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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.04.2025 da elettivamente Parte_1
domiciliata presso gli avv.ti Stefano Conti e Andrea Leoni che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
GI AG ed IS FA che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- nonché Corte d'Appello di Venezia
elettivamente Controparte_2
domiciliata presso l'avv. Andrea Grigoli che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
e
Controparte_3
-non costituito – contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 37/2025 del Tribunale di Verona
In punto: inquadramento – differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 25.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “- rigettarsi le domande tutte proposte dalla sig.ra nel ricorso introduttivo di Controparte_1
primo grado, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla memoria difensiva e agli atti successivi di primo grado e di cui al presente atto o, in subordine, ridursi le stesse.
- condannarsi la sig.ra a restituire all'appellante Controparte_1
le somme pagate da Vierrecoop scarl, in esecuzione della sentenza appellata pari ad € 12.324,63 o il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia.
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi con
i testi indicati nella memoria difensiva di I° grado nonché per
l'acquisizione ex art. 210 cpc delle buste paga relative al periodo dall'ottobre 2022 al giugno 2024 al fine di ulteriormente trarre, dal comportamento successivo, prova della natura di superminimo assorbibile delle somme corrisposte per l'esecuzione della mansione di sessaggio nonché consentire l'assorbimento o la compensazione delle eventuali somme spettanti.
- Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata “Per le ragioni esposte si CP_1
chiede il rigetto dell'appello così come di ogni domanda ed eccezione con esso proposte e la conferma integrale della sentenza appellata, con condanna dell'appellante principale e degli eventuali appellanti in via incidentale, all'integrale rifusione, in favore della sig.ra
, di compensi e spese legali del grado, con Controparte_1
eventuale maggiorazione di cui all'art. 4 DM n. 55/04, oltre contributo forfettario 15%, Iva e Cpa”
Conclusioni per “Voglia codesta Controparte_2
Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis Nel merito: in integrale accoglimento dei motivi di impugnazione svolti da Parte_2
riformarsi la sentenza n. 37/2025 resa dal Tribunale di Verona
[...]
– sez. Lavoro e, per l'effetto, rigettarsi le domande svolte dalla sig.ra
con il ricorso ex art. 414 c.p.c. per le ragioni e Controparte_1
causali di cui al presente atto. Spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio (oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge) interamente rifusi. In via istruttoria: […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.04.2025 la società
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Verona, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla socia lavoratrice (addetta all'attività di sessaggio dei CP_1
pulcini), ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL Trasporto Merci Logistica (in luogo del VI riconosciuto contrattualmente), ha ritenuto non assorbibile il premio produttività corrisposto per l'attività di c.d. sessaggio (individuazione del sesso dei pulcini) e ha condannato e Parte_1 Controparte_2
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
(quest'ultima in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, con CP_2
beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
) al pagamento della somma di Euro 7.989,05 oltre alle alla Parte_1
regolarizzazione contributiva, essendo stato convenuto in giudizio anche l' . CP_3
La società propone appello sulla base di tre motivi: Parte_1
a) Con il primo motivo si censura la sentenza di primo grado per aver riconosciuto il V livello di inquadramento sin dalla data di assunzione. Contesta che le mansioni del VI livello – contrattualmente assegnato – non richiedessero alcuna formazione o affiancamento, come sostenuto dal giudice di prime cure, né che non richiedessero responsabilità e autonomia. Rileva che le mansioni svolte dalla lavoratrice erano semplici e ripetitive, implicanti solo una buona vista e limitate conoscenze professionali. In via subordinata, sostiene che il V livello avrebbe potuto riconoscersi dopo almeno sei mesi dall'assunzione visto che secondo quanto riportato in sentenza tale arco temporale era necessario per imparare a svolgere correttamente la mansione.
b) Con il secondo motivo contesta la decisione del Tribunale per non aver considerato assorbibile l'importo erogato in corso di rapporto a titolo di “premio di risultato”, da ritenersi corrisposto per la normale attività lavorativa atteso che, mediamente, tutte le addette al sessaggio esaminavano circa 900 pulcini all'ora e tale premio era corrisposto in funzione del numero di pulcini
“sessati” (0.045 Euro per pulcino sessato). Rileva, inoltre, a conferma della natura di superminimo assorbibile del compenso in parola, che dopo il mutamento di mansioni della lavoratrice al reparto confezionamento wurstel era stato riconosciuto un
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
superminimo denominato “superminimo ex premio tacchini”, legato alle ore di lavoro effettuate. Sul punto insiste nella richiesta di produzione delle buste paga successive all'ottobre
2022 al fine di dimostrare la natura assorbibile del superminimo in parola.
c) Con il terzo motivo sostiene che nel caso in cui l'indennità di sessamento, corrisposta durante lo svolgimento di tale mansione, venisse ritenuta non costituente superminimo, conseguirebbe che l'importo di superminimo successivamente riconosciuto come continuazione del precedente non avrebbe alcun titolo e costituirebbe un indebito (non essendo certo stata volontà della datrice riconoscere un “nuovo superminimo” ma un superminimo in continuità con l'”ex premio tacchini”). In tal caso, gli importi corrisposti (invece che assorbiti) dovrebbero essere compensati (nella modalità della compensazione atecnica), così come già era stato richiesto nella memoria autorizzata del 14.02.2024 (non 2023 come indicato). Lamenta sul punto l'omessa pronuncia del giudice di prime cure.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'infondatezza delle doglianze della società appellante e la correttezza della sentenza gravata. Eccepisce la novità dell'eccezione di compensazione, introdotta solo in corso di causa in primo grado sulla base di un presupposto di fatto (il riconoscimento di un superminimo da ottobre 2022) che avrebbe dovuto essere valorizzato già nella memoria difensiva di primo grado, depositata a novembre 2022.
Si è costituita anche la società agricola associandosi alle CP_2
difese e alla richiesta di riforma formulata dall'appellante principale.
Non si è costituito in giudizio l' nonostante la regolarità della CP_3
notifica del ricorso in appello e ne è stata dichiarata la contumacia.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 25.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Risulta pacifico tra le parti il contenuto delle mansioni di sessatrice svolte dalla ricorrente: doveva operare presso un'apposita struttura, denominata giostra, ove confluivano i pulcini;
prendere i pulcini e tramite una delicata pressione del ventre degli stessi far parzialmente fuoriuscire la c.d. cloaca e capire, in base a delle specifiche caratteristiche, se si trattasse di pulcino maschio o femmina;
infine direzionare i pulcini in apposite vie d'uscita a seconda del sesso rilevato. Tale operazione veniva svolta a grande velocità essendo di media esaminati 900 pulcini in un'ora.
1.2 – Si ritiene del tutto corretta la sussunzione di tali mansioni al V livello del CCNL applicato cui appartengono “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
Come già rilevato nella sentenza di primo grado, l'abilità di riconoscere il sesso dei pulcini si acquisisce gradualmente, è necessario un periodo di affiancamento e perfezionamento delle operazioni visive e manuali per poter eseguire le manovre con adeguate velocità e precisione, è altresì necessario saper calibrare la forza con cui trattare e applicare pressione sui pulcini –
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
inevitabilmente fragili – per evitare di lesionarli. Gli addetti a tali mansioni, inoltre, sono dotati di una certa autonomia nell'eseguire il riconoscimento del sesso dei pulcini (non consta che siano sottoposti a controlli specifici sulle modalità di esecuzione delle manovre necessarie sui pulcini). Sotto altro profilo, per operare il riconoscimento del sesso all'esito di una manovra veloce, potenzialmente letale per i pulcini se eseguita in modo scorretto, osservando porzioni minuscole del corpo dei piccoli animali, è necessario acquisire adeguate conoscenze professionali, certamente assimilabili – sotto il profilo della complessità - quanto meno a quelle di addetto al magazzino o di chi svolge attività di carico e scarico merci con transpallet manuali ed elettrici (figure professionali indicate nella declaratoria del V livello).
1.3 – Risulta, invece, inadeguato l'inquadramento al VI livello cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Tra le esemplificazioni si rinvengono gli addetti al recupero di contenitori ed attrezzatura di imballaggio, gli addetti a comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici o elettrici, i guardiani, gli addetti ad attività manuali di carico e scarico merci. Si tratta all'evidenza di mansioni aventi un contenuto professionale inferiore alle mansioni di sessatrice, richiedenti le abilità già sopra descritte.
Parte appellante rileva che nell'ancora inferiore livello 6J si rinverrebbero mansioni richiedenti un periodo di addestramento pratico e, per tale ragione, deduce che anche le mansioni del superiore
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
livello VI richiederebbero un periodo di addestramento. A ben vedere, tuttavia, il livello 6J si riferisce agli addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico, cioè a dei lavoratori che persino per svolgere le semplici mansioni di movimentazione merci indicate nel VI livello (quindi movimentazione manuale) hanno necessità di un periodo di addestramento, evidentemente legato alla capacità di comprensione delle direttive che vengono impartite (atteso che lo spostamento manuale di merci non richiede particolari abilità oltre alla forza fisica e al mantenimento della corretta postura).
Sotto altro profilo, l'appellante sostiene che il quinto livello dovrebbe essere riconosciuto quanto meno decorsi sei mesi dalla data di assunzione vista la necessità di acquisire sul campo l'abilità necessaria per svolgere la mansione di sessatrice. È ben vero che è pacificamente necessario un periodo di tempo – indicato in un semestre nella sentenza di primo grado (tre mesi per la stessa società ) – Parte_1
per imparare la mansione e per poterla eseguire a ritmi sostenuti, ma parte appellante non ha mai dedotto che nella fase iniziale del rapporto la lavoratrice non fosse in grado di svolgere la mansione assegnata e, in ogni caso, il livello di inquadramento va determinato in relazione alle mansioni che vengono indicate nel contratto (ove pacificamente si fa riferimento alla mansione di sessatrice).
Si deve, dunque, concludere per la correttezza della sentenza di primo grado laddove riconosce il diritto all'inquadramento al V livello sin dalla data di assunzione.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – L'appellante sostiene la natura assorbibile delle somme corrisposte in corso di rapporto a titolo di premio produttività, pari ad
Euro 0,0045 per ciascun pulcino sessato e rileva che nel contratto di
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assunzione si farebbe esplicito riferimento a tale emolumento laddove si specificherebbe che “le verrà riconosciuto un ulteriore somma a titolo di “premio di risultato” in funzione dei volumi da lei prodotti”.
L'emolumento, nella prospettazione offerta, solo formalmente sarebbe un premio di produttività atteso che il numero di pulcini sessati per ogni ora lavorata era mediamente di 900 e, dunque, il reale intento delle parti sarebbe stato quello di riconoscere un importo aggiuntivo rispetto alla paga base volto a remunerare la normale attività lavorativa.
In primo luogo, si rileva che nel contratto di assunzione prodotto in causa da parte ricorrente non si fa cenno a tale emolumento aggiuntivo che si rinviene direttamente nelle buste paga ove viene espressamente qualificato come “premio produttività tacchini” e si calcola il dovuto moltiplicando l'importo di Euro 0,0045 per il numero di pulcini (di tacchino) sessati. Confrontando tali dati con i prospetti prodotti dalla lavoratrice, vi è corrispondenza tra quanto indicato in busta paga e il numero di pulcini indicati come sessati dall'appellata nel corso delle varie mensilità.
Il Giudice di prime cure ha affermato che la società avrebbe inteso riconoscere una voce a sé stante rispetto alla retribuzione tabellare per attribuire una remunerazione collegata ai risultati numerici dell'attività svolta e, quindi, ad un particolare merito della lavoratrice.
In realtà, anche a voler prescindere dalla natura effettivamente premiale dell'emolumento – indiscutibilmente legato al numero di pulcini sessati (quand'anche calcolato, come prospettato dall'appellante, come media dei pulcini sessati all'ora da ciascuna operatrice moltiplicata per il numero di ore lavorate), ciò che rileva maggiormente è il dato emergente dalle buste paga in atti in cui l'emolumento riconosciuto per pulcino (Euro 0,0045) è rimasto
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
sempre immutato per tutto il periodo lavorato come sessatrice, senza venire assorbito o diminuito in occasione degli aumenti di retribuzione legati tanto al cambio di livello (da 6J a 6), quanto in occasione degli aumenti nel corso del tempo della paga base indicata in busta paga.
Sul punto si rileva che “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore
l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (Cass. sez. lav., n. 14689 del 29/08/2012 in cui la S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali). Deve, conseguentemente confermarsi la natura non assorbibile dell'emolumento in parola.
3 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato. Parte appellante solo nel corso della seconda udienza del processo in primo grado ha rilevato che “A seguito del mutamento di mansione della ricorrente
nell'ottobre 2022 da allora la ricorrente gode di un CP_1
superminimo parametrato al cosiddetto premio produttività a conferma dell'incontestata natura retributiva del premio” e ha chiesto di produrre le buste paga da ottobre 2022. Tale rilievo rappresenta un'allegazione in fatto nuova e tardiva, che ben avrebbe potuto essere
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rappresentata con la memoria difensiva depositata a novembre 2022
(quindi successivamente all'evento dedotto). L'eccezione di compensazione atecnica, comunque formulata ben più tardi, solo con la nota autorizzata del 14.02.2024, risulta pertanto inammissibile perché fondata su tale tardiva allegazione in fatto che, se valorizzata, determinerebbe un non consentito ampliamento del "thema decidendum" (cfr. Cass. n. 11030 del 12/05/2006; Cass. n. 28469 del
15/12/2020).
3.1 - Sotto altro, concorrente, profilo si deve rilevare come il giudice di prime cure abbia pronunciato una statuizione di condanna solo con riferimento alle differenze retributive maturate sino a gennaio 2022, mentre non ha pronunciato sentenza di condanna – neppure generica – in relazione alle ulteriori differenze retributive maturate da febbraio
2022 sino alla cessazione del rapporto (che pure era stata richiesta in ricorso ma, sul punto, non è stato svolto appello incidentale per omessa pronuncia). Ne deriva che alcuna compensazione potrebbe operare tra il superminimo accordato da ottobre 2022 e le eventuali differenze retributive, successive al gennaio 2022, che non sono state oggetto di statuizione né di accertamento, né di condanna. Inoltre, tale superminimo non può certo essere assorbito dalla maggiore retribuzione riconosciuta per il periodo precedente sino a gennaio
2022, né portato a compensazione di tali importi in quanto non è oggetto del giudizio – per come introdotto dalle parti – l'eventuale natura indebita di tale emolumento (che, come detto, neppure è stato citato nella memoria difensiva di in primo grado). Parte_1
4 – Per le ragioni esposte, l'appello proposto da (alle cui Parte_1
doglianze si era associata anche la società agricola ) va CP_2
integralmente respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza (di e di soc. agricola che, Parte_1 CP_2
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
come già detto, si è associata alle ragioni di appello della prima) e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione. Nulla sulle spese nei confronti di , non costituito. CP_3
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante Parte_1
e , in solido, al pagamento Controparte_2
delle spese di lite in favore dell'appellata Controparte_1
che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Nulla sulle spese nei confronti dell' ; CP_3
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL RD IA IO
~ 12 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.04.2025 da elettivamente Parte_1
domiciliata presso gli avv.ti Stefano Conti e Andrea Leoni che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
GI AG ed IS FA che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- nonché Corte d'Appello di Venezia
elettivamente Controparte_2
domiciliata presso l'avv. Andrea Grigoli che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
e
Controparte_3
-non costituito – contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 37/2025 del Tribunale di Verona
In punto: inquadramento – differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 25.09.2025
Conclusioni per parte appellante: “- rigettarsi le domande tutte proposte dalla sig.ra nel ricorso introduttivo di Controparte_1
primo grado, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla memoria difensiva e agli atti successivi di primo grado e di cui al presente atto o, in subordine, ridursi le stesse.
- condannarsi la sig.ra a restituire all'appellante Controparte_1
le somme pagate da Vierrecoop scarl, in esecuzione della sentenza appellata pari ad € 12.324,63 o il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia.
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi con
i testi indicati nella memoria difensiva di I° grado nonché per
l'acquisizione ex art. 210 cpc delle buste paga relative al periodo dall'ottobre 2022 al giugno 2024 al fine di ulteriormente trarre, dal comportamento successivo, prova della natura di superminimo assorbibile delle somme corrisposte per l'esecuzione della mansione di sessaggio nonché consentire l'assorbimento o la compensazione delle eventuali somme spettanti.
- Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata “Per le ragioni esposte si CP_1
chiede il rigetto dell'appello così come di ogni domanda ed eccezione con esso proposte e la conferma integrale della sentenza appellata, con condanna dell'appellante principale e degli eventuali appellanti in via incidentale, all'integrale rifusione, in favore della sig.ra
, di compensi e spese legali del grado, con Controparte_1
eventuale maggiorazione di cui all'art. 4 DM n. 55/04, oltre contributo forfettario 15%, Iva e Cpa”
Conclusioni per “Voglia codesta Controparte_2
Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis Nel merito: in integrale accoglimento dei motivi di impugnazione svolti da Parte_2
riformarsi la sentenza n. 37/2025 resa dal Tribunale di Verona
[...]
– sez. Lavoro e, per l'effetto, rigettarsi le domande svolte dalla sig.ra
con il ricorso ex art. 414 c.p.c. per le ragioni e Controparte_1
causali di cui al presente atto. Spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio (oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge) interamente rifusi. In via istruttoria: […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.04.2025 la società
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Verona, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla socia lavoratrice (addetta all'attività di sessaggio dei CP_1
pulcini), ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL Trasporto Merci Logistica (in luogo del VI riconosciuto contrattualmente), ha ritenuto non assorbibile il premio produttività corrisposto per l'attività di c.d. sessaggio (individuazione del sesso dei pulcini) e ha condannato e Parte_1 Controparte_2
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
(quest'ultima in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, con CP_2
beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
) al pagamento della somma di Euro 7.989,05 oltre alle alla Parte_1
regolarizzazione contributiva, essendo stato convenuto in giudizio anche l' . CP_3
La società propone appello sulla base di tre motivi: Parte_1
a) Con il primo motivo si censura la sentenza di primo grado per aver riconosciuto il V livello di inquadramento sin dalla data di assunzione. Contesta che le mansioni del VI livello – contrattualmente assegnato – non richiedessero alcuna formazione o affiancamento, come sostenuto dal giudice di prime cure, né che non richiedessero responsabilità e autonomia. Rileva che le mansioni svolte dalla lavoratrice erano semplici e ripetitive, implicanti solo una buona vista e limitate conoscenze professionali. In via subordinata, sostiene che il V livello avrebbe potuto riconoscersi dopo almeno sei mesi dall'assunzione visto che secondo quanto riportato in sentenza tale arco temporale era necessario per imparare a svolgere correttamente la mansione.
b) Con il secondo motivo contesta la decisione del Tribunale per non aver considerato assorbibile l'importo erogato in corso di rapporto a titolo di “premio di risultato”, da ritenersi corrisposto per la normale attività lavorativa atteso che, mediamente, tutte le addette al sessaggio esaminavano circa 900 pulcini all'ora e tale premio era corrisposto in funzione del numero di pulcini
“sessati” (0.045 Euro per pulcino sessato). Rileva, inoltre, a conferma della natura di superminimo assorbibile del compenso in parola, che dopo il mutamento di mansioni della lavoratrice al reparto confezionamento wurstel era stato riconosciuto un
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
superminimo denominato “superminimo ex premio tacchini”, legato alle ore di lavoro effettuate. Sul punto insiste nella richiesta di produzione delle buste paga successive all'ottobre
2022 al fine di dimostrare la natura assorbibile del superminimo in parola.
c) Con il terzo motivo sostiene che nel caso in cui l'indennità di sessamento, corrisposta durante lo svolgimento di tale mansione, venisse ritenuta non costituente superminimo, conseguirebbe che l'importo di superminimo successivamente riconosciuto come continuazione del precedente non avrebbe alcun titolo e costituirebbe un indebito (non essendo certo stata volontà della datrice riconoscere un “nuovo superminimo” ma un superminimo in continuità con l'”ex premio tacchini”). In tal caso, gli importi corrisposti (invece che assorbiti) dovrebbero essere compensati (nella modalità della compensazione atecnica), così come già era stato richiesto nella memoria autorizzata del 14.02.2024 (non 2023 come indicato). Lamenta sul punto l'omessa pronuncia del giudice di prime cure.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'infondatezza delle doglianze della società appellante e la correttezza della sentenza gravata. Eccepisce la novità dell'eccezione di compensazione, introdotta solo in corso di causa in primo grado sulla base di un presupposto di fatto (il riconoscimento di un superminimo da ottobre 2022) che avrebbe dovuto essere valorizzato già nella memoria difensiva di primo grado, depositata a novembre 2022.
Si è costituita anche la società agricola associandosi alle CP_2
difese e alla richiesta di riforma formulata dall'appellante principale.
Non si è costituito in giudizio l' nonostante la regolarità della CP_3
notifica del ricorso in appello e ne è stata dichiarata la contumacia.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 25.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Risulta pacifico tra le parti il contenuto delle mansioni di sessatrice svolte dalla ricorrente: doveva operare presso un'apposita struttura, denominata giostra, ove confluivano i pulcini;
prendere i pulcini e tramite una delicata pressione del ventre degli stessi far parzialmente fuoriuscire la c.d. cloaca e capire, in base a delle specifiche caratteristiche, se si trattasse di pulcino maschio o femmina;
infine direzionare i pulcini in apposite vie d'uscita a seconda del sesso rilevato. Tale operazione veniva svolta a grande velocità essendo di media esaminati 900 pulcini in un'ora.
1.2 – Si ritiene del tutto corretta la sussunzione di tali mansioni al V livello del CCNL applicato cui appartengono “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
Come già rilevato nella sentenza di primo grado, l'abilità di riconoscere il sesso dei pulcini si acquisisce gradualmente, è necessario un periodo di affiancamento e perfezionamento delle operazioni visive e manuali per poter eseguire le manovre con adeguate velocità e precisione, è altresì necessario saper calibrare la forza con cui trattare e applicare pressione sui pulcini –
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
inevitabilmente fragili – per evitare di lesionarli. Gli addetti a tali mansioni, inoltre, sono dotati di una certa autonomia nell'eseguire il riconoscimento del sesso dei pulcini (non consta che siano sottoposti a controlli specifici sulle modalità di esecuzione delle manovre necessarie sui pulcini). Sotto altro profilo, per operare il riconoscimento del sesso all'esito di una manovra veloce, potenzialmente letale per i pulcini se eseguita in modo scorretto, osservando porzioni minuscole del corpo dei piccoli animali, è necessario acquisire adeguate conoscenze professionali, certamente assimilabili – sotto il profilo della complessità - quanto meno a quelle di addetto al magazzino o di chi svolge attività di carico e scarico merci con transpallet manuali ed elettrici (figure professionali indicate nella declaratoria del V livello).
1.3 – Risulta, invece, inadeguato l'inquadramento al VI livello cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Tra le esemplificazioni si rinvengono gli addetti al recupero di contenitori ed attrezzatura di imballaggio, gli addetti a comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici o elettrici, i guardiani, gli addetti ad attività manuali di carico e scarico merci. Si tratta all'evidenza di mansioni aventi un contenuto professionale inferiore alle mansioni di sessatrice, richiedenti le abilità già sopra descritte.
Parte appellante rileva che nell'ancora inferiore livello 6J si rinverrebbero mansioni richiedenti un periodo di addestramento pratico e, per tale ragione, deduce che anche le mansioni del superiore
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livello VI richiederebbero un periodo di addestramento. A ben vedere, tuttavia, il livello 6J si riferisce agli addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico, cioè a dei lavoratori che persino per svolgere le semplici mansioni di movimentazione merci indicate nel VI livello (quindi movimentazione manuale) hanno necessità di un periodo di addestramento, evidentemente legato alla capacità di comprensione delle direttive che vengono impartite (atteso che lo spostamento manuale di merci non richiede particolari abilità oltre alla forza fisica e al mantenimento della corretta postura).
Sotto altro profilo, l'appellante sostiene che il quinto livello dovrebbe essere riconosciuto quanto meno decorsi sei mesi dalla data di assunzione vista la necessità di acquisire sul campo l'abilità necessaria per svolgere la mansione di sessatrice. È ben vero che è pacificamente necessario un periodo di tempo – indicato in un semestre nella sentenza di primo grado (tre mesi per la stessa società ) – Parte_1
per imparare la mansione e per poterla eseguire a ritmi sostenuti, ma parte appellante non ha mai dedotto che nella fase iniziale del rapporto la lavoratrice non fosse in grado di svolgere la mansione assegnata e, in ogni caso, il livello di inquadramento va determinato in relazione alle mansioni che vengono indicate nel contratto (ove pacificamente si fa riferimento alla mansione di sessatrice).
Si deve, dunque, concludere per la correttezza della sentenza di primo grado laddove riconosce il diritto all'inquadramento al V livello sin dalla data di assunzione.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – L'appellante sostiene la natura assorbibile delle somme corrisposte in corso di rapporto a titolo di premio produttività, pari ad
Euro 0,0045 per ciascun pulcino sessato e rileva che nel contratto di
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assunzione si farebbe esplicito riferimento a tale emolumento laddove si specificherebbe che “le verrà riconosciuto un ulteriore somma a titolo di “premio di risultato” in funzione dei volumi da lei prodotti”.
L'emolumento, nella prospettazione offerta, solo formalmente sarebbe un premio di produttività atteso che il numero di pulcini sessati per ogni ora lavorata era mediamente di 900 e, dunque, il reale intento delle parti sarebbe stato quello di riconoscere un importo aggiuntivo rispetto alla paga base volto a remunerare la normale attività lavorativa.
In primo luogo, si rileva che nel contratto di assunzione prodotto in causa da parte ricorrente non si fa cenno a tale emolumento aggiuntivo che si rinviene direttamente nelle buste paga ove viene espressamente qualificato come “premio produttività tacchini” e si calcola il dovuto moltiplicando l'importo di Euro 0,0045 per il numero di pulcini (di tacchino) sessati. Confrontando tali dati con i prospetti prodotti dalla lavoratrice, vi è corrispondenza tra quanto indicato in busta paga e il numero di pulcini indicati come sessati dall'appellata nel corso delle varie mensilità.
Il Giudice di prime cure ha affermato che la società avrebbe inteso riconoscere una voce a sé stante rispetto alla retribuzione tabellare per attribuire una remunerazione collegata ai risultati numerici dell'attività svolta e, quindi, ad un particolare merito della lavoratrice.
In realtà, anche a voler prescindere dalla natura effettivamente premiale dell'emolumento – indiscutibilmente legato al numero di pulcini sessati (quand'anche calcolato, come prospettato dall'appellante, come media dei pulcini sessati all'ora da ciascuna operatrice moltiplicata per il numero di ore lavorate), ciò che rileva maggiormente è il dato emergente dalle buste paga in atti in cui l'emolumento riconosciuto per pulcino (Euro 0,0045) è rimasto
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sempre immutato per tutto il periodo lavorato come sessatrice, senza venire assorbito o diminuito in occasione degli aumenti di retribuzione legati tanto al cambio di livello (da 6J a 6), quanto in occasione degli aumenti nel corso del tempo della paga base indicata in busta paga.
Sul punto si rileva che “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore
l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento” (Cass. sez. lav., n. 14689 del 29/08/2012 in cui la S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali). Deve, conseguentemente confermarsi la natura non assorbibile dell'emolumento in parola.
3 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato. Parte appellante solo nel corso della seconda udienza del processo in primo grado ha rilevato che “A seguito del mutamento di mansione della ricorrente
nell'ottobre 2022 da allora la ricorrente gode di un CP_1
superminimo parametrato al cosiddetto premio produttività a conferma dell'incontestata natura retributiva del premio” e ha chiesto di produrre le buste paga da ottobre 2022. Tale rilievo rappresenta un'allegazione in fatto nuova e tardiva, che ben avrebbe potuto essere
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rappresentata con la memoria difensiva depositata a novembre 2022
(quindi successivamente all'evento dedotto). L'eccezione di compensazione atecnica, comunque formulata ben più tardi, solo con la nota autorizzata del 14.02.2024, risulta pertanto inammissibile perché fondata su tale tardiva allegazione in fatto che, se valorizzata, determinerebbe un non consentito ampliamento del "thema decidendum" (cfr. Cass. n. 11030 del 12/05/2006; Cass. n. 28469 del
15/12/2020).
3.1 - Sotto altro, concorrente, profilo si deve rilevare come il giudice di prime cure abbia pronunciato una statuizione di condanna solo con riferimento alle differenze retributive maturate sino a gennaio 2022, mentre non ha pronunciato sentenza di condanna – neppure generica – in relazione alle ulteriori differenze retributive maturate da febbraio
2022 sino alla cessazione del rapporto (che pure era stata richiesta in ricorso ma, sul punto, non è stato svolto appello incidentale per omessa pronuncia). Ne deriva che alcuna compensazione potrebbe operare tra il superminimo accordato da ottobre 2022 e le eventuali differenze retributive, successive al gennaio 2022, che non sono state oggetto di statuizione né di accertamento, né di condanna. Inoltre, tale superminimo non può certo essere assorbito dalla maggiore retribuzione riconosciuta per il periodo precedente sino a gennaio
2022, né portato a compensazione di tali importi in quanto non è oggetto del giudizio – per come introdotto dalle parti – l'eventuale natura indebita di tale emolumento (che, come detto, neppure è stato citato nella memoria difensiva di in primo grado). Parte_1
4 – Per le ragioni esposte, l'appello proposto da (alle cui Parte_1
doglianze si era associata anche la società agricola ) va CP_2
integralmente respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza (di e di soc. agricola che, Parte_1 CP_2
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come già detto, si è associata alle ragioni di appello della prima) e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione. Nulla sulle spese nei confronti di , non costituito. CP_3
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante Parte_1
e , in solido, al pagamento Controparte_2
delle spese di lite in favore dell'appellata Controparte_1
che si liquidano in complessivi Euro 3.966 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Nulla sulle spese nei confronti dell' ; CP_3
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL RD IA IO
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