Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza 5 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00549/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 934 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Azienda Agricola AR OS, rappresentata e difesa dall’Avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall’Avv. Mirella Trisolini, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) della determinazione della Conferenza di Servizi del 10.5.2021 recante conclusione negativa del procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
b) della nota prot. n. 9928 del 26.3.2021 della Provincia di Taranto - Ente di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale ‘Terra delle Gravine’;
c) della nota prot. AOO_145/16/04/2021 n. 3472 della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
d) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, compresi, ove occorra e nei limiti dell’interesse, dei verbali delle sedute della conferenza di servizi del 27.1.2021, 11.3.2021, 26.3.2021, 11.5.2021 e delle note dell’Ente Parco prot. n. 7337 del 2.3.2020, della Sezione regionale Paesaggio. AOO_145/03/02/2020 n. 862, prot. n. AOO_145/7137 del 1°.10.2020, prot. n. AOO_145/9393 del 15.12.2020, prot. n. AOO_145/2393 del 17.3.2021, della Sezione Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente prot. AOO_089/29/03/2021;
quanto ai motivi aggiunti;
e) della determinazione regionale n. 396 del 30.9.2021, notificata il 4.10.2021;
f) della determinazione motivata della Conferenza di Servizi del 2.9.2021;
g) dell’atto dell’Ente Parco prot. n. 0028852/2021 del 2.9.2021;
h) dell’atto della Sezione Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente regionale prot. AOO_145-01/09/2021/7996;
i) della determinazione della Conferenza di Servizi del 10.5.2021, recante conclusione negativa del procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
l) degli atti già impugnati con il ricorso originario;
m) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di Taranto.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 23 marzo 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- l’Azienda Agricola AR OS richiedeva alla Regione Puglia, in data 6 settembre 2019, l’avvio di un procedimento per l’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27- bis d.lgs. n. 152/2006, con riguardo a un progetto di imboschimento di terreni agricoli predisposto nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020, Misura 8, Sottomisura 8.1, Sostegno alla forestazione/imboschimento’, Azione 1.
- la predetta sottomisura 8.1 risulta, in specie, volta a incrementare l’utilizzo a fini forestali di superfici agricole e non agricole - non boscate - su tutto il territorio regionale.
- l’intervento in progetto prevedeva, in particolare, la realizzazione di un bosco permanente con specie tipiche delle condizioni stazionarie e fitoclimatiche dell’area interessata, senza realizzazione di alcuna opera edilizia.
- con nota prot. AOO_089/01/10/2019 n. 11699 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione comunicava l’avvio del procedimento autorizzatorio e invitava le Amministrazioni/Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti, a esprimersi sul punto.
- dopo un’articolata istruttoria e quattro sedute della conferenza di servizi ( 16.9.2020, 27.1.2021, 11.3.2021, 26.3.2021 ), nel corso delle quali venivano acquisiti numerosi pareri e le osservazioni della AR, il Responsabile del procedimento, con nota prot. AOO_089/29/03/2021 n. 4575, comunicava il preavviso di diniego del PAUR, “ tenuto conto del mancato rilascio del parere paesaggistico da parte della competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per le motivazioni contenute nei contributi trasmessi dalla medesima struttura nel corso del procedimento e del mancato rilascio del nulla-osta da parte dell’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale Terra delle Gravine ”.
- la AR, con nota del 6 aprile 2021, formulava quindi le proprie controdeduzioni.
- in data 10 maggio 2021, infine, veniva comunicata la determinazione della conferenza di servizi di conclusione del procedimento, “ tenuto conto del mancato rilascio del parere paesaggistico da parte della competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per le motivazioni contenute nei contributi trasmessi dalla medesima struttura nel corso del procedimento e del mancato rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale Terra delle Gravine ”.
- la determinazione in parola, unitamente alla nota prot. n. 9928 del 26 marzo 2021 del Parco Naturale Regionale ‘Terra delle Gravine’ e alla nota prot. AOO_145/16/04/2021 n. 3472 della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, formavano oggetto del presente ricorso introduttivo, così articolato: a) violazione dell’art. 27- bis d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 14- ter ss. l. n. 241/1990; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede e buona amministrazione ( art. 97 Cost. e artt. 1 ss. l. n. 241/1990 ); violazione dell’art. 17- bis l. n. 241/1990, dell’art. 107 d.lgs. 267/2000, dell’art. 6 della l. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; erroneo e/o omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; contradditorietà e illogicità manifesta; travisamento; sviamento; b) violazione degli artt. 2 e 11 l.r. n. 18/2005; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 149 d.lgs. n. 42/2004, della l. n. 359/1991; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità manifesta; contraddittorietà; travisamento; sviamento; c) violazione delle NTA del PPTR; violazione d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 14 ss. l. n. 241/1990, dell’art. 27- bis d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione l.r. n. 20/2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento; incompetenza; d) violazione dell’art. 27- bis d.lgs. n. 152/2006 sotto altro profilo; violazione delle regole di buona amministrazione di cui agli artt. 1 - 2 l. n. 241/1990 e 97 Cost.; e) violazione dell’art. 10- bis l. n. n. 241/1990, dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento.
2.- Premesso, ancora, che:
- con ordinanza n. 395/2021 la Sezione disponeva come segue: « (…) l’impugnata determinazione - in data 10 maggio 2021 - della conferenza di servizi, svoltasi secondo le regole di cui all’art. 14-ter l. n. 241/1990 e recante conclusione negativa del procedimento in parola, non sembra adeguatamente motivata - tra l’altro con riferimento alle osservazioni articolate dalla proponente. Ritenuta dunque necessaria una riedizione dell’ultima fase procedimentale, e in specie, esclusivamente, del segmento successivo alla formulazione delle predette osservazioni e ai contributi istruttori/osservazioni/pareri resi dai diversi soggetti coinvolti nella c.d.s., riedizione la quale, indipendentemente dall’esito, dovrà dare puntualmente conto delle ragioni poste a fondamento della futura determinazione di conclusione della conferenza, sulla base delle osservazioni di parte e delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti che, per ragion anch’esse da esplicitare, si valuteranno come prevalenti » (T.A.R. Puglia Lecce, I, ord. n. 395 dell’8 luglio 2021).
- l’Amministrazione convocava dunque, per il 2 settembre 2021, una nuova seduta della conferenza e, « tenuto conto del parere paesaggistico negativo reso da parte della competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (prot. AOO_145-01/09/2021/17996, ndr) per le motivazioni contenute nei contributi trasmessi dalla medesima struttura nel corso del procedimento e del mancato rilascio del nulla-osta da parte dell’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale Terra delle Gravine (prot. n. 0028852/2021 del 2 settembre 2021, ndr)», concludeva ancora una volta « negativamente il procedimento relativo al Provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto in esame ».
- con atto n. 396 del 30 settembre 2021, infine, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, « determina(va) di concludere con esito negativo il procedimento finalizzato all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale … di cui all’istanza trasmessa dalla SI.ra OS AR con nota acquisita al prot. AOO_089/18/09/2019 n. 11165 ».
- la predetta determinazione, unitamente agli atti ad essa presupposti, veniva impugnata con motivi aggiunti sia per illegittimità derivata, sia per i seguenti vizi propri: f) violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27- bis d.lgs n. 152/2006, degli artt. 14- bis ss. l. n. 241/1990, della l.r. n. 11/2001; violazione delle regole di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e all’art. 1 l. n. 241/1990; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990: difetto di motivazione; elusione dell’ordinanza del T.A.R. Lecce n. 395/2021; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, erroneo e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto; illegittimità derivata; incompetenza; g) violazione degli artt. 2 e 11 l.r. n. 18/2005; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004, della l. n. 394/1991; elusione dell’ordinanza del T.A.R. Lecce n. 395/2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità manifesta. Contraddittorietà; travisamento; sviamento; incompetenza; h) violazione degli artt. 14- ter ss. l. n. 241/1990 e dell’art. 27- bis d.lgs. n. 152/2006 sotto ulteriore profilo; travisamento; elusione dell’ordinanza del T.A.R. Lecce n. 395/2021; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione delle regole di buona amministrazione, economia ed efficacia dell’azione amministrativa di cui agli artt. 97 Cost e 1 l. n. 241/1990; violazione degli artt. 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004; violazione l.r. n. 18/2005; i) violazione dell’art. 27- bis d.lgs. n. 152/2006 sotto altro profilo; violazione delle regole di buona amministrazione di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto.
2.- Richiamato, quindi, « il quadro normativo sotteso alla vicenda in oggetto, principiando dalle disposizioni relative al “provvedimento autorizzatorio unico regionale” disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017. Tale decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano le innovazioni apportate dalla direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE. Come sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 2018), la normativa sovranazionale è incentrata sull’obiettivo di migliorare la qualità della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, allineandola ai principi della regolamentazione intelligente, e cioè della regolazione diretta a semplificare le procedure e a ridurre gli oneri amministrativi implicati nella realizzazione dell’opera. In coerenza con questi obiettivi, la direttiva si propone, tra l’altro, di promuovere l’integrazione delle valutazioni dell’impatto ambientale nelle procedure nazionali (considerando n. 21), realizzando procedure coordinate e/o comuni nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva in oggetto e da altre direttive europee in materia ambientale (considerando n. 37). Essa invita altresì gli Stati membri a garantire che il processo decisionale in materia di valutazione di impatto ambientale si svolga “entro un lasso di tempo ragionevole”, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni (considerando n. 36) e a determinare, in piena autonomia, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva (considerando n. 38). Questi principi sono stati in parte riprodotti dalla legge delega n. 114 del 2015, la quale ha stabilito, all’art. 14, che il Governo avrebbe dovuto realizzare la “semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale”; rafforzare la “qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali”, e revisionare il sistema sanzionatorio “al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni”. In attuazione della delega, è stato emanato il d.lgs. n. 104 del 2017 che ha riallocato in capo allo Stato alcuni procedimenti in materia di VIA in precedenza assegnati alle Regioni e ha disciplinato nuovamente, nella sua interezza, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la medesima VIA. Tra le più significative innovazioni vi è il provvedimento unico in materia ambientale (facoltativo per i procedimenti di competenza statale, obbligatorio per le Regioni). Secondo la Corte Costituzionale, i principi e criteri direttivi della delega, necessariamente integrati con le indicazioni recate dalla direttiva europea da attuare, hanno prefigurato una complessiva riforma di un settore strategico per la tutela ambientale quale è la VIA attraverso “l’adozione di misure normative innovative, volte a realizzare, nell’ordinamento interno, le finalità e gli obiettivi posti a livello europeo” (sentenza n. 198 del 2018, cit.). La legge delega, in conformità alla direttiva, ha indicato la semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, nonché il rafforzamento della loro qualità, quali principi e criteri direttivi cui doveva dar seguito il Governo. Con specifico riguardo all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, la Corte ha sottolineato che la disposizione è “perfettamente coerente con la normativa sovranazionale, la quale non solo prevede la semplificazione delle procedure in materia di VIA, ma dispone anche che gli Stati membri prevedano procedure coordinate e comuni, nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e dalle altre direttive europee in materia ambientale ad essa collegate. Inoltre, l’art. 1, paragrafo 1), della direttiva 2014/52/UE stabilisce nel dettaglio un iter procedurale che trova sostanziale riproduzione nella disposizione censurata”. Peraltro, “il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall’art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto” (così ancora, la sentenza n. 198 del 2018, cit.). (…) La disciplina della conferenza di servizi è l’elemento caratterizzante il procedimento unico ambientale ed “imponendo l’esame contestuale dei diversi punti di vista” investe “anche la qualità delle valutazioni effettuate in conferenza (sentenza n. 9 del 2019)” (C. Cost., 31 marzo 2021, n. 53, ndr). L’ulteriore elemento qualificante della nuova disciplina è rappresentato dalla circostanza che l’autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili; con l’unico limite rappresentato dal fatto che la determinazione finale deve essere assunta sulla base del provvedimento di VIA. La positiva valutazione degli impatti ambientali è quindi il presupposto per l’ottenimento degli altri titoli abilitativi » (Consiglio di Stato, IV, 10 settembre 2021, n. 6248).
3.- Considerato, preliminarmente, che seppur l’art. 27- bis , comma 7, citato prevede che « La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto », e pur se nel verbale della seduta di c.d.s. del 2 settembre 2021, conseguente alla richiamata ordinanza cautelare n. 395/2021, il Responsabile del procedimento PAUR dr Semerari concludeva « negativamente il procedimento relativo al Provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto in esame », solo la successiva determinazione n. 396 del 30 settembre 2021, con cui la Regione riteneva « che non sussist(evano) i presupposti per procedere allo svolgimento del procedimento ex 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dalla SI.ra OS AR », e disponeva dunque « di concludere con esito negativo il procedimento finalizzato all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale », veniva sottoscritta dalla Dirigente del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali dr.ssa Riccio, oltre a essere, nella notifica del 4 ottobre 2021, espressamente qualificata come ‘ Provvedimento conclusivo ’: alla determinazione in parola, pertanto, non può essere disconosciuta una portata autonomamente lesiva, tale da rendere dunque tempestivi i formulati motivi aggiunti.
4.- Osservato che:
- dal verbale della conferenza di servizi del 2 settembre 2021, il quale in molte parti richiama gli atti già espressi - a monte della richiamata ordinanza cautelare n. 395/2021 - dalle diverse Amministrazioni, emerge come: « con nota prot. n. 60578 del 14/09/2020, ARPA Puglia DAP di Taranto, formulava il proprio parere nel quale si dichiarava che “Valutate le integrazioni prodotte, si ritiene che le richieste della scrivente Agenzia siano state evase e che, dalla documentazione prodotta, non si evidenziano impatti ambientali negativi significativi”; nella seduta del 16/09/2020, il Comitato regionale per la VIA ha trasmesso il proprio parere conclusivo, acquisito al prot. AOO_089/16/10/2020 n. 10822, “ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi”(…) ».
- il procedimento di VIA, ossia quello che, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 152/06, « comprende … l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni » , oltre all’adozione « del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto … », e che quindi costituiva, come evidenziato d’altronde dalla pronuncia del Consiglio di Stato prima richiamata, il momento centrale, per così dire, dell’ iter rivolto all’adozione del PAUR, si concludeva dunque in senso favorevole rispetto all’istanza in esame.
- l’esito della conferenza, in definitiva, risultava allora fondato - e il riesame svolto a seguito della ‘sospensiva’ del T.A.R. aggiungeva pochissimo a quanto già in precedenza osservato in sede di c.d.s. - esclusivamente sulla nota prot. AOO_145/01/09/2021 n. 7996 con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia esprimeva parere non favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e sulla nota prot. n. 28852 del 2 settembre 2021 con la quale pure la Provincia di Taranto, quale Ente di Gestione provvisoria del Parco Terra delle Gravine, confermava il diniego di nulla-osta alla realizzazione dell’intervento.
4.1 Osservato quindi, quanto al ‘ parere non favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ’ di cui alla nota prot. AOO_145/01/09/2021/7996 della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che lo stesso era, nei suoi tratti essenziali, così motivato: « Il progetto in oggetto riguarda la realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato su terreni agricoli (17.00.00 Ha) con un totale di 1600 piante/Ha (…) L’Autorizzazione Paesaggistica, da rilasciare all’interno del procedimento di cui all’oggetto, deve essere fondata sul presupposto della ‘legittimità dello stato dei luoghi esistente’ … Dall’analisi della documentazione agli atti emerge che lo stato dei luoghi dell’area, in cui insiste l’intervento proposto, nel corso degli anni è stato modificato da uliveto ad incolto … ed infine a seminativo, e che la trasformazione … a seminativo è avvenuta in assenza delle necessarie autorizzazioni previste per norma (…) dalla documentazione amministrativa agli atti emerge che il Tribunale Ordinario di Taranto, Prima Sezione Penale, ha condotto un procedimento penale contro (il dante causa della ricorrente, ndr), conclusosi per prescrizione per decorrenza dei termini. Il procedimento penale ha riguardato le ‘trasformazioni dello stato dei luoghi in assenza delle necessarie autorizzazioni … limitatamente alle p.lle 17, 18, 19 e 25 del FM 11 …’. Come risulta dalla Comunicazione di notizia di reato ex art. 347 C.p.p. della Polizia Provinciale della Provincia di Taranto, prot. 075/1332/14/P.G. del 19/03/2014, le attività svolte hanno riguardato ‘Attività di decespugliamento di vegetazione spontanea appartenente alla macchia mediterranea, di dissodamento di pietra calcarea…, di macinazione di pietra calcarea … di riempimento parziale di una gravinella con pietre, terra e vegetazione di macchia mediterranea sradicata’, relativamente alle p.lle 17, 18, 19 e 25 del FM 11 (…) Tali trasformazioni sono avvenute tra il 2013 e il 2016 (…) Si osserva in ogni caso che l’area oggetto di trasformazione risulta ricompresa all’interno di un’Area di notevole interesse pubblico, e più precisamente all’interno del vincolo paesaggistico istituito ai sensi della Legge 1497/1939, PAE0144, Decreto n. 1.8.1985 (…) Le attività di trasformazione dei luoghi … hanno probabilmente comportato l’alterazione dell’assetto idrogeologico del territorio in quanto hanno interessato le p.lle 18 e 19 riconosciute in parte come aree golenali del reticolo idrografico esistente (…) il proponente era tenuto a richiedere l’autorizzazione paesaggistica per tali interventi (…) Per gli interventi effettuati nel corso degli anni, il proponente avrebbe dovuto acquisire anche il necessario nulla-osta dell’Ente Gestore del Parco Terra delle Gravine (…) ».
4.2 Osservato ancora, quanto alle posizioni espresse dalla Provincia di Taranto quale Ente di Gestione provvisoria del Parco, che:
- la stessa, nel « parere espresso nel corso della terza seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 11/03/2021, (evidenziava, ndr) “che l’attuale progetto di imboschimento, rappresenta di fatto un intervento di ripristino della naturalità dei luoghi cosi come presente alla data di istituzione dell’Area Protetta (2005) », e analogamente, nella « nota prot. n. 9928 del 26/03/2021, (ribadiva, ndr) che “L’attuale progetto di imboschimento presentato dal conduttore del fondo rappresenta una parziale rinaturalizzazione dell’area con effetti positivi rispetto alla situazione attuale, tanto si riporta quale valutazione ex art. 4, comma 6, l.r. 11/2001 ».
- nella medesima nota del 26 marzo 2021 , tuttavia, poi richiamata con la nota prot. n. 28852 del 2 settembre 2021, la stessa Provincia rilevava che « l’imboschimento in progetto non può sostituirsi a quanto dovuto e necessario per un complessivo intervento di remissione in pristino dello stato dei luoghi; come ribadito dall’art. 29 della Legge Quadro sulle Aree Protette, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali non può che avvenire “a spese del trasgressore con responsabilità solidale del committente”. Per tutto quanto innanzi riportato … si ritiene di non poter rilasciare nulla osta ex art. 11 della l.r. 18/2005 ».
5.- Ritenuto che, così sinteticamente richiamati i principali apporti istruttori acquisiti dall’Amministrazione regionale procedente, la stessa ometteva però del tutto, come già posto in rilievo in fase cautelare, di dare conto del percorso logico e motivazionale seguito quanto alla valutazione sul ‘merito’ delle « posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza » (art. 14- ter citato, comma 7), pure ricordato che secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa « per ‘posizioni prevalenti’, devono considerarsi quelle che, nella valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici, tipica della conferenza di servizi, presentano, in relazione alla finalità o alle finalità perseguite dall’amministrazione, un peso specifico superiore alle altre, per l’importanza degli interessi tutelati, in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento in esame. Spetta, pertanto, al responsabile del procedimento “[...] esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall’amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza” (Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4374). Ne consegue che, affinché possano percepirsi le ragioni per le quali alcune posizioni (espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza) risultino ‘prevalenti’ rispetto ad altre (di tenore differente o contrario), è necessario che l’amministrazione procedente dia compiutamente conto, nella motivazione dell’atto, delle ragioni per le quali si è scelta quella soluzione e non l’altra» (Consiglio di Stato, IV, 24 gennaio 2022, n. 446); e quanto appena esposto vale, come chiarito dal T.A.R. Campania - Salerno nella pronuncia che segue, anche ove vi sia il dissenso di soggetti portatori di interessi ‘sensibili’: « nel caso in esame il Comune di (…) non risulta aver fatto buon governo dei principi e delle regole dianzi declinati, nella misura in cui ha arrestato la propria valutazione ex art. 14-ter, comma 6, della l. n. 241/1990 al contenuto sfavorevole, ritenuto erroneamente ostativo, dei pareri del Rappresentante unico (…), a loro volta attestatisi sulla sola posizione negativa soprintendentizia, ritenuta erroneamente assorbente (…). A suffragio di tale rilievo, militano le seguenti statuizioni, pure sancite da questa Sezione con riferimento ad una questione omologa: “Invero, la Regione Campania - in qualità di amministrazione procedente chiamata ad adottare il provvedimento finale, all’esito di una Conferenza di servizi sincrona - ha abdicato al preciso dovere di esercitare un bilanciamento discrezionale tra le ragioni emerse in seno alla Conferenza stessa, al fine di verificare i termini in cui sia possibile delineare la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4374). Essa, inoltre, nel ritenere la posizione contraria del Comune ... alla stregua di un insormontabile ostacolo giuridico ad ogni altra diversa soluzione - e non, in tesi, alla stregua di una posizione prevalente - ha mancato di valutare in concreto l’importanza dell’apporto di ogni singola autorità e la tipologia del suo dissenso, in ragione della natura degli interessi coinvolti (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 agosto 2018, n. 1211). D’altronde, la ratio della Conferenza di servizi sincrona sta nel contemperare il potere dell’autorità procedente di superamento del dissenso manifestato da un’autorità preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, attraverso la facoltà di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies, nei 10 giorni dalla comunicazione, provocando la provvisoria ed automatica sospensione dell’efficacia della decisione. In tal modo, la competenza trasla in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che deve indire una o più riunioni tra i soggetti interessati, per l’individuazione di una soluzione condivisa. Se un’intesa viene raggiunta, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione conforme; diversamente, la decisione sull’opposizione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che può accoglierla, in tutto o in parte, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni, o respingerla, con la riespansione dell’efficacia della determinazione di conclusione della Conferenza” (sent. n. 604 del 10 marzo 2021). In altri termini, nella specie, il Comune di (…), prima di concludere negativamente l’indetta Conferenza di servizi, avrebbe dovuto svolgere una effettiva e circostanziata ponderazione delle posizioni espresse dalle varie amministrazioni partecipanti, ferma restando la possibilità per la Soprintendenza di (…) - in qualità di autorità preposta alla tutela paesaggistica - di esperire il rimedio dell’opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio a fronte di una eventuale conclusione positiva sulla scorta dell’acclarata prevalenza delle posizioni favorevoli » (T.A.R. Campania Salerno, II, 17 dicembre 2021, n. 2798).
5.2 Ritenuto, peraltro, che nella vicenda in esame, a fronte delle precedenti non autorizzate trasformazioni dell’area da parte del dante causa della ricorrente - da uliveto ad incolto e poi a seminativo -, nessuna Autorità poneva comunque in dubbio che « l’attuale progetto di imboschimento, rappresenta(sse) di fatto un intervento di ripristino della naturalità dei luoghi cosi come presente alla data di istituzione dell’Area Protetta (2005) » e una almeno « parziale rinaturalizzazione dell’area, con effetti positivi rispetto alla situazione attuale », sicché la necessità di una ponderata valutazione da parte della Regione, che investisse nel merito il richiesto bilanciamento dei diversi interessi in gioco, risultava quanto mai necessaria.
6.- Ritenuto che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, salvo il potere/dovere della p.A. di rideterminarsi sull’istanza de qua ed eccezionalmente compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni trattate, le spese di giudizio - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 934 del 2021 indicato in epigrafe, come integrato dai proposti motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO