendo l'attore omesso di evocare in giudizio il proprietario del veicolo e litisconsorte necessario Controparte_6
e per eccepire, nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza del nesso causale tra i danni riportati e la generica dinamica del sinistro indicata sul CID nonchè l'incompatibilità rispetto ai punti d'urto dei due mezzi poiché il ciclomotore non riportava alcun danno sulla parte laterale destra della carena e con contestazione anche sul quantum;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite. Stante la richiesta attorea, il giudice di prime cure autorizzava la chiamata del terzo responsabile civile del sinistro che, tuttavia, rimaneva contumace;
espletata l'istruttoria e la Controparte_4 consulenza tecnica, con sentenza n. 712/2016 del 27.04.2016, depositata il 29.04.2016, rigettava la domanda attorea perché non provata e condannava al pagamento delle spese di Parte_1 lite. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la detta Parte_1 sentenza n. 712/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme adducendo il difetto di motivazione e l'erronea valutazione delle prove assunte e dei documenti prodotti, in particolare del documento di contestazione amichevole compilato e sottoscritto dalle parti, della prova per interpello che nell'ipotesi di assenza della parte deferita doveva rappresentare un elemento di valutazione favorevole all'accoglimento della domanda, nonché della relazione del CTU che aveva quantificato i danni in € 1.398,40 chiedendo la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta anche al pagamento delle spese di lite . Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva la violazione degli artt. Controparte_2
342 e 348 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello per cui insisteva nella conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti magistrati, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024 svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierno giudicante, in qualità di giudice d'appello, preliminarmente rileva la nullità della sentenza n. 712/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme emessa il 27.04.2016 e depositata il 29.04.2016 per violazione e falsa applicazione dell'art. 149 C.P.A. e dell'art. 102 c.p.c. stante la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del responsabile civile del sinistro. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la sola Parte_1
in forza della disciplina sul risarcimento diretto ex D.lgs. 209-2005 C.A.P. Controparte_9 art. 149, omettendo di citare il responsabile del sinistro proprietario del Controparte_6 ciclomotore IM tg. DD68369 assicurato dalla polizza n. Controparte_10
A882830/2010. Se, infatti, con l'ordinanza del 4.10.2011 era stata autorizzata la chiamata del litisconsorte facoltativo, conducente del motociclo , diversamente il litisconsorte necessario non era stato citato Controparte_4 in giudizio. È sfuggito che la responsabilità del conducente non proprietario per il sinistro stradale è di tipo oggettivo, vale a dire risponde se è provata la sua colpa e se non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
invece, il proprietario del veicolo è responsabile indirettamente, per il comportamento di un altro soggetto e può limitare la propria responsabilità se dimostra che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. La procedura liquidativa del risarcimento diretto non è estranea al sistema della responsabilità civile automobilistica ed alle specifiche regole dettate dal Codice delle assicurazioni private in tema di azione diretta, di cui all'art. 144 C.A.P. per cui nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione deve essere chiamato anche il responsabile del danno, in veste di litisconsorte necessario. A stabilire se in concreto il proprietario del veicolo abbia interesse o meno e quale sia la condizione che a questi convenga non può essere la compagnia di assicurazione o il danneggiato in quanto il litisconsorzio è necessario proprio perché in astratto è sempre nell'interesse del proprietario del veicolo partecipare al giudizio ed è rimessa a costui la decisione se l'effettiva partecipazione sia o meno nel suo interesse.
deve partecipare al processo quale litisconsorte necessario in quanto proprietario Controparte_6 del motociclo tg. DD68369, assicurato dalla . Controparte_11
Né sul punto si è formato giudicato implicito, giacché, anche in secondo grado, è rimasto comunque oggetto di discussione l'an debeatur e, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l'interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore (Cass. 4994/2023 e Cass. n. 9112/2014; Cass. n. 11215/2019; Cass. n. 26041/2005). Si rileva così la non integrità del contraddittorio per cui, al fine di non viziare l'intero procedimento, la causa deve essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. affinché riesamini nel contraddittorio anche di la domanda risarcitoria proposta da Controparte_6 Parte_1
e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità, con annullamento, d' ufficio, della
[...] pronuncia emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme a norma dell'art. 383c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 712/2016 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- annulla ex art. 161 c.p.c. la sentenza n. 712/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme emessa il 27.4.2016 e depositata il 29.4.2016;
- rimette la causa al primo giudice e per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_6
;
[...]
- fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme nella formulazione vigente ratione temporis,
- rimette al giudice di primo grado la determinazione anche sulle spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lamezia Terme, 10 giugno 2025 Il Giudice Teresa Valeria Grieco