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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/09/2025, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5630 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. MOSCARINI GIOVANNI e Controparte_1
[...]
Avv. MANTO GIULIANA Avv. ANZALONE GIOVANNI e
Controparte_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 5604 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione notificato in data 24.05.2018 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi il Tribunale, sia l' , che la Controparte_3
Commissione Nazionale Società e Borsa. Ha premesso che in data 4 maggio 2018, gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 068 2018 90060046 59/000, nella quale gli si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 597.148,95. Dall'atto si desumeva che la somma, in particolare, veniva pretesa dall'agente della riscossione sulla scorta di due cartelle esattoriali, la n. 06820130007734457000 di € 331,11 e la n. 06820150095306253000 di € 596.511,05, notificate in data 21 novembre 2014 e 13 febbraio 2016. Lamentava, peraltro, il di non aver mai ricevuto né la cartella di Parte_1 pagamento n. 0682015009530653000, e neanche la notificazione della sottostante sanzione emessa dalla L'intimazione di pagamento, CP_1 non essendo stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento n. 0682015009530653000, doveva dunque essere considerata nulla o comunque inefficace nella parte relativa a suddetta cartella. Dall'accesso agli atti emergeva come – in ogni caso – la notifica asseritamente svolta dalla fosse nulla in quanto effettuata presso CP_1 il luogo di residenza dell'opponente in Italia, e non presso la sua residenza estera in Svizzera, San Gallo, come emergente da un semplice accesso ai registri AIRE. Eccepiva la prescrizione del credito relativo della sanzione, che originava dalla contestazione di non aver ricevuto (oltre alla notifica della cartella esattoriale) la notifica della sottostante sanzione della con CP_1 individuazione, quale ultimo atto interruttivo utile, delle note del 6.11.2012 e del 30.11.2012 e maturazione del termine quinquennale prescrizionale. All'esito delle inverse contestazioni della faceva rilevare come CP_1 avesse in ogni caso impugnato tale sanzione dinanzi alla Corte di Appello di Roma, giudice funzionalmente competente ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. 24-2-1998 n. 58, con ricorso depositato in data 30 agosto 2018 e iscritto al numero di ruolo n. 5740/2018, con prima udienza fissata per il 28 marzo 2019 ed all'uopo chiedeva la sospensione ex art 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione di quello citato. Si costituiva che eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva quanto al motivo di opposizione relativo alla doglianza sollevata in relazione al difetto di notifica della cartella esattoriale di pagamento delle somme dovute per la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla delibera 185082/2013 essendo inferenti – le contestazioni in relazione alla cartella - la diversa posizione dell'agente della riscossione. Narrava del titolo sanzionatorio – nella fattispecie questione tangenziale - che aveva portato all'emissione della cartella 0682015009530653000, ovvero l'indagine incardinata da in relazione alla diffusione di CP_1 informazioni da parte del Gruppo circa l'acquisizione di risorse finanziarie necessarie all'acquisizione della partecipazione di maggioranza della CP_4
sia come sia, riscontrata la violazione dell'articolo 187 ter comma
[...]
1, del D.lgs. 58/1998 la contestazione veniva notificata all'opponente in data 9.11.2011. La ricezione della stessa emergeva anche dalla presentazione, da parte dell'avvocato Moscarini in sua rappresentanza e difesa, di deduzioni difensive stragiudiziali nelle quali si dava conto della pag. 2/11 avvenuta ricezione. Dopo l'incardinazione del contraddittorio endoprocedimentale la ritenuta accertata la violazione CP_1 contestata, irrogava all'opponente la sanzione amministrativa pecuniaria di € 400.000,00 oltre all'interdittiva accessoria di cui all'articolo 187 quater del TUF. Riteneva invero infondata la contestazione del difetto di notifica del provvedimento sanzionatorio che avrebbe legittimato l'eccezione di prescrizione del credito. Ed in effetti, la delibera sanzionatoria n.18502 che era stata notificata dalla al CP_1 [...]
era avvenuta secondo le forme previste dall'articolo 143 c.p.c. Parte_1 mediante deposito dell'atto nella casa comunale del Comune di Pergola, luogo di ultima residenza, in data 12.09.2013. Nessuno si costituiva inizialmente per Controparte_5 ed all'udienza del 26.09.2018 ne veniva dichiarata la contumacia. La stessa , per il tramite della avvocatura generale dello Stato, CP_2 depositava comparsa di costituzione e risposta e relativi allegati dimostrativi della notifica delle cartelle, in data 18.12.2018. La difesa di parte opponente, in ordine a questo deposito, ne contestava la tardività, evidenziando che, alla data della costituzione, erano già maturati i termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c. All'esito della concessione dei termini, ritenuto non procedersi alla sospensione del presente procedimento in attesa della definizione della controversia sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione – come da provvedimento del 3.7.2019 – se non altro in ragione dell'evidenza che il procedimento alla data indicata si era definito con pronuncia di inammissibilità 3185/2019 del 14.05.2019 e la causa veniva rinviata per conclusioni, che venivano rassegnate con richiamo a quelle già rassegnate negli atti introduttivi. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009. Preliminarmente occorre ribadire, quanto già evidenziato, in ordine alla richiesta di sospensione di questo giudizio ex art 295 c.p.c. in pendenza della definizione del giudizio inerente l'ordinanza sanzionatoria n. 18502/2013 attualmente pendente avanti la Corte di Cassazione che non ne ricorrono le condizioni, anche per la diversità tra i due giudizi, sia quanto pag. 3/11 alle parti tra i quali essi pendono sia quanto al petitum sottostante le domande in ciascuno di essi proposte. Occorre scindere la valutazione delle questioni sollevate nella presente controversia in relazione al duplice profilo sollevato dalla difesa dell'opponente, con conseguente diversità di legittimazione passiva, rappresentato, da un lato, nell'invalidità dell'atto di intimazione di pagamento notificatogli da in data 4.5.2018, in quanto non CP_6 preceduta da valida notifica della cartella esattoriale presupposta, e dall'altro, in relazione alla eccepita prescrizione del credito. Quanto al primo profilo. Ed in effetti, l'intimazione di pagamento è l'atto che anticipa l'intenzione dell di procedere al recupero coattivo degli Controparte_7 importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impositivo. Ai sensi dell'articolo 50 del D.p.r. 602/1973, se l'esecuzione non è iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione dev'esser preceduta da un avviso dell'agente da effettuarsi con le modalità previste, che contiene l'intimazione ad adempiere entro un termine di cinque giorni. L'opposizione all'intimazione di pagamento è legittima laddove l'atto sia ritenuto viziato da vizi propri, o – come nella fattispecie – da vizi attinenti alla notifica del presupposto, titolo esecutivo o precetto (e quindi della cartella esattoriale): in tale caso l'opposizione si qualifica come mera opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e dev'esser proposta nel termine dei giorni dalla notificazione: ma questo termine, nella fattispecie, è apparso rispettato dalla parte opponente. Quanto al vizio dell'atto di intimazione di pagamento in quanto non preceduta da una valida notifica dell'atto impositivo. L si è – invero CP_6
- costituita in giudizio con comparsa di costituzione ed allegati documenti, depositata in data 18.12.2018, e quindi in occasione del terzo termine ex art 183 comma VI c.p.c. concesso dallo scrivente giudice. In ordine alla tempestività o della tardività della costituzione (ed in particolar modo in relazione alla utilizzabilità della documentazione depositata da a CP_6 dimostrazione della notifica della cartella esattoriale contestata dall'opponente) occorre evidenziare che la contro – eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione sollevata dalla avvocatura generale dello stato (nella tesi della parte pubblica legittimante la costituzione tardiva e quindi la rimessione in termini ed infine in ordine all'utilizzabilità della documentazione depositata) è contraddetta, come evidenziato nell'ordinanza 3.7.2019, dalla presenza dell'indirizzo PEC
pag. 4/11 utilizzato dall'opponente per la notifica dell'atto introduttivo sia nel registro REGINDE che al registro P.P.A.A. Peraltro, non risulta che la parte pubblica, costituendosi, abbia tempestivamente richiesto la rimessione in termini. La rilevanza delle conseguenze originate da questa costituzione tardiva, e circa la tardività del deposito della documentazione conseguente non va tuttavia sopravvalutata, per l'evidenza che, anche ove la documentazione depositata da fosse utilizzabile quale prova inversa ( così in tesi CP_6 della avvocatura generale dello stato) la notifica della cartella esattoriale appare tentata presso un indirizzo -- via San Giovanni Boccaccio 16, Milano, con successivo deposito in busta chiusa e sigillata ex art. 26 comma IV e 60 comma I D.p.R. 602/1973 -- che tuttavia non appare in alcun modo dimostrato dal notificante che lo stesso sia riconducibile, nella frazione temporale di interesse, all'effettiva residenza domicilio del citato
Parte_1
La conseguenza delle argomentazioni sopra evidenziate è – da un lato - l'accoglimento dell'opposizione proposta da in ordine Parte_1 all'atto di intimazione notificatogli in data 4 Maggio 2018. Il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle contestazioni CP_6 inferenti la validità dell'atto di intimazione, atto dell'agente della riscossione, è stato spiegato. In ordine alla prescrizione del credito e quindi in relazione alla posizione nella quale è legittimata passiva L'eccezione di prescrizione CP_1 sollevata dall'opponente ha come presupposto la contestazione Parte_1 della validità della notifica della delibera CONSOB 18502/2013: essa si fonda sulla circostanza che il sig. non si sarebbe mai reso né è Parte_1 mai stato irreperibile all'estero, avendo un indirizzo di residenza in Austria agevolmente rintracciabile e, dall'altro lato, dal fatto che l' non CP_8 avrebbe diligentemente effettuato tutte le indagini necessarie per individuare detto indirizzo di residenza prima di chiedere al competente Ufficio U.N.E.P. di fare ricorso al c.d. “rito degli irreperibili” di cui al citato art. 143 c.p.c. per procedere alla notifica. Le contestazioni in ordine all'invalidità della notifica della delibera CONSOB non appaiono però fondate e per conseguenza dev'esser rigettata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla Ed in CP_1 effetti, come evincibile dagli atti depositati, la Commissione risulta aver svolto diligentemente le dovute indagini richieste ex Lege 470/1988 presso gli Uffici consolari italiani in Svizzera ed Austria nel tentativo di individuare l'indirizzo di residenza all'estero del sig. Né appare Parte_1
pag. 5/11 che le ricerche non siano state effettuate in termine temporale congruente alla notifica (ci si riferisce alla contestazione sollevata dall'opponente in ordine alla risalenza degli accertamenti) ed in conseguenza delle emergenze in ordine alla notifica ex art 143 c.p.c. Dalla dichiarazione rilasciata in data 31.07.2013 dall'Ufficio anagrafe del Comune di Pergola su istanza della risulta per tabulas che, a quella data, il sig. CP_1 era, invero, “iscritto all ” ma anche che il Parte_1 Controparte_9
a San Gallo aveva “chiesto per il suddetto l'emissione Parte_2 di un provvedimento di cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità, conseguendone, per definizione, la plastica ricorrenza delle condizioni legittimanti, a quel punto, la notifica della delibera CONSOB ex art 143 c.p.c. poi operata doverosamente dalla Commissione e perfezionatasi nel termine di venti giorni dall'ultimazione delle formalità ex comma III articolo citato. Essendo lo stesso emigrato all'estero, essendo iscritto a quella data all'AIRE in un indirizzo per il quale era stato richiesta l'emissione di un provvedimento di cancellazione dai competenti uffici consolari, gli unici soggetti che era necessario interpellare sul punto, non vi era alcun'altra ricerca o accertamento che fosse richiedibile al notificante per poi procedere utilizzando il rito degli irreperibili, come in effetti ha fatto. CP_1
Quanto all'ipotetica rintracciabilità dell'opponente presso la ridente cittadina austriaca di Schwarzach dal 1.1.2004, il rilievo attiene ad un fatto materiale che in ogni caso non affligge quanto sopra evidenziato, visto, al netto di tutte le altre considerazioni quanto evincibile – in termini di obblighi gravanti sul residente all'estero - dal terzo comma dell'articolo 6 della Legge 470/1988. Il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente origina da quanto evidenziato in precedenza. Le spese del procedimento si pongono a carico delle parti soccombenti, per un verso e per l'altro ex DM 55/2014 – e CP_6 Parte_1 vengono liquidate ai minimi, stante il carattere documentale della controversia, e ridotte del 30% ex art 4 comma 4 giusto decreto citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.g. n. 38333/2018:
a) accoglie l'opposizione proposta dall'opponente Parte_1 nei confronti dell'atto di intimazione notificatogli in data 4 maggio 2018, per invalidità derivata;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di in CP_1 relazione alla contestazione di cui alla lettera a); pag. 6/11 c) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in ordine al credito vantato da CP_1
d) condanna parte opposta al pagamento in favore di parte CP_6 opponente delle spese processuali che liquida nella Parte_1 misura di € 8.874,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A;
e) condanna parte opponente al pagamento in Parte_1 favore della convenuta delle spese processuali che liquida nella CP_1 misura di € 8.874,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A;”. Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va premesso il rigetto dell'istanza di rimessione in termini presentata dalla in relazione al documento prodotto con la stessa. Ed invero, CP_1
l'istante ben avrebbe potuto depositarlo unitamente alle note sostitutive dell'udienza del 13.5.2025 e, d'altro canto, nulla ha dedotto al fine di rappresentare l'incolpevolezza del ritardo. L'appellante impugna la sentenza che ha respinto la sua eccezione di prescrizione ed assume che oltre ad una residenza in Svizzera, sin dal 2004, e quindi da epoca ampiamente antecedente i fatti oggetto della sanzione, ha avuto anche una regolare residenza in Austria, che da allora non ha mai modificato, e dove risiedeva anche nel periodo in cui la ha CP_1 provveduto ad eseguire la notifica della sanzione ex art. 143 c.p.c.. Afferma che si è definitivamente trasferito presso la seconda residenza senza provvedere ad aggiornare l'AIRE solo per la convinzione che l'indirizzo austriaco, in cui lui risulta residente ininterrottamente dal 1.1.2004, già vi risultasse. Ciò premesso, l'appellante sostiene che se è pur vero che la ha CP_1 interpellato gli Uffici consolari italiani in Svizzera e in Austria ai fini della individuazione del suo indirizzo di residenza presso il quale effettuare la notifica della delibera sanzionatoria n. 18502/2013, venendo informata che il in precedenza residente in [...], si era trasferito in Austria, Parte_1
è altrettanto vero che il Consolato italiano di Vienna, alla richiesta di indicazioni sulla residenza austriaca del deducente, si è limitato a fornire una risposta basata unicamente sulle risultanze del registro AIRE (in cui il risultava ancora residente in [...]), omettendo così Parte_1
pag. 7/11 completamente di svolgere quelle indagini previste dalla L. n. 470/1988 come presupposto di validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il motivo è infondato. Come correttamente dedotto dalla - con argomentazioni che la CP_1
Corte, condividendole, fa proprie e che si riportano parzialmente di seguito
- l'art. 6, comma 3, della l. n. 470/1988 dispone che «I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione» e ciò al fine di consentire la registrazione, nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero tenute dai comuni italiani di ultima residenza dell'interessato (ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della stessa legge), delle «mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti», tra l'altro, «a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà
o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero» (art. 3, comma 1, lett. a) della stessa legge). La disposizione contenuta nel citato art. 6, comma 3, della l. n. 470/1988 impone dunque al cittadino italiano trasferitosi all'estero l'onere di comunicare tempestivamente al competente ufficio consolare i cambiamenti di residenza o domicilio avvenuti all'estero. Si tratta di onere il cui adempimento è finalizzato a rendere opponibile al terzo di buona fede il nuovo indirizzo di residenza o domicilio all'estero dell'interessato, in ossequio al principio generale secondo cui «Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge», posto dall'art. 44, comma 1, c.c. per i trasferimenti di residenza o domicilio in Italia ma applicabile anche qualora lo spostamento di residenza del cittadino italiano avvenga all'estero, trattandosi di norma non derogata da alcuna disposizione della l. n. 470/1988, come ritenuto anche dalla S.C. (v. Cass. civ., sez. III, ord. 21.9.2017, n. 21922). Il non ha fornito, come era suo onere, prova alcuna di avere Parte_1 provveduto a dare comunicazione al competente ufficio consolare italiano in Austria del suo trasferimento nell'indirizzo di residenza risultante dal certificato prodotto in primo grado. La come risulta dalla documentazione depositata e come già CP_1 accertato con la sentenza gravata, a fronte dell'esito negativo di un primo tentativo di notifica della delibera n. 18502/2013 al presso Parte_1
l'indirizzo di residenza in Svizzera ricavabile dalle evidenze dell'A.I.R.E., dal quale risultava trasferito, ha effettuato ulteriori ricerche per il tramite pag. 8/11 del a San Gallo, dalle quali è emerso che costui aveva Parte_2 trasferito la sua residenza in Austria a far data dal 30 aprile 2011, senza tuttavia rendere noto il nuovo indirizzo di residenza. Al fine di individuare detto indirizzo, la Consob ha quindi provveduto a formulare apposita richiesta all' a Vienna;
in riscontro a Controparte_10 tale richiesta, con lettera del 25.7.2013 (di data ben successiva a quella dell'1 gennaio 2004, a partire dalla quale, a quanto risulta dal certificato anagrafico prodotto, costui avrebbe trasferito la residenza nel comune austriaco che lo ha rilasciato) la Cancelleria Consolare della predetta Ambasciata ha comunicato all'Istituto quanto segue con riguardo all'indirizzo del sig. «si dichiara che nulla risulta agli atti di Parte_1 questo consolato». Sicchè il non ha mai provveduto a comunicare all'ufficio Parte_1 consolare in questione detto trasferimento, così rendendo tutt'altro che «facilmente reperibile presso le autorità austriache» il suo indirizzo di residenza ed impedendo l'aggiornamento di tale dato nell'A.I.R.E.. L'oggettiva impossibilità di individuare l'indirizzo di residenza all'estero del e, dunque, l'oggettiva sua irreperibilità sono poi emersi Parte_1 all'esito delle ricerche effettuate a tal fine dalla a fronte dell'esito CP_1 negativo del primo tentativo di notifica della delibera n. 18502/2013 di cui si è detto, presso il a San Gallo e l a Parte_2 Controparte_10
Vienna. Ricerche dalle quali è emerso che né il a San Parte_2 Pt_2
Gallo né l a Vienna disponevano, in base agli Controparte_10 accertamenti svolti avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dalla legge, di informazioni in ordine all'effettivo indirizzo di residenza all'estero del
Parte_1
Ciò che trova la sua conclamata conferma (come già valutato con la sentenza gravata) nell'attestazione rilasciata dal Comune di Pergola in data 31 luglio 2013 su richiesta della dalla quale risulta infatti che il CP_1
in San Gallo aveva chiesto l'emissione di un Parte_2 provvedimento di cancellazione dall'A.I.R.E. del per Parte_1 irreperibilità, secondo quanto disposto dall'art. 4 della l. n. 470/1982. A questo aggiungasi che la Suprema Corte, in separato giudizio, occupandosi della medesima notifica in esame, l'ha ritenuta perfezionata per le ragioni che si riportano: “(omissis) la Corte d'appello ha ritenuto correttamente utilizzata la procedura dell'art. 143 cod. proc. civ. in quanto l'asserito trasferimento della residenza all'estero non è risultato opponibile alla notificante, ai sensi dell'art. 44 cod. civ: di là delle CP_1 disposte ricerche, infatti, vi è che certamente non aveva Parte_1
pag. 9/11 effettuato alcuna dichiarazione ex art. 31 disp. att. cod. civ. nel suo paese di ultima residenza in Italia, dove è poi risultato irreperibile. In materia di trasferimento di residenza all'estero, l'art. 6 della legge 27/10/1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), prescrive che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero debbano farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione (primo comma) e, se residenti all'estero, in caso di nuovo trasferimento della residenza o dell'abitazione, entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione (terzo comma). Come stabilito da questa Corte, la regola va però coordinata con quanto prescritto dall'art. 31 disp. att. cod. civ., secondo cui il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale;
nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. Ai fini della invalidità della notifica, pertanto, non basta che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza;
in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono, infatti, avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (Cass. Sez. 1, n. 17752 del 30/07/2009). Tale principio va tenuto fermo anche quando lo spostamento della residenza avviene all'estero, perché l'art. 6 legge n. 470 del 1988, non contiene eccezioni o deroghe rispetto all'art. 31 disp. att. cod. civ., né ne ha determinato la tacita abrogazione. Consegue che l'adempimento di cui all'art. 6 legge n. 470 del 1988 non è sostitutivo di quello - distinto ed ulteriore - richiesto dall'art. 31 disp. att. cod. civ. per l'immediata opponibilità ai terzi in buona fede dello pag. 10/11 spostamento della residenza, come prescritto dall'art. 44 cod. civ. (così, Cass. Sez. 3, n. 21922 del 21/09/2017).” (Cass. 29865 del 2024). Il che non lascia dubbi sull'infondatezza dell'impugnazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell'appellante nel rapporto processuale con la Nel rapporto CP_1 processuale con vanno compensate stante la citazione in giudizio di CP_6 questa solo ai fini della denuntiatio litis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di nella misura che liquida in euro 20.000,00, oltre spese CP_1 generali ed oneri di legge. Compensa le spese quanto ad CP_6
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 11/11
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5630 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. MOSCARINI GIOVANNI e Controparte_1
[...]
Avv. MANTO GIULIANA Avv. ANZALONE GIOVANNI e
Controparte_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 5604 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione notificato in data 24.05.2018 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi il Tribunale, sia l' , che la Controparte_3
Commissione Nazionale Società e Borsa. Ha premesso che in data 4 maggio 2018, gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 068 2018 90060046 59/000, nella quale gli si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 597.148,95. Dall'atto si desumeva che la somma, in particolare, veniva pretesa dall'agente della riscossione sulla scorta di due cartelle esattoriali, la n. 06820130007734457000 di € 331,11 e la n. 06820150095306253000 di € 596.511,05, notificate in data 21 novembre 2014 e 13 febbraio 2016. Lamentava, peraltro, il di non aver mai ricevuto né la cartella di Parte_1 pagamento n. 0682015009530653000, e neanche la notificazione della sottostante sanzione emessa dalla L'intimazione di pagamento, CP_1 non essendo stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento n. 0682015009530653000, doveva dunque essere considerata nulla o comunque inefficace nella parte relativa a suddetta cartella. Dall'accesso agli atti emergeva come – in ogni caso – la notifica asseritamente svolta dalla fosse nulla in quanto effettuata presso CP_1 il luogo di residenza dell'opponente in Italia, e non presso la sua residenza estera in Svizzera, San Gallo, come emergente da un semplice accesso ai registri AIRE. Eccepiva la prescrizione del credito relativo della sanzione, che originava dalla contestazione di non aver ricevuto (oltre alla notifica della cartella esattoriale) la notifica della sottostante sanzione della con CP_1 individuazione, quale ultimo atto interruttivo utile, delle note del 6.11.2012 e del 30.11.2012 e maturazione del termine quinquennale prescrizionale. All'esito delle inverse contestazioni della faceva rilevare come CP_1 avesse in ogni caso impugnato tale sanzione dinanzi alla Corte di Appello di Roma, giudice funzionalmente competente ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. 24-2-1998 n. 58, con ricorso depositato in data 30 agosto 2018 e iscritto al numero di ruolo n. 5740/2018, con prima udienza fissata per il 28 marzo 2019 ed all'uopo chiedeva la sospensione ex art 295 c.p.c. del presente procedimento in attesa della definizione di quello citato. Si costituiva che eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva quanto al motivo di opposizione relativo alla doglianza sollevata in relazione al difetto di notifica della cartella esattoriale di pagamento delle somme dovute per la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla delibera 185082/2013 essendo inferenti – le contestazioni in relazione alla cartella - la diversa posizione dell'agente della riscossione. Narrava del titolo sanzionatorio – nella fattispecie questione tangenziale - che aveva portato all'emissione della cartella 0682015009530653000, ovvero l'indagine incardinata da in relazione alla diffusione di CP_1 informazioni da parte del Gruppo circa l'acquisizione di risorse finanziarie necessarie all'acquisizione della partecipazione di maggioranza della CP_4
sia come sia, riscontrata la violazione dell'articolo 187 ter comma
[...]
1, del D.lgs. 58/1998 la contestazione veniva notificata all'opponente in data 9.11.2011. La ricezione della stessa emergeva anche dalla presentazione, da parte dell'avvocato Moscarini in sua rappresentanza e difesa, di deduzioni difensive stragiudiziali nelle quali si dava conto della pag. 2/11 avvenuta ricezione. Dopo l'incardinazione del contraddittorio endoprocedimentale la ritenuta accertata la violazione CP_1 contestata, irrogava all'opponente la sanzione amministrativa pecuniaria di € 400.000,00 oltre all'interdittiva accessoria di cui all'articolo 187 quater del TUF. Riteneva invero infondata la contestazione del difetto di notifica del provvedimento sanzionatorio che avrebbe legittimato l'eccezione di prescrizione del credito. Ed in effetti, la delibera sanzionatoria n.18502 che era stata notificata dalla al CP_1 [...]
era avvenuta secondo le forme previste dall'articolo 143 c.p.c. Parte_1 mediante deposito dell'atto nella casa comunale del Comune di Pergola, luogo di ultima residenza, in data 12.09.2013. Nessuno si costituiva inizialmente per Controparte_5 ed all'udienza del 26.09.2018 ne veniva dichiarata la contumacia. La stessa , per il tramite della avvocatura generale dello Stato, CP_2 depositava comparsa di costituzione e risposta e relativi allegati dimostrativi della notifica delle cartelle, in data 18.12.2018. La difesa di parte opponente, in ordine a questo deposito, ne contestava la tardività, evidenziando che, alla data della costituzione, erano già maturati i termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI n. 2 c.p.c. All'esito della concessione dei termini, ritenuto non procedersi alla sospensione del presente procedimento in attesa della definizione della controversia sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione – come da provvedimento del 3.7.2019 – se non altro in ragione dell'evidenza che il procedimento alla data indicata si era definito con pronuncia di inammissibilità 3185/2019 del 14.05.2019 e la causa veniva rinviata per conclusioni, che venivano rassegnate con richiamo a quelle già rassegnate negli atti introduttivi. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009. Preliminarmente occorre ribadire, quanto già evidenziato, in ordine alla richiesta di sospensione di questo giudizio ex art 295 c.p.c. in pendenza della definizione del giudizio inerente l'ordinanza sanzionatoria n. 18502/2013 attualmente pendente avanti la Corte di Cassazione che non ne ricorrono le condizioni, anche per la diversità tra i due giudizi, sia quanto pag. 3/11 alle parti tra i quali essi pendono sia quanto al petitum sottostante le domande in ciascuno di essi proposte. Occorre scindere la valutazione delle questioni sollevate nella presente controversia in relazione al duplice profilo sollevato dalla difesa dell'opponente, con conseguente diversità di legittimazione passiva, rappresentato, da un lato, nell'invalidità dell'atto di intimazione di pagamento notificatogli da in data 4.5.2018, in quanto non CP_6 preceduta da valida notifica della cartella esattoriale presupposta, e dall'altro, in relazione alla eccepita prescrizione del credito. Quanto al primo profilo. Ed in effetti, l'intimazione di pagamento è l'atto che anticipa l'intenzione dell di procedere al recupero coattivo degli Controparte_7 importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impositivo. Ai sensi dell'articolo 50 del D.p.r. 602/1973, se l'esecuzione non è iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione dev'esser preceduta da un avviso dell'agente da effettuarsi con le modalità previste, che contiene l'intimazione ad adempiere entro un termine di cinque giorni. L'opposizione all'intimazione di pagamento è legittima laddove l'atto sia ritenuto viziato da vizi propri, o – come nella fattispecie – da vizi attinenti alla notifica del presupposto, titolo esecutivo o precetto (e quindi della cartella esattoriale): in tale caso l'opposizione si qualifica come mera opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e dev'esser proposta nel termine dei giorni dalla notificazione: ma questo termine, nella fattispecie, è apparso rispettato dalla parte opponente. Quanto al vizio dell'atto di intimazione di pagamento in quanto non preceduta da una valida notifica dell'atto impositivo. L si è – invero CP_6
- costituita in giudizio con comparsa di costituzione ed allegati documenti, depositata in data 18.12.2018, e quindi in occasione del terzo termine ex art 183 comma VI c.p.c. concesso dallo scrivente giudice. In ordine alla tempestività o della tardività della costituzione (ed in particolar modo in relazione alla utilizzabilità della documentazione depositata da a CP_6 dimostrazione della notifica della cartella esattoriale contestata dall'opponente) occorre evidenziare che la contro – eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione sollevata dalla avvocatura generale dello stato (nella tesi della parte pubblica legittimante la costituzione tardiva e quindi la rimessione in termini ed infine in ordine all'utilizzabilità della documentazione depositata) è contraddetta, come evidenziato nell'ordinanza 3.7.2019, dalla presenza dell'indirizzo PEC
pag. 4/11 utilizzato dall'opponente per la notifica dell'atto introduttivo sia nel registro REGINDE che al registro P.P.A.A. Peraltro, non risulta che la parte pubblica, costituendosi, abbia tempestivamente richiesto la rimessione in termini. La rilevanza delle conseguenze originate da questa costituzione tardiva, e circa la tardività del deposito della documentazione conseguente non va tuttavia sopravvalutata, per l'evidenza che, anche ove la documentazione depositata da fosse utilizzabile quale prova inversa ( così in tesi CP_6 della avvocatura generale dello stato) la notifica della cartella esattoriale appare tentata presso un indirizzo -- via San Giovanni Boccaccio 16, Milano, con successivo deposito in busta chiusa e sigillata ex art. 26 comma IV e 60 comma I D.p.R. 602/1973 -- che tuttavia non appare in alcun modo dimostrato dal notificante che lo stesso sia riconducibile, nella frazione temporale di interesse, all'effettiva residenza domicilio del citato
Parte_1
La conseguenza delle argomentazioni sopra evidenziate è – da un lato - l'accoglimento dell'opposizione proposta da in ordine Parte_1 all'atto di intimazione notificatogli in data 4 Maggio 2018. Il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle contestazioni CP_6 inferenti la validità dell'atto di intimazione, atto dell'agente della riscossione, è stato spiegato. In ordine alla prescrizione del credito e quindi in relazione alla posizione nella quale è legittimata passiva L'eccezione di prescrizione CP_1 sollevata dall'opponente ha come presupposto la contestazione Parte_1 della validità della notifica della delibera CONSOB 18502/2013: essa si fonda sulla circostanza che il sig. non si sarebbe mai reso né è Parte_1 mai stato irreperibile all'estero, avendo un indirizzo di residenza in Austria agevolmente rintracciabile e, dall'altro lato, dal fatto che l' non CP_8 avrebbe diligentemente effettuato tutte le indagini necessarie per individuare detto indirizzo di residenza prima di chiedere al competente Ufficio U.N.E.P. di fare ricorso al c.d. “rito degli irreperibili” di cui al citato art. 143 c.p.c. per procedere alla notifica. Le contestazioni in ordine all'invalidità della notifica della delibera CONSOB non appaiono però fondate e per conseguenza dev'esser rigettata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla Ed in CP_1 effetti, come evincibile dagli atti depositati, la Commissione risulta aver svolto diligentemente le dovute indagini richieste ex Lege 470/1988 presso gli Uffici consolari italiani in Svizzera ed Austria nel tentativo di individuare l'indirizzo di residenza all'estero del sig. Né appare Parte_1
pag. 5/11 che le ricerche non siano state effettuate in termine temporale congruente alla notifica (ci si riferisce alla contestazione sollevata dall'opponente in ordine alla risalenza degli accertamenti) ed in conseguenza delle emergenze in ordine alla notifica ex art 143 c.p.c. Dalla dichiarazione rilasciata in data 31.07.2013 dall'Ufficio anagrafe del Comune di Pergola su istanza della risulta per tabulas che, a quella data, il sig. CP_1 era, invero, “iscritto all ” ma anche che il Parte_1 Controparte_9
a San Gallo aveva “chiesto per il suddetto l'emissione Parte_2 di un provvedimento di cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità, conseguendone, per definizione, la plastica ricorrenza delle condizioni legittimanti, a quel punto, la notifica della delibera CONSOB ex art 143 c.p.c. poi operata doverosamente dalla Commissione e perfezionatasi nel termine di venti giorni dall'ultimazione delle formalità ex comma III articolo citato. Essendo lo stesso emigrato all'estero, essendo iscritto a quella data all'AIRE in un indirizzo per il quale era stato richiesta l'emissione di un provvedimento di cancellazione dai competenti uffici consolari, gli unici soggetti che era necessario interpellare sul punto, non vi era alcun'altra ricerca o accertamento che fosse richiedibile al notificante per poi procedere utilizzando il rito degli irreperibili, come in effetti ha fatto. CP_1
Quanto all'ipotetica rintracciabilità dell'opponente presso la ridente cittadina austriaca di Schwarzach dal 1.1.2004, il rilievo attiene ad un fatto materiale che in ogni caso non affligge quanto sopra evidenziato, visto, al netto di tutte le altre considerazioni quanto evincibile – in termini di obblighi gravanti sul residente all'estero - dal terzo comma dell'articolo 6 della Legge 470/1988. Il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente origina da quanto evidenziato in precedenza. Le spese del procedimento si pongono a carico delle parti soccombenti, per un verso e per l'altro ex DM 55/2014 – e CP_6 Parte_1 vengono liquidate ai minimi, stante il carattere documentale della controversia, e ridotte del 30% ex art 4 comma 4 giusto decreto citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.g. n. 38333/2018:
a) accoglie l'opposizione proposta dall'opponente Parte_1 nei confronti dell'atto di intimazione notificatogli in data 4 maggio 2018, per invalidità derivata;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di in CP_1 relazione alla contestazione di cui alla lettera a); pag. 6/11 c) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in ordine al credito vantato da CP_1
d) condanna parte opposta al pagamento in favore di parte CP_6 opponente delle spese processuali che liquida nella Parte_1 misura di € 8.874,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A;
e) condanna parte opponente al pagamento in Parte_1 favore della convenuta delle spese processuali che liquida nella CP_1 misura di € 8.874,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A;”. Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Va premesso il rigetto dell'istanza di rimessione in termini presentata dalla in relazione al documento prodotto con la stessa. Ed invero, CP_1
l'istante ben avrebbe potuto depositarlo unitamente alle note sostitutive dell'udienza del 13.5.2025 e, d'altro canto, nulla ha dedotto al fine di rappresentare l'incolpevolezza del ritardo. L'appellante impugna la sentenza che ha respinto la sua eccezione di prescrizione ed assume che oltre ad una residenza in Svizzera, sin dal 2004, e quindi da epoca ampiamente antecedente i fatti oggetto della sanzione, ha avuto anche una regolare residenza in Austria, che da allora non ha mai modificato, e dove risiedeva anche nel periodo in cui la ha CP_1 provveduto ad eseguire la notifica della sanzione ex art. 143 c.p.c.. Afferma che si è definitivamente trasferito presso la seconda residenza senza provvedere ad aggiornare l'AIRE solo per la convinzione che l'indirizzo austriaco, in cui lui risulta residente ininterrottamente dal 1.1.2004, già vi risultasse. Ciò premesso, l'appellante sostiene che se è pur vero che la ha CP_1 interpellato gli Uffici consolari italiani in Svizzera e in Austria ai fini della individuazione del suo indirizzo di residenza presso il quale effettuare la notifica della delibera sanzionatoria n. 18502/2013, venendo informata che il in precedenza residente in [...], si era trasferito in Austria, Parte_1
è altrettanto vero che il Consolato italiano di Vienna, alla richiesta di indicazioni sulla residenza austriaca del deducente, si è limitato a fornire una risposta basata unicamente sulle risultanze del registro AIRE (in cui il risultava ancora residente in [...]), omettendo così Parte_1
pag. 7/11 completamente di svolgere quelle indagini previste dalla L. n. 470/1988 come presupposto di validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il motivo è infondato. Come correttamente dedotto dalla - con argomentazioni che la CP_1
Corte, condividendole, fa proprie e che si riportano parzialmente di seguito
- l'art. 6, comma 3, della l. n. 470/1988 dispone che «I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione» e ciò al fine di consentire la registrazione, nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero tenute dai comuni italiani di ultima residenza dell'interessato (ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della stessa legge), delle «mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti», tra l'altro, «a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitano la potestà
o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero» (art. 3, comma 1, lett. a) della stessa legge). La disposizione contenuta nel citato art. 6, comma 3, della l. n. 470/1988 impone dunque al cittadino italiano trasferitosi all'estero l'onere di comunicare tempestivamente al competente ufficio consolare i cambiamenti di residenza o domicilio avvenuti all'estero. Si tratta di onere il cui adempimento è finalizzato a rendere opponibile al terzo di buona fede il nuovo indirizzo di residenza o domicilio all'estero dell'interessato, in ossequio al principio generale secondo cui «Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge», posto dall'art. 44, comma 1, c.c. per i trasferimenti di residenza o domicilio in Italia ma applicabile anche qualora lo spostamento di residenza del cittadino italiano avvenga all'estero, trattandosi di norma non derogata da alcuna disposizione della l. n. 470/1988, come ritenuto anche dalla S.C. (v. Cass. civ., sez. III, ord. 21.9.2017, n. 21922). Il non ha fornito, come era suo onere, prova alcuna di avere Parte_1 provveduto a dare comunicazione al competente ufficio consolare italiano in Austria del suo trasferimento nell'indirizzo di residenza risultante dal certificato prodotto in primo grado. La come risulta dalla documentazione depositata e come già CP_1 accertato con la sentenza gravata, a fronte dell'esito negativo di un primo tentativo di notifica della delibera n. 18502/2013 al presso Parte_1
l'indirizzo di residenza in Svizzera ricavabile dalle evidenze dell'A.I.R.E., dal quale risultava trasferito, ha effettuato ulteriori ricerche per il tramite pag. 8/11 del a San Gallo, dalle quali è emerso che costui aveva Parte_2 trasferito la sua residenza in Austria a far data dal 30 aprile 2011, senza tuttavia rendere noto il nuovo indirizzo di residenza. Al fine di individuare detto indirizzo, la Consob ha quindi provveduto a formulare apposita richiesta all' a Vienna;
in riscontro a Controparte_10 tale richiesta, con lettera del 25.7.2013 (di data ben successiva a quella dell'1 gennaio 2004, a partire dalla quale, a quanto risulta dal certificato anagrafico prodotto, costui avrebbe trasferito la residenza nel comune austriaco che lo ha rilasciato) la Cancelleria Consolare della predetta Ambasciata ha comunicato all'Istituto quanto segue con riguardo all'indirizzo del sig. «si dichiara che nulla risulta agli atti di Parte_1 questo consolato». Sicchè il non ha mai provveduto a comunicare all'ufficio Parte_1 consolare in questione detto trasferimento, così rendendo tutt'altro che «facilmente reperibile presso le autorità austriache» il suo indirizzo di residenza ed impedendo l'aggiornamento di tale dato nell'A.I.R.E.. L'oggettiva impossibilità di individuare l'indirizzo di residenza all'estero del e, dunque, l'oggettiva sua irreperibilità sono poi emersi Parte_1 all'esito delle ricerche effettuate a tal fine dalla a fronte dell'esito CP_1 negativo del primo tentativo di notifica della delibera n. 18502/2013 di cui si è detto, presso il a San Gallo e l a Parte_2 Controparte_10
Vienna. Ricerche dalle quali è emerso che né il a San Parte_2 Pt_2
Gallo né l a Vienna disponevano, in base agli Controparte_10 accertamenti svolti avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dalla legge, di informazioni in ordine all'effettivo indirizzo di residenza all'estero del
Parte_1
Ciò che trova la sua conclamata conferma (come già valutato con la sentenza gravata) nell'attestazione rilasciata dal Comune di Pergola in data 31 luglio 2013 su richiesta della dalla quale risulta infatti che il CP_1
in San Gallo aveva chiesto l'emissione di un Parte_2 provvedimento di cancellazione dall'A.I.R.E. del per Parte_1 irreperibilità, secondo quanto disposto dall'art. 4 della l. n. 470/1982. A questo aggiungasi che la Suprema Corte, in separato giudizio, occupandosi della medesima notifica in esame, l'ha ritenuta perfezionata per le ragioni che si riportano: “(omissis) la Corte d'appello ha ritenuto correttamente utilizzata la procedura dell'art. 143 cod. proc. civ. in quanto l'asserito trasferimento della residenza all'estero non è risultato opponibile alla notificante, ai sensi dell'art. 44 cod. civ: di là delle CP_1 disposte ricerche, infatti, vi è che certamente non aveva Parte_1
pag. 9/11 effettuato alcuna dichiarazione ex art. 31 disp. att. cod. civ. nel suo paese di ultima residenza in Italia, dove è poi risultato irreperibile. In materia di trasferimento di residenza all'estero, l'art. 6 della legge 27/10/1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), prescrive che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero debbano farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione (primo comma) e, se residenti all'estero, in caso di nuovo trasferimento della residenza o dell'abitazione, entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione (terzo comma). Come stabilito da questa Corte, la regola va però coordinata con quanto prescritto dall'art. 31 disp. att. cod. civ., secondo cui il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale;
nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. Ai fini della invalidità della notifica, pertanto, non basta che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza;
in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16 del d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono, infatti, avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (Cass. Sez. 1, n. 17752 del 30/07/2009). Tale principio va tenuto fermo anche quando lo spostamento della residenza avviene all'estero, perché l'art. 6 legge n. 470 del 1988, non contiene eccezioni o deroghe rispetto all'art. 31 disp. att. cod. civ., né ne ha determinato la tacita abrogazione. Consegue che l'adempimento di cui all'art. 6 legge n. 470 del 1988 non è sostitutivo di quello - distinto ed ulteriore - richiesto dall'art. 31 disp. att. cod. civ. per l'immediata opponibilità ai terzi in buona fede dello pag. 10/11 spostamento della residenza, come prescritto dall'art. 44 cod. civ. (così, Cass. Sez. 3, n. 21922 del 21/09/2017).” (Cass. 29865 del 2024). Il che non lascia dubbi sull'infondatezza dell'impugnazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell'appellante nel rapporto processuale con la Nel rapporto CP_1 processuale con vanno compensate stante la citazione in giudizio di CP_6 questa solo ai fini della denuntiatio litis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di nella misura che liquida in euro 20.000,00, oltre spese CP_1 generali ed oneri di legge. Compensa le spese quanto ad CP_6
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 12.9.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 11/11